TITOLO I SPONSOR
LIBRO V SPONSORIZZAZIONI:
NORME PER ENTI AFFILIATI o AGGREGATI, ATLETI
Approvato con delibera del Consiglio Federale il 16/11/2022, entra in vigore il 01/01/2023
Art. 281 – Sponsorizzazione
281.1 Gli enti affiliati o aggregati e/o i tesserati possono stipulare contratti di sponsorizzazione nei limiti e nel rispetto delle specifiche norme emanate dal CONI e/o da F.I.S.E..
281.2 F.I.S.E. regolamenta l’uso del logo e/o del marchio dello sponsor – nelle forme previste dal presente Regolamento – in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l’egida F.I.S.E. e quindi in categorie, gare e partite autorizzate da F.I.S.E..
281.3 Il contratto di sponsorizzazione dei soggetti di cui al precedente punto 281.1, stipulato nei limiti e termini di seguito riportati, autorizza gli enti affiliati o aggregati, all’abbinamento del logo e/o marchio dello sponsor al proprio nome o logo, in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l’egida F.I.S.E..
Autorizza altresì – nelle forme previste dal presente Regolamento – i tesserati all’utilizzo del logo e/o del marchio dello sponsor nel proprio abbigliamento, nell’attrezzatura propria e/o del cavallo in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l’egida F.I.S.E..
Detta autorizzazione non si estende allo sponsor, che non è autorizzato ad alcun titolo all’utilizzo del nome o del logo F.I.S.E..
281.4 Possono stipulare uno e/o più contratto/i di sponsorizzazione i seguenti soggetti:
a) un ente affiliato/aggregato;
b) un cavaliere tesserato o un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale per il tesserato che non abbia compiuto il 18° anno di età;
c) un proprietario o detentore di cavallo o altro equide iscritto ai ruoli F.I.S.E..
281.5 Se il contratto di sponsorizzazione è stipulato da ente affiliato o aggregato, è consentito l’uso del logo e/o marchio dello Sponsor a cavalieri tesserati presso l’ente che ha sottoscritto il contratto, e/o nell’attrezzatura di cavalli da questi montati in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l’egida F.I.S.E..
281.6 Se il contratto di sponsorizzazione è stipulato da cavaliere tesserato F.I.S.E. – o da un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale per il tesserato che non abbia compiuto il 18° anno di età– è consentito l’uso del logo e/o marchio dello Sponsor al cavaliere stesso e/o nell’attrezzatura del/i cavallo/i o dell’equide/i quando montato/i dallo stesso in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l’egida F.I.S.E..
281.7 Se il contratto di sponsorizzazione è stipulato da proprietario o detentore di cavallo/i o equide/i iscritto/i ai ruoli F.I.S.E. è consentito l’uso del logotipo e/o marchio dello Sponsor in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l’egida F.I.S.E. a cavalieri che montano detto/i cavallo/i o equide/i, e/o nell’attrezzatura del/i cavallo/i o equide/i del proprietario o detentore che ha stipulato detto contratto di sponsorizzazione.
281.8 La regolamentazione di cui al presente Libro non si applica nell’esercizio di attività, iniziative, eventi, e simili, non regolamentate e/o non svolte sotto l’egida F.I.S.E. e nelle attività di esercizio, allenamento, scuola di equitazione e simili.
281.9 La regolamentazione di cui al presente Libro non si applica altresì agli impianti e attrezzature che ospitino manifestazioni che si svolgano sotto l’egida F.I.S.E., né ai campi gara o prova, o percorsi di gara.
L’esposizione, la promozione, la diffusione in qualsiasi forma di messaggi che promuovono gli sponsor negli impianti non è soggetta a vincoli o regolamentazione F.I.S.E., a condizione che le modalità di esposizione, promozione o diffusione di tali sponsorizzazioni e/o pubblicità non arrechino – o possano arrecare - disturbo al benessere del cavallo o alterare le prestazioni sportive dei cavalli e/o dei cavalieri nella manifestazione sportiva. In merito è insindacabile ogni decisione assunta – anche su segnalazione di cavalieri, istruttori, tecnici, proprietari - dal Presidente di Giuria o Arbitro.
Art. 282 – Finalità della Sponsorizzazione
282.1 Con il/i contratto/i di cui sponsorizzazione, i soggetti di cui all’articolo precedente possono ricevere un corrispettivo o altre utilità, a titolo di contributo e/o sostegno economico e/o cambio merci o servizi, per favorire lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e la partecipazione a manifestazioni ed eventi nazionali ed internazionali.
Art. 283 – Casi di divieto da parte di F.I.S.E.
283.1 L’azienda, l’ente, il prodotto e/o il servizio pubblicizzato nonché il logo e/o il marchio non devono essere in contrasto con i Regolamenti del CONI, della F.E.I., della F.I.S.E., con la Carta Olimpica e le sue norme di applicazione.
283.2 F.I.S.E. si riserva di vietare l’utilizzo del logotipo e/o del marchio dello Sponsor, per prodotti le cui caratteristiche, e/o servizi i cui contenuti, siano ritenuti insindacabilmente in conflitto con gli sport equestri e/o con lo spirito sportivo o comunque insindacabilmente valutati inopportuni, diseducativi o non graditi.
283.3 Allorquando il Presidente di Xxxxxx rileva che il partecipante ad una categoria, gara, partita, esibisce logo o marchio in conflitto con quanto ai precedenti punti e articoli, invita il cavaliere alla sostituzione di quanto non in coerenza con le precedenti norme, comunicandogli l’inibizione all’utilizzo del logo e/o marchio dello Sponsor durante la manifestazione. Xxx il cavaliere non adempia o sia recidivo il Presidente di Xxxxxx lo squalifica dalla categoria, gara o partita. Di tali eventi è fatta specifica menzione nella Relazione del Presidente di Giuria.
Art. 284 – Divieto di utilizzo logotipo e/o marchio e/o prefisso commerciale
284.1 Non è consentito esporre il logo e/o marchio di Sponsor in occasione di: Giochi Olimpici, Campionati Mondiali, Campionati Continentali, Coppe delle Nazioni e/o altre manifestazioni internazionali o nazionali di analogo tipo di rilievo sportivo. In merito F.I.S.E. si riserva di impartire indicazioni per le singole manifestazioni
Art. 285 – Dimensioni del logo e/o marchio
285.1 Durante le Manifestazioni Sportive nei campi di gara o percorsi di gara, campi prova, e negli altri eventuali luoghi dove si svolge cerimonia di premiazioni, ai cavalieri è consentito esporre il logo e/o marchio di Sponsor con le seguenti modalità e misure massime:
▪ 400 cmq. su ogni lato della carrozza, delle coperte da volteggio e delle coperte coprireni;
▪ 200 cmq. su ogni lato del sottosella;
▪ 80 cmq. una sola volta, sulla giacca da concorso o sull’abbigliamento della parte superiore del corpo e posizionato sul petto all’altezza della tasca, ad eccezione delle gare di Endurance e della prova di fondo delle gare di Concorso Completo;
▪ 80 cmq. per lato, su pantalone da concorso o sull’abbigliamento della parte inferiore del corpo;
▪ 200 cmq. complessivi sulla manica dell’abbigliamento per le gare di Endurance e per la prova di fondo delle gare di Concorso Completo;
▪ 16 cmq. complessivi sui due lati del collo della camicia o polo;
▪ 32 cmq. complessivi sui lati del cap;
▪ 32 cmq. una sola volta, sulla cuffietta copri orecchie dell’equide;
▪ 100 cmq., una sola volta, sulla tenuta di volteggio;
▪ nei Concorsi di Attacchi, nella sola prova di Maratona, il nome e/o il logo dello Sponsor scritto sul paraspruzzi anteriore e su ciascun lato della carrozza può misurare complessivamente fino a 2520 cmq. Sulla schiena dell’abbigliamento dei grooms può misurare fino a 1260 cmq.;
▪ non sono ammessi altri utilizzi di logo e/o marchi.
285.2 Durante la ricognizione del percorso:
▪ In aggiunta a quanto al punto precedente i concorrenti possono portare inoltre il nome e/o il logo di Sponsor, che può misurare fino a 400 cmq. complessivi, sul fronte e sul retro dei capi di abbigliamento della parte superiore del corpo, e fino a 50 cmq. sul copricapo.
285.3 Al concorrente non in regola con quanto previsto dal presente articolo la Giuria vieta l’ingresso in campo.
285.4 Qualora la Giuria ravvisi l’irregolarità dopo che il concorrente abbia già effettuato la e/o le gare, gli viene comminata una multa di importo pari alla Quota F.I.S.E. determinata per il tesseramento per la patente posseduta dal concorrente.
Art. 286 – Nome e cognome del cavaliere, xxxxx e simboli territoriali. Loghi FISE
286.1 È espressamente consentita, senza necessità di comunicazione e/o autorizzazione alcuna, l’esibizione del nome e/o cognome del cavaliere, per come risulta nel tesseramento dello stesso a F.I.S.E., sull’abbigliamento e sull’attrezzatura di cui al precedente art. 285. Il nome e cognome potranno essere esposti nel rispetto di misure non superiori a quanto previsto per le sponsorizzazioni nel precedente art. 285, in aggiunta ad eventuali sponsorizzazioni o loghi o marchi del produttore.
286.2 È inoltre consentito l’uso del logo, o l’indicazione del Comitato Regionale F.I.S.E., del paese, della nazione di provenienza. I distintivi del Comitato Regionale, o della nazione di provenienza, possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti aventi titolo per come identificati dallo specifico Libro del Regolamento Generale. Detto logo o indicazione del Comitato Regionale, del paese, della nazione di provenienza possono essere esposti nel rispetto di misure non superiori a quanto previsto per le sponsorizzazioni nel precedente art. 285, in aggiunta ad eventuali sponsorizzazioni o loghi o marchi del produttore.
286.3 Qualora espressamente autorizzato da F.I.S.E. l’uso di uno dei loghi e/o marchi adottati dalla stessa FISE può essere esposto nel rispetto di misure non superiori a
quanto previsto per le sponsorizzazioni nel precedente art. 285, in aggiunta ad eventuali sponsorizzazioni o loghi o marchi del produttore.
286.4 Complessivamente l’esibizione:
1) del nome e/o cognome del cavaliere;
2) del logo o dell’indicazione del Comitato Regionale, del paese, della nazione di provenienza;
3) di uno dei loghi e/o marchi adottati dalla FISE, quando espressamente autorizzato;
sono consentiti nel rispetto di misure che complessivamente sommate non siano superiori a quanto previsto per le sponsorizzazioni nel precedente art. 285.
Pertanto, su ciascun capo di abbigliamento o attrezzatura si può avere un ingombro complessivamente doppio di quanto previsto al precedente art. 285 per ciascuno degli articoli citati rispettando la misura massima prevista per loghi e marchi di sponsor e/o produttore e altrettanta misura massima complessiva per quanto indicato ai numeri 1), 2), 3), del presente articolo.
Art. 287 – Utilizzo di abbigliamento e/o materiale e/o attrezzatura personale del cavaliere o del cavallo con logo e/o marchio che identificano il nome e/o l’azienda del produttore e/o distributore
287.1 I cavalieri potranno utilizzare abbigliamento personale e/o materiale e/o attrezzatura per il cavallo, in campo gara o nel percorso di gara o in campo prova e durante le premiazioni, avendo cura che il logo e/o il marchio che identificano il nome e/o l’azienda del produttore e/o distributore dell’abbigliamento e/o del materiale e/o dell’attrezzatura rispettino le misure massime indicate art. 285 per le sponsorizzazioni.
287.2 In qualsiasi caso la somma di logo e marchio di sponsor, produttori, distributori, in abbigliamento e/o materiale e/o attrezzatura non potrà superare le misure massime indicate art. 285 per le sponsorizzazioni.
287.3 Qualora il produttore e/o distributore dell’abbigliamento e/o del materiale e/o dell’attrezzatura sia anche lo Sponsor, si applicheranno le norme degli articoli precedenti sugli Sponsor.