TITOLO I
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI
Regolamento Provinciale disciplinante concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 | Disciplina | Pag. | 1. |
Art. 2 | Responsabile del procedimento | “ | 2. |
Art. 3 | Modalità di presentazione della domanda | “ | 1.-4. |
TITOLO II
PROCEDURE
Art. 4 Norme amministrative per il rilascio di concessioni, autorizzazione e nulla
osta | Pag. | 4.-5. | |
Art. 5 | Obblighi del concessionario | “ | 5. |
Art. 6 | Durata | “ | 5. |
Art. 7 | Convenzioni | “ | 5. |
Art. 8 | Subingresso e rinnovazione | “ | 6. |
Art. 9 | Decadenza o revoca | “ | 6. |
TITOLO III
DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 10 | Principi generali | Pag. | 6.-7. |
Art. 11 | Disposizioni tecniche | “ | 7.-22. |
TITOLO IV
TRASPORTI E VEICOLI ECCEZONALI
Art. 12 Trasporti e veicoli eccezionali Pag. 22.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 13 | Disposizioni transitorie | Pag. 23. |
Art. 14 | Disposizioni finali | Pag. 23. |
Art. 1 (Disciplina)
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorita’ di cui all’art.26 del D.to Leg.vo 285/92 e’ vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze, nonche’ sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilita’.
2. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e’ di competenza del Comune, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada.
3. Su tratti di strade Provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti l'imposizione è di competenza dei Comuni.
Art.2 (Responsabile del procedimento)
1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa competente, il quale la definisce, nel rispetto e nello spirito della lettera del D.to Leg.vo n.267/2000 art.107 comma 3 lettera f) e del relativo regolamento di attuazione.
Art.3
(Modalità di presentazione della domanda)
1. Ogni domanda, su carta resa legale, redatta in lingua italiana deve contenere:
• dati anagrafici del richiedente;
• descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire;
• denominazione della strada Provinciale a cui si riferisce;
• la località interessata
• la progressiva chilometrica ed il lato,
• i motivi della richiesta, nonché la dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre che l'Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale
• i grafici sufficienti ad identificare le opere stesse, e, ove sia necessario, anche i calcoli
di stabilità, che dovranno recare la firma di un tecnico regolarmente autorizzato.
• la prova dell'eseguito versamento delle somme relative al rimborso spese per istruttoria, prestazioni per rilevamento traffico e sopralluoghi, costo medio forniture, costo del personale, oneri di percorrenza e deposito cauzionale.
2. Per le opere di seguito elencate le richieste dovranno essere integrate da:
2.1. Muri di sostegno:
• calcoli statici;
• sezione del manufatto nei punti più significativi da cui si possono rilevare: la linea della scarpata da sostenere, la porzione di area pubblica occupata, la posizione del terreno soprastante e tutti i particolari costruttivi occorrenti;
• planimetria scala 1/2000 del tratto stradale interessato con l'ubicazione del muro, la sua lunghezza complessiva e tutte le condizioni necessarie per l'individuazione della zona.
2.2. Muri di cinta - siepi vive e recinzioni:
• planimetria della zona in cui sia riportata l'ubicazione dell'opera che si intende costruire, la distanza rispetto al confine stradale e una sezione trasversale dell’opera;
2.3. Linee aeree:
• planimetria in cui sia riportato l'intero tracciato della linea aerea da costruire, con l’utilizzo di una colorazione particolare in corrispondenza degli attraversamenti e percorrenze del soprassuolo stradale:
• sezione in corrispondenza di ciascun attraversamento o percorrenza in cui sia possibile rilevare l’altezza dei fili rispetto al colmo, la posizione degli eventuali sostegni per i quali può’ essere anche richiesto il calcolo di stabilita’.
• indicazioni sul numero dei fili della linea e sul voltaggio.
• l'Amministrazione Provinciale, nell'interesse del pubblico transito, può richiedere (a corredo della domanda) tutti gli elementi relativi alle linee, alla struttura e stabilità dei supporti; può inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
2.4. Condutture sotterranee:
• planimetria in scala 1/2000 ove risulti il percorso della conduttura, le posizioni degli attraversamenti e l'individuazione della zona;
• sezione tipo da cui si rilevino i seguenti elementi: profondità del tubo di rivestimento rispetto al piano stradale, dimensioni del tubo adduttore, larghezza della proprietà stradale (comprese le scarpate) attraversata.
2.5. Occupazione di scarpata e fossi stradali:
• planimetria in scala 1/2000 per l'individuazione della zona e della superficie da occupare, con l'ubicazione dell'eventuale impianto da installare e dei muri di sostegno delle scarpate in taglio e rilevato;
• sezione stradale in corrispondenza dell'occupazione, con gli eventuali rinterri e tagli di scarpate;
2.
• disegni costruttivi dei muri di sostegno delle scarpate in rinterro o in taglio compresa anche la presentazione dei calcoli di stabilità.
2.6. Scarico di acque nei fossi laterali stradali:
• planimetria in scala 1/2000 per l'individuazione della zona e dei punti di scarico delle acque.
2.7. Diramazioni ed accessi :
• planimetria in scala 1/2000 per l'identificazione della zona e della posizione dell'accesso, da cui si possa rilevare l'ampiezza dell'occupazione di suolo pubblico derivante dalla costruzione dell'accesso stesso;
• sezione in scala appropriata in corrispondenza dell'accesso da cui si possa desumere: la profondità di suolo pubblico che dovrà essere occupata, i particolari costruttivi delle opere occorrenti per la raccolta e smaltimento delle acque, l'andamento della strada Provinciale e dell'accesso stesso con le rispettive pendenze, la larghezza di detta strada Provinciale in corrispondenza dell'accesso, nonché i particolari costruttivi delle altre opere d'arte come, ad esempio, i muri di sostegno eventuali per il contenimento delle scarpate dell'accesso, le imposte e la loro distanza dal confine stradale.
2.8. Occupazioni stradali provvisorie :
• planimetria in scala 1/2000 per l'identificazione della zona evidenzian le modalità costruttive del ponteggio, la sua durata, l’incidenza sul suolo pubblico e lo scopo dell’intervento.
2.9.Cartelli-insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari:
• planimetria in scala 1/2000 in duplice copia ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione.
• bozzetto, in scala, del messaggio da esporre riproducente forma e colori.
2.10. Cartelli stradali di servizio:
• planimetria in scala 1/2000 in duplice copia ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione.
• bozzetto, in scala, del cartello stradale di servizio da esporre. 2.11. Distributori di carburanti liquidi e gassosi:
• planimetria (corografia) in scala appropriata, comprendente un raggio di almeno 2 km. avente per centro la zona di impianto, con l'ubicazione dell'impianto stesso e degli impianti esistenti più vicini;
• planimetria in scala 1/2000 con la posizione dell'impianto rispetto ad incroci, biforcazioni, curve;
• planimetria in scala 1/2000 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e la superficie del chiosco
• e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonne, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;
• sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque;
• bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto.
3. Qualora la domanda venga inoltrata incompleta dei dati di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Provinciale a giudizio degli uffici competenti, potra’ tenere in sospeso l'istruttoria, sino a completa integrazione della documentazione.
TITOLO II
PROCEDURE
Art.4
(Norme amministrative per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta)
1. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, esprime il proprio parere con apposito referto contenente le norme e le condizioni necessarie atte a disciplinare la concessione, l'autorizzazione o nulla osta . Trascorso il suddetto termine l'istanza si intende rigettata.
2. L'atto di autorizzazione, concessione o nulla osta e i relativi allegati, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e indica le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.
3. Nell’atto di concessione, autorizzazione o nulla osta può essere richiesto un deposito cauzionale, stabilito di volta in volta, in relazione alla natura, all'importanza ed alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché alla entità della manomissione del corpo stradale, richiesta dalla esecuzione dell'opera stessa.
4. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte col provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta e sarà restituita, un anno dopo la data di ultimazione lavori, detraendo tutte le spese per le riparazioni degli eventuali danni arrecati.
5. La Provincia trasmette all'interessato la concessione, autorizzazione o nulla osta e, scaduto il termine previsto dall’art.5 comma 1 per l esecuzione delle opere, l'Ufficio competente accerta la loro regolare esecuzione, formulando, in caso di inadempienza, i rilievi e le conseguenti proposte ritenute opportune.
6. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di rimborso spese di sopralluogo e di istruttoria nel caso di reiezione della domanda e nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione, od autorizzazione, o se, dopo averle accettate, vi rinunci.
7. Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta dai quali risultino:
• nominativo e residenza del concessionario;
• ubicazione (strada Provinciale, progressiva, lato e Comune);
• dati tecnici;
• estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione;
• durata.
8. Tali documenti descrittivi e conservativi sono integrati da un catasto delle concessioni, da uno schedario e da uno scadenzario.
Art. 5
(Obblighi del concessionario)
1. Le concessioni, autorizzazioni o nulla osta si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio di diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti da eventuali opere o da depositi e, di ultimare i lavori entro un anno dalla data di rilascio. La Provincia si riserva la facoltà di prorogare, revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso, oppure di imporre nuove condizioni.
2. Qualora non sia specificatamente indicato nell'atto di concessione o autorizzazione, la manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e le sue pertinenze (formanti oggetto della concessione od autorizzazione) sono sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto a provvedervi dandone preavviso all'Ufficio competente. Detto Ufficio può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano eseguite, nell'interesse del transito e della proprietà stradale, con l'osservanza di determinate norme tecniche. L'inottemperanza a tali prescrizioni può determinare la revoca della concessione o della autorizzazione, così come può importare analoga revoca la mancata manutenzione. Il concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati alle strade e alle loro pertinenze.
Art. 6 (Durata)
1. Gli atti di concessione ed autorizzazione hanno la durata indicata nell’atto stesso per un massimo di 19 anni (ad eccezione di quanto stabilito dall’art.7 del presente regolamento). Sono esclusi quelli rilasciati per l'installazione di segnali stradali di servizio, frecce, cartelli o altri mezzi pubblicitari che hanno una durata massima di anni tre.
2. Tutte le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla loro scadenza.
Art. 7 (Convenzioni)
1. E' facoltà della Provincia di stipulare convenzioni speciali con Enti e Società disciplinanti le concessioni di occupazione di aree stradali con condutture, cavi ed impianti in genere, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto dall’art.3 del presente regolamento.
Art.8 (Subingresso e rinnovazione).
1. In ottemperanza a quanto previsto nell’art.4 comma 6-7, in caso di subingresso, a qualunque titolo, di altra persona od Ente al concessionario, l'avente causa dovrà, rendere edotta l'Amministrazione concedente.
2. Se il subentro avviene "inter vivos", tale obbligo spetta anche al concessionario.
3. Il concessionario è altresì tenuto a segnalare, entro 30 giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o indirizzo.
4. Il concessionario, entro tre mesi dalla scadenza della concessione o autorizzazione, qualora intenda rinnovarla, deve inoltrare alla Provincia apposita domanda resa legale che deve essere corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma di cui all’art.3 comma 1.
Art.9 (Decadenza e revoca).
1. Le concessioni, autorizzazioni o nulla osta si intendono decadute se il titolare non ha ultimato le opere entro il termine previsto dall’art.5 comma 1, oppure non ha provveduto al loro rinnovo entro i termini stabiliti dall’art.8 comma 4.
2. Le concessioni, autorizzazioni o nulla osta possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento, previo parere del Dirigente dell’Ufficio competente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. Il concessionario può richiedere in qualsiasi momento la cessazione della concessione. In questo caso al concessionario non verrà restituita la somma a qualsiasi titolo pagata per l'anno in corso al momento della richiesta e lo stesso concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Amministrazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TECNICHE
Art.10 (Principi generali)
1. Nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni l’azione della Provincia sara’ improntata al rispetto degli “Indirizzi generali e linee guida del Piano nazionale della Sicurezza stradale” e delle norme emanate a livello statale e regionale in materia di sicurezza stradale.
2. In particolare, anche nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, saranno adottate tutte le prescrizioni necessarie a perseguire i seguenti obiettivi:
2.1. miglioramento dei livelli di sicurezza delle componenti infrastrutturali ad alto rischio (punti neri);
2.2. miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi territoriali piu’ complessi; protezione degli utenti deboli ed a rischio.
3. Gli obiettivi sopra descritti saranno perseguiti attraverso soluzioni tecniche, da adottare a cura dei concessionari, atti ad ottenere i seguenti risultati:
3.1. eventuale modifica della geometria e dei caratteri costruttivi della strada e delle sue pertinenze in corrispondenza delle aree ed opere oggetto di concessione, finalizzate al miglioramento della sicurezza;
3.2. identificazione con appositi sistemi del passaggio dalla viabilita’ extraurbana a quella urbana di quartiere o privata;
3.3. definizione di percorsi pedonali e ciclabili continui e protetti, localizzazione delle aree di sosta e di manovra tali da ridurre i conflitti tra i flussi pedonali, veicolari e ciclabili;
3.4. costituzione o allargamento marciapiedi e connessioni agevoli e sicure in aree costituite da piu’ isolati.
4. Il rilascio di autorizzazioni e concessioni dovra’ altresi’ tener conto delle previsioni del Programma Provinciale di Mobilita’ Ciclistica, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.29754 del 30.07.1999, mettendo in opera ogni cautela per evitare la compromissione della realizzazione delle piste ciclabili previste e per preservare l’utilizzo e la sicurezza di quelle realizzate.
Art. 11 (Prescrizioni Tecniche)
1. Muri di sostegno:
1.1. la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;
1.2. la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre e degli eventuali sovraccarichi. Nella fase costruttiva di sbancamento del terreno dovranno essere garantiti condizioni di sicurezza del terrapieno attraverso il rispetto di idonee pendenze della scarpata od il costante puntellamento della medesima;
1.3. dovranno essere muniti di retrostante drenaggio e nella parte che si affaccia su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi che devono essere convogliate alla rete di smaltimento;
1.4. non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;
1.5. oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti;
1.6. i muri di sostegno a monte del corpo stradale dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e non sporgere in alcun punto oltre il piede della scarpata da sostenere;
1.7. i muri di sostegno, realizzati all’interno di centri abitati, esposti alla pubblica vista, dovranno essere realizzati in conformita’ alle disposizioni emanate dai P.R.G. e Regolamenti Edilizi accertati da apposita documentazione;
1.8. l’autorita’ provinciale, anche in funzione di quanto previsto dal P.T.P. puo’ condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche adozioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: puo’ altresi’ imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione.
2. Muri di cinta, siepi vive e recinzioni
2.1. Per muri di cinta si intende muri di altezza non superiore a m. 3 da terra, non destinati a sostegno di terreno.
2.2. Per i muri di cinta la distanza dal confine stradale fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non può essere inferiore a m.3,00.
2.3. Per recinzione si intende un divisorio effettuato con siepi morte in legno, siepi vive, reti metalliche o con cancellata sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm.
2.4. Per le recinzioni che non superano l'altezza di metri uno dovrà essere osservata una distanza di almeno 1,00 m. dal confine stradale.
2.5. Per le recinzioni di maggiore altezza le distanze minime prescritte sono di m. 3,00 dal confine stradale.
2.6. Nei tratti in curva le distanze dal confine stradale per muri di cinta e recinzioni devono essere determinate analogamente a quanto indicato al comma 3 del presente articolo.
2.7. In corrispondenza di intersezioni a raso, alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità da determinarsi analogamente a quanto indicato al comma 3 del presente articolo.
3. Fabbricati:
3.1. La distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento dei manufatti fuori dai centri abitati non può essere inferiore a m.20 dal limite della proprietà per le strade classificate di tipo “C”, e a m. 10 per la strade classificate di tipo “F”;
3.2. La distanza dal confine stradale da rispettare nel caso di costruzioni, ricostruzione o ampliamento dei manufatti posti fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone edificabili, o trasformabili in edificabili, deve essere quella prevista dallo strumento urbanistico generale
3.3. Le costruzioni prospicienti le strade o le aree di proprieta’ della Provincia, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza devono essere mantenute efficienti per quanto attiene alla sicurezza, all’estetica, al decoro e all’igiene.
3.4. La fascia di rispetto nelle curve, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, e' soggetta alle seguenti norme.
3.4.1. nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m. valgono le stesse limitazioni suindicate per i tratti in rettilineo;
3.4.2. nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m. la fascia di rispetto è delimitata, verso la proprietà latistante, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata a 20 m. (o dalla distanza prevista dal p.r.g.c. fuori dai centri abitati ma dentro le zone edificabili o trasformabili in edificabili dallo strumento urbanistico generale) dal confine stradale ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
3.5. In corrispondenza di intersezioni a raso alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti dovrà essere il doppio della distanza valida per i tratti di strada in rettilineo, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente punti esterni.
4. Alberature:
4.1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprieta’ pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
4.2. L’autorita’ provinciale con ordinanza o con esplicita cognizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, puo’ imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici erboree su aree di proprieta’ privata fronteggianti le aree di proprieta’ della Provincia;
4.3. E' consentita la messa a dimora di alberature perenni e di colture stagionali alla distanza dal confine stradale riportata nella tabella:
SPECIE E SIMILARE | GOVERNO | DISTANZA MINIMA DAL CONFINE DI PROPRIETA’ (M.) |
Robinia o Gaggia | Ceduo | 8,00 |
Noce | alto fusto | 8,00 |
Platano | alto fusto | 16,00 |
Tiglio | alto fusto | 16,00 |
Quercia | alto fusto | 16,00 |
Farnia | alto fusto | 16,00 |
Ciliegio | alto fusto | 16,00 |
Rovere | alto fusto | 16,00 |
Pioppo e Cipressino | alto fusto | 16,00 |
Robinia | capitozzatura | 8,00 |
Salice | capitozzatura | 8,00 |
Colture erbacee stagionali (grano, mais, orzo, ) | Minimo m. 1,00 (distanze diverse saranno valutate caso per caso dall’ufficio competente) | |
Specie arboree potate ad altezza non superiore a mt.2,00 (vite, fruttiferi e siepi) | 1,00 |
4.4. Nelle curve devono essere rispettate le seguenti distanze:
• nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m. valgono le stesse limitazioni suindicate per i tratti di strada in rettilineo;
• nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m., la fascia di rispetto è delimitata, verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alla distanza di m. 6 dal confine stradale ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda;
• in corrispondenza di intersezioni a raso alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità da determinarsi come indicato nel presente articolo.
4.5. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade provinciali, di effettuare i tagli necessari affinche’ non sia intralciata la viabilita’ veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilita’ della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilita’ della carreggiata;
4.6. L’autorita’ provinciale puo’ imporre con ordinanza il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l’incolumita’ pubblica e l’integrita’ delle strade provinciali;
4.7. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi e’ tenuto a rimuoverli nel piu’ breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilita’ di eventuali danni arrecati;
4.8. Le richieste, motivate di abbattimento di piante, siepi, ecc..di proprieta’ della Provincia, sono sottoposte al parere vincolante del Servizio Agricoltura che provvedera’ ad acquisire le autorizzazioni necessarie. Le spese di abbattimento sono a carico del richiedente.
5. Linee aeree (percorrenze ed attraversamenti).
5.1. L'altezza dei conduttori e le distanze dei sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive dovranno essere conformi a quanto prescritto nel D.P.R. 21.06.1968 n°1062 e nell'art.66 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.
5.2. Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna, più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto.
5.3. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
5.4. Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (altezza minima complessiva m.6).
5.6. I progetti degli attraversamenti,in struttura sopraelevata, sono sottoposti all'approvazione dell'ente proprietario della strada prima del rilascio della concessione.
5.7. Le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della strada uguale all’ altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso al di fuori della carreggiata.
5.8. Per la realizzazione di linee aeree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria non si applica la distanza suddetta. In tale caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m. e devono essere adeguatamente protetti e segnalati.
5.9. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.
5.10. L'Amministrazione concedente ha sempre la facoltà di richiedere la rimozione o il diverso collocamento degli impianti dei fili e cavi situati su sedi di proprieta’ o in futuro acquistate, espropriate o acquisite, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza senza dover corrispondere indennità alcuna a titolo di rimborso spese o danni.
5.11. In particolare, ciascun attraversamento deve disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l'asse della strada.
6. Condutture sotterranee (attraversamenti e percorrenze)
12.
6.1. Le condutture in percorrenza devono essere poste, salvo casi particolari da concordarsi di volta in volta, in corrispondenza della banchina. Devono essere predisposti, dove necessario ed alle distanze richieste, punti di presa per l’allacciamento alle utenze.
6.2. E' assolutamente vietata la posa di condutture al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove sia riscontrata la materiale impossibilità di utilizzare cunette o banchina (es.: tratti di strade fiancheggiate da case).
6.3. La profondità dei tubi, misurata dal piano viabile, non deve essere inferiore a m.1,00 misurati dalla sommità del tubo più esterno.
6.4. Gli eventuali pozzetti di manovra ovunque possibile devono essere collocati fuori dalla sede stradale (carreggiata e banchina).
6.5. L’attraversamento dei manufatti deve essere fatto a valle o a monte di essi con opportuni sifoni a non meno di cm.50 dal fondo di essi.
6.6. Lo scavo per la posa della conduttura parallelamente alla strada deve essere eseguito in varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a m.100. Non può essere intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto precedente per la lunghezza corrispondente.
6.7. Lo scavo ed il ripristino in sede stradale, sotto il piano viabile, e’ sottoposto alle seguenti disposizioni tecniche:
a) Il taglio dell’asfalto deve essere eseguito con disco diamantato per la profondita’ necessaria a rimuovere lo strato bitumato; in alternativa viene consentita la fresatura con appositi macchinari che consentono il taglio netto.
b) Tutte le materie di scavo devono essere immediatamente allontanate dalla sede stradale al fine di lasciarla completamente sgombra (e non potranno essere riutilizzate per il riempimento dello scavo), fermo restando che la medesima non potrà essere occupata per alcun titolo o causa.
c) Il piano di posa deve essere realizzato con sabbia di spessore minimo di cm.10, salvo diverse disposizioni tecniche.
d) Il rinfianco deve essere eseguito in sabbia lavata, in pietrischetto di frantoio con rincalzo pari ad almeno 1 volta il diametro della condotta con spessore minimo di cm.15, salvo diverse disposizioni tecniche.
e) Il riempimento dello scavo, sino alla quota d’imposta, deve essere eseguito con materiale anidro granulometrico di cava o di fiume, del gruppo A1/a classificazione UNI CNR tabella 1000 b; la quota stabilita deve essere mantenuta sino al completo assestamento, restando espressamente vietato formare rialzi o lasciare depressioni per cedimenti.
f) Dalla quota del materiale anidro, deve essere realizzato un bauletto in misto cementizio dosato a 80-100 kg di cemento tipo R325 per mc di impasto, di altezza non inferiore a 30 cm. e non superiore a 60 cm.
g) Sul citato bauletto in cls deve essere posata la pavimentazione seguente:
13.
g.1. le strade a macadam sono ripristinate con breccia macinata di cava;
g.2. le strade bituminose sono provvisoriamente sigillate, con conglomerato bituminoso a freddo e, ad assestamento avvenuto, devono essere ripristinate con conglomerato bituminoso a caldo steso in due strati, rispettivamente di cm.8 del tipo "BINDER 0,20" per la larghezza dello scavo e di cm.3 del tipo tappeto chiuso "0-5" per una lunghezza pari allo sviluppo dello scavo aumentato di mt.5,00 per ogni lato.
g.2.1. nel caso di tagli trasversali alla strada la posa del tappetino deve essere estesa all’intera sede carreggiabile e viene preceduta da fresatura di abbassamento al fine di garantire la complanarità fra ripristino e pavimentazione esistente;
g.2.2. nel caso di tagli longitudinali rispetto alla strada la posa del tappetino deve riguardare una larghezza non inferiore a mt.3,00 di sede carreggiabile a cavallo dello scavo, e viene preceduta da fresatura di abbassamento della precedente pavimentazione in modo da garantire la complanarità fra ripristino e pavimentazione preesistente. In alternativa, e solo per sviluppi di lunghezza superiore a mt. 300 può essere consentita la posa del tappetino esteso all’intera sede carreggiabile con raccordi a zero sulla linea di passaggio della pavimentazione esistente.
h) I bordi dei ripristini devono essere termosaldati con la pavimentazione esistente;
i) Nelle zone oggetto di ripristino stradale deve essere adeguatamente rifatta la segnaletica orrizzontale;
j) Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo eseguito dal competente ufficio;
k) Lo svincolo della cauzione di garanzia può avvenire solo dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e solo dopo la verifica positiva della qualità del ripristino.
6.8. Nel caso di tagli in banchina si deve utilizzare la massima cura al fine di non ostacolare lo scolo laterale delle acque dalle strade o dalle fossette. Il piano superiore della banchina deve essere ripristinato con breccia di cava macinata;
6.9. Gli attraversamenti della strada devono essere fatti di preferenza perpendicolarmente al suo asse, situando la conduttura entro appositi manufatti in cemento (tubi in cemento presso vibrato autoportanti) che permettono, in caso di guasti, le ispezioni e/o lo sfilamento della conduttura senza manomettere la strada.
6.10. Gli attraversamenti di cui sopra, qualora particolari condizioni operative lo richiedano (es. nuovi tappeti) devono essere realizzati esclusivamente con il metodo dello spingi tubo
6.11. I tubi di camicia esterna devono essere rivestiti per tutta la larghezza dello scavo e per una altezza mai inferiore a cm.10 (rispetto alla sommità del tubo stesso) da calcestruzzo cementizio RCK = 250.
6.12. In caso di attraversamento di manufatti possono essere richiesti i grafici relativi ai sifoni occorrenti.
14.
6.13. Sono sottoposti alle stesse disposizioni dei commi precedenti i tagli operati in sede carreggiabile per riparazioni o modifiche. Nel caso in cui le caratteristiche delle condotte
esistenti determini frequenza o densità di guasti e conseguenti rotture per ripristini può essere ordinata la rimozione per incompatibilità con le strutture viarie da salvaguardare.
7. Occupazione di scarpata e fossi stradali
7.1. Il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.
7.2. Sia i rinterri che gli scavi devono essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie deve essere limitata al minimo indispensabile.
7.3. I rinterri e le scarpate laterali possono essere sostenuti da muri che non devono elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e non possono superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.
7.4. I rinterri ed i tagli devono essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque.
7.5. Le opere di copertura dei fossi stradali, qualunque sia il sistema di copertura autorizzato, devono essere interrotte da appositi pozzetti destinati a facilitare la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche e posti ad una distanza da valutare di volta in volta. La zona corrispondente al tratto di fosso coperto resta di uso pubblico.
8. Scarico di acque nei fossi laterali stradali
8.1. E' assolutamente vietato, salvo nei casi previsti dagli artt.1043-1045 del C.C. e purche’ cio’ non costituisca pericolo per la salute pubblica, lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di rifiuti industriali, acque impure e di altre tipologie.
8.2. Dove e’ accertata l’impossibilita’ di adottare altri sistemi di scarico (fognatura o subirrigazione), viene ammesso quello delle acque piovane che deve essere eseguito orrizzontalmente al piano della fossetta straedale. Allo sbocco deve essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.
8.3. Analogo manufatto deve essere eseguito nel punto dal quale le acque convogliate nella fossetta possono essere deviate.
8.4. In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale vengono prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, ecc..
9. Diramazioni ed accessi
9.1. Si definisce accesso in senso generale l’immissione da una strada o da un fondo o da un’area laterale privata su di una strada ad uso pubblico; rientrano nell’ambito del codice della strada gli accessi che consentono il passaggio di veicoli. Questi accessi possono essere a raso o a livelli sfalsati o misti come le intersezioni dello stesso tipo. L’accesso realizzato nelle strade urbane viene piu’ propriamente chiamato passo carrabile.
15.
9.2. I nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti previsti da Piani esecutivi comunali o da progetti di opere pubbliche devono essere corredati da un parere preventivo di massima, espresso dall’Ufficio competente prima della loro definitiva approvazione.
9.3. In generale non sono ammessi piu’ di due accessi per ciascuna area di nuovo impianto prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale; la distribuzione dei singoli lotti deve avvenire mediante apposita viabilita’ interna.
9.4. L’ufficio competente, anche in funzione di quanto previsto dal Piano Territoriale Provinciale, puo’ condizionare il rilascio del provvedimento preliminare, o dell’assenso definitivo nel caso in cui il provvedimento prelimanare non sia stato richiesto, all’adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e di tutela ambientale.
9.5. Dette prescrizioni possono richiedere opere e interventi che comportano l’eventuale modifica della geometria e dei caratteri costruttivi della strada e delle sue pertinenze in corrispondenza dei nuovi accessi, la formazione di passaggi pedonali, marciapiedi, piste ciclabili, aree polifunzionali ed aree verdi, in conformita’ ai programmi formulati dall’Amministrazione Provinciale.
9.6. La costruzione degli accessi nelle strade extraurbane secondarie e’ autorizzata dall’Ufficio competente; dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 100 tra loro misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. Gli accessi devono essere localizzati dove l’orografia dei luoghi e l’andamento della strada consentono la piu’ ampia visibilita’ della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire un’ agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
9.7. La costruzione dei passi carrabili nelle strade urbane e’ subordinata al nulla osta dell’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Il passo carrabile viene realizzato osservando le seguenti condizioni:
• deve essere distante almeno m.12,00 dalle intersezioni e in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocita’ massima consentita nella strada medesima;
• deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
• qualora l’accesso alle proprieta’ laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.
9.8. Gli accessi ai fondi ed ai fabbricati devono staccarsi a perfetto livello dal ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenza ed inclinazione.
9.9. L’Ufficio competente puo’ negare l’autorizzazione per nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidita’ della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonche’ ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilita’ per le intersezioni di cui agli artt.16-18 DPR 495/92.
16.
9.10. Gli accessi e passi carrabili sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprieta’ privata a cura e a spese dei titolari dell’autorizzazione o nulla osta , i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalita’ fissate dall’Ufficio competente e ad operare sotto la sorverglianza dello stesso. E’
consentita l’apertura di accessi e passi carrai provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed eventualmente quella di divieto.
9.11. Gli eventuali manufatti (pilastri, cancello,...) a protezione della proprieta’ laterale devono essere arretrati allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d’ingresso. Nel caso in cui per obiettive impossibilita’ costruttive o per gravi limitazioni della godibilita’ della proprieta’ privata, non sia possibile arretrare gli accessi o passi carrai, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli stessi.
9.12. Le eventuali imposte di chiusura degli accessi devono essere apribili solo verso l'interno e devono essere situate su proprieta’ privata e ad una distanza non inferiore a ml. 5,00 dalla carreggiata.
9.13. Gli accessi e passi carrai sono sistemati non solo in modo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche ad impedire che altre acque vengano riversate sulla strada stessa.
9.14. Negli accessi in salita, oltre la costruzione della cunetta di cui sopra, devono essere raccolte e scaricate nei fossetti laterali le acque provenienti dall'accesso stesso, mediante una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, posta ad una distanza valutata di volta in volta dal limite della carreggiata (vedi schema allegato).
17.
9.15. La falda di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, deve avere una pendenza verso l'interno dell'accesso del 2%.
9.16. Gli accessi e passi carrai devono essere individuati con apposito segnale (titolo II figura II.78 art.120 - del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada).
10. Passaggi pedonali e marciapiedi:
10.1. Tutte le aree prospicienti le strade provinciali, soggette ad opere di modifica, per quanto possibile, devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformita’ alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
10.2. L’esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unita’ immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalita’, materiali, livellette ed allineamenti approvati di volta in volta dalla Provincia.
10.3. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all’8% ed eventualmente protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
11. Occupazioni stradali provvisorie
11.1. Le occupazioni provvisorie delle pertinenze stradali sono concesse solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona strettamente necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi di immondizie, melme, rifiuti industriali e materiali che, a giudizio dell'Ufficio competente, siano di incomodo, indecoro e pregiudizio alla strada.
11.2. L'occupazione non deve essere di pericolo per il pubblico transito e lo sgombero deve avvenire nel termine prescritto, dopo di che la zona deve essere pulita e rimessa in ripristino. In caso di inottemperanza il ripristino e’ eseguito dalla Provincia a spese del titolare dell’autorizzazione.
11.3. Qualora ne sia riconosciuta la convenienza, possono essere prescritti appositi steccati di riparo onde garantire la sicurezza, anche in conformita’ alle prescrizioni impartite dalle leggi vigenti.
11.4. Per i ponteggi di servizio, qualora richiedano l'infissione di pali, si deve provvedere (dopo la loro rimozione) alla chiusura dei vani ed al loro consolidamento. Detti ponteggi di servizio dovranno essere costruiti con materiale e secondo le regole dettate dalle vigenti norme antinfortunistiche, e deve essere posizionata la segnaletica verticale (diurna e notturna) prevista dal codice della strada. Essi non possono occupare una striscia superiore ad 1 metro di carreggiata.
12. Cartelli-insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari :
12.1. Si definisce " insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
12.2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivita’ ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non puo’ essere luminosa, ne’ per luce propria, ne’ per luce indiretta.
12.3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
12.4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno che, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc.., possa essere utilizzabile su entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
12.5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, puo’ essere realizzata anche in materiale rigido.
12.6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
12.7. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna ne come cartello, ne come manifesto, ne come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
12.8. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari" e’ da qualificare qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
13. Dimensioni – caratteristiche – ubicazione – autorizzazione - obblighi del titolare - targhette di identificazione - vigilanza dei cartelli pubblicitari
13.1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sopra descritti devono rispettare quanto previsto dall'articolo 23 del D.to Leg.vo 285/92 e dagli artt.47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58 del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
13.2. Il rilascio dell’autorizzazione per cartelli e altri mezzi pubblicitari non conferisce al concessionario l’esclusivita’ della posizione acquisita.
14. Cartelli stradali di servizio:
14.1.Definizione:
Sono quei segnali che non prescrivono alcun comportamento ne’ direttamente ne’ indirettamente ma forniscono informazioni utili per la guida.
14.2.Distinzione:
14.2.1. segnali turistici e di territorio;
14.2.2. segnali di indicazione industriale, commerciale, artigianale, agricola;
14.2.3. segnali di indicazione alberghiera e di ristoro;
14.3.Dimensioni – caratteristiche - colori:
I cartelli sopra descritti devono rispettare la normativa prevista dal D.to L.vo n.285/92 e DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
14.4. Posizione e distanze:
14.4.1. devono essere posizionati a non meno di mt.50,00 dalle intersezioni (salvo deroghe che verranno valutate dall’ufficio competente);
14.4.2. non possono essere inseriti sui segnali stradali di pericolo-prescrizione e indicazione;
14.4.3. devono essere installati in posizione autonoma e singola e non possono interferire con l’avvistamento e la visibilita’ degli altri segnali;
14.4.4. su ogni posizione autorizzata possono essere inseriti fino ad un massimo di sei cartelli di servizio (frecce: cm.125x25) ;
14.4.5. per i Comuni che hanno redatto e approvato il “regolamento sulla pubblicità, l’ente proprietario rilascia il nulla osta prescrivendo se necessario le relative condizioni;
14.4.6. il rilascio dell’autorizzazione o nulla osta per cartelli stradali di servizio non conferisce al concessionario l’esclusivita’ della posizione acquisita.
15. Distributori di carburanti liquidi e gassosi:
15.1. A norma della circolare del Ministero dei LL.PP. n°8599 dell'11.01.1960 le prescrizioni che devono essere osservate per il rilascio dell'autorizzazione per l’accesso ai distributori di carburanti liquidi e gassosi sono le seguenti:
15.1.1. la distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi (al di fuori delle traverse interne degli abitati) non deve essere inferiore a Km. 1.
15.1.2. è vietata l’istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:
• in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
• lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;
• in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
• a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
• lungo strade Provinciali e comunali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a m. 95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali;
15.1.3. la lunghezza frontale sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore a gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m. 60, dei quali m. 30 di spartitraffico e
m. 15 per ciascun accesso.
15.1.4. la lunghezza frontale sulla strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio deve essere compresa tra m. 25 e m. 30, dei quali m. 10 di spartitraffico e da m. 7,50 a m. 10 per ciascun accesso.
15.1.5. al fine di evitare il taglio della corrente di traffico operato da un automezzo che debba effettuare rifornimento presso un impianto, con distributori di carburanti liquidi, che trovasi al lato opposto della corsia di marcia, in deroga alla prescrizione di distanza minima di Km. 1 tra gli impianti, si può consentire l'installazione di un altro impianto dal lato opposto alla distanza minima di m. 500. Tale distanza deve essere misurata tra gli accessi più vicini (a condizione che i due impianti siano resi contemporaneamente visibili a conveniente distanza), da entrambi gli estremi del tronco stradale interessante.
15.1.6. ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo l'eventuale vincolo della Soprintendenza ai Monumenti, dell'Ente Provinciale del Turismo e dell'Ispettorato dell'Agricoltura e Foreste e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.
15.1.7. per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m. 93 e di m. 3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo.
15.1.8. la procedura da seguire, (considerata la rispettiva indipendenza dei due atti che concorrono al rilascio dell’autorizzazione: la parte di competenza del Comune relativa all’ubicazione dell’impianto, la parte di competenza della Provincia relativa agli accessi all’impianto) è la seguente: il Comune ricevuta l’istanza ne informa l’Amministrazione Provinciale che procede alla verifica e decide in merito al rilascio del nulla osta o autorizzazione per gli accessi. Nel caso di parere favorevole il Comune può dar luogo al rilascio dell’autorizzazione relativa alla costruzione dell’impianto, mentre il caso di diniego impedisce al Comune di dar luogo al rilascio dell’autorizzazione.
15.1.9. per tutto quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alle norme relative al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta per gli accessi o diramazioni.
TITOLO IV
TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI ART.12
(Trasporti e veicoli eccezionali)
1. Il transito in condizioni di eccezionalita’ e’ subordinato al rilascio di autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del D.to Leg.vo n.285/92, DPR 495/92 e Legge Regionale n.49/94 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si definisce eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt.61 e 62 del codice della strada.
3. Si definisce trasporto eccezionale il trasporto di una o piu’ cose indivisibili che, per le loro dimensioni determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art.61.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.13 (Disposizioni transitorie)
1. Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento sono implicitamente confermate alla data della loro naturale scadenza.
Art.14 (Disposizioni finali)
1. Il presente regolamento viene approvato ed entra in vigore secondo le procedure dello Statuto Provinciale.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.