AO Brotzu
AO Brotzu
Deliberazione
Adottata dal Commissario Straordinario in data
OGGETTO: Presa d’atto della Convenzione tra l’IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’Azienda Ospedaliera Brotzu per l’attuazione del Progetto “Percorsi di cura per adolescenti con acuzie o preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività)” CUP44I19000650001. Codice Progetto 2020_02.
PDEL/
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Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali Ufficio Delibere XXXXX
XXXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXX
Data: 2020.07.28 12:38:09
+02'00'
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NO X
Su proposta della Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali:
PREMESSO - che il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha stipula- to con la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico Milano (di seguito Fondazione) un accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto “Percorsi di cu- ra per adolescenti con acuzie o preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di at- tenzione e iperattività)”, per un importo complessivo di € 150.000,00;
- che la Fondazione, al fine della buona conduzione del Progetto, come da Piano esecuti- vo dello stesso, in coerenza con quanto disciplinato dall’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Fondazione stessa, ha individuato la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Brotzu (di seguito AOB) quale partner per la realizzazione del Progetto;
- che con deliberazione n. 287 del 26/2/2020 l’AOB ha preso atto del Progetto “Percorsi di cura per adolescenti con acuzie o preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di at- tenzione e iperattività). Codice Progetto 2020_02;
- che le attività relative all’esecuzione del Progetto sono disciplinate da una Convenzione stipulata tra la Fondazione e l’AOB, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritta dal Direttore Generale della Fondazione e dal Commissario Straordinario dell’AOB;
- che per la realizzazione delle attività progettuali l’articolo 5 della Convenzione assegna all’AOB una quota di finanziamento pari a € 50.000,00;
CONSIDERATO che le attività del Progetto spettanti all’AOB saranno sviluppate dalla Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile, Direttore Professor Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
AO Brotzu
RITENUTO di dover prendere atto della Convenzione per l’attuazione del Progetto “Percorsi di cura per adolescenti con acuzie o preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività)” CUP44I19000650001. Codice Progetto 2020_02;
RITENUTO pertanto, di prendere atto di quanto sopra rappresentato;
D E L I B E R A
- di prendere atto della Convenzione per l’attuazione del Progetto “Percorsi di cura per adolescenti con acu- zie o preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività)” CUP44I19000650001. Codice Progetto 2020_02, stipulata tra la Fondazione e l’AOB, allegata al presente atto per farne parte in- tegrante e sostanziale, e sottoscritta dal Direttore Generale della Fondazione e dal Commissario Straordina- rio dell’AOB;
- che le attività del Progetto spettanti all’AOB saranno sviluppate dalla Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile, Direttore Professor Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
- che la Convenzione, sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali della Fondazione e dell’AOB, all’articolo 5 assegna all’AOB una quota di finanziamento pari a € 50.000,00;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Fondazione, alla Struttura Complessa Neuropsichia- tria Infantile, alla Struttura Complessa Acquisti Beni e Servizi, alla Struttura Complessa Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, alla Struttura Semplice Dipartimentale Formazione, alla Struttura Complessa Servi- zio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla Struttura Complessa Patrimonio e Logistica e alla Struttura Complessa Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX
Data: 2020.07.28 12:13:08 +02'00'
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX XXXXX Xxxxxxx digitalmente da XXXXXXXXXX XXXXX
IL DIRETTORE SANITARIO
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da ANGIONI
Data: 2020.07.27 12:42:33 +02'00' XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Data: 2020.07.28 11:50:49 +02'00'
Firmato digitalmente
RAMO XXXXXXX da RAMO XXXXXXX
Data: 2020.07.27
12:38:25 +02'00'
S.S.D. Affari Generali Resp. Xxxxxxx Xxxx
BLLFRZ69C30B354E Firmato digitalmente da
/620095003566400 BLLFRZ69C30B354E/62009500
35664003.xxpzqHbIboHzSVb1
3.xxpzqHbIboHzSV yeCQ6T9zyHI=
Data: 2020.07.27 11:57:13
b1yeCQ6T9zyHI= +02'00'
Coll. Amm. Xxxxxxxx Xxxxxx
CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA” OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO E L’ AZIENDA OSPEDALIERA “X. XXXXXX” DI CAGLIARI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSI DI CURA PER ADOLESCENTI CON ACUZIE O PREACUZIE PSICHIATRICA E ADHD (DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA’)” CUP C44I19000650001
TRA
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in seguito denominata “Fondazione Policlinico”, codice fiscale e partita IVA n. 04724150968, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, nato a Brescia il 21/01/1962, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente,
E
l’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” di Cagliari, in seguito denominata “UO2”, codice fiscale e partita IVA n. 02315520920, con sede legale in Cagliari, Piazzale Ricchi 1, rappresentata dal Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Lunamatrona il 26/12/1973, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, PREMESSO:
• che l’art. 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al
Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN);
• che lo Stato, le regioni, le Aziende e i Comuni, nei rispettivi ambiti di competenza, devono collaborare tra loro, con l’obiettivo di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale e livelli di
prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per tutti i cittadini;
• che in particolare lo Stato e le Regioni, con le relative strutture aziendali, sono responsabili diretti, nei rispettivi ambiti di competenza, dell’organizzazione, attuazione e gestione delle politiche sanitarie;
• che le acuzie e subacuzie psichiatriche in preadolescenza e adolescenza rappresentano un insieme di sintomi che possono essere presenti nell’ambito di diverse diagnosi, spesso in comorbilità, e che sono fortemente influenzati dalle variabili ambientali e di organizzazione dei servizi per quanto riguarda l’espressività, la gestione e le conseguenze;
• che il deficit di attenzione con iperattività (ADHD) è uno dei più frequenti disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, ed è caratterizzato dalla triade sintomatologica disattenzione, impulsività e iperattività motoria e può presentarsi in comorbilità con tutti i principali disturbi psichiatrici;
• che nei quadri psichiatrici acuti e subacuti in preadolescenza e adolescenza, la presenza di ADHD può essere di difficile individuazione, soprattutto ove non diagnosticato e trattato in precedenza, e complicare in modo rilevante il quadro clinico, la risposta agli interventi terapeutici e la prognosi;
• che in Italia tuttavia non sono ancora disponibili dati specifici sulla correlazione tra ADHD e le acuzie e subacuzie psichiatriche;
• che è emersa pertanto l’opportunità di effettuare un’indagine conoscitiva sulla presenza e impatto dell’ADHD nella popolazione clinica di preadolescenti e adolescenti con preacuzie o acuzie psichiatrica che accedono a servizi di NPIA in tre Regioni d’Italia (in regime assistenziale di emergenza-urgenza, per interventi intensivi o in fast track ambulatoriale), al fine di pervenire alla definizione di percorsi diagnostici e terapeutici mirati e diffonderli poi trasversalmente;
• che il Ministero della Salute ha siglato il 20 febbraio 2019 un Protocollo di intesa con il MIUR per la promozione e il sostegno di iniziative volte a favorire l’individuazione precoce, la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inclusione scolastica anche dei soggetti con ADHD;
• che presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute afferisce il capitolo di bilancio 4100/P.G. 39 dedicato a “Spese per attività di programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana”;
• che per il 2019 la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha ritenuto opportuno perseguire, in coerenza con la destinazione stessa del predetto capitolo, l’obiettivo di effettuare la predetta indagine conoscitiva;
• che in tale contesto gli Uffici della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute hanno ritenuto di avvalersi della collaborazione della Fondazione Policlinico, con la quale sussiste un’ormai consolidata collaborazione in tema di disturbi del neurosviluppo;
• che la Fondazione Policlinico è infatti sede di un centro di riferimento per l’ADHD, ed ha ampia esperienza di valutazione multidimensionale e multiassiale di esito nei disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, nell’ambito della quale coordina il network italiano;
• che la Fondazione Policlinico ha inoltre ampia esperienza di coordinamento di progetti assistenziali di rete per il raccordo con gli altri servizi di NPIA, i servizi di salute mentale adulti e i servizi di emergenza/urgenza, nonché nella trasferibilità ad altri servizi degli interventi che vengono sviluppati e nella formazione, direttamente o per il tramite della SINPIA (Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza);
• che pertanto con nota n. 21734 del 18 luglio 2019 il Ministero della Salute ha informato la Regione Lombardia della volontà di procedere ad un coinvolgimento della Fondazione Policlinico al fine di implementarne l’expertise posseduto in tale ambito;
• che con nota n. G1.2019.0027213 del 29 luglio 2019 la Regione Lombardia ha concordato sulla opportunità di avviare una collaborazione in tale senso;
• che si è reso manifesto tra il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico, un interesse pubblico comune da perseguire ovvero definire una risposta diagnostica e terapeutica per preadolescenti e adolescenti con acuzie o preacuzie psichiatriche e con ADHD;
• che in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in data 19/08/2019 è stato sottoscritto l’ accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico (Allegato e parte integrante della presente convenzione) al fine di disciplinare i reciproci rapporti nello svolgimento delle attività finalizzate all’attuazione del progetto “Percorsi di cura per adolescenti con acuzie o preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività)”;
• le attività progettuali hanno durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività ;
• la presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra la Fondazione Policlinico e l’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” di Cagliari, al fine della buona conduzione del Progetto, come da Piano esecutivo dello stesso, in coerenza con quanto disciplinato dall’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico;
CONVENGONO DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITA’ OPERATIVE E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Oggetto
1. La presente Convenzione è conclusa, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina dei rapporti in essere tra la Fondazione Policlinico, in qualità di capofila di progetto, e l’UO2, in qualità di partner di progetto, per lo svolgimente delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo allegato all’Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico che cosituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti condividono ed accettano integralmente il contenuto del Progetto “Percorsi di cura per adolescenti con acuzie o preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività)”.
3. L’ UO2 si impegna a realizzare le attività progettuali di competenza del suddetto progetto attraverso un funzionario amministrativo.
ART. 2 – Durata, efficacia, proroga
1. Le attività progettuali decorrono dal 14/11/2019 e si concluderanno entro 24 mesi.
2. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del progetto
3. Le parti si impegnano ad assicurare che le attività oggetto dell’accordo siano concluse entro il termine di cui al primo comma.
4. Qualora si riscontrino, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, oggettive criticità di natura tecnica, che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel cronoprogramma, il progetto potrà essere prorogato una
sola volta per un massimo di sei mesi, previa autorizzazione del Ministero della Salute. La richiesta di proroga, debitamente motivata, compete alla Fondazione Policlinico che dovrà presentarla al Ministero della Salute che ne valuterà attentamente le motivazioni addotte. Resta inteso che il Ministero non ammette richieste di proroga per motivazioni attinenti a ritardi amministrativi imputabili alle procedure interne alla Fondazione Policlinico e/o all’UO2 e/o all’UO3.
ART. 3 – Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche
1. Per la Fondazione Policlinico il referente scientifico del progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore della UOC di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (U.O.N.P.I.A.) della Fondazione Policlinico; il referente amministrativo del progetto è la Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile Grant Office della Fondazione Policlinico;
2. Per l’UO2 il referente scientifico del progetto è il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Responsabile della Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’A.O. Brotzu.
ART. 4 – Attività, Rapporti tecnici e rendiconti finanziari, verifiche
1. L’UO2 si impegna a:
- portare a termine entro la data di scadenza la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, così come descritte in dettaglio nel Progetto Esecutivo allegato all’Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e Fondazione Policlinico, e nel rispetto dei tempi previsti dal cronogramma del progetto stesso;
- trasmettere alla Fondazione Policlinico, entro 15 giorni successivi dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle
attività corredato di relativo abstract, nonché un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute;
- trasmettere alla Fondazione Policlinico, entro 30 giorni dalla data fissata per il termine del progetto, il rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata della presente Convenzione, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute.
2. I rendiconti tecnici, i relativi abstract e i rendiconti finanziari di cui ai precedenti comma dovranno essere redatti sulla base della modulistica allegata al suddetto Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico, nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel Progetto, fermo restando che il Ministero della Salute rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza del progetto che rispettino le indicazioni di cui all’ allegato 4 del suddetto Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico.
3. Tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere tenuta agli atti e diligentemente conservata dalla UO2, che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta della Fondazione Policlinico entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
4. Nell’ipotesi in cui i rapporti tecnici e/o i rendiconti economici non siano considerati esaustivi dal Ministero della Salute e/o dalla Fondazione Policlinico, l’UO2 dovrà fornire tempestivamente a Fondazione Policlinico le integrazioni e i chiarimenti necessari.
5. A entrambe le parti, fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo, è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell’importo non superiore al 10%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa.
6. Il piano finanziario relativo al progetto, potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero della Salute che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione, debitamente motivata, compete alla Fondazione Policlinico e dovrà essere presentata al Ministero della Salute entro gli ultimi 90 giorni prima della data di fine validità della presente Convenzione.
ART. 5 - Finanziamento e relative modalità e termini di erogazione
1. Per la realizzazione delle attività progettuali di cui all’art. 1 e come descritte all’art. 4, la Fondazione Policlinico erogherà alla UO2 la quota di finanziamento di spettanza, pari a complessivi € 50.000,00 (cinquantamila/00), quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari presentati di cui all’art. 4.
2. L’ UO2 dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. l’UO2 prende atto ed accetta che Fondazione Policlinico non assumerà altri oneri oltre l’importo stabilito nel presente articolo.
4. Il finanziamento di cui al primo comma sarà erogato alla UO2, subor-dinatamente all'effettivo accredito delle rate previste da parte del Ministero della Salute, secondo le modalità di seguito riportate:
- una prima quota, pari al 50% del finanziamento, di € 25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa e da eventuale ulteriore documentazione necessaria.
- una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, di € 15.000,00 (quindicimila/00) dopo 12 mesi dall’inizio delle attività, di cui all’art.2, successivamente alla valutazione positiva da parte del Ministero della Salute dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all’art. 4.
- una terza quota, pari al 20% del finanziamento, di € 10.000,00 (diecimila/00), alla conclusione del progetto come saldo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, previa positiva valutazione da parte del Ministero della Salute della relazione tecnica finale e del rendiconto finanziario finale di cui all’art. 4.
ART. 6 - Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere, risoluzione dell’accordo
1. In caso di valutazione negativa della documentazione di cui all’art.4 e/o del mancato invio della suddetta documentazione, vale a dire dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari, la Fondazione Policlinico sospenderà l’erogazione del finanziamento.
2. In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell’erogazione del finanziamento da parte del Ministero della Salute determinerà contestualmente l’esonero, temporaneo o definitivo, della Fondazione Policlinico dall’obbligo di liquidazione degli importi previsti per l’UO2.
3. Qualora il Ministero della Salute non valutasse positivamente le relazioni di cui all’art.4, l’UO2 si impegna a restituire alla Fondazione Policlinico le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Fondazione Policlinico stessa.
4. La sospensione del finanziamento, temporanea o definitiva, sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente convenzione.
5. Costituisce motivo di risoluzione della presente convenzione l’accertamento da
parte del Ministero della Salute e/o della Fondazione Policlinico che lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità della convenzione.
6. In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla UO2 che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, Fondazione Policlinico intima per iscritto alla UO2, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
7. E’ espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo cui al precedente comma, la UO2 ha l’obbligo di provvedere, entro quaranta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’accordo.
ART. 7 – Norme di gestione del finanziamento
1. Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del progetto e strettamente concernenti la realizzazione delle attività progettuali di cui all’art.1, nonché nell’integrale rispetto dell’allegato 4 del predetto Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico.
2. L’eventuale quota di contributo già erogato e non utilizzato, risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata, dovrà essere restituito alla Fondazione Policlinico, che a sua volta lo restituirà al Ministero della Salute.
ART. 8 - Proprietà, pubblicazioni e risultati della ricerca
1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero della salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e
sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla UO2 nell’ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. Il responsabile scientifico della UO2 ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.4 al responsabile scientifico di Fondazione Policlinico. È fatto comunque obbligo alla UO2 di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla Fondazione Policlinico, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.
3. È fatto obbligo alla UO2 richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.
4. Senza detta autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
5. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria”.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto
Le parti s’impegnano all’osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni e di quelle sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art.10 - Tutela dei dati personali
1. Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Art. 11 - Controversie
1. In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.
2. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Cagliari.
Art. 12 - Registrazione
1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
2. L’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R, 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni, è assolta dalla UO2, Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx di Cagliari, in modalità virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari.
Art. 13 - Rinvio
Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia all’ Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e Fondazione Policlinico e rispettivi allegati.
La presente convenzione, composta da 12 articoli è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per l’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” di Cagliari
Il Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX
Data: 2020.01.22 09:43:28 +01'00'
Per la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
Firmato da:
XXXX XXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Organizzazione: Non presente
Valido da: 17-02-2017 09:15:24 a: 17-02-2020 09:15:24
Certificato emesso da: Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 16-12-2019 15:50:38
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