CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE PRIMA
PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI SCIENTIFICO-DIDATTICI DI SPAZI INTERNI ALLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE IN XXXXXX XXXX'XXXXXX (XXXXXXX) - XXX. XXXXX. 000 - XXXX XXXXXXXXXXX.
Ticket: 38039 CUP: J79E19001260005– CIG: 9416187354
ART. 1 – CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 4 del DM 145/2000 l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere depositato presso l’amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione al Direttore Xxxxxx.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
Il Direttore di cantiere è responsabile del coordinamento delle attività di cantiere, dei contatti con la Direzione lavori, della direzione e sorveglianza delle attività indicate nei piani di sicurezza, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere o a terzi.
Per tutta la durata dell’appalto l’appaltatore deve garantire la presenza del direttore di cantiere nel luogo dei lavori.
In particolare, il direttore di cantiere deve provvedere:
a) All’organizzazione del cantiere, l’impiego dei mezzi d’opera e le modalità esecutive delle opere provvisionali;
b) All’adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;
c) Alla disciplina del cantiere;
d) Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del direttore dei lavori;
e) Alla verifica dell’impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;
f) A controllare che l’opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, statisticamente
collaudabili ed esteticamente accettabili;
g) A dare esecuzione ai piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
h) All’elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessità della cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire considerati esecutivi, essere vistati dalla Direzione lavori per accettazione;
i) A controllare la corretta esecuzione dell’impianto elettrico in genere secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti dell’Università e per essa della Direzione lavori, del totale rispetto dei disposti del DM 37/2008, compresa la certificazione di conformità che dovrà essere consegnata all’Università contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce agli enti competenti;
j) A controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici sanitari, gas, di riscaldamento e condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti dell’Università e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della Legge 10/1991, compresa la dichiarazione di conformità, ed i libretti d’impianto;
k) Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi unitari dell’Università o offerti dall’Appaltatore;
l) Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone del tutto sollevata l’Università ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavoratori, impiegati nel cantiere, dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre gli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione dei dipendenti. L’appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.
ART. 3 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
Si applica l’art. 6 del DM 145/2000.
ART. 4 – PROVVISTA DEI MATERIALI, CONSERVAZIONE E CUSTODIA
Si applicano gli articoli 16 e 17 del DM 145/2000.
ART. 5 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
Si applica l’art. 18 del DM 145/2000.
ART. 6 – VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Si applica l’art. 19 del DM 145/2000.
Ai sensi dell’art. 7 del DM 49/2018, il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d’azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica.
ART. 7 – PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
Si applica l’art. 35 del DM 145/2000.
ART. 8 – PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE CHE SI PREVEDE DI RIUTILIZZARE
Si applica l’art. 36 del DM 145/2000.
ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 5 del DM 49/2018 il direttore lavori, previa disposizione del Rup, provvede alla consegna dei lavori, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
Il direttore lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni del progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamera la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può richiedere di recedere dal contratto. Nel caso di caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, come previsto dall’art. 5, co. 12 del DM 49 del 7 marzo 2018. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolati ai sensi dell’art. 5, co. 14 del DM n. 49 del 7 marzo 2018.
È possibile provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori o nei
casi di temporanea disponibilità delle aree e degli immobili.
Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangono le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumente dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Contemporaneamente alla consegna dei lavori è necessario predisporre il cartello di identificazione dei lavori sull’area di intervento.
ART. 10 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
In merito all’accettazione dei materiali si applica quanto previsto agli artt. 3 e 6 del DM 49/2018.
ART. 11 – STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E CONTROLLO
In merito agli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo si applica quanto previsto dall’art. 3 del DM 49/2018.
ART.12 – LOCALI PER UFFICI E PER LE MAESTRANZE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Tali uffici devono essere adeguatamente protetti da dispositivi di allarme e antintrusione, climatizzati nonché dotati di strumenti (fotocopiatrice, computer, software, ecc.). i locali saranno realizzati nel cantiere e nei sub-cantieri, nei siti stabiliti o accettati dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono, connessione dati), a carico dell’Appaltatore.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatori prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igenico- sanitari in numero adeguato e nel rispetto del PSC.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri le spesa per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
ART. 13 – DISCIPLINA DELLE RISERVE
A) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE
1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
B) ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
C) LIMITAZIONI DELLE RISERVE
1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da disciplina di cui all’art. 205, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
3. Non possono essere riproposte riserve per i quali sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte correttamente nel registro di contabilità e/o nel conto finale nei termini e nei modi sopra stabiliti.
ART. 14 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE
L'Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a regola d’arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.
L'Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.
L'Università può accettare tali opere; in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Appaltatore non può mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Università, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.
ART. 15 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.
Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a
cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali conseguenziali danni derivanti all'Università.
ART. 16 – GESTIONE DELLE MATERIE PROVENTIENTI DA DEMOLIZIONE E SCAVI
I materiali provenienti da demolizioni dovranno essere allontanati, qualora non ne sia stato previsto il reimpiego, guidati nella fase di demolizione mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polveri.
Risulterà in ogni caso vietato il getto dall’alto dei materiali.
Per i materiali rinvenienti dagli scavi sarà curata la movimentazione ed il trasporto a rifiuto o nelle zone di riserva, a seconda delle direttive della Direzione Lavori, impiegando mezzi idonei affinchè non vengano dispersi lungo i percorsi e non vengano sollevate polveri.
I rifiuti che vengono a crearsi nell’ambito del cantiere sono da intendersi come prodotti dalla ditta appaltatrice che ha effettuato l’intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto.
A carico dell’Appaltatore sono tutte le pratiche e gli oneri relativi al conferimento in discarica per tutti i materiali da portare a rifiuto, anche laddove non sia esplicitato nelle varie voci delle lavorazioni.
La gestione dei materiali di demolizione e scavi devono rispettare i criteri minimi ambientali, come maggiormente dettagliato nel successivo articolo.
ART. 17 – INSTALLAZIONE ATTREZZATURE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimenti dei lavori.
ART. 18 – OPERE PROVVISIONALI
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere.
ART. 19 – SISTEMAZIONE STRADE E ACCESSI
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti, l’Appaltatore è tenuto ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature).
In caso affermativo dovrà comunicare con gli Enti proprietari di dette opere la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti questi dati necessari al fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere di cui sopra.
Il maggior onere al quale l’Appaltatore dovrà sottostare per l’esecuzione dei lavori in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o alle condotte, l’Appaltatore dovrà procedere a darne immediato avviso mediante comunicazione sia agli Enti proprietari delle strade che agli Enti proprietari delle opere danneggiate oltrechè, naturalmente, alla Direzione Lavori.
L’unico responsabile nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate rimane l’impresa, restando del tutto estranea l’Università e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza.
Fanno carico all’Appaltatore gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi dei cavi o condotte che si rendono necessari per l’esecuzione delle opere.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendo a proprie spese con opportune opere provvisionali.
ART. 20 – SEGNALI LUMINOSI
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, accesi sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e di veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle norme della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.
ART. 23 – VIGILANZA E GUARDANIA DEL CANTIERE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di appartenenza dell’Appaltatore, dell’Università o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione e delle piantagioni.
Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 646/1982, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza si incorrerà nelle sanzioni previste al co. 2 dell’art. 22 della L. n. 646/1682. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione e il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le sole opere consegnate.
Solo altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purchè non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e, comunque quando non superino sei mesi complessivi.
ART. 21 – IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente l’igiene e sicurezza sul lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Legge e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca dell’esecuzione dei lavori ed in particolare dal D.Lgs. n°81/2008.
ART. 22 – SERVIZI VARI
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. , relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori.
ART. 23 – GRAFICI E DISEGNI, MODELLI E CAMPIONATURE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, nonché il tracciato piano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture, che venissero richiesti dalla Direzione lavori.
ART. 24 – SMACCHIAMENTO DELL’AREA
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso l’eventuale taglio di alberi dei quali non è prevista la conservazione, l’estirpazione di siepi, ceppaie, radici, etc.
ART. 25 – PRATICHE AMMINISTRATIVE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonchè le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc., relativi agli impianti, che fossero prescritti dalle Norme di Legge.
ART. 26- CARTELLI
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura agli accessi del cantiere generale di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione Lavori, entro
5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni indicheranno, in maniera indelebile, le diciture e fotografie a colori che la Direzione Lavori fornirà.
Il cartello dovrà almeno riportare le seguenti informazioni tenendo conto delle indicazioni della Direzione Lavori:
-Stazione appaltante: ufficio competente alla gestione dell’opera, titolo generale dell’opera, Immagine illustrativa dell’opera, Titolo del lavoro in appalto, Estremi della legge o del piano di finanziamento, Fonti;
-Progettisti: Progettista esecutivi c.a., progettista impianti;
-Ufficio Direzione Lavori: Direttore dei lavori, Direttore Operativo, Ispettore di cantiere, Direttore del cantiere, assistente tecnico.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
ART. 27 – ALLONATAMENTO DELLE ACQUE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni correnti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.
ART. 28 – PROVE DI CARICO
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche.
ART. 29 – VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
ART. 30 – CONSEGNA DELLE OPERE ESEGUITE E CONSERVAZIONE FINO AL COLLAUDO
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la consegna provvisoria parziale o della totalità delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contradditorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE
L'Università può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all’art. 230 D.P.R. 207/2010. Quando l'Università si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non può reclamare compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali. I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.
ART. 32 – SGOMBERO E PULIZIA DEI CANTIERI
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per lo sgombero e la pulizia dei vari cantieri, con rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera e le attrezzature nonché la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
ART. 33 – GARANZIE DEGLI IMPIANTI
È a carico dell’Appaltatore l’obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.
Dovrà in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell’Università, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso. Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un’avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell’Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verrà redatto dall’Università un verbale di avaria circostanziato che verrà notificato all’Appaltatore.
Se l’Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impartitogli dall’Università, l’avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d’ufficio a spese dell’Appaltatore stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza o a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo di cui gli impianti non possano essere usati.
ART. 34 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
Sono a carico e comprese nei prezzi unitari dell’Appaltatore tutte le spese per ponti di servizio, mezzi d’opera, trasporti, sorveglianza dei materiali, prove dei materiali, pulizia di cantiere e dei locali, operazioni di misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla Direzione Lavori; le spese per eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale nonché le spese contrattuali.
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99), alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da Legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro.
Resta inoltre stabilito che:
• l'Appaltatore si obbliga nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti;
• le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i detti lavori;
• l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci;
• i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni di Categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione per le Imprese artigiane.
L'Appaltatore si obbliga a concordare con la D.L. le modalità ed i tempi di intervento in eventuali locali con presenza di attività inderogabili e/o di pubblico.
Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri per la realizzazione di eventuali aperture nelle murature e nelle recinzioni per agevolare l'accesso e il trasporto di materiale ed il loro definitivo ripristino.
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il Direttore di cantiere dovrà essere tecnico laureato, ingegnere o architetto (senior o equivalente) provvisto di adeguata esperienza nella realizzazione di opere di entità paragonabile a quella oggetto del contratto, da dimostrarsi alla Direzione Lavori tramite l’invio di un documentato curriculum.
L’Università si riserva il proprio gradimento sul nominativo proposto. In particolare, il Direttore di cantiere deve provvedere:
a) all'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera e le modalità esecutive delle opere provvisionali;
b) all'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;
c) alla disciplina del cantiere;
d) alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei lavori;
e) alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;
f) a controllare che l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente collaudabili ed esteticamente accettabili;
g) all'elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessità della cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire considerati esecutivi, essere vistati dalla Direzione Lavori per accettazione;
h) a controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti dell'Amministrazione e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti del D.Lgs.37/2008 compresa la certificazione di conformità che dovrà essere consegnata alla stazione appaltante contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce ISPELS;
i) a controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici, sanitari, gas, di riscaldamento e condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti dell'Amministrazione e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della legge 10/91 e del D.Lgs. 37/2008, compresa la dichiarazione di conformità, ed i libretti d'impianto;
j) Il direttore tecnico di cantiere è, inoltre, responsabile del rispetto del piano di sicurezza; Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intendono conglobati nel corrispettivo contrattuale. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'Appaltatore, restandone del tutto sollevata l'Università ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle lavorazioni e le spese di adeguamento del cantiere in osservanza dal D.Lgs. 81/2008.
L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione della DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate ai sensi dell'art. 15 del D.M. 145/00.
E' altresì' obbligo dell'Appaltatore, redigere gli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito”) delle opere civili, degli impianti, degli arredi e di qualunque altra opera realizzata, debitamente quotati, con tutti i particolari dovuti e corredati con tutti i manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature e macchine installate, certificazioni di conformità.
Tali elaborati dovranno essere realizzati secondo gli standard formali messi a punto all’interno di AUTC, che il Direttore dei Lavori renderà noti nei dettagli (per gli elaborati grafici i files dovranno essere in formato “.dwg” per “autocad 2007”).
Detti elaborati dovranno essere consegnati all'Amministrazione, e per essa alla Direzione lavori, perentoriamente entro giorni 30 consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in triplice copia oltre che su CD-Rom in spazio formato DWG, a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso intendendo tale onere conglobato nel corrispettivo per l'appalto.
Trascorso inutilmente tale termine l'Università, e per essa la Direzione lavori, senza alcun preavviso provvederà, tramite ditta specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati addebitandone le spese all'Appaltatore e deducendo il relativo importo dallo stato finale.
ART. 35 – Criteri ambientali minimi (CAM)
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" nella documentazione progettuale e di gara sono riportate, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)
Le indicazioni contenute negli articoli successivi relativi ai CAM consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.
Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l’offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la Stazione Appaltante può accettare al posto delle prove dirette.
Il rispetto da parte dell'Appaltatore dei requisiti elencati negli articoli successivi relativi ai CAM sarà evidenziato attraverso la consegna alla Direzione Lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.
Le modalità di presentazione alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.
L’inadempimento delle seguenti prescrizioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ai sensi del comma 3 dell’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Specifiche tecniche dell’edificio, conformi al D.M. 11 ottobre 2017
Emissioni dei materiali
Con riferimento ad ogni materiale elencato di seguito:
-Pitture e vernici;
-Tessili per pavimentazioni e rivestimenti;
-Laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;
-Pavimentazioni e rivestimenti in legno;
-Altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
-Adesivi e sigillanti;
I limiti di emissione esposti dovranno rispettare la seguente tabella:
Limite di emissione (µg/m3) a 28 giorni | |
Benzene, Tricloroetilene (trielina), Di-2- etilesilftalato (DEHP), Dibutilftalato (DBP) | 1 (per ogni sostanza) |
COV totali1 | 1500 |
Formaldeide | <60 |
Acetaldeide | <300 |
Toluene | <450 |
Tetracloroetilene | <350 |
Xilene | <300 |
1,2,4-Trimetilbenzene | <1500 |
1,4-Diclorobenzene | <90 |
Etilbenzene | <1000 |
2-Botussietanolo | <1500 |
Stirene | <350 |
L’Appaltatore dimostrerà la rispondenza al criterio tramite la necessaria documentazione tecnica che dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante per tramite la Direzione Lavori in fase di esecuzione dei lavori e comunque in via preventiva per le necessarie verifiche e controlli prima dell’approvvigionamento.
Per dimostrare la conformità sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni.
Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto).
Comfort acustico
L’Appaltatore dovrà dimostrare mediante una relazione di collaudo redatta tramite misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444 e UNI 11532:2014 o norme equivalenti il raggiungimento delle prestazioni acustiche richieste ovvero Il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’appendice A della norma 11367 (per i valori DnT,w, L’nw, Lic e Lid) e il livello prestazionale “buono” riportato nel prospetto B.1. dell’appendice B della norma UNI 11367. Restando onere a carico dell’Appaltatore l’effettivo raggiungimento delle prestazioni attese in via previsionale.
ART. 36 – SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI, CONFORMI AL D.M. 11/10/2017
-Sostanza dannose per l’ozono
Non è consentito l’utilizzo di prodotti contenenti sostanza ritenute dannose per lo strato d’ozono, l’appaltatore dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice attestante l’assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di ozono.
-Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP)
Gli impianti di climatizzazione, non è consentito l’utilizzo di fluidi refrigeranti contenti sostanze con un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alal CO2 e basato su un periodo di
10 anni, maggiore di 150. L’appaltatore dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice attestante l’assenza di sostanze o materiali contenenti sostanze con GWP maggiore di 150 e, l’eventuale uso di fluidi refrigeranti naturali.
-Sostanza pericolose
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:
1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;
2. ftalati, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).
Nei componenti, parti o materiali usati non saranno presenti:
3. Sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
4. Sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
- Come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
- Per la tossicità acuta per xxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx 0, 0 o 3 (H300, X000, X000, X000, X000);
- Come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, X000, X000, X000, X000);
Come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).
L’Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3 e 4. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori o schede informative di sicurezza (SIS) qualora la normativa applicabile non richieda la fornitura di Schede Dati di Sicurezza (SDS). Per quanto riguarda i punti 1 e 2 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.
-Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati
I calcestruzzi utilizzati devono essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti).
L’Appaltatore dovrà accertarsi che i materiali inerti di riciclo utilizzati nel confezionamento del cls Qsiauneostnoeplloatrpàearcvevnetnuiraeleneinseellgaupernotvi emnoiedni:za conforme alle prescrizioni progettuali.
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante per tramite la Direzione Lavori in fase di esecuzione dei lavori e comunque in via preventiva per le necessarie verifiche e controlli prima dell’approvvigionamento.
-Laterizi
I laterizi usati per le murature abbiano un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Non sono invece previste pavimentazioni o murature faccia-vista in laterizio. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante per tramite la Direzione Lavori in fase di esecuzione dei lavori e comunque in via preventiva per le necessarie verifiche e controlli prima dell’approvvigionamento.
-Sostenibilità e legalità del legno
Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori:
- Per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente.
- Per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)26, FSC® misto (oppure FSC® mixed)27 o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)28 o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità.
- Ghisa, ferro, acciaio
Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%. Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.
- Componenti in materie plastiche
Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)
2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta
funzione.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
✓ una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
✓ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;
✓ una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.
-Tramezzature e controsoffitti
Le lastre di cartongesso, destinate alla posa in opera di pareti e controsoffitti, devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate.
In fase di approvvigionamento l’Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata, alternativamente, tramite:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante per tramite la Direzione Lavori in fase di esecuzione dei lavori e comunque in via preventiva per le necessarie verifiche e controlli prima dell’approvvigionamento.
-Isolamenti termici ed acustici
Il contenuto minimo di materia riciclata per gli isolamenti dovrà essere quella riportata nella tabella di cui al § 2.2.29 del DM 11/10/2017 inoltre gli isolamenti:
• non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
• non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
• non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
• se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
• se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;
• se il prodotto finito contiene uno o più componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
In fase di approvvigionamento l’Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante per tramite la Direzione Lavori in fase di esecuzione dei lavori e comunque in via preventiva per le necessarie verifiche e controlli prima dell’approvvigionamento.
-Pavimenti e rivestimenti
All’atto dell’approvazione dei pavimenti e rivestimenti, l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione che attesti la conformità ai criteri ecologici e prestazionali della Decisione 2010/18/UE, 2009/607/CE e2009/967/CE relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionati dalla decisione 2009/607/CE:
4.2. consumo e uso di acqua;
4.3.b emissioni nell’aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
4.4. emissioni nell’acqua;
5.2. recupero dei rifiuti.
I prodotti utilizzati rispondono al criterio presentando, in alternativa, una delle seguenti certificazioni:
• il Marchio Eçolabel;
• un’altra etichetta ambientale conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle Decisioni sopra richiamate;
• un’asserzione ambientale del produttore conforme alla norma IS014021, verificata da un organismo di valutazione della conformità che dimostri il rispetto del criterio.
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante per tramite la Direzione Lavori in fase di esecuzione dei lavori e comunque in via preventiva per le necessarie verifiche e controlli prima dell’approvvigionamento.
- Pitture e vernici
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:
✓ il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
✓ una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere
verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.
La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.
ART. 37 – SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE, CONFORMI AL D.M. 11/10/2017(
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
- Demolizioni e rimozione dei materiali
Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzioni, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio.
Il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:
• individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
• una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
• una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
• una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.
Il contraente dovrà presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e la dichiarazione ad impegnarsi a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.
- Prestazioni ambientali
Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:
• per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);
Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:
- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero.
- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.
Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:
- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.
Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:
- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia”;
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;
- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10metri).
Il contraente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata:
✓ relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell’impatto
ambientale nel rispetto dei criteri;
✓ piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
✓ piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere.
L’attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata.
- Personale di cantiere
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:
• sistema di gestione ambientale,
• gestione delle polveri
• gestione delle acque e scarichi,
• gestione dei rifiuti.
- Oli lubrificanti
L’appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.
Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.
- Oli biodegradabili
Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2011/381/EU53 e s.m.i. oppure una certificazione riportante il
livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.
OLIO BIODEGRADABILE | BIODEGRADABILITA’ soglia minima |
OLI IDRAULICI | 60% |
OLI PER CINEMATISMI E RIDUTTORI | 60% |
GRASSI LUBRIFICANTI | 50% |
OLI PER CATENE | 60% |
OLI MOTORE 4 TEMPI | 60% |
OLI MOTORE DUE TEMPI | 60% |
OLI PER TRASMISSIONI | 60% |
- Oli lubrificanti a base rigenerata
Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente tabella.
OLIO MOTORE | BASE RIGENERATA soglia minima |
10W40 | 15% |
15W40 | 30% |
20W40 | 40% |
OLIO IDRAULICO | BASE RIGENERATA soglia minima |
ISO 32 | 50% |
ISO 46 | 50% |
ISO 68 | 50% |
Durante l’esecuzione del contratto l’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante una lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:
✓ il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;
✓ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente;
ART. 38 – ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fondi, l’ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado di:
a) Rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) Di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) Di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimento in caso di deficienza di fondi.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
La contabilità dei lavori sarà effettuata attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. dal 181 al 184 del DPR 207/2010.
ART. 39 – VERFICHE DEGLI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
Ai sensi dell’art. 7 del DM 42018 con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni;
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alle prestazioni oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 40 – SOSPENSIONE DEI LAVORI
In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dall’art. 10 del DM n. 49/2018.
ART. 41 – GESTIONE DEI SINISTRI
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà si applica quanto previsto dall’art. 11 del DM 49/2018 e a quanto disciplinato nello schema di contratto.
ART. 42 – CONTABILITA’ LAVORI
La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, utilizzo Primus o similare e si applica quanto previsto come previsto dall’art. 15 del DM n. 49/2018.
ART. 43 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 12 del DM 49/2018 il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contradditorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione lavori e lo invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste dal contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori, come del tutto marginali e non incidenti all’uso e alla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporto l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
ART. 44 – CONTO FINALE
Il Conto finale è compilato dal direttore lavori ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 co. 1, lett. e) del DM n. 49/2018.