• per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione; • per “Assicurato”: l’Utente di riferimento; • per “Polizza”: il documento che prova l’Assicurazione;
CONDIZIONI CONTRATTUALI CONVENZIONE SII S.C.P.A.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
• per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
• per “Assicurato”: l’Utente di riferimento;
• per “Polizza”: il documento che prova l’Assicurazione;
• per “Utente di riferimento”: il soggetto titolare di un contratto di fornitura idrica, non temporanea e straordinaria, stipulato con la Spett.le Contraente ad uso domestico, commerciale e artigianale che ha aderito esplicitamente alla Convenzione di cui al presente contratto;
• per “Società”: l’impresa assicuratrice;
• per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
• per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
• per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
• per “Cose”: sia oggetti materiali che gli animali;
• per “Contraente”: il soggetto che stipula l’assicurazione;
• per “Contatore della Contraente”: l’apparecchiatura in uso all’utente titolare della fornitura e dalla quale,
mediante lettura diretta, si rilevano i consumi effettivamente oggetto di addebito all’Utente di riferimento (art.
3) stesso (sia esso persona fisica, condominio o altro).
• Per “perdita o fuga d’acqua”: la fuoriuscita della stessa dalla sezione dell’impianto a valle del “Contatore della Contraente” presso l’”Utente di riferimento” e causata da una rottura accidentale, fortuita ed involontaria compresa vetustà e corrosione. Sono in ogni caso escluse dalla definizione di fuga, le perdite ed i consumi conseguenti e/o derivanti da: non perfetto funzionamento di rubinetti, degli impianti di utilizzazione e degli scarichi; conseguenti a interventi di riparazione effettuati dall’Utente sull’impianto idrico; per rotture alle tubazioni provocate dall’Utente; per rotture alle tubazioni provocate da terzi in occasione di lavori da chiunque commissionati.
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – DELIMITAZIONI
Premesso che la Contraente, nella prospettiva del miglior servizio istituzionalmente offerto alla sua Clientela, ha ritenuto di stipulare, in nome e per conto degli “Utenti di riferimento” il presente contratto al fine di garantire nei limiti previsti, la riduzione degli importi addebitati per consumi d’acqua ove si rilevi l’esistenza di effettive motivazioni tecniche che avessero determinato la registrazione di maggiori consumi, si conviene quanto segue:
1. La Società si obbliga ad indennizzare la Soc. Contraente nei modi e nei termini previsti nel presente contratto, esclusivamente dell’importo corrispondente alla riduzione di addebito – a titolo di sgravio del maggior consumo attribuibile a perdita o fuga d’acqua, come dichiarata nelle Definizioni, - fatturata nel periodo di validità del presente contratto e computato con le modalità di cui all’art. 3 comma a), punto 3) – dalla Contraente stessa effettuato in favore degli Assicurati (Utenti di riferimento) nelle bollette di pagamento.
2. Condizione necessaria per l’indennizzabilità del danno, come sopra definito, ai sensi del presente contratto è che per ciascun Utente di riferimento che abbia proposto richiesta di sgravio assicurato:
a) sia stato registrato nel trimestre oggetto di tale richiesta di sgravio un consumo medio giornaliero superiore o uguale almeno al doppio della media giornaliera risultante dai consumi registrati
nell’annualità precedente attraverso effettive letture del contatore da parte di personale normalmente incaricato dalla Contraente o da comunicazione certa dell’Utente di riferimento. Resta inteso che in caso di inesistenza di dati circa gli effettivi consumi registrati nell’annualità precedente (e quindi con bollette emesse in base ai consumi presunti) si farà riferimento al doppio della media giornaliera
dell’ultima annualità contabilizzata in base a consumi effettivi, registrati tramite lettura del dato.
Nel caso di nuove utenze assicurate, fermo restando il metodo di calcolo del consumo sopra indicato, per la prima annualità la garanzia assicurativa sarà operativa solo nel caso in cui la perdita abbia fatto registrare un consumo superiore al triplo del consumo medio giornaliero degli Utenti con la stessa
tipologia d’uso (abitativo, commerciale, ecc) della fornitura.
b) Sia stato effettuato regolarmente il pagamento delle bollette precedenti quella riportante il maggior consumo.
c) La perdita o fuga d’acqua sia avvenuta esclusivamente nella sezione dell’impianto a valle del contatore della Contraente. Nel caso di esistenza di altri strumenti di misura dei consumi utilizzati ai fini della ripartizione con altri fruitori dell’addebito per consumi fatto a carico dell’utente titolare per contratto della fornitura, rileveranno ai fini della presente copertura esclusivamente le perdite avvenute nel tratto fra il contatore della Contraente come già definito e detti ulteriori strumenti di misurazione.
Non sono indennizzabili le perdite, determinate da qualsiasi causa, per rottura e fuoriuscita d’acqua
del / dal contatore della Contraente e a monte dello stesso.
d) Sia disponibile (salvo per nuove utenze) il dato relativo ai consumi di un’intera annualità frutto di
lettura del Contatore debitamente registrata.
e) L’utente di riferimento che constati materialmente, e non solo quindi in conseguenza della rilevazione del maggior consumo ai fini della fatturazione, una fuga che possa comunque rientrare nei termini assicurativi deve:
• procedere alla immediata riparazione o sostituzione della tubazione lesa;
• procedere, ove possibile, alla immediata interruzione del flusso di acqua, tramite l’adozione
di misure non lesive di beni o interessi di terzi;
• provvedere alla lettura sul contatore della Contraente dei metri cubi di acqua erogati fino al
momento in cui si è avveduto della perdita o fuga d’acqua;
• segnalare il sinistro nello stesso giorno in cui ha constatato la perdita o fuga d’acqua con comunicazione scritta a mezzo di fax o telegramma, o attivando in ogni caso l’utenza dedicata (numero Verde) della Contraente, che disporrà gli immediati accertamenti necessari, indicando la causa del danno, l’esatta ubicazione ove la perdita si è verificata nonché i metri cubi di acqua erogati secondo quanto previsto al precedente punto.
3. E’ escluso l’indennizzo di qualsiasi danno indiretto.
4. Per ciascun Utente di riferimento, nel caso della stessa annualità assicurativa, potrà essere riconosciuto, ferme le altre condizioni di indennizzabilità previste dal presente contratto, il pagamento dell’indennizzo per maggior consumo dovuto ad un solo ed unico episodio di fuga d’acqua.
ART. 2 UTENTI DI RIFERIMENTO – ESCLUSIONI
Ai fini del presente contratto non sono considerati “utenti di riferimento”:
• i soggetti dei contratti di fornitura per attività industriali,
• T. K. Acciai speciali Terni,
• Azienda Ospedaliera S. Xxxxx di Terni,
• tutte le utenze rientranti nella classificazione speciale “Acque di proprietà” di cui la Contraente mantiene registrazione specifica nei propri libri aziendali che in qualsiasi momento, a semplice richiesta della Società, è in grado di mettere a disposizione e documentare.
ART. 3 CRITERI PER L’INDENNIZZO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Premesso quanto indicato nell’Oggetto dell’assicurazione in relazione alla titolarità all’indennizzo, si conviene quanto
di seguito riportato.
La Contraente, nel caso di contestazione scritta dell’Assicurato (Utente di riferimento) dell’importo fatturato con regolare bolletta / fattura o di segnalazione dello stesso di perdite d’acqua constatate direttamente e materialmente e segnalate come indicato al precedente Art. 1, comma 2), punto c).
a) verificata la sussistenza della condizione preliminare necessaria per l’indennizzabilità del danno di cui al punto
b) dell’Art. 1 che precede, mediante l’invio di apposita squadra tecnica;
1. provvede ai rilievi ed alle contestazioni del caso nonché all’accertamento dell’esistenza delle cause di
maggior consumo previste e riconosciute dal presente contratto;
2. acquisisce i documenti necessari alla prova del danno ed alle cause dello stesso in possesso dell’Utente di
riferimento quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• fatturazioni relative a riparazioni,
• testimonianze,
• lettura del contatore al momento dell’accesso presso l’Utente,
• nonché a rilievi diretti comprese fotografie o quant’altro utile allo scopo;
L’Assicurato, pertanto, deve in ogni caso conservare le tracce, i residui ed ogni altra documentazione
del sinistro fino alla sua eventuale liquidazione.
3. compila apposito rapporto scritto che dovrà essere corredato della copia della bolletta relativa al corrispondente trimestre dell’anno precedente a quello in cui si è verificata la presunta fuga d’acqua nonché della copia della bolletta emessa in relazione al trimestre in cui si è verificato il maggior consumo;
4. controlla che l’Utente di riferimento sia in regola con il pagamento delle bollette precedenti quella
riportante il maggior consumo,
5. provvede, nei casi di rispondenza alle condizioni previste dal presente contratto, allo sgravio del maggior consumo attraverso remissione “della bolletta o nota di riaccredito”, fermi i limiti di indennizzo e le franchigie appresso riportate all’Art. 7, per un importo corrispondente alla differenza tra:
I) l’importo della bolletta contestata e
II) l’importo, riportato nella relativa bolletta, corrisposto per il consumo del trimestre di riferimento dell’anno precedente, maggiorato in relazione all’eventuale maggior costo unitario della fornitura (anche per passaggio a diverso livello tariffario per scaglione di consumo o tipologia d’uso) e a spese sostenute per gli accertamenti, purché entrambi i dati siano stati rilevati, così come quelli del trimestre precedente (a quello di riferimento e a quello corrispondente dell’annualità precedente), per mezzo di una lettura del contatore effettuata e registrata dalla Contraente relativamente a tale trimestre o di una lettura dell’Utente debitamente comunicata alla Contraente.
Qualora una o più delle anzidette circostanze non trovasse conferma l’ammontare dello sgravio sarà determinato in base alla differenza degli importi di cui al punto I) e II) che precedono convenzionalmente ricalcolati come segue:
I) ¼ (un quarto) dell’importo della bolletta / fattura contestato sommato agli importi delle tre fatture
precedenti; ciò a valere anche nel caso di nuove utenze;
II) Importo pari al prodotto della media giornaliera risultante dall’annualità precedente quella di cui al punto I), contabilizzata in base a letture effettive dei consumi, per il rapporto 365/4. Nel caso di nuove utenze si farà riferimento alla media giornaliera degli Utenti con la stessa tipologia d’uso (abitativo, commerciale, ecc) della fornitura.
L’inadempimento da parte della Contraente e/o dell’Assicurato di uno dei suddetti obblighi, può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
b) La Contraente entro 60 giorni dalla data di emissione e notifica di ciascuna fatturazione trimestrale agli ASSICURATI effettuata durante la validità del presente contratto provvederà all’invio alla Società di un apposito tabulato riepilogativo di tutte le pratiche di sgravio, aperte a seguito di un reclamo scritto degli Utenti di riferimento a fronte dei consumi contabilizzati ne trimestre stesso, che costituiranno anche denuncia di sinistro anche nel caso di segnalazione degli utenti di perdite d’acqua constatate direttamente e materialmente e segnalate come indicato al precedente Art. 1, comma 2), punto c).
In detto tabulato dovranno, per ciascuna denuncia, comparire i seguenti dati:
1. Data della richiesta dell’Utente di riferimento,
2. Estremi della bolletta contestata (data di emissione, trimestre di riferimento dei consumi, n° fattura, ecc),
3. Importo della bolletta contestata,
4. Estremi della bolletta del trimestre dell’anno precedente corrispondente a quello di cui al punto 2),
5. Importo della differenza tra gli importi addebitati delle due bollette, calcolato in base a quanto previsto al punto a) – 5 che precede,
6. Importo dello sgravio riconosciuto, nel trimestre stesso,
7. Estremi (compresa la data di emissione) della bolletta o nota di riaccredito con la quale lo sgravio di cui al punto 6) che precede è stato notificato e riconosciuto all’Utente di riferimento.
c) La Società provvederà a titolo di indennizzo, previa applicazione per ciascuna pratica di sgravio della franchigia e sulla base dei limiti di indennizzo previsti dall’Art. 7 che segue, al pagamento in favore della Contraente dell’importo totale risultante dalla somma degli sgravi riconosciuti nel trimestre immediatamente precedente all’invio del tabulato con le modalità sopra fissate.
Al termine della annualità assicurativa, con l’invio del tabulato aggiornato al quarto trimestre – oltre che al pagamento di quanto contrattualmente dovuto per gli sgravi riconosciuti nel quarto trimestre si procederà alla determinazione dell’importo residuo da considerare a riserva che corrisponderà alla sommatoria degli importi di cui al punto b) – 5 del presente Art. 3 per le pratiche non definite alla scadenza dell’annualità assicurativa, nonché alla determinazione dell’importo totale pagato per gli sgravi effettivamente riconosciuti e contabilizzati nell’annualità assicurativa cui si fa riferimento.
Per le pratiche non definite la Contraente dovrà fornire aggiornamenti mensili e la Società procederà al pagamento, se dovuto, degli sgravi riconosciuti ai relativi Utenti di riferimento.
d) Non saranno ammesse ad indennizzo, in nessun caso, pratiche di sgravio eventualmente segnalate dopo l’invio delle evidenze di cui all’ultimo paragrafo del comma c). precedente relative al quarto trimestre ancorché riferite a circostanze non escluse dal presente contratto. Pertanto il tabulato progressivo riepilogativo delle
pratiche suddette non potrà registrare ulteriori inserimenti dopo la scadenza del quarto trimestre della annualità assicurativa in corso.
e) Le segnalazioni degli Utenti di perdite d’acqua constatate direttamente e materialmente e segnalate come indicato al precedente Art. 1, comma 2), punto c) potranno essere considerate ai fini della garanzia solo se ricevute dalla Contraente nel periodo di validità del presente contratto, anche a seguito di successivo rinnovo.
f) La Società potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli, con obbligo per la Contraente di esibire, a semplice richiesta, l’originale della documentazione indicata ai commi precedenti del presente Art. 3. Tali verifiche in ogni caso riguarderanno obbligatoriamente un campione a scelta della Società pari al 10% delle pratiche di sgravio segnalate nel tabulato riepilogativo trimestrale ad eccezione di quelle indicate al successivo comma f), siano esse state ammesse a riaccredito o meno.
In caso di controversia sull’esito delle verifiche si procederà come previsto dagli Art. 5 e 6 che seguono.
g) Eventuali provvedimenti di sgravio, ferma l’applicazione della franchigia per singolo Utente di riferimento, episodio e bolletta, e fermi i limiti di indennizzo riportati dall’Art. 7 che segue, eventualmente concessi pur in assenza o insufficienza della documentazione di cui al comma a) e b) o per libera decisione della Contraente, potranno essere ammessi ad indennizzo, previa segnalazione della Contraente, con il limite per l’Utente di riferimento di € 1250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) ed il limite per anno assicurativo di € 25000,00 (euro venticinquemila/00).
ART. 4 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente perde il diritto all’indennizzo qualora egli stesso o l’Utente di riferimento esageri dolosamente l’ammontare del danno, dichiari distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulti, sottragga o manometta cose salvate, adoperi, a giustificazione delle proprie pretese, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o faciliti il progresso di questo.
ART. 5 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
Fermo tutto quanto indicato all’Art. 3 che precede in merito all’attività prestata dalla Contraente ai fini dell’accertamento della riconoscibilità a termini del presente contratto di sgravi di addebiti per consumo di acqua e della determinazione dei relativi importi, resta convenuto che la Società può in qualsiasi momento e previa notifica alla Contraente a mezzo lettera raccomandata, ricorrere in via alternativa generale o per singoli casi alla procedura sotto indicata che varrà comunque ove si verificasse disaccordo con la Contraente sulla rispondenza alle prescrizioni di polizza dei provvedimenti di sgravio concessi dalla stessa.
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) Direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con la Contraente o persona da essa designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) Tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 6 MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) Verificare se il Contraente o L?utente assicurato ha adempiuto ai predetti obblighi di cui all’Art. 3;
c) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 5 “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alla lettera c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 7 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIA
La Società in nessun caso, ancorché l’importo dello sgravio calcolato in base alla disposizione di cui all’Art. 3 punto 5
sia superiore, sarà tenuta a pagare somme eccedenti i seguenti limiti:
1. Il limite di indennizzo è stabilito in € 2500,00 (euro duemilacinquecento/00) per sinistro (pratica di sgravio)
non attribuibile alle cause sotto riportate al punto 2.
2. In caso di sinistri determinati da vetustà o corrosione, l’indennizzo per sinistro si intende ridotto ad € 500,00
(euro cinquecento/00).
3. In caso di sinistri che abbiano colpito tubazioni interrate i limiti indicati ai punti 1 e 2 di cui sopra si intendono dimezzati.
Per ogni sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, cioè per ogni operazione di riaccredito all’Utente di riferimento, dall’importo eventualmente dovuto, come calcolato all’Art. 4 punto 5 che precede, verrà detratto a titolo di franchigia il 10% dell’importo stesso con il minimo di € 25,00 (euro venticinque/00).
ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
La durata del contratto è convenuta in anni due, con effetto dalle ore 24 del giorno 12/07/04 e scadenza alle ore 24 del 12/07/06 e non è soggetto a tacito rinnovo. Pertanto senza necessità di preventiva comunicazione lo stesso cesserà ad ogni effetto per la sua scadenza del 12/07/06.
La Società, ha in ogni caso la facoltà di dare disdetta al contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità.
ART. 9 DECORRENZA E TERMINI DI COPERTURA
Il Contraente si impegna all’inizio di ogni annualità assicurativa a fornire alla Società i dati relativi al numero di tutti i suoi Utenti di riferimento che anno aderito alla Convenzione, suddiviso per tipologia di utenza, di cui è in grado in qualsiasi momento di dare dimostrazione attraverso le sue evidenze contabili e/o informatiche previste dalla legge.
La Contraente dichiara che, in prima applicazione del presente contratto, gli Utenti di riferimento che hanno aderito alla Convenzione assommano a ……… (…) e si impegna a versare alla Società il premio nell’ammontare ed alle scadenze stabilite agli Art. 10 e 13 della presente Convenzione.
La copertura assicurativa è operante con decorrenza dalle ore 24 del giorno di effetto del presente contratto, se il premio o la prima rata di premio dovuto in relazione agli Utenti di riferimento che hanno aderito alla Convenzione e già regolarmente allacciati alla rete di distribuzione dell’acqua, sono stati pagati: altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per i nuovi Utenti che venissero allacciati alla rete di erogazione dell’acqua in epoca successiva all’effetto del presente contratto la copertura assicurativa decorrerà dal trimestre successivo a quello di allaccio alla rete e quindi al memento in cui la Contraente ha autorizzata l’utilizzazione dell’impianto ed ha raccolto l’adesione scritta alla presente Convenzione conservandone conforme registrazione.
Premesso che le adesioni alla Convenzione di Utenti di riferimento già titolari di un contratto di fornitura potranno avvenire esclusivamente entro il primo semestre di ciascuna annualità di validità del presente contratto, la copertura assicurativa decorrerà a partire dal trimestre di fatturazione successivo a quello della comunicazione di adesione alla Contraente che ne curerà la registrazione.
Non saranno considerate in garanzia per l’annualità in corso a tale data, ancorché sia stato pagato il relativo premio che in tal caso verrà restituito dalla Società al netto delle imposte già versate, domande di adesione alla Convenzione di Utenti di riferimento che abbiano formulato richieste di sgravio in relazione a pregresse fatturazioni emesse in detta annualità o abbiano segnalato di aver già rilevato direttamente e materialmente fughe d’acqua risarcibili, o meno, a termini del presente contratto.
Analogamente, nel caso di sospensione o cessazione del servizio di fornitura a uno o più Utenti di riferimento la copertura assicurativa sarà operante sino al momento dell’interruzione di fornitura di acqua da parte della Contraente. Inoltre, nel caso di richiesta di esclusione dalla Convenzione questa avrà effetto a partire dalla scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, attivato mediante richiesta scritta di esclusione dalla copertura alla Società, lo stesso potrà essere esercitato da ciascun singolo Utente senza che Questi debba soggiacere a specifici termini di preavviso. La copertura assicurativa si intenderà, pertanto, cessata allo scadere di ogni singola annualità.
Resta in ogni caso ferma l’esclusione relativa agli Utenti non in regola con il pagamento delle bollette / fatture
precedenti quella riportante il maggior consumo, di cui parimenti terrà conforme registrazione.
ART. 10 PREMIO
a) Il premio per ciascun Utente di riferimento viene fissato in:
I. Utenze domestiche: € 7,28 (euro sette/28) semestrale, pari a € 14,56 (euro quattordici/56) su base
annuale, comprensivo di imposte di legge (ora fissate al 21,25%).
II. Utenze commerciali, artigianali: € 14,55 (euro quattordici/55) semestrale, pari a € 29,10 (euro ventinove/10) su base annuale, comprensivo di imposte di legge (ora fissate al 21,25%).
b) Regolazione del Premio
All’inizio di ogni annualità assicurativa, così come all’inizio dei semestri successivi, la Contraente verserà ½ del premio annuo determinato dal prodotto del numero degli Utenti assicurati all’inizio di ogni anno per il relativo premio annuo, salvo quanto disposto all’Art. 13 in tema di premio anticipato.
Entro 30 giorni dalla data di ogni scadenza annuale della presente Convenzione, anche se la stessa è stata disdettata o non rinnovata, la Contraente si impegna a fornire tutte le informazioni, le statistiche ed i tabulati necessari per determinare:
I. il numero ed il tipo delle utenze con richiesta di adesione alla Convenzione relative a nuovi allacci alla rete idrica,
II. il numero ed il tipo delle utenze cessate durante l’intera annualità assicurativa trascorsa,
III. il numero ed il tipo delle utenze già in essere che abbiano chiesto di aderire a nuovo alla Convenzione, purché ciò avvenga nel primo semestre della annualità assicurativa in corso.
IV. Il numero ed il tipo delle utenze già in essere che abbiano chiesto di aderire a nuovo alla Convenzione
nel secondo semestre dell’annualità in corso.
La Società provvederà alla emissione di appendici per:
1. il conguaglio del premio pagato per l’annualità trascorsa determinando il saldo fra il maggior premio dovuto per le inclusioni di cui ai punti I. e III. che precedono e la diminuzione di premio dovuta alle esclusioni di utenze di cui al punto II. che precede.
2. alla determinazione del nuovo premio annuo, in caso di rinnovo del presente contratto, in base al numero, distinto per tipo di fornitura, degli Utenti già aderenti alla convenzione nell’annualità precedente aumentato delle nuove utenze di cui ai punti I., III. e IV e diminuito di quelle cessate di cui al punto II. effettuando il necessario conguaglio della rata semestrale anticipata eventualmente già corrisposta.
La Contraente si impegna a pagare, entro 15 giorni dalla data di emissione da parte della Società degli atti di regolazione del premio, i relativi importi.
Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
Ove il contratto sia cessato, per qualsiasi motivo, e non sia intervenuto il versamento dovuto al saldo del premio, la Società non è tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato.
Nell’ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore al doppio della sola sua parte fissa e provvisoria relativa al primo periodo assicurativo successivo sarà automaticamente rideterminata in misura pari al 75% del premio definitivo precedente.
La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall’avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio.
L’avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.
ART. 11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.)
ART 13 PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Il premio annuale anticipato per il periodo di assicurazione dalle ore 24 del xxxxx alle ore 24 del xxxxx, sulla base del numero di utenti di riferimento dichiarati dalla Contraente come aderenti alla Convenzione, viene stabilito in € … xxxxx (xxxxxxxx ), comprensive di imposte al 21,25%, di cui si conviene però il pagamento in rate semestrali
anticipate con scadenza rispettivamente al 31/3 e 30/9 di ogni anno.
Per le annualità successive alla prima, in caso di rinnovo del presente contratto, il premio verrà rideterminato in base all’effettivo numero degli Utenti di riferimento, che risulteranno aderenti alla Convenzione per la nuova annualità e che la Contraente avrà comunicato in base a quanto disposto dall’Art. 10 che precede.
ART. 14 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 15 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 C.C.).
ART. 16 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società, fermo restando l’obbligo da parte dell’Assicurato di quanto previsto all’Art. 9, è tenuta al rimborso del rateo del premio imponibile (al netto delle imposte) in riduzione a decorrere dalla data della comunicazione dell’Assicurato e/o del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 17 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo la prima comunicazione trimestrale fatta ai sensi dell’Art. 3, comma b), e ciò a valere per ogni annualità assicurativa in caso di rinnovo del presente contratto, e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta,
relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 18 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
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ART. 19 FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
ART. 20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della all’uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.
Ogni comunicazione sin intende fatta o ricevuta dalla delegataria a nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse dolo dopo la firma dell’atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esenzione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratici con altra propria rilasciata in loro nome.
L’impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi “estratti di polizza” da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall’”estratto unico” firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.
Mod. 9045 - INFORMATIVA SULLA “PRIVACY”
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative I
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di leggeII, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti III) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati IV.
Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate V il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" VI, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per permetterci di informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati_personali non sensibili.
Finalità di utilizzo dei dati personali
Se lei acconsentirà, saremo in grado di:
- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di capire quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.
Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:
- Società che appartengono al Gruppo AXA;
- Società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.
I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.
Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti
Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L'elenco completo dei
responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet xxx.xxx-xxxxxx.xx.
Modalità di uso dei suoi dati personali
I suoi dati personali sono trattati VII da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo
favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene
presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestioneVIII; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento IX.
Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxx 00 – Xxxxxx (XX) – cap 20123 – e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxxxxx.xx
AXA Assicurazioni e Investimenti
AXA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
Capitale Sociale € 211.168.625 versato per € 200.584.680 – Ufficio del registro delle Imprese di Milano n. 00902170018 – Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 – C.F. e P.IVA n. 00902170018 Impresa Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
I La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
II Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
III Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione,
ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
IV I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate
per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori
ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet xxx.xxx-xxxxxx.xx V Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
VI Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di
informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
• ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria;
Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet xxx.xxx-xxxxxx.xx
VII Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
VIII Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come
detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
IX Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Inviare il modulo di adesione a mezzo email (xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx0.xx), PEC (xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), posta, fax (0000.000000) o presso gli uffici commerciali SII.
MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA SGRAVI PER PERDITE IDRICHE
Il/La sottoscritto/a nato/a nel comune di
( ), in data , residente nel comune di ( ), all’indirizzo
, codice fiscale , recapito telefonico , indirizzo email , estremi documento n. rilasciato il da codice utente SII , contratto numero
[ ] Adesione alla polizza assicurativa
Luogo e data
TIPOLOGIA UTENZA
[ ] Domestica [ ] Commerciale [ ] Artigianale
Dichiara
di conoscere, accettare ed aver ricevuto le condizioni contrattuali della polizza sgravi perdite idriche n. 21890399, sottoscritta da SII S.c.p.a. ed A.X.A. Assicurazioni & Investimenti S.p.A., indicate come allegate nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante della presente polizza.
FIRMA PER ADESIONE
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il/la sottoscritto/a dichiara di approvare specificamente i punti n. 2, 3, 4, 5, 6 delle condizioni contrattuali allegate.
FIRMA PER ADESIONE
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003, avendo ricevuto e letto l’informativa sulla tutela dei dati personali allegata alla presente, consapevole che il trattamento dei dati suddetti è essenziale all’applicazione del contratto assicurativo e all’esecuzione delle prestazioni previste nella polizza.
FIRMA PER ADESIONE
[ ] Revoca della polizza assicurativa
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003, avendo ricevuto e letto l’informativa sulla tutela dei dati personali allegata alla presente, consapevole che il trattamento dei dati suddetti è essenziale all’applicazione del contratto assicurativo e all’esecuzione delle prestazioni previste nella polizza.
FIRMA PER REVOCA
Luogo e data
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