Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso distributori automatici da installare presso i Presidi della ASL Roma 6
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso distributori automatici da installare presso i Presidi della ASL Roma 6
ALLEGATO 4 SCHEMA CONTRATTO
CONCESSIONE TRA
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (C.F. n. 04737811002), con sede legale in Albano Laziale Borgo Garibaldi, 12 nella persona del Legale Rappresentante Dott. nato/a il autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con
E
L'impresa (Partita I.V.A. n° ) con sede in
Via/Piazza C.C.1.A.A
, Registro Imprese , che nel seguito viene definita "Fornitore" o “Impresa” - nella persona di nato a
, il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
PREMESSO CHE
1) la ASL Roma 6 ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. del nonché sulla GUCE n. / del ;
2) con Xxxxxxxx n. del il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
3) il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di per un importo pari a Euro;
4) il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
5) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi
allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza; - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale;
- da tutte le norme legislative e regolamentari vigenti o emanande relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, trasporto dei generi alimentari solidi o liquidi che concorreranno alla produzione dei generi da somministrare, in particolare alle norme dettate dalla legge 30.04.1962 n. 283 e dal suo regolamento di esecuzione D.P.R. 26.03.1980 n. 327 e successive modifiche e integrazioni, a tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia di prodotti alimentari e bevande;
- dalle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente legislazione in materia di pubblici esercizi.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2 Oggetto
1. La ASL Roma 6 affida alla società (Fornitore) con sede in via
, la concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso distributori automatici nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della ASL Roma 6 ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
3. Il canone annuo che la Ditta deve corrispondere alla ASL Roma 6 è pari ad Euro , , senza IVA.
4. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
5. Il canone in ratei trimestrali anticipati, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di fattura è comprensivo di tutte le spese ivi comprese quelle relative ai consumi elettrici ed idrici, di vigilanza e di pulizia delle aree di ubicazione dei distributori, sostenuti dall’Amministrazione per l’erogazione di tale servizio. Il primo mese decorre dalla data di consegna dei locali.
6. Per la prima rata della prima annualità, il Concessionario corrisponderà in via anticipata, entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività, il canone offerto in sede di gara a fronte della relativa fattura da parte dell’Amministrazione.
7. Il versamento dell’onere di concessione dovrà essere effettuato a favore della ASL Roma 6 presso il tesoriere specificando nella la causale del versamento: “canone di concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso distributori automatici”.
Articolo 3 Durata del contratto
La Concessione avrà una durata di n. 48 mesi decorrenti dalla data di effettiva installazione dei distributori.
Qualora al termine del contratto I'Azienda non abbia completato le procedure di nuovo affidamento, il contratto si intende prorogato per il tempo necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento, comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza.
A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, l'appaltatore uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento. E' escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Concessionario
1. Sono ad esclusivo carico del Concessionario, oltre quanto previsto:
- tutte le spese e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall’adempimento del contratto e dalle applicazioni di ognuna delle sue clausole, e comunque desumibili dagli atti di gara;
- tutti gli oneri fiscali presenti e futuri connessi all’esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla stipula e registrazione dello stesso;
- i rischi connessi all’attività oggetto del contratto;
- ogni altro obbligo od onere comunque scaturente, dal contratto, dalla normativa vigente, o comunque desumibile dalla presente procedura di gara;
- il pagamento alla ASL Roma 6 di un onere di concessione annuo, così come stabilito al precedente articolo;
- il trasporto, l’installazione, il collaudo e la messa in funzione dei distributori automatici forniti;
- la retribuzione, comprensiva degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
- il rispetto di tutte le normative vigenti in materia;
2. Il Concessionario è altresì tenuto a:
- dotarsi di tutto quanto legalmente e amministrativamente necessario per l’esercizio del Servizio, ovvero concessioni, autorizzazioni, abilitazioni, permessi e quanto altro occorra per le prestazioni da compiersi;
- installare entro i termini indicati dal presente Capitolato i distributori automatici nelle aree messe a disposizione dall’Azienda;
- fornire contestualmente all’installazione dei distributori automatici, per ogni apparecchiatura, la dichiarazione di conformità alla normativa CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, il Manuale di istruzioni per l’uso, nonché la documentazione che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti, degli interventi di pulizia e di igienizzazione;
- fornire entro il termine di 15 giorni stabilito per l’installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature distinte per sedi, tipologia di prodotti erogati e potenza assorbita;
- comunicare preventivamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, eventuali modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- mantenere i distributori automatici in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza;
- procedere al costante rifornimento dei distributori tenuto conto delle tempistiche precisate nel Capitolato Tecnico di gara in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature;
- garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l’igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
- provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici;
- garantire la tempestiva assistenza in caso di malfunzionamento dei distributori automatici.
- esporre, in maniera ben visibile, i propri recapiti;
- provvedere che gli approvvigionamenti per la gestione del servizio non ostacolino minimamente la normale attività della struttura;
- provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della ASL Roma 6 per inadempienze o per responsabilità imputabili alla Ditta, all’immediato e totale rimborso a favore della ASL Roma 6 che, in caso contrario, si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista.
3. La Ditta Aggiudicataria è inoltre tenuta a predisporre e trasmettere alla ASL Roma 6 in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione del servizio secondo quanto previsto al successivo articolo Servizi connessi.
4. Rimane pertanto escluso qualsiasi onere per la ASL Roma 6 derivante tra l’altro:
- dal verificarsi di eventi dai quali l’utenza dovesse ricevere danno;
- dalla risoluzione del contratto prima della scadenza prevista, nel caso di disinstallazione anticipata dei distributori e dal conseguente ripristino dei locali nella situazione in cui erano al momento della consegna, che dovranno avvenire entrambe a cura e spese della Ditta Aggiudicataria.
5. Il Concessionario si obbliga a nominare, prima dell'inizio del servizio, un proprio CS (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di coordinare le attività previste
dal Capitolato. Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS. I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici, di telefax e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione prima della stipula del Contratto o della consegna del servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione.
Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione del servizio, e deve essere sempre reperibile dal DEC tramite telefono fisso o mobile nell'arco della giornata lavorativa.
Il CS (o il suo sostituto) provvede in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):
- organizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi dell'Amministrazione;
- garantire il rispetto e l'osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e nelle normative che disciplinano il servizio;
- informare costantemente il DEC sull'andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/ o disfunzioni;
- trasmettere al DEC l'elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato;
- trasmettere al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato. Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal DEC e/o dall'Amministrazione s'intendono date al Concessionario.
Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.
L'Amministrazione, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.
In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 10 (dieci) gg. solari dalla richiesta, pena la decadenza della Concessione.
6. Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande.
7. Il Servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. In particolare, per l'espletamento delle attività di manutenzione il Concessionario deve disporre di personale professionalmente qualificato, in possesso di idonei e specifici attestati tecnici.
8. Il personale addetto al servizio è a totale carico del Concessionario. Il Concessionario deve garantire un numero di addetti sufficiente allo svolgimento tempestivo ed efficiente di tutte le attività.
9. Il personale del Concessionario dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la professionalità del caso.
10. Il Concessionario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti prescrizioni:
- provveda alla riconsegna di cose rinvenute nel corso dell’espletamento del Servizio, indipendentemente dal valore e dallo stato;
- si adegui alle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e rispetti le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunichi immediatamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto qualunque evento accidentale (ad es., danni non intenzionali) che dovessero accadere nell’espletamento del Servizio.
11. Il personale dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta e il proprio nominativo, corredato da fotografia e riportante la qualifica. Nel caso in cui il personale addetto, durante l'esecuzione delle attività operative all'interno delle sedi dell'Amministrazione, non indossi la tenuta di lavoro e/o non esponga il cartellino di riconoscimento, è applicata la penale di Euro 250,00 per ogni infrazione, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. relativo alle Penali). Le infrazioni sono accertate dal DEC, anche su segnalazione dei Responsabili delle Strutture Aziendali o con controlli a campione.
12. All'inizio del Contratto, il Concessionario trasmette all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato nelle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente. Il Concessionario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco, comunicando tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto. Alla trasmissione e all'aggiornamento del suddetto elenco provvede il CS con comunicazione scritta al DEC, tramite fax o mail, entro 5 gg. lavorativi dalla variazione.
13. In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. relativo alle Penali).
14. Il Concessionario deve, senza alcuna riserva, sostituire il personale che nello svolgimento del servizio non offra garanzie di igiene, moralità e civile comportamento.
15. AI riguardo l'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento, per gravi motivi (quali comportamento negligente o inappropriato e/o inidoneità allo svolgimento delle attività previste) e a giudizio insindacabile del DEC, l'allontanamento e la sostituzione del personale addetto.
16. In caso di sciopero del personale addetto o di altri eventi preventivabili che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il CS deve darne comunicazione al DEC, tramite fax o mail, con un anticipo di almeno 24 ore sull'evento, per consentire la tempestiva comunicazione all'utenza.
17. In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di Euro 500,00, con le modalità previste dai Capitolato (v. Art. relativo alle Penali).
Articolo 5
Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Il Concessionario si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Concessionario in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
Articolo 6
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Concessionario si obbliga a consentire alla ASL Roma 6 di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario si obbliga a consentire alla ASL Roma 6, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Concessionario sarà soggetto a contestazione da parte della ASL Roma 6. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.
4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell’esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dal Concessionario richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
Articolo 7 Prezzi
I prezzi di vendita saranno quelli formulati dalla Ditta Aggiudicataria in sede di offerta economica risultanti dallo sconto formulato sul listino allegato.
Articolo 8 Servizi connessi
1. Oltre alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, il Concessionario deve garantire il servizio di reportistica, ai fini del monitoraggio del Servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti, contenente i seguenti principali elementi:
- tipologia e modello del distributore automatico;
- ubicazione (sede e piano edificio);
- data installazione;
- data di sostituzione;
- numero di erogazioni per singolo distributore automatico suddiviso per fasce di prezzo;
- totale dei consumi per tipologia di macchina distributrice;
- periodo di rilevazione dati.
2. Il resoconto dovrà essere inviato alla UOC Acquisizione Beni e Servizi, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascuna scadenza annuale, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo che verrà opportunamente indicato dall’Amministrazione.
3. In caso di ritardata trasmissione, l’Amministrazione procederà all’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo.
Articolo 9
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Concessionario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono .
3. Il Concessionario si obbliga a comunicare alla ASL Roma 6 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Concessionario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 6 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. La ASL Roma 6 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla ASL Roma 6, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della ASL Roma 6 richiedere copia del contratto tra il Concessionario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 10 Trasparenza
1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 11 Penali
1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, la ASL Roma 6, previa contestazione a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r, potrà diffidare il Concessionario all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero la ASL Roma 6 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, la ASL Roma 6 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:
1° LIVELLO (Inadempienza grave): sanzione di €.250,00/inadempienza:
- Per ogni controllo dal quale emerga una insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici;
- Per ogni controllo dal quale emerga che i generi alimentari siano difformi dall’offerta presentata in sede di gara;
- Per ogni controllo dal quale emerga un aumento dei prezzi non previamente autorizzato dall’Amministrazione;
- Per ogni controllo dal quale emerga che il Concessionario non proceda al costante rifornimento dei distributori o non provveda ad effettuarlo in caso di chiamata dell’Amministrazione;
- Per ogni controllo dal quale emerga che in caso di guasto il Concessionario non proceda alla sostituzione del distributore automatico;
- In ogni caso in cui venga rilevata una ritardata trasmissione del resoconto/report sui consumi;
- In ogni caso in cui venga rilevata un’insufficiente manutenzione ordinaria; 2° LIVELLO (Inadempienza molto grave): sanzione di € 500,00/inadempienza:
- Per la mancata comunicazione al D.E.C. da parte del CS entro i termini stabiliti nel capitolato tecnico in caso di sciopero del personale addetto o di altri eventi preventivabili che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
3. La ASL Roma 6 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
4. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo
p.e.c. o raccomandata a/r. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene danneggiato, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
6. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
Articolo 12 Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore della ASL Roma 6 una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della ASL Roma 6.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che a ASL Roma 6 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 13 Riservatezza
1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della concessione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL Roma 6 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti.
7. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 14
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’Azienda, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose
Della ASL Roma 6, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l’Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la ASL Roma 6. Pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale,
promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la ASL Roma 6 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
10. Come specificato, l’impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell’impresa.
11. L’impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della ASL Roma 6, in contraddittorio con i rappresentanti dell’impresa.
12. In caso di assenza dei rappresentanti dell’impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola ASL Roma 6 senza che l’impresa possa sollevare eccezione alcuna.
Articolo 15
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la ASL Roma 6 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Concessionario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la ASL Roma 6, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione la ASL Roma 6 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, la ASL Roma 6 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Concessionario ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
Articolo 16 Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la ASL Roma 6 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera inviata via p.e.c. o con raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
- qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Concessionario medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. La ASL Roma 6, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera inviata via p.e.c. o con raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
5. La ASL Roma 6 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera inviata via p.e.c. o con raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Concessionario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
Articolo 17
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. La ASL Roma 6 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta la ASL Roma 6 lo chieda:
- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio
- cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 18 Responsabile della commessa
1. Con la stipula del presente Contratto il Concessionario individua nel Sig. il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario, il quale è il referente nei confronti della ASL Roma 6.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico , numero di fax indirizzo e-mail .
Articolo 19
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa della ASL Roma 6.
3. In ogni caso la ASL Roma 6 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Concessionario dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Concessionario alla ASL Roma 6 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
Articolo 20
Cessione di credito e di contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della ASL Roma 6, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010 e s.m.i. 4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la ASL Roma 6 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
5. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Articolo 21 Subappalto
1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla ASL Roma 6 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla ASL Roma 6 con un provvedimento espresso. Il Concessionario si impegna a depositare presso la ASL Roma 6, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della ASL Roma 6, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne la ASL Roma 6 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario si obbliga a trasmettere alla ASL Roma 6 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Concessionario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la ASL Roma 6 sospende il successivo pagamento a favore del Concessionario.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la ASL Roma 6 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Concessionario non l’abbia richiesto in offerta di gara)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Concessionario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla ASL Roma 6.
2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Concessionario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 23 Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e la ASL Roma 6, è competente in via esclusiva il Foro di Velletri.
Articolo 24 Allegati
Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica del Concessionario.
Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.
Letto approvato e sottoscritto, Lì
Il Concessionario ASL Roma 6