TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate
L’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, in seguito denominata «OCCAR», e
l’Unione europea, in seguito denominata «UE», in seguito denominate «parti»,
CONSIDERANDO CHE le parti convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;
RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso ad informa- zioni classificate dell’OCCAR e dell’UE nonché lo scambio di informazioni classificate fra le parti;
CONSAPEVOLI CHE tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE il 18 maggio 2009 il Consiglio ha approvato la raccomandazione del comitato direttivo del- l’Agenzia europea per la difesa per portare avanti i lavori sulla conclusione di un accordo di sicurezza tra l’UE e l’OCCAR che dovrebbe essere disponibile in tempo utile per l’approvazione dell’accordo amministrativo tra l’AED e l’OCCAR;
RILEVANDO CHE il Consiglio di sorveglianza dell’OCCAR ha autorizzato il direttore dell’Amministrazione esecutiva (AE) dell’OCCAR a concludere un tale accordo di sicurezza;
RILEVANDO CHE il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la presidenza ad avviare negoziati con l’OCCAR ai fini della conclusione di un accordo sulla sicurezza delle informazioni;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’accordo tra l’OCCAR e l’UE sulla protezione delle informa- zioni classificate («accordo») si applica alle informazioni classifi- cate, sotto qualsiasi forma, fornite dalle parti o tra esse scam- biate.
2. Nel quadro dell’attuazione del paragrafo 1 non è consen- tita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non ab- biano concordato procedure relative a talune categorie di infor- mazioni, pertinenti alle loro necessità operative.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intendono tutte le informazioni (vale a dire, conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) e tutti i docu- menti o materiali di cui una delle parti consideri necessaria la protezione da una divulgazione non autorizzata che potrebbe in varia misura danneggiare, ledere o pregiudicare gli interessi del- l’OCCAR, dell’UE o di uno o più dei loro rispettivi Stati membri, e che sono stati designati come tali con una classifica di sicu- rezza.
Articolo 5
Ciascuna parte e i relativi organi definiti all’articolo 3 del pre- sente accordo garantiscono di disporre di un sistema di sicu- rezza e di misure di sicurezza, fondati sui principi di base e sulle norme minime di sicurezza stabiliti nelle rispettive regolamen- tazioni di sicurezza e rispecchiati nelle disposizioni da stabilire a norma dell’articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.
Articolo 3
Le istituzioni e gli organi dell’UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea («Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione europea e il servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»). Ai fini del presente accordo tali isti- tuzioni ed organi sono denominati «UE».
Articolo 4
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o trasmesse da una parte (la parte fornitrice) all’altra parte (la parte ricevente) conformemente al principio del controllo dell’origina- tore.
Articolo 6
1. Le informazioni classificate sono così contrassegnate:
a) per l’OCCAR, le informazioni classificate recano la menzione OCCAR SECRET, OCCAR CONFIDENTIAL o OCCAR RESTRICTED;
b) per l’UE, le informazioni classificate recano la menzione SECRET UE/UE SECRET, CONFIDENTIEL UE/UE CONFI- DENTIAL o RESTREINT UE/UE RESTRICTED.
Nell’OCCAR | Nell’Unione europea |
OCCAR SECRET | SECRET UE/UE SECRET |
OCCAR CONFIDENTIAL | CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL |
OCCAR RESTRICTED | RESTREINT UE/UE RESTRICTED |
2. La corrispondenza tra le classifiche di sicurezza è la seguente:
Articolo 8
1. Le parti assicurano che tutte le persone che nello svolgi- mento delle proprie funzioni ufficiali devono avere accesso ad informazioni classificate fornite o scambiate a norma del pre- sente accordo, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso a tali informazioni, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere ad informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDEN- TIAL o OCCAR CONFIDENTIAL ovvero SECRET UE/UE SECRET o OCCAR SECRET.
1. Ciascuna parte:
Articolo 7
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona, tenuto conto della sua lealtà, onestà e affidabilità, può avere accesso a informazioni classificate.
a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate fornite o scambiate dall’altra parte a norma del presente accordo dalla divulgazione non autorizzata, dalla perdita o dalla compro- missione;
b) assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate ad un livello non meno rigoroso di quello previsto dalle disposizioni previste dalla propria regolamentazione di sicu- rezza per le informazioni o il materiale con una classifica di sicurezza equivalente, come stabilito all’articolo 6;
c) assicura che le informazioni classificate ricevute dall’altra parte non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto di tale parte;
d) si astiene dall’utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;
e) non consente l’accesso alle informazioni classificate a per- sone che non abbiano la necessità di sapere ai fini dello svolgimento delle loro funzioni ufficiali e, qualora sia xxxxxx- sto l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o OCCAR CONFIDENTIAL ovvero SECRET UE/UE SECRET o OCCAR SECRET, non abbiano ottenuto un nulla osta di sicurezza conformemente alla re- golamentazione di sicurezza della parte ricevente; e
f) assicura che tutte le persone che hanno accesso ad informa- zioni classificate siano informate delle proprie responsabilità per quanto riguarda la protezione delle informazioni confor- memente alla regolamentazione di sicurezza applicabile.
2. L’UE non comunica le informazioni classificate fornite dall’OCCAR a norma del presente accordo a terzi o ad un’isti- tuzione o organo dell’UE non menzionato all’articolo 3 senza il previo consenso scritto dell’OCCAR.
L’OCCAR non comunica le informazioni classificate fornite dal- l’UE a norma del presente accordo a terzi senza il previo con- senso scritto dell’UE. Tale consenso è dato dal Consiglio, che delibera all’unanimità.
Articolo 9
Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo. Le autorità di cui all’articolo 12 procedono a consultazioni e visite di valutazione di sicurezza reciproche per valutare l’efficacia delle disposizioni di sicurezza stabilite nell’ambito delle rispettive responsabilità ai fini della protezione di tali informazioni classificate.
Articolo 10
1. Ai fini del presente accordo:
a) per quanto riguarda l’UE, tutta la corrispondenza è inviata al capo del registro (Chief Registry Officer) del Consiglio e inol- trata dal medesimo agli Stati membri e agli organi di cui all’articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2;
b) per quanto riguarda l’OCCAR, tutta la corrispondenza è inviata al responsabile del controllo del registro (Registry Control Officer) dell’AE dell’OCCAR e, se necessario, inoltrata dal medesimo ai pertinenti registri classificati dell’AE dell’OCCAR, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. In via eccezionale la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a determinati funzionari, organi o servizi competenti di tale parte può, per ragioni operative, essere indirizzata ed accessibile soltanto a determinati funzionari, or- gani o servizi competenti dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari dalla parte fornitrice, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere.
Per quanto riguarda l’Unione europea tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il capo del registro del Consi- glio, il capo del registro della Commissione europea o il capo del registro del SEAE.
Per quanto riguarda l’OCCAR, tale corrispondenza è inviata attraverso il responsabile del controllo registro dell’AE dell’OCCAR.
3. Tutte le informazioni classificate sono inviate mediante canali concordati dalle autorità responsabili della sicurezza delle parti.
4. Le informazioni classificate inviate con mezzi elettronici sono cifrate conformemente ai requisiti della parte fornitrice quali stabiliti nella sua regolamentazione di sicurezza. I requisiti della parte fornitrice sono soddisfatti all’atto dell’invio, dell’ar- chiviazione e del trattamento delle informazioni classificate nelle reti interne delle parti.
Articolo 11
Il direttore dell’AE dell’OCCAR vigila sull’attuazione del presente accordo da parte dell’OCCAR. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il membro della Commissione europea responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza e il segretario generale del Consiglio vigilano sull’at- tuazione del presente accordo da parte dell’UE.
Articolo 12
1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le quattro autorità indicate nei paragrafi 2, 3, 4 e 5 stabiliscono disposi- zioni di sicurezza allo scopo di definire le norme per l’invio, la protezione reciproca delle informazioni classificate e le visite a norma del presente accordo.
2. La sezione «Sicurezza» dell’AE dell’OCCAR, sotto le dire- zione e a nome del direttore dell’AE dell’OCCAR, che agisce per l’OCCAR e sotto la sua autorità, elabora disposizioni di sicu- rezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’OCCAR a norma del presente accordo conformemente alla regolamentazione di sicurezza dell’OCCAR.
3. L’ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consi- glio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua auto- xxxx, elabora disposizioni di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE a norma del presente accordo conformemente alle norme di si- curezza del Consiglio.
4. La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione respon- sabile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora disposi- zioni di sicurezza per la protezione delle informazioni classifi- cate fornite a norma del presente accordo all’interno della Com- missione europea e dei suoi locali conformemente alle disposi- zioni della Commissione in materia di sicurezza.
5. La direzione del servizio europeo per l’azione esterna, che agisce sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, elabora disposizioni di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite a norma del presente accordo all’interno del SEAE e dei suoi locali conformemente alle norme di sicurezza del SEAE.
6. Per l’UE, le disposizioni di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.
7. Per l’OCCAR, le disposizioni di sicurezza di cui al para- grafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la si- curezza dell’OCCAR.
Articolo 13
In caso di violazione della sicurezza con conseguente perdita o compromissione delle informazioni classificate ricevute dalla parte fornitrice o in caso di sospetta divulgazione di tali infor- mazioni classificate a persone non autorizzate, la parte ricevente ne informa immediatamente la parte fornitrice.
La parte ricevente (assistita, se necessario, dalla parte fornitrice) procede ad un’indagine immediata conformemente alla propria regolamentazione di sicurezza per la protezione delle informa- zioni classificate. La parte ricevente informa quanto prima pos- sibile la parte fornitrice in merito alle circostanze, alle misure adottate, all’esito dell’indagine e all’azione correttiva intrapresa per evitare che l’evento si ripeta. Le autorità di cui all’articolo 12 possono stabilire procedure a tal fine.
Articolo 14
Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall’attua- zione del presente accordo.
Articolo 15
Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informa- zioni classificate a norma del presente accordo, le autorità re- sponsabili della sicurezza di cui all’articolo 12 convengono che la parte ricevente è in condizioni di proteggere e salvaguardare le informazioni in maniera conforme alle disposizioni da stabi- lire a norma di tale articolo.
Articolo 16
Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate, purché non contrastino con le disposizioni del pre- sente accordo.
Articolo 17
Le controversie tra l’OCCAR e l’UE relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante ne- goziazione tra le parti. In attesa della risoluzione di eventuali controversie, le parti continuano ad adempiere a tutte le respon- sabilità loro spettanti a norma del presente accordo.
Articolo 18
1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle parti.
2. Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche della propria regolamentazione che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.
3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di va- lutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti. Esso è riesaminato se uno Stato non appartenente all’UE diventa mem- bro dell’OCCAR.
4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto ed è firmata da ciascuna delle parti del presente accordo.
Articolo 19
Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra parte, ma lascia impregiudicati gli obblighi già contratti in virtù delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano ad essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.
In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette luglio duemiladodici, in duplice esemplare ciascuno in lingua inglese.
Per l’OCCAR Per l’Unione europea