COMUNE DI FAENZA
COMUNE DI FAENZA
PROVINCIA DI RAVENNA
STUDIO DI FATTIBILITA’
dell’intervento
Piscina e Palazzetto dello sport – risparmio energetico
Allegato relativo al punto 5) dell’ ELABORATO TECNICO-ECONOMICO
Schema di contratto Elementi essenziali
Il Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Il Responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia (Legge 10 /91) per il Comune di Faenza
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
INDICE
PREMESSE 3
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 4
ART. 2 – VALORE STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 4
ART. 3 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E DURATA DELLA CONCESSIONE 5
Art. 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE 6
Art. 5 – SOSPENSIONI, PROROGHE 7
ART. 6 – CONTROPRESTAZIONE PER IL CONCESSIONARIO 7
ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELCOMMITTENTE 7
ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 8
ART. 9 - MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO E MONITORAGGIO 10
ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 13
ART. 12 - VARIANTI 13
ART. 13– VERIFICHE TECNICHE 14
ART. 14 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO 15
ART. 15 - GESTIONE DELL’IMPIANTO 16
ART. 16 - TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO 16
ART. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE E APPLICAZIONE DI PENALI 18
ART.18. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 20
ART. 19 - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI E GARANZIE 21
ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 24
Art. 21 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 24
ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI 25
PREMESSE
Premesso che:
1. Con delibera G.C. n. del è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento
……
2. Con Delibera G.C. / determina del Dirigente del Settore LLPP Reg. Settore n. del è stata approvata l’avvio della procedura
3. Con determina del Dirigente del Settore LLPP Reg. Settore n. del è stato approvato l’affidamento all’impresa……..
4. Con Deliberazione della giunta comunale n. del è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo;
Tutto ciò premesso,
Tra il Comune di Faenza, rappresentato da , di seguito denominato anche Committente
E
La ditta , rappresentata da , di seguito denominata anche concessionario,
si conviene e si stipula quanto segue dando atto che il concessionario dovrà operare nel pieno rispetto delle disposizioni e prescrizioni risultanti da tali provvedimenti, in sede di esecuzione delle prestazioni ed attività oggetto di concessione.
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente «concessione di lavoro pubblico» è un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto l'esecuzione di lavori impiantistici e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste nel diritto di gestire l'opera.
La presente concessione ha per oggetto l’intervento denominato “Piscina e palazzetto dello sport – risparmio energetico”.
Gli impianti verranno realizzato sugli immobili …….. di proprietà del Comune di Faenza, che verranno messi a disposizione dalla data del verbale di consegna.
Gli impianti realizzati saranno di proprietà del Comune di Faenza.
La realizzazione degli impianti e la gestione dovranno essere pienamente conformi a quanto indicato nel presente contratto, nel progetto esecutivo presentato dal concessionario in sede di offerta, nel capitolato speciale e conformi altresì all’offerta presentata dal concessionario, capitolato speciale e offerta allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere ;
Al presente atto si allega il piano economico finanziario presentato dal concessionario. In particolare il concessionario dovrà:
- Realizzare gli impianti come da progetto definitivo/esecutivo, da normativa tecnica allegata nonché specifica tecnica di dettaglio presentata in sede di offerta;
- Eseguire a propria cura e spese la Direzione Lavori e la Direzione tecnica del cantiere.
- Fornire l’assistenza tecnica per il certificato di collaudo finale;
- Eseguire a propria cura e spese il coordinamento in fase di esecuzione dei lavori in base al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- Effettuare, per tutta la durata della concessione, la gestione funzionale ed economica degli impianti, il monitoraggio, la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo il presente schema di contratto, come meglio dettagliato ai successivi artt. 8, 9 e 15;
- redigere e presentare le pratiche presso Enel e GSE, eventuale iscrizione al “Registro degli impianti ammessi alla tariffa incentivante”, ……
- redigere e gestire tutte le pratiche autorizzative Vs. Enti terzi (Agenzia delle Dogane-UTF, VVF, ecc).
ART. 2 – VALORE STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
L’importo complessivo presunto dell’intervento ammonta ad ………. XXX xxxxxxx, di cui per
oneri per la sicurezza secondo il presente dettaglio:
• Progettazione esecutiva: importo stimato degli oneri per il completamento della redazione del progetto esecutivo da parte del concessionario, comprensivo degli oneri per la presentazione di pratiche presso gli enti competenti netto ………
• Esecuzione di lavori,: importo indicativo netto Euro ………. ed oneri per la sicurezza …….
• Gestione degli impianti, manutenzione, fornitura di dati e prestazioni connesse: importo indicativo netto Euro ………. ed oneri per la sicurezza Euro ……….
L’investimento comprende, in particolare, le seguenti voci:
I lavori dovranno essere realizzati conformemente al progetto esecutivo e alle norme tecniche di capitolato descrittivo e prestazionale e in base a quanto stabilito dal presente contratto di concessione.
Le opere da realizzare e la relativa gestione rientrano nella categoria prevalente: “OG9” “Impianti per la produzione di energia elettrica”. Non vi sono altre categorie scorporabili, generali o speciali, diverse dalla categoria prevalente.
Il Concessionario eseguirà le opere concessionate direttamente ovvero il concessionario affiderà la realizzazione delle opere a terzi ai sensi degli art. 142, 149 e 151 del D.Lgs. n. 163/2006 come da dichiarazione resa in sede di offerta. In tal caso rimangono ferme in capo al concessionario, nei confronti del Comune di Faenza, tutte le obbligazioni previste dal presente contratto relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione delle opere.
Gli eventuali subappalti o cottimi, saranno ammessi alle condizioni di cui al successivo art. 18 e alle condizioni di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006.
ART. 3 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E DURATA DELLA CONCESSIONE
3.1 Termine per l'esecuzione delle opere
Il termine per l'esecuzione delle opere è di giorni ……….. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’immobile in cui verranno eseguite le opere.
L’esecuzione delle opere può avere inizio solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione comunale che avverrà nel termine di giorni dalla presentazione da parte
del concessionario al Comune di Faenza degli elaborati di progetto esecutivo indicati all’art. 8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente atto.
La messa in esercizio dell’impianto è prevista entro il ......
Il Concessionario dà atto di avere piena conoscenza dello stato di consistenza dei luoghi e che è a proprio carico e responsabilità la presentazione delle pratiche autorizzative/amministrative verso gli enti preposti, e dichiara altresì di assumersi ogni responsabilità inerente l’avanzamento di tutte le pratiche amministrative necessarie e che eventuali ritardi nelle pratiche di allaccio ed erogazione
dei contributi che si dovessero verificare anche a causa di terzi (Enel/GSE) non potranno essere addebitati alla stazione appaltante dichiarando inoltre di esonerarla da qualsiasi responsabilità al riguardo.
….
Ogni carenza o errore di qualsivoglia natura inerente alla realizzazione e gestione degli impianti che comporti il ritardo nei tempi di entrata in esercizio, anche imputabili a Enel e/o GSE, graveranno esclusivamente sul concessionario con conseguente esonero e libertà in merito del Comune di Faenza.
L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata per iscritto dal concessionario al direttore lavori ed al responsabile del procedimento ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.
Nulla il concessionario potrà pretendere dal Comune di Faenza nel caso di modifica, nel corso della concessione, delle condizioni normative e contrattuali da parte del GSE.
3.2 Durata della concessione
La durata della concessione sarà quella stabilita nell’offerta, allegata al presente contratto; non sarà rinnovabile e decorrerà dall’entrata in esercizio degli impianti.
La durata massima della concessione sarà comunque di anni
decorrenti dall’entrata in esercizio degli impianti.
non rinnovabile,
Decorso il termine di durata della concessione, il concessionario dovrà restituire l’immobile ed il relativo impianto al committente Comune di Faenza,
A garanzia delle attività di consegna dell’impianto il concessionario dovrà presentare, idonea fideiussione come meglio definito nel successivo art. 19.
Al termine della concessione nulla sarà dovuto al concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte della Comune di Faenza che, in ogni caso, si riserva, scaduta la concessione, di subentrare nella gestione e manutenzione degli impianti, mallevando in tal caso il concessionario dagli impegni di dimissione e ripristino dello stato dei luoghi, con la restituzione della fideiussione.
Art. 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE
Il concessionario nel rispetto delle previsioni generali del progetto relative agli aspetti cronologici dell’esecuzione avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente ultimati nel termine contrattuale di cui al precedente art. 3.1.
In ogni caso il concessionario è obbligato a presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori. Il programma esecutivo deve comunque essere compatibile con le previsioni generali di cui al comma precedente.
In ogni caso la mancata presentazione del programma integra una ipotesi di grave ritardo per negligenza
Art. 5 – SOSPENSIONI, PROROGHE
Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si osservano le disposizioni dell'art. 158 del DPR 207/2010.
In ogni caso non dà luogo a sospensioni dei lavori il rallentamento nell’esecuzione delle opere determinato da interventi disposti ed attuati dagli enti proprietari di linee tecnologiche.
ART. 6 – CONTROPRESTAZIONE PER IL CONCESSIONARIO
6.1 Finanziamento dell’investimento
Il finanziamento dell’investimento e di ogni altro onere relativo alla documentazione as built e alla gestione e manutenzione dell’impianto è totalmente a carico del concessionario che si avvarrà di
(indicare se si avvale di) :
- finanziamento da parte di Istituto di Credito - in questo caso indicare il nome come da offerta;
- risorse economiche proprie;
- altre soluzioni di finanziamento proposte dall’impresa compatibili con la presente procedura; come risulta dalla documentazione presentata dal concessionario in sede di offerta.
6.2 Controprestazione
La controprestazione, a titolo di compenso, a favore del concessionario sarà costituita:
▪ da un corrispettivo a carico del Comune di Faenza
▪ dai proventi derivanti dalla energia elettrica e termica prodotta (canoni gestionali)
▪ da eventuali contributi / incentivi ….. I suddetti proventi saranno riconosciuti ….
I proventi saranno riconosciuti al concessionario solo per la durata della/e concessione/i; alla scadenza della cessione di credito il Comune di Faenza usufruirà dei proventi derivanti dall’energia prodotta e dalla energia immessa in rete e i crediti residui dovranno essere retrocessi al committente Comune di Faenza senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna.
ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELCOMMITTENTE
Gli oneri e obblighi a carico del Comune di Faenza sono i seguenti:
a) Sottoscrizione tempestiva degli atti e dei documenti redatti dal concessionario in conformità alle normative, necessari all’ottenimento da parte del concessionario delle autorizzazioni funzionali alla concessione.
E’ a carico del concessionario ogni onere amministrativo ed economico e la responsabilità delle pratiche necessarie per le autorizzazioni.
b) Accesso alle aree di pertinenza dell’immobile, compatibilmente con le esigenze delle società sportive, che hanno comunque la priorità per la gestione degli immobili (in conformità comunque alle norme e ai piani di scurezza)
c) Offrire la possibilità di utilizzare, senza alcun onere a carico del concessionario le aree esterne ai fabbricati ed eventualmente le aree stradali strettamente necessarie alle esigenze di cantiere fino al ……. (compreso l’uso per deposito materiale e baracche di cantiere)
ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
L'affidamento in concessione oggetto di cui al presente contratto prevede i seguenti obblighi a carico del concessionario:
a) l’obbligo e l’impegno a sostenere totalmente l’importo dei lavori e degli oneri della sicurezza,
b) il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori;
c) presentazione al Comune di Faenza ed agli altri enti competenti della comunicazione di inizio lavori per la realizzazione degli impianti in oggetto
d) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione delle opere. Il concessionario è tenuto inoltre a presentare la comunicazione di inizio lavori agli enti preposti ai controlli.
e) la realizzazione degli impianti oggetto del presente contratto, inclusi gli oneri di sicurezza in fase di cantiere ex D.Lgs 81 e s.m.i., nonché gli oneri per la prova di resa energetica e per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori;
f) realizzazione dell’impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione Enel (compresi eventuali oneri di trasformazione);
g) la recinzione dell’area sede dell’intervento e i relativi accessi così come gli oneri per opere e/o allestimenti che si rendano necessari in sede di esecuzione dei lavori, per impedire l’accesso di estranei nell’area sede dell’intervento e per garantire la regolare circolazione e l’incolumità di persone e mezzi.
E’ inoltre a carico del concessionario la fornitura, l’installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti la recinzione delimitanti le aree di lavoro.
Qualora il concessionario intenda utilizzare le aree messe a disposizione dalla Stazione appaltante per deposito materiale e baracche di cantiere, dovrà recintare tale area per impedire l’accesso agli estranei.
Al completamento dei lavori dovrà provvedere alla pulizia e al ripristino dell’area suddetta alle condizioni originarie.
h) Il concessionario è responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dalla interruzione anche accidentale delle reti impiantistiche provocata dalla propria attività.
i) Il concessionario è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di rumore negli ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate.
In ogni caso il concessionario dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore generato. Il cantiere dovrà essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. In caso di necessità il committente si riserva di disporre la pulizia del cantiere;i relativi oneri saranno a carico del concessionario. Sono a carico del concessionario la pulizia ordinaria del cantiere, durante l’esecuzione del servizio e la pulizia finale della sede dell’intervento oggetto del contratto.
j) Redazione degli elaborati grafici as built delle strutture e degli impianti (schema elettrico generale, schemi elettrici interfaccia CC e CA, ecc.) ed i calcoli esecutivi degli impianti, nonché tutte le necessarie certificazioni e dichiarazioni di conformità sottoscritte da tecnici abilitati;
k) Redazione degli elaborati grafici as built e quanto necessario per il collaudo della connessione …… alla rete di distribuzione Enel;
l) il finanziamento economico degli interventi;
m) l'ottenimento dei collaudi e di eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per la gestione dell' opera;
n) la gestione funzionale ed economica della suddetta opera per la durata della concessione (il pronto intervento, la reperibilità e l’intervento su richiesta come meglio descritti all’art.
…… del capitolato speciale);
o) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera concessa in gestione per tutta la durata della concessione;
p) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti e dei terrazzi piani dei fabbricati, per l’intera falda utilizzata o per l’intera estensione della superficie piana, qualora utilizzati per la posa degli impianti o per gli impianti di connessione, compresa la pulizia degli impianti, gli interventi di manutenzione e verifica sui componenti ed impianti, così come previsto dalle norme CEI ed UNI, secondo le cadenze e tempistiche previste dalle stesse norme. Nulla il concessionario potrà pretendere, a nessun titolo, nel caso in cui l’impianto non fosse temporaneamente funzionante per motivi legati alle esigenze manutentive del tetto.
q) le attività ordinarie e straordinarie volte ad mantenere nel tempo le condizioni di efficienza, efficacia ed affidabilità degli impianti, come meglio descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
r) la consegna dell'opera senza corrispettivo alcuno, al termine della concessione, previa verifica della funzionalità e della resa energetica degli impianti;
s) l’assistenza all'installazione di gruppi di misura necessari alla determinazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto;
t) sono a totale carico del concessionario tutti i costi di allaccio alla rete del Distributore locale (ENEL) e di installazione dei gruppi di misura,
u) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati nella attività oggetto della concessione;
v) predisporre tutta la documentazione necessaria alle verifiche e collaudo in corso d’opera e finale;
w) provvedere alle spese per: direzione lavori e di cantiere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo statico ove necessario, assistenza al collaudo tecnico amministrativo;
x) consentire al Comune di Faenza l’accesso agli impianti in qualunque momento sia per il controllo dell’andamento dei lavori sia per la verifica della conformità degli impianti alle prescrizioni contrattuali;
y) fornire al Comune di Faenza periodicamente i dati di esercizio e di produzione relativi agli impianti installati, come meglio dettagliato al punto del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
z) fornire a Comune di Faenza dati, i documenti e le informazioni necessarie all’ottenimento (per il Comune appaltante stesso) dei confinanziamenti regionali (erogati tramite la Provincia di Ravenna) previsti con le Delibere della Giunta Regionale n. e n. e previsti nella convenzione sottoscritta fra la Regione e i beneficiari dei contributi previsti (Riferimento delibera del Consiglio Comunale di Faenza n );
aa) le attività tecniche e gestionali collegate all’impianto oggetto di concessione necessarie al mantenimento del CPI per l’immobile oggetto di intervento.
ART. 9 - MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO E MONITORAGGIO
Il Concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intera durata della concessione a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Al termine del periodo di validità della concessione sarà facoltà del Comune di Faenza pattuire i termini con il concessionario per il solo contratto di manutenzione.
9.1 Manutenzione ordinaria
Il Concessionario sarà obbligato alla manutenzione di tutte le opere da esso eseguite e quindi sarà obbligato a sostituire tutti i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti o i degradi che si verificassero anche se risultanti dipendenti dall’uso, purché corretto, delle opere.
Il concessionario si impegna a garantire ed eseguire almeno il seguente piano delle attività:
• ……….
Il concessionario ha inoltre l’obbligo di redigere un proprio piano di manutenzione dell’opera con la predisposizione della check list di controllo periodico che dovrà garantire le opere minime di manutenzione di cui sopra, ma che potrà essere anche migliorativo.
9.2 Manutenzione straordinaria
Il Concessionario dovrà inoltre garantire la manutenzione straordinaria degli impianti ivi compresa la manutenzione straordinaria dipendenti dai seguenti eventi:
• Incendi ed esplosioni la cui natura non possa essere attribuita a carenze di cure manutentive;
• Allagamenti di acque provenienti da installazioni od impianti non compresi nel presente contratto, o comunque non imputabili a carenze manutentive.
• Altre cause estranee al controllo della Stazione Appaltante, quali ad esempio disposizioni governative, scioperi, furti, sabotaggi, ecc.
• Furti, incendi, calamità naturali ed atti vandalici in genere.
Il Concessionario assume espressamente la garanzia nei confronti del Comune di Faenza dell’esecuzione dell’opera della funzionalità e delle prestazioni degli impianti installati e relative apparecchiature, materiali e accessori connessi.
9.3 Monitoraggio
Durante il tempo di validità del contratto il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a monitorare il corretto funzionamento degli impianti e ad eseguire tutti i sopralluoghi necessari per garantire il buon funzionamento.
Il Concessionario dovrà inoltre verificare i dati di produzione dell’impianto, con opportuno sistema di controllo dei dati di produzione e fornire al Comune di Faenza, periodicamente secondo quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, i dati di esercizio e di produzione relativi all’impianto installato.
Qualora proposto in sede di offerta, il concessionario dovrà fornire e installare apposito software di controllo e gestione dei dati di produzione degli impianti da immettere nel sito internet del Comune di Faenza al fine di permettere alla suddetta di conoscere in tempo reale notizie circa i dati di produzione.
Nel caso in cui il Concessionario non provveda alle attività di manutenzione previste al presente articolo,il Comune di Faenza escuterà la fideiussione prevista al successivo art.
ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. IL Concessionario assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17
dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E’ fatto, perciò, obbligo al Concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di concessione, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
I pagamenti e le transazioni afferenti la concessione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di concessione, il seguente codice identificativo di gara (CIG) , e il seguente codice unico di progetto (CUP) .
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010.
La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.
Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006.
5. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all’appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La stazione appaltante provvederà a verificare l’inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente
presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.
7. L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’art. 118, co. 11, D.Lgs. 163/2006, nonchè ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
8. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
E’ a carico del Comune di Faenza, committente, il ruolo di Responsabile del Procedimento / Responsabile dei Lavori, che svolgerà la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali, la nomina del collaudatore sia in corso d’opera che finale, nonché la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
Sono a carico del concessionario la nomina dei tecnici nei ruoli di Direzione lavori e la Direzione Tecnica di cantiere, l’assistenza al collaudo tecnico amministrativo e la prova di resa energetica, nonché le dichiarazioni di conformità degli impianti.
Sono a carico del concessionario gli oneri economici per il collaudatore sia in corso d’opera che finale, per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche se indicati dalla stazione appaltante.
ART. 12 - VARIANTI
Il concessionario procederà alla realizzazione dell’impianto nel rispetto del progetto esecutivo e della relativa normativa tecnica, nonché secondo il progetto tecnico dei componenti degli impianti offerti in sede di offerta e approvato dal Comune di Faenza e allegato al presente atto. In assenza di progetti migliorativi il progetto proposto dovrà comunque rispettare le prestazioni minime del progetto preliminare e relativa norma tecnica di gara.
Le varianti migliorative, potranno riguardare l’incremento delle prestazioni energetiche degli impianti precisando comunque che non si dovrà superare il valore ………
La variante non dovrà comunque comportare modifiche planimetriche tali da ricadere oltre il perimetro di massimo ingombro del fabbricato come da tavole di progetto esecutivo.
ART. 13– VERIFICHE TECNICHE
Per verificare che l'impianto sia realizzato a regola d'arte, in conformità alle indicazioni di normativa tecnica, di capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato, e di normativa vigente, il concessionario deve effettuare, durante la realizzazione dello stesso e ad ultimazione dei lavori, comunque prima della messa in servizio, esami a vista e prove, ai termine delle quali dovrà fornire a Comune di Faenza idonea documentazione attestante il loro esito; dovranno inoltre essere fornite le certificazioni di prova e collaudo delle principali apparecchiature.
Tali verifiche devono essere eseguite secondo le indicazioni della normativa di riferimento ed in conformità a quanto indicato nella normativa tecnica di capitolato speciale e prestazionale e relativi allegati. Il Concessionario dovrà rendere disponibili al Comune di Faenza schemi, diagrammi e tabelle, disegni degli impianti "come costruito". Il Concessionario dovrà concordare con il Responsabile del Procedimento e il collaudatore da essa nominato le verifiche e le prove da effettuare, nonché il programma e le procedure per l'esecuzione delle stesse; tutti gli oneri relativi (manodopera, attrezzi, strumentazione, ecc.) saranno a carico del Concessionario.
13.1 Verifiche in corso d'opera
Durante l'esecuzione dei lavori, il Comune di Faenza e il collaudatore da essa nominato si riservano la facoltà di far eseguire, anche più volte, al Concessionario verifiche e prove preliminari sugli impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni innanzi riportate; potranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in modo che esse risultino complete prima del verbale di ultimazione lavori.
Le verifiche e prove preliminari, eseguite specialmente per le parti di impianto la cui accessibilità può essere impedita o difficoltosa in sede di collaudo finale, hanno lo scopo di:
- controllare le caratteristiche, le prestazioni, la funzionalità, le dimensioni, la provenienza e la buona qualità delle apparecchiature e materiali già installati, presenti in cantiere ed in attesa di essere montati sugli impianti;
- controllare che le modalità di montaggio delle apparecchiature e le modalità delle lavorazioni realizzate in cantiere sui materiali siano eseguite secondo le prescrizioni della normativa tecnica di capitolato e del progetto esecutivo.
Il Comune di Faenza ha la facoltà di fare allontanare dal cantiere i materiali e le apparecchiature ritenute a suo insindacabile giudizio non rispondenti alla normativa tecnica e/o ai materiali offerti in sede di offerta. Il Concessionario è tenuto prontamente a demolire e rifare le lavorazioni ed i montaggi non ritenuti idonei.
13.2 Verifiche tecnico-funzionali
L'insieme delle operazioni di verifica tecnico-funzionale degli impianti verranno eseguite con idonea strumentazione certificata, accettata dal Collaudatore e messa a disposizione dal Concessionario, e consiste nei controlli previsti all’art. 14 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate a lavori ultimati, in contraddittorio con il Collaudatore, da un tecnico abilitato di nomina del Concessionario, che dovrà emettere, per l'impianto, una dichiarazione sottoscritta e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.
ART. 14 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO
14.1 Certificato di ultimazione dei lavori e conto finale dei lavori
Il certificato di ultimazione lavori verrà redatto dal direttore dei lavori a fine lavori e dopo che il Concessionario avrà provveduto alla consegna di tutti i documenti necessari agli enti preposti (ENEL, GSE, Agenzia delle Dogane-UTF, ect.), nonché alla conclusione dell'iter di allacciamento e approvazione da parte degli enti preposti (ENEL, GSE, Agenzia delle Dogane-UTF, ect.) degli impianti per l'ottenimento degli incentivi previsti dalle normative vigenti al momento della connessione. Qualora durante le necessarie visite per la certificazione della regolare esecuzione o predisposizione del collaudo venissero accertati difetti o mancanze, il Concessionario è tenuto ad eseguire tutti i lavori che gli saranno prescritti.
Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e lo trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.
14.2 Collaudi
Le opere oggetto del presente contratto di concessione, comprese quelle affidate a terzi, sono soggette a collaudo sia in corso d’opera che finale. I collaudi saranno effettuati da un Collaudatore nominato dal Comune di Faenza. Il collaudo avverrà conformemente alle previsioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e agli articoli 215 e seguenti del D.P.R. 207/ 2010.
Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori, opere e verifiche di cui all’articolo precedente che, nell’ambito del progetto esecutivo, il Collaudatore riterrà necessari al fine di rilasciare il certificato di collaudo. Si applica l’art. 227 del X.X.X. X.X.X. 000/ 0000.
Il Concessionario, a propria cura e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e a carico del Concessionario quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell’eseguire le verifiche.
Il collaudo dovrà essere terminato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve
previste dall’articolo 1669 del codice civile, il Comune di Faenza. provvederà allo svincolo della garanzia di fideiussione di cui all’art. 19.1 del presente contratto, subordinatemente all’avvenuto perfezionamento della convenzione con il GSE e previa presentazione della fideiussione a garanzia delle obbligazioni relative alla gestione e conduzione.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione al Concessionario; si applica l’art. 233 del dPR 207/2010.
Sono a carico del Concessionario gli oneri economici per le competenze del Collaudatore.
ART. 15 - GESTIONE DELL’IMPIANTO
Il Concessionario deve gestire funzionalmente ed economicamente l’impianto realizzato, secondo i principi di efficienza, di economicità e della migliore professionalità, assumendo a proprio carico, per tutta la durata della convenzione, l’onere della manutenzione ordinaria, straordinaria e gestionale di tutte le strutture realizzate.
Gli interventi di riparazione e/o comunque necessari per il funzionamento degli impianti devono essere sostenuti esclusivamente dal Concessionario che potrà, qualora lo ritenga economicamente utile, sostituire i componenti dell’impianto con altri aventi caratteristiche tecniche non inferiori a quelle previste dal progetto esecutivo e dalle schede tecniche di dettaglio allegate al contratto.
Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento e la capacità produttiva dell’impianto.
Gli impianti realizzati dovranno essere gestiti – per l'intera durata della concessione – secondo le seguenti specifiche obbligatorie:
-secondo quanto indicato nel Piano Economico Finanziario;
-secondo le prescrizioni del Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE);
-secondo le prescrizioni del presente contratto di concessione.
Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante la costruzione e gestione dell’impianto.
ART. 16 - TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO
1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
2. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane si obbligano di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
3. Le cooperative di produzione e lavoro si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di
produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
4. il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
5. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
6. Per la tutela dei lavoratori si richiamano in ogni caso gli artt. 4 e 5 del DPR n. 207/2010..
7. il Concessionario è responsabile in solido con il subcontraente dell’osservanza delle Norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto.
8. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime il Concessionario dalla responsabilità di cui al precedente comma 7 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.
9. E’ fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
10. E’ fatto, altresì, obbligo per al Concessionario, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del responsabile del procedimento, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..
11. il Concessionario si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto della concessione. In particolare il Concessionario è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
12. Ai sensi dell’art. 118, c. 4, X.Xxx. n. 163/2006 e s.m. e i. l’affidatario è solidamente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13. Il piano di sicurezza e di coordinamento parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, è vincolante per il Concessionario.
E’ obbligo del concessionario provvedere alla nomina del, Direttore dei Lavori nonché prima della consegna dei lavori, provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza;
14. Durante i lavori il Concessionario è tenuto alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.
15. il Concessionario si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall’art. 5 della Legge n. 136/2010 relativamente all’identificazione degli addetti nei cantieri. E’, perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
16. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
ART. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE E APPLICAZIONE DI PENALI
17.1 Nel caso di ripetute violazioni o inosservanze degli obblighi contrattuali a carico del Concessionario con conseguente applicazione al medesimo delle penali previste dal presente articolo, nel caso in cui il concessionario non ottemperando agli impegni assunti si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze tali da compromettere la corretta esecuzione del contratto e la piena funzionalità dei sistemi realizzati e da gestire, in caso gravi difformità, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e di legge, nonché nelle ulteriori ipotesi espressamente previste dal presente contratto, il committente ha facoltà di risolvere il contratto.
Il Comune di Faenza invita il contraente a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile da parte del Comune di Faenza :
- il caso in cui non venissero concessi, per motivi dipendenti dal concessionario, per le caratteristiche tecniche dei sistemi realizzati e/o per le modalità di richiesta degli incentivi formulate dal concessionario e/o per qualsiasi altra causa non venissero corrisposti gli incentivi previsti dalle normative vigenti;
- qualsiasi interruzione della concessione, protratta per più di 30 giorni, non motivata da evidenti cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate al Comune di Faenza e da questa verificate. In questo caso verrà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di mancato funzionamento.
E’ sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Qualora il progetto esecutivo redatto a cura del concessionario non sia ritenuto meritevole di approvazione il Responsabile del procedimento avvia la procedura di risoluzione del contratto prevista all’articolo 136 del D, Lgs. 163/2006.
Pena la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. della concessione, è tassativamente vietata la sub-concessione, anche parziale, degli impianti oggetto della concessione, così come l’eventuale subappalto al di fuori dei limiti ammessi e consentiti dal successivo articolo.
Qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione o agli impianti e/o alle strutture oggetto di gestione, anche se migliorativa, deve essere preventivamente concordata con il Comune di Faenza e da questa autorizzata. Le variazioni non espressamente autorizzate costituiscono inadempienza grave agli impegni assunti e comportano la risoluzione della concessione.
In caso di risoluzione della concessione, il Comune di Faenza potrà gestire direttamente o con ditte di fiducia gli impianti oggetto della concessione revocata, che passeranno al Comune stesso senza alcun onere aggiuntivo.
Col provvedimento che dispone la risoluzione si procede all’escussione della cauzione prestata dal Concessionario ai sensi del successivo art. 19, fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni.
17.2 Per eventuali inadempienze ed inosservanze da parte del Concessionario alle obbligazioni tutte poste a suo carico dal presente contratto e dal capitolato speciale descrittivo prestazionale , sono applicate le penali contrattuali previste dal presente articolo, previa contestazione scritta da parte del committente. Le penali sono applicate, a conclusione del procedimento di contestazione, mediante escussione di pari importo dai depositi cauzionali prestati ai sensi del successivo art. 19, con obbligo in tal caso per il Concessionario di procedere all’immediata reintegrazione dei medesimi, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.
In tutti i casi di applicazione delle penali è fatto sempre salvo il risarcimento del maggior danno. Sono previste le seguenti penali:
per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori un importo pari allo 0,1 % dell’importo presunto del valore della installazione pari ad Euro
l’interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica, non preventivate, negli immobili oggetto di intervento per cause imputabili al Concessionario o a suoi subappaltatori o subfornitori (escluse le interruzioni programmate strettamente necessarie alla esecuzione dei lavori ed alla manutenzione) comporterà l’applicazione di una penale da 200 € a 2.000 € in rapporto alla gravità dell’interruzione
la mancata segnalazione di qualsiasi inconveniente accertato dal Concessionario e di ogni intervento dal medesimo effettuato comporterà l’applicazione di una penale di 500 € per ogni violazione accertata
il mancato adempimento agli obblighi tutti concernenti l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal presente capitolato comporterà l’applicazione di una penale di da 200 € a 2000 € in rapporto alla gravità dell’inadempienza, per ciascuna violazione accertata
il mancato adempimento degli obblighi tutti relativi all’attività di trasmissione di un rapporto annuale previsto all’ articolo 9) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comporterà l’applicazione di una penale di 200 €
il mancato adempimento agli obblighi tutti relativi all’attività di trasmissione di dati statistici completi (con riferimento all’ articolo 9) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale comporterà l’applicazione di una penale di 200 €
Oltre ai casi espressamente previsti dal presente articolo, il Concessionario, per ogni eventuale ulteriore inadempienza o violazione degli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato e dal conseguente contratto è soggetto alla applicazione di penali da € 250 a € 5.000 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva, e fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni
ART.18. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto avente ad oggetto il presente intervento.
Sono fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto ai sensi dell’articolo 116 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
In sede di esecuzione del contratto disciplinato dal presente contratto il subappalto è ammesso, con riferimento alle seguenti prestazioni ed attività per importi che complessivamente non possono eccedere il 30 % dell’importo complessivo della realizzazione e gestione:
- montaggio e installazione degli impianti;
- pratiche presso enti;
- manutenzione ordinaria, straordinaria, MTN.
Fatte salve le prestazione ed attività per le quali il subappalto è ammesso espressamente, ai sensi del presente articolo e nei limiti dal medesimo definiti, è vietato il subappalto con riferimento ad ogni altra prestazione ed attività oggetto del contratto.
Per la disciplina del subappalto, nelle ipotesi e nei limiti ammessi, si richiama l’articolo 118 del D. Lgs.
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 19 - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI E GARANZIE
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno gli accertamenti di danni e inadempienze.
L’Aggiudicatario dovrà stipulare oltre alle cauzioni e garanzie di seguito descritte:
19.1 Cauzione Definitiva per l’esecuzione delle opere:
1. Le modalità di costituzione della garanzia fideiussoria da parte dell’aggiudicatario verranno determinate dal Comune di Faenza, nell’osservanza di quanto previsto dagli art. 113, comma 1 e seguenti, e 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., in conformità ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123. Qualora si proceda alla consegna sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, il Concessionario è tenuto a dimostrare l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria prescritta dal presente articolo al momento della consegna e rilasciando malleva a Comune di Faenza di ogni e qualsiasi impedimento.
2. L’esecuzione dei lavori è garantita da una garanzia fideiussoria di € che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e per l’applicazione delle penali previste dall’art. 17 per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori.
5. Il Comune di Faenza ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno del Concessionario. Il Comune di Faenza ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. Il Comune di Faenza richiederà al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
19.2 Garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto per gestione e manutenzione
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contrato concernenti il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le modalità di gestione e manutenzione, ivi compresa l’obbligazione della consegna dell’impianto alla Amministrazione comunale a fine concessione, per l’applicazione delle penali previste dall’art. 17 e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse il concessionario è obbligato a presentare al Comune di Faenza entro 15 giorni dalla data di fine lavori o di emissione del certificato di collaudo provvisorio una fideiussione bancaria o assicurativa avente massimale pari a euro
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Il Comune di Faenza con le modalità previste dal presente contratto provvederà ad eseguire verifiche ispettive sugli impianti oggetto di concessione accertando in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali lavori di rinnovamento parziale o totale degli impianti necessari per riportare lo stesso sistema alle condizioni ottimali di uso; le relative spese sono ad esclusivo carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato il Comune di Faenza procederà ad incamerare la fideiussione di cui sopra nei termini e con le modalità ivi previste e provvederà in proprio all’esecuzione dei lavori senza che il concessionario possa in alcun modo opporsi.
Il concessionario dovrà reintegrare la fideiussione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.
La garanzia di cui al presente articolo devono decorrere dall’inizio della gestione fino alla riconsegna degli impianti all’Amministrazione concedente.
19.3 Responsabilità e obblighi del Concessionario per difetti di costruzione e copertura RCT
1. L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m. e i. e dall’art. 125 del DPR 207/10, da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3, Sezione A, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, in particolare i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La somma assicurata è pari a: Partita 1 - Opere
Partita 2 - Opere preesistenti
La polizza garantisce inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M.. Il relativo massimale è pari a , in conformità del criterio stabilito dall’art. 125, c. 2 DPR 207/2010.
3. La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 3 e 12 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 16 del medesimo schema tipo.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 5 e 13 dello schema tipo 2.3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l’art. 6 dello schema tipo 2.3.
5. Qualora non vi abbia già provveduto il Concessionario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.
6. Qualora, si proceda alla consegna sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, il Concessionario è tenuto a presentare copia della polizza prescritta dal presente articolo al momento della consegna.
7. E’ fatta salva in ogni caso la piena responsabilità del Concessionario nei confronti del committente, per difformità e vizi dell’opera e per rovina dell’opera, ed il conseguente danno anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile.
19.4 Altre coperture assicurative
Il Concessionario è altresì obbligato a presentare al Comune di Faenza a decorrere dalla data di fine lavori le seguenti specifiche polizze assicurative con validità fino alla scadenza della concessione:
1) adeguata polizza a copertura dei danni comunque subiti dall’opera derivanti anche da furto incendio o danneggiamento dei sistemi installati con i seguenti massimali: Partita 1 – Danni alle opere realizzate € ; Partita 2 – Danni alle opere preesistenti €
2) polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi che comprenda nel novero dei terzi anche il Comune di Faenza, per danni a persone e/o cose ivi compreso tutti i danni al tetto e all’immobile su cui l’impianto è installato, avente massimale per sinistro e per anno di minimo euro
e comunque idonea a mantenere indenne e sollevato il Comune di Faenza da ogni e qualsiasi responsabilità e/o richiesta danni. Tali polizze assicurative dovranno altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato dovrà rispondere a norma di legge.
In merito si applica l’art. 6 comma 19 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
19.5 Garanzia per subentro
Decorso il termine di durata della concessione, l’impianto installato dovrà essere consegnato all’Amministrazione comunale che subentrerà nell’incasso dei proventi derivanti dalla installazione, come previsto agli articoli 3.2 e 6.2 del presente contratto.
La garanzia del corretto adempimento di cui al comma precedente è ricompresa nella garanzia di corretta esecuzione delle attività di gestione e manutenzione prevista al precedente punto 19.2.
ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 239 e 240 del D.lgs. n. 163/2006.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in sede di esecuzione del presente contratto il Foro competente è quello di Ravenna.
Art. 21 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Il concessionario, in sede di esecuzione delle prestazioni, delle attività e dei lavori costituenti oggetto della presente contratto, è obbligato ad operare nella piena ed integrale osservanza del presente contratto, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e degli ulteriori atti parte integranti e sostanziali del presente atto.
Le opere di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo quanto previsto negli elaborati tutti costituenti il progetto definitivo/esecutivo come approvato dal Comune di Faenza con la Determinazione del dirigente / Deliberazione di giunta Comunale n.... del...., che se non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonchè
secondo le disposizioni del presente contratto e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale che si allega quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera .....:
Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo di cui al comma precedente sono stati approvati con la determinazione del dirigente / l’atto di Giunta Comunale n. del e sono depositati in originale presso e sono integralmente conosciuti dalle parti.
Al presente contratto è inoltre allegata l’offerta presentata dal concessionario.
I documenti dell’offerta del Concessionario configuranti precise obbligazioni contrattuali in capo al Concessionario sono allegati al contratto quale parte integrante e sostanziale, con pieni effetti tra le parti in sede di esecuzione.
Si allega pure il Piano economico finanziario presentato in sede di offerta dal concessionario.
Per quanto non disciplinato espressamente dal presente contratto, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dagli ulteriori documenti ed elaborati parti integranti e sostanziali, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, sia di carattere generale che di settore, nonché alle vigenti direttive e norme tecniche concernenti gli impianti oggetto dell’affidamento.
ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI
Le controprestazioni del presente contratto sono soggette alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l’IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al DPR 642/1972 per l’imposta di bollo.
L’imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del Concessionario.