SINTESI
SINTESI
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Aprile 2016
ESTREM I E P AR T I STIPULANT I
CCNL | Data di stipula | Decorrenza | Scadenza |
28 gennaio 2016 | 1° marzo 2016 | 28 febbraio 2019 | |
Parti stipulanti | Saci, Anaci e Cisal terziario | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili e delle società di servizi integrati alla proprietà immobiliare. |
D A T I RETRIBUTIV I
Minimi contrattuali | Retribuzione territoriale minima contrattuale La retribuzione territoriale, che include la componente parametrica di seguito riportata, è stabilita su base regionale nelle misure risultanti dalle tabelle allegate al testo contrattuale con decorrenza 1° marzo 2016, 1° settembre 2016, 1° settembre 2017, 1° marzo 2018, 1° settembre 2018. La retribuzione territoriale di ciascun lavoratore è riferita alla regione in cui è ubicata la sua sede abituale di lavoro. Componente parametrica Liv. Importo Q 2.098,13 1 1.818,38 2 1.631,88 3 1.445,38 4 1.305,50 5 1.212,25 6 1.119,00 7 1.044,40 8 932,50 Op.vendita – cat. A 1.007,10 Op.vendita – cat. B 939,96 Importo una tantum. Viene corrisposto con le competenze del mese di aprile ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2015, a copertura del periodo gennaio-febbraio 2016. Gli importi da erogare, non assorbibili da altre voci retributive e riproporzionati per i rapporti a tempo parziale, sono i seguenti: - liv. Q 112,50; - liv. 1 97,50; - liv. 2 87,50; - liv. 3 77,50; - liv. 4 70,00; - liv. 5 65,00; - liv. 6 60,00; - liv. 7 56,00; liv. 8 50,00; - op. vendita cat. A 60,00; - op. vendita cat. B 56,00. Scatti di anzianità Livello Importo Q 40,00 1 37,00 2 34,00 3 31,00 4 28,00 5 26,00 6 e Op.vendita cat. A 24,00 7 e Op.vendita cat. B 22,00 8 20,00 Maturazione: fino a 10 scatti triennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l’importo già maturato ed ha diritto ad ulteriori aumenti fino a raggiungere il numero massimo di scatti. |
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzio- ne individuale mensile, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 14 giorni è considerata mese intero. Corresponsione mensile: previo accordo, la tredicesima può essere erogata in rate mensili con conguaglio da effettuare nel mese di dicembre. |
Premio di risultato | La contrattazione aziendale può individuare erogazioni retributive correlate ad indicatori dall’esito incerto (redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.) anche in concorso tra di loro. |
D A T I RETRIBUTIV I
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Il lavoro straordinario è ammesso fino a 300 ore annuali. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. Maggio- razioni: base di computo è costituita dalla quota oraria della retribuzione individuale; preavviso normale almeno 4 giorni lavorativi; richiesta tempestiva preavviso di 2 o 3 giorni lavorativi (è richiesto il consenso del lavoratore); richiesta urgente preavviso inferiore a 2 giorni lavorativi (è richiesto il consenso del lavoratore). Maggiorazioni per lavoro straordinario prolungato Descrizione Preavviso normale Richiesta tempestiva Richiesta urgente Fino a 10 ore giornaliere e 48 settimanali 14% 17% 20% Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali 16% 19% 22% Notturno feriale 22% 25% 28% Maggiorazioni per lavoro straordinario spezzato Descrizione Preavviso normale Richiesta tempestiva Richiesta urgente Fino a 10 ore giornaliere e 48 settimanali 17% 20% 23% Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali 19% 22% 25% Diurno (giorno di riposo) 22% 25% 28% Diurno festivo 24% 27% 30% Notturno feriale 25% 28% 31% Notturno (giorno di riposo) 28% 31% 34% Notturno festivo 30% 33% 36% Maggiorazioni per lavoro straordinario prolungato (con riposo compensativo) Descrizione Preavviso normale Richiesta tempestiva Richiesta urgente Fino a 10 ore giornaliere e 48 settimanali * 3% 6% 9% Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali * 5% 8% 11% Notturno feriale 11% 14% 17% * ovvero fino/oltre il 25% dell’orario normale (part-time) Maggiorazioni per lavoro straordinario spezzato (con riposo compensativo) Descrizione Preavviso normale Richiesta tempestiva Richiesta urgente Fino a 10 ore giornaliere e 48 settimanali * 6% 9% 12% Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali * 8% 11% 14% Diurno (giorno di riposo) 11% 14% 17% Diurno festivo 13% 16% 19% Notturno feriale 14% 17% 20% Notturno (giorno di riposo) 17% 20% 23% Notturno festivo 19% 22% 25% * ovvero fino/oltre il 25% dell’orario normale (part-time) |
Altre voci | Indennità di cassa o maneggio denaro: compete al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e con responsabilità per errori, per almeno 15 giorni solari nel mese, nella misura di 70 euro/mese. Provvigioni per gli operatori di vendita: devono garantire un premio almeno pari al 10% della componente parametrica della retribuzione. Elemento perequativo sostitutivo: viene corrisposto ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato inferiore a 12 mesi, che non hanno diritto alle prestazioni integrative dell’ente bilaterale, nella misura di 38 euro/mese, per 12 mensilità, comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità, delle ferie, dei permessi e del tfr. L’elemento perequativo spetta anche in caso di proroga della durata originaria del contratto, quando la proroga sia inferiore a 12 mesi. Prestazioni aggiuntive dei quadri e degli impiegati di 1° e 2° livello: per il lavoro straordinario effettuato nei giorni da lunedì a venerdì oltre le 22 ore mensili o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, competono le maggiorazioni contrattuali o, in alternativa, l’accredito dei riposi compensativi in banca ore (il compenso per il lavoro straordinario effettuato nel limite, considerato normale, di 22 ore mensili è forfetizzato nella componente parametrica della retribuzione). Indennità lavori in edilizia: per le ore di lavoro prestate presso i cantieri, nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto, spetta una maggiorazione del 3% della componente parametrica della retribuzione, a titolo di ristoro del disagio climatico. Indennità sostitutiva di mensa: l’importo dell’indennità è conglobato nella retribuzione territoriale minima contrattuale. In caso di rico- noscimento, per ciascun gruppo di 8 ore lavorate, di un buono pasto di valore non inferiore a 5 euro/giorno vengono operate le seguenti trattenute giornaliere: - da 1.9.2016 euro 0,925; - da 1.9.2017 euro 1,850; - da 1.9.2018 euro 2,775. Indennità di reperibilità. La reperibilità può essere richiesta con le seguenti articolazioni: - giornaliera, pari a 16 ore nei giorni feriali ed a 12 o 24 ore nei giorni festivi; - settimanale, nei limiti di 1 settimana su 4; - configurazioni diverse concordate individualmente. L’indennità spetta negli importi giornalieri indicati in tabella (per le ore di viaggio compete il 70% della retribuzione individuale oraria). |
D A T I RETRIBUTIV I
Altre voci | Livello 16 ore (giorno feriale) 24 ore (giorno di riposo 24 ore (giorno aggiuntivo) * festivo o riposo settimanale) Q 14,65 21,97 52,18 1 12,65 18,98 45,08 2 10,99 16,48 39,14 3 9,66 14,48 34,40 4 8,99 13,48 32,02 5 8,32 12,49 29,66 6 7,66 11,49 27,28 7 7,19 10,79 25,62 8 6,66 9,99 23,72 * ovvero 12 ore in giorno festivo o di riposo settimanale Indennità di pronta disponibilità. Commisurata al 40% dell’indennità di reperibilità. Può essere prevista con accordo aziendale a fronte dell’impegno ad effettuare interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità. Indennità di vacanza contrattuale: decorre dal quarto mese successivo alla scadenza del c.c.n.l. e viene corrisposta con le modalità indicate nel testo contrattuale. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria, 173 per l’orario di 40 ore e 195 per l’orario di 45 ore settimanali. Numero di mensilità: 13. Retribuzione territoriale minima contrattuale. E’ costituita dai seguenti elementi: componente parametrica, elemento perequativo regionale, indennità contrattuale (permessi rol monetizzati ed ex indennità di mancata contrattazione), indennità sostitutiva di mensa. Assorbimenti: gli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo contrattuale (con esclusione degli importi convenzionalmente riferiti alla rivalutazione dell’indice Ipca) assorbono le voci attribuite ad personam fino a concorrenza del 90%; con riferimento agli incrementi decorrenti dal 1° marzo 2016 sono esclusi dall’assorbimento i seguenti importi: - liv. Q 21,35; - liv. 1 18,51; - liv. 2 16,61; - liv. 3 14,71; - liv. 4 13,29; - liv. 5 12,34; - liv. 6 11,39; - liv. 7 10,63; liv. 8 9,49; - op. vendita cat. A 11,39; - op. vendita cat. B 10,63. Retribuzione individuale. E’ costituita dai seguenti elementi: retribuzione territoriale minima contrattuale, aumenti periodici di an- zianità, superminimi ad personam, altri elementi retributivi derivanti dalla contrattazione individuale o collettiva che siano utili per il calcolo degli istituti differiti e del tfr. Trattenute per assenze. Assenze retribuite/integrate (malattia, infortunio, permessi retribuiti, ecc.) vengono trattenute le seguenti quote orarie relative all’indennità contrattuale e all’indennità sostitutiva di mensa (omnicomprensive dei riflessi sugli istituti e sul tfr): - da 1.3.2016 euro 1,25; - da 1.9.2016 euro 1,40; - da 1.9.2017 euro 1,54; - da 1.9.2018 euro 1,69. Assenze non retribuite (permessi non retribuiti, ecc.) viene trattenuta la quota oraria maggiorata del 24% a titolo di mancati riflessi sugli istituti differiti e sul tfr (conseguentemente il trattamento per tredicesima, ferie e tfr viene erogato per intero). Interruzioni del lavoro: ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro di breve durata, a causa di forza maggiore, inferiori ai 30 minuti. In caso di sospensione pari o superiore a 30 minuti non decorre obbligo retributivo se il datore di lavoro mette in libertà i dipendenti. |
Inquadramento. Classificazione unica articolata su 9 livelli; gli operatori di vendita sono classificati in 2 categorie. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (artt. 175 segg.).
Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con carattere di prevalenza ad una mansione e che effettua periodicamente sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori è inquadrato nella qualifica superiore dopo 12 mesi, quando le relative man- sioni impegnino oltre il 50% del suo tempo sul complesso delle attività svolte. Se le mansioni superiori sono effettuate con continuità ma senza carattere di prevalenza e sono richieste da esigenze particolari (quali la copertura di pausa pranzo del titolare, parziale completamento di un turno e simili), al lavoratore compete un’indennità pari alla differenza retributiva tra il livello di appartenenza e quello della mansione superiore rapportata al tempo mediamente dedicato alla mansione superiore. Jolly: i dipendenti assegnati in permanenza e per l’intero orario di lavoro a mansioni distribuite su più categorie sono inquadrati al livello della mansione temporal- mente prevalente (per la retribuzione vale il criterio sopra esposto).
Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di 6 mesi continuativi (sono esclusi i casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto).
Lavoratori di prima assunzione. I lavoratori privi dei requisiti anagrafici richiesti per l’apprendistato e delle competenze necessarie per le mansioni da espletare sono inquadrati nel livello iniziale per la durata di seguito indicata.
Categorie e qualifiche
COSTITUZION E DE L RAPPOR T O
Livello di destinazione | Livello iniziale | Durata breve | Durata lunga * |
1 | 2 | 12 mesi | 26 mesi |
2 | 3 | 12 mesi | 24 mesi |
3 | 4 | 12 mesi | 22 mesi |
4 | 5 | 10 mesi | 20 mesi |
5 | 6 | 8 mesi | 20 mesi |
6 | 7 | 6 mesi | 18 mesi |
7 | 8 | 4 mesi | 18 mesi |
* E’ subordinata alla validazione del percorso formativo da parte dell’ente bilaterale. |
Durata minima: a favore del lavoratore è prevista una clausola di durata minima della prova pari al 50% del periodo ordinario. Il lavoratore può recedere rispettando il preavviso indicato in tabella.
Periodo di prova
COSTITUZION E DE L RAPPOR T O
Livello | Durata della prova | Preavviso per recesso del lavoratore |
Q-1-2 | 6 mesi | 4 settimane |
3 | 4 mesi | 3 settimane |
4 | 3 mesi | 2 settimane |
5 | 2 mesi | 1 settimana |
6-7-8 e Op. vendita A-B | 1 mese | 3 giorni lavorativi |
ORARI O D I LA VOR O
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni consecutivi. Limiti complessivi: orario giornaliero, 12 ore di cui 8 ore di lavoro ordinario; orario settimanale, 60 ore per un massimo di 2 settimane al mese; orario mensile, 216 ore. Per i lavoratori discontinui l’orario è di 45 ore settimanali. L’intervallo per la consumazione dei pasti per i lavoratori giornalieri varia da 30 minuti a 2 ore. Turnisti sono previsti regimi particolari per le pause (che possono essere retribuite o meno) e per le maggiorazioni spettanti per le ore lavorate in turni periodici. Riposo giornaliero. Il riposo ordinario di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, può essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare nei casi elencati dal contratto collettivo (inventari, bilanci, adempimenti amministrativi straordinari, svolgimento di assem- blee condominiali, cambio della turnistica, attività straordinarie finalizzate alla sicurezza, fase d’avvio di nuove attività per i primi 90 giorni, vigilanza degli impianti e custodia dei beni). Nei casi di riposo frazionato è dovuta la maggiorazione del 10% della retribuzione individuale per le ore di lavoro effettuate all’interno del riposo inizialmente previsto. Riposo settimanale. Il numero dei riposi che in ciascun anno possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana è pari a 12. In caso di rinvio oltre il settimo giorno è riconosciuta al lavoratore un’indennità fissa di euro 5 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite di due settimane al mese. Elasticità: con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi è ammessa la variazione dell’orario del singolo lavoratore purché contenuta nei limiti del 25% dell’orario e di 20 giorni lavorativi all’anno; per le sole ore variate è riconosciuta un’indennità pari al 5% della retribuzione individuale. Flessibilità: l’orario contrattuale può essere superato (intensificazione) per un massimo di 24 settimane all’anno (per le ore aggiuntive alle 40, che vengono accreditate al lavoratore in banca ore, spettano le maggiorazioni per intensificazione indicate nel testo contrat- tuale) o ridotto (rarefazione) fino al limite minimo di 28 ore (le ore non lavorate vengono addebitate in banca ore). |
Banca ore | Accantonamento. Sono accreditati/addebitati in banca ore i riposi derivanti dal regime di intensificazione o riduzione dell’orario di lavoro. Il saldo (positivo o negativo) dei riposi non può superare 160 ore. In caso di cessazione del rapporto l’accredito del saldo comporta una maggiorazione ulteriore del 15%. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l’unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella retribuzione individuale mensile; - per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione individuale, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. |
Ferie | Maturazione: 160 ore per ogni anno di servizio per orario di 40 ore settimanali. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 14 giorni è considerata mese intero). Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie programmate viene interrotto in caso di ricovero ospedaliero o di sopravvenuta malattia con prognosi superiore a 4 giorni. Indennità sostitutiva: in caso di mancato godimento di almeno 2/3 delle ferie maturate, il lavoratore ha diritto, oltre alla corrispondente retribuzione, al risarcimento del danno biologico liquidato con la maggiorazione del 50%. |
Permessi annuali retribuiti | 48 ore/anno, comprensive di 32 ore già attribuite in sostituzione delle 4 ex festività. I permessi maturano per dodicesimi. La relativa retribuzione è conglobata nella retribuzione territoriale minima contrattuale; permane il diritto del lavoratore di chiedere corrispondenti permessi non retribuiti. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. |
VICEND E DE L RAPPOR T O
Malattia | Conservazione del posto: - per anzianità fino a 2 anni, 60 giorni continuativi o frazionati; - per anzianità più elevate, 90 giorni continuativi o frazionati, incrementati di 30 giorni per ciascun anno lavorato dopo il primo biennio, fino al limite massimo di 365 giorni nell’arco degli ultimi 5 anni. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: a fronte del protrarsi dell’assenza il lavoratore può usufruire, previa richiesta da presentarsi prima della scadenza ordinaria del comporto, di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima pari al 50% del periodo di comporto in caso di evento unico e pari al 33,33% del periodo di comporto in caso di pluralità di eventi (malattie e infortuni). Trattamento economico a carico del datore di lavoro (ad integrazione dell’indennità a carico Inps): - dal 1° al 3° giorno (carenza), il 50% della retribuzione individuale (sono escluse dalla base di calcolo le voci retributive collegate alla presenza dalla contrattazione di secondo livello); - dal 4° al 180° giorno, il 20% della retribuzione individuale (sono escluse dalla base di calcolo le quote orarie dell’indennità contrattuale e dell’indennità sostitutiva di mensa); qualora l’indennità a carico Inps venga a cessare per superamento dei termini nell’anno solare, il datore di lavoro corrisponde una quota pari al 50% della retribuzione individuale. Limiti al trattamento per il periodo di carenza: la corresponsione dell’integrazione al 50% è limitata ai primi 6 giorni cumulativi di carenza nell’arco degli ultimi 12 mesi, salvo che le assenze siano dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita continuative o a ricovero ospedaliero. |
Maternità | Il c.c.n.l. ricalca le disposizioni di legge in materia. |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: a fronte del protrarsi dell’assenza il lavoratore può usufruire, previa richiesta da presentarsi prima della scadenza ordinaria del comporto, di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima pari al 50% del periodo di comporto in caso di evento unico e pari al 33,33% del periodo di comporto in caso di pluralità di eventi (malattie e infortuni). Trattamento economico a carico del datore di lavoro: - giorno dell’infortunio, 100% - dal 2° al 4° giorno, 60%; - dal 5° al 90° giorno, 25%; - dal 91° giorno, 10%. Base di computo: retribuzione individuale con esclusione delle quote orarie dell’indennità con- trattuale e dell’indennità sostitutiva di mensa. |
VICENDE DEL RAPPOR TO | |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di 15 giorni. Il congedo può essere fruito o completato entro 30 giorni dal matrimonio. Esclusioni: lavoratori in prova e lavoratori con contratto a termine fino a 12 mesi. |
Servizio militare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Corsi di studio e attività formative | Lavoratori studenti. I lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, in scuole di istruzione dell’obbligo e superiori, parificate o legalmente riconosciute, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma universitario o di laurea, sono immessi in orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere un periodo di congedo non retribuito fino a 6 mesi (nel rispetto del limite massimo di 11 mesi previsto nell’arco dell’intera vita lavorativa), al fine di completare la scuola dell’ob- bligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse. Il congedo è frazionabile (compatibilmente con i carichi di lavoro o con eventuali sostituzioni) e deve essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata con il limite minimo di 30 giorni e massimo di 3 mesi. Il congedo è concesso compatibilmente con le inderogabili esigenze di servizio. |
Altri permessi e aspettative | Eventi familiari. Il lavoratore ha diritto a: - 1 giorno di permesso retribuito per il matrimonio di un figlio; - 2 giorni di permesso retribuito per la nascita/adozione di un figlio; - 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un componente la sua famiglia anagrafica. Aspettativa per motivi di salute. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta, per gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari, può usufruire di un periodo di aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 6 mesi. L’aspettativa è concessa dal datore di lavoro salvo incompatibilità con le esigenze organizzative e tecnico-produttive. Durante l’aspettativa non decorre retribuzione né anzianità ad alcun effetto. |
Trasferta | Nozione. L’indennità di trasferta spetta quando la prestazione lavorativa non avviene nella sede ordinaria di lavoro ma, per l’intero orario giornaliero, ad almeno 60 km. di distanza o quando il luogo della prestazione è raggiungibile in un tempo normalmente superiore a un’ora. Trattamento. In tal caso al lavoratore viene corrisposto: - il rimborso delle spese non documentabile fino a 6 euro/giorno; - la diaria gior- naliera, pari a 1/52 della componente parametrica della retribuzione, a compenso del disagio connesso al lavoro fuori sede e dell’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere (oltre tale limite il tempo di viaggio è retribuito con il 70% della retribuzione individuale oraria). Uso autovettura privata: qualora il mezzo di trasporto usato per la trasferta sia di proprietà del lavoratore gli viene erogato – a titolo di rimborso delle spese per carburante, rischio d’uso, manutenzione e usura del mezzo – un compenso pari al 60% del costo chilometrico Aci. Trasferta all’estero: il rimborso spese e la diaria giornaliera sono corrisposti in limiti pari al doppio di quanto previsto per le trasferte nazionali. |
Trasferimento | Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di trasferimento e trasporto (per sé e famiglia), è dovuta un’indennità di trasferimento pari a quella di trasferta per un massimo di 9 settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto fino al massimo di 6 set- timane; in caso di trasloco del mobilio spettano 24 ore di permesso straordinario retribuito. Al lavoratore capofamiglia viene altresì riconosciuto il 50% della diaria per ciascun familiare convivente. Trasferimento all’estero: al lavoratore trasferito è dovuta un’indennità di trasferimento commisurata a 3 mensilità di retribuzione, aumentata di una mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) 1 1-18 3 19-36 2 2 1-18 4 19-36 3 3 1-18 5 19-36 4 4 1-18 6 19-36 5 5 1-16 7 17-32 6 6 1-15 8 16-30 7 7 1-28 8 Op.vendita cat. A 1-30 Op.vendita cat. B Op.vendita cat. B 1-14 80% Op.vendita cat. B Op.vendita cat. B 15-28 90% Op.vendita cat. B (1) Livello di destinazione finale dell’apprendista (2) Durata dell’apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Figure individuate dal c.c.n.l.: aventi contenuto analogo e sovrapponibile a quelle artigiane, la durata dell’apprendistato può essere stabilita fino a 60 mesi. Prolungamento del contratto: in caso di assenze superiori a 30 giorni complessivi per eventi che comportano la conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, ecc.), il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell’assenza. Formazione: durata da 120 a 240 ore in relazione al livello di destinazione. Periodo di prova: quello ordinario vigente per il livello di destinazione (la malattia sopravvenuta determina la proroga del periodo di prova per un massimo di: - 30 giorni per gli impiegati con funzioni direttive; - 15 giorni per gli altri livelli; - 30 giorni, per tutti i lavoratori, in caso di ricovero ospedaliero). Malattia: integrazione pari al 20% della retribuzione individuale a decorrere dal 4° e fino al 180° giorno di assenza. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal giorno successivo al compimento del termine finale previsto dal contratto. Cicli stagio- nali: i datori di lavoro che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono articolare lo svolgimento del rapporto: - a tempo determinato per più stagioni (l’ultimo contratto a tempo determinato deve iniziare entro 60 mesi dalla data di prima assunzione); - a tempo parziale verticale, coincidente annualmente con la durata stagionale. Anzianità di servizio: al lavoratore mantenuto in servizio il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini degli istituti contrattuali, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità. Stabilizzazione degli apprendisti. Il datore di lavoro con più di 10 dipendenti non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mante- nuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti (il vincolo non opera se nel triennio precedente sono scaduti meno di 3 contratti). Dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova e quelli risolti per dimissioni o licenziamento per giusta causa. |
DISCIPLIN E SPECIAL I
Altri tipi di apprendistato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Lavoro a tempo determinato | Limiti. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il 60% dei lavoratori a tempo indeterminato (le assunzioni a termine che superano il limite legale del 20% devono essere giustificate dalle ragioni oggettive o di rioccupazione indicate nel testo contrattuale). I datori di lavoro che occupano fino a 3 dipendenti possono assumere un lavoratore a tempo determinato; i datori di lavoro che occupano da 4 a 10 dipendenti possono assumere due lavoratori a tempo determinato. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di eventuali proroghe – nel numero massimo di 5 – e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni temporali i contratti stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. Attività stagionali. I contratti stagionali possono avere una durata massima di 8 mesi nell’anno solare, comprese eventuali proroghe e periodi di formazione. Ai lavoratori che permangono in forza fino al termine previsto del loro contratto viene corrisposto, all’atto della cessazione e in aggiunta al tfr, per ogni mese integralmente lavorato, un “trattamento aggiuntivo di fine rapporto” pari al 6% della retribuzione individuale rico- nosciuta nel xxxxx xxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xx xxxx superiori ai 14 giorni equivalgono a mese intero). Contratti fino a 12 mesi. Per i rapporti a termine di durata fino a 12 mesi, la tredicesima mensilità può essere corrisposta per quote mensili (8,33% della retribuzione individuale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 15 giorni) con eventuale conguaglio al termine del rapporto (è richiesto il consenso del lavoratore). |
Lavoro a tempo parziale | Limiti minimi di orario. Salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, la prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata. Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili/elastiche nel limite del 10% del nomale orario giornaliero/ settimanale (il limite percentuale può essere elevato fino al 25% con accordo individuale); le variazioni sono richieste con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Trattamento economico: maggiorazione omnicomprensiva pari al 5% della retribuzione oraria. Lavoro supplementare. In relazione alle particolari caratteristiche ed esigenze del settore (sostituzione di lavoratori assenti, copertura dei servizi in caso di intensificazione, ecc.) sono consentite prestazioni di lavoro supplementare considerate obbligatorie (tranne in presenza di documentate situazioni personali) se: - contenute nel limite del 25% del normale orario di lavoro a tempo parziale; - mo- tivate da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; - richieste per intervenuta calamità o con preavviso di almeno 4 giorni lavorativi. Trattamento economico: spettano le seguenti maggiorazioni omnicomprensive della retribuzione individuale: Maggiorazioni per lavoro supplementare prolungato Descrizione Preavviso normale Richiesta tempestiva Richiesta urgente Fino al 25% del normale orario mensile a tempo parziale 25% 28% 31% Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale * 27% 30% 33% In regime notturno - giorno feriale 36% 39% 42% * entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale Maggiorazioni per lavoro supplementare spezzato Descrizione Preavviso normale Richiesta tempestiva Richiesta urgente Fino al 25% del normale orario mensile a tempo parziale 28% 31% 34% Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale * 30% 33% 36% In regime diurno - giorno di riposo 33% 36% 39% In regime diurno - giorno festivo 35% 38% 41% In regime notturno – giorno feriale o giorno di riposo 39% 42% 45% In regime notturno - giorno festivo 41% 44% 47% * entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale Lavoro straordinario. Spettano le maggiorazioni stabilite in via generale incrementate di 11 punti percentuali. Trasformazione del rapporto. Il c.c.n.l. riconosce il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3-7, art. 8, D.Lgs. n. 81/2015. |
Lavoro intermittente | Trattamento economico: il lavoratore deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento complessiva- mente equivalente a quello spettante ai dipendenti a tempo pieno di pari livello/mansioni. La tredicesima mensilità e le ferie maturano nella misura di 1/1904 della retribuzione individuale per ciascuna ora effettivamente lavorata. Il tfr viene calcolato sugli importi effettivamente erogati con carattere di stabilità al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione (quali indennità di viaggio, lavoro straordinario o notturno, indennità di cassa, indennità di mensa). Indennità di disponibilità: non può essere inferiore al 20% della componente parametrica della retribuzione mensile, maggiorata del rateo di tredicesima mensilità. |
Telelavoro | Tipologia: il telelavoro può essere: - domiciliare, svolto nell’abitazione del lavoratore; - mobile, attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza, svolto presso uffici attrezzati; - misto, nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dello studio. Orario di lavoro: il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Trattamento: il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei lavoratori dipen- denti che operano in azienda con le medesime mansioni/qualifiche. |
Somministrazione di lavoro | Limiti. L’utilizzo dei contratti di somministrazione non può superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: - fino a 3 dipendenti, 1 lavoratore somministrato; - oltre 3 dipendenti, 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto (con arrotondamento all’unità superiore). La contrattazione di secondo livello può stabilire percentuali più elevate. Esclusioni: sono escluse da limiti quantitativi le somministrazioni a tempo determinato di: - lavoratori di cui all’art. 8, c. 2, L. n. 223/1991; - disoccupati beneficiari da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali; - lavoratori svantaggiati ai sensi dei nn. 4 e 99, art. 2, regolamento UE n. 651/2014. |
DIRITT I SIND AC AL I E D I RAPPRESENT ANZ A
Attività sindacale | Assemblea: - nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite (la convocazione va comunicata all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorati- vi); - nelle aziende che occupano oltre 5 e fino a 15 dipendenti, i lavoratori possono riunirsi con la rappresentanza territoriale, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 ore annue retribuite. RSA: possono essere costituite, a norma della L. n. 300/1970, nelle aziende con più di 15 dipendenti. RST: per la tutela dei lavoratori nelle aziende fino a 15 dipendenti, le organizzazioni stipulanti possono nominare rappresentanze sindacali territoriali. |
Permessi retribuiti | Dirigenti RSA: ciascuna RSA ha diritto a permessi in conformità al disposto degli artt. 23-24, L. n. 300/1970. Possono usufruire di permessi retribuiti (con preavviso di tre giorni lavorativi): nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, un dirigente per ciascuna RSA cui spettano permessi in misura pari a un’ora all’anno per ciascun dipendente; nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti, un dirigente per ciascuna RSA cui spettano permessi in misura pari a 8 ore mensili. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti (con preavviso di quattro giorni lavorativi) per la partecipazione a trattative o convegni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. Dirigenti OSL: i lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti hanno diritto a permessi retribuiti nella misura massima di un’ora all’anno per ciascun dipendente. |
WELF AR E CONTRA TTUAL E
Previdenza complementare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Assistenza integrativa | Prestazioni di assistenza integrativa in ambito sanitario sono rese dalla gestione speciale dell’ente bilaterale. |
Polizze assicurative | Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, con un massimale di 50.000 euro. Il datore di lavoro è tenuto altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni, con un massimale di 300.000 euro. |
Contributi contrattuali | Contribuzione all’ente bilaterale En.BI.F. per il finanziamento degli organismi bilaterali e per le prestazioni sanitarie (dal 1° gennaio 2016): A) Lavoratori con rapporto di durata superiore a 12 mesi Destinatario Importo mensile (per 12 mesi) A carico datore A carico lavoratore gestione ordinaria 10,50 1,50 gestione speciale (prestazioni sanitarie - quadri) 41,67 1,00 gestione speciale (prestazioni sanitarie – altri lavoratori) 16,50 1,00 Lavoratori a tempo parziale: il diritto alle prestazioni sanitarie compete solo agli assunti con orario di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali (ai lavoratori assunti con orari inferiori viene erogato l’elemento perequativo sostitutivo, in proporzione all’orario effettuato). B) Lavoratori con rapporto di durata fino a 12 mesi (compresi quadri) Destinatario Importo mensile (per 12 mesi) A carico datore A carico lavoratore gestione ordinaria 4,50 1,50 In sostituzione delle prestazioni sanitarie viene erogato l’elemento perequativo sostitutivo. |
XXXXXXXXX E DE L RAPPOR T O
Preavviso | Livello Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni Q, 1, 2 60 giorni 75 giorni 90 giorni 3, 4, 5 45 giorni 60 giorni 75 giorni 6, 7 e Op.vendita cat. A-B 30 giorni 45 giorni 60 giorni 8 e discontinui 10 giorni 15 giorni 20 giorni Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della comunicazione di recesso. |
Trattamento di fine rapporto | Base di computo: è costituita dalla retribuzione individuale mensile e dai ratei di tredicesima mensilità. Non sono in ogni caso compu- tabili i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per banca ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione (indennità di cassa, indennità di lavoro notturno e simili), le retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello. Non concorrono alla determinazione del tfr le somme pagate per permessi non goduti (e loro eventuali maggiorazioni) e in genere tutte le indennità sostitutive. Anticipazioni sul tfr: il c.c.n.l. fissa criteri e modalità per la concessione delle anticipazioni. Le richieste sono annualmente soddisfatte entro i limiti del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del totale dei dipendenti, con il minimo di uno. |