Allianz Hybrid Plan
Allianz Hybrid Plan
Prodotto d’investimento assicurativo
Contratto multiramo: rivalutabile, unit linked e di puro rischio
Set informativo Edizione gennaio 2023
Tariffa 88M 07
Il presente Set informativo che, oltre al Documento contenente le informazioni chiave (KID) dell'opzione di investimento che si intende selezionare, è composto da:
a) DIP aggiuntivo IBIP;
b) condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
c) proposta;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx - Direzione Generale e uffici Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - C.F. e Registro Imprese di Milano - n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco
Servizio Clienti
Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto
Retro di copertina
Assicurazione sulla vita rivalutabile e unit linked
Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa: Allianz S.p.A. Prodotto: Allianz Hybrid Plan
Data di aggiornamento: 01/07/2022
Contratto multiramo (Ramo I e Xxxx XXX)
Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del Prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L’impresa di assicurazione è: - Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania) - Sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Recapito telefonico: 000.00.00.00 - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n° 1.00152. |
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 2.017 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro. Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi: - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro; - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.804 milioni di euro; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 225%. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Quali sono le prestazioni? |
Le prestazioni corrisposte dall’Impresa si differenziano a seconda della destinazione del premio versato nel Fondo interno, nella Gestione separata ed infine nella copertura caso morte (obbligatoria), perdita di autosufficienza (facoltativa) o malattia grave (facoltativa). PRESTAZIONI PRINCIPALI PRESTAZIONE IN CASO DI VITA In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del piano di accumulo, è prevista la corresponsione al Contraente di prestazioni periodiche ricorrenti, a cadenza trimestrale, di importo fisso pari all’1% del cumulo dei premi versati, erogate fino all’esaurimento delle quote del Fondo interno AZ Best in Class (o AZ Orizzonte 10) assegnate al contratto. In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del piano di accumulo e a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti e non sia verificato un Sinistro LTC, al Contraente è corrisposto un Bonus Fedeltà pari alla somma dei premi versati per la copertura caso morte. Prima della scadenza del piano di accumulo, l’Impresa invierà una comunicazione al Contraente per ricordagli che potrà richiedere la liquidazione del capitale maturato nella Gestione separata, con la relativa garanzia di conservazione del capitale, e del Controvalore delle quote del Fondo interno AZ Best in Class (o AZ Orizzonte 10). In caso contrario, il capitale maturato nella Gestione separata, con la relativa garanzia di conservazione del capitale, ed eventualmente quello investito nel Fondo interno AZ Orizzonte 10, verrà trasferito automaticamente nel Fondo interno AZ Best in Class per iniziare l’erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti. |
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari di un capitale pari a: ▪ per la parte investita nella Gestione separata, al capitale maturato al 1° gennaio che precede la data del decesso dell’Assicurato e alle porzioni di Capitale investito costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata dal 1° gennaio alla data del decesso, rivalutati fino alla data del decesso, con una garanzia di conservazione del capitale; ▪ per la parte investita nei fondi interni, al Controvalore delle quote maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del contratto, dell’1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell’età dell’Assicurato; ▪ per la parte destinata alla copertura caso morte, al capitale assicurato, pari inizialmente al cumulo dei premi annui pattuiti del piano (con un tetto massimo di 100.000,00 euro) e che decresce nel corso del tempo fino ad annullarsi alla scadenza del piano. PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (facoltativa) In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza, è prevista la corresponsione all’Assicurato di una rendita vitalizia LTC, a cadenza trimestrale, di importo iniziale pari all’1% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, che si rivaluta annualmente, erogata a partire dal 3° mese successivo al riconoscimento dello stato di non autosufficienza fino a che l’Assicurato è in vita e non autosufficiente. È previsto anche l’esonero del pagamento dei premi annui residui del contratto. PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE (facoltativa) Nel momento in cui è effettuata la diagnosi di malattia grave dell’Assicurato che comporti anche un’invalidità permanente superiore al 5%, sempre che la malattia venga diagnosticata nel corso del piano di accumulo, è prevista la corresponsione all’Assicurato di un capitale pari al 50% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, con un tetto massimo di 50.000,00 euro. OPZIONI CONTRATTUALI OPZIONE BOOSTER In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di attivare l’opzione Booster che prevede che il rendimento della Gestione separata VITARIV attribuito al contratto al 1° gennaio di ogni anno venga automaticamente trasferito nel Fondo interno AZ Best in Class. L’Impresa mette a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx il regolamento della Gestione separata VITARIV e il Regolamento di gestione dei fondi interni AZ Best in Class e AZ Orizzonte 10. | |
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non sono assicurabili i soggetti che, alla Data di decorrenza del contratto, abbiano un’Età computabile inferiore a 18 anni e superiore a 60 anni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
L’immediata copertura caso morte, LTC e Malattia grave è subordinata alla circostanza che l’Assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica, è applicato un periodo di Carenza pari a: ▪ 12 mesi dalla Data di decorrenza del contratto per la copertura caso morte; ▪ 3 anni dalla Data di Decorrenza del contratto per la copertura LTC; ▪ 6 mesi dalla Data di Decorrenza del contratto per la copertura malattia grave. Il periodo di Carenza si estende a 5 anni dalla Data di decorrenza del contratto qualora il decesso o la perdita di autosufficienza siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. La copertura malattia grave invece non copre mai la malattia grave causata dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. Durante il periodo di Carenza l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita a restituire i premi versati rispettivamente per la copertura caso morte, per la copertura LTC o per la copertura Malattia grave. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione del periodo di Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il termine del periodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costi. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: per l’erogazione della prestazione dovrai preventivamente inviare all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento ed a permetterci di individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione contenente gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto deve sempre pervenire in originale e dev’essere sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto o di vita dell’Assicurato), dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o dall’Assicurato (in caso di perdita di autosufficienza o di malattia grave), o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale. La richiesta di liquidazione potrà essere presentata presso l’Agenzia che ha in gestione il tuo contratto o presso qualsiasi Agenzia dell’Impresa, oppure potrai inviare la documentazione a |
mezzo posta direttamente ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La documentazione da consegnare in caso di decesso dell’Assicurato è: ▪ copia del certificato di morte ▪ copia della relazione del medico curante, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili; ▪ copia della dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (qualora l’Assicurato coincida con il Contraente). In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale. La documentazione da consegnare in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato è: ▪ copia della relazione del medico curante attestante lo stato di non autosufficienza; ▪ copia fronte/retro di un valido documento di identità dell’Assicurato riportante firma visibile. La documentazione da consegnare in caso di malattia grave dell’Assicurato: ▪ copia della relazione del medico curante attestante la malattia grave di cui soffre l’Assicurato; ▪ copia degli esami clinici, radiologici, istologici e di laboratorio a supporto della malattia grave. Qualora i Contraente (in caso di Riscatto o di vita dell’Assicurato), o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o l’Assicurato (in caso di perdita di autosufficienza o di malattia grave) sia minore di età o incapace, copia del Decreto del Giudice Tutelare. | |
Prescrizione: ai sensi dell’articolo 2952 del Codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Ti invitiamo a prestare attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, facendo riferimento anche a quanto previsto dalla normativa in materia di rapporti dormienti, legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, quali obbligo di devoluzione delle somme prescritte al fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. | |
Erogazione della prestazione: verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti resa dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (ad esempio dichiarazione non veritiera riguardo la residenza). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contratto prevede il pagamento di un Premio annuo, che dovrai versare all’atto della sottoscrizione della Proposta, con un importo minimo pari a 1.200,00 euro all’anno e massimo pari a 80.000,00 all’anno (18.000,00 euro all’anno in caso di attivazione della copertura LTC), con il limite di 24.000,00 euro all’anno per la parte investita nella Gestione separata. Puoi optare per una delle seguenti combinazioni predefinite di investimento del premio annuo: ▪ 70% nella Gestione separata VITARIV e 30% nel Fondo interno AZ Best in Class; ▪ 50% nella Gestione separata VITARIV e 50% nel Fondo interno AZ Best in Class; ▪ 30% nelle Gestione separata VITARIV e 70% nel Fondo interno AZ Best in Class. Il premio annuo comprende anche il premio della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative, non puoi pagarlo in modo parziale. Puoi frazionare il pagamento dello stesso in rate mensili, trimestrali o semestrali, da pagarsi rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale o semestrale della Data di decorrenza del contratto. Le rate di premio annuo non sono maggiorate di alcuna addizionale di frazionamento. Non hai la possibilità di versare premi aggiuntivi, di modificare l’importo del premio annuo scelto all’atto della sottoscrizione o il frazionamento dello stesso. A partire dal 2° anno di contratto potrai cambiare la combinazione predefinita di investimento tra le tre disponibili. A partire dal 6° anno di contratto potrai, inoltre, aggiungere il Fondo interno AZ Orizzonte 10 alle combinazioni predefinite di investimento del premio annuo. Il premio potrà essere pagato con le seguenti modalità: |
▪ assegno bancario non trasferibile, intestato all’agente in qualità di Agente di Allianz S.p.A.; ▪ bonifico bancario intestato all’agente in qualità di Agente di Allianz S.p.A., fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l’Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.; ▪ bollettino postale; ▪ carta di debito/credito; ▪ SDD (Sepa Direct Debit) con accredito su conto corrente intestato ad Allianz S.p.A.; ▪ reinvestimento del capitale proveniente da un contratto vita preesistente. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette. | |
Rimborso | In caso di Revoca della Proposta o di Recesso del contratto, l’Impresa entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, dovrà rimborsarti: ▪ per la parte investita nei fondi interni, il Controvalore delle quote del Fondo interno AZ Best in Class aggiunti i caricamenti, al netto dell’imposta di bollo e dell’imposta sull’eventuale rendimento; ▪ per la parte investita nella Gestione separata sono restituiti i premi versati; ▪ per la parte destinata alla copertura caso morte, alla copertura LTC e alla copertura Malattia grave sono restituiti i premi versati nelle suddette coperture al netto della parte dei premi relativi al periodo per il quale le coperture hanno avuto effetto. |
Sconti | L’intermediario può applicare sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il piano di accumulo ha una durata minima di 10 anni e massima di 25 anni, tenendo conto che l’Età computabile dell’Assicurato alla scadenza del piano non può eccedere i 70 anni. La durata delle prestazioni periodiche ricorrenti è variabile, l’erogazione dura fino all’esaurimento delle quote del Fondo interno AZ Best in Class (o AZ Orizzonte 10) assegnate al contratto o, se precedente, fino al decesso dell’Assicurato. La durata della copertura caso morte è pari alla durata del piano di accumulo. La durata della copertura LTC (facoltativa) è a vita intera. La durata della copertura Malattia grave (facoltativa) è pari alla durata del piano di accumulo. |
Sospensione | La sospensione del pagamento dei premi comporta la riduzione del contratto. Il mancato pagamento del premio annuo o anche di una sola rata di premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato determina la risoluzione del contratto, qualora non siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In questo caso i premi già versati restano definitivamente acquisiti dall’Impresa. |
Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Puoi revocare la Proposta fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso. Le somme versate ti verranno restituite dall’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca |
Recesso | Xxxx recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto. Per l’esercizio del diritto di Recesso dovrai inviare una comunicazione scritta all’Impresa, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l’Impresa ti rimborserà: ▪ per la parte investita nella Gestione separata, i premi versati nella Gestione separata; ▪ per la parte investita nel Fondo interno, il Controvalore delle quote del Fondo interno AZ Best in Class aggiunti i caricamenti, al netto dell’imposta di bollo e dell’imposta sull’eventuale rendimento; ▪ per la parte destinata alla copertura caso morte, alla copertura LTC (facoltativa) e alla copertura Malattia grave (facoltativa), i premi versati al netto della parte dei premi relativa al periodo per il quale le coperture hanno avuto effetto. |
Risoluzione | Il contratto si risolve quando non sono state pagate per intero le prime tre annualità di premio, in tal caso i premi già versati restano acquisiti dall’Impresa. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI ☐ NO | |
Valori di Riscatto e riduzione | Il Contraente può esercitare il diritto di Riscatto o interrompere il pagamento dei premi mantenendo il contratto in vigore per un capitale ridotto, a condizione che siano stati interamente versati i premi relativi alle prime 3 annualità di contratto. Il Riscatto totale si ottiene sommando il: ▪ capitale maturato nella Gestione separata al 1° gennaio immediatamente precedente la data richiesta di Xxxxxxxx e le porzioni di Capitale investito costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata dal suddetto 1° gennaio e la data di richiesta del Riscatto, e il ▪ Controvalore delle quote dei fondi interni assegnate al contratto. L’importo così ottenuto è diminuito di una percentuale (costo per Riscatto) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate. Il Riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto. Riscatto parziale Puoi esercitare il Riscatto parziale solo a partire dalla scadenza del piano di accumulo, specificando l’ammontare del capitale che intendi riscattare dai fondi interni e quello che intendi riscattare dalla Gestione separata. È possibile riscattare parzialmente il capitale solo dai fondi interni oppure solo dalla Gestione separata. Il valore di Riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del Riscatto totale, a condizione che il capitale residuo non risulti inferiore a 5.000,00 euro. Riduzione Il capitale ridotto si ottiene diminuendo il capitale maturato al momento dell’interruzione del pagamento dei premi di una percentuale (penale di riduzione) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate. La penale di riduzione è pari al costo per Riscatto. |
Richiesta di informazioni | Puoi richiedere informazioni sul tuo contratto all’Agenzia di riferimento oppure a: Allianz S.p.A. Pronto Allianz – Servizio Clienti Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx Numero Verde: 000.00.00.00 Pronto Allianz Online: xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Questo prodotto prevede combinazioni d’investimento su soluzioni con caratteristiche diverse, è rivolto a coloro che ricercano rendimenti da medi a medio/alti e che prevedono di tenere l’investimento per almeno 15 anni. È destinato a investitori con una propensione al rischio da bassa a medio/bassa, una moderata capacità di sostenere eventuali perdite e una conoscenza ed esperienza finanziaria adeguata (corrispondente a un livello intermedio in una scala di tre livelli). Il premio per il rischio biometrico collegato alle diverse combinazioni d’investimento (garanzia di conservazione del capitale e/o maggiorazione dell’1%, 0,5% o 0,1%) è posto a carico della Compagnia e pertanto non ha impatto sulla possibile performance del tuo investimento. I premi per il rischio biometrici collegati alla copertura caso morte (obbligatoria), alla copertura LTC (facoltativa) e alla copertura Malattia grave (facoltativa) sono determinati in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle sue abitudini di vita. Tali premi hanno un impatto sulla possibile performance del tuo investimento. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID sono presenti i seguenti costi. Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio I costi che gravano sul premio versato sono il Caricamento, ovvero: 30,0% dei premi relativi alla prima annualità di contratto, al netto dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave); 4,0% dei premi relativi alle annualità successive, al netto dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative; 30,0% dei premi della copertura caso morte e della copertura LTC; 23,0% dei premi della copertura Malattia grave di durato pari a 10 anni; 30,0% dei premi della copertura Malattia grave di durata superiore a 10 anni. |
Costi per Riscatto o riduzione In caso di esercizio del diritto di Riscatto, l’operazione di Riscatto è gravata da un costo percentuale (costo per Riscatto) pari al 6%, 5%. 4%, 3%, 2%, 1% o 0% a seconda delle annualità di premio interamente pagate (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o più). In caso di interruzione del pagamento dei premi, il contratto rimane in vigore per un capitale che viene ridotto di un costo percentuale (penale di riduzione) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate, pari al costo per Riscatto sopra indicato. In aggiunta per il Riscatto, qualora lo stesso venga esercitato prima della scadenza del piano di accumulo, al capitale maturato nella Gestione separata è applicato un costo aggiuntivo per Riscatto pari all’1,0%. In caso di esercizio del diritto di Riscatto qualora il contratto sia già in vigore per un capitale ridotto, non viene applicato il costo per Riscatto sopra indicato, essendo già stato applicato al momento della riduzione del contratto (penale di riduzione), mentre viene applicato l’eventuale costo aggiuntivo per Riscatto dalla Gestione separata. Se è stata attivata la copertura LTC (facoltativa) e si verifica un Sinistro LTC prima della scadenza del piano di accumulo, il Contraente può riscattare il contratto senza applicazione di alcun costo per Riscatto (“costi per Riscatto” o “costo aggiuntivo per Riscatto” di cui sopra). Per la parte destinata alla copertura caso morte e alle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), non è possibile esercitare il diritto di Riscatto. Costi per Switch È possibile effettuare operazioni di Switch volontario tra i fondi interni a partire dal 6° anno di contratto. Per ogni anno di contratto, la prima operazione di Switch volontario è gratuita. Ogni Switch volontario successivo al primo effettuato nel corso della stessa annualità contrattuale, prevede il pagamento di un costo fisso pari a 25,00 euro, che viene detratto dal Controvalore delle quote trasferite. Gli Switch automatici previsti dall’opzione Booster non sono gravati da alcun costo per Switch. Costi gravanti sul Fondo interno: Commissione di gestione La commissione di gestione è calcolata e imputata settimanalmente al patrimonio netto del Fondo interno e prelevata mensilmente. Per il Fondo interno AZ Best in Class la commissione di gestione è pari al 2,00% mentre per il Fondo interno AZ Orizzonte 10 corrisponde al 1,50%. Commissione di performance La commissione di performance viene applicata ad ogni giorno di valorizzazione delle quote solo quando il valore della quota del Fondo interno raggiunge il suo valore storico massimo, ed è pari al 10,00% (per il fondo AZ Best in Class) o al 15,00% (per il fondo AZ Orizzonte 10) della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente (c.d. “High Watermark”) moltiplicato per il numero delle quote in circolazione. Commissioni massime sugli OICR sottostanti Per il Fondo interno AZ Best in Class che investe in misura prevalente in quote di OICR, le commissioni di gestione applicate dagli OICR sottostanti (al netto di quanto retrocesso al Fondo interno dall’OICR stesso) sono al massimo pari a 2,50% su base annua. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Per la parte del contratto investita nella Gestione separata, l’Impresa trattiene - dal rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto. Il rendimento trattenuto dall’Impresa, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla Gestione separata è pari al 1,20%. Il rendimento trattenuto viene aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5% conseguito dalla Gestione separata. Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 31,1%. |
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? |
Per l’informativa dettagliata sui rischi e sul potenziale rendimento fai riferimento alla Sezione del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, ti informiamo che il prodotto prevede che, per la parte investita nei fondi interni, non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale, pertanto, dovrai assumerti i rischi finanziari dell’investimento effettuato nei fondi interni, che sono riconducibili all’andamento del Valore delle quote dei fondi interni. I rischi finanziari a tuo carico sono: ▪ rischio di ottenere un capitale in caso di vita dell’Assicurato inferiore ai premi investiti nei fondi interni; ▪ rischio di ottenere un valore di Riscatto inferiore ai premi investiti nei fondi interni; ▪ rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi investiti nei fondi interni. I premi investiti nei fondi interni sono pari ai premi versati nei fondi interni al netto dei caricamenti e delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative. I fondi interni presentano un profilo di rischio che è legato alla categoria del fondo, che risulta essere flessibile per il fondo AZ Best in Class e obbligazionario misto area euro per il fondo AZ Orizzonte 10. Nel caso in cui i fondi possano investire, in base alle proprie politiche di investimento, in titoli emessi da enti creditizi, gli stessi potrebbero risultare esposti a rischi derivanti dall’eventuale attivazione di misure straordinarie di risanamento degli enti medesimi da parte delle Autorità competenti, compreso il c.d. bail-in (per effetto del quale i titoli emessi da un |
ente creditizio possono essere soggetti a riduzione di valore nominale o a conversione in capitale). X. Xxxxxx annua di rivalutazione L’Impresa, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del Regolamento. Ai fini della rivalutazione del capitale, l’Impresa applica al contratto la misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,2 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla Gestione separata VITARIV. La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa. Per effetto del rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti positivo ma inferiore al 1,2%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dall’Impresa pari a 1,2 punti percentuali. Il contratto prevede ad ogni modo e indipendentemente dal rendimento della Gestione separata, la garanzia di conservazione del Capitale investito nella Gestione separata, che viene riconosciuta solamente alla scadenza del piano di accumulo o in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del piano. Trascorsi 3 mesi dalla scadenza del piano di accumulo, nel caso in cui il Contraente non chieda il Riscatto del capitale, lo stesso sarà trasferito automaticamente e gratuitamente nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS, senza alcuna garanzia di capitale. Per effetto della garanzia di capitale, il capitale rivalutato alla scadenza del piano di accumulo, o in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del piano, non potrà essere inferiore ai premi investiti nella Gestione separata. B. Modalità di rivalutazione del capitale Il Capitale investito nella Gestione separata, pari ai premi versati nella Gestione separata al netto dei caricamenti e delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), si rivaluta nei termini seguenti: ▪ al 1° gennaio immediatamente successivo alla Data di decorrenza del contratto (o alla data di pagamento del premio, se successiva), il Capitale investito nella Gestione separata alla Data di decorrenza del contratto e le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata nei mesi precedenti tale data – sono incrementati di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base alla misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra la Data di decorrenza (o di pagamento del premio, se successiva) e il 1° gennaio immediatamente successivo; ▪ ad ogni 1° gennaio successivo, il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari al prodotto del capitale medesimo per la misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. mentre le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti tale data – sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna porzione di Capitale investito in base alla misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra la data di pagamento del premio e il 1°gennaio immediatamente successivo; ▪ alla scadenza del piano di accumulo, il capitale maturato al 1° gennaio precedente e le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata tra tale data e la scadenza del piano di accumulo – sono incrementati di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio o la data di pagamento del premio e la scadenza del piano di accumulo. La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali. C. Decesso dell’Assicurato In caso di decesso dell’Assicurato il Capitale investito nella Gestione separata, pari ai premi versati nella Gestione separata al netto dei caricamenti e delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), si rivaluta nei termini seguenti: ▪ il capitale maturato al 1° gennaio precedente e le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata tra tale data e la data del decesso – sono incrementati di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio o la data di pagamento del premio e la data del decesso. La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato ad Allianz S.p.A. abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx secondo le modalità indicate su xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che |
gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; -ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
Alla Consob | Qualora l'esponente, per questioni relative alla corretta redazione del documento contenente le informazioni chiave (KID), non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa al seguente indirizzo: CONSOB - Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx telefono 00.00000 fax: 00.0000000 o 00.0000000 Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx telefono 00.000000 fax: 00.00000000 Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (OBBLIGATORIA) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Presso la CONSOB è stato istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di Euro 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari bancari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet xxx.xxxxxx.xx oppure xxx.xxxxxxx.xx (alla sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di Consob). Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi pagati per la presente assicurazione sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per le eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave) viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un importo massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 1.291,14 euro per i premi pagati per la copertura LTC). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per le eventuali coperture facoltative del presente contratto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. |
Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela – limitatamente alla componente finanziaria investita nei fondi interni - sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per Recesso, per Riscatto totale o parziale, in caso di vita o di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto: ◾ se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all’imposta sul reddito delle persone fisiche; ◾ se corrisposte in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato o in caso di malattia grave, non sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente pari al 26%, dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza), tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per le eventuali coperture facoltative). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%. Tale tassazione è applicata alle prestazioni periodiche ricorrenti solo dal momento in cui le stesse eccedono i premi pagati, poiché il contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per le prestazioni periodiche ricorrenti. La ritenuta fiscale non sarà pertanto applicata sulle prestazioni periodiche ricorrenti fino a concorrenza dei premi pagati. In caso di Riscatto totale si terrà conto delle prestazioni periodiche ricorrenti già liquidate e delle eventuali imposte già trattenute sulle prestazioni periodiche ricorrenti liquidate. Nel caso in cui il Beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a)e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, n. 917), l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”; anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera alcuna ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
ALLIANZ HYBRID PLAN
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR)
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2023
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088
Nell’ambito del gruppo Allianz SE (di seguito “Gruppo”) il “rischio di sostenibilità” è inteso come un evento o una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di governance (in seguito “ESG”) che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo sul valore degli attivi, sulla redditività o sulla reputazione del Gruppo o di una delle società appartenenti al Gruppo stesso. In via esemplificativa, possono ricomprendersi tra i rischi ESG i rischi legati al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, alla violazione dei diritti dei lavoratori ed alla corruzione.
In tale contesto, il Gruppo considera i rischi ESG nell’intero processo di investimento ossia nella definizione delle strategie, nella selezione degliasset manager delegati, nel monitoraggio dei portafogli e nell’attività di gestione dei rischi.
Allianz S.p.A. (di seguito, anche, C“ ompagnia ”) ha demandato l’attuazione delle scelte di investimento alla funzione Investment Management, che svolge la sua attività nel rispetto delle strategie di investimento e delle politiche di rischio determinate dall’organo amministrativo.
La funzione Investment Management esegue l’attività di investimento direttamente o per il tramite di gestori terzi, appartenenti e non al Gruppo, sulla base di specifici mandati di gestione conferiti dalla Compagnia.
La politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento è modulata in funzione della tipologia di prodotto di investimento: Gestione Separata o Fondo Interno Assicurativo collegato a prodotti unit- linked o portafogli collegati ai prodotti di tipo previdenziale.
L’integrazione dei rischi ESG nelle scelte di investimento relative alle Gestioni Separate avviene attraverso un approccio olistico che comprende i seguenti elementi:
- Esclusioni
- Selezione e monitoraggio degli asset manager
- Identificazione, analisi e gestione dei potenziali rischi ESG
- Partecipazione attiva (engagement)
- Azioni di mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico e obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2
La modalità con la quale vengono integrati i rischi ESG nei Fondi Interni Assicurativi (“FIA”) o nei portafogli collegati a prodotti di tipo previdenziale è guidata dalla politica di investimento rappresentata nei regolamenti di ciascun fondo. La gestione è delegata ad asset manager, sia appartenenti al Gruppo sia esterni, sulla base di uno specifico mandato che vincola il gestore al rispetto del regolamento di ciascun fondo. Allianz S.p.A. xxxxxxxxx esclusivamenteasset manager che sono firmatari dei Principi per l’Investimento Responsabile (di seguito “PRI”) promossi dalla Nazioni Unite (ed hanno ricevuto unavalutazione PRI minima pari a "B") o, in alternativa, hanno adottato una propria politica ESG. I PRI impegnano i sottoscrittori a considerare i rischi ESG nell’analisi degli investimenti e a rifletterli nei processi decisionali di investimento.
Il processo di investimento di Allianz S.p.A. prevede una sistematica e strutturale integrazione di valutazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del portafoglio attivi, che si applicano sia in fase di selezione di nuovi investimenti e/o asset manager che durante la loro detenzione in portafoglio.
L’integrazione di valutazioni relative ai rischi ESG avviene attraverso l’individuazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità derivanti dagli investimenti, il loro monitoraggio, nonché la loro mitigazione, con modalità diverse in funzione della tipologia di prodotto di investimento, ad es. attraverso esclusioni o individuazione di rating ESG minimi.
Nello specifico, la Compagnia considera gli impatti negativi sui fattori di sostenibilità durante tutto il processo di investimento. Per poter valutare i principali impatti negativi si avvale dell'esperienza delle agenzie di rating ESG e dei fornitori di dati per gli investimenti in aziende o paesi. Per gli investimenti in progetti infrastrutturali, energie rinnovabili o immobili, ad esempio, insieme ai gestori degli investimenti vengono condotte revisioni caso per caso, incluso lo screening delle aree di business sensibili ai criteri ESG di Allianz per garantire che i rigorosi criteri di screening della Compagnia per evitare impatti negativi siano presi in considerazione. Le esclusioni di Allianz sulle armi controverse sono obbligatorie per tutti gli investimenti del Gruppo Allianz.
Per gli investimenti sostenibili la Compagnia ha implementato requisiti aggiuntivi che devono essere soddisfatti per evitare impatti negativi sugli indicatori di sostenibilità:
- Le aziende che sono esposte a rischi elevati nei settori della biodiversità, dell'acqua e dei rifiuti e non affrontano adeguatamente questi rischi non possono essere etichettate come sostenibili.
- Le aziende che sono note per violare sistematicamente i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite non possono essere etichettate come sostenibili. I 10 principi si basano su norme e standard internazionali in materia di: diritti umani, norme sul lavoro, ambiente e prevenzione della corruzione.
- La Compagnia verifica le gravi violazioni dei diritti umani da parte degli emittenti di obbligazioni sovrane ed etichetta come sostenibili solo quei titoli sovrani che presentano una bassa esposizione al rischio per i diritti umani (ad es. punteggio Allianz Human Rights Risk che incorpora numerosi criteri in linea con la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite).
I presidi ancorati nel processo di investimento con riferimento all’individuazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi di sostenibilità sono funzionali ad una riduzione dei rischi idiosincratici nel portafoglio attivi e supportano nel tempo un profilo di rischio-redditività più efficiente e, quindi, più attrattivo.
Per maggiori dettagli rispetto a quanto sopra esposto, la invitiamo a consultare l’Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 nel sito web all’interno della sezione “Informativa sulla sostenibilità”.
Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Gli investimenti sottostanti il prodotto d’investimento assicurativo, non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MULTIRAMO: RIVALUTABILE, UNIT LINKED E DI PURO RISCHIO (TARIFFA 88M 07)
Pagina
PAGINA DI PRESENTAZIONE 3
Quali sono le prestazioni?
Art. 1 Prestazioni assicurative 4
Ci sono limiti di copertura?
Art. 2 Limitazioni della copertura caso morte, LTC (facoltativa) e Malattia grave (facoltativa) 5
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Art. 3 Denuncia di Sinistro 7
Art. 4 Definizione dello stato di non autosufficienza (copertura LTC) 8
Art. 5 Soggetti non assicurabili dalla copertura in caso di non autosufficienza 9
Art. 6 Denuncia dello stato di non autosufficienza 9
Art. 7 Accertamento dello stato di non autosufficienza 9
Art. 8 Conseguenze del riconoscimento dello stato di non autosufficienza 9
Art. 9 Modifica dello stato di non autosufficienza 10
Art. 10 Adempimenti periodici 10
Art. 11 Definizione di malattie gravi 10
Art. 12 Xxxxxxxx non assicurabili dalla copertura malattia grave 11
Art. 13 Denuncia di malattia grave 11
Art. 14 Riconoscimento della malattia grave 12
Art. 15 Conseguenza del riconoscimento della malattia grave 12
Art. 16 Pagamenti dell’Impresa 12
Art. 17 Prescrizione 12
Art. 18 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 12
Quando e come devo pagare?
Art. 19 Premi 13
Art. 20 Attribuzione delle quote 14
Art. 21 Data di riferimento 14
Art. 22 Fondi interni 15
Art. 23 Istituzione di nuovi fondi/fusione di fondi/modifiche del Regolamento 15
Art. 24 Valore unitario delle quote dei fondi interni 15
Art. 25 Rivalutazione delle prestazioni 15
Art. 26 Fusioni tra gestione separate 17
Art. 27 Operazioni di Switch 17
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 28 Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell’assicurazione 17
Art. 29 Durata e limiti di età 18
Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 30 Revoca della Proposta 18
Art. 31 Recesso dal contratto 18
Art. 32 Risoluzione del contratto con sospensione del pagamento dei premi 18
Art. 33 Riattivazione 19
Art. 34 Riduzione del contratto 19
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 35 Riscatto e riduzione 19
Art. 36 Opzioni di contratto 20
Altre informazioni
Art. 37 Beneficiari 21
Art. 38 Non pignorabilità e non sequestrabilità 21
Art.39 Cessione, pegno e vincolo 21
Art.40 Prestito 21
Art. 41 Tasse e imposte 21
Art.42 Collegio Arbitrale 21
Art.43 Foro competente 22
Art.44 Legge applicabile al contratto 22
GLOSSARIO 23
PAGINA DI PRESENTAZIONE
Gentile Contraente,
in questa pagina troverai una breve illustrazione del prodotto.
Allianz Hybrid Plan è un prodotto a premio annuo, il Contraente può optare per una delle seguenti combinazioni predefinite di investimento del premio annuo:
▪ 70% nella Gestione separata VITARIV e 30% nel Fondo interno AZ Best in Class;
▪ 50% nella Gestione separata VITARIV e 50% nel Fondo interno AZ Best in Class;
▪ 30% nella Gestione separata VITARIV e 70% nel Fondo interno AZ Best in Class.
Una parte del premio annuo è destinata anche alla copertura caso morte e alle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave).
Il prodotto soddisfa esigenze diverse a seconda della destinazione di premio versato:
▪ per la parte investita nella Gestione separata, far crescere il Capitale investito in base al rendimento realizzato annualmente dalla Gestione separata VITARIV, con una garanzia di conservazione del capitale riconosciuta alla scadenza del piano di accumulo, nel caso in cui il Contraente non chieda il Riscatto del capitale, lo stesso sarà trasferito automaticamente e gratuitamente nel Fondo interno AZ Best in Class, senza alcuna garanzia di capitale;
▪ per la parte investita nei Fondi interni, mira a far crescere il Capitale investito in base all’andamento del Valore delle quote dei Fondi interni, con il rischio di incorrere in perdite;
▪ per la parte destinata alla copertura caso morte e alle eventuali coperture facoltative, proteggere i propri cari.
La durata delle prestazioni periodiche ricorrenti è variabile, l’erogazione dura fino all’esaurimento delle quote del Fondo interno AZ Best in Class (o AZ Orizzonte 10) assegnate al contratto o fino al decesso dell’Assicurato, se precedente.
La durata della copertura caso morte è pari alla durata del piano di accumulo.
Il contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati maggiorenni che, alla Decorrenza dello stesso, abbiano un’Età computabile non superiore a 60 anni. Il piano di accumulo ha una durata minima di 10 anni e massima di 25 anni, tenendo conto che l’Età computabile dell’Assicurato alla scadenza del piano non può eccedere i 70 anni.
È possibile richiedere il rimborso del capitale (esercitare il diritto di Riscatto) o interrompere il pagamento dei premi mantenendo il contratto in vigore per un capitale ridotto, a condizione che siano stati interamente versati i premi relativi alle prime 3 annualità di contratto.
L’importo minimo del premio annuo è pari a 1.200,00 euro all’anno mentre l’importo massimo è pari a 80.000,00 euro all’anno (18.000,00 euro all’anno in caso di attivazione della copertura LTC), con il limite di 24.000,00 euro all’anno per la parte investita nella Gestione separata.
Alla fine delle Condizioni di assicurazione troverai le definizioni dei termini tecnici più importanti utilizzati nel testo ed ivi indicati in maiuscolo.
Per chiarimenti o per una consulenza qualificata sulle tue esigenze assicurative e d’investimento assicurativo, puoi contare sempre su un Agente di Allianz S.p.A.
Quali sono le prestazioni?
Art. 1. Prestazioni assicurative
Allianz Hybrid Plan è un contratto di assicurazione sulla vita derivante dalla combinazione di tre componenti:
▪ la prima componente è d’investimento assicurativo rivalutabile (Gestione separata VITARIV);
▪ la seconda componente è d’investimento assicurativo di tipo unit linked (Fondo interno AZ BEST IN CLASS);
▪ la terza componente è di copertura assicurativa di puro rischio.
Le prestazioni assicurative sono determinate distintamente per ciascuna componente di prodotto.
Alla sottoscrizione della Proposta è possibile scegliere una delle seguenti combinazioni predefinite d’investimento del premio annuo:
▪ 70% nella Gestione separata VITARIV e 30% nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS;
▪ 50% nella Gestione separata VITARIV e 50% nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS;
▪ 30% nella Gestione separata VITARIV e 70% nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS.
Una parte del premio annuo è destinata anche alla copertura caso morte (obbligatoria) e alle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave).
Per la parte investita nella Gestione separata VITARIV, Allianz Hybrid Plan è un Contratto rivalutabile che prevede alla scadenza del piano di accumulo, ovvero in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del piano di accumulo, il riconoscimento di una garanzia di conservazione del capitale.
Per la parte investita nei fondi interni Allianz Hybrid Plan è un Contratto unit linked che prevede, in caso di vita dell’Assicurato o in caso di decesso, il pagamento di una prestazione di capitale direttamente collegata al Valore delle quote che potrebbe essere inferiore ai premi investiti.
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del piano di accumulo, è prevista la corresponsione al Contraente di prestazioni periodiche ricorrenti, a cadenza trimestrale, di importo fisso (ad eccezione dell’ultima) pari all’1% del cumulo dei premi versati, erogate a partire dal 3° mese successivo alla scadenza del piano fino all’esaurimento delle quote del Fondo interno AZ BEST IN CLASS (o AZ ORIZZONTE 10) assegnate al contratto o fino al decesso dell’Assicurato, se precedente.
Inoltre, in caso di vita dell’Assicurato e a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti e non si sia verificato un Sinistro LTC, viene corrisposto al Contraente, alla scadenza del piano di accumulo, un Bonus Fedeltà pari alla somma dei premi versati per la copertura caso morte.
L’erogazione al Contraente delle prestazioni periodiche ricorrenti avviene tramite riduzione del numero di quote del Fondo interno AZ BEST IN CLASS (o AZ ORIZZONTE 10) assegnate al contratto.
La durata delle prestazioni periodiche ricorrenti dipende dall’ammontare raggiunto dal capitale alla scadenza del piano di accumulo e dall’andamento del capitale stesso una volta trasferito automaticamente nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS. L’importo delle prestazioni periodiche ricorrenti dipende invece dal cumulo dei premi versati, come indicato nella tabella che segue:
Cumulo premi versati | Prestazioni periodiche ricorrenti a cadenza trimestrale |
50.000,00 euro | 500,00 euro |
100.000,00 euro | 1.000,00 euro |
150.000,00 euro | 1.500,00 euro |
Il Contraente non può modificare né la data di inizio erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti (che è fissa e pari alla prima ricorrenza trimestrale della data di scadenza del piano di accumulo), né la frequenza di erogazione (che è trimestrale), né l’importo (che è pari all’1% del cumulo dei premi versati), né la durata (che non può essere allungata attraverso la sospensione dell’erogazione e la successiva ripresa).
Le prestazioni periodiche ricorrenti sono erogate tramite riduzione del numero di quote del Fondo interno AZ BEST IN CLASS (o AZ ORIZZONTE 10) assegnate al contratto.
Trascorsi 3 mesi dalla scadenza del piano di accumulo, ed in particolare il giovedì precedente la prima ricorrenza trimestrale della data di scadenza del piano, il capitale maturato nella Gestione separata ed eventualmente quello investito nel Fondo interno AZ ORIZZONTE 10 verranno trasferiti automaticamente nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS.
Prima della scadenza del piano di accumulo, la Società invierà una comunicazione al Contraente per ricordargli che potrà richiedere la liquidazione del capitale maturato, sia nei fondi interni (senza alcuna garanzia di capitale) che nella Gestione separata (con la relativa garanzia di conservazione del capitale). In caso contrario, il capitale maturato nella Gestione separata, con la relativa garanzia di conservazione del capitale, verrà trasferito automaticamente nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS, senza alcuna garanzia di conservazione del capitale.
Successivamente al trasferimento automatico del capitale maturato nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS, è ammessa una sola operazione di Switch. Quest’ultima potrà essere solo totale e potrà avvenire unicamente dal Fondo interno AZ BEST IN CLASS al Fondo interno AZ ORIZZONTE 10.
Il numero di quote da prelevare trimestralmente dal contratto per l’erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti si determina dividendo l’importo fisso delle prestazioni periodiche ricorrenti per il valore unitario delle quote del Fondo interno sottostante il contratto, rilevato alla data di riferimento definita all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Le prestazioni periodiche ricorrenti saranno erogate fino a che ci saranno quote del Fondo interno AZ BEST IN CLASS (o AZ ORIZZONTE 10) assegnate al contratto.
L’ultima prestazione periodica ricorrente sarà di ammontare variabile, inferiore all’importo fisso delle precedenti prestazioni ricorrenti, pari al Controvalore delle quote residue assegnate al contratto al netto delle imposte dovute.
L’esaurimento delle quote assegnate al contratto determina lo scioglimento del contratto.
b) Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale pari:
▪ per la parte investita nella Gestione separata, secondo quanto previsto dall’articolo 25 lettera C delle presenti Condizioni di assicurazione, con una garanzia di conservazione del capitale;
▪ per la parte investita nei fondi interni, al Controvalore delle quote dei fondi interni, senza alcuna garanzia di capitale. Il suddetto capitale, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga trascorso almeno un anno (periodo di carenza) dalla Data di decorrenza del contratto, viene maggiorato dell’1% se, al verificarsi dell’evento, l’Assicurato ha meno di 75 anni, dello 0,5% se ha una età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di 80 anni (in tutti i casi è considerata l’Età in anni interi). Il Valore delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione;
▪ per la parte destinata alla copertura caso morte, sempreché il decesso dell’Assicurato avvenga nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx di esclusione e i periodi di carenza indicati all’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione, al capitale assicurato della copertura caso morte, pari inizialmente al cumulo di premi del piano (con un tetto massimo di 100.000,00 euro) e decresce nel corso del tempo fino ad annullarsi alla scadenza del piano.
In caso di decesso dell’Assicurato in coincidenza con una ricorrenza trimestrale della scadenza del piano di accumulo, sarà comunque erogata la prestazione periodica ricorrente.
c) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza (facoltativa)
In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato durante l’intera vita dell’Assicurato, secondo la definizione contenuta nell’articolo 4 delle presenti Condizioni di assicurazione e salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza indicati nell’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione, è prevista la corresponsione all’Assicurato di una rendita vitalizia LTC, a cadenza trimestrale, di importo iniziale pari all’1% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, che si rivaluta annualmente, erogata a partire dal 3° mese successivo al riconoscimento dello stato di non autosufficienza fino a che l’Assicurato è in vita e non autosufficiente. Inoltre, è previsto anche l’esonero dal pagamento dei premi annui residui del contratto.
d) Prestazione in caso di malattia grave (facoltativa)
Nel momento in cui viene effettuata la diagnosi di una delle malattie descritte dall’articolo 11 delle presenti Condizioni di assicurazione, che comporti anche un’invalidità permanente dell’Assicurato superiore al 5%, sempre che la malattia venga diagnosticata nel corso del piano di accumulo e salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza indicati all’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione, è prevista la corresponsione all’Assicurato di un capitale pari al 50% del cumulo dei premi pattuiti del contratto con un tetto massimo di 50.000,00 euro.
Non è previsto il pagamento del capitale qualora il decesso dell’Assicurato avvenga:
▪ nei primi 30 giorni successivi alla diagnosi della malattia grave, per quanto riguarda infarto, malattia dei motoneuroni (compresa la SLA) e cancro;
▪ nei primi 90 giorni, per quanto riguarda l’ictus, successivi alla diagnosi della malattia grave.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 2. Limitazioni della copertura caso morte, LTC (facoltativa) e Malattia grave (facoltativa)
2.1 Esclusioni
È esclusa dalla copertura caso morte, LTC e Malattia grave soltanto, rispettivamente, la morte, la perdita di autosufficienza e la malattia grave causata:
a) da dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b) da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) da partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia
preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso, la perdita di autosufficienza e la malattia grave sono esclusi dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
d) dall'uso, anche come passeggero:
▪ di aeromobili in genere, fatta eccezione per il decesso, la perdita di autosufficienza e la malattia grave dell'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti;
▪ di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
▪ di aeromobili di aeroclubs;
▪ di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
e) da suicidio o tentato suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
f) da uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci ed abuso continuativo di alcolici o di farmaci;
g) da eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche;
h) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
i) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
j) da eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri). Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
k) dallo svolgimento di una delle attività professionali considerate a rischio indicate nell’elenco riportato nella sezione “profilo professionale” della Proposta;
l) dallo svolgimento di una delle attività sportive considerate a rischio indicate nell’elenco riportato nella sezione “profilo sportivo” della Proposta.
In aggiunta
▪ è esclusa dalla copertura LTC la perdita di autosufficienza causata:
m) da eventi, malattie o condizioni patologiche pregresse precedenti la Data di decorrenza del contratto sottaciute all’Impresa;
n) da azioni dell’Assicurato e/o del Contraente delittuose o partecipazione ad imprese temerarie;
o) da tentato suicidio, lesioni o malattie intenzionalmente provocate;
p) dalle seguenti malattie psichiatriche: schizofrenia, disturbo dell’umore, disturbo bipolare maniacale, disturbo bipolare ossessivo-maniacale, disturbo bipolare depressivo, disturbo bipolare ciclotimico, depressione maggiore cronica, nevrosi depressiva, nevrosi fobico-ossessiva, nevrosi ossessivo-compulsiva, disturbi di personalità.
▪ è esclusa dalla copertura Malattia grave la malattia grave causata:
m) da eventi, malattie o condizioni patologiche pregresse precedenti la Data di decorrenza del contratto sottaciute all’Impresa;
n) da sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata;
o) da asbesto (amianto) o altre sostanze contenenti asbesto.
Nei predetti casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a) per il quale non è prevista alcuna prestazione legata alla copertura caso morte, LTC e Malattia grave, l’Impresa si impegna a restituire i premi pagati rispettivamente per la copertura caso morte, per la copertura LTC e per la copertura Malattia grave.
La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia grave.
2.2 Carenza
Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi a visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato il periodo di Carenza sulla copertura caso morte, LTC e Malattia grave. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione del periodo di Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il termine del periodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costi. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché
l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di Carenza pari rispettivamente a 12 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura caso morte, 3 anni dalla Decorrenza del contratto per la copertura LTC e 6 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura Malattia grave. Durante il periodo di Carenza l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi versati rispettivamente per la copertura caso morte, per la copertura LTC e per la copertura Malattia grave. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia grave. Qualora la copertura caso morte, LTC e Malattia grave sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza rispettivamente di 12 mesi, 3 anni e 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte o Malattia grave o la rendita assicurata della copertura LTC fosse superiore al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale o rendita eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente il capitale assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata della copertura LTC solo nel caso in cui, durante il periodo di Carenza, il decesso o la perdita di autosufficienza avvengano per conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o la perdita di autosufficienza.
Il periodo di Carenza si estende a 5 anni dalla Data di decorrenza del contratto qualora il decesso o la perdita di autosufficienza siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
La copertura Malattia grave invece non copre mai la malattia grave causata dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata, come indicato nella lett. n) delle esclusioni.
Nel caso in cui l’Assicurato non si sia sottoposto a visita medica (ed agli esami clinici richiesti dall’Impresa e necessari ad accertare l’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività) ed il decesso o la perdita di autosufficienza dell’Assicurato avvengano entro i primi 5 anni dalla Data di decorrenza del contratto e siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata
della copertura LTC non saranno corrisposti. In tale ipotesi, l’Impresa si impegna a restituire i premi versati rispettivamente per la copertura caso morte e per la copertura LTC. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC, la restituzione dei premi pagati determina l’estinzione della copertura LTC.
Qualora la copertura caso morte e LTC siano state attivate in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza di 5 anni per AIDS avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso il capitale assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata della copertura LTC fossero superiori rispettivamente al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituito, il periodo di carenza trova applicazione solo alla parte di capitale o rendita eccedente.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Art. 3. Denuncia di Sinistro
Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di Riscatto, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto.
La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata – potrà essere presentata presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla Polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto o di vita dell’Assicurato), dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o dall’Assicurato (in caso di perdita di autosufficienza o di malattia grave), o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale.
Deve contenere, inoltre, gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresa.
I documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto sono i seguenti:
a) in caso di decesso dell’Assicurato:
▪ copia del certificato di morte dell’Assicurato, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
▪ qualora il decesso si verifichi nel corso del piano di accumulo, copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’Assicurato stesso. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
▪ qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità di agire.
Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale;
b) in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato:
▪ la documentazione indicata all’articolo 6 delle presenti Condizioni di assicurazione “Denuncia dello stato di non autosufficienza”;
c) in caso di malattia grave dell’Assicurato:
▪ la documentazione indicata all’articolo 13 delle presenti Condizioni di assicurazione “Denuncia di malattia grave”. Qualora il Contraente (in caso di Riscatto o di vita dell’Assicurato), uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o l’Assicurato (in caso di perdita di autosufficienza o di malattia grave) sia minore di età o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.
L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.
L’impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.
Art. 4. Definizione dello stato di non autosufficienza (copertura LTC)
Si definisce in stato di non autosufficienza l’Assicurato che non sia in grado di compiere, in maniera presumibilmente definitiva, almeno 4 su 6 delle ADL (Activities of Daily Living) sotto definite, neanche con l’aiuto di mezzi meccanici:
▪ muoversi nella stanza: l’Assicurato, nonostante l’utilizzo di stampelle o di una sedia a rotelle, necessita dell’aiuto di un’altra persona per la propria mobilità;
▪ xxxxxsi e mettersi a letto: l’Assicurato non è in grado di recarsi a letto o di lasciare il letto senza l’aiuto di un’altra persona;
▪ vestirsi e svestirsi: l’Assicurato non è in grado di vestirsi o svestirsi senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di abiti idonei;
▪ consumare cibi e bevande: l’Assicurato non è in grado di mangiare e di bere senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di posate e recipienti per bere idonei;
▪ lavarsi, pettinarsi e farsi la barba: l’Assicurato deve essere lavato, pettinato ed eventualmente rasato da un’altra
persona, non essendo in grado di eseguire i movimenti del corpo necessari;
▪ espletare autonomamente le funzioni fisiologiche: l’Assicurato necessita dell’aiuto di un’altra persona poiché non è autonomamente in grado di espletare le normali funzioni fisiologiche e tutti gli atti di elementare igiene personale. In caso di una sola incontinenza (o dell’intestino o della vescica) compensabile con l’uso di assorbenti igienici, non sussiste lo stato di non autosufficienza di cui al presente punto.
Il contratto copre la perdita di autosufficienza dell’Assicurato durante l’intera vita dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione e i periodi di Carenza indicati all’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione.
L’accertamento dello stato di non autosufficienza spetta all’Impresa e viene effettuato sulla base dell’esame della documentazione prevista dal successivo articolo 6 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 5. Soggetti non assicurabili dalla copertura in caso di non autosufficienza
Non sono assicurabili dalla copertura LTC le persone che, alla Data di decorrenza del contratto, sono già beneficiarie di una rendita di invalidità o di inabilità al lavoro, prestata da qualsiasi soggetto pubblico o privato, né gli invalidi civili con grado di invalidità superiore al 50% (esclusi gli invalidi per menomazione della vista e i sordomuti).
Non sono inoltre assicurabili le persone già in stato di non autosufficienza, quelle affette da alcolismo e tossicodipendenza e quelle che hanno contratto il virus HIV (sieropositive).
Non è inoltre consentito sottoscrivere Allianz Hybrid Plan con attiva la copertura LTC in caso di altre coperture LTC in capo al medesimo Assicurato stipulate con l’Impresa e in vigore all’atto della sottoscrizione del contratto.
Art. 6 Denuncia dello stato di non autosufficienza
Al verificarsi della presunta perdita permanente di autosufficienza, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso all’Impresa, con lettera raccomandata A/R, indirizzata ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx e corredata dai seguenti documenti:
▪ copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) attestante lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato con relazione sulle cause della perdita di autosufficienza. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
▪ copia fronte-retro di un valido documento di identità dell’Assicurato riportante firma visibile.
La data di denuncia coincide con la data in cui l’Impresa riceve la documentazione completa di cui sopra.
Art. 7 Accertamento dello stato di non autosufficienza
L’accertamento dello stato di non autosufficienza spetta all’Impresa.
Resta inteso che, al fine di consentire all’Impresa l’accertamento dello stato di non autosufficienza, l’Assicurato dovrà:
▪ sottoporsi agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari e controlli medici disposti dall’Impresa;
▪ fornire all’Impresa ogni possibile informazione necessaria alla valutazione delle condizioni di non autosufficienza dell’Assicurato o della causa dello stato di non autosufficienza stesso.
Dalla data di denuncia, di cui al precedente articolo, decorre il periodo di accertamento da parte dell’Impresa, che in ogni caso non può superare i 4 mesi.
L’Impresa, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, si riserva comunque di richiedere all’Assicurato, o a chi per esso, ulteriore documentazione medica che risultasse necessaria per l’accertamento (compresa copia della cartella clinica completa), con conseguente sospensione del suddetto termine temporale.
Ultimati i controlli medici, l’Impresa comunica per iscritto all’Assicurato o a chi per esso, entro e non oltre il periodo di accertamento sopra definito, il riconoscimento o meno dello stato di non autosufficienza.
Qualora lo stato di non autosufficienza fosse correlato a disturbi mentali, comunque di origine organica, l’accertamento sarà effettuato da uno psichiatra o da un neurologo mediante l’uso del test "Mini Mental State Examination" di Xxxxxxxx dal quale dovrà emergere un punteggio inferiore a 15.
In caso di controversia sullo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, l’Impresa e il Contraente hanno la facoltà di risolvere la controversia secondo le modalità indicate dall’articolo 42 delle presenti Condizioni di assicurazione.
L’Impresa provvederà all’accertamento dello stato di non autosufficienza per non più di 2 denunce, complete della documentazione sopra indicata, avanzate per il medesimo evento.
Art. 8 Conseguenze del riconoscimento dello stato di non autosufficienza
Con il riconoscimento dello stato di non autosufficienza si generano i seguenti effetti:
▪ il diritto dell’Assicurato a percepire la rendita vitalizia LTC di cui all’articolo 1 lettera c) delle presenti Condizioni di assicurazione;
▪ l’estinzione dell’obbligo del Contraente di pagare il premio annuo della copertura LTC;
▪ la restituzione degli eventuali premi della copertura LTC pagati nel periodo compreso tra la data di denuncia dello
stato di non autosufficienza e la data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato;
▪ il riconoscimento all’Assicurato, mediante incremento della prima rata di rendita LTC, dell’importo di rendita maturato nel periodo compreso tra la data di denuncia dello stato di non autosufficienza e la data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.
Art. 9 Modifica dello stato di non autosufficienza
Qualora venga meno lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, quest’ultimo è tenuto, unitamente al Contraente, ad informarne l’Impresa mediante comunicazione scritta, da inoltrarsi entro 30 giorni dal momento in cui tale stato è venuto meno. In ogni caso l’Impresa si riserva la facoltà di eseguire periodicamente controlli sanitari sullo stato di salute dell’Assicurato, attraverso medici di propria fiducia, richiedendo a tal proposito la documentazione idonea a valutare la permanenza dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato.
L’accertamento da parte dell’Impresa del venir meno dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato è attestato da comunicazione scritta indirizzata al Contraente entro 30 giorni dall’accertamento stesso e comporta:
▪ la sospensione dell’erogazione della rendita vitalizia LTC di cui all’articolo 1 lettera c) delle presenti Condizioni di assicurazione;
▪ la riattivazione del pagamento del premio annuo della copertura LTC, se l’attestazione avviene prima della scadenza del piano di accumulo.
L’Impresa si riserva il diritto di recuperare le eventuali rate di rendita vitalizia LTC corrisposte successivamente al venir meno dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato.
L’eventuale rifiuto da parte dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli sanitari periodici atti a valutare la permanenza del proprio stato di non autosufficienza comporterà l’immediata sospensione nell’erogazione della rendita vitalizia LTC nonché, qualora il suddetto rifiuto si verifichi prima della scadenza del piano di accumulo, la riattivazione del pagamento del premio annuo della copertura LTC.
Art. 10. Adempimenti periodici
Nel corso dell’erogazione della rendita vitalizia LTC, l’Impresa si riserva il diritto di chiedere periodicamente l’esibizione di un documento attestante l’esistenza in vita dell’Assicurato.
In tale caso il suddetto documento dovrà essere indirizzato all’Impresa. Qualora l’Impresa abbia iniziato a corrispondere la rendita vitalizia LTC, il rifiuto di esibire la documentazione suddetta comporterà la sospensione nell’erogazione della rendita vitalizia LTC.
In caso di decesso dell’Assicurato, dovrà essere indirizzata all’Impresa, entro 30 giorni, relativa comunicazione.
L’Impresa si riserva il diritto di recuperare le eventuali rate di rendita vitalizia LTC corrisposte successivamente al decesso dell’Assicurato.
Art. 11. Definizione di malattia grave
Le malattie gravi coperte dal presente contratto, in caso di attivazione della relativa copertura (facoltativa) sono:
▪ età dell’Assicurato alla Data di decorrenza fino a 40 anni
a) infarto;
b) ictus;
c) malattia dei motoneuroni (compresa la SLA);
d) cancro.
▪ età dell’Assicurato alla Data di decorrenza da 41 anni
a) infarto;
b) ictus;
c) malattia dei motoneuroni (compresa la SLA).
a) infarto
L’infarto miocardico è la necrosi di una parte del muscolo miocardico risultante da insufficiente apporto sanguigno alla zona interessata conseguente a malattia coronarica. La diagnosi deve essere sostenuta da tutti e tre i seguenti criteri e ci deve essere diagnosi certa di un nuovo infarto miocardico acuto:
1. sintomatologia clinicamente costante con la diagnosi di infarto acuto del miocardio e
2. nuove alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla Data di decorrenza del contratto e
3. tipica elevazione dei markers biochimici cardiaci specifici, ad esempio CK-MB o Troponina cardiaca.
L’infarto che si verifica durante un intervento sulle arterie coronarie deve risultare in un livello di Troponina cardiaca di almeno 3 (tre) volte il valore di riferimento del laboratorio.
Angina e altre forme di sindrome coronaria acuto sono esclusi.
b) ictus
L’ictus è definito come accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto del cervello a causa di una emorragia intra-cranica o a causa di embolia cerebrale o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico. Questo evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l’esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno 3 mesi della data di insorgenza dell’evento. La diagnosi deve essere anche confermata da tecniche ad immagini. Gli esami devono confermare l’insorgenza di un ictus nuovo.
Si intendono esclusi:
1. attacco ischemico transitorio (TIA);
2. danni cerebrali dovuti ad infortunio, infezione, vasculite, malattia infiammatoria o emicrania;
3. disturbi ai vasi sanguigni che coinvolgono gli occhi, ivi compreso infarto del nervo ottico o della retina;
4. disturbi ischemici del sistema vestibolare;
5. ictus silente asintomatico riscontrato solo tramite tecniche ad immagini.
c) malattia dei motoneuroni (compresa la SLA):
Diagnosi di malattia dei motoneuroni da parte di uno specialista neurologo (primario o aiuto) di clinica o Istituto universitario di neurologia come atrofia muscolare spinale, paralisi bulbare progressiva, sclerosi laterale amiotrofica o sclerosi laterale primaria. Vi deve essere degenerazione progressiva dei tratti corticospinali e delle cellule del corno anteriore o dei neuroni efferenti bulbari. Deve essere presente un danno neurologico funzionale permanente con evidenze obiettive di disfunzione motoria in forma persistente e continua per almeno 3 mesi.
d) cancro
Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne, con l’invasione e la distruzione del tessuto normale. Il termine “cancro” include linfoma, sarcoma e la malattia di Hodgkin. Il cancro necessita di intervento chirurgico, e/o di radioterapia e/o di chemioterapia. È necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo. Dalla garanzia sono esclusi:
1. tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni o non-invasivi;
2. qualsiasi lesione descritta come carcinoma in-situ (Tis) o Ta dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione;
3. tutti i tumori della pelle ad esclusione del melanoma maligno;
4. tutti i tumori della prostata classificati con un punteggio Xxxxxxx uguale o inferiore a 6 o istologicamente descritti dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione come stadio inferiore a T2N0M0;
5. melanomi uguali o inferiori a 1.0 mm e istologicamente descritti dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione come stadio uguale o inferiore a T1aN0M0;
6. tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2cm di diametro e istologicamente descritti come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione;
7. qualsiasi forma di cancro in presenza del virus di immunodeficienza HIV, compresi tra gli altri, linfoma o sarcoma di Kaposi;
8. tutti i tumori che sono recidivi o metastasi di tumori diagnosticati durante il periodo di Carenza.
Il contratto copre le suddette malattie gravi qualora comportino anche un’invalidità permanente dell’Assicurato superiore al 5%. Il contratto non copre le suddette malattie gravi qualora il decesso dell’Assicurato avvenga:
▪ nei primi 30 giorni successivi alla diagnosi della malattia grave, per quanto riguarda infarto, malattia dei motoneuroni (compresa la SLA) e cancro;
▪ nei primi 90 giorni successivi alla diagnosi della malattia grave, per quanto riguarda l’ictus.
Il contratto copre le suddette malattie gravi qualora siano diagnosticate nel corso del piano di accumulo, salvo i casi di
esclusione e i periodi di carenza indicati all’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Il riconoscimento della malattia da parte dell’Impresa viene effettuato sulla base dell’esame della documentazione prevista dal successivo articolo 13 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 12. Soggetti non assicurabili dalla copertura malattia grave
Non sono assicurabili dalla copertura Malattia grave le persone già affette da una malattia grave, quelle affette da alcolismo e tossicodipendenza e quelle che hanno contratto il virus HIV (sieropositive).
Non è inoltre consentito sottoscrivere Allianz Hybrid Plan con attiva la copertura Malattia grave in caso di altre coperture Malattia grave in capo al medesimo Assicurato stipulate con l’Impresa e in vigore all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
Art. 13 Denuncia di malattia grave
Nel momento in cui viene effettuata la diagnosi di malattia grave, sempre che la stessa venga diagnosticata nel corso del piano di accumulo e a condizione che l’Assicurato sia in vita nei 30/90 giorni successivi all’evento, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso all’Impresa, con lettera raccomandata A/R, indirizzata ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento
- Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx e corredata dai seguenti documenti:
▪ copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) attestante la malattia grave di cui soffre l’Assicurato. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
▪ copia degli esami clinici, radiologici, istologici e di laboratorio a supporto della diagnosi di malattia grave, come specificati nelle definizioni delle malattie gravi riportate all’articolo 11 delle presenti Condizioni di assicurazione;
▪ copia fronte-retro di un valido documento di identità dell’Assicurato riportante firma visibile, nonché copia del suo codice fiscale.
La data di denuncia coincide con la data in cui l’Impresa riceve la documentazione completa di cui sopra.
Art. 14 Riconoscimento della malattia grave
Dalla data di denuncia, di cui al precedente articolo, decorre il periodo per il riconoscimento da parte dell’Impresa della malattia grave, che in ogni caso non può superare i 30 giorni.
L’Impresa, ricevuta la documentazione completa, si riserva comunque di richiedere all’Assicurato, o a chi per esso, ulteriore documentazione medica che risultasse necessaria per il riconoscimento, con conseguente sospensione del suddetto termine temporale.
Ultimati i controlli, l’Impresa comunica per iscritto all’Assicurato o a chi per esso, entro e non oltre il periodo di 30 giorni sopra definito, il riconoscimento o meno della malattia grave.
In caso di controversia sul riconoscimento della malattia grave dell’Assicurato, l’Impresa e il Contraente hanno la facoltà di risolvere la controversia secondo le modalità indicate dall’articolo 42 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 15 Conseguenze del riconoscimento della malattia grave
Con il riconoscimento della malattia grave si generano i seguenti effetti:
▪ il diritto dell’Assicurato a percepire il capitale della copertura Malattia grave di cui all’articolo 1 lettera d) delle presenti Condizioni di assicurazione;
▪ l’estinzione dell’obbligo del Contraente di pagare il premio annuo della copertura Malattia grave;
▪ la restituzione degli eventuali premi della copertura Malattia grave pagati nel periodo compreso tra la data di denuncia della malattia grave e la data di riconoscimento della malattia grave. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato.
Art. 16 Pagamenti dell’Impresa
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto:
▪ entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore), in caso di Riscatto, in caso di vita o di decesso dell’Assicurato;
▪ entro 30 giorni dalla ricorrenza trimestrale della data di scadenza del piano di accumulo, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni periodiche ricorrenti;
▪ entro 30 giorni dalla ricorrenza trimestrale della data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, per quanto riguarda il pagamento della rendita vitalizia LTC;
▪ entro 30 giorni dalla data di riconoscimento della malattia grave, per quanto riguarda il pagamento della capitale della copertura Malattia grave.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.
L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al Contraente (in caso di Riscatto o di vita dell’Assicurato), ai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o dall’Assicurato (in caso di perdita di autosufficienza o di malattia grave), salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di minori o incapaci.
Art. 17. Prescrizione
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l’importo viene devoluto dall’Impresa al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che l’Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice civile, da parte dell’Impresa:
nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx o colpa grave:
▪ il rifiuto, in caso di Sinistro, del pagamento del capitale assicurato della copertura caso morte;
▪ la contestazione della validità della copertura caso morte entro 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa stessa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
▪ la riduzione, in caso di Sinistro, del capitale assicurato della copertura caso morte in relazione al maggior rischio accertato;
▪ la facoltà di recedere dalla copertura caso morte entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica del capitale assicurato della copertura caso morte in base alla data corretta, oltre che della maggiorazione del Controvalore delle quote dei fondi interni in base alla data corretta.
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione di altri contratti di assicurazione sulla vita e/o infortuni e/o malattia stipulati con l’Impresa, o con società del gruppo di appartenenza, non liberano il Contraente e l’Assicurato dall’obbligo di fornire all’Impresa dichiarazioni esatte, complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Art. 19. Premi
Il contratto, a fronte delle prestazioni di cui all’articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, prevede il pagamento di un premio annuo di importo minimo pari a 1.200,00 euro all’anno e massimo pari a 80.000,00 euro all’anno (18.000,00 euro all’anno in caso di attivazione della copertura LTC), con il limite di 24.000,00 euro all’anno per la parte investita nella Gestione separata.
Il premio annuo comprende anche il premio della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave). Il premio annuo non può essere pagato in modo parziale, ovvero non può essere pagato il premio annuo destinato al Fondo interno e alla Gestione separata e non pagato, ad esempio, il premio annuo destinato alla copertura caso morte e alle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave).
Il premio annuo può essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrali, da pagarsi rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale o semestrale della Data di decorrenza del contratto. Le rate di premio annuo non sono maggiorate di alcuna addizionale di frazionamento (interesse di frazionamento).
Il primo premio annuo, o la prima rata di premio annuo, deve essere versato all’atto della sottoscrizione della Proposta. I premi annui successivi, o le rate di premio annuo successive, devono essere versati alle scadenze pattuite.
Il Contraente non ha la facoltà di versare premi aggiuntivi, né di modificare l’importo del premio annuo scelto all’atto della sottoscrizione del contratto o il frazionamento del premio.
Il Contraente può optare per una delle seguenti combinazioni predefinite di investimento del premio annuo:
▪ 70% nella Gestione separata VITARIV e 30% nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS;
▪ 50% nella Gestione separata VITARIV e 50% nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS;
▪ 30% nella Gestione separata VITARIV e 70% nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS.
Una parte del premio annuo è destinata anche alla copertura caso morte e alle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave).
Il premio annuo della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave) è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle sue abitudini di vita.
A partire dal 2° anno di contratto è data facoltà al Contraente di cambiare la combinazione predefinita di investimento del premio annuo, tra le 3 disponibili. La variazione avrà effetto dal 2° mese successivo alla relativa richiesta.
A partire dal 6° anno di contratto è data facoltà al Contraente di aggiungere il Fondo interno AZ Orizzonte 10 alle combinazioni predefinite di investimento del premio annuo di cui sopra, ferme restando le percentuali di investimento nella Gestione separata VITARIV sopra indicate.
Sul premio annuo pagato, al netto del premio della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), l’Impresa applica un costo (Caricamento) del 30,00% sui premi relativi alla prima annualità di contratto e del 4,00% sui premi relativi alle annualità successive.
L’impresa di assicurazione o l’intermediario possono applicare sconti di premio. Il Caricamento applicato è riportato nella Proposta e in Polizza.
Il Capitale investito nella Gestione separata è pari ai premi versati nella Gestione separata al netto dei caricamenti e delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave) mentre il
Capitale investito nei Fondi interni è pari ai premi versati nei fondi interni al netto dei caricamenti e delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave).
I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:
▪ assegno bancario non trasferibile, intestato all’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A.;
▪ bonifico bancario intestato all’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A., fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l’Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
▪ bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall’ufficio postale);
▪ carta di debito/credito;
▪ SDD (Sepa Direct Debit) con accredito su conto corrente intestato ad Allianz S.p.A., obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale del premio annuo. L’obbligatorietà dell’SDD si applica ai pagamenti successivi a quello di perfezionamento del contratto e potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita;
▪ reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.
Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.
Art. 20. Attribuzione delle quote e riduzione delle stesse
Il premio versato nei fondi interni al netto del Caricamento e della quota parte del premio della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), suddiviso tra i Fondi interni in base alla combinazione predefinita di investimento scelta dal Contraente, diviso per il valore unitario delle quote del relativo fondo, dà luogo al numero di quote di ciascun fondo assegnate al contratto per ciascun premio versato.
Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione. L’Impresa dà comunicazione al Contraente dell’avvenuta conversione in quote del premio versato nei fondi interni entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote di cui sopra, mediante lettera riportante: l’ammontare del premio versato nei fondi interni e di quello investito, la Data di decorrenza del contratto, la data di pagamento del premio, il numero delle quote assegnate al contratto, il loro valore unitario nonché la data di valorizzazione. L’Impresa si riserva di inviare una lettera di conferma cumulativa alla fine di ogni semestre.
A partire dalla prima ricorrenza trimestrale della data di scadenza del piano di accumulo, il numero delle quote assegnate al contratto è ridotto trimestralmente per consentire l’erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti descritte all’articolo 1 lettera a) delle presenti Condizioni di assicurazione. Il numero di quote da prelevare dal contratto si determina dividendo l’importo fisso delle prestazioni periodiche ricorrenti per il valore unitario delle quote del Fondo interno sottostante il contratto, rilevato alla data di riferimento definita all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 21. Data di riferimento
La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito.
Per la determinazione del numero di quote attribuite al contratto in relazione ai premi versati nei fondi interni, la data di riferimento è:
▪ per la prima rata del premio annuo, il giovedì della settimana successiva alla Data di decorrenza (o alla data di pagamento del premio, se successiva);
▪ per le rate successive del premio annuo versate tramite SDD: il primo giovedì a partire dalla data di addebito sul conto corrente del Contraente dell’SDD;
▪ per le rate successive del premio annuo versate tramite assegno, bonifico o carta di debito/credito: il giovedì della settimana successiva a quella di pagamento del premio.
Per la determinazione del numero di quote da prelevare dal contratto per l’erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti, la data di riferimento è il primo giovedì coincidente o successivo alla ricorrenza trimestrale della data di scadenza del piano di accumulo.
Per la determinazione del Controvalore delle quote in relazione a tutti gli altri casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto e per le operazioni di Switch volontario, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte dell’Impresa, della relativa richiesta (corredata della documentazione di cui all’articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione).
Per gli Switch automatici dell’opzione Booster, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al 1° gennaio di ogni anno. In caso di liquidazione della prestazione a più Beneficiari, il disinvestimento delle quote del contratto avviene successivamente al ricevimento della prima richiesta sottoscritta da uno dei Beneficiari, corredata della relativa documentazione.
Qualora la richiesta di un’operazione di polizza pervenga all’Impresa in presenza di un’operazione precedente non ancora conclusa, la data di ricevimento della stessa (corredata della relativa documentazione) sarà considerata pari al giorno in cui è avvenuto il completamento dell’operazione pendente.
Se il giovedì cade in un giorno festivo, il valore unitario delle quote assegnato a tale data sarà quello determinato dall’Impresa il primo giorno lavorativo successivo.
Art. 22. Fondi interni
Le caratteristiche dei fondi interni sono indicate nel Regolamento dei fondi disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Il Fondo interno AZ ORIZZONTE 10 è un fondo obbligazionario misto area euro che investe in misura principale in titoli governativi dei paesi dell’area euro e in misura residua (in media del 10%) nel mercato azionario europeo.
Il fdo interno AZ BEST IN CLASS è un fondo flessibile che non ha vincoli sulla composizione degli investimenti (comparto azionario/obbligazionario). Il fondo è caratterizzato da una gestione attiva, finalizzata a trarre beneficio sia dalle capacità gestorie di alcuni dei migliori gestori al mondo quali Allianz Global Investors, BlackRock, Fidelity, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Investitori Sgr, JP Morgan, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx e Pimco, sia dal momentum associato ai singoli OICR in cui il fondo investe. In ogni caso il Contraente ha la facoltà di chiedere ulteriori informazioni su ciascun Fondo interno.
Art. 23 Istituzione di nuovi fondi / fusione di fondi / modifiche del Regolamento
L’Impresa ha la facoltà di:
▪ istituire nuovi fondi interni;
▪ determinare la fusione tra uno o più fondi esistenti che abbiano caratteristiche omogenee, stessa politica di investi- mento, stessa finalità e grado di rischio, secondo quanto indicato all’articolo 13 del Regolamento dei fondi interni;
▪ modificare il Regolamento dei fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria di attuazione oppure a fronte di mutati criteri gestionali, secondo quanto indicato all’articolo 15 del Regolamento dei fondi interni.
In tali casi, il Contraente verrà opportunamente informato:
▪ dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo interno, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di Switch. Il nuovo Fondo interno verrà disciplinato da apposito Regolamento;
▪ dell’intenzione di procedere alla fusione tra uno o più fondi interni;
▪ dell’intenzione di procedere alla modifica del Regolamento dei fondi interni.
Art. 24. Valore unitario delle quote dei fondi interni
Il valore unitario delle quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo rilevato il giorno precedente la data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, allo stesso giorno, il Fondo interno stesso.
Per le attività e passività di pertinenza del Fondo interno per le quali - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore corrente di mercato nel giorno settimanale di calendario, l’Impresa considererà, ai fini della determinazione del valore unitario delle quote del Fondo interno, il valore corrente di mercato quale risultante il primo giorno utile precedente.
Art. 25. Rivalutazione delle prestazioni
Il contratto, con riferimento al Capitale investito nella Gestione separata, riconosce una rivalutazione annuale sulla base delle condizioni sottoindicate. A tal fine l’Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione separata VITARIV, attività d’importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.
X. Xxxxxx annua di rivalutazione
L’Impresa, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del Regolamento.
Il rendimento attribuito al contratto è pari al rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV diminuito di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,2 punti percentuali.
Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla Gestione separata VITARIV.
La misura annua di rivalutazione del capitale è pari al rendimento attribuito al contratto. La misura annua di rivalutazione del capitale potrà essere anche negativa.
Per effetto del rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione del capitale potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti positivo ma inferiore al 1,2%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione del capitale sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dall’Impresa pari a 1,2 punti percentuali.
Il contratto prevede ad ogni modo e indipendentemente dal rendimento della Gestione separata, la garanzia di conservazione del Capitale investito nella Gestione separata, che viene riconosciuta solamente alla scadenza del piano di accumulo o in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del piano. Trascorsi 3 mesi dalla scadenza del piano di accumulo, nel caso in cui il Contraente non chieda il Riscatto del capitale, lo stesso sarà trasferito automaticamente e gratuitamente nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS, senza alcuna garanzia di capitale, secondo quanto indicato all’articolo 1 lettera a) delle presenti Condizioni di assicurazione.
Per effetto della garanzia di capitale, il capitale rivalutato alla scadenza del piano di accumulo o in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del piano, non potrà essere inferiore ai premi investiti nella Gestione separata, pari ai premi versati nella Gestione separata al netto dei caricamenti e delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave).
La misura annua di rivalutazione della rendita LTC si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,5% la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale LTC.
La misura annua di rivalutazione della rendita LTC non potrà essere negativa.
B. Modalità di rivalutazione del capitale
Il Capitale investito nella Gestione separata, pari ai premi versati nella Gestione separata al netto dei caricamenti e delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), si rivaluta nei termini seguenti:
▪ al 1° gennaio immediatamente successivo alla Data di decorrenza del contratto (o alla data di pagamento del premio, se successiva), il Capitale investito nella Gestione separata alla Data di decorrenza del contratto e le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata nei mesi precedenti tale data – sono incrementati di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base alla misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra la Data di decorrenza del contratto (o di pagamento del premio, se successiva) e il 1° gennaio immediatamente successivo;
▪ ad ogni 1° gennaio successivo, il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari al prodotto del capitale medesimo per la misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. mentre le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti tale data – sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna porzione di Capitale investito in base alla misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra la data di pagamento del premio e il 1° gennaio immediatamente successivo;
▪ alla scadenza del piano di accumulo, il capitale maturato al 1° gennaio precedente e le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata tra tale data e la scadenza del piano di accumulo – sono incrementati di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio o la data di pagamento del premio e la scadenza del piano di accumulo.
La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali
C. Decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato il Capitale investito nella Gestione separata, pari ai premi versati nella Gestione separata al netto dei caricamenti e delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), si rivaluta nei termini seguenti:
▪ il capitale maturato al 1° gennaio precedente e le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata tra tale data e la data del decesso –sono incrementati di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio o la data di pagamento del premio e la data del decesso.
La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali.
D. Modalità di rivalutazione della rendita LTC
Rivalutazione della rendita LTC nel corso del piano di accumulo e a condizione che non sia iniziata l’erogazione della rendita stessa.
Ad ogni ricorrenza annua del contratto, la rivalutazione della rendita LTC viene effettuata aumentando la rendita LTC assicurata alla ricorrenza annua immediatamente precedente di:
▪ un primo importo che si ottiene moltiplicando la rendita LTC iniziale per la misura annua di rivalutazione della
rendita LTC e riducendo il valore così ottenuto in modo proporzionale al rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla Data di decorrenza del contratto e il numero degli anni di durata del piano di accumulo;
▪ un secondo importo che si ottiene moltiplicando la differenza fra la rendita LTC assicurata alla ricorrenza annua immediatamente precedente e la rendita LTC iniziale per la misura annua di rivalutazione della rendita LTC.
Rivalutazione della rendita LTC successivamente alla scadenza del piano di accumulo e a condizione che non sia iniziata l’erogazione della rendita stessa
Ad ogni ricorrenza annua del contratto, la rivalutazione della rendita LTC viene effettuata aumentando la rendita LTC assicurata alla ricorrenza annua immediatamente precedente di un importo pari al prodotto fra la rendita LTC assicurata alla ricorrenza annua immediatamente precedente e la misura annua di rivalutazione della rendita LTC.
Rivalutazione della rendita LTC in fase di erogazione della rendita stessa
Le modalità e le condizioni di rivalutazione della rendita LTC in fase di erogazione della rendita stessa verranno comunicate all’Assicurato nel momento del riconoscimento dello stato di non autosufficienza di cui all’articolo 7 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 26. Fusione tra gestioni separate
Ferme le prestazioni assicurate di cui all’articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, l’Impresa, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della Gestione separata, al fine di perseguire l’interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione della Gestione separata VITARIV con una o più gestioni separate istituite dall’Impresa aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per il Contraente. In tale eventualità, l’Impresa invierà al Contraente una tempestiva comunicazione unitamente al Regolamento della nuova Gestione separata.
L’Impresa si riserva inoltre la facoltà di effettuare gli eventuali ulteriori interventi sulla Gestione separata VITARIV o sulle sue caratteristiche che siano consentiti dalla normativa tempo per tempo applicabile.
Art. 27. Operazioni di Switch
A. Switch tra fondi interni
A partire dal 6° anno di contratto fino alla scadenza del piano di accumulo, il Contraente può chiedere all’Impresa di disinvestire, totalmente o parzialmente, le quote di un Fondo interno per reinvestirle contestualmente in un altro Fondo interno.
Successivamente alla scadenza del piano di accumulo, dopo il trasferimento automatico del capitale maturato nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS, è ammessa una sola operazione di Switch. Quest’ultima potrà essere solo totale e potrà avvenire unicamente dal Fondo interno AZ BEST IN CLASS al Fondo interno AZ ORIZZONTE 10.
Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Il disinvestimento parziale è possibile a condizione che:
▪ le quote disinvestite del fondo abbiano un Controvalore minimo di 500,00 euro;
▪ le quote residue del fondo abbiano un Controvalore minimo di 3.000,00 euro.
Entrambi i controvalori sono calcolati in base all’ultima valorizzazione disponibile al momento della richiesta dell’operazione di Switch.
Per ogni anno di contratto, la prima di tali operazioni è gratuita. Ogni Switch successivo al primo, effettuato nel corso della stessa annualità contrattuale, prevede il pagamento di un costo fisso pari a 25,00 euro, che viene detratto dal Controvalore delle quote trasferite.
B. Switch dai fondi interni alla Gestione separata
Non è possibile effettuare operazioni di Switch dai fondi interni alla Gestione separata.
C. Switch dalla Gestione separata ai fondi interni
Non è possibile effettuare operazioni di Switch dalla Gestione separata ai fondi interni.
D. Switch dai fondi interni/Gestione separata alla copertura caso morte e viceversa
Non è possibile effettuare operazioni di Switch dai fondi interni o dalla Gestione separata alla copertura caso morte e viceversa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 28. Conclusione del contratto - Entrata in vigore del contratto
Il Contraente prende atto che l’Impresa è libera di accettare o meno la Proposta, secondo le modalità di seguito specificate. In caso di accettazione della Proposta, l’Impresa potrà dare inizio all’esecuzione del contratto. Il contratto si intenderà pertanto concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Proposta quale Data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di Carenza della copertura assicurativa previsti dalle Condizioni di assicurazione.
L’Impresa darà prontamente avviso al Contraente dell’avvenuta conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione
e rilasciando altresì copia della Polizza.
Il contratto sarà costituito dalla Proposta, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla Polizza.
In caso di mancata accettazione della Proposta, l’Impresa ne darà comunque comunicazione al Contraente e provvederà entro 30 giorni alla restituzione delle somme versate.
Art. 29. Durata e limiti di età
La durata delle prestazioni periodiche ricorrenti è variabile, l’erogazione dura fino all’esaurimento delle quote del Fondo interno AZ BEST IN CLASS (o AZ ORIZZONTE 10) assegnate al contratto o fino al decesso dell’Assicurato, se precedente.
La durata della copertura caso morte è pari alla durata del piano di accumulo.
La durata della copertura LTC (facoltativa) è a vita intera, la durata coincide quindi con la vita dell’Assicurato. La durata della copertura Malattia grave (facoltativa) è pari alla durata del piano di accumulo.
Il contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati maggiorenni che, alla Data di decorrenza dello stesso, abbiano un’Età computabile non superiore a 60 anni.
Il piano di accumulo ha una durata minima di 10 anni e massima di 25 anni, tenendo conto che l’Età computabile dell’Assicurato alla scadenza del piano non può eccedere i 70 anni.
Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 30. Revoca della Proposta
La Proposta potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell’articolo 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta all’Impresa contenente gli elementi identificativi della Proposta e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Le somme versate dal Contraente verranno restituite dall’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.
Art. 31. Recesso dal contratto
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell’articolo 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta all’Impresa contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il Recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l’Impresa rimborsa al Contraente:
▪ per la parte investita nella Gestione separata, i premi versati nella Gestione separata;
▪ per la parte investita nel Fondo interno, il Controvalore delle quote del Fondo interno AZ Best in Class aggiunti i caricamenti, al netto de (i) l’imposta di bollo (ii) l’imposta sull’eventuale rendimento. Qualora la richiesta di Recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote indicato all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione, l’Impresa rimborsa al Contraente i premi versati nei fondi interni, pari ai premi investiti aggiunti i caricamenti, al netto dell’imposta di bollo;
▪ per la parte destinata alla copertura caso morte, alla copertura LTC (facoltativa) e alla copertura Malattia grave (facoltativa), i premi versati nelle suddette coperture al netto della parte dei premi relativa al periodo per il quale le coperture hanno avuto effetto.
Art. 32. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il mancato pagamento del premio annuo o anche di una sola rata di premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina:
▪ la risoluzione del contratto, qualora non siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso i premi già versati restano definitivamente acquisiti dall’Impresa;
▪ la riduzione del contratto e la risoluzione della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), qualora siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. Per i dettagli sulla riduzione del contratto si rinvia all’articolo 32 delle presenti Condizioni di assicurazione.
A giustificazione del mancato pagamento del premio annuo o anche di una sola rata di premio annuo, il Contraente non può, in nessun caso, opporre all’Impresa che la stessa non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Art. 33. Riattivazione del contratto
Entro 24 mesi dal mancato pagamento del premio e purché non sia ancora stato effettuato il trasferimento automatico dell’intero capitale maturato nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS previsto alla scadenza del piano di accumulo, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto.
La riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati.
Qualora siano trascorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio, la riattivazione del contratto può avvenire solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente, compilazione di un nuovo questionario sanitario da parte dell’Assicurato ed accettazione scritta dell’Impresa, che si riserva di decidere in merito alla possibilità di riattivazione.
La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, determina:
▪ l’assegnazione di quote al contratto per un ammontare pari ai premi arretrati da destinare ai fondi interni al netto dei caricamenti, delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle quote parti dei premi delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), in base al valore unitario delle quote rilevato il giovedì della settimana successiva a quella di pagamento dei premi arretrati e secondo le percentuali di ripartizione nei fondi interni in vigore per i premi arretrati. Al momento della riattivazione del contratto il Contraente non può modificare le percentuali di ripartizione nei fondi interni dei premi arretrati;
▪ l’incremento del Capitale investito nella Gestione separata per un ammontare pari ai premi arretrati da destinare alla Gestione separata al netto dei caricamenti, delle quote parti dei premi della copertura caso morte e delle quote parti dei premi delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave). Su tale incremento di capitale la rivalutazione sarà applicata a partire dalla data di pagamento dei premi arretrati;
▪ la restituzione al contratto di un importo pari alle penali di riduzione applicate, mediante:
− assegnazione di quote al contratto, in base al valore unitario delle quote rilevato il giovedì della settimana successiva a quella di pagamento dei premi arretrati e secondo le percentuali di ripartizione nei fondi interni in vigore per i premi arretrati;
− ripristino del capitale rivalutato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di riduzione del contratto e delle quote di capitale costituite a fronte di ogni singolo premio versato nella Gestione separata dal 1° gennaio precedente alla data di riduzione, al valore che era in vigore prima dell’applicazione della penale di riduzione;
▪ il ripristino del capitale assicurato della copertura caso morte e di quello della copertura Malattia grave (facoltativa) al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l’interruzione del pagamento dei premi;
▪ il ripristino della rendita vitalizia della copertura LTC (facoltativa) al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l’interruzione del pagamento dei premi.
La facoltà di riattivazione del contratto non è in ogni caso esercitabile trascorsi 24 mesi dal mancato pagamento del premio.
Art. 34. Riduzione del contratto
Il contratto può essere ridotto a condizione che siano stati interamente versati i premi relativi alle prime 3 annualità di contratto, secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche previste all’articolo 35 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 35. Riscatto e riduzione
Il Contraente può esercitare il diritto di Riscatto o interrompere il pagamento dei premi mantenendo il contratto in vigore per un capitale ridotto, a condizione che siano stati interamente versati i premi relativi alle prime 3 annualità di contratto.
L’esercizio del diritto di Riscatto avviene mediante richiesta scritta da formulare presso la rete di vendita dell’Impresa o inviare a Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Riscatto totale
Il valore di Riscatto totale si ottiene sommando il:
▪ capitale maturato nella Gestione separata al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di Xxxxxxxx (corredata della documentazione di cui all’articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione) e le porzioni di Capitale investito costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata dal suddetto 1° gennaio alla data della richiesta di Riscatto, senza alcuna rivalutazione pro rata temporis tra il suddetto 1° gennaio (o la data di pagamento del premio) e la data di richiesta del Riscatto,
e il
▪ Controvalore delle quote dei fondi interni assegnate al contratto, calcolato alla data di riferimento definita all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione,
e diminuendo l’importo così ottenuto di una percentuale (costi per Riscatto) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Annualità di premio interamente pagate | Costi per Riscatto |
3 | 6,0% |
4 | 5,0% |
5 | 4,0% |
6 | 3,0% |
7 | 2,0% |
8 | 1,0% |
da 9 in poi | 0,0% |
Se il contratto è già in riduzione non vengono applicati i costi per Riscatto di cui sopra, essendo già state applicate le penali di riduzione.
In aggiunta, qualora il Riscatto venga esercitato prima della scadenza del piano di accumulo, al capitale maturato nella Gestione separata è applicato un costo aggiuntivo per Riscatto pari all’1,0%, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Periodo di tempo | Costo aggiuntivo per Riscatto dalla Gestione separata |
prima della scadenza del piano di accumulo | 1,0% |
alla scadenza del piano di accumulo | 0,0% |
Se è stata attivata la copertura LTC (facoltativa) e si verifica un Sinistro LTC prima della scadenza del piano di accumulo, il Contraente può riscattare il contratto senza applicazione di alcun costo per Riscatto (“costi per Riscatto” o “costo aggiuntivo per Riscatto” di cui sopra).
Il Riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.
Riscatto parziale
Il Contraente può esercitare il Riscatto parziale solo a partire dalla scadenza del piano di accumulo, specificando l’ammontare del capitale che intende riscattare dai fondi interni e quello che intende riscattare dalla Gestione separata. È possibile riscattare parzialmente il capitale solo dai fondi interni oppure solo dalla Gestione separata.
Nel caso in cui il Contraente non specifichi da quale parte del contratto riscattare il capitale, si procederà al disinvestimento proporzionale del capitale dai fondi interni e dalla Gestione separata.
Il valore di Riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del Riscatto totale, a condizione che il capitale residuo non risulti
inferiore a 5.000,00 euro. Riduzione
Il mancato pagamento del premio annuo o anche di una sola rata di premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina:
• la risoluzione del contratto, qualora non siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso i premi già versati restano definitivamente acquisiti dall’Impresa;
• la riduzione del contratto e la risoluzione della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), qualora siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale che viene ridotto di una percentuale (penale di riduzione) in funzione delle annualità di premio interamente pagate, pari alla percentuale indicata nella tabella “costi per Riscatto” di cui sopra. La riduzione del contratto avviene allo scadere del 30° giorno dal mancato pagamento del premio, mediante:
− prelievo di quote, in modo proporzionale, dai fondi interni detenuti dal Contraente in base al valore unitario delle quote rilevato il primo giovedì successivo alla data di riduzione del contratto;
− diminuzione del capitale rivalutato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di riduzione del contratto e delle quote di capitale costituite a fronte di ogni singolo premio versato nella Gestione separata dal 1° gennaio precedente alla data di riduzione.
Qualora il Contraente, successivamente alla riduzione del contratto, chieda il Riscatto del contratto, non vengono applicati i “costi per Riscatto” della tabella di cui sopra, essendo già state applicate le penali di riduzione, mentre viene applicato l’eventuale “Costo aggiuntivo per Riscatto dalla Gestione separata” della tabella di cui sopra.
Il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche previste all’articolo 33 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 36. Opzioni di contratto
Opzione Booster
In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di attivare l’opzione Booster che prevede che il rendimento della Gestione separata VITARIV attribuito al contratto al 1° gennaio di ogni anno venga automaticamente trasferito nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS.
Il valore unitario delle quote utilizzato per lo Switch automatico è quello della data di riferimento definita all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione.
L’attivazione/disattivazione dell’opzione Booster ha effetto a partire dal 1° gennaio successivo alla data della relativa richiesta, a condizione che la stessa pervenga all’Impresa almeno 30 giorni prima della ricorrenza di rivalutazione. In caso contrario, l’opzione Booster avrà effetto dal secondo 1° gennaio successivo alla data della richiesta.
Successivamente alla scadenza del piano di accumulo, l’opzione Booster si disattiva automaticamente in quanto l’intero capitale maturato viene trasferito automaticamente nel Fondo interno AZ BEST IN CLASS.
Altre informazioni
Art. 37. Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, fatto salvo quanto disposto al terzo capoverso del presente articolo.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all’Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1921 del Codice civile ed in ogni caso, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di Xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che la prestazione, prevista in forma di rendita, sia già in corso di erogazione.
Nei primi tre casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Nell’ultimo caso, tali operazioni non sono ammesse.
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò comporta che le somme dovute al Beneficiario designato a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario di quest’ultimo, ferme ed impregiudicate le regole di cui all’articolo 1412, comma 2 del Codice civile applicabile in caso di premorienza del Beneficiario designato.
Art. 38. Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice civile le somme dovute dall’Impresa, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni (articolo 1923, comma 2 del Codice civile).
Art. 39. Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo nel momento in cui l’Impresa ne faccia annotazione sulla Polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante del contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di Riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Art.40. Prestito
L’Impresa non prevede la concessione di prestiti sul presente contratto.
Art. 41. Tasse e imposte
Xxxxx e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 42. Collegio Arbitrale
Il Contraente ha la facoltà di ricorrere ad un Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Impresa contenente rispettivamente il rifiuto del riconoscimento dello stato di non autosufficienza o della malattia grave dell’Assicurato o l’accertamento del venir meno dello stato di non autosufficienza del medesimo.
Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato all’Impresa mediante lettera raccomandata.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 medici, dei quali uno nominato dall’Impresa, uno dal Contraente ed il terzo indipendente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al presidente del Tribunale competente in funzione del luogo di residenza del Contraente.
Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro un termine di 30 giorni, disponendo i necessari accertamenti sanitari. Ciascuna delle parti sostiene le spese e gli onorari del proprio medico, nonché la metà di quelle del terzo medico. Gli eventuali ulteriori oneri resteranno a carico della parte soccombente.
Resta inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà quella dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Resta inteso altresì che il ricorso al Collegio Arbitrale non pregiudica la facoltà del Contraente di adire le vie legali.
Art. 43. Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.
Art. 44. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
GLOSSARIO
I termini riportati in maiuscolo (come appresso indicato) nelle Condizioni di assicurazione hanno il seguente significato.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o meno con il Contraente, se quest’ultimo è una persona fisica. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato. Può coincidere o meno con il Contraente stesso.
Capitale investito
Capitale versato, al netto dei caricamenti e dei premi della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), investito nel Fondo interno e nella Gestione separata.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono sospese e quindi non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamento
Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione, contenute nel presente Fascicolo informativo.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all’Impresa. Può coincidere o meno con l’Assicurato (solo se è persona fisica) o con il Beneficiario.
Contratto rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una Gestione separata.
Contratto unit linked
Contratto di assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un Fondo interno detenuto dall’Impresa oppure al Valore delle quote di OICR.
Controvalore delle quote
L’importo in euro ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote dei fondi interni per il numero delle quote attribuite al contratto ad una determinata data.
Data di decorrenza
Momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del premio. La data di decorrenza è indicata nella Proposta e in Polizza.
Età computabile
Età determinata trascurando le frazioni d’anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
Età in anni interi
Età in anni interi determinata arrotondando per difetto le frazioni d’anno.
Fondo interno
Fondo d’investimento costituito all’interno dell’Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell’Impresa stessa, in cui è consentito l’investimento del premio, che viene convertito in quote (unit) del fondo stesso.
Gestione separata
Portafoglio di attivi gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’Impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
Impresa
Allianz S.p.A., società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita anche impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono compresi i Fondi comuni d’investimento e le SICAV.
Polizza
Documento cartaceo che disciplina e prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
Importo che il Contraente versa all’Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Premio investito
Premio, al netto del Caricamento e del premio della copertura caso morte e delle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave), investito nel Fondo interno e nella Gestione separata.
Proposta
Xxxxxx sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.
Regolamento del fondo
Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo, e che include informazioni sull’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo ed altre caratteristiche relative al fondo.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
Riscatto
Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione totale o parziale del capitale maturato nella Gestione separata VITARIV o del Controvalore delle quote dei fondi interni assegnate al contratto.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell’Assicurato, perdita di autosufficienza, malattia grave) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Switch
Operazione con cui il Contraente effettua il disinvestimento del premio dalla Gestione separata e/o delle quote dei fondi interni e il contestuale reinvestimento di quanto ricevuto nella Gestione separata e/o in quote di altri fondi interni.
Valore delle quote
Il valore unitario delle quote di un Fondo interno, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo interno per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento delle valorizzazioni.
RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE
sulla causa che determinò il decesso dell’assicurato e sulle sue condizioni sanitarie pregresse
Si prega di redigere la presente relazione fornendo tutte le notizie utili ad illustrare l’inizio e il decorso di malattie gravi o comunque significative eventualmente sofferte dall’assicurato, anche se le stesse non sono da porsi in relazione con la causa del decesso e di rispondere esattamente ad ogni domanda senza lasciare risposte in bianco. Qualora in possesso dei referti medici citati in seguito, si prega di allegarli.
Assicurato: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cognome e Nome Codice Fiscale Età (anni)
/ / / /
Data di nascita Luogo in cui si è verificato il decesso Data del decesso Ora del decesso
Professione Stato civile
Evento che ha causato il decesso dell’assicurato
Diagnosi iniziale: Successione morbosa: Accidente terminale:
1.
NO ☐ Lei è stato medico abituale dell’assicurato?
SI ☐ Da quale epoca?
2.
NO ☐ Oltre a lei o precedentemente a lei, l’assicurato è stato curato da altri medici?
SI ☐ Quali? (indicare in quale epoca, per quali malattie e possibilmente anche l’attuale domicilio)
3. a) Quale è stata l’anamnesi patologica remota? (indicare la data di insorgenza delle malattie)
b) Nel caso vi siano stati ricoveri, precisare anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi
c) Quale è stata l’anamnesi patologica prossima? (indicare con precisione la data di insorgenza delle malattie e loro sintomatologia)
4. NO ☐ Sono state eseguite indagini diagnostiche?
SI ☐ Indicare epoca, luogo, nominativo della struttura medica e trascrivere i referti più significativi
5. NO ☐ Vi sono stati ricoveri?
SI ☐ Indicare anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi
6. NO ☐ Si sono resi necessari interventi chirurgici o trattamenti terapeutici?
SI ☐ Specificare il tipo di intervento e le cure effettuate
7. Da quando ha cominciato a curare l’assicurato per la malattia che è stata poi la causa del decesso?
8. NO ☐ L’assicurato è mai stato ricoverato per l’evento che ha poi causato il suo decesso?
SI ☐ Indicare dove e in quale epoca
9. NO ☐ L’assicurato conosceva la natura della malattia per la quale poi è deceduto?
SI ☐ Da quando?
10. NO ☐ E’ stata effettuata autopsia?
SI ☐ Allegare referto
11. Nell’ipotesi che la causa di morte non sia ascrivibile a malattia, indicare quali lesioni hanno provocato l’esito e allegare la relativa documentazione
12. NO ☐ L’assicurato ha mai fatto uso di alcolici?
SI ☐ In quale misura e da quando?
13. NO ☐ L’assicurato ha mai fumato?
SI ☐ In quale misura e da quando?
14. NO ☐ Per una migliore illustrazione del caso clinico può aggiungere ulteriori notizie e informazioni?
SI ☐ Indicare quali
Dichiarazioni
Io sottoscritto
Cognome e Nome
Indirizzo di residenza (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) N. civico CAP Comune Provincia
telefono Indirizzo e-mail
attesto di aver fornito tutte le informazioni in mio possesso sulla causa che determinò il decesso dell’assicurato, sulle sue condizioni sanitarie pregresse, nonché sulle sue abitudini di vita e di non aver omesso o alterato alcuna circostanza
Firma del medico curante ►
Luogo e data
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxx - Xxxxxx
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I.
Condizioni di Assicurazione per l’Assicurato
Polizza Collettiva n°202012
abbinata alla Polizza Vita “Allianz Hybrid Plan”
Consulenza medico-sanitaria telefonica
Edizione Febbraio 2021
La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”
INDICE
DEFINIZIONI pag. 1
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE pag. 2
1. Oggetto dell’Assicurazione pag. 2
2. Persone assicurabili pag. 2
3. Decorrenza e durata dell’Assicurazione pag. 2
4. Validità territoriale pag. 2
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (COMUNI A TUTTE LE GARANZIE) pag. 3
5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie pag. 3
6. Disposizioni e limitazioni di responsabilità pag. 4
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA IN PARTICOLARE pag. 4 PACCEHTTO ASSISTENZA ABBINATO AL PRODOTTO ALLIANZ “ALLIANZ HYBRID PLAN” pag. 4
a) Assistenza medico-sanitaria telefonica pag. 4
b) Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione pag. 4
c) Informazioni burocratiche ed amministrative su invalidità e non-autosufficienza pag. 5
d) Informazioni legali pag. 5
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA pag. 5
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ pag. 7
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO pag. 7
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO pag. 7
INFORMATIVA PER LA PRIVACY pag. 8
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Allianz Global Assistance: il marchio che identifica AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Ita- lia.
Assicurato: la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione Allianz Hybrid Plan con Allianz S.p.A..
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Autosufficienza: la capacità di attendere autonomamente alla cura della propria persona ed al disbrigo delle normali attività quotidiane.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. (di seguito indicata, per brevità, AWP P&C) che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al con- tatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assi- stenza previste in polizza.
Contraente: Allianz S.p.A. ossia il soggetto che stipula l’assicurazione.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e inte- ressi.
Estero: tutti i Paesi che non rientrano nella definizione di Italia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sini- stri.
Impresa: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Viale Brenta 32, Mi- lano di seguito anche denominata con il suo marchio Allianz Global Assi- stance.
Inabilità Temporanea: la condizione di incapacità fisica, totale o parziale, a compiere i normali atti quotidiani per una durata limitata nel tempo.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni cor- porali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Invalidità Permanente: perdita o diminuzione definitiva irrimediabile della capacità generica allo svol- gimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono conside- rati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per an- ziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia: l’alteriazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica com- petente non dipendente da infortunio.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione.
NORMATIVE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
1. Oggetto dell’Assicurazione
Il Contraente Allianz S.p.A. stipula l’assicurazione con Allianz Global Assistance per conto degli Assicurati. Allianz Global Assistance si obbliga nei confronti degli Assicurati e del Contraente a prestare i servizi di assi- stenza e/o le garanzie assicurative, nei limiti e alle condizioni stabiliti al paragrafo “ESCLUSIONI E LIMITAZIONI comuni a tutte le garanzie”, così come definite nei punti:
a) Assistenza medico-sanitaria telefonica
b) Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione
c) Informazioni burocratiche ed amministrative su invalidità e non-autosufficienza
d) Informazioni legali
Il Contraente in ogni caso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto per le obbligazioni che l’Impresa assume nei confronti dei singoli assicurati.
2. Persone assicurabili
La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione Allianz Hybrid Plan con Allianz S.p.A.
3. Decorrenza e durata dell’Assicurazione
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto di assicurazione Allianz Hybrid Plan tra l’Assicurato e Allianz S.p.A., le prestazioni di assistenza Allianz Global Assistance entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di stipula della suddetta polizza e hanno durata 12 mesi dalla data di decorrenza della stessa. A condizione che non sia intervenuta la cessazione della Polizza Collettiva n°20212 tra Allianz Global Assistance e Allianz S.p.A., le prestazioni di cui alle presenti condizioni si intendono operative per tutta la durata contrattuale di Allianz Hybrid Plan.
L’Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) risoluzione del contratto Allianz Hybrid Plan a seguito di mancato pagamento dei premi;
b) uscita anticipata dell’Assicurato dal contratto Allianz Hybrid Plan.
4. Validità territoriale
L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole garanzie, vale per il territo- rio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (COMUNI A TUTTE LE GARANZIE)
5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, re- quisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o go- verno commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche tem- poranei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungi- bili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgi- menti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioat- tiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplo- sive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qual- siasi governo;
m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
o) suicidio o tentativo di suicidio;
p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il ri- schio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiu- sura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
s) quarantene.
Le prestazioni di assistenza non sono previste per:
t) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti;
u) interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, xxxxx non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
v) cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie;
w) cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilita- tive, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in ge- nere;
x) espianto/trapianto di organi.
6. Disposizioni e limitazioni di responsabilità
a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese soste- nute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assi- stenza dovute;
c) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
d) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicu- rato;
e) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
f) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
g) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
Il servizio fornito dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA IN PARTICOLARE PACCHETTO ASSISTENZA ABBINATO AL PRODOTTO ALLIANZ “ALLIANZ HYBRID PLAN”
a) Assistenza medico-sanitaria telefonica
L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può usufruire di un servizio di assistenza medica, qualora necessiti di informazioni e/o consigli medico-generici.
Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa va- luterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
L'Assicurato che necessiti di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all’Estero, può usufruire del servizio di assistenza medica della Centrale Operativa per reperire le informazioni necessa- rie.
b) Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio o malattia, l’Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso c/o un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui soffre l’Assicurato.
Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell’Assi- curato, la Centrale Operativa acquisisce e verifica tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso
dell’Assicurato, ricerca ed identifica a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell’Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all’Assicurato, tramite il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa o i propri medici conven- zionati, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l’Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi.
Se necessario, la Centrale Operativa provvede alla traduzione (in inglese, francese, spagnolo o tedesco) di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della suc- cessiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.
Tale garanzia è operante nel rispetto delle vigenti normative in tema di privacy, pertanto l’Assicurato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
c) Informazioni burocratiche ed amministrative su invalidità e non-autosufficienza
In caso di necessità, la Centrale Operativa mette a disposizione la propria équipe medica ed i propri consulenti per fornire indicazioni ed informazioni utili all’Assicurato che si trovi in una condizione di non-autosufficienza, inabilità temporanea o invalidità permanente quali ad esempio:
• iter burocratico ed amministrativo per l’accertamento dell’invalidità civile;
• diritti del cittadino a cui sia stato riconosciuto lo stato d’invalidità civile, secondo le percentuali accertate;
• uffici competenti sul territorio nazionale;
• assegno di accompagnamento: come e quando viene concesso.
Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi o prescrizioni e non può in ogni caso sostituirsi alle comunicazioni ufficiali rilasciate dagli Enti competenti.
d) Informazioni legali
Servizio gratuito di informazioni legali telefoniche “di prima necessità” che consente all’Assicurato di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell’auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, di- ritto all’assistenza sanitaria.
L’Assicurato, per fruire della prestazione, deve telefonare alla Centrale Operativa che provvede ad organizzare il servizio individuando il consulente più indicato in materia che contatterà il soggetto richiedente entro il giorno feriale successivo alla richiesta. Il servizio è operativo dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per attivare le prestazioni di assistenza l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa tramite:
• Numero verde: 000 000 000
• Telefono (anche per chiamate dall’estero): x00 00 00 000 000
indicando con precisione:
• tipo di Assistenza di cui necessita;
• nome e cognome;
• indirizzo e luogo da cui chiama;
• eventuale recapito telefonico;
• numero polizza 202012
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà es- sere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxx Xxxxxx 00
00000 XXXXXX (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimbor- sate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:
• farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione ne- cessario per ogni eventuale rimborso successivo;
• comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx – ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 - XXXXXX (Xxxxxx) fax: x00 00 00 000 000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l'esposto della do- cumentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compa- gnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
INFORMATIVA PER LA PRIVACY
Abbiamo cura dei suoi dati personali
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito, Allianz Partners), con sede in X.xx Xxxxxx 00 00000 XXXXXX, è una compagnia assicurativa abilitata all’esercizio dell’attività assi- curativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi .
La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.
Qualora, in fase di emissione della polizza, ci vengano forniti i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l’onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.
1. Chi è il titolare del trattamento?
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2. Quali dati personali saranno raccolti?
Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:
• cognome, nome
• dati di contatto
3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?
Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo da Allianz, per diverse finalità, come indicato di seguito:
Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all’amministrazione della polizza
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Per la prevenzione e l’individuazione delle frodi e la prevenzione dei reati di terrorismo
Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
Per sottoporle sondaggi qualitativi mediante l’invio di una mail contenente un link, attraverso il quale potrà effettuare un questionario in merito ai servizi da noi forniti, consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e
previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per raccogliere ele- menti utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua esperienza con noi
Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della
Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.
Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interrom- perlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.
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4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?
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• Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, strutture sanitarie, società di autonoleggio, società di trasporti, consulenti tecnici, periti, av- vocati)
Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:
• altre società del Gruppo Allianz, società incaricate di effettuare sondaggi di qualità, società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti)
L’elencazione dei soggetti terzi sopra indicati, incaricati di effettuare i diversi servizi, si riferisce alle varie garanzie che possono essere previste dalle nostre polizze.
I soggetti terzi a cui saranno effettivamente comunicati i suoi dati personali saranno quelli specifici incaricati di fornire i servizi ricompresi nelle garanzie previste nella polizza da lei sottoscritta.
Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro busi- ness, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).
5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?
I suoi dati personali possono essere trattati all’interno e all’esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riser- vatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione per il relativo trattamento.
Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un’altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall’Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l’elenco di società del Gruppo che le seguono è
accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx- xxxx.xxx/xx_XX/xxxxxxx-xxxxxxxx---xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-.xxxx . Xxxxxxx non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all’interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.
6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?
Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:
• Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
• Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
• Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
• Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
• Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
• Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
• Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
• Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della protezione dei dati.
Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.
7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?
Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.
A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.
È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.
8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?
Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:
Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell’art.
2220 c.c.
Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (uno) anno dal sondaggio
Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.
9. In che modo può contattarci?
In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:
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La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Dicembre 2020.
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◾ Informativa sul distributore (allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018)
◾ Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo (allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40/2018)
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Proposta n. [numero] Tariffa: 88M07
Agenzia: [cod_ag]
[NOME_AGENZIA]
Proposta
Data ultimo aggiornamento: 02/01/2023
Il sottoscritto Contraente formula la seguente proposta di assicurazione sulla vita multiramo: unit linked, con partecipazione agli utili e di puro rischio.
Lo scopo prevalente del rapporto è di risparmio/investimento e protezione.
Contraente
Nome Cognome: [Contraente] oppure Ragione Sociale: [Contraente] Codice fiscale o Partita IVA: [CF_contr_PI]
Residenza: [ind_res] oppure Sede legale: [sede_leg]
C.A.P.: [cap_res] Città: [ citta_res] ([Prov_res]) Recapito di corrispondenza:
◾ l’indirizzo di residenza
Assicurato
Nome Cognome: [Assicurato]
Codice fiscale: [CF_ass] Data di nascita: gg/mm/aaaa Età computabile: __
Durata
Decorrenza: dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa * Scadenza del piano di accumulo: gg/mm/aaaa
Durata delle prestazioni periodiche ricorrenti: fino all’esaurimento delle quote del fondo interno AZ Best in Class (o AZ Orizzonte 10) assegnate al contratto o fino al decesso dell’Assicurato, se precedente.
Durata della copertura caso morte: ___ anni 🡪 pari alla durata del piano di accumulo Durata della copertura LTC (Long Term Care): a vita intera 🡪 eventuale
Durata della copertura Malattia grave (Critical illness): ___ anni 🡪 pari alla durata del piano di accumulo (eventuale)
* L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato a condizione che sia stato corrisposto il premio e la Società accetti la presente proposta, come disciplinato nella sezione “Conclusione del contratto” e nel relativo articolo delle Condizioni di assicurazione.
La presente proposta è disciplinata dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute nel Set informativo del prodotto Allianz Hybrid Plan Edizione gennaio 2023.
Dettaglio premi ( importi espressi in euro)
Scomposizione premio Premio annuo
Vita Morte
LTC (Long Term Care) 🡪 eventuale
Malattia grave (Critical illness) 🡪 eventuale
Totale
__._ _,
__._ _,
__._ _,
__._ _,
__._ _,
euro euro euro euro euro
Premio
Premio annuo: __._ _,__ euro
Periodicità del pagamento: _____________ Prossima data di pagamento: gg/mm/aaaa Spese di emissione: 0,00 euro
Importo pagato alla firma (premio di perfezionamento): __._ _, euro
Il caricamento applicato è pari al 4,00% del premio annuo al netto della parte di premio relativa alla copertura Morte, alla copertura LTC (facoltativa) e alla copertura Malattia grave (facoltativa).
Per i premi versati nel primo anno di contratto, il caricamento applicato è pari al __,__% dei premi versati al netto della parte dei premi relativa alla copertura Morte, alla copertura LTC (facoltativa) e alla copertura Malattia grave (facoltativa).
Il mancato pagamento delle prime 3 annualità di premio determina la risoluzione del contratto e i premi già versati restano acquisiti dalla Società.
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell’Impresa di assicurazione;
2. bonifici, addebiti diretti bollettini postali e strumenti di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’Impresa di assicurazione o l'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione;
3. reinvestimenti di capitali provenienti da contratti Vita preesistenti;
fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario, o sistema di pagamento elettronico, su conto corrente intestato all’Impresa di assicurazione.
L’SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato all’Impresa di assicurazione è obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale del premio annuo. L’obbligatorietà dell’SDD si applica ai pagamenti successivi al primo e potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita.
Detraibilità del premio dall’IRPEF ai sensi della normativa fiscale vigente🡪 se Contraente <> da persona giuridica
La Società invierà annualmente al Contraente una certificazione dei premi pagati nell’anno solare rilevanti ai fini della detraibilità fiscale IRPEF, fermo restando l’importo massimo di detrazione su base annua fissato dalla normativa in vigore.
Destinazione del premio versato
__,__% Fondo interno: AZ Best in Class
__,__% Gestione separata: VITARIV
Una parte del premio versato è destinata anche alla copertura caso morte e alle eventuali coperture facoltative (LTC e/o Malattia grave).
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del piano di accumulo gg/mm/aaaa è prevista la corresponsione al Contraente di prestazioni periodiche ricorrenti, a cadenza trimestrale, di importo fisso pari all’1% del cumulo dei premi versati, erogate a partire da [ data erogazione] fino all’esaurimento delle quote del fondo interno AZ BEST IN CLASS (o AZ ORIZZONTE 10) assegnate al contratto o fino al decesso dell’Assicurato, se precedente. L’erogazione al Contraente delle prestazioni periodiche ricorrenti avviene tramite riduzione del numero di quote del fondo interno AZ BEST IN CLASS (o AZ ORIZZONTE 10) assegnate al contratto. Prima della data del gg/mm/ aaaa viene effettuato un trasferimento automatico dell’intero capitale assicurato nel fondo interno AZ BEST IN CLASS. Successivamente al trasferimento automatico, il Contraente può chiedere che l’intero capitale assicurato venga trasferito nel fondo interno AZ ORIZZONTE 10.
Alla scadenza del piano di accumulo inoltre, nel caso in cui il contratto sia in regola con il pagamento dei premi e non si sia verificato un sinistro LTC, viene riconosciuto al Contraente un Bonus Fedeltà, liquidato sotto forma di cedola, pari alla somma dei premi versati per la copertura caso morte.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la liquidazione di un capitale pari:
◼ per la parte investita nei fondi interni, al controvalore delle quote dei fondi interni assegnate al contratto, maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, dell’1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, senza alcuna garanzia di capitale;
◼ per la parte investita nella gestione separata, al capitale rivalutato di anno in anno fino alla data del decesso in base al rendimento della gestione separata VITARIV attribuito al contratto, con una garanzia di conservazione del capitale;
◼ per la parte destinata alla copertura caso morte, sempre che il decesso dell’Assicurato avvenga durante il periodo di copertura e salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza indicati all’art. 2 delle Condizioni di assicurazione, al capitale assicurato della copertura caso morte, pari inizialmente al cumulo di premi del piano (con un tetto massimo di 100.000,00 euro) e che decresce nel corso del tempo fino ad annullarsi alla scadenza del piano.
Prestazione in caso di perdita di autosufficienza eventuale, se attivata la copertura LTC
In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza indicati all’art. 2 delle Condizioni di assicurazione, è prevista la corresponsione all’Assicurato di una rendita vitalizia LTC, a cadenza trimestrale, di importo iniziale pari a ,__ euro (pari all’1% del
cumulo dei premi pattuiti del piano), che si rivaluta annualmente, erogata a partire dal terzo mese successivo al riconoscimento dello stato di non autosufficienza fino a che l’Assicurato è in vita e non autosufficiente.
Inoltre è previsto anche l'esonero dal pagamento dei premi annui residui del piano di accumulo. In ogni caso il premio
annuo della copertura LTC non è più dovuto.
Prestazione in caso di malattia grave eventuale, se attivata la copertura Critical illness
Nel momento in cui viene effettuata la diagnosi di malattia grave dell’Assicurato, sempre che la stessa venga diagnosticata durante il periodo di copertura e salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza indicati all’art. 2 delle Condizioni di assicurazione, è prevista la corresponsione all’Assicurato di un capitale pari a ,__ euro (pari al 50%
del cumulo dei premi pattuiti del piano con un tetto massimo di 50.000,00 euro).
Prestazioni di assistenza Allianz Global Assistance
Con la sottoscrizione del presente contratto sono messe gratuitamente a disposizione dell’Assicurato le prestazioni di assistenza di Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. - Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX - Recapito Telefonico: 02/ 23.695.1 - Sito Internet: xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx - Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx, alle condizioni e secondo le modalità indicate nelle “Condizioni di assicurazione delle prestazioni di Assistenza Allianz Global Assistance” a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Beneficiari
Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato
Il Contraente 🡪 solo se diverso dall’Assicurato
[Nome Cognome] / [Ragione Sociale]: [__ ]
__,__%
__,__%
Codice fiscale: [__ __] Partita IVA: [____ ] Data di nascita: [gg/mm/aaaa] [Residenza] / [Sede legale]: [ind_res_] C.A.P.: [cap_res] Città: [citta_res_] ([Prov_res_]) Nazione [___ _] Tipologia societaria: [___ __ _] Descrizione attività: [__ __ _] Indirizzo e-mail: [ ]
Il Beneficiario [non è] / [è] Persona Politicamente Esposta1 in quanto {il titolare effettivo [Nome Cognome] 🡪 se Persona giuridica}
[variabile per raccogliere “relazione” e “tipologia PEP”].
La relazione che lega il Beneficiario al Contraente è: [descrizione o spazio per scrivere in caso di “altro”].
<se relazione tra Contraente e Beneficiario PF è fidanzato/a, rapporti professionali o altro>
La motivazione dell’operazione è: [donazione] [assenza di eredi legittimi] [adempimento di obbligazione a mezzo dazione in pagamento] [descrizione o spazio per scrivere in caso di “altro”].
<in aggiunta oppure in alternativa> se in aggiunta, inserire [anche] nella frase sotto riportata
Il Contraente ha espresso [anche] la volontà di designare i beneficiari in modo generico, pur essendo stato informato che la Società potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiari:
[Gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali]
[I figli nati e nascituri dell'Assicurato in parti uguali, con diritto di accrescimento ai superstiti]
[I genitori dell'Assicurato in parti uguali con diritto di accrescimento al superstite o, in mancanza di entrambi, gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali]
[Il coniuge vivente dell'Assicurato all’atto del di lui decesso o, in sua mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali]
__,__%
__,__%
__,__%
__,__%
[Gli eredi testamentari dell’Assicurato o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi dell’Assicurato
in parti uguali] __,__%
<se è stato nominato un referente terzo>
Il Contraente ha manifestato esigenze specifiche di riservatezza e ha nominato un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui la Società può far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato. I dati necessari per l’identificazione del referente terzo sono stati raccolti durante il processo di emissione della proposta e sono memorizzati tra i dati anagrafici della polizza.
Il Contraente [ esclude] / [consente] l’invio di comunicazioni ai beneficiari designati nominativamente prima dell’evento.
Avvertenza: la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata all’impresa di assicurazione.
Altri estremi contrattuali
Proposta: nuova Prodotto: Allianz Hybrid Plan
Opzioni: Opzione Booster attiva/non attiva [se attiva ↓]
Al 1° gennaio di ogni anno il rendimento della gestione separata VITARIV attribuito al contratto verrà automaticamente trasferito nel fondo interno AZ Best in Class.
Alla scadenza del piano di accumulo, l’opzione Booster si disattiva automaticamente in quanto l’intero capitale assicurato viene trasferito automaticamente nel fondo interno AZ Best in Class.
Condizioni particolari di proposta:
Vale la CARENZA iniziale, in quanto l’assicurazione è stata assunta senza visita medica.
Avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione della proposta, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni relative al suo stato di salute ed alle sue abitudini di vita riportate nella presente proposta all'interno delle sezioni "profilo sanitario", "profilo professionale" e "profilo sportivo";
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Profilo sanitario
L’Assicurato dichiara che:
Presenta il seguente valore di statura (cm): ____
Presenta il seguente valore di peso (Kg): ____
Ha mai ricevuto una diagnosi, o si è mai sottoposto a ricoveri, cure o esami, per una delle seguenti malattie: a. Cancro, tumori, neoplasie, leucemia, linfomi; b. Infarto miocardico, angina pectoris, difetti valvolari, ipertensione non controllata o qualsiasi altra malattia cardiovascolare; c. Ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), aneurisma o emorragia cerebrale; d. Diabete; e. Epatite B o C, cirrosi epatica; f. Insufficienza renale, malattia renale richiedente dialisi; g. Insufficienza respiratoria; h. Paralisi o paraplegia, quadriplegia, amputazione di arti; i. Sclerosi multipla, epilessia, malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson, Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia di Xxxxxxxxxx, malattia dei motoneuroni; j. Artrite reumatoide; k. Trapianto d’organo; l. HIV o malattie HIV-correlate; m. Abuso di alcool, droghe o sostanze stupefacenti; n. Cecità, retinopatia, cataratte bilaterali, degenerazione maculare? No
Negli ultimi 8 anni ha subito interventi chirurgici diversi da quelli indicati nell’elenco di seguito riportato o è attualmente in lista di attesa/le è stato programmato un intervento diverso da quelli presenti nel seguente elenco: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, safenectomia, varicectomia degli arti inferiori, varicocele, fimosi, erniectomie addominali/inguinali, emorroidectomia, settoplastica nasale, correzione alluce valgo, meniscectomia, rottura/recisione legamenti o frattura degli arti, parto senza complicanze, estrazione dentale o chirurgia estetica? No
Negli ultimi 12 mesi si è sottoposto ad esami diagnostici o esami specialistici che abbiano rilevato situazioni anomale o è in attesa di effettuare esami diagnostici particolari (ad es ecografie, radiografie, risonanza magnetica, TAC, scintigrafie, biopsie, colonscopie, mammografie, coronarografie ad eccezione di esami per infortuni senza postumi, ernia al disco, meniscopatia, lesioni ai legamenti)? No
Assume farmaci salvavita (farmaci di fascia A)? No Fuma/ha mai fumato più di 20 sigarette al giorno? No
Gode di pensioni di invalidità o ha in corso o intende avviare pratiche per il riconoscimento dell’invalidità stessa? No x LTC o CI
Ai suoi genitori o f ratelli sono stati riscontrati: due o più casi della stessa malattia prima dell’età di 60
anni? cancro o tumori, infarto, innesto di bypass, ictus? e/o uno o più casi di malattia dei motoneuroni (compresa SLA) prima dell’età di 60 anni? No x CI
Riesce a svolgere le attività quotidiane, ricreazionali e/o sportive solo in maniera limitata o, comunque, solo con l’aiuto di altre persone o di sussidi, ad esempio deambulatori, durante lo svolgimento della vita quotidiana (ad es per spostarsi in casa, uscire, vestirsi o spogliarsi)? No x LTC
Soffre di qualche disturbo che non è stato ancora sottoposto ad approfondimento diagnostico? No x LTC
Profilo professionale
L’Assicurato dichiara di essere consapevole che il decesso dovuto allo svolgimento di una delle attività professionali considerate a rischio, sotto riportate, non è coperto.
Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:
Acrobata o artista circense, Aereonautica militare - personale anche con mansioni operative, Alpinismo - istruttore/allenatore/guida alpina, Artificiere, Attivita' subacquee - istruttore/allenatore, Attore/comparsa/controfigura/tecnico cinematografico/ teatrale/televisivo esposto a rischi speciali come incendi/presenza di belve/colluttazioni/acrobazie e simili, Autotrasportatore/autista di autocarro/autotreno/motocarro compreso trasporto di esplosivi/merci pericolose, Carabiniere, Cava e miniera - personale con lavoro manuale anche con uso di esplosivi, Collaudatore di veicoli/motoveicoli, Driver (corse al trotto)/fantino, Esercito – personale anche con mansioni operative, Forze armate (sommozzatore/reparti speciali), Guardia del corpo, Guardia di finanza, Guardia giurata/notturna/metronotte, Guida sportiva – istruttore, Hydrospeed - istruttore/allenatore, Xxxxxx subacquei (addetto)/sub professionista/palombaro, Marina militare - personale anche con mansioni operative (non sommozzatore), Paracadutismo/ parapendio/deltaplano - istruttore/allenatore, Personale di bordo (steward, hostess di volo), Pilota aereo non di linea, Pilota di linea aerea, Polizia di stato anche con mansioni operative, Rafting - istruttore/allenatore, Roccia – istruttore/allenatore, Sci/snowboard alpinismo
- maestro/istruttore/allenatore, Xxxxxxxx con lavoro manuale che tratta sostanze asfissianti/corrosive/infettanti/ tossiche/esplosive/radioattive, Speleologia - istruttore/speleologo professionista, Sportivo professionista/semiprofessionista, Vigile del fuoco.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa principale, fatto salvo per quanto indicato nelle condizioni di assicurazione delle eventuali garanzie complementari.
Profilo sportivo
L’Assicurato dichiara di essere consapevole che il decesso dovuto allo svolgimento di una delle attività sportive considerate a rischio, sotto riportate, non è coperto.
Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:
Alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, Arrampicata libera (free climbing), Arti marziali nelle sue varie forme, Atletica pesante, Bungee jumping, Canoa fluviale, Football americano, Guidoslitta (bob), Hockey, Hydrospeed, Immersioni con autorespiratore, Kayak, Kitesurf, Lotta nelle sue varie forme, Paracadutismo, Pilota o passeggero di veicoli/ natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove, Pugilato, Qualsiasi sport esercitato professionalmente, Rafting, Rugby, Salto dal trampolino con sci o idrosci, Sci/ Snowboard acrobatico, Sci/ Snowboard alpinismo, Sci/ Snowboard estremo, Skeleton, Sollevamento pesi, Speedriding, Speleologia, Sport aerei in genere, Torrentismo, Tuffi da scogliere (cliff diving), Vela con traversate oceaniche.
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa principale, fatto salvo per quanto indicato nelle condizioni di assicurazione delle eventuali garanzie complementari.
Conclusione del contratto
Il Contraente prende atto che la Società è libera di accettare o meno la presente proposta, secondo le modalità di seguito specificate.
In caso di accettazione della presente proposta, la Società potrà dare inizio all’esecuzione del contratto. Il contratto si intenderà pertanto concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella presente proposta quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza della copertura assicurativa previsti dalle Condizioni di assicurazione.
La Società darà prontamente avviso al Contraente dell’avvenuta conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione e rilasciando altresì copia della polizza.
Il contratto sarà costituito dalla presente proposta, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla polizza.
In caso di mancata accettazione della presente proposta, la Società ne darà comunque comunicazione al Contraente.
Qualora il Contraente non riceva, a mezzo posta, la polizza oppure la comunicazione di mancata accettazione entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta, potrà contattare Pronto Allianz - Servizio Clienti - al Numero Verde 000.00.00.00.
Revocabilità della proposta
La presente proposta potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 209/ 2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi della presente proposta e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/ Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Somme versate dal Contraente
Le somme versate dal Contraente contestualmente alla presentazione della presente proposta verranno trattenute dalla Società a titolo di deposito gratuito e non produttivo di interessi sino a:
i) la conclusione del contratto ai sensi di quanto riportato nella sezione “Conclusione del contratto” della presente proposta, nel qual caso esse verranno imputate a premio di polizza; ovvero
ii) la revoca, la mancata accettazione della presente proposta di assicurazione, nel qual caso esse verranno restituite dalla Società al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca e/ o dalla comunicazione di mancata accettazione da parte della Società.
Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell’art. 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente:
◾ per la parte investita nel fondo interno, il controvalore delle quote del fondo interno AZ Best in Class aggiunti i caricamenti, al netto de (i) l’imposta di bollo; (ii) l’imposta sull’eventuale rendimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote, la Società rimborsa al Contraente i premi versati nel fondo interno, pari ai premi investiti aggiunti i caricamenti, al netto dell’imposta di bollo;
◾ per la parte investita nella gestione separata, i premi versati nella gestione separata;
◾ per la parte destinata alla copertura caso morte, alla copertura LTC (facoltativa) e alla copertura Malattia grave (facoltativa), i premi versati nelle suddette coperture al netto della parte dei premi relativa al periodo per il quale le coperture hanno avuto effetto.
Sintesi della raccomandazione proposta
[Gentile Signor[a] / Spettabile] [COGNOME / RAGIONE SOCIALE Contraente]
con la compilazione de la “Sintesi della raccomandazione proposta” l’Impresa e l'Intermediario hanno raccolto informazioni utili a valutare, in particolare, il suo livello di conoscenza dei mercati finanziari, dei prodotti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi, l'esperienza da lei maturata in relazione a tali prodotti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento ed esigenze assicurative.
Tali informazioni sono funzionali a definire il suo "profilo cliente" e a consentire così all'Intermediario di raccomandarle investimenti adeguati rispetto a tale profilo.
Al fine di garantire la piena conformità alla normativa applicabile, l’Impresa ha sviluppato un modello multivariato di valutazione dell’adeguatezza, vale a dire un modello che prevede l’esecuzione di distinti controlli volti a verificare la coerenza di ciascun investimento propostole dall'Intermediario rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e assicurativa, al Suo profilo di rischio e capacità di sostenere le perdite, ai suoi obiettivi di investimento ed esigenze assicurative.
In esito ai predetti controlli, le comunichiamo che il prodotto Allianz Hybrid Plan risulta adeguato rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza, al suo profilo di rischio e capacità di sostenere le perdite nonché agli obiettivi di investimento ed esigenze assicurative da lei manifestate.
<se non sono state attivate le coperture LTC e Critical illness>
In particolare, le confermiamo che il prodotto risulta coerente con il bisogno da lei espresso di pianificare un investimento che persegua la valorizzazione del capitale nel medio-lungo periodo e che al contempo garantisca, a fronte di una maggiorazione del premio, forme di protezione personalizzate in caso di decesso dell'assicurato.
<se è stata attivata la copertura LTC>
In particolare, le confermiamo che il prodotto risulta coerente con il bisogno da lei espresso di pianificare un investimento che persegua la valorizzazione del capitale nel medio-lungo periodo e che al contempo garantisca, a fronte di una maggiorazione del premio, forme di protezione personalizzate in caso di decesso dell'assicurato, nonché una copertura contro i rischi di non autosufficienza.
<se è stata attivata la copertura Critical illness>
In particolare, le confermiamo che il prodotto risulta coerente con il bisogno da lei espresso di pianificare un investimento che persegua la valorizzazione del capitale nel medio-lungo periodo e che al contempo garantisca, a fronte di una maggiorazione del premio, forme di protezione personalizzate in caso di decesso dell'assicurato, nonché una copertura contro i rischi di malattie gravi.
<se sono state attivate le coperture LTC e Critical illness>
In particolare, le confermiamo che il prodotto risulta coerente con il bisogno da lei espresso di pianificare un investimento che persegua la valorizzazione del capitale nel medio-lungo periodo e che al contempo garantisca, a fronte di una maggiorazione del premio, forme di protezione personalizzate in caso di decesso dell'assicurato, nonché una copertura contro i rischi di malattie gravi e di non autosufficienza.
Il prodotto è stato, altresì, individuato come più adatto alle sue esigenze in considerazione della preferenza da lei manifestata per la realizzazione di un investimento graduale, che consenta il versamento di un premio con scadenze periodiche ed importi prefissati e che, al contempo, preveda una garanzia parziale di restituzione del capitale. La configurazione di prodotto selezionata prevede una garanzia di restituzione del capitale pari al [70%] / [ 50%] / [30%] dell’investimento.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n. 05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n. 01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco Cod. 01
Proposta n. [numero] Tariffa: 88M07
Agenzia: [cod_ag]
[NOME_AGENZIA]
Proposta
Sottoscrizioni
ll sottoscritto Contraente dichiara:
◾ di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente proposta:
◾ il Set informativo del prodotto d’investimento assicurativo Allianz Hybrid Plan edizione gennaio 2023 composto:
◾ dal Documento contenente le informazioni chiave (KID) della combinazione __,__% Gestione separata VITARIV e
__,__% Fondo interno AZ Best in Class del gg/mm/aaaa;
<se è stata attivata opzione Defender>
◾ dal Documento contenente le informazioni chiave (KID) del Fondo interno AZ Orizzonte 10 del gg/mm/aaaa;
<sempre>
◾ dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP), dalle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario e dalla Proposta;
e dichiara di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prendere visione e comprendere i contenuti dei documenti che compongono il Set informativo;
◾ copia del documento “Informativa sul distributore” conforme all’allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
◾ copia del documento “Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo” conforme all’allegato 4-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018;
◾ <se almeno un beneficiario/ referente terzo è nominativo> l’informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a
distanza che si impegna a fornire a ciascun beneficiario designato nominativamente;
◾ di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l’efficacia della presente proposta e che l’Impresa presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che la presente proposta non contiene cancellature o rettifiche;
◾ < se Contraente = Assicurato> di prosciogliere dal segreto professionale e da ogni obbligo legale di riservatezza i medici che lo hanno o lo avranno curato o visitato, nonché gli enti ed ogni altro soggetto ai quali il beneficiario caso morte si rivolgesse, anche dopo il verificarsi dell’evento, per acquisire informazioni e documentazione, riconoscendo che tali informazioni e documentazione sono essenziali ai fini della valutazione del rischio e dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo, di cui la presente dichiarazione costituisce parte essenziale ed integrante;
◾ di prendere atto che gli importi di premio si intenderanno incassati salvo buon fine del mezzo di pagamento e dei controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui ai D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs 109/2007, nonché delle verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale;
◾ di prendere atto che Allianz S.p.A. ha stipulato una polizza con AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l’Italia che prevede l’erogazione di una serie di prestazioni di assistenza, a favore dell'Assicurato del presente contratto; di aver ricevuto le condizioni di assicurazione delle Prestazioni di assistenza Allianz Global Assistance riportate in calce al Set informativo e di avere altresì preso atto delle limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie prestate da AWP P&C S.A. , Rappresentanza generale per l’Italia che eroga le sue prestazioni tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. - Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX;
◾ che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con la Società sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tali rapporti. Il Contraente, nel caso in cui il rapporto sia instaurato per conto di terzi, si impegna a fornire alla Società tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo del rapporto. Nel caso di contraente società fiduciaria, la stessa indica in modo riservato alla Società le informazioni complete sul fiduciante a cui ricondurre il rapporto continuativo;
Sottoscritto il ____________
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
◾ di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:
◾ Art. 1. Prestazioni assicurative, per la parte statuente i casi di esclusione e i periodi di carenza
◾ Art. 2. Limitazioni della copertura caso morte, LTC (facoltativa) e Malattia grave (facoltativa)
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
◾ <se rifiuto a rispondere al questionario> di essere consapevole che l’Intermediario - in ragione del rifiuto del sottoscritto a fornire le informazioni richieste - non ha potuto effettuare la valutazione di adeguatezza della presente proposta rispetto alle esigenze assicurative o previdenziali del sottoscritto.
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
◾ di essere stato informato dall’Intermediario che il presente prodotto è adeguato rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza, al suo profilo di rischio e capacità di sostenere le perdite nonché agli obiettivi di investimento ed esigenze assicurative manifestate.
Firma dell’Intermediario ▶ ___________________________________
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
Il sottoscritto Assicurato: 🡪 se Assicurato ≠ Contraente
◾ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell’art. 1919 del codice civile;
◾ proscioglie dal segreto professionale e da ogni obbligo legale di riservatezza i medici che lo hanno o lo avranno curato o visitato, nonché gli enti ed ogni altro soggetto ai quali il beneficiario caso morte si rivolgesse, anche dopo il verificarsi dell’evento, per acquisire informazioni e documentazione, riconoscendo che tali informazioni e documentazione sono essenziali ai fini della valutazione del rischio e dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo, di cui la presente dichiarazione costituisce parte essenziale ed integrante.
Firma dell’Assicurato ▶ ___________________________________
Xxxxxx riservato al soggetto incaricato all’Adeguata Verifica
Ai sensi della normativa Antiriciclaggio e regolamenti attuativi vigenti, l’identificazione dei dati firmatari della presente proposta sono state effettuate da [COGNOME_NOME_INTERMEDIARIO].
Questo documento è stato emesso dall’Agenzia: [NOME_AGENZIA] elaborato il: [data_conferma]
1 Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati
esteri; b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitana e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2) Sono familiari di persone politicamente esposte s’intendono: a) i genitori; b) il coniuge o la persona legata alla persona politicamente esposta in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; c) i figli e i loro coniugi; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: a) le persone fisiche che detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta a titolarità effettiva di enti giuridici, trust istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari; b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.