MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell’ambito del Programma Erasmus+ MOBILITÀ VERSO I PAESI PARTNER
ACCORDO N.
(di competenza dell’Unità Operativa Relazioni Internazionali)
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dalla Coordinatrice Istituzionale Xxxxxxx.
Fra:
1. Istituto di appartenenza:
Università degli Studi di Catania (Italia)
Codice Erasmus: I-CATANIA01
Indirizzo completo: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx
Numero di telefono: 095/7307011 Numero di fax: 095/0000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
In prosieguo denominato “l'Istituto” rappresentato da: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
2. Istituto ospitante:
Codice Erasmus:
Indirizzo completo:
Indirizzo di posta elettronica:
Rappresentato da: (designazione del Rappresentante Legale)
e:
Cognome | |
Nome | |
Codice Fiscale | |
Nazionalità | |
Dipartimento/struttura didattica | |
Indirizzo completo | |
Numero di telefono | |
Numero di fax | |
Indirizzo di posta elettronica |
Il partecipante effettua una mobilità:
🞏 Fisica
🞏 Virtuale
Il Partecipante gode di:
🞏 un supporto finanziario con fondi europei Erasmus+ (se la mobilità è fisica)
🞏 un contributo europeo Erasmus+ pari a zero (zero-grant se la mobilità è virtuale)
Il contributo finanziario include:
🞏 un contributo per bisogni speciali
in prosieguo denominato/a il “Partecipante”,
hanno concordato:
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching Allegato II Condizioni generali
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1. L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità a fini di docenza nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2. Il Partecipante accetta il contributo finanziario come specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
1.3. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità come segue:
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante.
Data di inizio (compreso il viaggio): | Data di fine: (compreso il viaggio) |
Denominazione dell'istituto ospitante: | |
Codice ERASMUS: | Paese: |
🞏 N. giorni di viaggio vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
2.3 Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. giorni di attività.
Se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.
2.4 La durata complessiva della mobilità finanziata dall’Università degli Studi di Catania non può essere superiore ad 1 settimana: 7 giorni di cui minimo 5 e massimo 5 giorni di didattica continuativa e 2 di viaggio e deve essere garantito un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana.
La mobilità KA107 finanziata deve concludersi il 31 Luglio 2022. Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:
Giorni di didattica: | Ore di lezione: |
3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del programma Erasmus+ Call 2021 e nelle relative Disposizioni Nazionali.
3.2 Il Partecipante riceve
Contributo per il supporto individuale (diaria giornaliera moltiplicata per il numero di giorni incluso il viaggio a/r | € |
Contributo per le spese di viaggio | € |
L’importo finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista dal programma (euro 180,00) per i giorni di effettiva permanenza all’estero (incluso il viaggio a/r)
Il Partecipante riceve, quindi, un contributo finanziario pari ad € per il viaggio/soggiorno
per n. giorni
ospitante.
per svolgere il programma di mobilità concordato con l’università
L’Istituto può decidere di ridurre ad 1 sola tratta o non rimborsare il contributo previsto per il viaggio, qualora la mobilità per didattica venga combinata con altre attività istituzionali.
3.2 Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità, ove applicabile, oppure il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.3 Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
3.4 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
3.5 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per attività di ricerca.
dei
fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1 Il Partecipante, verrà rimborsato per le spese sostenute fino al massimale attribuito in fase di assegnazione, attraverso il Sistema a piè di lista (con conversione di valute diverse dall’euro alla data della firma dell’accordo finanziario stipulato tra l’Università degli Studi di Catania e l’Agenzia Nazionale).
4.2 Il contributo alla mobilità può essere erogato fino al 70% prima della partenza, su richiesta del docente, per la copertura delle spese di viaggio e alloggio, su presentazione della prenotazione aerea e alberghiera. La restante parte, verrà erogata entro 45 giorni dalla trasmissione a mezzo e-mail dei documenti di cui all’art. 5.1
4.3 Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero.
4.4 I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico su conto corrente bancario o tramite bancoposta)1.
Coordinate bancarie del Partecipante
Nome della Banca: Indirizzo della filiale: Nominativo dell’intestatario del conto corrente: Numero di conto corrente:
ABI CAB CIN
IBAN
ARTICOLO 5 –PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE
5.1 Al rientro dalla mobilità all’estero, il Partecipante riceverà la restante parte del rimborso per le spese sostenute, secondo quanto previsto dall’Articolo 4.1, previa presentazione della seguente documentazione finale:
• Xxxxxxxxx, fatture o ricevute relative ai pasti (corredati da traduzione in lingua italiana delle spese sostenute solo per mobilità in sedi diverse da paesi anglofoni e francofoni).
• Fattura oppure ricevuta fiscale per le spese di pernottamento.
• Copia del titolo di viaggio e carte di imbarco A/R.
• Biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio per gli spostamenti con mezzi pubblici urbani o extraurbani.
• Biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio per gli spostamenti con il treno.
• Biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio per gli scostamenti con navette da e per aeroporto.
• Certificato di frequenza rilasciato dall’università ospitante (in originale) che attesti il periodo di didattica svolto all’estero (minimo 8 ore di corsi e seminari distribuiti in 1/5 giorni escluso il viaggio).
5.2 La richiesta di rimborso per le spese sostenute deve essere redatta secondo l’allegato G del bando, e le spese devono essere riportate in euro. Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal beneficiario al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx, applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall’ultima delle due parti.
L’Istituto avrà 45 giorni di tempo dall’approvazione della documentazione finale per emettere l’atto di liquidazione.
ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA
6.1 Il Partecipante deve possedere un’adeguata copertura assicurativa.
6.2 Assicurazione sanitaria
Per i Paesi al di fuori dell’Unione Europea è necessario sottoscrivere un’assicurazione privata. Prima della partenza è comunque consigliabile richiedere informazioni all’ASL di appartenenza.
1 Ogni pagamento deve essere tracciabile.
La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è il partecipante.
6.3 Assicurazione di responsabilità civile e infortuni
L’Università di Catania garantisce gratuitamente al partecipante per il periodo di permanenza all'estero la copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile.
Per consultare il testo delle polizze si rimanda al sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxx-xxxxx- centrale-unica-di-committenza-acuc
ARTICOLO 7 - PROTEZIONE DEI DATI
7.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università degli Studi di Catania esclusivamente per la finalità di gestione della selezione, nel rispetto dei principi di principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, integrità e riservatezza; i dati personali oggetto di trattamento sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.
I dati personali, nel rispetto della predetta normativa, sono trattati, anche con strumenti informatizzati, per l’esclusiva finalità di gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di erogazione del contributo.
7.2 Il Titolare del trattamento è l’Università di Catania piazza Università, 2 95131 Catania, nella persona del suo legale rappresentante.
7.3 Il Responsabile della protezione dei dati dell’Università di Catania è contattabile alla mail: xxx@xxxxx.xx o alla PEC xxx@xx.xxxxx.xx
7.4 All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, e ove possibile la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento medesimo.
La modalità di esercizio dei diritti è pubblicata al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx.
procedere alla sua compilazione.
8.2 Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 9 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO
9.1 Eventuali modifiche al presente Accordo o agli Allegati dovranno essere stipulate per iscritto nella forma di Emendamento bilaterale. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.
ARTICOLO 10 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante | Per l’Istituto | |
nome/cognome/ | nome/cognome/funzione | |
Firma Luogo e data | Firma Luogo e data |
ARTICOLO 8 - RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
8.1 Il Partecipante deve compilare online il Rapporto Narrativo a seguito della ricezione dell’invito a
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx- agreement_en
ALLEGATO I
☐ STAFF MOBILITY FOR TEACHING
ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso in cui il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 11 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione
all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea
Articolo 4: Controlli e Audit
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati