SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
“Roma Capitale – AS DTO2Servizi di fleet management“ CIG: 6322760A9A
nell’ambito dell’Accordo quadro per i servizi di Desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni
TRA
Roma Capitale, con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x. 0 e domiciliato ai fini del presente atto in Roma, Viale della Previdenza Sociale n. 20, in persona del Direttore della Direzione Sistemi Informatici e Telematici, _ (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”);
E
- , sede legale in _ , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del _ e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via _ , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Xxxxxx S.p.A. di concludere Accordi Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. a cui le Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato D.Lgs. n. 163/2006 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente,
Schema di Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale
mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha stipulato in data 17/11/2014 un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di servizi di desktop outsourcing per le pubbliche amministrazioni;
e) che l’Amministrazione ha successivamente, rilanciato il confronto competitivo tra i Fornitori parti dell’Accordo Quadro mediante l’invio in data di una Richiesta di Offerta;
f) che il Fornitore che sottoscrive il presente Contratto è risultato aggiudicatario del predetto confronto competitivo e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Contratto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta in sede di Appalto Specifico;
h) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nella Richiesta di Offerta ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall’Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali;
j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
k) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
ARTICOLO 1
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE PARTE I – CONDIZIONI GENERALI
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico e relativi appendici), l’Allegato “I” (Duvri).
ARTICOLO 2
DISCIPLINA APPLICABILE
1. Il presente Contratto è regolato:
a) da quanto ivi previsto nonché dagli atti e dai documenti richiamati nel medesimo Contratto;
b) dal contenuto dell’Accordo Quadro e relativi Allegati;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
e) dalle norme previste in materia di Contabilità pubblica;
f) dalle disposizioni del D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
i) il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
j) la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
k) la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
l) il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
m) il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
n) Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
o) il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G.
e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
p) Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
q) il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
r) il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
s) il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
t) il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
u) l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di appalto specifico prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dall’Amministrazione.
3. L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione.
5. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ARTICOLO 3
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
f) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
h) mallevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi oggetto del Contratto, da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l’Amministrazione stessa; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati dal personale dell’Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto; (b) prestare i servizi oggetto del presente Contratto nei luoghi indicati dall’Amministrazione.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.
14. I servizi e/o le forniture oggetto del presente Contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l’Amministrazione può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore,
nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 4
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
6- Il fornitore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione di cui agli artt. 313 e 317 del Regolamento,
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento il fornitore, ovvero l’eventuale subappaltatore e gli eventuali soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
7. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Amministrazione,
almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
8. L’Impresa riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
9. Nel caso in cui l’Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione all’Amministrazione. Si precisa che la risorsa in sostituzione deve avere pari conoscenze e competenze di quella sostituita.
10. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 8, l’Amministrazione si riserva la facoltà approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L’Impresa, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
11. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 17 d’importo pari al 2% ( due per cento) della stessa.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
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ARTICOLO 5
PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È’ a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi,
dandone alla Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l’Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Amministrazione, pena l’applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile del servizio) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Amministrazione. Il Responsabile del servizio sarà l’interlocutore della Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e la Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Amministrazione ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte della Amministrazione iii) inserite nell’organizzazione della Amministrazione.
8. L’Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
i. in caso di ottenimento da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dell’ordine (compreso il subappaltatore), l’Amministrazione provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
ii. In caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, l’Amministrazione, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del presente contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
iii. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il
subappaltatore, l’Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
10. Ai sensi di quanto previsto all’art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione dell’ordine, l’ Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l’Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 6
GLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
ARTICOLO 7
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione, a prestare:
Componenti di Servizio | Codice |
Servizi Obbligatori | |
Servizio di Gestione della PdL con presidio standard | GPDL3 |
Servizio di Gestione della PdL senza presidio | GPDL2 |
Servizio di Gestione della PdL virtualizzata | GPDL1 |
2. I predetti servizi e/o forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
ARTICOLO 8
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto decorrerà dal 2 gennaio 2016 o comunque dalla data di affidamento dei servizi per una durata di trentotto (38) mesi, di cui i primi due mesi di presa incarico, a titolo gratuito.
ARTICOLO 9
TEMPISTICA DELLA PRESA IN CARICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
La fase di presa incarico si pone l’obiettivo di consentire all’operatore economico subentrante, affidatario dell’Appalto specifico de quo, l’acquisizione del know how necessario alla corretta gestione del contratto per una durata massima di 60 giorni.
La fase di presa in carico si articola nelle seguenti principali sottofasi:
• Affiancamento e gestione transitoria iniziale: affiancamento al/ai gestori dei servizi oggetto dell’Appalto specifico (Strutture organizzative dell’Amministrazione e/o ai fornitori in scadenza di contratto); l’attività di affiancamento avrà una durata massima di 60 giorni solari.
• Predisposizione del piano generale della fornitura: realizzazione e sviluppo del piano generale della fornitura, in linea con le linee guida definite dall’Amministrazione in AS. La predisposizione del piano generale della fornitura comincerà alla stipula del contratto e dovrà concludersi entro 60 giorni solari.
• Messa a punto del sistema documentale a supporto della Customer satisfaction e dello SLA management
ARTICOLO 10
SERVIZI ACCESSORI E OPZIONALI
Componenti di Servizio | Codice |
Servizi Opzionali | |
Locazione operativa PC desktop in configurazione base | LFPC1 |
Locazione operativa PC desktop in configurazione evoluta | LFPC2 |
Locazione operativa Thin Client in configurazione evoluta | LFPC3 |
Locazione operativa Monitor LCD da 19” | LFLCD1 |
Servizio Pdl in Cloud (DAAS) | VIR2 |
Servizio di manutenzione PC desktop dell’Amministrazione | MAN1 |
Servizi di manutenzione PC obsoleti dell’Amministrazione | MAN12 |
Servizi di manutenzione stampanti e scanner personali dell’Amministrazione | MAN2 |
Servizio di presidio | PRE1 |
Servizi Accessori | |
Servizio di manutenzione ulteriore HW Pdl dell’Amministrazione | MAN77 |
Servizio SPOC | XXX0 |
Xx Xxxxxxxxxxxx | XXX0 |
Servizio di laboratorio di certificazione Pdl | LAB1 |
Servizio di etichettatura RFID Dispositivi PdL | ETI1 |
ARTICOLO 11
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € …………….
( ), al netto dell’I.V.A.
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Amministrazione per le prestazioni contrattuali sono:
SERVIZI RICHIESTI | |||
Componenti di Servizio | Codice | Importi (€) | |
Servizi obbligatori | |||
Servizio di Gestione della PdL con presidio standard | GPDL3 | ||
Servizio di Gestione della PdL senza presidio | GPDL2 | ||
Servizio di Gestione della PdL virtualizzata | GPDL1 | ||
Servizi opzionali | |||
Locazione operativa PC desktop in configurazione base | LFPC1 | ||
Locazione operativa PC desktop in configurazione evoluta | LFPC2 | ||
Locazione operativa Thin Client in configurazione evoluta | LFPC3 | ||
Locazione operativa Monitor LCD da 19” | LFLCD1 | ||
Servizio Pdl in Cloud (DAAS) | VIR2 | ||
Servizio di manutenzione PC desktop dell’Amministrazione | MAN1 | ||
Servizi di manutenzione PC obsoleti dell’Amministrazione | MAN12 |
SERVIZI RICHIESTI | ||
Componenti di Servizio | Codice | Importi (€) |
Servizi di manutenzione stampanti e scanner personali dell’Amministrazione | MAN2 | |
Servizio di presidio | PRE1 | |
Servizi accessori | ||
Servizio di manutenzione ulteriore HW Pdl dell’Amministrazione | MAN77 | |
Servizio SPOC | XXX0 | |
Xx Xxxxxxxxxxxx | XXX0 | |
Servizio di laboratorio di certificazione Pdl | LAB1 | |
Servizio di etichettatura RFID Dispositivi PdL | ETI1 |
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia fatturazione elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 66/2014 art. 27, come modificato dalla legge di conversione n. 89 del 23/06/2014, nonché dal presente atto e dal suo Capitolato Tecnico allegato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo l’espletamento della verifica di conformità di cui all’art. 22 del presente schema di contratto.
I corrispettivi altresì verranno accreditati, a spese dell’Amministrazione, sul conto corrente avente numero IBAN , intestato al Fornitore presso
. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata comunicazione inviata all’Amministrazione la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
5. Il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) dovrà essere riportato sulle singole fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dall’Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento: i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48- bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, come di seguito specificato.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto, ad eccezione di quanto espressamente previsto al successivo art. 16 SOSPENSIONE O RIPRESE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
13. Per la contabilizzazione dei servizi a misura e a corpo:
il presente affidamento è dato parte a misura e parte a corpo in coerenza con le indicazioni di legge.
Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi sia per la parte a misura che per la parte a corpo.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura e per la parte a corpo, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 22 del presente schema di contratto.
14. Per liquidazione dei corrispettivi:
Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P. . della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare a sessanta giorni . e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente . Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R.
n. 633/1972.
In occasione di ciascun pagamento di acconto sull’avanzamento del servizio, Roma Capitale effettuerà una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte di Roma Capitale del certificato di verifica di conformità., previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico–organizzativa relativa alla verifica di conformità del servizio ed ai sensi del
D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il
R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell’art. 117 del Codice.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi dell’art. 117 del Codice, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
ARTICOLO 12 RITARDATO PAGAMENTO
1. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
ARTICOLO 13 CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28 del presente Contratto.
ARTICOLO 14 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c. dichiara che con riferimento alla presente procedura di rilancio competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli
81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
e. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 15
PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico, allegato e parte integrante al presente contratto-
2. Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua i servizi e/o le forniture in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui i servizi e/o le forniture inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In casi di mancata osservanza dei livelli di servizi previsti per i servizi de quibis affidati con il presente schema di contratto saranno applicabili al Fornitore le penali indicate nel capitolo “9 Requisiti di qualità” e “10 Livelli di servizio” di cui al Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico.
4. una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 17 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. .32 ;
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di
cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C..
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Ai sensi dell’art. 298, comma 2 del Regolamento il D.E.C. riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Ai sensi dell’art. 159, comma 14 del Regolamento, nel caso di risoluzione del contratto per grave ritardo ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo di dettaglio (ove previsto) ovvero al cronoprogramma a base di gara e il termine assegnato dal D.E.C. (ove previsto) o il R.U.P. per compiere le prestazioni oggetto del contratto.
ARTICOLO 16
SOSPENSIONI O RIPRESE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il
direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione del contratto ove diverso dal R.U.P.) ovvero dal R.U.P. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Fuori dei casi sopra indicati, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.
Il direttore dell'esecuzione del contratto, (ovvero il R.U.P. con funzioni anche di D.E.C.) con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore.. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione (ovvero dal R.U.P. laddove coincida con il D.E.C.) non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione del contratto (ovvero il R.U.P. con funzioni anche di D.E.C.) indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 159 del Regolamento, senza che Roma Capitale abbia disposto la ripresa dell’esecuzione, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa.
Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni contrattuali.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Roma capitale si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 159, comma 4 del Regolamento, salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto di Roma Capitale.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L’esecutore deve ultimare le prestazioni contrattuali nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.
L'ultimazione delle prestazioni contrattuali, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dell’esecuzione del contratto ovvero al R.U.P., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 160, comma 4 del Regolamento le sospensioni totali o parziali delle prestazioni contrattuali disposte da Roma Capitale per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 del Regolamento sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 17 DEPOSITO CAUZIONE
Il fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 nel caso di gare con centrali di committenza l’importo massimo previsto è del 10% dell’importo contrattuale.
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del
presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 204.683,99 (pari al 2% dell’importo a base di gara).
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto (bancario,
assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
A norma dell’art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del Regolamento alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del Regolamento
Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
ART. 18
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
IL Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (o attestazione di regolare esecuzione inserire la fattispecie ricorrente).
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
ARTICOLO 19 SUBAPPALTO
Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 118 del Codice.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio quanto compreso nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice.
La quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’affidatario si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice, a trasmettere a Xxxx Xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute
Il corrispettivo relativo alla quota parte subappaltabile sarà corrisposto direttamente all’affidatario in conformità al disposto di cui all’art. 118, comma 3 del Codice.
L’affidatario si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice, a trasmettere a Xxxx Xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate
ARTICOLO 20 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione del presente Contratto e che potrà coincidere con il soggetto già individuato in sede di stipula dell’Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 21
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Il Fornitore si impegna ad informare l’Amministrazione sulla evoluzione tecnologica dei servizi e/o delle forniture oggetto del presente Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dal’Amministrazione solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto
dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto del presente Contratto a causa della messa fuori produzione degli stessi, l’Amministrazione si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
ARTICOLO 22
VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il Fornitore/’esecutore si obbliga a cooperare con la stazione appaltante in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione di cui agli artt. 313 e 317 del Regolamento.
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, dopo averlo individuato ai sensi dell’art. 300 del dpr 207/2010
Roma Capitale si riserva di nominare uno o più assistenti del D.E.C. cui affidare per iscritto, le seguenti attività di competenza del direttore dell'esecuzione:
- verifica di conformità in corso di esecuzione di cui agli artt. 313 e 317 del Regolamento
Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dalla Roma Capitale.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 136, 137 e 138 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti, nel termine indicato dal contratto; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del
contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità ai sensi degli artt. 313 e 317 del Regolamento è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente una periodicità: trimestrale, purché successiva ai controlli di cui all’art. 10 del presente contratto
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro venti giorni dall’ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il D.E.C. (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità, in caso sia stato nominato) fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C..
Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità) comunica tempestivamente all’esecutore il giorno della verifica di conformità affinchè quest’ultimo possa intervenire.
Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità) rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
A seguito di comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni il D.E.C (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità) effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione
a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità laddove adottato dal D.E.C. (ovvero l’incaricato della verifica di conformità è confermato dal R.U.P.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. (qualora non si identifichi con il R.U.P.) dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ARTICOLO 23 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall’Amministrazione, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per la stipula dell’Accordo Quadro o del conseguente rilancio del confronto competitivo nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente articolo 15;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 24 del presente Contratto;
f) nei casi di cui agli articoli 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 16 (Prescrizioni relative al subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto) e 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 12, commi 5 e 6.
3. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
ARTICOLO 24 RECESSO
1. L’Amministrazione ha diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione.
ARTICOLO 25
RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ARTICOLO 26
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
ARTICOLO 27
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma
2. Prima di adire il competente Foro di Roma, le parti si obbligano per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o, comunque collegate, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, ad esperire il tentativo di mediazione, di cui al D.lgs.
n. 28 del 4 marzo 2010, come previsto dal servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Roma, iscritta al n. 44 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, conformemente al relativo regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. La sede della mediazione sarà in Roma presso la sede della Camera Arbitrale di Roma.
ARTICOLO 28
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Amministrazione.
3. L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Amministrazione.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 29
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore. Rimangono in capo all’Amministrazione gli oneri su di essa gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72;
conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 30
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. L’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività oggetto del contratto nell’integrale rispetto della normativa vigente.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Amministrazione nonché a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, il Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Amministrazione.
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
⮚ eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
⮚ attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
⮚ adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
⮚ implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
ARTICOLO 31
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
ART. 32
PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 40 DEL 27 FEBBRAIO 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e
di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente
che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Per quanto concerne le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 e richiamate dal PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA – UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 “PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE”
Si fa presente che il presente schema di contratto non ha ad oggetto alcuna attività sensibile ivi menzionata.
ARTICOLO 33 CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
AMMINISTRAZIONE | IL FORNITORE |
Il legale rappresentante | |
[da inserire in caso di firma digitale]
AMMINISTRAZIONE | IL FORNITORE |
C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. | C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di
avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Oggetto del Contratto); Articolo 8 (Durata e facoltà di acquisto); Articolo 9 (Tempistica della presa in carico delle postazioni di lavoro); Articolo 10 (Servizi accessori ed opzionali)>; Articolo 11 (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento); Articolo 15 (Penali e Procedimento di contestazione dell’inadempimento); Articolo 17 (Cauzione); Articolo
18 (Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Risoluzione); Articolo 24 (Recesso); Articolo 25 (Recesso per giusta causa)
2 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 27 (Foro competente); Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 33 (Clausola finale).
Roma, lì
IL FORNITORE |
Il legale rappresentante |
[da inserire in caso di firma digitale]
IL FORNITORE |
C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. |