DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 2044
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI)
con il Ministro dell’università e della ricerca (XXXXXXXX)
e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2020
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione
nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Relazione tecnica ........................................ . | » | 6 |
Analisi tecnico-normativa ................................. . | » | 9 |
Dichiarazione di esclusione dall’AIR ...................... . | » | 12 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 13 |
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede ....... . | » | 15 |
Testo dell’Accordo prevalente in caso di controversia ...... . | » | 21 |
ONOREVOLI SENATORI. –
Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
L’Accordo tra il Governo della Repub- blica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione costituisce uno strumento indispensabile per rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell’in- tento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnolo- giche e in materia d’istruzione e di informa- zione, basate sul reciproco rispetto e su co- muni interessi.
Per il settore dell’archeologia sarà inco- raggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni e di esperienze, nonché l’organizzazione di convegni e semi- nari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e di facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi.
Saranno interessati dall’Accordo anche gli archivi, i centri di documentazione e le bi- blioteche in entrambi i Paesi, e saranno fa- voriti lo scambio di materiali, di libri, di strumenti di ricerca, di copie digitali di do- cumenti e l’organizzazione di missioni di esperti in detti settori.
Una particolare attenzione sarà accordata all’attività di prevenzione e di repressione del commercio illegale di opere d’arte, di beni culturali, di strumenti audiovisivi sog- getti a protezione ai sensi degli accordi in- ternazionali di cui entrambi i Governi sono parti, e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale,
ai documenti e ad altre materie di valore storico.
Per quanto riguarda più specificatamente il settore delle attività culturali, la coopera- zione sarà orientata nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, e sarà promossa la reciproca partecipazione a festi- val, rassegne cinematografiche e ad altri eventi rilevanti.
Saranno organizzate periodicamente mo- stre ad alto livello, rappresentative del patri- monio artistico e culturale dei due Paesi.
Per quanto riguarda il settore della forma- zione superiore, ovvero l’università e le isti- tuzioni dell’alta formazione artistica (AFAM), sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni e di esperienze nonché l’organizzazione di convegni e di seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e di azioni collegate di mobilità, ferma restando la totale autonomia statutaria e decisionale delle predette istitu- zioni, rispetto alla quale il Ministero dell’u- niversità e della ricerca (MIUR) non ha po- tere decisionale, in assenza di finanziamenti dedicati.
Nel il settore della ricerca sarà incorag- giata la cooperazione scientifica e tecnolo- gica, sia nel settore delle scienze di base, sia in quello delle scienze applicate allo svi- luppo tecnologico. Questa si effettuerà attra- verso la mobilità dei ricercatori, la condivi- sione di studi e di documenti scientifici e tecnici e l’attuazione di progetti di ricerca e di studi comuni in selezionate aree di co- mune interesse. Le attività verranno definite in base alle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica, secondo le indicazioni della Commis-
sione mista che verrà istituita ad hoc e che si occuperà di elaborare programmi plurien- nali dedicati.
Per il settore dell’istruzione, entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione educa- tiva tra le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di diversa tipologia, licei, istituti tec- nici e professionali, al fine di favorire la co- noscenza reciproca delle peculiarità culturali, nonché dei sistemi scolastici, dei piani di studio, dei curricula e dei metodi di inse- gnamento. Tutte le iniziative in materia edu- cativa e scolastica saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.
Sarà favorita la cooperazione tra istitu- zioni, associazioni e centri culturali di en- trambi i Paesi. A dette istituzioni verrà ac- cordato un trattamento di favore al fine di agevolare la loro cooperazione, conforme- mente alle leggi e ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante.
Illustrazione dell’articolato
Il testo si compone di un preambolo e di sei articoli.
Il preambolo illustra le finalità dell’ac- cordo e gli articoli successivi individuano l’oggetto dell’accordo stesso:
Articolo 1 – Cooperazione nel campo della cultura e delle arti.
L’articolo 1 individua i settori di più spe- cifica competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In par- ticolare, essi sono: l’insegnamento della lin- gua italiana (comma 1); i settori della mu- sica, delle arti, del teatro e del cinema (comma 2); gli archivi, i centri di documen- tazione e le biblioteche (comma 4); il com- mercio illegale di opere d’arte, di beni cul- turali, e di strumenti audiovisivi soggetti a protezione (comma 5); l' archeologia (comma 6).
Articolo 2 – Cooperazione nel settore dell’istruzione generale.
Articolo 3 – Cooperazione nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica.
Ai sensi del comma 1, ovvero la coope- razione nel settore dell’istruzione superiore, si propongono azioni di incoraggiamento agli accordi tra gli atenei, ferme restando le condizioni di indipendenza e di autonomia di tali istituzioni. Ai sensi del comma 2 sarà cura del MIUR fornire le necessarie infor- mazioni relative al sistema della formazione superiore italiana, sia nei termini di liste di istituzioni accreditate che di sistemi di cer- tificazione. Ai sensi del comma 4 si stabili- sce un nulla osta alla concessione di borse di studio, nei limiti delle vigenti disponibi- lità di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Ai sensi del comma si introduce un nulla osta a eventuali azioni di mobilità di studenti e di docenti, ferma restando l’au- tonomia delle istituzioni della formazione superiore italiana e l’eventuale disponibilità di finanziamenti aggiuntivi in merito.
Per la parte di ricerca scientifica e tecno- logica, si individuano le modalità di coopera- zione nei seguenti settori: a) scambio di ricer- catori; b) scambio di informazioni, studi e do- cumenti scientifici e tecnici; c) attuazione di progetti di ricerca e studi comuni in selezio- nate aree di comune interesse; d) organizza- zione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
Articolo 4 – Cooperazione nel settore dell’informazione.
Articolo 5 – Proprietà intellettuale.
Si sancisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applica- bile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche in ma- teria di diritto d’autore.
Articolo 6 – Disposizioni generali. L’articolo 6 richiama il rispetto delle ri-
spettive normative nazionali nonché quelle di diritto internazionale e, per l’Italia, di
quelle comunitarie, per l’attuazione dell’Ac- cordo.
Esso contiene una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale all’attuazione del- l’Accordo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci di Stato.
Per dare attuazione all’Accordo si prevede l’istituzione di una Commissione Mista inca- ricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e di definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnolo- gica e nel campo dell’istruzione.
RELAZIONE TECNICA
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informa- zione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al- l’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formità a quanto disposto dall’articolo 6 del- l’Accordo stesso.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di mis- sione di cui all’articolo 6 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valu- tati in euro 10.560 a decorrere dall’anno 2022, e alle rimanenti spese di cui agli arti- coli 1, 2 e 3 dell’Accordo medesimo, pari a euro 231.620 a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, a esclu- sione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell’Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica.
2. Agli eventuali ulteriori oneri relativi al- l’articolo 6 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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