DISCIPLINARE DI GARA
S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI
Settori speciali
Appalto di lavori per “Utilizzo anticipato area ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso: Lavori di realizzazione di un parcheggio a raso provvisorio c/o l’ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso. CIG: 7286560388 – CUP: H61E17000050005
Procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento dei lavori: “Utilizzo anticipato area ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso: Lavori di realizzazione di un parcheggio a raso provvisorio c/o l’ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso. CIG: 7286560388 – CUP: H61E17000050005”.
Normativa di riferimento:
- Codice: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- Decreto Correttivo;
- regolamento di esecuzione: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016);
- legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 nel testo vigente a seguito delle leggi regionali n. 8/2016 e 1/2017;
- D.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012 e ss.mm.ii. nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina vigente di cui alla predetta l.r. n. 12/2011;
- i riferimenti al decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii contenuti nella l.r. 12/2011 e nel D.P.R.S. n. 13/2012 si intendono riferiti alle omologhe disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.
PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto i lavori per: “Utilizzo anticipato area ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso: Lavori di realizzazione di un parcheggio a raso provvisorio c/o l’ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso. – CIG: 7286560388 – CUP: H61E17000050005”.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 258/AD del 13/12/2017 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice), art. 60, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016, sull’importo dei lavori soggetto a ribasso.
Il progetto è stato validato dal R.U.P. in data 30/05/2017.
Il luogo di esecuzione dei lavori è nel comune di Catania presso l’aeroporto Fontanarossa Catania.
CIG: 7286560388; CUP: H61E17000050005.
Il Responsabile Unico del procedimento: Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx; PEC: xxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx;
Indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) Capitolato speciale d’appalto
d) Elaborati di progetto
e) Protocollo di Legalità
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importi:
L’importo complessivo dell’appalto è di € 978.901,66 di cui:
1.1) € 954.498,36 – Importo dei lavori (soggetti a ribasso)
1.2) € 24.403,30 – Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
1.1. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 978.901,66
(Euro Novecentosettantottomilanovecentouno,66);
1.2. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazioni | Categorie | Classifica | Importo lavori | % | Prevalente o Scorporabile |
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali | OG-3 | III | € 766.206,72 | 78,27 % | Prevalente |
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione | OG-10 | I | € 114.208,37 | 11,67 % | Scorporabile |
Impianti idrico-sanitario. Cucine, lavanderie | OS-3 | I | € 98.486,57 | 10,06 % | Scorporabile |
TOTALE LAVORI | € 978.901,66 | 100,00% |
1.3. I lavori sono finanziati con fondi della Stazione Appaltante SAC.
1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “corpo”, come da prescrizioni del capitolato, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del Codice.
1.5. All’aggiudicatario verrà corrisposta un’anticipazione nella misura percentuale, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 del Codice.
1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura fine mese (D.R.F.F.M.). Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice.
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice.
2.1.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
3.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. La stazione appaltante escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice.
3.3. Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
3.4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3.5. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.6. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (Consorzi stabili) ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni previste dall’art. 48, comma 7 del Codice.
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà nelle forme previste dal d.lgs. 50/2016, fermo l’obbligo di acquisire il nulla osta di cui al d.lgs. 159/2011.
5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
5.1. La documentazione di gara consiste nei seguenti elaborati:
ELABORATI DESCRITTIVI
01 ES_UAECS_RTD RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
02 ES_UAECS_PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
03 ES_UAECS_ CSASC CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
04 ES_UAECS_ CR CRONOPROGRAMMA
05 ES_UAECS_ PM PIANO DI MANUTENZIONE
ELABORATI ECONOMICI
06 ES_UAECS_EP ELENCO PREZZI
07 ES_UAECS_CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
08 ES_UAECS_AP ANALISI PREZZI
09 ES_UAECS_TIM TABELLA INCIDENZA MANODOPERA
ELABORATI GRAFICI
10 ES_UAECS_PG PLANIMETRIA GENERALE
11 ES_UAECS_PSF PLANIMETRIA STATO DI FATTO
12 ES_UAECS_PAC PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE
13 ES_UAECS_PSDS PLANIMETRIA SCAVI, DEMOLIZIONI E SCARIFICAZIONI
14 ES_UAECS_PIAI PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO
15 ES_UAECS_PQPC PLANIMETRIA QUOTATA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
16 ES_UAECS_PSAM PLANIMETRIA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
17 ES_UAECS_IIAFRI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO FISSO RETE IDRANTI
18 ES_UAECS_IIAFSP IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO FISSO SCHEMA DI PRINCIPIO
19 ES_UAECS_PII PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
20 ES_UAECS_PSOV PLANIMETRIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
21 ES_UAECS_PP PLANIMETRIA DI PROGETTO
Detta documentazione è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx;
5.2. Per la partecipazione alla gara non è richiesta attestazione rilasciata dall’Amministrazione appaltante d’avvenuto sopralluogo, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 16.10.
6. Chiarimenti
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare al RUP all’indirizzo di posta elettronica certificata xxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx entro le ore 10:00 del giorno 12/03/2018 ossia almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti con modalità diverse da quella anzidetta e/o successivamente al termine indicato.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, entro le ore 24:00 del giorno 14/03/2018, ossia almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano gli articoli 82, 83 comma 3, 90 commi 8 e 9, e 49 del Codice.
7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5. La dichiarazione per il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10/06/2008 tra la SAC e la Prefettura di Catania, dovrà essere redatta scaricando il modello disponibile sul sito internet della SAC collegandosi all’indirizzo web xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx sotto il link “Trasparenza e Legalità”, sottoscrivendo e timbrando a cura del concorrente partecipante, in ogni sua pagina in segno di conferma e accettazione di tutte le clausole ivi contenute, obbligo esteso automaticamente anche a tutte le eventuali ditte ausiliarie. N.B. In applicazione
della normativa in materia successivamente intervenuta è in corso di stipula dalla stessa SAC con la Prefettura di Catania un “nuovo” protocollo di legalità, pertanto ad avvenuta stipula, SAC potrà richiedere la sottoscrizione del “nuovo” protocollo.
7.6. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio; in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo1 di cui all’art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, potranno essere sanati nei casi di applicabilità dell’art. 83 comma 9 del Codice, purché i requisiti siano sussistenti al momento della presentazione della domanda. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
8. Comunicazioni
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicati dai concorrenti. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
1Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. Subappalto
9.1. Il concorrente che intende subappaltare lavorazioni o parti di opere, nella domanda di partecipazione deve indicare la terna di subappaltatori relativa ai lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, o, in alternativa alla terna, dovrà produrre dichiarazione in cui si riporta che le attività che saranno oggetto di subappalto “non rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre
2012 n. 190”. La terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione riportata nella tabella di cui al punto 1.2 del disciplinare di gara.
9.2. Il concorrente che non intende subappaltare deve presentare esplicita dichiarazione in tal senso;
9.3. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/i subappaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni dal/dagli stessi eseguite, nei casi di cui all’art. 105 comma 13 lettere a), b) e c) del Codice.
9.4. La stazione appaltante provvederà alla verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto, sia per l'appaltatore che per gli eventuali subappaltatori, con le modalità previste al punto 4 del presente disciplinare di gara.
10. Ulteriori disposizioni
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In tal caso, resta fermo il potere dell’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta ritenuta anormalmente bassa in ragione della sussistenza di elementi specifici ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 6 ultimo periodo, del Codice secondo le modalità indicate nei commi 4, 5, e 6 primo e secondo periodo dell’anzidetto art. 97.
10.2. Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di sessanta
(60) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di trentacinque (35) giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’Aggiudicataria.
10.5. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente mediante sorteggio.
10.7. Ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88 comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
10.8. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
11. Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, come definita dall’art. 93 del Codice, denominata “garanzia provvisoria”, pari ad € 19.578,00 (Euro Diciannovemilacinquecentosettantotto,00) a favore della S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
La cauzione provvisoria è costituita a scelta dell’offerente con le modalità previste dall’art. 93 del d.lgs. 50/16.
11.2. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (ai sensi dell’art. 103 comma 9 del Codice);
11.3.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
11.3.3. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.3.4. avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
11.3.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.3.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.3.7. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
11.4. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad € 9.789,00 (Euro Novemilasettecentottantanove/00), corrispondente all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva è dimezzata del 50% dell’importo contrattuale per gli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del Codice, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.
11.5. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione fermo restando l’applicabilità dell’art. 83 comma 9 del Codice (Soccorso istruttorio).
11.7. Ai sensi dell'art. 93 c. 6 del Codice, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, e verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93
c. 9 del Codice, verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
11.8. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.8.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
11.8.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 103 co. 7 del Codice, relativa alla copertura dei seguenti rischi:
- danni di esecuzione (CAR) con massimale pari ad € 2.000.000,00 (Euro Duemilioni), che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- responsabilità civile RCT ed RCO, con un massimale pari ad € 2.000.000,00 (Euro Duemilioni/00) ove la S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a. beneficiaria della polizza, sia inserita quale assicurata aggiunta e considerata terza nei confronti della Contraente. Le coperture assicurative RCT/RCO, che potranno anche essere contenute in unica polizza, che decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
11.8.3. Sottoscrivere il “nuovo” protocollo di legalità in corso di stipula dalla stessa SAC con la Prefettura di Catania, in applicazione della normativa in materia successivamente intervenuta.
12. Pagamento in favore dell’Autorità
12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 80,00 (Euro Ottanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21/12/2016 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, per l’anno 2016, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità. Fermo restando l'applicabilità dell'art. 83 comma 9 del Codice, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
13. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 216, comma 14, del Codice e dell’art. 61 del Regolamento DPR 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.2. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica III
13.1.3. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61 comma 2 del Regolamento.
13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate,
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
13.1.6. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
13.1.7. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. Requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79 comma 10 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79 comma 8 del regolamento relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento.
13.2. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 89 del Codice (avvalimento), l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al precedente art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
13.3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 19/03/2018, presso la sede della S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a., sita in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x.x. 00000 Xxxxxxx. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Fra i materiali anzidetti è preferibile evitare la
ceralacca in quanto sostanza cancerogena che, peraltro, vetrificandosi, può facilmente staccarsi e non arrivare integra a destinazione, a seguito di urti e pressioni.
14.2. È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, all’Ufficio protocollo della SAC, che ne rilascerà apposita ricevuta. La consegna e il recapito sono a esclusivo rischio del mittente.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio o ad indirizzo diverso da quello suindicato, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente, non saranno presi in considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine medesimo. I predetti plichi non verranno aperti. Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Altresì, non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio, anche se sostitutivi o integrativi di offerte presentate tempestivamente. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “Procedura Aperta <<Appalto per l’utilizzo anticipato area ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso: Lavori di realizzazione di un parcheggio a raso provvisorio c/o l’ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso. CIG: 7286560388 – CUP: H61E17000050005>> e termine ultimo presentazione offerta 19/03/2018 ore 13:00”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti
temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.3. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
14.3.1. “A - Documentazione amministrativa”.
14.3.2. “B - Offerta economica”.
14.4. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
15. Criterio di aggiudicazione
15.1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera a), del Codice.
15.2. L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara.
15.3. L’Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale - di cui all’art. 97, comma 8 del Codice - che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del precedente comma 2. In ragione della predetta esclusione automatica, non trovano applicazione i successivi commi 4, 5 e 6 del predetto art. 97.
Per le finalità espresse nel suddetto comma 2 dell’art. 97 si procederà al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi diretti alla determinazione della “soglia d’anomalia”:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,
moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Il calcolo per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte sarà effettuato anche ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Seguirà l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, ovvero, dell’offerente che avrà proposto il ribasso più vicino per difetto alla suddetta soglia d’anomalia.
16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1. Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
16.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
16.2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:
16.2.1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del Codice e precisamente di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per alcuno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
(Oppure, se presenti condanne)
16.2.1. Tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Ai sensi dell’art. 80, comma 10 del Codice, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
16.2.2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
b) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; <alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti b.1-b.4>;
(Oppure)
b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………….… […………… del……….…] : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
b.1. Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lettera d), del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b.2. Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
b.3. Dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
b.4. Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
<rientrano tra questi illeciti professionali: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione>;
d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
e) l’inesistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante da un proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) che nei propri confronti:
f.1 Non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f.2 Non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri], per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
f.3 Non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
<l’esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione <l’esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione>;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
<l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa>;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(Oppure)
l) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria per i quali, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;
(Oppure)
l) di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981(cause di esclusione della responsabilità);
m) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile né in una qualsiasi relazione di fatto con altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
m) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
m) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una relazione di fatto e di aver formulato autonomamente l’offerta.
Ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 16.2.1 (art. 80 comma 1 del Codice), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al paragrafo 16.2.2 (art. 80 comma 5 del Codice), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l'operatore economico non sarà escluso della procedura d'appalto qualora la stazione appaltante riterrà sufficienti le misure di cui al precedente paragrafo.
Ai sensi dell’art. 80, comma 9 del Codice, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell’art. 80 del Codice nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
16.2.3. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 2, del Codice, e precisamente che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
16.2.4. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 4, del Codice, e precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. <Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La causa di esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande>.
16.3. Si precisa, fermo restando l’applicabilità degli artt. 83, comma 9 del Codice, quanto segue:
1. A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al sub paragrafo 16.2.1, devono essere rese (art. 80, comma 3, del Codice):
- Dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- Dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- Dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- Dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta oggetto della eventuale sanzione; l'eventuale conseguente esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Le attestazioni di cui al paragrafo 16.2.1 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.
16.4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, fermo restando l’applicabilità degli artt. 83, comma 3, del Codice, a pena di esclusione:
a. Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica.
b. Indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c. Attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
16.5. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate e l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale.
16.6. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
16.7. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.
16.8. Fermo restando l’applicabilità dell’art. 83, comma 9 del Codice, in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b. Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
c. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1. Attesta l’inesistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. Si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. Xxxxxxx che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice;
d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
16.9. OMISSISS.
16.10. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:
1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
16.11. Dichiarare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, vuole subappaltare o concedere a cottimo, e indicare la terna di subappaltatori, riferita a ciascuna tipologia di lavorazioni previste al punto 1.2), con le modalità previste ai punti 9.1 e 9.2 del disciplinare di gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
16.12. Dichiara i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori.
16.13. Dichiara l’intenzione di avvalersi di noli a freddo. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di avvalersi di noli a freddo;
16.14. A pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
16.15. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 80,00 (Euro Ottanta/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova o il mancato versamento di detto pagamento sarà causa di esclusione.
16.16. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. Indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
16.17. Accetta, a pena di esclusione, fermo restando l’applicabilità dell’art. 83 comma 9 del Codice, il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10/06/2008 tra la SAC e la Prefettura di Catania, da sottoscrivere e timbrare a cura del concorrente partecipante, in ogni sua pagina in segno di conferma e accettazione di tutte le clausole ivi contenute, obbligo esteso automaticamente anche a tutte le eventuali ditte ausiliarie. Il protocollo di legalità è disponibile sul sito informatico della SAC collegandosi all’indirizzo web xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx sotto il link “Trasparenza e Legalità”. N.B. In applicazione della normativa in materia successivamente intervenuta è in corso di stipula dalla stessa SAC con la Prefettura di Catania un
“nuovo” protocollo di legalità, pertanto ad avvenuta stipula, SAC richiederà la sottoscrizione del “nuovo” protocollo di legalità.
16.18. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza aeroportuale nonché il codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la suddetta normativa, pena la risoluzione del contratto.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI, FERMO RESTANDO L’APPLICABILITÀ DELL’ ART. 83, COMMA 9 DEL CODICE
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
16.19. A pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
16.20. Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.21. A pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.22. A pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16.23. Dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
16.24. A pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.25. A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
16.26. A pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
16.27. A pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.28. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
16.29. A pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
16.30. A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
16.31. A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
17.1. Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, fermo restando quanto previsto nel presente disciplinare al paragrafo 17.2, la seguente documentazione:
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, offerto sull’importo complessivo a base di gara di cui al paragrafo 1.1 (dato dalla differenza tra l’importo complessivo dell’appalto e la somma dell’importo relativo agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della manodopera), da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara. Le cifre decimali dovranno essere quattro dopo la virgola. Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta eventualmente contenute nelle offerte presentate.
- la dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei propri costi della manodopera e dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
- In caso di discordanza tra indicazione del ribasso in cifre e in lettere prevale quella in lettere.
17.2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.
18. Procedura di aggiudicazione
18.1. La prima seduta pubblica prevista, presieduta dalla Commissione di gara, avrà luogo presso gli uffici ammnistrativi della S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a., siti in Aeroporto Fontanarossa s.n. – 95121 Catania, il giorno 21/03/2018 alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
18.2. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della prima seduta sopra indicata saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di gara, nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta pubblica programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito della SAC.
18.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione di gara, nella prima seduta, procederà:
18.3.1. A verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e la loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”;
18.3.2. A verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
18.3.3. A verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
18.3.4. Ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
18.3.5. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), a richiedere, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva; in quest’ultima seduta, la Commissione di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
18.3.6. La Commissione di gara, comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto al RUP per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
18.3.7. AI sensi dell’art. 97 comma 2 lettera e), La Commissione di gara all'atto del suo insediamento in prima seduta, procederà al sorteggio di uno dei coefficienti stabiliti tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. Tale valore identificato sarà considerato nel caso in cui sarà estratto il metodo diretto alla determinazione della “soglia d’anomalia” previsto alla lettera e) dell’art. 97 comma 2;
18.4. Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva (laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 18.3.5 che precede), la Commissione di gara:
- qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o maggiore a dieci, procederà alla scelta mediante sorteggio, di uno dei metodi per la individuazione della soglia di anomalia, di cui al comma 2, lettere a), b), c),
d) o e) dell’art. 97 del Codice e quindi successivamente procederà all’apertura delle buste “B – Offerta economica” contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti e disponendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata con il metodo di calcolo precedentemente sorteggiato;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o maggiore a cinque e inferiore a dieci, procederà alla scelta mediante sorteggio, di uno dei metodi per la individuazione della soglia di anomalia, di cui al comma 2 dell’art. 97, e quindi successivamente procederà all’apertura delle buste “B – Offerta economica” contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non procederà alla scelta mediante sorteggio, di uno dei metodi per la individuazione della soglia di anomalia, di cui al comma 2 dell’art. 97, e quindi procederà all’apertura delle buste “B – Offerta economica” contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti, disponendo l’aggiudicazione all’offerta che presenta il maggior ribasso;
In ogni caso, resta fermo il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del medesimo art. 97 del Codice, secondo le modalità nello stesso indicate. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale arrotondata all’unità superiore se la successiva cifra decimale sarà pari o superiore a cinque. Nel caso di offerte con uguale valore di ribasso, le stesse verranno considerate distintamente nei loro singoli valori. Si precisa che con riferimento ai concorrenti non ammessi alla gara non si procederà all’apertura delle relative buste “B - Offerta economica”.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria.
18.5. Qualora nel corso del procedimento di gara si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali sussista tale condizione.
18.6. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione di gara procederà all’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto della graduatoria medesima, e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
18.7. La Commissione giudicatrice comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
18.8. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cura della Commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.
19. Verifica di anomalia delle offerte
19.1.1. La Commissione di gara procede all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del Codice, nell’esercizio della facoltà di cui al comma 8 dello stesso articolo, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10. In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci) ma pari o superiore a 5 (cinque) non si procederà all’esclusione automatica, ma verrà effettuato il calcolo di uno dei metodi sorteggiati previsti all’art. 97 comma 2 del Codice.
19.1.2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, resta fermo il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del combinato disposto dei commi 1, e 6 ultimo periodo, del medesimo art. 97, comma 1, del Codice. In tal caso si procederà in osservanza dei commi 4, 5 e 6 primo e secondo periodo dell’art. 97 del Codice. La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà a partire dall’esame della prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata.
20. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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Responsabile Unico del Procedimento