OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO I OGGETTO DELL’APPALTO
- DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato disciplina gli appalti, come definiti dall’art. 1655 del C.C., aventi per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture occorrenti per la MANUTENZIONE ORDINARIA degli stabili di proprietà dell’Amministrazione Comunale da essa usufruiti o comunque in manutenzione, compresi nel RAGGRUPPAMENTO "E" ( Cimiteri comunali, Bagni pubblici, Lavatoi e gabinetti pubblici ), per la durata di 5 mesi, dal 01.07.2012 al 30.11.2012.
Sono comprese quelle opere che l’Amministrazione dovesse eventualmente eseguire in stabili di ragione privata, anche per conto terzi.
Si dichiarano esclusi dagli appalti disciplinati dal seguente capitolato i lavori inerenti demolizioni complete, ampliamenti, nuove costruzioni di edifici.
Le opere di ristrutturazione degli edifici esistenti possono essere invece incluse, a giudizio esclusivo dell’Amministrazione, senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezioni.
I lavori sono assimilabili alle seguenti categorie:
Cat. | Designazione delle diverse categorie di lavori | IMPORTI | ||
Totali | ||||
In Euro | % | In Euro | ||
LAVORI A CORPO | ||||
0,00 | 0,00 | |||
Totale lavori a corpo | 0,00 | 0,00 | ||
LAVORI A MISURAED IN ECONOMIA | ||||
OG1 | opere edili | 11.700,00 | 78,00 | |
OS3 | opere da idraulico (impianto idrico sanitario) | 1.650,00 | 11,00 | |
OS30 | impianto elettrico | 1.650,00 | 11,00 | |
Totale lavori a misura ed in economia | 100,00 | 15.000,00 | ||
Totale LAVORI comprensivo dei COSTI DIRETTI della SICUREZZA | 100,00 | 15.000,00 130,81 | ||
Adedurre : gli Oneri Diretti (generali) della sicurezza, compresi negli importi di cui s | - | |||
IMPORTOSOGGETTOA RIBASSO D'ASTA | 14.869,19 | |||
Costi della Sicurezza | ||||
* costi diretti, come già sopra scorporati dall'importo dei lavori : | 130,81 | |||
* costi specifici aggiuntivi | 0,00 | |||
IMPORTO costi sicurezza NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA | 130,81 | |||
IMPORTOTOTALE DELL'APPALTO | 15.000,00 |
La presentazione dell’offerta equivale ad attestare che le stesse hanno revisionato i prezzi di elenco e verificato altresì l’inesistenza di ogni possibile errore formale che potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento dei lavori.
Nel caso in cui l’impresa partecipante alla gara dovesse invece riscontrare errori, è tenuta a presentare una relazione circostanziata in merito, almeno tre giorni prima della gara.
Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO - SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori, secondo quanto di seguito indicato, ammonta presuntivamente, per cinque mesi, a:
EURO 15.000,00 (diconsi euro quindicimilavirgolazerozero) oltre IVA
QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE
categoria prevalente | |||||||
CATEGORIE | IMPORTI COMPLESSIVI | % SUL TOTALE LAVORI | OBBLIGO Importi soggett | Costi sicurezza | |||
QUALIFICA | a ribasso | ||||||
Euro | SI | NO | Euro | Euro | |||
OG1 | OPERE EDILI - comprende: le finiture di opere generali in | 11.700,00 | 78,00 | X | 11.596,87 | 103,13 | |
materiali lignei, metallici, vetrosi, plastici OS6, lo"spurgo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
xxxxx xxxx OS15" e le "tinteggiature e verniciature OS7" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo complessiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTALE LAVORI | 11.700,00 | 78,00 | 11.596,87 | 103,13 |
categorie scorporabili | |||||||
CATEGORIE | IMPORTI COMPLESSIVI | % SUL TOTALE LAVORI | OBBLIGO Importi soggett | Costi sicurezza | |||
QUALIFICA | a ribasso | ||||||
Euro | SI | NO | Euro | Euro | |||
OS3 | Impianti idrico sanitari - cucine, lavanderie | 1.650,00 | 11,00 | X | 1.637,68 | 12,32 | |
OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi | 1.650,00 | 11,00 | X | 1.634,64 | 15,36 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTALE LAVORI | 3.300,00 | 22,00 | 3.272,32 | 27,68 |
Totale complessivo dei lavori compreso oneri sicurezza | 15.000,00 | 100,00 | 14.869,19 | 130,81 |
• Le cifre del precedente quadro indicano che gli importi presuntivi dell’appalto, soggetti al ribasso d’asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste.
QUOTE D’INCIDENZA:
Manodopera | 40% | Trasporto | 6% |
Noli | 10% | Materiali | 44% |
Art. 3
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELL’OFFERTA
La verifica verrà effettuata in base alle disposizioni dell’art. 86 comma 1 Dlgs 163/06 e seguenti.
Art. 4 ESECUZIONE
L’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del Direttore Lavori, e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice (D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni).
L’appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d’obbligo si computano gli importi di contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto.
Art. 5
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con atto di cottimo ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06.
Art. 6
ELENCO DEGLI STABILI COMUNALI CON INDICAZIONE DEI SETTORI
Gli stabili sono raggruppati in settori ed elencati nel seguente prospetto, che ha valore indicativo.
Pertanto i suddetti raggruppamenti non potranno costituire titolo per gli appaltatori per avanzare ragioni o riserve qualsivoglia per eventuali omissioni od erronee indicazioni dovendo le opere essere eseguite, a norma del Capitolato di appalto, in qualunque stabile o locale si debba provvedere.
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di stralciare dall'elenco degli stabili compresi nell'appalto taluni di essi, qualunque ne sia l'importanza o il numero, nonché di aggiungervi quelli che le pervenissero in possesso od in uso o che fossero costruiti nel
periodo dell'appalto o quelli ai quali il Comune stesso dovesse provvedere quale autorità, anche per conto di terzi: ciò senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
Oggetto principale del presente appalto sono gli stabili compresi nel
RAGGRUPPAMENTO "E" – CIMITERI COMUNALI - BAGNI PUBBLICI - LAVATOI E
GABINETTI PUBBLICI ( Cimiteri comunali, Bagni pubblici, Lavatoi e gabinetti pubblici ):
SEGUE L’ELENCO DEI FABBRICATI FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO "E"
CIMITERI
1) Cimitero Maggiore – Como
2) Cimitero di Albate
3) Cimitero di Breccia
4) Cimitero di Camnago
5) Cimitero di Camerlata
6) Cimitero di Civiglio
7) Cimitero di Lora
8) Cimitero di Monte Olimpino
9) Cimitero di Rebbio
BAGNI PUBBLICI - LAVATOI E GABINETTI PUBBLICI
1) Bagni pubblici di via Sirtori
2) Servizi Igienici presso Lido di Villa Olmo
3) Servizi Igienici presso Lido di Villa Geno - viale Geno
4) Servizi Igienici – Ponte Chiasso in Piazzale Xxxx Xxxxx
5) Servizi Igienici di Ponte Chiasso- dogana.
6) Servizi Igienici di Porte Torre e relativi negozi del sottopasso
7) Servizi Igienici di via Xxxxxxxx Xxxxxxxx
8) Servizi Igienici di via dei Mille
9) Servizi Igienici di xxx Xxxxxx
00)Xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx (xxxxxxxx chiusa) – parte piano terra 11)Servizi igienici di via Turati (chiusi)
12)Servizi igienici c/o Giardini a Lago (Mini-Golf)
13)Servizi igienici Piazza Matteotti (St. Nord a Lago) 14)Vespasiano in xxx Xxxxxxxxx
00)Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00)Xx gabinetti di via Napoleona (chiusi)
17)Servizi Igienico – piazza Xxxxxxxxxx ex Fulda 18)Lavatoio di via Salvadonica – Rebbio 19)Lavatoio di via Paoli – via Magni Rebbio.
20)Lavatoio di via Bignamico 21)Lavatoio di via Valbasca – Albate 22)Lavatoio di via Tagliamento – Albate 23)Lavatoio di via Frisia – Albate 24)Lavatoio di Albate
25)Lavatoio di via Acquanera – Albate
26)Lavatoio di via Canturina – via Righi – Albate – Xxxxxxxx 27)Lavatoio in Frazione Garzola – via Facchinetti/xxx Xxxxxx 28)Lavatoio di via Mincio – Civiglio
29)Lavatoio di via Baserga
30)Lavatoio di Lora via Provinciale per Lecco
31)Lavatoio pubblico di Brecciago via Villa Giovio (via Vallorsa)- Breccia 32)Lavatoio di via Alciato
33)Lavatoio di Prestino – Breccia
34)Lavatoio di Campora – via Avignone – Camnago Volta 35)Lavatoio di Campora – vicino xxx Xxxxxxxx – Xxxxxxx Xxxxx 00)Xxxxxxxx di via Xxxx Xxxxx
37)Lavatoio di via Xxxxxxxx Xxxx – Monte Olimpino
Art. 7
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell’appalto, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, possono riassumersi come appresso relative a
• opere da imprenditore xxxxx ed affini
• opere da falegname
• opere da fabbro
• opere da xxxxxxxxxx
• opere da vetraio
• opere da tinteggiatore-verniciatore
• opere da restauratore
• spurgo xxxxx xxxx
• verifiche e manutenzione estintori e reti idriche antincendio
• verifiche e manutenzione impianti anti-intrusione
• verifiche e manutenzione impianti rilevazione fumi
• opere da idraulico (impianto idrico sanitario)
• opere da elettricista
necessarie per interventi di manutenzione ordinaria e programmata, consistenti in:
• Fornitura di mano d’opera
• Fornitura di materiale
• Noleggi e trasporti
• Interventi d’urgenza su richiesta dell’Amministrazione appaltante
• Interventi che si rendessero necessari, su esplicite disposizioni della Direzione Lavori, in occasione di precipitazioni a carattere nevoso, per la spalatura della neve e lo spargimento di sale allo scopo di evitare formazioni di ghiaccio, dal perimetro e dagli accessi pedonali e carrai di fabbricati di proprietà comunale.
Ogni appaltatore è tenuto a fornire tutte le prestazioni ed opere ( o da esse dipendenti ) che gli venissero richieste, sempre che, a giudizio della D.L., non risultino già comprese in altri separati appalti.
Sono compresi nell’appalto gli interventi di MANUTENZIONE PROGRAMMATA, che l’appaltatore è tenuto a programmare ed eseguire con cadenza regolare, finalizzati al controllo ed alla revisione di taluni impianti specialistici, sulla base delle specifiche normative di settore, riferibili schematicamente a:
- impianti di rilevazione incendi
- impianti luci di emergenza autoalimentate o facenti capo a gruppi di continuità ups o gruppi elettrogeni
- estintori
- reti idriche antincendio con indicazione dei valori di portata e pressione rilevati.
Prima di effettuare gli interventi di controllo e revisione programmati, l’Appaltatore dovrà darne preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori o Direttore Operativo, indicando il giorno in cui verranno eseguiti, in accordo anche con i responsabili delle singole strutture.
Nell’esecuzione dei lavori pertinenti al presente appalto, sono a carico dell’appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per la sicurezza delle persone e delle proprietà, sia pubbliche che private.
Art. 8
VARIAZIONE DELL’APPALTO - LAVORI AGGIUNTIVI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire a mezzo di altre ditte o con operai e mezzi propri, anche in modo continuo, qualunque opera di manutenzione senza che l’appaltatore possa fare eccezione; egli, anzi, si dichiara obbligato ad assumere alle condizioni, prezzo e ribasso di contratto, quelle parti di opere e provviste complementari che gli venissero ordinate.
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di affidare all’appaltatore secondo la necessità, lavori aggiuntivi per un importo non superiore ad 1/5 del valore del contratto, alle stesse condizioni contrattuali, previa assunzione di atto formale.
L’appaltatore, previa richiesta, è impegnato fin d’ora ad eseguire i lavori che le verranno affidati come sopra.
Art. 9
DURATA DELL’APPALTO - FACOLTÀ DI PROROGA
I lavori dovranno essere iniziati immediatamente dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto, anche nelle more della stipulazione del contratto d’appalto, in modo da evitare interruzioni e disservizi.
L’appalto per la manutenzione suddetta ha la durata di 5 (cinque) mesi.
Nei termini di legge, la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare ulteriori prestazioni, dalla scadenza del periodo contrattuale nelle more del perfezionamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti, alle medesime condizioni contrattuali, previa assunzione di apposito impegno di spesa.
Art. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Verrà applicato il D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
CAPO II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO
- NORME GENERALI
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- MODO DI VALUTARE I LAVORI
PARTE A
NORME GENERALI
Art. 11
DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà eleggere, nel contratto, domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le comunicazioni fatte all’incaricato dell’appaltatore si considerano fatte personalmente all’appaltatore. L’Appaltatore dovrà individuare il soggetto delegato a rappresentarlo a tal fine in cantiere ed un suo sostituto in caso d’assenza di quest’ultimo.
Dovrà, inoltre, comunicare un recapito fax, di cui si impegna a garantire costantemente l’attivazione e il funzionamento, al quale l’Amministrazione si riserva di trasmettere qualsiasi comunicazione inerente l’appalto.
Art. 12
DISPOSIZIONI PRELIMINARI PER GLI APPALTI
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) l'Appaltatore è tenuto a presentare, all’atto dell’offerta, una dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto
Art. 13
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI -
CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO
L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale, dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, dal D.Lgs. 163/06 e dal Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, nonché provinciali, comunali e delle Amministrazione che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere. Resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l’appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione nei confronti dell’Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente capitolato e della normativa vigente in merito all’impiego dei materiali ed i mezzi richiesti dal presente appalto.
1) L’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate al precedente comma ed impegnarsi all’osservanza delle stesse.
2) In particolare l’Appaltatore e le eventuali Imprese Subappaltatrici si intendono inoltre obbligati all’osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante l’esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e sulla sicurezza dei cantieri;
b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emandande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche qualora tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’Amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
c) della normativa vigente in merito all’impiego dei materiali ed i mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda l’impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto all’osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;
d) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l’esecuzione dei lavori e riguardino l’accettazione e l’impiego dei materiali da costruzione e quant’altro attinente ai lavori;
e) delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione fenomeno mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia.
In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22-1-2008 n. 37, l'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovrà, con riferimento allo stesso D.M. n. 37/08:
- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 3 e 4 ;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire l’utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 5;
- assicurarsi che venga prodotta la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11;
Art. 14
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
- SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE
Fanno parte del contratto, ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010:
• il Capitolato Generale (Decreto Ministero LLPP 19.04.2000 nr. 145)
• il presente Capitolato Speciale d’Appalto.
• l’elenco dei prezzi posto a base di procedura.
• l’Atto di cottimo.
• lo schema di lettera commerciale.
• il Piano di Sicurezza Sostitutivo
Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto e di tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto, compresi quelli tributari, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 145 del 16 aprile 2000 (spese relative all’asta, stipulazione e registrazioni del contratto, deposito, custodia e svincolo della cauzione, alle copie di contratto e tipi annessi e di Capitolati, ecc.).
Art. 15
RESCISSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO
Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’ art. 136 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito interamente riportato, in ordine al diritto di rescindere il contratto d’appalto e di provvedere alla esecuzione d’ufficio, con le maggiori spese a carico dell’appaltatore, nei casi dagli stessi previsti.
“Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.”
Si richiamano, inoltre, gli art. 135 e seguenti del medesimo decreto in ordine alla risoluzione ed al recesso contrattuale ed ai provvedimenti che ne conseguono.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione, ai sensi dell’ art. 140 comma 1 del D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
Nel caso di rescissione o risoluzione resta stabilito che nessun compenso, indennità od altro spetterà all’Appaltatore, il quale avrà solo il diritto al pagamento dei prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati e accettati dalla Direzione dei Lavori.
La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall’art. 134 D.Lgs. 163/06.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
La Stazione Appaltante, in caso di negligenza o di imperizia nell’esecuzione dei lavori o quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita ovvero qualora non vengano applicate integralmente o correttamente le previsioni del presente Capitolato in materia di sicurezza, previdenza ed assicurazioni obbligatorie, ha il diritto di rescindere il contratto d’appalto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate. Pronunciata la rescissione del contratto, l’Amministrazione Appaltante procede alla liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti, addebitando all’Impresa Appaltatrice, anche mediante compensazione, il maggiore importo derivante dalla
stipulazione di nuovo contratto per l’ultimazione dell’opera, fatti salvi eventuali maggiori danni.
Sarà, in particolare, ritenuta grave inadempienza contrattuale, tra le altre rilevabili, l’inottemperanza all’esecuzione di un ordine di servizio, nei tempi nello stesso stabiliti, impartito dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo, per due volte senza esito, previa messa in mora, con ulteriore ordine perentorio di ottemperanza, ferma restando l’applicazione della penale, così come meglio specificato all’art. 20 del presente Capitolato.
Art. 16
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
- CAUZIONE PROVVISORIA
- CAUZIONE DEFINITIVA
- ALTRE GARANZIE
CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipulazione del contratto l’appaltatore deve presentare cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari 10 % dell’importo contrattuale, nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, superi il limite del 10% la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano gli articoli 75 DLgs 163/06 s.m. i. e 123 del D.P.R. 207/2010.
La cauzione definitiva, prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La cauzione viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento pari al 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del Concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
In base all’art. 75 DLgs 163/06 le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità usufruiscono della riduzione pari al 50% sulla cauzione provvisoria e sulla cauzione definitiva. Le certificazioni dovranno essere rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000 , la certificazione del sistema di qualità, dovrà essere conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Si precisa che la “dichiarazione e la certificazione di qualità” può essere rilasciata anche da un organismo accreditato nel settore EA28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA.
Si ricorda che i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del ministero delle Attività Produttive n ° 123 del 12/03/2004.
ALTRE GARANZIE – COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art 129 DLgs 163/2006, fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113 DLgs 163/2006, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 125 D.P.R 207/2011 l'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo sopracitato, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Si ricorda che le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del ministero delle Attività Produttive n° 123 del 12/03/2004
Art. 17
DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D.P.R. 207/2010, in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, D.P.R 207/2010 se il responsabile del procedimento e l’esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 106 richiamato.
Art. 18 SUBAPPALTI
Il subappalto è disciplinato dagli articoli 118 DLgs 163/06 s.m.i. e art. 170 D.P.R. 207/2010.
L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, nel rispetto delle percentuali stabilite, cioè entro il 30% (20% in caso di procedure negoziate) per le categorie prevalenti e fino il 100% delle altre categorie è autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’appaltatore provveda:
1) ad indicare, all'atto dell'offerta o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o affidare in cottimo;
2) a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta;
3) a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione, allegando alla stessa:
- schema contratto subappalto o contratto di subappalto, in tale caso condizionato al rilascio dell’autorizzazione;
- documentazione comprovante l’effettiva qualificazione nella categoria richiesta ai sensi del D.P.R. 34/2000 secondo gli scaglioni o copia del certificato rilasciato da una SOA ;
- autocertificazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- autocertificazione che dal Certificato Generale Casellario Giudiziale e dal certificato carichi pendenti, non/o risultino reati incidenti sulla moralità professionale o di avere
/non avere sentenze di patteggiamento ex articolo 444 cpp ;
- copia del Certificato della Camera di Commercio con attestazione antimafia;
- dichiarazione o certificato L . 68/99 art. 17;
- modulo Gap subappaltatori.
L’Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta per subappalti e cottimi d'importo superiore al 2% importo dei lavori o d'importo superiore a 100.000,00 Euro; entro 15 giorni dalla richiesta per subappalti e cottimi d'importo inferiore al 2% importo dei lavori o d'importo inferiore a 100.000,00 Euro; termine prorogabile una volta sola in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa;
L’appaltatore provvede inoltre:
1) a depositare, almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori subappaltati, il contratto di subappalto se precedentemente è stato presentato lo schema ;
2) a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (0,5% per infortuni), qualora l’appaltatore non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore;
3) a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
4) l’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alla prestazione affidata in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’amministrazione sentito il DL, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
5) ad inserire nel contratto con i subappaltatori una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
6) a garantire che da parte del subappaltatore o cottimista venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
7) a trasmettere all’amministrazione prima dell’inizio dei lavori eseguiti dall’appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;
8) ai fini del pagamento degli stati avanzamento dei lavori o della stato finale dei lavori, l’appaltatore e , suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione ove dovuti, mentre l’Amministrazione provvederà alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
9) a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’appaltatore;
10) a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
Nel caso di subappalto, l'appaltatore dei lavori, resterà comunque ugualmente il solo ed unico responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione.
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore degli obblighi e degli adempimenti di cui all’art 35 comma 28 DL 223/06 convertito L.248/06;
Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita un'apposita clausola con cui l'appaltatore ed il subappaltatore, ciascuno per la parte di propria competenza, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.
Art. 19 DIREZIONE DEI LAVORI
L’Ufficio della Direzione Lavori oggetto del presente contratto è così composto:
• Direttore dei Lavori: Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
• per gli impianti elettrici - Per.Ind.El. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
• Responsabile del Procedimento: Geom. Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Operativo ha la facoltà di ordinare in nome e per conto del Direttore Lavori, dato il carattere dell’apporto di natura manutentiva, previo accordo col Direttore Lavori.
L’ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l’appaltatore possa opporre nulla al riguardo.
La costituzione dell’ufficio della direzione lavori e le funzioni dei soggetti costituenti la stessa sono disciplinati dall’art. 130 del Dlgs 163 del 2006 s.m.i. e dal capo I del titolo VIII° del D.P.R. 207 del 2010
Art. 20 ESECUZIONE DEI LAVORI
- REPERIBILITÀ DELL’APPALTARE
- RITARDO NELL'ESECUZIONE
- APPLICAZIONE DELLE PENALI
L’Appaltatore ed il/i Subappaltatori devono essere reperibili in qualsiasi periodo dell’anno, 24h/24h per 365 giorni/anno, garantendo la disponibilità di personale adeguato alle esigenze dell’intervento supportato da adeguati mezzi d’opera, compreso il periodo estivo ed il mese di agosto, anche al di fuori del normale orario di lavoro, per motivate esigenze, durante le ore notturne o festive.
Si precisa che per orario normale di lavoro si intende la fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 18,00 e per orario notturno la fascia oraria compresa tra le ore 18,00 e le ore 6,00 (vedi art. 46 del presente Capitolato)
L’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione, dandone comunicazione per iscritto, il nominativo della persona individuata, all’interno del proprio organico, come referente reperibile. Dovrà, altresì, comunicare un numero di telefono o cellulare ed un numero di fax che siano attivi 24h/24h per 365 giorni/anno. Ogni variazione dei predetti dati dovrà immediatamente essere comunicata alla Direzione Lavori. Qualora il referente reperibile dovesse recarsi in luoghi privi della copertura telefonica, dovrà comunicare al Direttore dei Lavori un numero di telefono alternativo.
La prima inosservanza del suddetto obbligo comporterà la sostituzione con altra Impresa nella prestazione da eseguire con l’addebito in contabilità, a carico dell’inadempiente, delle penali previste e delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’ulteriore inosservanza comporterà la rescissione del contratto d’appalto.
Il termine perentorio stabilito dall'Ufficio entro il quale l'Appaltatore e/o il Subappaltatore dovrà dar corso ai lavori ordinati, viene stabilito in:
• giorni 7 (sette) per gli interventi ordinari, con obbligo dell’Impresa di comunicare entro 3 giorni dal ricevimento dell’ordine, a mezzo fax o Web come meglio descritto all’art. 21 del presente capitolato d’appalto, l'inizio degli interventi richiesti, con obbligo di comunicazione dell’avvenuta ultimazione al termine degli stessi. La mancanza delle comunicazioni di cui sopra, sarà sanzionata mediante l’applicazione della penale di cui al presente articolo.
• entro il termine stabilito dalla D.L. (inferiore a giorni 7) per interventi urgenti;
• immediato e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta, per gli interventi ordinati dalla D.L. con carattere di estrema urgenza, tra i quali rientrano gli interventi richiesti dal “servizio di reperibilità” dell’Amministrazione, in qualsiasi edificio venga richiesto di intervenire, pubblico o privato, a causa di eventuali problemi che possano interessare la pubblica incolumità.
Nel caso di ingiustificato ritardo da parte dell'Appaltatore, anche determinato da eventuali inadempienze del Subappaltatore, nell’ottemperanza alle disposizioni ricevute in merito agli interventi di manutenzione e nell’esecuzione dei lavori o delle forniture richiesti dall'Ufficio - con ordine scritto, verbale o telefonico - si precisa che, decorsi i