ANTICIPO FATTURE, CONTRATTI, CERTIFICATI
Foglio Informativo
ANTICIPO FATTURE, CONTRATTI, CERTIFICATI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Valsabbina SCpA
Sede Legale: Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Direzione Generale: Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187 Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Iscrizione Albo Banca d’Italia: 2875 - Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx)
OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
Nome e cognome / Xxxxxxx sociale:
Sede:
Telefono e e-mail:
Iscrizione ad albi o elenchi:
Numero delibera iscrizione all’albo/elenco:
Qualifica:
CHE COS’E’ L’ ANTICIPO FATTURE, CONTRATTI, CERTIFICATI
Caratteristiche:
E' una operazione con la quale la Banca, a fronte di una presentazione da parte del cliente di crediti rappresentati da fatture, contratti o certificati, concede un anticipo in conto corrente (in percentuale variabile sul totale dei documenti anticipati), con la clausola di salvo buon fine.
A tal proposito sottolineiamo che questa operatività è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento da parte della Banca.
Trattandosi di cessione di credito pro-solvendo, nel caso in cui non dovesse realizzare il credito rappresentato dai documenti anticipati, la Banca addebiterà il conto del cliente degli importi corrispondenti ai documenti insoluti. Per quant'altro si applicano le norme che disciplinano il rapporto di conto corrente ordinario.
Principali rischi (generici e specifici):
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
• possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
• possibilità di restituire le somme anticipate dalla Banca, qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga onorato.
Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG): 11,46%
Importo accordato: Euro 10.000,00 Durata: 12 mesi
Tasso debitore nominale annuo: 8,00%
Commissione omnicomprensiva (Commissione di messa a disposizione fondi CMDF): 2,000% annua Commissione omnicomprensiva (Commissione di messa a disposizione fondi CMDF): 0,500% trimestrale
Spese collegate all’erogazione del credito: Euro 0,00 Interessi trimestrali: Euro 200,00
Oneri: Euro 75,00
Altre spese (Imposta di bollo): Euro 100,00
I costi sopra riportati sono orientativi e si riferiscono alle ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. Formula per il calcolo del TAEG su base annua:
utilizzato + interessi + oneri utilizzato
t
TAEG = - 1
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue tengono conto di eventuali penali, oneri fiscali (imposta di bollo pro tempore vigente obbligatoria per legge) e spese di scritturazione contabile (se previste) e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte di costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca.
SPESE FISSE | Gestione Liquidità | Spese per l’apertura del conto | Euro 0,00 | |
Canone annuo | Euro 0,00 | |||
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | ZERO | |||
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Euro 0,00 | |||
SPESE VARIABILI | Gestione Liquidità | Spese per singola operazione | Euro 0,00 | |
Periodicità invio estratto conto | MENSILE | |||
FIDI E SCONFINAMENTI | Fidi | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | Tasso del fido ORDINARIO (a revoca o a rientro) | 8,000% |
Indicizzazione | NO | |||
Commissione omnicomprensiva (CMDF) (*) | Commissione annua | 2,000% | ||
Commissione trimestrale | 0,500% | |||
Sconfinamenti | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido | Tasso applicato (annuo) | 8,000% | |
Indicizzazione | NO | |||
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido | Tasso applicato (annuo) | 8,000% | ||
Indicizzazione | NO |
(*) La Commissione omnicomprensiva (Commissione messa a disposizione fondi - CMDF) è calcolata sull’importo totale degli affidamenti, aventi carattere rotativo, messi a disposizione del Cliente, dividendo per quattro (n. di trimestri dell’anno) la commissione percentuale annua pattuita. La percentuale trimestrale ottenuta, viene rapportata ai giorni di composizione del trimestre e moltiplicata per i giorni di effettiva messa a disposizione di tali somme.
Commissione omnicomprensiva (Commissione messa a disposizione fondi - CMDF) – ESEMPIO
A titolo esemplificativo si consideri il caso di seguito meglio specificato. Durata del trimestre: 92 giorni
Importo accordato: Euro 10.000,00 Disponibilità: 62 giorni
Aumento dell’importo accordato a Euro 15.000 per i successivi 30 giorni
Commissione omnicomprensiva (CMDF): 2,000% (Tasso applicato annuo pari a 0,500% trimestrale)
Euro 10.000,00 x 0,500%
---------------------------------- = Euro 0,54348 (CMDF giornaliera) x 62 giorni = Euro 33,696
92
Euro 15.000,00 x 0,500%
---------------------------------- = Euro 0,81522 (CMDF giornaliera) x 30 giorni = Euro 24,457
92
Commissione (CMDF) addebita alla fine del trimestre = Euro 58,15 (Euro 33,696 + Euro 24,457)
Criterio di conteggio degli interessi
(Il conteggio degli interessi viene eseguito ai sensi dell’art. 120 del Testo Unico Bancario –TUB – e successive modificazioni nel rispetto delle delibere CICR attuative).
Il calcolo degli interessi è effettuato mediante la seguente operazione (nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente sulla capitalizzazione degli interessi): capitale depositato o importo esposizione o importo utilizzo linea di credito moltiplicato per valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni annuali di utilizzo o di durata esposizione diviso 36500/36600 (totale giorni dell’anno civile moltiplicato per 100).
Se il parametro di riferimento utilizzato per la determinazione dei tassi di interesse/di mora applicati al contratto è composto dalla “media” del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).
Nel caso di tasso variabile applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread, fermo restando il valore di 0% del parametro di riferimento, qualora sia prevista una “base zero”, in caso di valore negativo del parametro di indicizzazione. Nel caso di tasso variabile, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.
Interessi debitori
Periodicità di conteggio degli interessi: il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Esigibilità e addebito interessi debitori: 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o al termine del rapporto.
Valuta addebito interessi: 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto
Tasso di mora applicato in caso di pagamento degli interessi oltre la data di esigibilità: 14,250%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”)
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE | |
Commissione su singola distinta | |
Fatture | € 0,00 |
Contratti | € 0,00 |
Certificati | € 0,00 |
Commissione per singolo documento | € 0,00 |
Commissione per ogni certificato di proprietà/conformità anticipato | € 7,00 |
Rimborso spese notifica | € 5,00 |
Commissione fissa di proroga | € 15,00 |
Percentuale massima di anticipo | |
Fatture | 80% dell’importo del documento |
Contratti | 50% dell’importo del documento |
Certificati | 80% dell’importo del documento |
Giorni stacco valuta carico | |
Addebito conto anticipo | Stesso giorno |
Accredito conto corrente ordinario | Stesso giorno |
Giorni stacco valuta scarico | |
Accredito conto anticipo | Stesso giorno |
Addebito conto corrente ordinario | Stesso giorno |
Invio comunicazioni | |
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) | € 1,00 |
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) | € 0,00 |
Domiciliazione in filiale (a documento) | € 0,40 |
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) | € 0,00 |
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca. | |
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | |
Raccomandata | € 6,50 |
Raccomandata A.R. | € 8,00 |
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito. |
DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RECLAMI
Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto
Se il contratto è a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere dall’apertura di credito o di ridurne l’ammontare, con lettera raccomandata, in qualsiasi momento con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Alla
scadenza del termine di preavviso il cliente deve sospendere l’utilizzazione del credito e deve restituire le somme ed i relativi accessori. In caso di giustificato motivo, la banca ha facoltà di recedere dandone immediata comunicazione al correntista; il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, la banca deve concedere un termine di almeno 1 giorno per la restituzione delle somme e dei relativi accessori. Se il contratto è a tempo determinato, la banca ha la facoltà di recedere prima della scadenza del termine o di ridurre l’ammontare dell’apertura di credito soltanto in presenza di una giusta causa; il recesso ha effetto immediato sia quanto alla sospensione dell’utilizzazione del credito sia quanto alla restituzione delle somme e dei relativi accessori. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’affidamento non comporta l’aumento di tale limite.
Analoga facoltà di recesso ha anche il Cliente con effetto di chiusura dell’apertura di credito mediante pagamento di quanto dovuto.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:
i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia -
Ufficio Reclami - Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:
A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)
A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del
presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.
A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.
B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA
C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito xxx.xxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.
C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.
C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
GLOSSARIO
Commissione omnicomprensiva (CMDF) | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente. |
Fido | Contratto in base al quale la Banca/Intermediario si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l’importo massimo della somma messa a disposizione e l’eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi. |
Saldo disponibile, contabile e per valuta | Il saldo del conto è dato dalla differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data. Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate. Il saldo disponibile si riferisce alla somma che il cliente può effettivamente utilizzare. Il saldo per valuta è dato dalla somma dei movimenti dare/avere sul conto corrente elencati in ordine di data valuta. |
Sconfinamento | Somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extra fido”); somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente (“sconfinamento in assenza di fido”). |
Servizio accessorio connesso con il contratto di credito | Servizio obbligatorio per la conclusione del contratto o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito. |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento, Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |