Convenzione tra
prot.8777/220 del 13/07/2020
Convenzione tra
Istituto Tecnico statale – “Xxxxxxx Xxxx” con sede ad Augusta (SR) e
La Società “e-distribuzione S.p.A”
Programma di apprendistato di primo livello
per il conseguimento del diploma di Istruzione secondaria superiore dell’Istituto Tecnico del settore tecnologico ad indirizzo
Elettronica ed Elettrotecnica - articolazione “Elettrotecnica”
Luglio 2020
Protocollo Tra
L’Istituto Scolastico “Xxxxxxx Xxxx” con sede in xxx Xxxxxxx, 00 – xxx 00000 Xxxxxxx (XX), rappresentato dal Dirigente Scolastico Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, di seguito la Scuola
e
La Società “e-distribuzione S.p.A” , rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxx , Responsabile Personale e Organizzazione di seguito l’Azienda
− Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca.
− Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015, (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell’attivazione dei contratti di apprendistato.
− Considerato il successo nei precedenti anni (a partire dall’anno scolastico 2014/15) del nuovo modello formativo per l’ingresso nel mondo del lavoro basato sul sistema duale in Enel - in base alle intese MIUR, MLPS, Enel del luglio 2014 e del luglio 2016 e successivi addendum nonché alle Convenzioni con le scuole interessate - che si è realizzato mediante il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore con il coinvolgimento ad oggi di 17 Istituti tecnici e n. 354 studenti.
− Considerato l’accordo sindacale sottoscritto da Enel e dalle Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FLAEI–CISL, UILTEC–UIL in data 13 febbraio 2014, e, separatamente, da UGL Chimici Energia in data 17 febbraio 2014, “Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell’apprendistato in alternanza scuola – lavoro e professionalizzante”.
− Considerato che con l’accordo quadro sindacale sottoscritto da Enel e dalle Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FLAEI–CISL, UILTEC–UIL e, separatamente, da CISAL Federenergia e UGL Chimici Energia del 27 novembre 2015 su “solidarietà intergenerazionale
e occupabilità in azienda”, l’Azienda e le Organizzazioni sindacali hanno previsto di voler attivare una nuova esperienza di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore a partire dall’anno scolastico 2016/2017 con dimensioni quantitative analoghe alla sperimentazione già effettuata, la cui disciplina dovrà tener conto delle novità normative intervenute sull’istituto dell’apprendistato duale.
− Considerato che il programma sperimentale di apprendistato scuola-lavoro è stato oggetto di un’attività di monitoraggio - svolta da un gruppo di lavoro composto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori – da cui a suo tempo sono emersi elementi di valutazione concordemente positivi da parte degli operatori scolastici, dei referenti aziendali e degli studenti-apprendisti.
Premesso che
La Scuola
risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1) e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;
l’Azienda
risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con l’apprendista e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;
contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:
a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto attuativo
Tutto ciò premesso
Le Parti convengono quanto segue
Art. 1 Oggetto
1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
Art. 2
Tipologia e durata dei percorsi
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione del percorso di apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
2. Tenuto conto di quanto previsto dagli articolo 4 e 5 del decreto attuativo 12 ottobre 2015, il percorso di apprendistato è di durata biennale e riguarda studenti iscritti al 4° anno dei percorsi di cui al comma 1 nell’ a. s. 2020-2021.
3. Il numero di ore di formazione interna è pari a n. 370 per ciascun anno. Le ore di formazione interna sono ripartite, secondo la logica dell’alternanza, in un giorno prefissato della settimana durante il periodo delle lezioni, nell’intera settimana (da lunedì a venerdì) antecedente l’inizio dell’anno scolastico, nell’ultima settimana di novembre del secondo anno e in altri periodi continuativi, da definirsi, durante il periodo di sospensione delle lezioni.
4. Ciascuna giornata svolta in azienda è pari, di norma, a 7 ore e 36 minuti, (cui si aggiunge una pausa meridiana). La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro sarà quella dell’unità produttiva ove è inserito lo studente apprendista, con gli adattamenti che si renderanno eventualmente necessari per il rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro dei minori.
5. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito del piano formativo individuale di cui all’art 4 del presente protocollo in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell’ambito dell’inquadramento contrattuale.
Art. 3
Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari
1. In conformità ai limiti di età previsti dall’art. 43, comma 2, dlgs. 81/2015, possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2 del presente protocollo gli studenti che hanno frequentato il 3° anno degli Istituti Tecnici del settore Tecnologico, indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica” che siano ammessi alla classe successiva (1) e che risultino aver già compiuto i 16 anni di età al 1° settembre 2020.
2. La scuola, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2 del presente protocollo. La scuola assicura con affissioni nell’edificio scolastico, attraverso il suo sito ufficiale internet e con e-mail alle famiglie, la comunicazione agli interessati delle modalità di adesione al programma.
3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa gli studenti e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
1 Possono presentare la candidatura anche studenti di altri Istituti Tecnici con stesso indirizzo insistenti nel bacino territoriale e, limitatamente alle sedi in cui non risultano sufficienti candidature dell’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, potranno presentare la candidatura studenti anche degli istituti Tecnici del settore tecnologico, indirizzo “Meccanica e meccatronica”. A tal fine, se individuati come idonei per la partecipazione al programma sperimentale, gli allievi dovranno cambiare il loro indirizzo di studi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il passaggio tra percorsi formativi.
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio status di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, con iter conoscitivo mediante somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.
6. La procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una intera classe di 15 apprendisti e congruo con le consolidate prassi aziendali in materia. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe.
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento
Art. 4
Piano formativo individuale
1. L'avvio del contratto di apprendistato è subordinato alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e della istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello conforme alle previsioni del decreto attuativo 12 ottobre 2015, stabilisce il contenuto e la durata della formazione del percorso di apprendistato duale per il diploma di istruzione secondaria superiore e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
c) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
d) i risultati di apprendimento, in termini di competenze, della formazione interna, i criteri e le modalità della valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il progetto formativo è finalizzato all’aggiornamento delle conoscenze e abilità in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e prevede un collegamento sistematico della formazione scolastica in aula con l’esperienza pratica in azienda.
4. I periodi di apprendimento sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettano lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti apprendisti.
5. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro.
Art. 5
Responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta in Azienda secondo il calendario e l’articolazione definita con il presente Protocollo e nell’ambito del piano formativo individuale. Sarà cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti informazione e formazione in materia di sicurezza e
prevenzione sui luoghi di lavoro. In caso di apprendisti minorenni tali informazioni saranno fornite anche ai titolari della responsabilità genitoriale.
2. Le attività relative alla formazione esterna si svolgono sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi, di frequenza e comportamento, nonché di tutela della salute e della sicurezza degli studenti.
3. L’istituzione formativa individua un insegnante Tutor in qualità di coordinatore del progetto con l’incarico di favorire l’integrazione tra i momenti di apprendimento in aula e quelli sul posto di lavoro. L’Azienda individua un responsabile tecnico scientifico dell’attività formativa e i tutor aziendali che favoriscono l’inserimento degli apprendisti nell’unità produttiva e li affiancano e li assistono nel percorso di formazione sul lavoro.
4. La funzione di Tutor scolastico è svolta da personale docente del Consiglio di classe dell’istituto tecnico firmatario della presente convenzione. Nell’ambito delle ore di impegno previste dal progetto, il tutor scolastico svolge principalmente i seguenti compiti:
• collaborazione con i tutor aziendali nella conduzione delle attività previste dal progetto;
• coordinamento tra i diversi soggetti che partecipano al progetto stesso: scuola, studente, famiglia e azienda;
• collegamento con la didattica delle attività curriculari;
• facilitazione dei processi di apprendimento degli studenti.
5. La funzione di Tutor aziendale è svolta da personale designato dall’azienda in possesso di adeguata e coerente professionalità. Il tutor aziendale svolge principalmente i seguenti compiti:
• coordinamento con il tutor scolastico al quale fornisce ogni elemento per verificare e valutare l’attività dello studente e l’efficacia del processo formativo;
• accoglienza e accompagnamento all’inserimento formativo nei processi di lavoro;
• facilitazione e sostegno all’apprendimento tramite i momenti dell’alternanza formativa tra teoria e pratica;
• garanzia del rispetto delle attività formative durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
• monitoraggio dell’attività formativa.
6. Sono previsti incontri di coordinamento tra il responsabile tecnico-scientifico aziendale e il tutor scolastico, di norma con cadenza mensile, per monitorare lo sviluppo del programma formativo, i risultati dell’esperienza al fine di orientare congiuntamente il percorso e il raggiungimento degli obiettivi formativi.
7. Al fine di facilitare la massima collaborazione e coordinamento delle attività didattiche e formative del programma sono previsti incontri almeno trimestrali tra il dirigente scolastico, i docenti della classe e il responsabile tecnico scientifico e altri responsabili aziendali coinvolti nel programma.
Art. 6
Valutazione e certificazione delle competenze
1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l’istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai propri ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento della formazione interna ed esterna, in termini di competenze;
b) i criteri e le modalità della valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai propri ordinamenti, l’istituzione formativa con la collaborazione del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Per ogni modulo didattico di formazione interna saranno effettuate valutazioni dell’apprendimento a cura dei tutor aziendali. Tali valutazioni saranno oggetto di analisi tra il responsabile tecnico scientifico aziendale e il tutor scolastico.
4. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore sia della formazione interna sia della formazione esterna previsti dal piano formativo individuale. La frequenza dei tre quarti del monte ore annuale di formazione interna ed esterna costituisce requisito minimo anche ai fini dell'ammissione all'annualità successiva, nel rispetto delle norme ordinamentali di riferimento.
5. Gli esami conclusivi del percorso in apprendistato si effettuano in applicazione delle vigenti norme relative ai percorsi ordinamentali. La valutazione finale tiene conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
6. Xxxx apprendisti anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione, viene rilasciato l’attestazione della formazione aziendale svolta.
7. L’istituzione scolastica rilascia, a conclusione del programma sperimentale, una certificazione relativa alle competenze acquisite nel periodo di apprendistato, sulla base della relazione del tutor scolastico e tenuto conto delle osservazioni del responsabile tecnico scientifico aziendale.
8. La certificazione delle competenze convalidata dal Dirigente Xxxxxxxxxx, viene inserita nel fascicolo personale dello studente e consegnata insieme al Diploma a conclusione dell’esame di Stato o, su richiesta dell’interessato, nel caso di interruzione del programma sperimentale.
Art. 7 Monitoraggio
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del decreto attuativo, la scuola realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo. Tenuto conto di quanto previsto nelle precedenti intese MIUR, MPLS e Enel sono altresì previsti incontri di allineamento con Enel e le altre scuole interessate dal programma di apprendistato duale a livello nazionale, in raccordo con Il MIUR con il quale viene assicurato il massimo scambio di informazioni sull’andamento delle attività per la disseminazione dei risultati e per consentire una proficua diffusione delle buone pratiche
Art. 8
Formazione per i Docenti in Azienda
1. Ai fini di un costruttivo raccordo tra attività didattiche svolte a scuola e formative svolte in azienda è prevista almeno una giornata per interventi di formazione, anche congiunta, destinata prioritariamente al docente tutor scolastico e tutor aziendali per la condivisione della progettazione, la gestione dell’esperienza, la valutazione dei risultati. Gli oneri e l’organizzazione di tali moduli formativi sono a cura dell’azienda.
Art. 9 Decorrenza e durata
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata nel periodo 2020-2022. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. L’operatività della convenzione è subordinata al verificarsi della possibilità di individuare un numero adeguato di apprendisti.
3. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto attuativo nonché alle normative vigenti
Istituto Tecnico – “Xxxxxxx Xxxx” Dirigente Scolastico Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | e- distribuzione spa Responsabile Personale e Organizzazione Xxxxxxxx Xxxxxx |
Data
13 Luglio 2020