DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 2622
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)
di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (XXXXXX)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
e con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2011
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo nel campo della cooperazione militare
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006
TIPOGRAFIA DEL SENATO (530)
I N D I C E
Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5
Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17 Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) . . . . . . . . . » 21 Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede . . . . . . . » 27 Testo dell’Accordo prevalente in caso di divergenza . . . . . . . . » 35
Onorevoli Senatori. –
1. Finalita`
L’Accordo in questione ha lo scopo di svi- luppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacita` difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sotto- scrizione di simili atti bilaterali:
mira anche ad indurre positivi effetti in- diretti in alcuni settori produttivi e commer- ciali dei due Paesi;
va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita va- lenza politica, considerati gli interessi strate- gici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
2. Contenuti
Il quadro normativo in disamina e` compo- sto da 17 articoli.
L’articolo 1 enuncia il principio base della cooperazione: le Parti agiranno in conformita` dei rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per sviluppare la cooperazione, basandosi sul principio della reciprocita`, e potranno sti- pulare eventuali accordi tecnici.
L’articolo 2 individua i campi e le forme di cooperazione, cos`ı sintetizzabili:
elaborazione di programmi addestrativi comuni;
scambio di osservatori in occasione di esercitazioni e scambio di informazioni nel campo dell’addestramento e dei materiali;
agevolazione della fornitura e acquisi- zione di materiali;
sostegno delle iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane;
agevolazione degli scali delle unita` na- vali e degli aeromobili delle rispettive Forze armate;
previsione, nell’ambito della Delega- zione italiana di assistenza tecnico-militare (DIATM), della costituzione di missioni ad hoc per esigenze connesse alla cooperazione.
L’articolo 3 prevede gli obiettivi della: definizione di programmi comuni di ri-
cerca, sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti;
assistenza reciproca mediante scambio di informazioni nei campi individuati nel precedente articolo.
L’articolo 4 stabilisce che venga costituita una Commissione mista per promuovere e sviluppare la cooperazione, esaminare even- tuali problemi di esecuzione dell’Accordo, proporre miglioramenti dello stesso alle auto- xxxx` nazionali.
L’articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attivita` militari, rin- viando ad apposite riunioni periodiche che si terranno alternativamente nell’uno e nel- l’altro Paese.
L’articolo 6 riguarda il rilascio dei visti ri- chiesti dal personale militare ai sensi del- l’Accordo.
L’articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni causati dal personale militare nell’espletamento delle loro fun- zioni, prevedendo che essi siano a carico dello Stato di appartenenza, che vengano re- golati amichevolmente o per via diplomatica qualora riguardino personale, mezzi o instal- lazioni militari e che, all’occorrenza, inter- venga anche la Commissione prevista nel- l’articolo 4.
L’articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospi-
tante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera.
L’articolo 9 prevede che in caso di infra- zioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verra` escluso dagli stage e dai corsi di adde- stramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo.
In ogni caso saranno ricercate delle solu- zioni adeguate per via diplomatica ad ogni problema posto in uno spirito di reciproca comprensione.
L’articolo 10 dispone che il personale in- teressato si conformera` alle direttive delle Autorita` militari dell’ente ospitante e, in caso di inosservanza delle stesse, verranno informate le Autorita` militari del Paese in- viante affinche´ adottino nei confronti del loro personale le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti.
L’articolo 11 stabilisce che, in caso di as- senza illegale di un membro del Paese in-
viante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorita` di quest’ultimo procederanno alla consegna dell’interessato alle Autorita` del Paese d’origine.
Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo.
L’articolo 15 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dal- l’Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l’assenso scritto della Parte ce- dente, ne´ utilizzati a danno di una delle Parti.
L’articolo 16 stabilisce che le controver- sie, derivanti dall’interpretazione o dall’ap- plicazione di questo Accordo, verranno ri- solte tramite trattative bilaterali.
L’articolo 17 regola l’entrata in vigore e la durata; disciplina inoltre le modalita` per ap- portare emendamenti all’Accordo e le moda- lita` di recesso.
Relazione tecnica
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia ed il Regno del Marocco in ma- teria di cooperazione militare, comporta i seguenti oneri, in relazione al sotto indicato articolo:
articolo 4:
Si prevede l’invio di quattro funzionari militari del Ministero della difesa nel Marocco, per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell’esame dei piani di cooperazione bilaterale e per le attivita` tecnico – militari, che si terranno alternativamente in Marocco ed in Italia.
La relativa spesa e` cos`ı quantificata:
– spese di viaggio andata-ritorno Roma-Rabat
(euro 1.300 x 4 persone = 5.200 + euro 260, quale
maggiorazione del 5 per cento) | euro | 5.460 |
– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 107; l’importo di euro 107 viene ridotto di euro 36 (corri- spondenti a 1/3 della diaria) ove prevista la fruizione del rimborso per spese di pernottamento. A euro 71 vanno aggiunti euro 28 quale quota media per contri- buti previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 99 per 4 persone per 4 giorni) | euro | 1.584 |
– pernottamento (euro 139 al giorno per 4 persone per 4 giorni) | euro | 2.224 |
Onere complessivo: euro 9.268
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscri- vere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2011, e per ciascuno dei bienni successivi e` pari ad euro 9.268.
Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
Relativamente alle altre disposizioni previste dall’Accordo, si fa pre- sente quanto segue:
l’eventuale richiesta per le attivita` di formazione ed addestramento militare (aricoli 2 e 3) verra` accolta qualora vi sia la disponibilita` di posti nei relativi corsi svolti dal Ministero della difesa e viene sostenuta con gli stanziamenti gia` autorizzati dalla vigente legislazione, con conseguente esclusione di spese aggiuntive;
le eventuali richieste per la partecipazione ad esercitazioni militari ed addestrative e per l’assistenza tecnica ed addestrativa saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
la possibilita` del ricorso ad esperti da parte della Commissione mi- sta (articolo 4, primo paragrafo, lettera b) riveste carattere del tutto even- tuale in quanto l’esame di specifiche proposte, da parte italiana, viene svolto dal personale tecnico del Ministero della difesa che opera nel ter- ritorio nazionale, la cui attivita` non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
per quanto concerne l’articolo 14 (esenzioni da imposte e dazi), il competente Dipartimento delle finanze asserisce che gli effetti fiscali sul gettito si compensino, dando luogo ad una sua sostanziale invarianza.
l’articolo 17 prevede la possibilita` di apportare emendamenti al- l’Accordo. Al verificarsi di tale ipotesi e qualora venga modificato l’at- tuale quadro finanziario, si rendera` necessario predisporre un apposito di- segno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.
Relazione tecnica
Analisi tecnico-normativa
Parte I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessita` dell’intervento normativo. Coerenza con il pro- gramma di governo.
Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legisla- tiva ad un Accordo internazionale che costituisce un preciso impegno po- litico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con il Ma- xxxxx nel campo della cooperazione militare, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacita` militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformita` con gli obblighi assunti a livello internazionale.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Le relazioni in materia di difesa tra i due Paesi sono regolate da un precedente Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991, e ratificato in Italia con legge 12 aprile 1995, n. 128, che all’articolo 6 disciplina la coo- perazione con particolare riferimento alla «realizzazione di corsi di forma- zione e perfezionamento, lo scambio di personale e di esperienze nel campo dei materiali di difesa».
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
L’Accordo in parola non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.
4) Analisi della compatibilita` dell’intervento con i princ`ıpi costituzionali.
Il contenuto del documento e` coerente ed in linea con i princ`ıpi co- stituzionali, rispondendo al dettato dell’articolo 80 della Costituzione.
5) Analisi della compatibilita` con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonche´ degli enti locali.
Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alle materie da esso contemplate.
6) Verifica della compatibilita` con i princ`ıpi di sussidiarieta`, differenzia- zione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione
Non emergono profili di incompatibilita`.
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita` di delegificazione e degli strumenti di semplificazione nor- mativa.
Non risulta possibile la previsione di delegificazione ne´ di strumenti di semplificazione normativa.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all’esame del Parlamento.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalita` del medesimo o analogo og- getto.
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalita` sul medesimo o analogo progetto.
Parte II. – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNA-
ZIONALE
1) Analisi della compatibilita` dell’intervento con l’ordinamento comunita- rio.
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.
2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Com- missione Europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure d’infrazione su questioni attinenti la materia oggetto dell’Accordo.
3) Analisi della compatibilita` dell’intervento con gli obblighi internazio- nali.
L’intervento si pone quale completamento degli obblighi internazio- nali assunti in materia con la firma dell’Accordo in oggetto.
4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione euro- pea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.
5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell’uomo relativamente ad analogo og- getto.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.
Il provvedimento e` conforme alle regolamentazioni adottate dagli al- tri Paesi europei sul medesimo oggetto.
PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITA` SISTEMATICA E REDAZIO- NALE DEL TESTO
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita` della coerenza con quelle gia` in uso.
Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove defini- zioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro- getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed inte- grazioni subite dai medesimi.
La verifica e` stata effettuata con esito positivo.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica- zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non e` stata adottata la tecnica della novella.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Le disposizioni del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi ne´ impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroat- tivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di inter- pretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazioni degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della con- gruenza dei termini previsti per lo loro adozione.
Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di ri- ferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessita` di commissionare all’Istituto na- zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata in- dicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilita` dei relativi costi.
Non e` stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di accordo internazionale.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
SEZIONE I. Il contesto e gli obiettivi
A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente
L’Accordo in parola consente di intensificare la cooperazione bilate- rale tra le Forze armate di Italia e Marocco, in linea con quanto gia` pre- visto dall’articolo 6 del Trattato di amicizia e cooperazione tra Italia e Marocco del 25 novembre 1991 (ratificato in Italia con legge 12 aprile 1995, n. 128), volto a favorire la cooperazione con particolare riferimento alla «realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, lo scambio di personale e di esperienze nel campo dei materiali di difesa».
B) Illustrazione delle carenze e delle criticita` constatate nella vigente si- tuazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione
L’Accordo in oggetto integra e da` ampia attuazione alle piu` generi- che previsioni di cui al citato Trattato di amicizia del 1991, andando a di- sciplinare dettagliati aspetti della cooperazione bilaterale in parola, ine- renti: l’attuazione di programmi addestrativi; la promozione di scambio di personale militare per effettuare stage informativi di formazione e per- fezionamento; lo scambio di osservatori in occasione di esercitazioni orga- nizzate a livello nazionale previo invito; lo scambio di informazioni nel campo dell’addestramento e dei materiali; la fornitura e l’acquisizione di materiali, degli equipaggiamenti e delle prestazioni di servizi necessari per le attivita` di addestramento e degli stage; il sostegno di iniziative nel settore industriale; l’agevolazione degli scali di unita` navali e aeromobili delle rispettive Forze armate; la costituzione di missioni ad hoc, con il compito di assolvere le esigenze connesse alla cooperazione.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto interna- zionale ed europeo
L’intervento legislativo e` necessario al fine di rispettare l’impegno assunto sul piano internazionale, dando coerente sviluppo all’intento di consolidare le rispettive capacita` difensive, con rilevanti effetti positivi sui settori produttivi e commerciali.
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realiz- zare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consenti- ranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento
Obiettivo del provvedimento e` quello di rafforzare le relazioni tra i due Paesi e di favorire lo sviluppo di interscambi tecnico-culturali, in uno spirito di amicizia gia` esistente, nonche´ di creare le condizioni per sviluppare e sottoscrivere in futuro ulteriori Accordi di settore in specifici ambiti militari e industriali di reciproco interesse.
E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio
I governi di Italia e Marocco, e, nello specifico, il Ministero della di- fesa italiano e quello del Marocco. Sono destinatari indiretti anche sog- getti economici ed industriali delle due Parti.
SEZIONE II. Procedure di consultazione
La negoziazione e` avvenuta coinvolgendo le competenti amministra- zioni, in particolare i Ministeri della difesa e degli affari esteri.
SEZIONE III. La valutazione dell’opzione di non intervento
Allo stato della normativa vigente, la scelta di non intervenire in ma- teria rappresenterebbe un inadempimento degli obblighi assunti sul piano internazionale.
SEZIONE IV. Valutazione delle opzioni alternative
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare e nel me- rito non era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE V. Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta
Il ricorso al provvedimento proposto e` previsto dall’articolo 80 della Costituzione.
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti
L’Accordo e` conforme agli altri gia` stipulati e ratificati con altri Paesi nello stesso settore.
B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta
L’intervento consente all’Italia di ottemperare agli impegni assunti sul piano internazionale, con la conseguente positiva ricaduta in termini di immagine sul piano internazionale. Sono inoltre attesi vantaggi in ter- mini di positive ricadute economiche per le aziende italiane che operano nel comparto difesa. Non ci sono svantaggi nell’intervento.
C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti
Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.
D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate
Non sono state esaminate altre opzioni in quanto non vi erano mar- gini di discrezionalita`.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento rego- latorio
Non si ravvisano fattori ostativi all’intervento regolatorio in quanto si provvede contestualmente alla copertura delle spese che ne derivano.
Per quanto riguarda le strutture amministrative che devono operare con riguardo al provvedimento, esse sono in grado di provvedere con le attuali dotazioni e senza ulteriori oneri.
SEZIONE VI. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitivita`
Dall’attuazione dell’Accordo sono attesi benef`ıci per alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, pur garantendo il corretto funzio- namento del mercato.
SEZIONE VII. Modalita` attuative dell’intervento regolatorio
Poiche´ le attivita` oggetto di disciplina sono gia` svolte dalle Ammini- strazioni interessate, le modalita` attuative correlate all’intervento regolato- rio non comportano la necessita` di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa.
B) Eventuali azioni per la pubblicita` e per l’informazione dell’intervento
Oltre le pubblicazioni di legge, adeguata pubblicita` alla ratifica sara` data dalle autorita` diplomatiche.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
L’intervento verra` monitorato dai Ministeri degli affari esteri e della difesa, che opereranno con le strutture e secondo le modalita` gia` esistenti.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre even- tualmente a verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)
L’Accordo potra` essere rivisto in base alle esigenze delle Parti se- condo quanto previsto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.
II Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero della difesa, curera` a cadenza biennale la prescritta VIR, nella quale xxxx` preso prioritariamente in esame il rapporto costi-benef`ıci.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica e` autoriz- zato a ratificare l’Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e` data al- l’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formita` a quanto disposto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge e` autorizzata la spesa di euro 9.268 annui, ad anni alterni, a decorrere dall’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corri- spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nel- l’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’e- conomia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona- mento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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