SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: Affidamento dei “Servizi di formazione, trasmissione dei saperi, tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico romano ad elevato valore culturale, da erogarsi nei confronti di allievi di discipline artistiche, negli immobili del patrimonio di Roma Capitale siti nell’area di Tor di Nona, attribuiti in concessione come mezzi strumentali finalizzati all’erogazione dei servizi stessi”
Schema di contratto relativo all’affidamento dei servizi in oggetto relativi al settore:
Settore | Classificazione Ateco |
da erogarsi nel seguente immobile:
n° | indirizzo | foglio | part. | sub | UIB | BU | mq | cat. |
Importo totale della concessione €/annui …………...
Canone annuo di concessione dovuto dal concessionario €/annui …………... .
SOMMARIO
Diritti e obblighi del concessionario relativi ai servizi formativi | ||
Art.1. Oggetto e finalità del contratto
Il presente contratto si inserisce nell’ambito del Progetto del Distretto dell’Artigianato Artistico di Tor di Nona, che risulta dall’evoluzione ed implementazione dell’iniziale Progetto del “Borgo degli Artigiani” approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 110 del 27 settembre 2018 e finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale di Roma Capitale costituito dai saperi artigianali artistici e alla sua trasmissione alle future generazioni assicurando una catena formativa di eccellenza e la diffusione dei prodotti artigianali espressivi di tale patrimonio. Fine del progetto è inoltre il rilancio dell’area e la valorizzazione degli immobili pubblici ivi situati e storicamente destinati alle attività artigianali artistiche, con una ideale contestualizzazione dell’attività formativa, di diffusione dei saperi e dei prodotti che verrà realizzata nei predetti immobili appositamente adibiti a Laboratori artigianali, al fine di associare al trasferimento di conoscenze dagli artigiani agli allievi selezionati, e al relativo ricambio generazionale, la preservazione di un’area strategica per il rilancio culturale dell’artigianato artistico romano.
Il presente di contratto ha per oggetto la concessione dei “Servizi di formazione, trasmissione dei saperi, tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico romano ad elevato valore culturale, da erogarsi nei confronti di allievi di discipline artistiche, negli immobili del patrimonio di Roma Capitale siti nell’area di Tor di Nona, attribuiti in concessione come mezzi strumentali finalizzati all’erogazione dei servizi stessi”.
Prevede altresì le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale (anche solo: Amministrazione) e il concessionario in relazione alle caratteristiche del servizio, i diritti e gli obblighi delle parti anche in relazione agli immobili strumentali, comprese le modalità di esecuzione del servizio nei confronti degli utenti come specificate nell’offerta tecnica presentata nella procedura di gara, nonché l’estinzione per ogni causa del rapporto concessorio.
Art.2. Immobile in cui svolgere il servizio
L’immobile sito in ……………………………………………, identificato al C.E.U. al foglio……..part……..sub…….. viene affidato al concessionario come mezzo strumentale per l’erogazione del servizio oggetto del presente contratto, come da schema planimetrico allegato, composto da:
…………………………………………………………
lo stato di consistenza dell’immobile verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, in sede di verbale di consegna.
Art.3. Valore della Concessione
Il valore complessivo della concessione, riferito all’immobile di cui all’art.2, per l’intera durata del servizio, è di € ………………...; tale valore presunto è stato ricavato dalla sommatoria dei ricavi
provenienti dalle rette a canone agevolato, che gli allievi dovranno corrispondere al concessionario per i servizi di formazione e trasmissione dei saperi, e della potenziale valorizzazione base dei manufatti e servizi di artigianato artistico, come stimati nel Piano Economico Finanziario (PEF) di progetto allegato al presente bando.
n° | indirizzo | mq | Valore annuo di concessione | Valore di concessione per i 6 anni |
€ | € |
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per i concessionari, che assumono interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione dei servizi.
Art.4. Durata del contratto
La durata del contratto di concessione è fissata in anni sei, con possibilità di rinnovo di ulteriori sei anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del Concessionario.
La durata della concessione, indipendentemente dal termine della stessa, include la conclusione dell'anno formativo, al fine di garantire la continuità didattica a garanzia del buon esito del servizio formativo.
Alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per individuare il nuovo gestore, il concessionario, su richiesta dell’Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per un periodo massimo di dodici mesi. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a darne preavviso al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e lo stesso si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi e ad accettare la proroga alle medesime modalità e condizioni.
La concessione non può essere prorogata per ragioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma precedente.
In mancanza della suddetta proroga, alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta.
Il contratto di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
Art.5. Diritti, obblighi e oneri delle parti
I diritti e gli obblighi delle parti e le modalità di esecuzione sono definiti nel presente contratto, nel capitolato speciale, nel progetto allegato e nella proposta tecnica presentata in sede di domanda.
Art.6. Diritti e obblighi del concessionario relativi ai servizi formativi
Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali principali e secondarie indicate nel capitolato speciale e nella proposta tecnica presentata in sede di domanda.
Il concessionario ha, in particolare, l’obbligo principale di garantire e impegnarsi a svolgere un servizio di formazione di elevato valore artistico finalizzato alla trasmissione dei saperi teorico- pratici nell’ambito del settore artigianale da
erogarsi nei confronti di n°… allievi selezionati.
L’erogazione del suddetto servizio si inquadra nell’ambito della Legge Regionale n. 3 del 17 Febbraio 2015 “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio”, in cui, in particolare nel TITOLO V - CAPO III “Formazione”, si specificano le modalità in cui promuovere i “corsi per la formazione di artigiani operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale con il coinvolgimento delle imprese stesse” mediante il riconoscimento della bottega- scuola individuata come “l’impresa artigiana operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano (....), che svolge compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore.”
Si richiede pertanto al concessionario di impegnarsi ad effettuare tutte le procedure utili per attivare il riconoscimento di bottega scuola ai sensi della suddetta L.R. e ss.mm.ii.; nelle more di tale riconoscimento, da attivarsi entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, l’artigiano si impegna altresì a rispettare tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della bottega- scuola come indicati nell’art.11 del Regolamento Regionale n°17 del 04/08/2016 e ss.mm.ii..
Laddove dovessero intervenire impedimenti di forza maggiore nella procedura di tale riconoscimento, non imputabili al concessionario, l’Amministrazione Capitolina provvederà all’istituzione di apposito servizio di formazione in collegamento con le Scuole di Arti e Mestieri di Roma Capitale.
All'atto di avvio della concessione e poi di ciascun ciclo annuale del servizio formativo, il concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione il programma annuale delle attività formative da svolgere nel rispetto del limite minimo di 20 ore di docenza settimanali e, a conclusione del ciclo formativo, una relazione sull’attività formativa svolta. Tale relazione deve essere comunque presentata alla scadenza della concessione o in caso di cessazione della concessione per decadenza ed ogni altra causa.
Al concessionario è inoltre consentito, previo ottenimento del relativo titolo abilitativo, di svolgere attività di microimpresa relativa alla vendita al dettaglio dei prodotti artigianali ovvero all’erogazione al pubblico di servizi artigianali relativi al proprio settore. In tale ipotesi, il concessionario deve rendere la propria attività in via esclusiva nell’ambito del progetto in esame, cessando concorrenti attività imprenditoriali eventualmente svolte presso altre sedi entro 12 mesi dall’avvio dell’attività, salvo eventuali eccezioni opportunamente motivate da concordare con l’Amministrazione.
Il concessionario è tenuto, in generale, a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale impartite da Roma Capitale.
Salvo gli obblighi espressamente posti dal presente contratto in capo all’Amministrazione, sono a carico dell’esecutore, che ne assume il rischio, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto, nel relativo capitolato e nell’allegato progetto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni assunte.
Art.7. Diritti e obblighi relativi all’immobile strumentale
Il concessionario si impegna ad utilizzare il bene concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al presente bando ed è tenuto a corrispondere all’Amministrazione un canone di concessione mensile, riportato qui di seguito come da capitolato allegato, individuato sulla base del valore d’uso stimato dell’immobile:
n° | indirizzo | mq | Valore d’uso immobile | Canone annuo di concessione | Canone mensile di concessione |
€ | € | € |
Tale importo andrà versato alla scadenza di ogni trimestre, mediante bonifico SEPA sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7.
Il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile assegnato in buono stato previa ricognizione, da parte dell’Amministrazione, dello stato di consistenza e di conservazione del bene, alla scadenza della concessione o in caso di cessazione anticipata della concessione per qualsiasi altra causa.
L’Amministrazione ha l’obbligo principale di mettere a disposizione l’immobile strumentale in buono stato e idoneo all’uso, a seguito dell’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria, già eseguiti o da eseguirsi a carico dell’Amministrazione stessa, finalizzati alla consegna dei beni idonei per l’erogazione dei servizi di cui al presente bando.
Eventuali ulteriori lavori di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari nell’immobile per la sua idoneità all’espletamento dei servizi nell’ambito della durata della concessione, sono a carico dell’Amministrazione Comunale, subordinatamente ad una specifica valutazione tecnica da effettuarsi da parte dell’Amministrazione stessa.
Sono a carico del concessionario, dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione, gli eventuali interventi di seguito riportati, ritenuti necessari per garantire il mantenimento in efficienza ed adeguare ulteriormente il bene allo scopo per il quale viene affidato in concessione:
- lavori di manutenzione ordinaria, comprendenti tutti quegli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esistenti, nonché quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti esistenti;
- interventi di ampliamento e/o integrazione degli impianti interni ai locali, conformi alle vigenti norme tecniche nonché norme in materia di sicurezza;
- ulteriori interventi necessari per adeguare i locali agli usi specifici attinenti l’attività svolta (isolamento acustico e/o termico, impianto areazione e/o smaltimento fumi, ecc.) comprensivi di ogni autorizzazione/certificazione richiesta dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività esercitata nell’immobile, ivi compresa la certificazione di prevenzione incendi per le attività di cui al D.P.R. 151/2011 e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il concessionario deve annualmente presentare all’Amministrazione un programma degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria che ritiene necessario eseguire nell’immobile ed i rispettivi lavori andranno eseguiti previo ottenimento di autorizzazione da parte dell’Amministrazione stessa. Qualsiasi intervento ulteriore rispetto alla mera manutenzione, migliorativo e/o di modifica, deve essere preventivamente concordato con la stessa Amministrazione.
Il concessionario provvede all’allestimento e all’arredamento dell’immobile assegnato a suo totale carico in modo funzionale all’erogazione del servizio.
Il concessionario provvede a proprie spese alla voltura degli attuali contratti di fornitura dei servizi a rete intestati al Comune; sono, inoltre, poste a carico del concessionario tutte le spese inerenti le utenze, ogni tassa e/o tributo facente carico al conduttore e ogni altro onere fiscale, presente o futuro, afferente e consequenziale alla presente concessione.
Il concessionario provvede allo smaltimento dei rifiuti considerati come pericolosi in ossequio alla normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.
Art.8. Responsabilità del concessionario
Nell’espletamento del servizio, il concessionario dovrà assicurare l’impiego di personale sufficiente e con le qualificazioni professionali adeguate allo svolgimento degli incarichi assegnati. Il costo del personale è a carico del concessionario.
Quest’ultimo assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per tutto il personale.
L’Amministrazione Capitolina resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il concessionario.
Il concessionario sarà responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività connesse con l’erogazione del servizio, con particolare riferimento ai materiali e attrezzature utilizzate e alle lavorazioni svolte. Il concessionario sarà responsabile della custodia e della sorveglianza dei beni mobili e immobili nonchè delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa. Roma Capitale sarà del tutto estranea all’uso, così come allo svolgimento, delle attività oggetto del presente contratto, uso ed attività che riguarderanno esclusivamente il concessionario.
Art.9. Garanzie assicurative
Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni arrecati a persone, cose o animali connessi all’esecuzione degli adempimenti assunti.
La responsabilità del concessionario non si estende in alcun modo all’Amministrazione cui non è imputabile alcuna responsabilità o pretesa derivante dall’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed, in particolare, da eventuali incidenti a persone o cose causata di fatti posti in essere dal concessionario, dal personale o dagli allievi.
ll concessionario è tenuto a contrarre, con oneri da scomputarsi dagli importi dovuti all’Amministrazione a titolo di canone concessorio:
● polizza assicurativa per la copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso terzi (RCT), ivi compresa Roma Capitale;
● polizza per incendio e rischi accessori per danni arrecati a locali, strutture ed ogni bene dato in concessione da Roma Capitale.
I massimali per sinistro saranno definiti in fase di contratto secondo la normativa vigente.
Le polizze devono espressamente prevedere la copertura per l’intera durata della concessione e che l’omesso o ritardato pagamento del premio da parte del concessionario non comporta l’inefficacia della garanzia.
Tutte le polizze richieste sono trasmesse all’Amministrazione prima della stipula del contratto di concessione.
Art.10. Garanzia definitiva
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte e del risarcimento degli eventuali danni, anche arrecati all’immobile, il concessionario, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, versa un importo pari a tre mensilità del canone, quale garanzia definitiva sotto forma di cauzione, mediante una delle seguenti modalità alternative:
a. bonifico SEPA;
b. versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e xx.xx. e ii.);
c. con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7.
La garanzia prestata cessa di avere effetto e deve essere restituita alla data di conclusione del contratto di concessione, dopo la riconsegna e la verifica dello stato di consistenza dell’immobile strumentale.
Art.11. Sicurezza
Il concessionario ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute degli allievi e degli eventuali lavoratori, attenendosi a quanto previsto in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinchè l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate.
Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente contratto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.
Art.12. Obbligo associativo dei concessionari
Il Distretto di Tor di Nona è caratterizzato dalla tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale di Roma Capitale costituito dai saperi artigianali artistici sia sul piano formativo sia sul piano della diffusione dei prodotti espressivi di tali saperi, che rappresentano elementi culturali e sociali peculiari propri dell’area.
A tal fine gli operatori aggiudicatari si impegnano a costituirsi come rete di imprese territoriale nel Distretto di Tor di Nona, mediante apposita convenzione da stipularsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione delle prime 5 (cinque) concessioni; i concessionari che dovessero intervenire successivamente alla prima stipula della suddetta convenzione, si impegnano a sottoscriverla contestualmente alla concessione stessa.
Tale rete di imprese è diretta e coordinata da un professionista di gestione del Distretto, nominato dai concessionari membri della rete stessa, con cui il concessionario si impegna a collaborare per la realizzazione del progetto.
Le attività svolte dal professionista di gestione del Distretto quale curatore della rete stessa in stretta e costante relazione con un referente nominato dall’amministrazione comunale, nell’ambito del Dipartimento Sviluppo Economico, sono finalizzate a:
- mantenere un sito web pubblico che cataloghi e presenti le attività realizzate nell’ambito del progetto, individuando per ognuno degli operatori gli aspetti di interesse pubblico e sociale;
- inserire il Distretto nel programma dell’Agenda digitale attraverso una specifica programmazione di attività tese a sfruttare le potenzialità della transizione digitale per la promozione, il rilancio e la valorizzazione del patrimonio artigianale artistico romano su scala locale, nazionale e internazionale;
- inserire il Distretto nell'ambito della transizione ambientale e dell’economia circolare;
- organizzare, con cadenza annuale, secondo l’anno accademico, il calendario degli eventi e delle attività formative che vincola i concessionari quale programma del servizio, con particolare riguardo a modi e tempi stabiliti;
- organizzare attività di promozione e divulgazione delle attività presenti nel progetto, sia dal punto di vista culturale che turistico, in stretta collaborazione con i rispettivi Dipartimenti Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale;
- studiare e monitorare le attività previste dal progetto, con lo scopo di funzionare da osservatorio generale, in grado di produrre una reportistica necessaria sia per la garanzia della qualità del progetto sia per essere oggetto di esportazione e replica in altre zone della città, partendo dal principio che il Progetto “Tor di Nona” costituisca un prototipo virtuoso da utilizzare dall’Amministrazione al fine di costruire Spazi Politici per la Città Creativa;
- prevedere che Tor di Nona diventi il luogo per eventi, nel quale sfilate di moda, concerti, conferenze, seminari e performance dal vivo saranno organizzati dalla comunità degli assegnatari (come detto organizzati in Rete di Imprese) ospitati nella cornice delle suddette attività;
- stilare delle relazioni, strutturate con una parte divulgativa e una parte scientifica destinata alla pubblicazione, con cadenza semestrale o secondo le esigenze stabilite nel progetto, da presentare in Open Day/Week promossi anche a cura dell’Amministrazione.
Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al par. “Macro Attività A – Attivazione botteghe laboratori” dell’Allegato F - Relazione Progettuale.
Art.13. Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Il Concessionario non può in alcun modo sospendere il servizio, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario, che dovrà tempestivamente comunicare.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti la presente concessione procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipula del presente contratto, il concessionario può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando il verbale di sospensione, con
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale, sottoscritto dal concessionario, è inoltrato all’Amministrazione entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dall’Amministrazione per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
Art.14. Subconcessione
E’ espressamente vietato sub concedere a terzi la gestione totale o parziale del servizio oggetto dell’affidamento, pena la decadenza della concessione.
Art.15. Decadenza e revoca della concessione
L’Amministrazione, in presenza di un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario tale da compromettere la buona riuscita del servizio, può dichiarare la decadenza dalla concessione determinando la contestuale risoluzione di diritto del presente contratto.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della decadenza:
a) l’inadempimento che comporta grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione e gli utenti;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto, contestato a mezzo di diffida;
c) violazione del divieto di subconcessione;
d) violazione delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
e) violazione del “Protocollo di Integrità”;
f) ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 108 del ccp;
g) mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione rimasta senza esito (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000).
Laddove il singolo operatore non sia più in grado di erogare il servizio di formazione come sopra descritto, oppure in mancanza di allievi iscritti per due anni consecutivi, l’Amministrazione può dicharare la decadenza della concessione.
La decadenza dalla concessione e la connessa risoluzione del contratto determinano la riacquisizione in capo all’Amministrazione della disponibilità del bene senza che il concessionario possa vantare diritti a compensi o indennizzi di sorta sia per la disponibilità del bene sia per la cessazione dei servizi.
Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse l’Amministrazione può revocare la concessione e recedere dal presente accordo, procedendo alla riacquisizione del bene, ferma la corresponsione al concessionario dell’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies e 11 l. n. 241/90.
Art.16. Proroga
Alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per individuare il nuovo gestore, il concessionario, su richiesta dell’Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per un periodo massimo di dodici mesi. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a darne preavviso al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e lo stesso è tenuto ad accettare la proroga alle medesime modalità e condizioni.
La concessione non può essere prorogata per ragioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma precedente.
Art.17. Controlli e vigilanza
L’Amministrazione ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante la concessione, l’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti per il concessionario. A tal fine può eseguire sopralluoghi e ispezioni negli immobili e procedere alle verifiche necessarie per il monitoraggio complessivo della qualità e della quantità dei servizi resi, nonché del rispetto degli oneri e manutenzione dell’immobile stesso.
A tale scopo il concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento consentendo, in ogni momento, il libero accesso, fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.
Sono invitati ai controlli il concessionario e gli allievi e, di essi, deve essere redatto apposito verbale. Il verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, riferisce anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contiene eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari.
Art.18. Protocollo di Integrità
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’esecutore conferma di accettare le prescrizioni contenute nel Protocollo di integrità adottato da Roma Capitale in data 31 gennaio 2020, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 che ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022.
Art.19. Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il concessionario si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136
recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art.20. Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Sarà cura del concessionario ottemperare a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali.
Art.21. Spese di contratto ed accessorie
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico del concessionario.
Art.22. Risoluzione controversie
Per controversie derivanti dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale e sono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa competenti secondo la normativa vigente.
Art.23. Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto nel presente schema di contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. e nelle vigenti leggi inerenti il settore.
Il Direttore Xxxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da