ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 10 BIS DEL REGOLAMENTO MIPAAF DEL 27.02.2020
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 10 BIS DEL REGOLAMENTO MIPAAF DEL 27.02.2020
I sottoscritti
(inserire i dati del Direttore dell’Ufficio) e (inserire i dati del lavoratore agile)
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
1. Il/la sig./sig.ra o dott./dott.ssa .......................................................... è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni indicate nella scheda di progetto individuale allegata al presente accordo (Allegato n. ....), nonché in conformità alle prescrizioni stabilite nel “Regolamento interno per l’avvio del lavoro agile” adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 2816 del 27 febbraio 2020 e nella successiva nota-Circolare adottata dal Capo dell’Ispettorato.
Art. 2 Durata
1. Il presente accordo ha durata di ...... mesi a decorrere dal ...
Art. 3
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
1. Il lavoratore agile può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per
n. 3 giorni a settimana.
2. Il dipendente deve garantire nell'arco della giornata di lavoro agile la contattabilità per almeno quattro ore (dalle 9 alle 13) in caso di orario di lavoro giornaliero pari a 6 ore, cinque ore (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15) nel caso di orario giornaliero pari a 7 ore e 12 minuti, sei ore (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17) nei casi di orario giornaliero di 9 ore.
3. L’amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio.
4. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al comma 2, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.
Art. 4 Strumenti del lavoro agile
1. La dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart è indicata nel progetto individuale, dove viene precisato quali dotazioni sono
fornite dall’Amministrazione e quali, eventualmente, sono messe a disposizione dal lavoratore.
2. L’Amministrazione è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al dipendente per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Laddove il dipendente dovesse riscontrare il cattivo funzionamento degli strumenti tecnologici messi a sua disposizione, dovrà informarne entro 24 ore l’Amministrazione.
3. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, tanto nel caso in cui i device mobili utilizzati dal lavoratore agile per l'accesso ai dati e agli applicativi siano messi a disposizione dallo stesso dipendente, quanto nel caso in cui siano forniti dall'Amministrazione, gli Uffici competenti in materia di sicurezza informatica provvedono alla configurazione dei dispositivi ed alla verifica della loro compatibilità, ove di proprietà del dipendente.
4. Le spese correlate all’utilizzo della dotazione informatica riguardanti i consumi elettrici sono a carico del dipendente.
Art. 5 Monitoraggio
1. Il capo dell'Ufficio procede, a cadenza mensile, ad una verifica circa l'andamento del progetto.
Art. 6
Trattamento giuridico ed economico
1. L'Amministrazione garantisce che il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione del dipendente al progetto di smart working non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario.
4. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.
Art. 7
Obblighi di custodia e riservatezza
1. Il/la lavoratore/trice in modalità agile è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo, delle dotazioni informatiche fornite dall'Amministrazione.
2. Le dotazioni informatiche dell'Amministrazione devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa
la parte relativa alla sicurezza, e su queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate.
3. L’utilizzo della strumentazione informatica deve avvenire nel rigoroso rispetto delle linee guida e delle istruzioni fornite dall’Amministrazione nell’informativa di cui al successivo art. 8, comma 2, allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.
4. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e del decreto n. 1739 del 21 maggio 2015, recante “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi e dai codici di comportamento sopra richiamati, che trovano integrale applicazione anche al lavoratore agile.
Art. 8 Sicurezza sul lavoro
1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine, si allega al presente accordo formandone parte integrante un'informativa scritta (Allegato n. 1), contenente l’indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché indicazioni in materia di requisiti minimi di sicurezza, alle quali il dipendente è chiamato ad attenersi al fine di operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
3. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
4. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.
5. L'Amministrazione comunica all'INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono di modalità di lavoro agile.
Art. 9
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
1. Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa .................................................... autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.
Lì,
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IL LAVORATORE