Allegato parte integrante
Allegato parte integrante
il GECT “EUREGIO TIROLO – ALTO ADIGE – TRENTINO” (nel seguito anche “GECT”), con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx x. 0, Codice Fiscale n. 94114380218 e Partita IVA n. 02753950217, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Trento il 13 settembre 1976, in qualità di segretario generale del GECT
E
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (nel seguito anche “PAT”), con sede legale in Trento, P.zza Dante n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00337460224, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, nata a Trento il 25 febbraio 1980, in qualità di Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.
Premesso che:
scienza e ricerca sono di fondamentale importanza per favorire lo sviluppo dei territori nella loro totalità nonché per mantenere e incrementare la competitività nei vari settori. Il GECT “Euregio Tirolo - Alto Adige – Trentino”, quale Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale ed organismo dotato di personalità giuridica pubblica, si impegna da sempre a promuovere e potenziare tali ambiti in maniera coordinata attraverso numerose iniziative che coinvolgano tutti e tre i territori della regione Euregio, ovvero Tirolo, Alto Adige e Trentino. La promozione coordinata di progetti di ricerca tramite, da un lato, l’istituzione dei relativi fondi e, dall’altro, di specifici centri di ricerca, permette il potenziamento della rete di collegamento tra le strutture di ricerca presenti sul territorio euroregionale, dando impulso al ruolo di Tirolo, Alto Adige e Trentino quali “distretti di ricerca” e favorendo la visibilità internazionale dell’attività scientifica ivi svolta;
nella seduta del 27 marzo 2014, la Giunta del GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino” ha deliberato l’istituzione di un Fondo Euregio per la ricerca, un progetto di punta per l’Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino, che mira a promuovere progetti interregionali di livello internazionale nel campo della ricerca di base e che prevede un finanziamento di 1 milione di Euro all’anno per tre anni. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2309 di data 22 dicembre 2014 la Provincia ha assegnato la quota a proprio carico per la costituzione di suddetto Fondo;
in data 29 dicembre 2014 il GECT ha conseguentemente pubblicato il primo bando per progetti interregionali di ricerca di base (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxx/xx/xxxxxxx-xxxxxxx- fund.asp); la selezione delle proposte progettuali ammesse a finanziamento è avvenuta da parte della Giunta del GECT il 14 ottobre 2015 sulla base delle raccomandazioni del Comitato scientifico del GECT (Scientific Advisory Board);
ogni proposta progettuale prevede preferibilmente la compartecipazione (“project groups”) di organismi di ricerca residenti nelle province di Trento e Bolzano e nel Land Tirolo;
per attivare il bando il GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino” ha avviato una cooperazione con il fondo austriaco FWF (“Fonds fur die Forderung der wissenschaftlichen Forschung” – Fondo per l’incentivazione della ricerca scientifica), con l’obiettivo di procedere alla valutazione scientifica dei progetti presentati sul bando indetto dall’Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino, nonché alla gestione della parte austriaca dei progetti presentati dai diversi gruppi di progetto (cd. IPN Interregional Project Networks);
le Provincie autonome di Trento e di Bolzano hanno inoltre condiviso con il GECT l’opportunità di centralizzare la gestione amministrativa dei progetti che coinvolgono partners italiani (trentini e altoatesini), e il GECT, d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, ha confermato con lettera di data 29 ottobre 2015 la volontà di affidare alla Provincia autonoma di Trento, attraverso la propria struttura competente in materia di università e ricerca, la gestione amministrativa delle parti di progetto elaborate dai partners italiani;
la Provincia autonoma di Trento e il GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino”, con l’obiettivo della riduzione dei costi e del miglior utilizzo delle risorse da entrambe le parti, hanno espresso la volontà di cooperare e di coordinarsi, attraverso un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
si stipula il presente Accordo
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra il GECT e la PAT per quanto riguarda la gestione amministrativa dei progetti presentati da partners italiani nell’ambito del primo bando dell’Euregio “Tirolo - Alto Adige - Trentino” per la promozione di progetti interregionali di ricerca di base.
Art. 2 - Obblighi della XXX
XXX, attraverso la propria struttura competente in materia di università e ricerca, provvederà alla gestione amministrativa delle parti di progetto elaborate dai partners italiani. In particolare PAT provvederà a:
- predisporre lo schema di contratto che il GECT dovrà perfezionare con i project partners italiani;
- curare il controllo contabile dei rendiconti presentati dai project partners italiani, chiedendo – se del caso – documentazione giustificativa/integrativa dei costi rendicontati direttamente ai diversi project partners;
- predisporre la documentazione utile alla liquidazione a fronte dei rendiconti intermedi/finali, che verrà trasmessa al GECT per il relativo pagamento.
Art. 3 - Obblighi del GECT
Spetta al GECT provvedere all’attuazione del bando, compresa l’elaborazione delle linee- guida per la presentazione delle proposte di progetto e la decisione in merito all’elenco dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento presentato da FWF; lo stanziamento dei fondi a favore dei project partners italiani; la stipula dei contratti con i project partners italiani; l’erogazione dei contributi.
Per quanto concerne l’attuazione del presente Accordo, il GECT si impegna a fornire a PAT tutte le informazioni e comunicazioni necessari all’espletamento degli obblighi della PAT, ivi compresa la decisione definitiva in merito ai progetti da finanziare nonché l’ammontare del rispettivo finanziamento concesso.
Art. 4 - Tempistica
XXX e GECT provvederanno ad assolvere i rispettivi impegni di cui al presente Accordo secondo un calendario che potrà essere concordato e condiviso tramite scambio di corrispondenza. Qualora i tempi concordati non potessero essere rispettati, ciascuna Parte dovrà informare tempestivamente l’altra Parte di eventuali possibili ritardi.
Art. 5 - Condizioni generali per i project groups
Per le condizioni sui fondi destinati ai project groups si rinvia alla disciplina prevista nel bando citato in premessa.
Art. 6 - Obblighi di informazione
6.1. Obblighi di informazione generali
Le parti si impegnano a darsi immediata reciproca informazione qualora venissero a conoscenza di possibili cambiamenti che incidono sul presente Accordo.
6.2. Obblighi di informazione nel caso di variazione dei contratti di finanziamento
In particolare le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente qualora i beneficiari di un finanziamento intendessero modificare il relativo contratto di finanziamento. La modifica del contratto di finanziamento sottoscritto con i beneficiari dello stesso è ammessa infatti soltanto se il GECT acconsente a tale modifica. L’approvazione di modifiche sostanziali al contratto di finanziamento comporta una delibera in tal senso da parte della Presidenza del GECT.
Art. 7 - Durata e risoluzione dell’Accordo
Il presente Accordo inizia all’atto della sottoscrizione e vale per l’intera durata dei progetti, terminando al più tardi con il pagamento finale dell’ultimo progetto finanziato concluso.
Art. 8 - Clausola di salvaguardia
Qualora singole norme del presente Accordo fossero del tutto o in parte inefficaci, ciò non incide sull'efficacia delle restanti norme. La norma inefficace viene sostituita con una norma conforme all’obiettivo originariamente perseguito o, qualora ciò non fosse possibile, che si avvicina il più possibile allo stesso.
Art. 9 – Aspetti fiscali e imposte
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente Accordo non ha un contenuto patrimoniale tra le stesse parti contraenti e che, pertanto, è da considerarsi soggetta all’imposta di registro solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.
L’imposta di bollo è stata assolta mediante contrassegno telematico rilasciato in data 19/10/2015, ora 09:15:02, identificativo n. 01120915922296, apposto su copia cartacea dell’Accordo conservata presso il Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca.
Tutte le imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente Accordo, ed in particolare l’imposta di bollo, sono a carico del GECT
Xxxxx, accettato e sottoscritto.
Per il GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino” Per la Provincia autonoma di
Trento
- dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx - - dott.ssa Xxxxx Xxxxxx -
Segretario Generale del GECT Dirigente del Servizio
“Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino” Istruzione e formazione del
secondo grado, Università e ricerca