UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
Allegato “B” al disciplinare di gara
LOTTO I
UNIVERSITA’ POLITECNICA XXXXX XXXXXX
00000 XXXXXX – P.zza Roma 22
Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (RCT) Prestatori di Lavoro (RCO)
I N D I C E
DEFINIZIONI
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/RCO
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CONDIZIONI PARTICOLARI
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MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
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ALLEGATO
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Definizioni
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall’assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato:
• L’Università Politecnica delle Marche;
• tutte le persone fisiche dipendenti e non di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti;
• perfezionandi, dottorandi, xxxxxxxx, specializzandi, diplomandi, studenti e laureati frequentatori dell’Università;
• qualsiasi altro soggetto che partecipa a qualsiasi titolo alle attività dall’Assicurato.
ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.
CONTRANTE La persona fisica o giuridica che stipula l’Assicurazione.
COSE Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico assicurato.
INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO La somma dovuta alla Società.
RETRIBUZIONI
Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti e le altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, ricevono a compenso delle loro spettanze:
RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’assicurato.
SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
XXXXXXX’ L'impresa assicuratrice.
STUDENTI
A titolo esemplificativo, ma non limitativo, sono tali tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza e nazionalità iscritti regolarmente (anche fuori corso) a: corsi di laurea, corsi di diploma, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, corsi di dottorato di ricerca, master, ecc.
1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi
altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del novantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o
fax e/o posta elettronica indirizzati alla Società o all’Agenzia a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.
1.7 – Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
1.8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società
ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata e all’interno del periodo di 120 giorni previsto per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l’avviso di recesso e la scadenza della rata.
1.9 – Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno
di disdetta.
Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sino ad un massimo di un anno previa adozione di formale e motivato atto amministrativo dell’Ente.
La Società si impegna, su espressa volontà della parte Contraente, a prorogare sino al massimo di un anno la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, a fronte del pagamento del relativo premio; tale premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
Nell'ipotesi di una proroga inferiore all'anno, il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.
1.10 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per
i medesimi rischi.
1.11 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del
contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’allegato (prospetto offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato (prospetto offerta).
1.12 – Regolazione e conguaglio del premio
Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili. Viene anticipato in via
provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti. La Società provvederà ad emettere la relativa appendice contrattuale.
Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice per l’incasso.
Se nei termini di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la
Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resta sospesa ai sensi dell’art. 1901 C.C. fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
1.13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
In caso di definizione transativa del danno, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.
La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.
1.14 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
A parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.
In Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui all’art.2.2.2 lett. a.2) solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.
1.15 – Coassicurazione e Delega
A deroga dell’art.1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di
indennizzo a carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità annuale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
1.17 – Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti del Contraente indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
1.18 – Corresponsabilità degli assicurati
Resta convenuto fra le Parti che, in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nel verificarsi dell’evento
dannoso, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.
1.19 - Oneri Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
1.20 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.21 - Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ancona.
1.22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.23 – Rescindibilità annuale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1.9, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata
pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
2. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO
2.1 – Descrizione del rischio
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello
svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi, Fondazioni e/o Società (SPIN-OFF) od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente polizza vale per i comportamenti posti in essere durante la vigenza della copertura medesima, purché denunciati nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
2.2 – Oggetto dell’assicurazione
2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta. L’assicurazione non comprende il rischio relativo alla gestione diretta di Cliniche Universitarie e/o strutture sanitarie in genere nonché all’esercizio dell’attività medica. Resta comunque compresa la R.C. derivante al Contraente/Assicurato per fatti imputabili al personale medico e paramedico, studenti iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, medici specializzandi e dottorandi dell’Assicurato, tutori/valutatori e tirocinanti degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
2.2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O./R.C.I.)
A) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro
gli infortuni (R.C.O.) – Compreso il danno biologico
La Società si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a.1) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal D.Lgs. n.38 del 23/2/2000.
La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
a.2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, così come modificato dal D.Lgs. n.38/2000 cagionati alle persone di cui al precedente comma a.1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 2.500,00. L’assicurazione
R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
a.3) buona fede I.N.A.I.L.: l’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
B) Assicurazione Responsabilità Civile verso i Dipendenti non soggetti all’Assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Società si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, incluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell’ambito dei massimali ivi previsti.
Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:
- per la RC derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e al D.Lgs. N. 494/96 modificato con il D.Lgs. 528/99, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e per la responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera ai sensi del D.Lgs. N. 494/96 modificato con il D.Lgs. 528/99 per l’attività da questi svolta, esclusivamente a favore del Contraente; nell’uno e nell’altro caso, con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società nei confronti degli stessi;
- per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;
- ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
2.2.3 – Validità territoriale
L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale in tutto il mondo.
2.3 – Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate
dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giungo 1965, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipula della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa, ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell’Allegato (Prospetto di offerta). La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Università;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Università.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture dell'Università, ispezioni per le quali l'Università stessa è tenuta a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
2.4 - Assicurazione di responsabilità civile personale
L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla
responsabilità civile personale del Rettore, Direttore Amministrativo, Dirigenti, Vice Dirigenti e Dipendenti della Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
E’ compresa la R.C. personale di tutti gli assicurati qualora si rechino, in base ad accordi e/o convezioni, presso altri Enti o Aziende per svolgervi attività istituzionali. Tale ultima estensione è operante solo qualora venga fatta specifica richiesta da parte delle strutture ospitanti.
E’ comunque escluso l’esercizio dell’attività medica.
E’ compresa inoltre la R.C. personale di tutti i soggetti che effettueranno periodi di stage (tirocini formativi e di orientamento), sia in Italia che all’estero, in base ad appositi accordi convenzionali che prevedono a carico dell’Università l’obbligo della copertura della Responsabilità Civile in loro favore per tutta la durata dello stage.
Nei casi sopraindicati resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei responsabili per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno dovuto a dolo o colpa grave.
Limitatamente agli studenti iscritti al triennio finale del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della Legge 20/3/1984 n. 47, la Società estende la garanzia alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra indicati, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione.
2.5 – Qualifica di Terzi
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente
polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (art.2.2.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Poiché il Contraente usufruisce della prestazione I.N.A.I.L. per gli studenti solo per l’attività di determinazione ed erogazione delle indennità (detta: “gestione per conto dello Stato”), gli studenti sono considerati terzi a tutti gli effetti.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell’Università stessa, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.
2.6 – Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
1. per i quali sia obbligatoria l’assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione in materia di circolazione di veicoli;
2. da furto;
3. derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4. conseguenti ad inquinamento, non causato da evento di natura accidentale e/o improvvisa, dell’aria dell’acqua o del suolo;
5. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
6. derivanti direttamente o indirettamente dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto e l’amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
7. derivanti dalle opere in costruzione e da quelle sulle quali si eseguono i lavori;
8. provocati dalla fauna selvatica;
9. conseguenti a responsabilità derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
L’assicurazione RCO non vale:
1. per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2. per i sinistri derivanti direttamente o indirettamente dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto e l’amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
3. per i sinistri derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici etc.) ovvero da produzione,
detenzione ed uso di sostanze radioattive fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all’attività del Contraente secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l’osservanza delle norme vigenti in materia;
4. per i xxxxxxxx conseguenti a responsabilità derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
3.1 – Estensioni di garanzia
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie
assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
1) Xxxxx derivanti da colpa grave del Contraente nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
2) RC che possa ricadere sul Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
3) RC derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;
4) RC derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario;
5) RC derivante al Contraente per i servizi che lo stesso debba erogare agli studenti, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi;
6) RC derivante al Contraente dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad Imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
7) Derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
8) RC derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici, medicinali farmaceutici, parafarmaceutici, direttamente o tramite Enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti ferma l'azione di rivalsa spettante alla Società nei confronti dei terzi responsabili;
9) gestione di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione opera per il rischio della committenza;
10) RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
11) RC per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte;
12) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi; RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente o l’Assicurato hanno in comodato d'uso o servizio;
13) RC derivante al Contraente dall’esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali dell’Università ed utilizzati dall’utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);
14) RC derivante dall'esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso tecnico, sperimentale, medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi. Inoltre la garanzia comprende anche alla R.C. derivante al Contraente dall'impiego a scopi terapeutici, diagnostici e di ricerca di apparecchi a raggi x e di altre apparecchiature;
15) RC derivante al Contraente dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario dell’Università Politecnica delle Marche;
16) RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento),
terreni, strade ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni) a qualunque uso destinati e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.). Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società;
17) Danni derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all’esterno;
18) RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di convegni, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori, ecc. L'assicurazione comprende in caso di concorsi, discussioni di diploma di laurea e simili, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
19) attività sportive, sociali e ricreative direttamente gestite e gestite da terzi, fatto salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
20) danni a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
21) RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dall’Università e/o nelle quali si svolge l'attività;
22) danni a cose di xxxxx trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
23) danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/69 e successive modifiche;
24) proprietà di cani e servizio di vigilanza con guardie armate e non e di servizi antincendio;
25) danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere;
26) danni alle cose dovuti in conseguenza di assestamento, cedimento e/o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
27) RC derivante da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti le attività istituzionali del Contraente;
28) Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l’R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale;
29) RC derivante da o risultante verso le cose in consegna e custodia al Contraente a qualunque titolo, ivi compresi i danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione delle cose medesime;
30) La responsabilità civile derivante da danni a terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n. 990/1969 e successive modifiche;
31) La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente e/o Assicurato o da loro detenute. Resta inteso che, qualora il Contraente fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO DEI VICINI/TERZI” la presente opererà a secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
3.2 – Clausola di secondo rischio
Limitatamente ai rischi derivanti dalle convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali, coperti da polizze
separate contratte dalle A.S.L. ed Aziende Autonome Ospedaliere, la presente polizza viene prestata per l’eccedenza rispetto alle somme già garantite dalle coperture A.S.L. ed Aziende Ospedaliere e per i massimali indicati nella presente polizza.
3.3 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
4. MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
4.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei
seguenti massimali :
Responsabilità Civile verso terzi | € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per ogni persona lesa e € 15.000.000,00 per danni a cose o animali |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro | € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per persona lesa. |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
4.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’art. 4.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza,
liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia | ||||
Interruzioni o sospensioni di attività | € 1.500.000,00 sinistro | per | 10% minimo € 1.000,00 massimo € 10.000,00 per sinistro | |||
Danno biologico | I massimali RCO polizza | di | € 2.500,00 per sinistro | |||
Malattie professionali | I massimali RCO polizza | di | Nessuno | |||
Danni a mezzi di trasporto | € 60.000,00 per veicolo danneggiato | € 300,00 per veicolo danneggiato | ||||
Danni a cose in consegna e custodia | € 100.000,00 per sinistro | € 100,00 per sinistro | ||||
Danni da incendio | € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00 per sinistro | ||||
Danni a sotterranei | condutture | ed | impianti | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00 per sinistro | |
Danni da cedimento e franamento del terreno | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
A L L E G A T O
(Costituente parte integrante della presente polizza)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1) Contraente: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
2) Durata contrattuale: ANNI CINQUE
3) Decorrenza: 1 gennaio 2011
4) Scadenza: 31 dicembre 2015
5) Prima rata sino al: 31 dicembre 2011
6) Sezione assicurata n. 1: Art. 2.2.1 Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)
Massimali Assicurati:
Euro 15.000.000,00 per sinistro Euro 15.000.000,00 per persona
Euro 15.000.000,00 per danni a cose e/o animali
Art. 2.2.2 Responsabilità Civile prestatori d’opera (R.C.O.) Massimali Assicurati:
Euro 15.000.000,00 per sinistro Euro 15.000.000,00 per persona
7) Elementi per il calcolo del premio annuale anticipato
7.1 Retribuzioni lorde preventivate di tutti i dipendenti € 62.417.693,38
7.2 Il tasso, al lordo delle vigenti imposte governative (22,25%), applicato sulle retribuzioni lorde preventivate di tutti
i dipendenti è pari allo per mille.
PREMIO ALLA FIRMA
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
€ | € | € | € |
PREMIO ANNUO
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
€ | € | € | € |
8) Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente e la Società .
9) ACCETTAZIONE: La Società ................................................. autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. del
......................... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° del
......................, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente Capitolato e quant’altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.
La Società Il Contraente
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro Art. 1.9 - Durata del Contratto
Art. 1.12 - Regolazione e conguaglio premio Art. 1.21 - Foro competente
Data
La Società Il Contraente