SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI E CESPUGLI, SPOLLONATURA DI ALBERI E TAGLIO DI QUELLI PERICOLANTI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA ASM TERNI S.PA.
CAPITOLATO TECNICO PER ACCORDO QUADRO
SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI E CESPUGLI, SPOLLONATURA DI ALBERI E TAGLIO DI QUELLI PERICOLANTI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA ASM TERNI X.XX.
DATA | REVISIONE | |
19/05/2017 | REV.01 | |
REDATTO | APPROVATO | VISTO |
Ing. X. Xx Xxxxxxxx | x.xx Ing. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx | x.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
INDICE
Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO Pag.4
Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ………………………………………….………….…Pag.5 Art. 3 – RICHIESTA INTERVENTO ……………………….………………………………….……Pag.7
Art. 4 – FORMA DURATA IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E
REQUISITI RICHIESTI…………………………………….……………..…..………....…Pag.8 Art. 5 – NORME E DOCUMENTI CONTRATTUALI ………………………………..……….…Pag.10
Art. 6- PREZZI CONTRATTUALI ……………………………………………………………..………Pag.11 Art. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE E
CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI …………………………….…………Pag.12
Art. 8 – MODALITA’ DI CONSEGNA CONTABILITA’ MENSILE
E MODALITA’ DI PAGAMENTO……………………………………………………………Pag.13 Art. 9 - PENALI ………………………………….……………………………………………..…………Pag.14 Art. 10 – SICUREZZA DEI LAVORI ………………………….………………..…………………Pag.16 Art. 11 – INTERFERENZE CON ASM O ALTRE IMPRESE ………………………………Pag.17
Art. 12 - ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI …..…………..…Pag.17
Art. 13 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE PER ALTRI
ASPETTI AMBIENTALI .…………………………………………………..………………Pag.18
Art. 14 – RESPONSABILITA’ E ONERI DELL’APPALTATORE
NELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ …………………………….………….…Pag.19
Art. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ………………………………..….…Pag.19
Art. 16 - PERSONALE DELL’APPALTATORE …………………………….……………..……Pag.21 Art. 17 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI
SULLA MANODOPERA ……………………………………………………………..……Pag.21 Art. 18 - SUBAPPALTO ………………………………………..………………………………….……Pag.22 Art. 19 - CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO ………..…....……Pag.22
Art. 20 - RISERVATEZZA …………………………………..…………………..………………..………Pag.23
Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Pag.23
Art. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ……………………………………..………Pag.24 Art. 23 - CONTROVERSIE ……………………………………………………………..………….…Pag.25
Art. 24 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ………………………..……..….Pag.25
Art. 25 - ONERI DIVERSI ……………………………………………..………………………….…Pag.25 Art. 26 - DOCUMENTAZIONE DI GARA ………………………..……………………………Pag.25
Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione, da parte delle Ditte aggiudicatarie, dei seguenti servizi:
1) Il taglio dell’erba (sia con mezzi meccanici, sia con attrezzature manuali quali decespugliatori) da effettuare su superfici pianeggianti, superfici inclinate, superfici con dossi ed ostacoli, in corrispondenza di fossi e scarpate e sulle ripe dei serbatoi;
2) La potatura di alberi, siepi, cespugli e arbusti (attraverso ore in economia);
3) Il decespugliamento di rifinitura intorno ad ostacoli, intorno alla recinzione dell’impianto, ai bordi della strada (attraverso ore in economia);
4) La raccolta, il carico, il trasporto, lo scarico in discarica autorizzata, utilizzando veicoli autorizzati al trasporto (solo per i due siti idrici sotto riportati);
5) Gli oneri annessi e/o connessi al conferimento del rifiuto in discarica autorizzata.
Su richiesta con preventivo della ditta
6) il taglio degli alberi pericolanti;
7) Il diserbo manuale;
8) Il pirodiserbo (da utilizzare su erbe infestanti aventi un’altezza da 1 cm a 10 cm massimo).
I servizi di cui sopra dovranno essere effettuate nei seguenti impianti:
LOTTO 1
• Impianti del settore IDRICO Sub Ambito Ternano di cui all’allegato N.1, comprendente i seguenti Comuni: Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone, Terni.
LOTTO 2
• Impianti del settore IDRICO Sub Ambito Orvietano di cui all’allegato N.2, comprendente i seguenti Comuni: Allerona, Baschi, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, Ficulle, Xxxxxxxxxx d’Orvieto, Montegabbione, Parrano, Porano, Orvieto.
LOTTO 3
• Impianti del settore DEPURAZIONE di cui all’allegato N.3, comprendente i seguenti Comuni: Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Sangemini, Stroncone, Terni.
Sono parte integrante dei servizi di cui sopra e quindi comprese nel prezzo anche:
la raccolta del materiale indesiderato quale bottiglie, lattine, cartacce, fogliame, ecc. trasportate dal vento o incivilmente buttate e/o lasciate dentro l’impianto; la raccolta e/o rastrellatura del materiale di risulta e il trasporto della ramaglia eventualmente presente, la spollonatura delle piante e le eventuali foglie e rami presenti insieme all’erba, sassi, rami, materiale di rifiuto, ecc..
In sostanza al termine dell’attività di cui sopra l’area all’interno di ogni impianto dovrà presentarsi perfettamente pulita.
Il taglio dell’erba se sminuzzato può rimanere sugli impianti, ad eccezione dell’impianto Sorgente Abbeveratoio a San Gemini e dell’impianto di sollevamento di Onnina per Stroncone il cui taglio dell’erba dovrà essere rastrellato, caricato, trasportato in discarica, con il pagamento di tutti i relativi oneri annessi e/o connessi con la consegna in discarica del materiale di risulta .
SOPRALLUOGO
Prima della presentazione dell’offerta, dietro appuntamento, è possibile richiedere ed effettuare un sopraluogo sugli impianti.
Art.2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Durante il taglio dell’erba, gli alberi, gli arbusti di decoro, le siepi ed altre piante ivi presenti non devono in alcun modo essere danneggiate. Nel caso in cui usando i mezzi meccanici non è possibile evitare il danno, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire manualmente le rifiniture intorno alle piante, agli arbusti, alle siepi e piante varie che potrebbero essere danneggiate.
Il taglio dell’erba dovrà quindi essere eseguito con opportuni mezzi meccanici e rifinito a mano; dopo il taglio, l’erba dovrà avere un’altezza non superiore a 3 cm, se superiore il Responsabile ASM e/o l’Assistente ASM richiederanno all’Appaltatore di effettuare un immediato secondo taglio all’erba per portare l’altezza di questa sotto i 3 cm nelle aree o zone dove il taglio risulta essere stato eseguito più alto; tutto ciò senza costi e/o oneri aggiuntivi per l’ASM. Sono fatte salve diverse disposizione degli Assistenti ASM deputati al controllo del servizio.
Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuta di rieseguire immediatamente il taglio, il Responsabile ASM può far eseguire questo ad altra Impresa applicando il costo dello stesso all’Appaltatore aggiudicatario attraverso la decurtazione degli importi dei lavori già da questi eseguiti, ovvero attraverso la escussione della fideiussione.
Il numero dei tagli previsti sono due nei periodi indicativamente riportati nella tabella sottostante.
NUMERO TAGLI | 1° TAGLIO | 2° TAGLIO |
PERIODO | Maggio -Luglio | Settembre- Ottobre |
L’ASM Terni S.p.A. per determinati impianti potrà richiedere di effettuare TRE tagli anziché due.
In genere l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i servizi oggetto del presente capitolato di accordo quadro nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio degli Assistenti ASM, ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita dei servizi, agli interessi, al decoro ed immagine dell’ASM Terni S.p.A. o al rispetto dei tempi previsti.
L’ASM Terni S.p.A. si riserva altresì il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato servizio in un determinato impianto entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dello stesso nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre attività, senza che l’Impresa affidataria possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’ASM Terni S.p.A. potrà altresì disporre di iniziare e concludere servizi, anche non previsti nell’appalto, in località diverse ed entro termini precisi.
Tutto il materiale di risulta se non opportunamente sminuzzato dovrà essere raccolto nella medesima giornata di esecuzione del taglio e comunque immediatamente subito dopo il completamento del taglio nell’impianto, pena l’emissione di una penale pari a Euro 100,00 per ogni accertamento, fatto salvo disposizioni diverse da parte degli Assistenti ASM deputati al controllo del servizio.
Poiché alcune aree degli impianti riportati nell’allegato n.1, n.2 e n.3 presentano caratteristiche peculiari in funzione della loro configurazione ed ubicazione, queste necessitano di interventi e cure particolari, quali: potatura siepi e cespugli.
L’Appaltatore è tenuto, in occasione dello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, a segnalare all’Assistente ASM (Via e-mail o fax) eventuali criticità, che possano costituire pericolo o arrecare danni a persone/animali e cose quali: l’eventuale presenza di alberi potenzialmente pericolosi (parzialmente secchi, completamente secchi, inclinati, rovinati, ecc.), recinzioni divelte, rovinate o danneggiate, presenza sulle aree oggetto di taglio di buche e fossi pericolosi non segnalati, cavi e/o materiali di intralcio alla circolazione di persone e/o automezzi.
Salvo quanto potrà essere meglio precisato all'atto esecutivo dagli Assistenti ASM, le caratteristiche delle attività da eseguire trovano la loro definizione e individuazione nel presente Capitolato di accordo quadro.
Eventuali specifiche o disposizioni, anche se non allegati al presente Capitolato di accordo quadro, potranno essere consegnati alla Impresa Affidataria, da ASM Terni S.p.A., nell'ordine che riterrà più opportuno e in qualsiasi momento, durante il corso del servizio. Il Responsabile o l’Assistente ASM procederà, tramite apposito ordine scritto, a disporre l’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; ogni intervento eseguito dall’Appaltatore senza preventiva autorizzazione dell’ASM Terni S.p.A. non darà diritto ad alcun compenso.
L’esecuzione del taglio dell’erba per una superfice superiore a quella prevista negli allegati n.1, n.2 e n.3 del presente capitolato non comporterà alcun pagamento aggiuntivo, diversamente l’esecuzione del taglio dell’erba per una superfice inferiore a quella riportata negli allegati, se detta riduzione non inficia il decoro dell’impianto e la sicurezza del sito, detta riduzione sarà accettata dall’Assistente ASM e il relativo importo sarà decurtato in proporzione ai metri quadri effettivamente tagliati.
Il Responsabile e gli Assistenti ASM, a loro insindacabile giudizio, al fine di ottimizzare la resa del servizio, possono decidere di variare la metratura del taglio su ogni impianto in aumento o in diminuzione rispetto a quella riportata negli allegati n.1, n.2 e n.3.
ASM Terni S.p.A. verificherà la qualità degli interventi effettuati, mediante visite improvvise a campionamento.
L’organizzazione del servizio e tutti i contatti preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono a carico della aggiudicataria che dovrà intervenire sui siti degli impianti con idonee ed appropriate attrezzature e macchinari e metodologie di intervento.
L’Impresa aggiudicataria per l’espletamento del servizio dovrà impiegare un adeguato numero di mezzi ed operatori, in modo tale da garantire sempre la perfetta esecuzione del servizio, quali che siano le condizioni, gli eventi, le circostanze, gli avvenimenti, anche straordinari, che potrebbero interessare le aree oggetto dell’intervento.
Si precisa che tutti gli automezzi utilizzati per l’espletamento del servizio oggetto di gara, dovranno essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti ed il rispetto del codice della strada; essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza; disporre di tutte le misure di segnalazione prescritte per i mezzi operativi.
ASM Terni S.p.A. a proprio insindacabile giudizio si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere la sostituzione di quelle macchine e/o attrezzature che dovessero risultare qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone ed alle cose, nonché troppo rumorosi o inquinanti e/o non conformi alle vigenti norme di sicurezza.
Art. 3 - RICHIESTA DI INTERVENTO
1. Gli interventi che possono esser richiesti all’Impresa appaltatrice possono essere di due tipi:
a) “Intervento programmato” – inizio del lavoro come da programma entro 3 gg. lavorativi dalla chiamata telefonica del Tecnico ASM;
b) “Intervento urgente” – inizio del lavoro entro 24 ore dalla chiamata telefonica del Tecnico ASM. E’ comunque a discrezione e valutazioni insindacabile del Tecnico ASM stabilire se l’intervento è da ritenere urgente, al riguardo l’Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni del Tecnico ASM.
2. Gli interventi riguardanti le attività di cui all’oggetto saranno commissionati da ASM TERNI SpA., di volta in volta, attraverso Ordini di Lavoro (di seguito denominati semplicemente (O.d.L.)), emessi a cura dell’ufficio di ASM TERNI SpA., gestore del servizio, competente per Impianto.
3. Gli OdL (Ordini di Lavoro), possono essere anticipati verbalmente. Subito dopo sarà inviata all’impresa una e-mail nella quale sarà riportato:
a. Accordo Quadro CIG: ……………………..
b. Descrizione dell’intervento da effettuare ;
c. Il luogo dell’intervento: Impianto ………………………Via ………….………………...
Città ;
d. Il tipo di intervento: programmato/urgente;
e. Il giorno ed ora di inizio dell’intervento: giorno ……………………, ora …………...
entro il quale l’impresa dovrà trovarsi sul luogo segnalato, debitamente equipaggiata con uomini, mezzi ed attrezzature necessarie, idonee e sufficienti per eseguire l’intervento;
f. Metri quadri da tagliare: come da allegato n dell’Accordo Quadro;
g. Note, con particolare riferimento alla sicurezza (Rischi Specifici) del cantiere ;
Al riguardo l’Impresa aggiudicataria dovrà tassativamente comunicare l’indirizzo ufficiale e-mail sul quale dovrà essere inviato l’OdL. E’ a cura e responsabilità dell’Appaltatore il perfetto ed efficiente funzionamento della e-mail ufficiale comunicata ad ASM, nonché l’onere di assicurare che detto ordine venga dal proprio personale letto e stampato.
L’impresa, dovrà immediatamente organizzarsi per l’invio della squadra nel giorno ed ora comunicati con XxX.
Non è ammessa alcuna giustificazione di un eventuale ritardo motivata dalla difficoltà da parte dell’impresa di ritrovare e raggiungere il luogo dell’intervento.
L’intervento, una volta iniziato, procederà senza soluzione di continuità sino alla sua ultimazione, salvo eventi causati da forza maggiore e, ad intervento ultimato, si riporterà:
• la descrizione tecnica dell’intervento eseguito;
• le foto effettuate ad intervento eseguito;
• uno schizzo dell’area oggetto di taglio con le relative misure del perimetro dell’area oggetto di taglio dell’erba.
4. L’O.d.L. verrà emesso ad ogni intervento che l’Appaltatore dovrà svolgere riportando nello stesso quanto previsto dal comma precedente. Resta comunque inteso che per particolari interventi o prestazioni non previsti, l’Appaltatore redigerà un preventivo di spesa contenente le voci di elenco che compongono il prezzo per l’esecuzione a perfetta regola d’arte della prestazione in oggetto. Il preventivo dovrà essere inviato all’Assistente XXX che gestisce gli impianti sui quali occorre intervenire, che valuterà la congruità del prezzo e le modalità di intervento proposto.
5. Se concordato ed autorizzato con il Responsabile degli impianti, il modello di ASM Terni S.p.A. denominato “MLT”, utilizzato per la consuntivazione dei lavori svolti, può anche sostituire, anziché integrare, l’ O.d.L. relativo a quello specifico intervento.
6. Per la consegna e programmazione dei lavori previsti in oggetto, resta facoltà esclusiva dell’Assistente ASM, sentito il Direttore di esecuzione del contratto, decidere di iniziare a far eseguire detti servizi.
7. Tali O.d.L. (Ordini di Lavoro) potranno essere anticipati con qualsiasi mezzo, telefonicamente, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx (x-xxxx), etc. In tal caso, i tempi di intervento si intendono decorrere dal momento dell’anticipazione.
8. Gli interventi sono affidati in base alle prescrizioni del presente Accordo quadro e con l’applicazione dell’elenco prezzi, che, al netto del ribasso contrattuale, si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell’Appaltatore per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte degli interventi ad esso affidati, come specificato nel presente Accordo quadro.
Art. 4 – FORMA DURATA IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E REQUISITI RICHIESTI
1. Remunerazione del presente Accordo Quadro:
il presente Accordo Quadro è remunerato A MISURA sulla base dei prezzi unitari applicati (al netto del ribasso di gara).
Si precisa che i lavori a misura consistono essenzialmente nei lavori di cui all’oggetto quali il taglio dell’erba, sia con mezzi meccanici che con attrezzature manuali ed ogni altra attività manutentiva finalizzata alla garanzia della corretta pulizia delle aree degli impianti idrici e degli impianti di depurazione, come meglio specificato nell’Art.1 del presente Accordo quadro.
2. La durata dell’Accordo Quadro:
La durata del contratto oggetto del presente Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro mesi) con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. L’importo dell’Accordo Quadro:
l’importo dell’Accordo Quadro, inteso come somma degli importi dei singoli e distinti ordini di lavori affidati all’Appaltatore, è pari all’ammontare specificato del contratto. L’importo complessivo stimato, a misura, per i tre lotti n.1, n.2 e n.3, posti a base di gara (vedi art.1), per mesi ventiquattro è pari a:
LOTTO n.1 – Impianti idrici Sub Ambito di TERNI
- 127.695 metri quadrati per ogni taglio;
- Numero tagli 2 (due)
- Importo annuale € 31.723,70 (relativo a due tagli) + € 4.307,52 (relativo a due tagli lungo il perimetro degli impianti) + € 500,00 oneri sicurezza
- 280 ore/anno max in economia a disposizione dell’Assistente ASM per lavori di rifinitura e potatura come specificato all’Art.1;
- Costo totale della manodopera per il Lotto n.1 € 37.083,47;
- Costo orario della manodopera per lavori in economia NON RIBASSABILE € 20,00
(Venti euro).
Importo totale del lotto n.1 dell’Accordo Quadro (DUE ANNI) € 63.447,4 + € 8.615,04 + 1.000 sicurezza + € 11.200 di ore in economia = € 84.262,44 + IVA
LOTTO n.2 Impianti idrici Sub Ambito Orvietano
- 44.242 metri quadrati per ogni taglio;
- Numero tagli 2 (due)
- Importo annuale € 29.385,56 (relativo a due tagli) + € 3.906,24 (relativo a due tagli lungo il perimetro degli impianti)+ € 500,00 oneri sicurezza
- 100 ore/anno max in economia a disposizione dell’Assistente ASM per lavori di rifinitura e potatura come specificato all’Art.1;
- Costo totale della manodopera per il Lotto n.2 € 31.496,78;
- Costo orario della manodopera in economia NON RIBASSABILE € 20,00 (Venti euro).
Importo totale del lotto n.2 dell’Accordo Quadro (DUE ANNI) € 58.771,12 + € 7.812,48+ € 1.000 sicurezza + € 4.000 di ore in economia = € 71.583,60 + IVA
LOTTO n.3 Impianti di Depurazione
- 31.355 metri quadrati per ogni taglio;
- Numero tagli 2 (due)
- Importo annuale € 16.636,10 (relativo a due tagli) + € 2.564,16 (relativo a due tagli lungo il perimetro degli impianti) + € 500,00 oneri sicurezza
- 270 ore/anno max in economia a disposizione dell’Assistente ASM per lavori di potatura come specificato all’Art.1;
- Costo totale della manodopera per il Lotto n.3 € 22.088,23
- Costo orario della manodopera in economia NON RIBASSABILE € 20,00 (Venti euro).
Importo totale del lotto n.3 dell’Accordo Quadro (DUE ANNI) € 33.272,20 + € 5.128,32+ € 1.000 sicurezza + € 10.800 di ore in economia = € 50.200,52 + IVA
Il taglio lungo il perimetro degli impianti
Per taglio lungo il perimetro degli impianti si intende il taglio lineare di rifinitura degli impianti e sarà effettuato nei modi e nei termini richiesti dall’Assistente ASM:
- lato interno della recinzione per eliminare l’erba lasciata dal taglio effettuato con mezzi motorizzati meccanici (se il taglio dell’erba all’interno dell’impianto viene effettuato con mezzi manuali non c’è necessita di ricorrere alla pulizia perimetrale);
- lato esterno della recinzione per eliminare l’erba che si addensa sulla recinzione per una larghezza minima di 1 metro.
- Intorno a manufatti o intorno a qualsiasi altro ostacolo, sia dalla parte interna che dalla parte esterna di questi come richiesto dall’Assistente XXX
Il costo orario della manodopera per i lavori in economia e non, è comprensivo di qualsivoglia spesa quali ad esempio: spese generali, retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro e utile dell'impresa. L’importo non è soggetto al ribasso d'asta.
Costo totale della manodopera relativo all’accordo quadro
Relativamente all’importo totale dell’accordo quadro della durata due anni, il costo della manodopera è stato calcolato in € 90.668,40.
Gli oneri della sicurezza saranno pagati all’Impresa solo dopo aver dimostrato di aver fatto al personale un corso di formazione sul Documento di valutazione dei rischi dell’ASM Terni S.p.A. o Verbale rischi specifici, dopo aver consegnato la documentazione attestante la fornitura ai propri dipendenti del corpetto ad alta visibilità e presentato certificato di idoneità dei lavoratori adibiti al servizio di cui al presente capitolato a cura del Medico Competente.
L’ASM Terni S.p.A. non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei servizi di cui all’Art.1 che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici OdL (Ordini di Lavoro) dall’ASM qualunque risulti essere l’importo complessivo finale degli OdL medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
Gli ordini di lavoro potranno essere anche per interventi di importo inferiore anche a 100 euro.
4. Luogo di esecuzione:
i lavori oggetto dell’Accordo quadro dovranno eseguirsi negli impianti idrici del Sub Ambito Ternano nei Comuni riportati nell’allegato N.1 e all’Art.1 (LOTTO N.1) , negli impianti idrici del Sub Ambito Orvietano nei Comuni riportati nell’allegato N.2 e all’Art.1 (LOTTO N.2), negli impianti di depurazione siti nei Comuni riportati nell’allegato N.3 a all’Art.1 (LOTTO N.3).
5. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso espresso come unico ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara, preliminarmente decurtato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’offerta economica dovrà contenere l’importo dei costi interni della sicurezza del lavoro, ai sensi dell’art.26, comma 3 quinto periodo del D.Lgs.81/2008. Nella dichiarazione relativa all’offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà dichiarare di obbligarsi a sottoscrivere l’Accordo Quadro secondo lo schema di cui agli elaborati di gara e ad assumere l’esecuzione dei lavori oggetto dei contratti da esso discendenti(OdL), che verranno contabilizzati a misura, secondo le condizioni stabilite nel capitolato di gara e nella propria offerta tecnica e, conseguentemente, di offrire il ribasso percentuale unico da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara e soggetti a ribasso.
Sono ammesse solo offerte a ribasso. Saranno escluse le offerte in aumento.
6. Processo di aggiudicazione dei lotti.
Le imprese che intendono partecipare alla gara possono presentare offerta per un solo lotto o per tutti i lotti, fermo restando la possibilità, per ciascuna impresa, di aggiudicarsi un solo lotto.
Per ciascun lotto sarà stilata una graduatoria delle imprese che hanno partecipato al lotto partendo dal xxxxxxx xxxxxxx.
L’impresa che avrà offerto per lo specifico lotto il massimo ribasso si aggiudicherà il lotto.
Se per uno stesso lotto due offerte hanno lo stesso ribasso, si procederà con il sorteggio.
Nel caso in cui un lotto non sarà aggiudicato (lotto di gara deserto), si chiederà alle imprese arrivate seconde nella graduatoria dei due lotti già aggiudicati e tra queste in primis a chi ha offerto il ribasso più alto, se con il ribasso offerto (con il ribasso più alto offerto nel caso in cui la stessa Impresa è seconda in graduatoria per ambedue i lotti già aggiudicati), intende aggiudicarsi il lotto rimasto senza aggiudicazione, stessa cosa se sono due i lotti non aggiudicati. Si procede con lo stesso iter di cui sopra con le imprese che si sono piazzate terze in graduatoria, se le seconde in graduatoria non intendono, con la metodologia di cui sopra, aggiudicarsi il lotto rimasto senza aggiudicazione.
Nel caso in cui un’impresa prima classificata in un lotto risulti prima classificata in uno o in tutti e due gli altri lotti, questa resterà aggiudicataria del lotto per il quale nel modello/dichiarazione dell’offerta ha inserito la preferenza (se l’impresa in parola non ha inserito alcuna preferenza, l’aggiudicazione sarà fatta a mezzo sorteggio). Aggiudicato un lotto, l’altro lotto o gli altri due lotti per i quali era rimasta aggiudicataria la stessa Impresa, sarà/nno aggiudicato/i alle imprese che si sono piazzate seconde in graduatoria, purché queste allineino il proprio ribasso a quello offerto, per lo specifico lotto, dall’Impresa che si è piazzata prima in graduatoria. Se le seconde in graduatoria rinunciano, si scorre nella graduatoria proponendo l’allineamento alle Imprese che si sono piazzate terze nella graduatoria e così via fino ad esaurimento della graduatoria.
Nel caso in cui nessuna Impresa accetta l’allineamento di cui sopra, sarà riproposta una nuova gara per il lotto in esame.
7. Requisiti richiesti - Condizioni di partecipazione all’Accordo quadro in oggetto
L’impresa deve obbligatoriamente essere iscritta.
a) Alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l’espletamento di attività inerenti la cura del verde;
b) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria idonea per la specifica tipologia di rifiuto codice CER 200201, ovvero alla categoria 2-bis: “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti”.
L’impresa deve inoltre assicurare la disponibilità di personale sufficiente a garantire la esecuzione delle attività in oggetto entro il periodo previsto, utilizzando se del caso più squadre di lavoro contemporaneamente.
L’Impresa aggiudicataria dovrà avere un Responsabile Tecnico con disponibilità costante attraverso cellulare dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Sabato compreso. La sede operativa dovrà essere fornita di un telefono, numero di FAX, nonché computer collegato in rete internet per la ricezione/invio di documenti e posta elettronica (e-mail).
L’impresa dovrà altresì indicare una e-mail ufficiale sulla quale saranno inviati i singoli ordinativi dei lavori (OdL) che l’impresa dovrà effettuare.
Il Responsabile Tecnico dell’Impresa avrà il compito di:
a) Organizzare e dirigere l’impiego del personale;
b) Garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti la esecuzione del servizio;
c) Garantire il rispetto dei programmi di lavoro e degli interventi previsti;
d) Organizzare il lavoro nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
e) Far utilizzare al personale attrezzature e macchinari rispondenti alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
L’ASM Terni S.p.A. potrà sempre, a sua discrezione, chiedere al Responsabile dell’Impresa la sostituzione del Responsabile Tecnico, qualora si accorga che questi non si attenga ai compiti sopra elencati.
Art. 5 - NORME E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Accordo quadro, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegate, le seguenti norme che l’Appaltatore dichiara di conoscere:
a) il presente Accordo quadro con i relativi allegati;
b) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
c) X.Xxx.vo n.81/2008 e s.m.i. recante norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni, e di tutta la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;
d) Il “Verbale rischi specifici” ai sensi dell’Art.26 del D.Leg.vo n.81/2008, redatto da ASM Terni S.p.A. (allegato al presente Accordo quadro, dato in copia o in formato elettronico)
e) D.Lgs. n.152/06 e s.m.i –“ Testo Unico Ambientale”;
2. Qualora, venissero approvate norme in variante alle stesse, l’Appaltatore sarà tenuto ad osservarle.
3. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.
4. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere, alle disposizioni impartite dalle A.S.L. o da altri enti preposti. Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta contrattualmente convenuto che, anche se l’osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni degli interventi, ciò non costituirà alcun diritto contro ASM Terni S.p.A., essendosi di ciò tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari della tariffa allegata al presente Accordo quadro, nonché considerata dall’Appaltatore nella formulazione dell’offerta.
5. Ogni autoveicolo, mezzo operativo, apparecchiatura o attrezzatura utilizzata dall’impresa esecutrice dovrà essere in ottimo stato di manutenzione ed essere dotata di tutte le necessarie certificazioni di sicurezza e di manutenzione previste dalla normativa vigente.
Art. 6 - PREZZI CONTRATTUALI
All’Appaltatore saranno corrisposti, per i lavori di cui all’oggetto regolarmente eseguiti ed accettati dall’Assistente ASM sul quale ricade la gestione dell’appalto, i compensi derivanti dal costi unitari specificati negli allegati N.1, N.2, e N.3 al presente Accordo Quadro al netto del ribasso offerto in sede di gara, moltiplicati per la effettiva metratura eseguita e rilevata dall’Assistente ASM (esecuzione del lavoro a misura). Come già detto, non saranno pagati tagli di metrature superiori a quelle riportate per ogni impianto negli allegati N.1, N.2, N.3, salvo autorizzazione del Responsabile ASM. Diversamente, se la superfice oggetto di intervento da misurazioni effettuate dall’Assistente ASM, risulta inferiore a quella riportata negli allegati N.1, N.2, N.3 per lo specifico impianto e detta riduzione non inficia il decoro dell’impianto e la sicurezza del sito, detta riduzione sarà accettata dall’Assistente ASM e il relativo importo sarà decurtato in base ai metri quadri effettivamente tagliati e del prezzo unitario a metro quadro al netto del ribasso.
Qualsiasi tipo di spesa quale ad esempio: il cantieramento, lo spostamento del personale e dei mezzi per giungere nel sito e/o impianto dove eseguire il taglio dell’erba, è da ritenersi compensata dai prezzi unitari di aggiudicazione, quant’anche la estensione della superfice dell’impianto oggetto di taglio è inferiore ai 100 metri quadrati.
Le indicazioni e le prescrizioni dell’Accordo quadro non possono essere interpretate nel senso che è escluso dagli obblighi dell’Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza e completezza agli interventi; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il servizio espletato a perfetta regola d’arte e quindi anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione degli interventi.
Resta convenuto e stabilito che nel prezzo unitario posto a base di gara oltre a tutti gli obblighi riportati nel presente Accordo quadro si intendono compresi:
✓ per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni;
✓ per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra; i noli sono comprensivi di operatore, carburante, lubrificante, e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento. Solo nel caso specifico di abbattimento di alberi pericolanti o di potatura di alberi ad alto fusto per i quali, ai fini della sicurezza, è necessario il noleggio della piattaforma aerea, l’impresa dovrà presentare offerta. Nel caso in cui, a valutazione dell’Assistente XXX, l’importo offerto dall’Impresa per il lavoro di taglio o potatura non è ritenuto congruo o è un importo consistente, l’Assistente XXX dovrà chiedere offerta ad altra impresa ed assegnare detto lavoro all’impresa che ha presentato l’offerta più bassa;
✓ per la prestazione a misura: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di smaltimento rifiuti, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi ecc.. Le varie attività si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente Accordo quadro, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dal Responsabile o Assistente ASM. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
I prezzi riportati sono quindi comprensivi di oneri, spese generali, utile, trasporto, carico e scarico, sfrido, smaltimento ed ogni altro onere per i lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea manodopera e materiali di ottima qualità, in modo che l'opera oggetto di gara risulti completa e finita a regola d'arte.
Tutti i prezzi, si intendono quindi accettati a proprio rischio dall’Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente l’Accordo Quadro.
Art. 7- MODALITA’ DI ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. L’esecuzione dei singoli interventi verrà ordinata con la consegna di Xxxxxx di Xxxxxx (OdL) nei quali saranno specificati i tempi e le modalità di esecuzione dell’intervento.
Se concordato ed autorizzato con il Responsabile di zona, il modello di ASM Terni S.p.A. denominato “MLT”, utilizzato per la consuntivazione dei lavori svolti, può anche sostituire, anziché integrare, L’ O.d.L. relativo a quello specifico intervento.
L’O.d.L./MLT verrà emesso ad ogni intervento che l’Appaltatore dovrà svolgere.
Qualsiasi variante in corso d’opera al lavoro stabilito e preventivato dovrà essere autorizzata per iscritto dal responsabile dei lavori per zona di competenza prima della sua esecuzione, pena la non contabilizzazione delle eventuali modifiche apportate.
Su espressa richiesta dell’Assistente ASM ai lavori, per interventi di particolare rilevanza, l’Appaltatore dovrà presentare un programma delle attività specificando i mezzi d’opera e il personale che verrà impiegato e prevedendo l’inizio e la fine delle varie attività.
L’Assistente ASM ai lavori, comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma, qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro dieci giorni adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dall’Assistente ASM ai lavori.
La proposta approvata sarà impegnativa per l’Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dall’Assistente ASM ai lavori.
Salvo casi del tutto eccezionali e particolari a giudizio insindacabile dell’Assistente ASM ai lavori e per motivi comunque non imputabili all’Appaltatore, non potranno essere concesse proroghe per l’esecuzione dei singoli interventi e, pertanto, saranno applicate le penali di cui all’Art.9 del presente Accordo quadro ed i conseguenti maggiori costi, saranno addebitati all’Appaltatore.
Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità agli eventuali specifiche allegati agli O.d.L., ad eventuali integrazioni e modifiche ordinate dall’Assistente ASM che gestisce il contratto.
Art. 8 –MODALITA’ DI CONSEGNA CONTABILITA’ MENSILE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. All’Appaltatore non sarà concessa alcuna anticipazione sull’importo del contratto.
2. Per ogni singolo O.d.L., o anche per più O.d.L, si redigerà, su apposito modello, il relativo rapporto di consuntivazione lavori “MLT”, recante in dettaglio la descrizione di tutte le prestazioni eseguite.
N.B.: il modulo MLT può anche coincidere e/o sostituire l’O.d.L relativo ad un intervento/lavoro quando autorizzato e concordato con il responsabile di zona ASM Terni S.p.A..
3. I Moduli MLT debitamente compilati e firmati in tutte le loro parti rappresentano per ASM Terni S.p.A. i verbali di accettazione lavori, sia in termini di consuntivazione economica che di esecuzione materiale dei lavori svolti dall’Appaltatore.
L’appaltatore redigerà un SAL mensile riassuntivo dei lavori eseguiti nel mese, ( si veda allegato: Modello di contabilità mensile Allegato 4).
4. Tutta la contabilità mensile completa deve essere consegnata a mano al Responsabile lavori per ASM o ad un suo delegato, in forma cartacea ed informatica, entro e non oltre il termine di 5 giorni dal primo giorno successivo al mese a cui si riferiscono i dati contabili e l’avvenuta consegna sarà certificata dal modulo di consegna contabilità (si veda allegato: Modello consegna contabilità Allegato 5).
Al riguardo l’appaltatore dovrà organizzarsi con proprio personale qualificato in grado di predisporre tutta la documentazione contabile mensile nei modi ed entro i termini richiesti dall’ASM nel presente capitolato.
Se il quinto giorno di cui sopra capitasse di sabato o festivo, la scadenza sarà data dal primo giorno lavorativo successivo a questo.
Non si accetteranno consegne fatte per via informatica o tramite altro mezzo di trasmissione (esempio fax o corriere).
5. Si ricorda che l’incompleta documentazione presentata o il ritardo della consegna della contabilità mensile, è soggetta a penali, così come la mancata consegna delle stampe a colori delle foto attestanti tagli e/o potature eseguiti negli impianti è causa di applicazione di penale per incompleta documentazione.
6. Se, in occasione di verifiche volute o casuali, risultassero non completati interamente alcuni interventi, gli stessi saranno considerati non contabilizzabili, gli MLT restituiti all’impresa e inseriti nella contabilità del mese in cui i lavori saranno portati a termine a regola d’arte. La sospensione o interruzione della contabilità delle lavorazioni dovuta alla mancanza o scorretta redazione del SAL, non darà mai luogo al riconoscimento di interessi o compensazioni di altra natura. Detti ordinativi saranno assoggettati alle penali per ritardata ultimazione.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura con riferimento al SAL mensile (da allegare) e trasmettere il tutto all’Ufficio Ragioneria della ASM Terni S.p.A.
8. L’Appaltatore si impegna a rendere nota, con apposita comunicazione scritta indirizzata, mediante lettera raccomandata A/R, a ASM Terni S.p.A. – Servizio Ragioneria - eventuali variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta a ASM Terni S.p.A., i pagamenti effettuati sul conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per ASM Terni S.p.A.
9. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata mediante lettera raccomandata A/R, a ASM Terni S.p.A.
Art. 9 – PENALI
La mancata osservanza di ogni singola prescrizione riportata nel presente Accordo quadro, ad esclusione di quelle di seguito specificate, comporta l’applicazione di una penale forfettaria di € 100,00 (cento/00).
L’applicazione di penali e lettere di richiamo nel corso della durata dell’appalto, potrà essere motivo ostativo per la partecipazione dell’Impresa a successive gare di appalto indette dall’ASM, in quanto la stessa non risulta più essere Impresa di fiducia dell’ASM.
Le penali relative ai ritardi sono articolate come di seguito specificato:
1. in caso di mancato rispetto dei tempi previsti nell’ordine di intervento verrà applicata una penale giornaliera pari a € 100,00 (cento euro/giorno) oltre al risarcimento di eventuali danni economici richiesti da terzi a qualsiasi titolo e derivante dal ritardato intervento;
2. per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni da effettuare a cura dell’impresa verrà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00).
3. Saranno applicate le penali di seguito riportate nel caso in cui l’Appaltatore non garantisca su richiesta, anche telefonica, del Tecnico dell’ASM Terni S.p.A.,
l’Intervento programmato e l’Intervento urgente, nei modi e termini di cui all’art.3 del presente capitolato.
a) “Intervento programmato” – inizio del lavoro entro 3 giorni dalla chiamata telefonica del Tecnico ASM: penale pari a 100 €/giorno (cento euro/giorno) o frazione di giorno di ritardo;
b) “Intervento urgente” – inizio del lavoro entro 24 ore dalla chiamata telefonica del Tecnico ASM: penale 50 €/ora (cinquanta euro/ora) o frazione di ora di ritardo;
Oltre alla applicazione delle penali di cui sopra, è fatta salva per ASM Terni S.p.A. la richiesta del risarcimento del danno per colpa dell’Appaltatore generatosi per il mancato o tardivo intervento.
ASM Terni S.p.A. avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all’appaltatore sopra detti, quando si verifichino danni a terzi, ai Comuni o a ASM Terni
S.p.A. stessa per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono o incuria nella sorveglianza degli stessi e in caso che l’Appaltatore si rifiuti di eseguire un lavoro commissionato da XXX.
4. Nel caso in cui ASM Terni S.p.A., per inadempienze nell’esecuzione degli interventi da parte dell’Appaltatore, fosse costretta ad applicare le penali di cui al presente articolo, per tre volte, anche non consecutive, in meno di tre mesi, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto con una semplice comunicazione, senza compensi o indennizzi per l’Appaltatore stesso e restando, inoltre, non pregiudicata ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi accumulati, a favore della stessa ASM Terni S.p.A.
5. In caso di mancato Intervento urgente o quando il ritardo da parte dell’Impresa superi le tre ore, ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare altra Impresa a sua scelta al fine di eseguire l’intervento. I maggiori costi di tale intervento rispetto al prezzo contrattuale dell’intervento saranno addebitati all’Appaltatore (compresa la penale oraria che si chiuderà con l’ora di arrivo sul cantiere dell’Impresa chiamata in sostituzione);
6. Le penali relative ai singoli O.d.L. verranno annotate ed i relativi importi decurtati al momento della contabilizzazione del lavoro su MLT.
7. Si precisa che, per ogni singolo O.d.L., qualora il ritardo nel completamento superi del 30% il tempo assegnato, ASM Terni S.p.A. ha facoltà di sospendere l’esecuzione del lavoro da parte dell’Appaltatore e di proseguirlo con personale proprio o di altra Impresa addebitando all’Appaltatore, oltre le penalità maturate, l’eventuale maggiore costo ed ogni altro danno provocato dal ritardo.
8. Qualora l’importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale o si verifichino frequenti ritardi nella ultimazione dei singoli O.d.L.; ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando al Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione.
9. Quando, sia per il numero e la capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, gli interventi non venissero eseguiti nei tempi stabiliti, ASM Terni S.p.A. potrà sospendere i pagamenti, restando non pregiudicati provvedimenti più rigorosi, quali l’esecuzione di ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni.
10. ASM Terni S.p.A. avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all’Appaltatore sopra detti, quando si verifichino danni a ASM Terni S.p.A., o a terzi, per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta degli interventi.
11. In caso di pretese di risarcimento da parte degli enti locali, dei singoli utenti o di associazioni a tutela dei consumatori di rilievo nazionale o locale, per danni cagionati dall’intervento o mancato intervento dell’Appaltatore, ASM Terni S.p.A. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento, salvo l’esperimento di eventuali azioni di risarcimento nei confronti dell’Appaltatore.
12. Le penali saranno applicate mediante emissione di fattura da parte dell’ASM Terni S.p.A., nei confronti della Impresa Appaltatrice, il cui importo verrà automaticamente decurtato dalle fatture mensili emesse dall’Impresa per le prestazioni eseguite sugli automezzi (crediti eventualmente vantati dall’Impresa Appaltatrice), senza che questa possa opporre eccezione alcuna, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva che deve essere subito reintegrata.
13. Le contestazioni saranno notificate all’appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a firma del Rappresentante Legale dell’ASM Terni S.p.A. nella quale devono essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi, assegnando un termine per le controdeduzioni.
14. Il decorso del termine assegnato s'intende sospeso ove l'appaltatore faccia pervenire all’ASM le proprie controdeduzioni avverso le contestazioni notificate. Sui fatti in contestazioni l’ASM Terni S.p.A. decide notificando all’appaltatore il relativo provvedimento entro il termine di 30 giorni successivi alla data del deposito delle controdeduzioni.
15. Il mancato accoglimento delle controdeduzioni proposte, ovvero l'inutile decorso del termine di cui al precedente comma , legittima l'ASM Terni S.p.A. ad applicare se del caso, a suo insindacabile giudizio, clausola risolutiva espressa di cui all’Art.22 del presente accordo quadro.
Art. 10 - SICUREZZA DEI LAVORI
1. L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza.
2. L’Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere:
a. Il proprio Documento di Valutazione dei Rischi che tenga conto anche dei rischi specifici presenti negli impianti ASM, dove l’impresa eseguirà i lavori di cui all’art.1, redatto questo ai sensi del D.Lgs.81/2008, tenendo in debito conto di quanto riportato nel Verbale predisposto dall’ASM riguardante i Rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ovvero tenendo conto di quanto riportato nel DUVRI nel caso in cui sussista il rischio da interferenza.
b. I documenti di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo;
c. la nomina dei Preposti del cantiere con riferimento alla/e squadra/e con relativa firma di accettazione da parte degli stessi. Questi dovranno aver fatto lo specifico corso da Preposti previsto dal Art.37 del D.Lgs.81/2008. Copia dell’avvenuto corso di formazione di ogni preposto dovrà essere trasmessa ad ASM prima dell’inizio dei
lavori oggetto del presente accordo quadro. Anche per il Responsabile Tecnico che coordina le due squadre l’Impresa dovrà consegnare copia della nomina di accettazione e copia del corso sostenuto dallo stesso in qualità di Preposto;
d. dichiarazione di idoneità ai fini della sicurezza di cui al d.lgs. n.81/08 e s.m.i., resa ai sensi del d.p.r.445/2000;
e. Elenco di tutto il personale dell’Impresa che sarà o potrà essere impiegato durante l’attività lavorativa con la fotocopia, per ciascuno di essi, della tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall’art.26 comma 8 del D.Lgs.81/2008.
f. Gli operatori addetti al servizio, dovranno essere dotati di tutte le attrezzature e strumenti necessari al suo corretto svolgimento, con particolare riferimento ai D.P.I..
Art. 11 - INTERFERENZE CON ASM O ALTRE IMPRESE
1. L’Appaltatore prende atto che il servizio ad essa affidato potrà interferire con i lavori eseguiti contemporaneamente da ASM o altre Imprese, in tal caso l’ASM predisporrà il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). L’Appaltatore si impegna a condurre i propri interventi in armonia con le esigenze delle Imprese suddette senza reciproco intralcio ed evitando contestazioni pregiudiziali.
2. Per tale interferenza e per gli oneri ad esse derivanti, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso, salvo i costi della sicurezza da interferenza che scaturiranno dalla stesura del DUVRI.
3. In caso di urgenza l’Appaltatore si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni che ASM Terni S.p.A. emanerà nell’interesse generale dell’Accordo quadro.
La liquidazione dei costi della sicurezza da interferenza avverrà secondo quanto previsto nel DUVRI tenendo conto dello stato di avanzamento delle misure poste in essere al fine di eliminare i rischi da interferenza.
Le gravi o ripetute violazioni del DUVRI, ovvero del Documento di Valutazione dei rischi predisposto dall’Appaltatore, per la specifica attività lavorativa espletata negli impianti ASM, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro.
Art. 12 - ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore della Esecuzione del contratto/RUP disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria
ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.
4. In ogni caso, è data facoltà dell’ASM Terni S.p.A. di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.
5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.
6. In considerazione del fatto che la gestione dei rifiuti derivanti dai lavori è stata affidata all’Appaltatore (vedi Art.1 ), lo stesso si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve fornire all’ASM Terni S.p.A. copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto . La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono quindi a completo rischio e pericolo dell’Appaltatore e devono avvenire nel pieno rispetto delle normative sul trasporto dei rifiuti di cui al D.Lgs.152/2006.
Per quanto riguarda gli automezzi devono essere in regola con gli adempimenti di legge in particolare per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto rifiuti ed il codice della strada, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza e disporre di tutte le misure di segnalazione prescritte per i mezzi operativi;
Ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, l’ASM Terni S.p.A. avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa.
7. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dall’ASM Terni
S.p.A. appaltante all’Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte dell’ASM Terni S.p.A. nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa, ad eccezione della attività effettuata da Impresa specializzata per la rimozione, smaltimento e bonifica di materiale particolare quale: cemento amianto.
Art. 13 - ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE PER ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’Art.12, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo,
l’appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell’Art.12.
2. L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.
3. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.
Art. 14 - RESPONSABILITA’ E ONERI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'
1. L’Appaltatore si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell’esecuzione degli interventi a lui affidati, dei materiali fruiti, dei mezzi ed attrezzi all’uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.
2. L’Appaltatore, per l’esecuzione dei singoli O.d.L., dovrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi più idonei ed adeguati dal punto di vista anche della sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto, nonché di quanto specificatamente indicato nei ricordati O.d.L..
3. E' a completo carico della Impresa appaltatrice e di sua specifica competenza e responsabilità provvedere alla migliore e corretta organizzazione del servizio, garantendo sempre, su ciascuna area assegnata, la presenza di un numero di operatori, di mezzi e di attrezzature tali da garantire i livelli qualitativi richiesti da ASM Terni S.p.A..
4. ASM Terni S.p.A. eseguirà il controllo delle attività con saltuarietà o con continuità, nelle diverse fasi di esecuzione a suo insindacabile giudizio.
Art. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente accordo e negli ordini di lavoro attuativi (OdL).
L’Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione degli interventi o per altre cause ad essi conseguenti. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
A tal fine l’Appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre:
- una polizza assicurativa che tenga indenne l’ASM Terni S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione (Art.103 del D.Lgs.50/2016) da qualsiasi causa determinati;
- una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attività RCT e di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.), per danni materiale e patrimoniali con massimale per anno e
per sinistro non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila euro). Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
La polizza assicurativa deve prevedere:
1) per quanto concerne i rischi di esecuzione:
la copertura dei danni ai beni mobili ed immobili su cui si svolge il servizio siano essi di proprietà dell’ASM Terni S.p.A., della SII (Servizio Idrico Integrato) o di Terzi;
2) Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, cottimisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell’ASM Terni S.p.A. occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o dell’ASM Terni S.p.A.; è richiesta l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’ASM Terni S.p.A. autorizzati all’accesso al cantiere, gli eventuali coordinatori per la sicurezza e collaudatori. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del D.lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Si precisa che le ipotesi di danno sopra specificate hanno carattere indicativo e non esaustivo restando valido il principio secondo il quale l’appaltatore deve garantire la presentazione di una polizza che tenga indenne l’ASM Terni S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata all’ASM Terni S.p.A. prima della stipula dell’accordo e in ogni caso, prima della consegna dei lavori del primo OdL applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente accordo quadro).
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non dovrà comportare l’inefficacia della garanzia.
2. Per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali dell’ASM Terni S.p.A. provvederà a trattenere sui verbali di accettazione del presente contratto l’importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi di ASM Terni S.p.A.
Art. 16 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore, ove non conduca personalmente il servizio, deve farsi rappresentare, con il consenso di ASM Terni S.p.A., per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, alla quale conferirà i poteri necessari per l’esecuzione degli interventi a norma di contratto, l’Appaltatore rimane sempre e comunque
responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato dovrà essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso ASM Terni S.p.A., nella figura della Direzione Lavori.
2. L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dell’operato del suo rappresentante.
3. Tutto il personale addetto agli interventi dovrà essere di gradimento di ASM Terni
S.p.A. che potrà richiedere a suo insindacabile giudizio, l’allontanamento dai siti di intervento di qualsiasi addetto alle attività.
4. L’Appaltatore dichiara esplicitamente che utilizzerà per gli interventi personale dotato di specifica qualifica e ASM Terni S.p.A. si riserva il diritto di accertare le effettive capacità di tale personale con i metodi che riterrà più opportuni, senza che ciò costituisca accollo di responsabilità per ASM Terni S.p.A. stessa.
5. Il personale dell’appaltatore che coordina la squadra deve avere la nomina di Preposto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.81/2008 ed aver svolto lo specifico corso di formazione.
6. Il personale dell’appaltatore con riferimento alla normativa vigente deve essere:
a. Formato e provvisto di idonei D.P.I. per quanto attiene l’espletamento dei lavori di cui all’oggetto.
L’Appaltatore, tramite i propri Preposti in cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell’esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile Tecnico e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Art. 17 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L'appaltatore è obbligato:
a. ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto dell’appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
b. a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
c. ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n.68/1999;
d. l’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.;
L’ASM, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze a Lui denunciate dalla Direzione Prov.le del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo annuale del contratto derivante di cui al presente capitolato. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando la Direzione Prov.le del Lavoro avrà comunicato all’ASM, che l’Appaltatore non ha più debiti di sorta per le sue inadempienze.
L’Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna per tale ritardato pagamento.
Art. 18 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, se non nei limiti e con le modalità autorizzative previste dalla normativa vigente Art.105 del D.lgs. n.50/2016, D.lgs. n.81/2008.
In particolare le imprese che intendono subappaltare dovranno darne esplicita dichiarazione in fase di presentazione dell’offerta indicando i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi o forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. L’importo massimo subappaltabile non potrà comunque superare il 30% dell’importo dell’intero appalto. Gli importi corrispondenti ai servizi eseguiti dai subappaltatori saranno pagati all’impresa aggiudicataria. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, l’ASM Terni S.p.A. acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 del citato X.Xxx. 50/2016.
La Committente si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per la relativa pratica, ai sensi della normativa vigente.
L'esecuzione del servizio affidato in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.
Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si applicherà per il subappalto l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Si rammenta che il subappaltatore è soggetto inoltre, ai sensi della normativa vigente, ai seguenti obblighi:
⮚ verifica idoneità tecnico professionale;
⮚ l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di sui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
⮚ requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata;
⮚ Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato;
⮚ predisposizione di un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi, presentato dall’appaltatore sulle prestazioni oggetto del subappaltatore;
⮚ informare e formare le proprie maestranze in materia di sicurezza e regolarità dei lavori previsti,
⮚ Elenco del personale del subappaltatore che opera con relativo cartellino di identificazione previsto ai sensi art.26 del D.Lgs.81/2008;
⮚ Tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art.26 del T.U n.81/2008
Art. 19 - CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO
1.E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l’Accordo quadro, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D.lgs 50/2016.
2.E’ fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica e preventiva autorizzazione da parte dei singoli soggetti contraenti, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13 del D.lgs 50/2016.
0.Xx cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
0.Xx caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASM Terni S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo quadro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno
Art. 20 - RISERVATEZZA
1. L’Impresa ed il suo personale dipendente hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e/o dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro, restando quindi vincolato al segreto professionale.
2.L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASM Terni S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo quadro, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
3. L’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
4.Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Ordinativi di Lavoro (OdL).
Art. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. ASM Terni S.p.A. ha diritto altresì di risolvere il contratto d’Accordo quadro e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo nei seguenti casi:
a) Qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’Art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di ASM Terni S.p.A., di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro anche se detta inosservanza sia imputabile ai subappaltatori;
b) Quando ASM Terni S.p.A. accerti che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio;
c) quando l’esecuzione del servizio è tale da non assicurare l’ultimazione dello stesso nei tempi fissati, né la sua buona riuscita, o che l’Appaltatore sospenda o ritardi ingiustificatamente l’esecuzione degli interventi richiesti da ASM Terni S.p.A.;
d) qualora l’ammontare delle penali complessivamente irrogate superino il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale.
e)in tutti i casi di risoluzione del contratto esplicitamente richiamata negli articoli di cui al presente Accordo quadro.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti a ASM Terni S.p.A. dallo scioglimento del contratto, ivi compresi gli oneri sostenuti per affidare il servizio ad altre Imprese, e gli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti.
3. Le parti convengono che ogni contestazione in merito alla risoluzione potrà riguardare esclusivamente il risarcimento del danno.
Art. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc che L’ASM Terni S.p.A. ha il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro nel caso in cui l’Affidatario abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:
1) sospensione o rallentamento delle prestazioni;
2) cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro;
3) assegnazione, anche di fatto, del subappalto a terzi;
4) mancata e/o intempestiva esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del presente accordo quadro di tutto o parte delle prestazioni affidate;
5) mancato rispetto delle norme di garanzia della qualità durante l’esecuzione delle prestazioni;
6) mancata stipulazione delle polizze assicurative previste nell'Accordo Quadro;
7) cessione da parte dell’Affidatario dei crediti derivanti dagli OdL applicativi;
8) accertato inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di legge in materia di retribuzione, contribuzioni ed assicurazioni sociali, di diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99 - art. 17);
9) accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente;
10) violazione del Codice Etico dell’ASM Terni S.p.A. pubblicato sul sito dell’Azienda;
11) mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e degli ordini di servizio emessi dal Responsabile ASM o dall’Assistente ai fini del rispetto del DUVRI e/o del Documento di Valutazione dei Rischi dell’appaltatore per l’espletamento della attività ed impianti di cui all’oggetto del presente Accordo quadro.
La risoluzione si determina di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ASM Terni S.p.A., da farsi con lettera raccomandata a.r.. La risoluzione comporta in favore di ASM Terni S.p.A. l’incameramento della cauzione ed il risarcimento degli ulteriori danni.
L’intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro non esonera l’Affidatario dall’obbligo di portare a compimento le attività previste negli ordini di lavoro (OdL) applicativi in essere alla data in cui è dichiarata.
Le parti convengono che in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento o in caso di fallimento dell’Affidatario, l’ASM Terni S.p.A. avrà facoltà di avvalersi dei rimedi di cui all'art.110 del D.Lgs.50/2016 (interpello dei concorrenti che seguono in graduatoria della gara a procedura aperta) al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro.
Art. 23 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione delle obbligazioni, comunque assunte con il presente atto, ai fini delle realizzazioni che ne costituiscono l’oggetto. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.
Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione del presente atto, sia in corso d’opera che al termine delle attività, con l’esclusione della competenza arbitrale, sarà il foro di Terni.
Le parti convengono che l’oggetto del presente Accordo quadro venga regolato dalle norme dell’Ordinamento giuridico italiano.
Art. 24 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 25 - ONERI DIVERSI
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l’Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all’ASM Terni S.p.A. ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; a trasmettere all’ASM Terni S.p.A. e, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Documento di Valutazione dei Rischi inerente le attività ed impianti oggetto del presente Accordo quadro.
Art. 26 - DOCUMENTAZIONE DI GARA
1. I documenti sotto elencati e richiamati negli articoli di cui sopra, sono parte integrante del presente Accordo quadro e precisamente:
1) Allegato N.1 elenco degli impianti IDRICI del Sub Ambito Ternano oggetto di interventi alle aree verdi con relativo costo unitario;
2) Allegato N.2 elenco degli impianti IDRICI del Sub Ambito Orvietano oggetto di interventi alle aree verdi con relativo costo unitario;
3) Allegato N.3 elenco degli impianti di DEPURAZIONE oggetto di interventi alle aree verdi con relativo costo unitario;
4) Allegato N.4 Modello di contabilità mensile Taglio erba;
5) Allegato N.5 Modello consegna contabilità;
6) Allegato N.6 Ordini di Lavoro (OdL) – modello MLT o e-mail di cui all’Art.3 comma 3;
7) Allegato N.7 Verbale Rischi Specifici impianti idrici;
8) Allegato N.8 Dichiarazione di idoneità ai fini della sicurezza,
9) Allegato N.9 Verbale Rischi specifici impianti di depurazione.