OFFERTA NEOGY-ON
OFFERTA NEOGY-ON
Il COMMITTENTE, stipula per adesione con Neogy Srl, con sede legale a Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 02945160212, capitale sociale Euro 750.000.-, interamente versato (di seguito denominata anche “FORNITORE” o “Neogy”), un contratto per l’acquisto di stazioni di ricarica per la mobilità elettrica e relativi accessori e relativi servizi nonché servizio di ricarica su rete pubblica (di seguito “Prestazioni”) secondo le condizioni indicate nel presente CONTRATTO e nelle CONDIZIONI GENERALI.
Il FORNITORE è una joint venture partecipata al 50% ciascuna da Alperia S.p.a. e Dolomiti Energia Holding S.p.a.
- entrambe società capogruppo rispettivamente del Gruppo Alperia, la prima, e del Gruppo Dolomiti, la seconda (di seguito, congiuntamente, i “Gruppi”).
1 Oggetto del CONTRATTO
Mediante il presente CONTRATTO, il COMMITTENTE incarica il FORNITORE a svolgere le Prestazioni di seguito elencate.
L’efficacia del CONTRATTO sarà condizionata all’esito positivo della verifica da parte di NEOGY sull’effettiva sussistenza di tutti i requisiti tecnici richiesti per poter usufruire dell’OFFERTA, dichiarati dal COMMITTENTE nel questionario online “Energy Check” sul sito internet xxx.xxxxx.xx del FORNITORE (di seguito “Sito”). La compilazione del predetto questionario costituisce condizione essenziale e indispensabile al fine del perfezionamento del CONTRATTO. Il COMMITTENTE si dichiara responsabile della veridicità delle informazioni e dichiarazioni rilasciate all’interno dell’“Energy Check”.
1.1 Fornitura stazioni di ricarica
Fornitura di stazioni di ricarica (di seguito “Stazione/i di Ricarica”), secondo quanto riportato nell’offerta online (di seguito “OFFERTA”), compilata e accettata dal COMMITTENTE sul Sito, conforme[i] alla norma CEI 61851-1 idonea[e] all’alimentazione e ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica nella disponibilità del COMMITTENTE su area di proprietà del COMMITTENTE. La Stazione di Ricarica sarà limitata ad un massimo di 6kW.
1.2 Installazione, posa in opera, messa in servizio
Nel servizio d’installazione, posa in opera e messa in servizio sono incluse le seguenti prestazioni:
- Sopralluogo a cura di tecnico qualificato
- Realizzazione impianto elettrico a regola d’arte secondo la normativa vigente
- Collegamento della/e Stazione/i di ricarica all’impianto elettrico
- Messa in servizio da intendersi quale prima accensione del dispositivo
- Rilascio della dichiarazione di conformità e manuale di uso e manutenzione della Stazione di Ricarica
- Rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto
Nei corrispettivi indicati nell’OFFERTA è inclusa la realizzazione della linea di alimentazione della/e Stazione/i di Ricarica per una lunghezza massima pari a 15 metri. Ogni altra prestazione ed attività al di fuori di quanto riportato nel presente articolo, quali a titolo meramente esemplificativo la realizzazione di linea di alimentazione con lunghezza superiore a 15 metri, non rientra nel corrispettivo indicato nell’OFFERTA e saranno pertanto oggetto di quotazione e fatturazione separata. Parimenti non devono ritenersi compresi nell’OFFERTA la predisposizione del progetto elettrico eventualmente necessario e/o gli adempimenti antincendio. Al fine di accertare tutte le attività necessarie
per il servizio d’installazione, posa in opera e messa in servizio, verrà svolto un sopralluogo dal FORNITORE a cui potrà essere presente anche il COMMITTENTE.
Nell’ipotesi in cui, a seguito del predetto sopralluogo, emerga la necessità di svolgere prestazioni e/o attività ulteriori rispetto a quelle sopra indicate e incluse nel corrispettivo dell’OFFERTA, il FORNITORE predisporrà apposito preventivo al COMMITTENTE riportante i costi aggiuntivi. Qualora il COMMITTENTE rifiuti il preventivo, ciò comporta il recesso del COMMITTENTE dall’intero servizio d’installazione, posa in opera e messa in servizio da parte del FORNITORE. In tale ipotesi, il FORNITORE addebiterà al COMMITTENTE un rimborso spese forfettario di 150 € + IVA. Il recesso ai sensi del presente paragrafo non comporterà il recesso dal CONTRATTO nella sua totalità, rimanendo perciò ferme le disposizioni di cui al comma 4.2 delle CONDIZIONI GENERALI, e pertanto il CONTRATTO rimarrà invariato e in vigore per tutte le altre Prestazioni.
1.3 Manutenzione straordinaria
Durante il periodo di garanzia di legge il FORNITORE provvederà ad intervenire possibilmente entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del COMMITTENTE, salvo impedimenti di forza maggiore ovvero di indisponibilità di accesso all’Infrastruttura di ricarica (definita come impianto comprese le protezioni alimentante la/e stazione/i di ricarica oltre alla/e stazione/i stessa/e) oppure interventi di particolare complessità. Tutte le attività di Manutenzione straordinaria successive alla scadenza del periodo di garanzia sono a carico del COMMITTENTE. Qualora le attività di Manutenzione straordinaria dovessero essere svolte dal FORNITORE, si applicheranno i prezzi contenuti nel listino riportato e aggiornato sul Sito.
Per qualsiasi intervento del FORNITORE ai sensi del presente CONTRATTO presso il luogo d’installazione, compresi gli interventi in garanzia ed ogni altro tipo d’intervento di Manutenzione straordinaria, il COMMITTENTE dovrà gestire gli adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e quindi predisporre e consegnare al FORNITORE la relativa documentazione necessaria nella versione più attuale. Il Committente quindi si obbliga a:
a) Fornire informazioni su eventuali rischi specifici da interferenze presso i siti di esecuzione delle Prestazioni;
b) Comunicare eventuali misure di prevenzione e protezione da osservare;
c) Predisporre e consegnare al FORNITORE l’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
d) Riconoscere al FORNITORE gli eventuali oneri specifici della sicurezza.
1.4 Verifiche ed adempimenti in materia antincendio
È inteso, come da normativa vigente, che il COMMITTENTE è responsabile delle verifiche ed adempimenti periodici in materia antincendio e di sicurezza/buona tecnica elettrica per l’impianto di alimentazione della/e Stazione/i di Ricarica.
1.5 Ricarica su rete pubblica
Il servizio di ricarica su rete pubblica consiste in un servizio di supporto alla mobilità elettrica di cui il COMMITTENTE intende usufruire mediante il proprio autoveicolo elettrico identificato dal numero di targa comunicato al momento dell’adesione al presente CONTRATTO.
Nel servizio in questione sono ricompresi:
a) la ricarica dell’autoveicolo del COMMITTENTE presso le stazioni di ricarica pubbliche ordinarie (QUICK AC con potenza ≤ 22 kW), FAST DC ed Hypercharger, che siano tecnicamente accessibili al COMMITTENTE (il cui elenco è costantemente aggiornato e disponibile tramite l’applicazione di cui alla seguente lettera b) e sul Sito) e delle maggiori reti di terzi italiane ed europee caratterizzate dal requisito della c.d. interoperabilità (di seguito, nell’insieme, “Punti di Prelievo”);
b) la fornitura dell’applicazione per smartphone con servizio di geolocalizzazione dei Punti di Prelievo e idonea alla gestione del processo di ricarica, all’avvio e al monitoraggio da remoto dello stesso, con funzionalità di prenotazione stazioni e archivio storico delle ricariche effettuate (di seguito “App”) e delle medesime funzionalità tramite il Sito;
c) la fornitura della scheda RFID per l’avvio delle ricariche presso i Punti di Prelievo (di seguito “Tessera”);
d) il servizio di assistenza telefonica.
In fase di sottoscrizione dell’OFFERTA sul Sito, il COMMITTENTE dovrà indicare nell’apposito campo la data a partire dalla quale intende usufruire della Tessera. La stessa Tessera, pertanto, verrà attivata dalla predetta data.
La data specificata dal COMMITTENTE coinciderà con il primo giorno di validità di eventuali offerte attive al momento della sottoscrizione dell’OFFERTA le quali potrebbero prevedere condizioni economiche più vantaggiose rispetto alle tariffe pubbliche specificate sul Sito. Resta inteso che eventuali offerte caratterizzate da condizioni economiche più vantaggiose rispetto alle tariffe pubbliche specificate sul Sito saranno da ritenersi valide solamente per il periodo di validità dell’offerta stessa; al termine di tale periodo si applicherà quanto previsto dal presente CONTRATTO.
2 Corrispettivo
A titolo di corrispettivo per le Prestazioni indicate ai commi 1.1 e 1.2 del CONTRATTO, il COMMITTENTE è tenuto a corrispondere al FORNITORE i prezzi specificati nell’OFFERTA in vigore al momento della sottoscrizione del CONTRATTO.
a) Per le attività di cui al comma 1.1, il corrispettivo (“Costo Fornitura”) è da considerarsi “una tantum”;
b) Per le attività di cui al comma 1.2, il corrispettivo (“Costo Installazione”) è da considerarsi “una tantum”.
Per le attività di cui al comma 1.5, il corrispettivo (“Costo Ricarica Pubblica”) è da considerarsi mensile e verrà calcolato in base alle tariffe pubblicate sul Sito, suddivise per tipologie di Punti di Prelievo. Il FORNITORE potrà aggiornare in aumento la predetta tariffa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in caso di variazione del prezzo dell’energia elettrica ad opera delle autorità competenti, mutamenti delle condizioni di mercato, cambiamento della politica aziendale dei Gruppi. In seguito all’aggiornamento della tariffa, il COMMITTENTE avrà diritto di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione scritta a Neogy mediante raccomandata AR o posta elettronica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima fattura emessa con applicazione delle nuove tariffe. In caso di esercizio del predetto diritto di recesso al COMMITTENTE verranno applicati, sino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Neogy, le tariffe precedentemente vigenti e verranno rimborsati gli eventuali importi pagati in eccesso.
L’occupazione prolungata dei Punti di Prelievo oltre il momento di fine ricarica e l’eventuale periodo di tolleranza secondo la normativa vigente (cd. “grace period”) costituisce inadempimento del COMMITTENTE. Tale inadempimento comporta l’applicazione di eventuali penali e/o sanzioni e/o risarcimenti come da condizioni pubblicate sul Sito e secondo il regime IVA dettato dalla normativa vigente, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il DPR 633/72. L’addebito delle predette somme al COMMITTENTE avverrà con la fattura immediatamente successiva al giorno dell’inadempimento e non esclude ulteriori rimedi all’occupazione prolungata dei Punti di Prelievo da parte di altri soggetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo pubbliche amministrazioni.
3 Fatturazione e pagamenti
La fatturazione dei corrispettivi di cui all’art. 2 avverrà come segue:
a) Il Costo Fornitura può essere fatturato ad avvenuta ricezione della merce da parte del COMMITTENTE.
b) Il Costo Installazione può essere fatturato ad avvenuta messa in servizio della/e Stazione/i di Ricarica.
c) Il Costo Ricarica Pubblica verrà fatturato con periodicità mensile posticipata rispetto al mese di prestazione del servizio in questione.
4 Disponibilità dei luoghi
Il COMMITTENTE dichiara che il luogo di installazione delle Stazioni di Ricarica oggetto del CONTRATTO è in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e che il COMMITTENTE può legittimamente disporre di tali luoghi. Il COMMITTENTE si impegna a manlevare e tenere indenne il FORNITORE da ogni pretesa e/o richiesta che terzi dovessero avanzare nei confronti del FORNITORE a qualsiasi titolo.
5 Durata
Xxxxx restando quanto stabilito all’art. 1 in merito all’efficacia del CONTRATTO, per il servizio di cui al comma 1.5, il CONTRATTO avrà durata a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 4 delle CONDIZIONI GENERALI.
Per il servizio di cui al comma 1.3, la durata è strettamente collegata alla durata del periodo di garanzia della Stazione di ricarica prevista per legge.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
I. Parte Generale
1. Definizioni
Parti: Il COMMITTENTE e il FORNITORE nel complesso;
Parte: Il COMMITTENTE e il FORNITORE singolarmente;
Manutenzione straordinaria: le attività e le modifiche necessarie per riparazione, sostituzione ed aggiornamento delle parti anche strutturali della Stazione di Ricarica per adeguarne le component all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;
Prestazioni: le prestazioni oggetto del CONTRATTO definite nel CONTRATTO;
CONTRATTO: il CONTRATTO PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA E PER SERVIZI
DI RICARICA SU RETE PUBBLICA e tutti i relativi allegati;
CONDIZIONI GENERALI: le presenti Condizioni Generali di Contratto.
I termini con lettere iniziali maiuscole o con lettere maiuscole utilizzati nelle presenti CONDIZIONI GENERALI, avranno il significato attribuiti in questo documento oppure quello indicato nel CONTRATTO.
I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.
2. Oggetto
2.1 Le Prestazioni oggetto del CONTRATTO sono indicate nel CONTRATTO.
2.2 Oltre alle attività già esplicitamente escluse nel CONTRATTO resta esclusa dall’oggetto del CONTRATTO, salvo diverso accordo tra le Parti nel CONTRATTO, qualsiasi attività ulteriore e diversa rispetto a quanto indicato nel CONTRATTO. In particolare, resta a carico del COMMITTENTE la fornitura di energia da parte di un operatore di mercato di propria esclusiva scelta. Il FORNITORE non sarà, quindi, responsabile per eventuali disservizi dovuti a interruzioni o limitazione della fornitura di energia elettrica al COMMITTENTE.
3. Prevalenza
Il rapporto contrattuale tra le Parti è disciplinato dall’OFFERTA, dal CONTRATTO, nonché dalle presenti CONDIZIONI GENERALI nonché dagli eventuali ulteriori documenti allegati al CONTRATTO.
In caso di difformità tra quanto previsto nei documenti contrattuali, si dà prevalenza ai documenti nell’ordine di seguito riportato:
1. OFFERTA
2. CONTRATTO
3. ALLEGATI AL CONTRATTO
4. CONDIZIONI GENERALI
4. Recesso
4.1 In caso di stipulazione del CONTRATTO a distanza e in caso di negoziazione del contratto fuori dei locali commerciali, il COMMITTENTE consumatore ai sensi del D.L. 6 settembre 2005, n. 206, convertito in Legge
29 luglio 2003, n. 229, ha il diritto di recedere dal CONTRATTO, senza indicarne le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del CONTRATTO stesso. Per esercitare il diritto di recesso, il COMMITTENTE è tenuto a informare il FORNITORE della sua decisione di recedere dal CONTRATTO tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per raccomandata AR o posta elettronica), eventualmente utilizzando il modulo di recesso allegato al CONTRATTO. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il COMMITTENTE invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso. In caso di recesso entro il termine di 14 giorni, al COMMITTENTE saranno
rimborsati (di seguito “Rimborso”) tutti i pagamenti eventualmente effettuati. Detto Xxxxxxxx sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal COMMITTENTE per la transazione iniziale, salvo che non sia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale Xxxxxxxx. Dal Rimborso rimangono comunque sempre esclusi i costi eventualmente sostenuti dal COMMITTENTE per il servizio di cui al comma 1.5 del CONTRATTO; in quest’ultima ipotesi, infatti, il Costo Ricarica Pubblica sostenuto dal COMMITTENTE entro i predetti 14 giorni verrà regolarmente fatturato con le tariffe di cui al secondo paragrafo dell’art. 2 del CONTRATTO e con le modalità di cui alla lettera c) dell’art. 3 del CONTRATTO e dell’art. 6 delle CONDIZIONI GENERALI.
4.2 Trascorso il termine di cui al comma 4.1 il COMMITTENTE potrà recedere dal CONTRATTO in ogni momento, con preavviso scritto a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata di almeno 30 (trenta) giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del FORNITORE della relativa comunicazione. Tale diritto di recesso non vale in riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1.1 del CONTRATTO PER ACQUISTO DI STAZIONI DI RICARICA. Resta salvo, in ogni caso, quanto previsto dal comma 1.2 del CONTRATTO.
4.3 Il FORNITORE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO unilateralmente in qualunque momento inviando comunicazione scritta al COMMITTENTE a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 3 (tre) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del COMMITTENTE della relativa comunicazione.
5. Corrispettivo
5.1 I corrispettivi per le Prestazioni contrattuali sono indicati nel CONTRATTO.
5.2 Sono esclusi dai corrispettivi contrattuali e saranno a carico del COMMITTENTE gli interventi di riparazione della Stazione di Ricarica non coperti dalla garanzia di legge. In relazione a tali interventi, il FORNITORE addebiterà al COMMITTENTE gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i materiali, le parti di ricambio e la manodopera.
5.3 I prezzi e le caratteristiche dei beni oggetto del CONTRATTO che dovessero essere menzionati in cataloghi, prospetti, documenti pubblicitari non sono vincolanti per il FORNITORE e pertanto le condizioni economiche e tecniche applicabili al rapporto contrattuale saranno esclusivamente quelle risultanti dal CONTRATTO.
5.4 Come specificato al terzo paragrafo dell’art. 2 del CONTRATTO, eventuali penali e/o sanzioni e/o risarcimenti per occupazione prolungata dei Punti di Prelievo oltre il momento di fine ricarica, sulla rete del FORNITORE o su reti di operatori terzi, saranno addebitate come da condizioni pubblicate sul Sito ed esulano dai corrispettivi contrattuali.
6. Fatturazione e pagamenti - cessione dei crediti
6.1 Il pagamento delle fatture per il Costo Fornitura e il Costo Installazione deve avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario entro 30 giorni dalla data dalla data di ricevimento della fattura. Tali fatture saranno rese disponibili via mail e il COMMITTENTE riceverà un messaggio di posta elettronica per ogni nuova fattura pubblicata.
6.2 Per quanto riguarda le fatture del Costo Ricarica Pubblica, il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata in fattura, tramite addebito diretto sul conto corrente bancario del COMMITTENTE SEPA, come da modulo a disposizione sul Sito e compilato dal COMMITTENTE, o mediante gli ulteriori strumenti di pagamento messi di volta in volta a disposizione del COMMITTENTE. Tali fatture saranno rese disponibili via mail e il COMMITTENTE riceverà un messaggio di posta elettronica per ogni nuova fattura pubblicata.
6.3 In caso di ritardato pagamento delle fatture, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal CONTRATTO o dalla legge, applicherà interessi moratori calcolati pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per il sollecito di pagamento delle fatture. Per il pagamento di tali interessi il FORNITORE
emetterà fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972 e s.m.i) che dovrà essere pagata entro gli stessi termini indicati al comma 6.1 delle presenti CONDIZIONI GENERALI.
6.4 Il FORNITORE si riserva il diritto di cedere in tutto o in parte i crediti vantati nei confronti del COMMITTENTE a titolo di corrispettivo e/o di indennizzo ai sensi del CONTRATTO, cessione che il COMMITTENTE dichiara sin da ora di accettare. La cessione verrà comunicata al COMMITTENTE tramite raccomandata AR o posta elettronica certificata.
6.5 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi superiore a 30 giorni, il FORNITORE avrà il diritto di sospendere le proprie Prestazioni, salvo ogni altro diritto riconosciuto dal CONTRATTO o dalla legge.
7. Sicurezza
7.1 Il COMMITTENTE, in riferimento ai siti di esecuzione che rientrano nella sua disponibilità giuridica si impegna a gestire gli adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e quindi a predisporre e consegnare al FORNITORE la relativa documentazione necessaria. Il COMMITTENTE quindi si obbliga a:
a) Fornire informazioni su eventuali rischi specifici da interferenze presso i siti di esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 del CONTRATTO.
b) Comunicare eventuali misure di prevenzione e protezione da osservare;
c) Fornire tutti gli eventuali regolamenti e procedure interne a cui il FORNITORE dovrà attenersi;
d) Predisporre e consegnare al FORNITORE l’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
e) Riconoscere al FORNITORE gli eventuali oneri specifici della sicurezza che dovessero essere quantificati in riferimento ai singoli interventi, in aggiunta ai corrispettivi contrattuali.
7.2 Il FORNITORE si impegna in ogni caso ad attenersi alle istruzioni di sicurezza impartite dal COMMITTENTE o dal personale addetto.
7.3 Qualora il COMMITTENTE dovesse comunicare rischi specifici da interferenze o richiedere l’adozione di eventuali misure di prevenzione e protezione, il FORNITORE avrà diritto a richiedere una adeguata proroga dei tempi di esecuzione delle Prestazioni.
7.4 Il FORNITORE si impegna a predisporre e attuare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l’esecuzione delle Prestazioni in conformità delle vigenti norme in materia di sicurezza e quindi di adottare ogni misura idonea a tutelare l’incolumità e salute degli addetti all’esecuzione.
7.5 Per i siti di cui la COMMITTENTE non ha la disponibilità giuridica sarà onere del FORNITORE acquisire direttamente, ai sensi del d.lgs. 81/2008, le misure di prevenzione, le modalità di accesso e le procedure di emergenza ivi vigenti, senza che ciò possa legittimare la pretesa di compensi aggiuntivi.
8. Autorizzazioni
8.1 Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede, ciascuna per quanto di propria competenza, ai fini dell’ottenimento di qualsiasi autorizzazione eventualmente necessaria per l’espletamento delle attività oggetto del CONTRATTO restando inteso che ogni autorizzazione eventualmente necessaria sarà richiesta, a proprie spese, e resterà nella titolarità del COMMITTENTE.
9. Interruzione della erogazione di energia elettrica presso i Punti di Prelievo
9.1 La fornitura di energia elettrica presso i Punti di Prelievo può essere interrotta temporaneamente da parte del gestore di rete competente, in tutto o in parte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per cause di obiettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di
distribuzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema.
9.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a causa di forza maggiore o comunque non imputabile al FORNITORE, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo.
9.3 In particolare, il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici alla medesima non imputabili concernenti la consegna dell'energia elettrica per qualsiasi ragione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzione della continuità della fornitura del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, micro interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione dei Punti di Prelievo alla rete elettrica.
10. Tutela della Licenza d’Uso
10.1 In relazione ai programmi applicativi e software necessari al funzionamento dell’App e/o del Sito, il FORNITORE garantisce di avere o di avere ottenuto dall'avente causa, il diritto di utilizzare i predetti programmi software.
10.2 Il COMMITTENTE riconosce esplicitamente i diritti di proprietà intellettuale di Neogy e/o di terzi in riferimento a detti programmi applicativi e di software e si impegna ad utilizzare detti programmi applicativi e di software, unicamente ed esclusivamente nell'ambito del CONTRATTO, a non consentire l'accesso in uso a terzi estranei all'esecuzione del CONTRATTO, nonché a non effettuare alcuna operazione di copiatura, di compilazione, reverse engineering o modifica di programmi o altre attività analoghe che siano in violazione della tutela del diritto d'autore o di altri eventuali diritti di privativa facenti capo al FORNITORE.
11. Risoluzione del CONTRATTO
11.1 Ciascuna Parte potrà risolvere il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1454 c.c. in caso di grave inadempimento dell’altra Parte, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ferma restando l'applicazione degli interessi moratori nella misura pattuita. In particolare, il FORNITORE potrà risolvere il CONTRATTO nei seguenti casi:
- Spostamento della Stazione di Ricarica in luogo diverso dal luogo di installazione indicato
- Mancato rispetto dei manuali e delle istruzioni di utilizzo fornite dal FORNITORE;
- Rimozione dei loghi, marchi ecc. apposti dal FORNITORE o dal produttore sulla Stazione di Ricarica, e/o apposizione di loghi e/o marchi non concordata preventivamente.
11.2 Si conviene espressamente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il presente CONTRATTO si intenderà risoluto di diritto, dal momento in cui il FORNITORE avrà comunicato al COMMITTENTE per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A.R. di volersi avvalere di questo diritto, nei seguenti casi:
- qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.1 delle CONDIZIONI GENERALI e il COMMITTENTE non abbia provveduto a pagare il corrispettivo, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui al comma 6.3 delle CONDIZIONI GENERALI;
- reiterato ritardo superiore a 10 (dieci) giorni nel pagamento delle fatture di cui al comma 6.2, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al comma 6.3 delle CONDIZIONI GENERALI;
- mancata e/o incompleta e/o non corretta comunicazione e/o aggiornamento dei rischi specifici;
- cessione non autorizzato del CONTRATTO;
- violazione del divieto di modifica e/o riparazione da parte del COMMITTENTE o di terzi da esso incaricati, senza il preventivo consenso del FORNITORE;
- con riferimento al servizio di cui al comma 1.5, la revoca della procedura SEPA da parte del COMMITTENTE in assenza di approvazione scritta del FORNITORE.
12. Sospensione
12.1 Il FORNITORE avrà diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie Prestazioni, qualora il COMMITTENTE non provveda al pagamento dei corrispettivi contrattuali entro i termini stabiliti ovvero qualora le condizioni
patrimoniali del COMMITTENTE siano cambiate sostanzialmente in modo da porre in evidente rischio e pericolo il conseguimento della controprestazione.
13. Manleva
13.1 Il COMMITTENTE si obbliga a tenere indenne e manlevare il FORNITORE per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che, direttamente o indirettamente, dovessero derivare alla stessa nell'ambito del CONTRATTO e che dipendono da fatti e/o comportamenti del COMMITTENTE stesso, ivi inclusi quelli relativi all’Infrastruttura di Ricarica.
13.2 Il COMMITTENTE si obbliga a comunicare a Neogy, prima dell’installazione della Infrastruttura di Ricarica, se il luogo d’installazione è soggetto alle norme sulla prevenzione di incendi ai sensi del D.P.R. nr.151 del 1.8.2011 oppure se non è soggetto a tali norme. In mancanza di tale comunicazione, Neogy non potrà procedere all’installazione della Infrastruttura di Ricarica e rimane pertanto esonerata da ogni relativa responsabilità.
13.3 Qualora il luogo di installazione della Infrastruttura di Ricarica fosse soggetto alle disposizioni sulla prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011, il CLIENTE dovrà provvedere a propria cura e spese alla presenza di un estintore conforme alle vigenti norme di legge, e si obbliga a tenere indenne e manlevare Neogy da ogni conseguente responsabilità.
13.4 Il COMMITTENTE si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di legge a suo carico in materia di verifiche e controlli periodici per impianti elettrici ed estintori quali quelli descritti nell’allegato A) da considerarsi comunque elenco esemplificativo e non esaustivo.
14. Integrazioni e modifiche del CONTRATTO.
14.1 I rapporti giuridici tra COMMITTENTE e FORNITORE relativi all’esecuzione delle Prestazioni sono disciplinati esclusivamente dal CONTRATTO. Il CONTRATTO prevale su e sostituisce ogni precedente accordo o intesa tra il COMMITTENTE e il FORNITORE.
14.2 Ogni eventuale modifica del CONTRATTO può avvenire mediante accordo scritto tra le Parti.
14.3 In deroga a quanto stabilito ai due commi precedenti, qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel CONTRATTO le disposizioni imposte da disposizione di legge o da provvedimenti della pubblica autorità e altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del CONTRATTO medesimo.
14.4 Qualora non sia possibile detto recepimento automatico, il FORNITORE comunicherà al COMMITTENTE le modifiche o integrazioni contrattuali necessarie, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del COMMITTENTE di recedere.
14.5 Il FORNITORE avrà in ogni caso il diritto di modificare le condizioni contrattuali, qualora ciò sia necessario per la corretta esecuzione del CONTRATTO.
14.6 Il FORNITORE potrà, inoltre, modificare unilateralmente le condizioni del presente CONTRATTO, ivi incluse quelle economiche, tecniche e normative, per giustificato motivo, quale a titolo esemplificativo sopravvenuti mutamenti delle condizioni di mercato, cambiamento della politica aziendale dei Gruppi, ecc.
14.7 In caso di esercizio del diritto di modifica di cui ai precedenti commi 14.5 e 14.6 delle CONDIZIONI GENERALI, Neogy ne darà comunicazione scritta al COMMITTENTE con un preavviso di 30 (trenta) giorni, ferma restando la facoltà del COMMITTENTE di recedere dal Contratto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
15. Cessione del CONTRATTO.
15.1 Il COMMITTENTE acconsente sin da ora alla cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE in favore di altre società dei Gruppi; la cessione sarà efficace nei confronti del COMMITTENTE alla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.
16. Cessione dei diritti e crediti
16.1 Il COMMITTENTE non può, senza il consenso scritto del FORNITORE, cedere o trasferire a terzi i diritti e /o i crediti derivanti dal CONTRATTO né compiere qualsiasi altro atto e/o operazione che presupponga una disposizione a qualsiasi titolo, totale o parziale dei predetti diritti e/o crediti. Rimangono comunque escluse dal predetto divieto le cessioni e/o i trasferimenti consentiti da vigenti norme inderogabili.
17. Trattamento dati personali
17.1 Ogni trattamento dei Dati Personali nell’ambito del CONTRATTO deve avvenire, sia da parte del COMMITTENTE che da parte del FORNITORE, nel rispetto della vigente normativa nonché secondo quanto stabilito nell’Informativa in merito al Trattamento dei Dati Personali.
17.2 Il COMMITTENTE dichiara di aver preso visione della Informativa in merito al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / General Data Protection Regulation (GDPR).
17.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i. (“Codice Privacy”) e dal GDPR, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi Dati Personali forniti direttamente dalle Parti e comunque connessi con CONTRATTO saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali e amministrative inerenti il CONTRATTO. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
18. Informazioni precontrattuali ex art. 12 D.lgs. 70/2003 e conclusione del CONTRATTO
18.1 ll CONTRATTO sarà concluso mediante la compilazione dell’apposito modulo compilabile disponibile online nella sezione del portale corrispondente. Una volta compilato il modulo di adesione in ogni sua parte e confermato dal COMMITTENTE, il sistema genererà un’e-mail di notifica in automatico che sarà inviata al COMMITTENTE e al FORNITORE, che varrà quale ricevuta anche ai sensi dell’art. 13, II comma, D.Lgs. 70/2003.
18.2 Il CONTRATTO potrà considerarsi concluso attraverso il portale solo nel momento in cui il FORNITORE invierà al COMMITTENTE la comunicazione di conferma attraverso l’invio di e-mail di notifica automatica.
18.3 Ogni altro aspetto relativo alla policy sulla raccolta, trattamento e archiviazione dei dati personali è meglio illustrato nel documento “Informativa sulla privacy” consultabile e scaricabile nell’apposita sezione del Sito.
18.4 Le presenti informazioni fornite in lingua italiana sono altresì disponibili in lingua tedesca.
19. Lingua
19.1 In caso di divergenze di interpretazione relative tra il testo italiano e quello tedesco delle presenti CONDIZIONI GENERALI nonché di tutti gli ulteriori documenti che costituiscono il CONTRATTO, prevale il testo in lingua italiana.
20. Legge applicabile e foro competente esclusivo
20.1 Il CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.
20.2 Per tutto quanto non regolato dal CONTRATTO o dalle presenti CONDIZIONI GENERALI, si applicheranno le norme di legge vigenti.
20.3 Le Parti si impegnano a porre in essere ogni ragionevole comportamento finalizzato a risolvere in xxx xxxxxxx, xxxxx x 00 giorni successivi all’insorgere della divergenza, ogni controversia derivante dall’esecuzione del CONTRATTO.
20.4 Per la decisione di ogni controversia inerente all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del CONTRATTO, o comunque con esso connessa, sarà competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del COMMITTENTE.
21. Notifiche e comunicazioni
21.1 Tutte le notifiche e comunicazioni ai sensi del CONTRATTO nei confronti del COMMITTENTE devono essere fatte in lingua italiana o tedesca agli indirizzi indicati nell’OFFERTA.
21.2 Tutte le notifiche e comunicazioni ai sensi del presente CONTRATTO nei confronti del FORNITORE dovranno avvenire mediante posta elettronica certificata o raccomandata AR ai seguenti indirizzi:
Neogy Srl
Xxx Xxxxxxxxxxx x. 0 X-00000 Xxxxxxx
21.3 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
21.4 Ogni comunicazione inerente il CONTRATTO si intenderà pertanto validamente effettuata se inviata a uno degli indirizzi (di posta, posta elettronica certificata, e-mail) ai sensi del comma precedente.
21.5 Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni modifica relativa agli indirizzi e/o alle persone cui vanno inviate le comunicazioni. In mancanza le comunicazioni si intenderanno effettuate validamente agli indirizzi dell’ultima indicazione.
21.6 Restano salve le disposizioni di cui al CONTRATTO che prevedono una specifica modalità di invio delle relative comunicazioni.
22. Forza Maggiore
22.1 Se, e nella misura in cui, il mancato adempimento delle obbligazioni di una Parte sia causato da un evento di forza maggiore, lo stesso non sarà considerato inadempimento nell’ambito del CONTRATTO e, ove possibile, consentirà la proroga dei termini contrattuali di esecuzione delle obbligazioni delle Parti. È considerato evento di forza maggiore un fatto o atto indipendente dalla volontà e/o dal controllo delle Parti non derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti od omissioni colpose, e tale da impedire il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO alle Parti. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore:
- Guerre, sommosse, invasioni e guerre civili;
- Tumulti ed occupazioni, non imputabili alle Parti, delle aree in cui devono essere eseguite le Prestazioni dell’Appaltatore;
- Scioperi a livello nazionale o generali del settore in cui opera l’Appaltatore, serrate, sabotaggi o atti di scioperanti;
- Indisponibilità delle aree interessate dalle Prestazioni per cause non imputabili alle Parti;
- Sequestri o confische o sospensioni giudiziarie non dipendenti da fatto delle Parti;
- Qualunque provvedimento, da parte di autorità giudiziarie o non giudiziarie, enti pubblici o privati che impediscano o limitino lo svolgimento delle Prestazioni;
- Catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a vie e mezzi di trasporto;
- Avverse condizioni meteorologiche di carattere straordinario ed eccezionale e tali da impedire il rispetto della sicurezza per il personale coinvolto e per i macchinari utilizzati.
22.2 Al verificarsi di un evento di forza maggiore la Parte interessata informerà tempestivamente e comunque non oltre la cessazione della causa che impedisce le comunicazioni, per iscritto, l’altra Parte dell’esistenza di tale evento. La causa di ritardo od interruzione delle obbligazioni contrattuali dovrà essere rimossa dalla Parte interessata se ciò sia ragionevolmente fattibile, con la massima celerità ed ogni attività relativa al CONTRATTO dovrà essere ripresa il più rapidamente possibile. La natura e la durata dell’evento di forza
maggiore dovranno essere certificate dagli enti ed autorità competenti, ove possibile, e comunque segnalate all’altra Parte.
22.3 Durante il periodo in cui persista l’evento di forza maggiore le obbligazioni contrattuali saranno sospese. La Parte impossibilitata all’esecuzione delle proprie prestazioni a causa di forza maggiore dovrà fornire all’altra Parte ogni possibile assistenza per ridurre al minimo le conseguenze dannose dell’evento di forza maggiore.
22.4 Al termine della causa di Forza Maggiore le Parti concorderanno i nuovi termini contrattuali di esecuzione delle rispettive obbligazioni ed eventualmente una nuova data di completamento delle Prestazioni.
22.5 Se l’evento di forza maggiore dovesse persistere per un periodo superiore a cento giorni e si dimostri l’impossibilità di adempiere l’oggetto del CONTRATTO, ciascuna Parte potrà recedere dal CONTRATTO.
23. Spese contrattuali
23.1 Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti alla preparazione e alla stipula del CONTRATTO ivi incluse le spese per i propri consulenti.
24. Nullità clausole contrattuali
24.1 La eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del CONTRATTO non si estenderà alle restanti clausole e/o al CONTRATTO nel suo complesso. Qualora una qualsivoglia pattuizione del CONTRATTO dovesse rivelarsi nulla e/o annullabile e/o inefficace, le Parti faranno quanto in loro potere per modificare detta previsione così da renderla congruente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.
25. Tolleranze / rinunce
25.1 Eventuali tolleranze da parte di una delle Parti per inadempimenti anche reiterati dell’altra Parte alle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO o l’omissione di richiedere una puntuale osservazione delle disposizioni del CONTRATTO, non possono essere considerate quali atti di acquiescenza e non comportano alcuna decadenza a fare valere i propri diritti nei confronti dell’altra Parte né inficiare e/o sminuire la validità di alcuna delle clausole contenute nel CONTRATTO né sollevare l’altra Parte dalle sue obbligazioni.
25.2 La rinuncia di una delle Parti a diritti e/o poteri derivanti dal CONTRATTO deve avvenire in modo esplicito e per iscritto.
26. Subappalto/Subfornitura
26.1 Il COMMITTENTE autorizza esplicitamente il FORNITORE ad affidare l’esecuzione delle Prestazioni oggetto del CONTRATTO a soggetti terzi incaricati dal FORNITORE, che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.
27. Riservatezza
27.1 Tutti gli elementi che il FORNITORE ha messo e/o metterà a disposizione per l’esecuzione del CONTRATTO, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del CONTRATTO, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del FORNITORE, salvo il caso in cui il COMMITTENTE debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dal FORNITORE stesso ovvero che risultino da documenti ufficiali. La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del CONTRATTO.
27.2 Sarà cura del COMMITTENTE garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, ritenendosi esso responsabile anche del comportamento dei soggetti da egli incaricati per lo svolgimento delle attività di cui al CONTRATTO, restando inteso che egli potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell’ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati.
27.3 I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del CONTRATTO e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.
28. Proprietà intellettuale
28.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale del FORNITORE rimangono di proprietà dello stesso. Xxxxx esplicita indicazione nel CONTRATTO, non vengono assegnati diritti di licenza al COMMITTENTE.
28.2 Il COMMITTENTE si impegna inoltre a rispettare tutti i diritti di proprietà intellettuale del produttore dei beni oggetto del CONTRATTO.
28.3 Il COMMITTENTE non potrà, senza il consenso scritto del FORNITORE, utilizzare nell’ambito della propria attività i beni forniti in esecuzione del CONTRATTO in versione alterata e/o modificata. Egli inoltre, senza il consenso scritto del FORNITORE, non potrà rimuovere e/o sopprimere e/o comunque rendere irriconoscibili gli eventuali loghi, marchi o altri segni distintivi apposti dal FORNIOTRE o dal produttore.
II. Condizioni particolari di vendita
29. Luogo di consegna
29.1 I beni oggetti del CONTRATTO devono essere consegnati presso l’indirizzo indicato dal COMMITTENTE in fase di sottoscrizione dell’OFFERTA sul Sito.
30. Spese di trasporto
30.1 Salvo diversa disposizione nel CONTRATTO, le spese di trasporto sono a carico del FORNITORE.
31. Passaggio della proprietà e verifica dei lavori
31.1 La proprietà della Stazione di Ricarica passa al COMMITTENTE al momento della consegna presso il luogo di consegna.
31.2 Ad ultimazione delle prestazioni di cui all’art. 1 del CONTRATTO, la Stazione di Ricarica sarà sottoposta alle verifiche di corretto funzionamento da parte del FORNITORE.
31.3 All'esito positivo della predetta verifica come da art. 31.2, il FORNITORE predisporrà ed invierà al COMMITTENTE un apposito certificato di collaudo.
32. Riserva di proprietà
32.1 Qualora il pagamento del corrispettivo di vendita debba avvenire a rate dopo la consegna, i relativi beni, ai sensi degli artt. 1523 ss. codice civile, rimarranno di proprietà del FORNITORE fino al momento dell’integrale pagamento del corrispettivo.
32.2 In caso di mancato pagamento anche di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo, il FORNITORE potrà risolvere il CONTRATTO oppure dichiarare il COMMITTENTE decaduto dal beneficio del termine e quindi richiedere il pagamento immediato dell’intero credito residuo.
32.3 In caso di risoluzione del CONTRATTO per inadempimento del COMMITTENTE, quest’ultimo dovrà restituire immediatamente i beni al FORNITORE. Il FORNITORE potrà trattenere, a titolo di indennità, le rate già pagate.
32.4 Il COMMITTENTE si impegna ad adempiere ogni facoltà e adottare ogni precauzione al fine di rendere conoscibile ed opponibile ai terzi la riserva di proprietà in favore del FORNITORE. Il COMMITTENTE si impegna inoltre, durante il periodo di riserva di proprietà, a provvedere ad una adeguata assicurazione dei beni. In mancanza il FORNITORE potrà provvedervi con spese a carico del COMMITTENTE.
33. Utenza
33.1 Le Parti si danno atto che la Stazione di Ricarica sarà alimentata tramite il punto di prelievo dalla rete pubblica nella titolarità del COMMITTENTE, ovvero tramite il POD intestato al COMMITTENTE, senza alcun onere a carico del FORNITORE.
34. Consegna
34.1 Ove nel CONTRATTO non sia prevista la consegna in unica soluzione, il FORNITORE potrà eseguire consegne frazionate dei beni oggetto del CONTRATTO.
34.2 Qualora i beni oggetto del CONTRATTO non siano più disponibili, il FORNITORE si riserva di consegnare prodotti con caratteristiche tecniche uguali o superiori senza aumento del corrispettivo a carico del COMMITTENTE.
34.3 Il COMMITTENTE è responsabile per ritardi nella consegna e/o per la mancata consegna a lui imputabili e solleva ed esonera il FORNITORE da ogni conseguente responsabilità, fermo restando il diritto del FORNITORE di risolvere il contratto.
35. Divieto di modifica
35.1 Il COMMITTENTE non potrà aprire e/o manomettere e/o fare aprire e/o manomettere da terzi i beni forniti dal FORNITORE, per eseguire interventi di qualsiasi natura, pena il venir meno della garanzia.
III. Condizioni particolari per servizi
36. Accesso
36.1 Fatte salve altre specifiche previsioni del CONTRATTO e fermi restando gli obblighi del COMMITTENTE in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 4 del CONTRATTO, il COMMITTENTE si impegna a consentire al FORNITORE, durante tutta la durata del CONTRATTO, accesso completo al sito dove è ubicata la Stazione di Ricarica ai fini di ogni verifica necessaria quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica del corretto funzionamento e dello stato manutentivo della Stazione di Ricarica ed eseguire le manutenzioni che sono a carico del FORNITORE.
36.2 Se nelle giornate programmate per gli interventi di cui all’art. 1.2 il luogo di installazione della Stazione di Ricarica non dovesse essere agibile, il COMMITTENTE dovrà rifondere al FORNITORE le spese di intervento sulla base di un preventivo emesso da un fornitore terzo scelto dal FORNITORE. Le Parti riprogrammeranno quindi la data di intervento, fermo restando che ogni rischio connesso e/o conseguente alla mancata esecuzione della manutenzione saranno a carico esclusivo del COMMITTENTE.
ALLEGATO A
ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE IN MATERIA DI VERIFICA E CONTROLLI PERIODICI DI IMPIANTI ELETTRICI ED ESTINTORI
Controllo impianto elettrico e Infrastruttura di Ricarica (Guida CEI 23-98 e Circolare 2/2018 Ministero degli Interni)
• Prova di tutti gli interruttori differenziali (pulsante di Test) presenti dal Contatore fino alla Stazione di ricarica compresa – ogni 6 mesi
• Verifica presenza di alterazioni evidenti o bruciature lungo tutto l’impianto, Stazione di ricarica compresa – ogni 6 mesi
• Ispezione a vista del cavo di connessione al veicolo – ad ogni utilizzo
Controllo estintore (se presente)
• Verifica presenza e stato dell’estintore e del relativo cartello di segnalazione – ogni 6 mesi
Verifiche periodiche impianto elettrico in luogo di lavoro secondo norma CEI 64-8
• Se luogo soggetto a prevenzione incendi (allegato 1 del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011) – ogni 2 anni
• Se luogo non soggetto a prevenzione incendi (allegato 1 del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011) – ogni 5 anni
Verifica periodica estintore (revisione) in luoghi soggetti a prevenzione incendi (allegato 1 del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011)
• Da eseguire nell’ambito della revisione degli altri estintori presenti – ogni 3 anni