ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2020 Deliberazione n. 0002616 del 26/11/2020 - Atti U.O. Ufficio L.P.,UNIMI,Comitato Etico
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020
Deliberazione n. 0002616 del 26/11/2020 - Atti U.O. Ufficio L.P.,UNIMI,Comitato Etico
Oggetto: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA PER L’ESPLETAMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO DA SVOLGERSI PRESSO L’ASST SANTI XXXXX E XXXXX A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIAGNOSI E CURA DELLE CEFALEE.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRAIVO
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Premesso che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale di alcun tipo;
Vista la mail del 03/06/2020, agli atti d’ufficio, con la quale l’Università Campus Bio-Medica di Roma richiede, all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, la disponibilità ad attivare una convenzione per i tirocini di formazione e di orientamento curriculari per gli iscritti al Corso di Perfezionamento Universitario in Diagnosi e Cura delle Cefalee;
Visto il testo della convenzione, proposto dall’Università Campus Bio-Medico di Roma - (allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario.
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di stipulare una convenzione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma per l’espletamento dei tirocini formativi per gli iscritti al Corso di Perfezionamento Universitario in Diagnosi e Cura delle Cefalee;
2. di dichiarare che i tirocini attivati in base alla convenzione non potranno in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
3. di stabilire la durata della convenzione in anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovata i anno in anno, salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere comunicata per iscritto con preavviso di mesi tre dalla scadenza annuale;
4. di dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri a carico dell’ASST;
5. che la copertura assicurativa dei tirocinanti è garantita dall’Università Campus Bio-Medico di Roma;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di competenza per la gestione dell’attività dei tirocinanti;
7. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.i.
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Xxxxxxx Xxxxx
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Dirigente/Responsabile proponente: Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE PER TIROCINI
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO (CURRICULARE)
TRA
Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, codice fiscale 97087620585, partita IVA 04802051005, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Lucera (FG) il 19 febbraio 1947
E
L’ASST Santi Paolo e Carlo, con sede legale in Milano, C.F. e P. IVA n. 09321970965, qui rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Milano (MI) il 04.06.1968, domiciliato per la carica presso la sede legale di xxx X. xx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
(xx seguito denominate, Le Parti)
Premesso
che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge
n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
che l’Università Campus Bio–Medico di Roma intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall’art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall’art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998
n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati;
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito di processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
che i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere Tirocini formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi;
che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
che i tirocini si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell’ambito degli studi universitari
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse e Finalità
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell’Ateneo, d’ora in poi denominati “tirocinanti”, su proposta dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.
Art. 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
3. Per ciascun tirocinante accolto presso le strutture del soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza effettuati presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 3 - Obblighi del tirocinante
1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08);
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.
A tal fine l’Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.
Art. 4 – Soggetto Ospitante
Il soggetto ospitante si impegna a:
- garantire ai tirocinanti l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene su lavoro;
- consentire al tutor dell’ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- avvisare le rappresentanze sindacali aziendali maggiormente rappresentative o, in mancanza, gli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- comunicare al tutor universitario e al soggetto promotore la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede (sede, orario) al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5.
Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
È consentita, inoltre, l’interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d’iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Dell’interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.
Art. 5 - Assicurazione
Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
Il soggetto promotore si impegna, laddove previsto, a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 6 - Clausola di Riservatezza
Il soggetto promotore/il tirocinante si impegnano a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività del soggetto ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell’esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 679/2016
(GDPR) e consolidato dal Dlgs 101/2018 in materia di adeguamento della normativa nazionale al Reg. Ue 2016/679 per il trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
Art. 8 - Clausola di legalità e trasparenza
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. Il soggetto ospitante, dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Università (consultabile sul sito internet dell’Ateneo: xxx.xxxxxxxxx.xx ) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell’esecuzione dei servizi/ attività previsti dal presente contratto.
Art. 9 - Durata e Rinnovo
La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma e potrà essere tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.
Art. 10 – Dichiarazione delle Parti
Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.
Le spese di bollo e dell’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Art. 11 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 12 – Firma digitale
Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Milano, li Roma, li
Per il soggetto ospitante Per il soggetto promotore
UNIVERSITA’
ASST SANTI PAOLO E CARLO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Il Direttore Generale Il Rettore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx