ALLEGATO G - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ALLEGATO G - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. B) e dell’art. 54 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BOMBOLE DI OSSIGENO MEDICALE CON ANNESSI SERVIZI LOGISTICI DI TRASPORTO NONCHÉ MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI FISSI DI DISTRIBUZIONE ALLOCATI A BORDO DEI VEICOLI DI PRIMO SOCCORSO/AMBULANZE DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV
GARA n. 8756295 - CIG 9443810E89
L’anno e questo giorno del mese di , in
, Via n° ,
TRA
Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 178/2012 nonché organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, con sede legale in Roma, Via X. Xxxxxxxxx
n. 31, 00151, in persona del procuratore speciale (giusta Procura Speciale conferita con atto a ministero notaio, Rep. N10069, Raccolta n. 6886, registrata a Roma 4, Ufficio delle Entrate, il 04 giugno 2020, n. 14294) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, c.f. RCCSRN75D48D653G, nata a Foligno il 08 aprile 1975, domiciliata per le funzioni attribuitele/gli presso la sede legale dell’Associazione, di seguito nel presente atto denominata “ASSOCIAZIONE”, o “Committente”;
E
con sede in , n.
– CAP
CITTA’
PR - codice fiscale e partita IVA , PEC , in persona del legale rappresentante Sig. nato a il / / , residente
in , via , n. , in qualità di
seguito nel presente atto denominata semplicemente “Affidatario”;
[se procuratore, aggiungere]
domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura
dell’impresa, di
(generale/speciale) conferita ***con atto a rogito del notaio di
, n. di Repertorio del (oppure) ***con scrittura privata autenticata, agli atti del fascicolo.
[in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese, aggiungere]
La società/ditta interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo costituito, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.
50/2016 con atto a rogito del Notaio di in data
(agli atti del fascicolo), fra la medesima e le seguenti imprese mandanti:
- con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita IVA , iscritta al registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di _;
- con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita IVA , iscritta al registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di _;
PREMESSO CHE
- con Atto a contrarre 1068SR/22 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti, l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV ha indetto una manifestazione d’interesse, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, ex art. 54 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di bombole di ossigeno medicale con annessi servizi logistici di trasporto nonché manutentivi degli impianti fissi di distribuzione allocati a bordo dei veicoli di primo soccorso/ambulanze del Corpo Militare Volontario dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV;
- con atto a contrarre 1498SR/2022 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Xxxxxxxxx è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016, rivolta agli operatori economici selezionati, a seguito della predetta manifestazione d’interesse da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con Verbale di aggiudicazione n. in data , il RUP ha proposto l’affidamento della fornitura in oggetto all’operatore economico, per l’importo complessivo di € 140.000,00 (eurocentoquarantamila/00cent), esclusi IVA ed altri oneri di legge;
- con provvedimento del il Rup ha provveduto a confermare
l’aggiudicazione efficace delle prestazioni in oggetto;
- il RUP ha provveduto alle comunicazioni dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 76,
comma 5, del d.lgs. 50/2016;
- per la stipula dell’Accordo Quadro si richiama quanto previsto ai commi 8 e 10 dell’art. 32, del d.lgs. 50/2016 e xx.xx. ii;
Tutto ciò premesso, le parti così come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’Associazione, come sopra rappresentata, affida all’Affidatario, rappresentato come in
premessa, che accetta, l’adempimento delle prestazioni di:
1) Fornitura, mediante messa a disposizione nella formula del comodato d’uso, di bombole di ossigeno medicinale da impiegare, conformemente alla normativa vigente per i mezzi di soccorso, sia come unità fissa a bordo che come presidio portatile;
1.1) distribuzione, trasporto e consegna delle confezioni di ossigeno medicinale con contestuale ritiro dei contenitori vuoti.
L’ossigeno medicinale deve essere fornito in bombole o pacchi bombole (gruppi di confezioni collegate tra loro), di proprietà del titolare di Autorizzazione all'Immissione in Commercio come di seguito indicato:
• bombole portatili quantitativo minimo di 400 litri di ossigeno (a pressione e temperatura ambiente) da 2 L a 200 bar, con due uscite differenziate, per poter essere utilizzata sia per la ventilazione che per l'ossigenoterapia contemporaneamente;
• bombole fisse (collegate ad un impianto di distribuzione): quantitativo minimo 2000 litri di ossigeno (a pressione e temperatura ambiente) da 7 L e 5L a 200 bar, con valvole a pressione residuale (RPV) con dispositivo antiritorno.
La fornitura avviene tramite un servizio denominato “pieno per vuoto” delle confezioni. Pertanto, alla consegna di una confezione piena di gas medicinale deve corrispondere il ritiro di una confezione vuota.
Si precisa che è obbligo dell’aggiudicatario mantenere presso un proprio deposito una idonea scorta di confezioni, dedicate all’Associazione secondo un fabbisogno stimato, anche in previsione di esigenze straordinarie ed urgenti. Inoltre è richiesta garanzia di pronta reperibilità e pronto intervento H24 per 365 gg/anno per la fornitura di ossigeno medicinale.
2) manutenzione preventiva programmata con revisione periodica obbligatoria degli impianti fissi di distribuzione di ossigeno installati a bordo dei mezzi di primo soccorso che si sostanzia in:
2.1) fornitura e/o sostituzione di componenti che potrebbero essere interessate da usura o guasto rilevata in sede di manutenzione (dispositivi medici di erogazione per le bombole quali – a titolo esemplificativo - flussimetri, riduttori, umidificatori necessari alla erogazione dell’ossigeno dai punti terminali di erogazione) delle installazioni a bordo dei veicoli di Primo Soccorso/ambulanze del Corpo Militare Volontario dell’Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana – OdV, presenti nei centri dislocati sul territorio nazionale.
La prima fornitura e le relative attività manutentive dovranno essere concluse entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente accordo quadro. Entro detto termine occorrerà procedere alla sostituzione delle bombole attualmente in uso ed alla erogazione i servizi connessi e correlati senza che nessun centro, presso cui
sono operativi i mezzi, possa trovarsi sprovvisto di quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività.
Per garantire la fornitura dell’ossigeno medicinale ed il relativo servizio di manutenzione preventiva senza soluzione di continuità, scongiurando ipotesi di carenza dello stesso o malfunzionamento degli impianti allocati a bordo dei mezzi interessati dalla presente procedura, è obbligatoriamente richiesto il coordinamento con l’impresa attualmente erogante fornitura e servizi medesimi.
Le successive consegne dovranno essere effettuate entro i seguenti termini:
✓ consegne ordinarie: entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine
✓ consegne urgenti: entro 24h dal ricevimento della richiesta di consegna urgente.
Le prestazioni sopra descritte dovranno essere espletate presso le sedi dell’Associazione,
di seguito riportate:
- Ispettorato Nazionale - "Caserma Xxxxxxxxxx" - Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0/0 – Roma
- Centro di Mobilitazione Nord Ovest - Via del Legaccio 161 R – Genova
- Centro di Mobilitazione Nord Est - Via della Croce Rossa, 130 – Xxxxxx
- Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Xxx xxx Xxxxxxx, 00 – Firenze
- Centro di Mobilitazione Italia Centrale e Servizi Capitale - Via Xxxxx Xxxxxxxxxx, 3/5 – Roma
- Centro di Mobilitazione Meridionale - S.P. 231 Km. 0+300 Traversa Campolieto - Modugno (BA)
- Centro di Mobilitazione Sicilia - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0/X - Xxxxxxx
- Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx - Viale Buoncamino, 2 - Cagliari
- Centro di Formazione e Addestramento - Via del Fortino X. Xxxxxxxxx, 2 - Marina di Massa
- Scorta Nazionale Antidoti - Via Nanni Costa snc – Bologna
La fornitura dovrà includere il trasporto e la consegna, nonché la tracciabilità attraverso l’indicazione di matricola, scadenza e luogo di consegna delle confezioni dal punto di distribuzione dell’Aggiudicatario alle sedi dell’Associazione.
Le prestazioni saranno svolte sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal presente Accordo Quadro e dagli atti di gara tutti, che l’Affidatario dichiara di conoscere e di aver accettato integralmente, benché non materialmente allegati al presente accordo, oltre che nella documentazione inserita nell’offerta presentata dall’Affidatario.
Art. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO
L’importo del presente accordo è pari complessivamente a € 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00cent) oltre I.V.A.
Gli importi di aggiudicazione sulla scorta dei ribassi offerti sono:
⮚ fornitura di bombole portatili da 2 L a 200 bar: _
⮚ fornitura di bombole fisse da 5 L e 7 L a 200 bar: Detti importi sono comprensivi di noleggio confezioni per mese, ricarica e manutenzione delle confezioni messa a disposizione, trasporto e consegna presso sedi CMV e ricarica.
⮚ servizio manutenzione preventiva degli impianti fissi di distribuzione O2 ad Ambulanza:
Detto importo è da intendersi comprensivo della percentuale di sconto che l’OE ha deciso di riservare alla Stazione Appaltante sul proprio listino prezzi, laddove in sede di manutenzione emerga eventualmente la necessità di pezzi di ricambio.
Art. 3 - DURATA
La durata dell’Accordo Quadro è pari a mesi 24, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto fra le parti e, comunque, fino ad esaurimento del plafond.
L’Associazione è libera di richiedere il numero di prestazioni che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che l’aggiudicatario possa opporre vincoli o eccezioni, sia per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa sia per quanto riguarda il raggiungimento dell'intero plafond.
Art. 4 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro debbono essere registrati sul/i seguente/i apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Affidatario:
IBAN IBAN
e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge 136/2010 e s.m.i.
Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro di appalto l’effettuazione di anche una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Affidatario dichiara che la/e persona/e delegata/e ad operare sui conti correnti dedicati
è/sono quella/e indicata/e la/e seguente/i:
L’Affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente e ai
soggetti delegati ad operare sul/i conto/i corrente sopra richiamati entro 7 (sette) giorni.
Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento avverrà, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx 00 giorni data fattura f.m., previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) senza segnalazioni di inadempienze e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, del d.l. 124/2019, convertito con legge 157/2019, tenuto conto di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 108/E/2019 e n. 109/E/2019.
L’Affidatario, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, deve trasmettere all’Associazione le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, direttamente impiegati nell’esecuzione dell’affidamento oggetto del presente Accordo Quadro, unitamente all’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
Tali informazioni dovranno essere trasmesse all’Associazione dettagliate come segue:
Lavoratore | C.F. lavoratori impegnati, nel mese precedente, direttamente nell’esecuzione dell’affidamento presso l’Associazione |
Ore di lavoro | Dettaglio, per il mese di riferimento, delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’affidamento oggetto del presente Accordo Quadro. |
Retribuzione | L’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla fornitura oggetto del presente Accordo Quadro. |
Ritenute fiscali | Dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione oggetto del presente Accordo Quadro. |
Nel caso in cui l’affidatario non ottemperi a tale obbligo, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, l’Associazione sospenderà, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’affidatario sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’affidamento ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In tali casi, è preclusa all’affidatario ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il
versamento delle ritenute.
Inoltre, il pagamento è subordinato comunque al regolare visto del direttore
dell’esecuzione.
L’affidatario si impegna a garantire ed assicurare il regolare pagamento dei lavoratori.
La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013 e s.m.i., disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestate all’Associazione Croce Rossa Italiana, C.F. e P.IVA 13669721006, Xxx X. Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice destinatario, il numero di ODA ed il CIG.
Art. 6 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti del % ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e di
quanto disciplinato negli atti di gara. Pertanto,
.
(oppure in alternativa)
Il subappalto non è ammesso in quanto non è stata esercitata la facoltà prevista negli atti di gara, pertanto, il subappalto è vietato.
Art. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro l'Affidatario, ai sensi
dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea
polizza assicurativa fidejussione/bancaria n. emessa in data
e rilasciata dalla società/istituto, agenzia/filiale di
per l’importo di € (Euro ) pari al
% dell'importo del presente Accordo Quadro.
La cauzione prestata dovrà essere reintegrata ogni qualvolta l’Associazione abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro.
Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CREDITI
È fatto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro a pena di nullità
della cessione stessa.
La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni oggetto del presente Accordo
Quadro è consentita previa autorizzazione da parte dell’Associazione.
Art. 9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL ACCORDO QUADRO
L’Associazione, ai fini della gestione del presente Accordo Quadro, individua nella persona
, mail e recapito telefonico +39-
quale Direttore dell’esecuzione del Accordo Quadro, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’affidatario si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall’Associazione per l’espletamento delle prestazioni, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l’affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
L’affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.
Art. 11 – RESPONSABILITA’ E PENALI
L’Affidatario solleva l’Associazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connesso all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo. L'Affidatario è responsabile per qualsiasi disservizio in corso di svolgimento e per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna della fornitura rispetto a quanto previsto negli atti di gara e fino all’esito favorevole delle verifiche da parte del referente della sede di consegna per l’Associazione e del Direttore dell’esecuzione.
La prima fornitura e le relative attività manutentive dovranno essere concluse entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.
Entro detto termine occorrerà procedere alla sostituzione delle bombole attualmente in uso ed alla erogazione i servizi connessi e correlati senza che nessun centro, presso cui sono operativi i mezzi, possa trovarsi sprovvisto di quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività.
Per garantire la fornitura dell’ossigeno medicinale ed il relativo servizio di manutenzione preventiva senza soluzione di continuità, scongiurando ipotesi di carenza dello stesso o malfunzionamento degli impianti allocati a bordo dei mezzi interessati dalla presente procedura, è obbligatoriamente richiesto il coordinamento con l’impresa attualmente erogante fornitura e servizi medesimi.
Le successive consegne dovranno essere effettuate entro i seguenti termini:
• consegne ordinarie: entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine
• consegne urgenti: entro 24h dal ricevimento della richiesta di consegna urgente. In caso di ritardo nella consegna della fornitura o nell’espletamento del servizio, previa contestazione scritta trasmessa tramite PEC, saranno applicate le seguenti penali:
• entro 4 giorni rispetto al termine indicato, pari allo 0,3 PER MILLE dell’importo della prestazione;
• compreso tra 5 e 10 giorni rispetto al termine indicato, pari allo 0,5 PER MILLE
dell’importo della prestazione;
• compreso tra 11 e 15 giorni rispetto al termine indicato pari allo 0,7 PER MILLE
dell’importo della prestazione;
• oltre il 16° giorno rispetto al termine indicato pari al 1 MILLE per ogni giorno di ritardo. L’applicazione di penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che l’Associazione intendesse intraprendere nei confronti dell’Affidatario.
La mancata consegna oltre il 20° giorno determinerà la risoluzione dell’Accordo Quadro e
l’escussione della cauzione definitiva.
La verifica di conformità verrà effettuata dal personale incaricato dell’Associazione, che ha
5 giorni per comunicare all’Affidatario, tramite PEC, le difformità riscontrate.
In tal caso, l’Affidatario, entro 48 ore dalla dichiarazione di difformità del prodotto, dovrà provvedere alla consegna di beni conformi in sostituzione di quelli non idonei, senza alcuna spesa aggiuntiva per l’Associazione, e fatta salva in ogni caso l’applicazione di eventuali penali.
Il mancato rispetto delle prescritte indicazioni in ordine a motivazione e comunicazione da effettuarsi per tempo comporterà l’applicazione delle penali previste per le ipotesi di mancata consegna.
Nel caso in cui, all’esito della consegna o dell’espletato servizio, si verificassero inadempimenti/anomalie/difformità rispetto a quanto offerto dall’Affidatario ed a quanto richiesto dall’Associazione negli atti di gara, e/o inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, l’Associazione applicherà le seguenti penali, previa contestazione scritta dell’inadempimento tramite PEC:
- per ogni prestazione non eseguita nei xxxx e nei tempi prescritti entro 3 giorni dalla contestazione, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
- per ogni prestazione eseguita in maniera incompleta o carente, non conformemente ai modi e ai tempi prescritti entro 5 giorni dalla contestazione, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
- per ogni prestazione non eseguita o eseguita in maniera incompleta, o carente, o non conformemente ai modi e ai tempi prescritti entro 7 giorni dalla contestazione, una penale in misura giornaliera pari allo 1 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
L’affidatario avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione da parte di Associazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà alla quantificazione dell’importo della sanzione ed alla comunicazione delle modalità di corresponsione.
Per il recupero delle penalità, l’Associazione potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell’Affidatario, o sulla garanzia definitiva prestata, la quale dovrà essere reintegrata.
L’applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che l’Associazione intenda intraprendere nei confronti dell’affidatario.
L’applicazione di penali per un importo pari al 10% dell’importo dell’affidamento comporterà la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso, l’Associazione provvederà a incamerare l’intero importo della garanzia definitiva.
Art. 12 – OBBLIGHI AFFIDATARIO
Per il miglior coordinamento delle prestazioni oggetto di affidamento e per tutta la durata dell’accordo, l’affidatario nomina, quale Responsabile per la gestione delle prestazioni contrattuali, il/la Sig/Sig.ra , cell. di servizio . Il Responsabile deve tenere i rapporti con l’Associazione, intervenire e rispondere direttamente in caso di problematiche che dovessero sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, nel rispetto degli atti di gara e dell’offerta presentata dall’affidatario. L’affidatario è l’unico responsabile del corretto svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento.
L’Affidatario dovrà adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone. L’Affidatario terrà indenne l’Associazione da qualsiasi danno possa derivare alle stesse, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nell’esecuzione dell’affidamento.
L’Affidatario si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Associazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che le stesse dovessero subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei loro confronti da parte di terzi.
Le Parti concordemente stabiliscono che al presente Accordo si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’affidatario, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto, derivasse all’Associazione od a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico dell’Affidatario.
L’Affidatario ha l’obbligo di assolvere a tutti gli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge nei confronti della mano d’opera impiegata, sollevando l’Associazione da qualsiasi responsabilità che ne derivasse in relazione alle forniture oggetto dell’accordo quadro. L’Affidatario ha l’obbligo di far rispettare ai propri dipendenti le norme sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.
L’Affidatario assume la piena responsabilità della merce venduta dal trasporto alla
conservazione della stessa fino alla consegna presso l’indirizzo che sarà indicato col singolo ordinativo di fornitura, tenendo indenne l’Associazione da qualsiasi danno ne derivasse a terzi o cose.
La merce verrà consegnata in imballo integro e senza alcun tipo di danno. Diversamente
l’Associazione potrà non accettare la consegna della merce.
Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso
in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo;
- qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara
e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario;
- sospensione delle prestazioni senza giustificato motivo;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni tali da aver
comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale;
- il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara;
- nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione;
- nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità;
- in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale;
- nel caso di cessione dell’Accordo Quadro.
In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 14 - ALTRE IPOTESI DI RECESSO O RISOLUZIONE ESPRESSA
DELL’ACCORDO
È altresì facoltà dell’Associazione recedere o risolvere l’accordo:
a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
b. per motivi di pubblico interesse;
c. per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del
mutamento della specie giuridica;
d. in caso di fallimento del contraente;
e. in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l’Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire l’Accordo Quadro con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
f. in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro
o di pignoramento a carico dell’impresa;
Le parti hanno diritto alla risoluzione dell’accordo:
g. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa
impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile.
La risoluzione dell'Accordo Quadro ha effetto dalla data indicata nella comunicazione di cui al successivo art. 16 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.
Il recesso deve essere comunicato almeno dieci giorni prima della data dalla quale avrà effetto, sempre con le modalità di cui all’art. 16 del presente accordo, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.
Art. 15 - CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELLA RISOLUZIONE
In deroga all’art. 1671 del codice civile, l’impresa ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione dell’accordo o comunque fino all’ultimo giorno autorizzato dall’Associazione per la conclusione delle prestazioni affidate riportata nella comunicazione prevista dall’art. 16 del presente accordo.
In caso di recesso o risoluzione dell’Accordo Quadro l’affidatario deve rimuovere dai locali messi eventualmente a disposizione dall’Associazione i materiali non accettati dal direttore dei lavori/responsabile e deve mettere gli eventuali locali utilizzati a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 16 - COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE O DEL RECESSO
La risoluzione anticipata dell’Accordo Quadro o il recesso vengono dichiarati e portati a conoscenza dell’altra parte con comunicazione scritta inviata a mezzo pec/raccomandata
a/r. Nella stessa comunicazione la parte ha facoltà di indicare l’ultimo giorno di esecuzione della prestazione ed il termine per il rilascio di eventuali locali e/o rimozione di attrezzature.
Art. 17 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO
La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo ed incamerare la cauzione.
Con la risoluzione dell’accordo, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa.
L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo accordo a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordo, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
L’Affidatario prende atto che l’affidamento delle prestazioni è subordinato all’integrale e
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso non
oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente accordo:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’accordo;
- ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e
negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per
la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata
successivamente alla stipula dell’accordo.
Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia autorizzazione al subappalto.
L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dall’accordo nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011.
L’Associazione procederà alla risoluzione automatica dell’accordo nei casi previsti dalla l. 120/2020.
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal GDPR n. 2016/679 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati”, il trattamento dei dati inerente all’affidamento oggetto del presente accordo avverrà esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso, anche tramite procedure telematiche.
Art. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie tra l’Associazione e l’Affidatario relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Art. 21 - SPESE DI ACCORDO QUADRO
Tutte le spese del presente accordo, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti,
sono a totale carico dell’Affidatario.
Art. 22 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Per quanto non previsto nel presente accordo e negli atti di gara si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel d.lgs. 50/2016, nel Codice Civile, nel d.lgs. 178/2012 e nello Statuto dell’Associazione.
Letto e confermato il presente atto viene sottoscritto dalle parti.
Per l’Associazione Per l’Affidatario
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, l’impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente accordo ed in particolare quelle contenute negli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22.
Per l’Associazione Per l’Affidatario