Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
Oggi, 21 novembre 2019, entra in vigore l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (Accordo UE-Singapore) firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
L’Accordo UE-Singapore istituisce una zona di libero scambio, elimina o riduce i dazi doganali e le barriere non tariffarie che incidono sulla movimentazione dei beni e dei servizi, oltre a introdurre disposizioni rilevanti concernenti la protezione della proprietà intellettuale, la marcatura e l’etichettatura dei prodotti, nonché le prestazioni di servizi, l’e-commerce, l’accesso al mercato e gli appalti pubblici.
▪ Eliminazione dei dazi doganali: da oggi circa l’84% delle merci esportate da Singapore può accedere al mercato dell’Unione europea in esenzione da dazi doganali; mentre, i dazi sulla rimanente parte dei beni rilevanti ai fini dell’Accordo UE-Singapore verrà eliminata in generale in un periodo di 5 anni. I beni che beneficeranno di tale riduzione daziaria sono molteplici tra cui i prodotti elettronici, farmaceutici e petrolchimici, nonché i prodotti agricoli lavorati.
Singapore, invece, elimina i dazi su determinati prodotti dell’Unione europea e si impegna a mantenere inalterate le esenzioni daziarie vigenti per tutti gli altri prodotti dell’Unione europea.
▪ Cooperazione doganale e agevolazione degli scambi commerciali: l’Unione europea e Singapore hanno concordato di semplificare, armonizzare, uniformare e modernizzare le procedure doganali al fine di ridurre i costi per le imprese. Ciò tenendo conto della sicurezza dei rapporti commerciali e dell’esigenza di arrivare al reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale incluso lo status di Authorised Economic Operators (AEO).
▪ Regole dell’origine: l’Accordo UE-Singapore contiene norme di origine flessibili che consentono ai prodotti dell’Unione europea e di Singapore di beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale. Tali regole sono strettamente correlate alle diverse tipologie di prodotti. Ciò significa che i criteri per determinare se un prodotto è idoneo al trattamento tariffario preferenziale differiscono da prodotto a prodotto e devono essere specificamente analizzati.
▪ Etichettatura e marcatura dei prodotti: le disposizioni dell’Accordo UE-Singapore concernenti la marcatura ed etichettatura dei prodotti tendono a ridurre gli oneri e i costi per gli esportatori. Ciò al fine di eliminare e superare gli ostacoli che possono rendere difficile l’accesso al mercato.
▪ Proprietà intellettuale: l’Accordo UE-Singapore contiene disposizioni rilevanti in tema di diritto d'autore e diritti connessi, marchi, indicazioni geografiche, disegni, varietà vegetali, nonché sotto il profilo della loro tutela. Le Autorità doganali forniscono assistenza ai titolari dei diritti relativi alla proprietà intellettuale sotto molteplici profili come il sequestro delle merci contraffatte o la tutela dei contenuti protetti da copyright, nonché dei modelli depositati.
▪ Eliminazione delle barriere non tariffarie: l’Accordo UE-Singapore tende a eliminare le divergenze normative che si sostanziano in barriere non tariffarie e ostacolano gli scambi commerciali. L’impatto positivo è riscontrabile in diversi settori come l’elettronica, i veicoli a motore e le parti di ricambio, i prodotti farmaceutici e medici, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, le materie prime e i prodotti lavorati di origine animale e vegetale .
▪ Servizi: l’Accordo UE-Singapore ha come obiettivo il rafforzamento degli scambi di servizi anche offrendo un più agevole accesso al mercato agli operatori. Tuttavia, l’Unione europea e Singapore si sono riservate il diritto di regolamentare determinati ambiti come la sicurezza, la salute pubblica e la sicurezza.
▪ E-commerce: l’Unione europea e Singapore hanno concordato di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche con l’impegno di sviluppare il commercio elettronico compatibilmente con gli standard internazionali di protezione dei dati e senza che vengano compromessi i diritti relativi alla proprietà intellettuale.
▪ Accesso al mercato: l’Unione europea e Singapore si sono impegnate a fornire ai rispettivi operatori un accesso preferenziale al mercato, nonché a eliminare o ridurre talune limitazioni come quelle concernenti il numero degli operatori nell’ambito dei servizi, il numero di dipendenti, nonché gli investimenti esteri.
▪ Appalti pubblici: l’Unione europea e Singapore hanno scelto di assumere ulteriori impegni rispetto a quelli già assunti con l’Agreement on Government Procurement (WTO GPA). Infatti, l’Accordo UE- Singapore determina (i) l’estensione dell’applicazione dei requisiti previsti dal WTO GPA a tutti gli appalti pubblici coperti dall’Accordo UE-Singapore; (ii) consente alle imprese di partecipare a gare di appalto sia a livello nazionale sia locale; e (iii) abbassa la soglia di valore dei contratti oggetto di gara.
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