Contract
Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.
SCADENZARIO
MESE DI GENNAIO •••
30 LUNEDÌ
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di im- mobili che decorrono dall’1-1-2017 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si de- ve versare l’imposta relativa all’annua- lità successiva che decorre dall’1-1-2017. I contratti di affitto di fondi rustici stipu- lati nel corso del 2017 possono essere regi-
strati cumulativamente entro il 28-2-2018. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fi- sconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pa- gamento direttamente online collegando- si al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; tale modalità è invece obbligatoria per i pos- sessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall’art. 8, comma 00-xxx, xxx xxxxxxx leg- ge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:
● per la richiesta di registrazione dei con- tratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibi- le sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
● dall’1-1-2015 il pagamento va effettua- to utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi iden-
tificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti dall’A- genzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;
● l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quel- la per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
● per le locazioni di fabbricati strumen- tali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l’aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8- 2006 (S.O. n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
● l’imposta dovuta non può essere infe- riore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
● dall’1-7-2010 la richiesta di registrazio- ne dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l’indicazione dei dati ca- tastali degli immobili; per le cessioni, ri- soluzioni e proroghe di contratti di loca- zione o affitto già registrati all’1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di pagamento dell’imposta dovuta se non versata contestualmente alla registrazio- ne telematica, il modello RLI per comu- nicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
● l’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità im- mobiliari ovvero di loro porzioni, comun- que stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;
● per i nuovi contratti di locazione è ob- bligatorio predisporre, e in certi casi al- legare, l’attestazione di prestazione ener- getica (Ape) dell’immobile, come previsto all’art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così co- me modificato dall’art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla leg- ge n. 9 del 21-2-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21-2-2014);
● dall’1-1-2016 è stata abrogata la dispo- sizione che vietava il pagamento in con- tanti, ancorché inferiori a 1.000 euro, dei canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; poiché dall’1-1-2016 il limite di
1.000 euro è stato elevato a 3.000 euro, i canoni di locazione possono essere pa- gati in contanti se di importo inferiore a
3.000 euro.
Per quanto riguarda i contratti di loca- zione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Mini- stero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004).
Per i contratti di locazione ad uso abitati- vo di breve durata si veda il dm 10-3-2006 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
L’Informatore Agrario • 2/2017
Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell’imposta di registro e dell’eventuale imposta di bollo; per le modalità opera- tive si rimanda alle circolari dell’Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 00/X dell’1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, con- sultabili sul sito www.agenziaentrate. xxx.xx; segnalando in particolare che:
● i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via tele- matica, ovvero presso qualsiasi Agenzia
SICUREZZA SUL LAVORO
Bando INAIL, domande al 28-4
Con determinazione del direttore cen- trale prevenzione n. 70 del 29-12-2016, resa nota con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9-1-2017, l’Inail ha prorogato al 28-4-2017 il termi- ne di presentazione delle domande di aiuto per investimenti in salute e sicurez- za sul lavoro in scadenza il 20-1-2017; pertanto, la scadenza riportata su L’In- formatore Agrario n. 1/2017 a pag. 61 deve intendersi riferita al 28-4-2017. •
SCADENZARIO
delle entrate, con il modello RLI;
● le proroghe e i xxxxxxx vanno segnala- ti con la presentazione del modello RLI;
● per i contratti in corso non è dovuta l’imposta di registro annuale.
È opportuno precisare che per le situazio- ni sopra evidenziate l’opzione per la cedo- lare secca deve, di norma, essere preven- tivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiama- te circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.
Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l’Agenzia delle entrate, con la guida «Fisco e casa: le lo- cazioni» consultabile sul sito dell’Agen- zia stessa più sopra richiamato, ha am- messo la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versa- mento parziale dell’imposta di registro e integrale applicazione dell’imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiorna- menti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di regi- stro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravve- dimento operoso:
● i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2016 il versamento dell’im- posta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-12-2016;
● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 30-12-2016 la registrazio- ne, e conseguente versamento dell’im- posta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall’1-12-2016;
● i contribuenti che non hanno effettua-
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SCADENZARIO
to entro il 30-1-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-1-2016;
● i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2016 il versamento dell’im- posta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-1-2016.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’impo- sta dovuta, la relativa sanzione e gli in- teressi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consul- tabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Per quanto riguarda la regolarizzazio- ne dei contratti di locazione di immo- bili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell’1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012
dell’Agenzia delle entrate, con le preci- sazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell’Agenzia delle entrate, nonché, in tema di cedolare secca, le novità introdot- te con l’art. 7 quater, comma 00, xxx xx- xxxxx legge n. 193 del 24-10-2016 conver- xxxx con modificazioni nella legge n. 225 dell’1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Uf- ficiale n. 282 del 2-12-2016).
31 MARTEDÌ
CATASTO TERRENI
Denuncia di variazione della qualità di coltura. Entro oggi va presentata la de- nuncia delle variazioni alle qualità di col- tura dei terreni intervenute nel corso del 2016 che danno luogo ad aumenti o dimi- nuzioni del reddito dominicale e agrario. Infatti, quando le qualità di coltura risul- tanti dal certificato catastale non corri- spondono a quelle effettivamente prati- cate, il proprietario ha l’obbligo di segna- lare tali variazioni al competente Ufficio dell’Agenzia del territorio, ora inglobata nell’Agenzia delle entrate.
L’Informatore Agrario • 2/2017
Si tratta, quindi, di distinguere i terre- ni secondo le loro diverse destinazioni colturali; in sostanza, perché esista di- vergenza di coltura è necessario che sia mutata la vocazione colturale del terre- no, a esempio da seminativo a frutteto. Nella denuncia devono essere indicate le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di parti- celle deve essere unita la dimostrazio- ne grafica del frazionamento colturale. Sono esonerati dall’adempimento i sogget- ti che nel 2016 hanno presentato dichiara- zioni agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agri- coli; tali dichiarazioni sono state messe a disposizione dell’Agenzia del territorio da parte di Agea per l’aggiornamento au- tomatico delle particelle catastali come previsto all’art. 2, comma 33, del decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 286 del 24- 11-2006 (S.O. n. 223 alla Gazzetta Ufficia- le n. 277 del 28-11-2006). Per l’attuazione delle nuove disposizioni è stato emanato il provvedimento dell’Agenzia del territo- rio del 29-12-2006 con il quale sono state definite le modalità tecniche e operative per lo scambio di dati tra catasto e Agea. Gli elenchi delle particelle iscritte al ca- tasto terreni interessate dall’ultimo ag- giornamento, resi noti con il comunicato dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2016, so- no consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, pres- so i comuni interessati dalle variazioni, presso le sedi provinciali del Catasto e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, nel quale si trovano altre informazioni in me- rito all’eventuale presentazione di ricorsi e alla richiesta di rettifiche.
MODELLO 730/2016
Versamento a conguaglio. I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pen- sionistici) che non hanno potuto tratte- nere ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine dell’anno 2016, l’intero importo do- vuto in base al modello 730-4 per insuffi- cienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2016, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell’as- sistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro oggi la parte residua, mag- giorata dell’interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento uni- ficato F24. Si vedano al riguardo la circo- lare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 25-5-2012 e le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2016.
IVA
Fatturazione cumulativa per imballag- gi non restituiti. Scade il termine per fatturare gli imballaggi e i recipienti non restituiti in conformità a quanto contrat- tualmente pattuito (art. 15, n. 4, del decre- to Iva), con riferimento a tutte le consegne effettuate nell’anno precedente, secon- do le modalità previste dal dm 11-8-1975 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22-8-1975). La fattura, al posto dell’indicazione dei ces- sionari, deve riportare l’annotazione di riferimento al suddetto decreto ministe- riale. In questo modo si assoggetta a Iva l’importo degli imballaggi e dei recipien- ti che non hanno concorso a formare la base imponibile al momento della ces- sione dei beni perché le parti avevano espressamente stabilito il rimborso alla resa degli stessi.
Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 eu- ro) devono entro oggi inviare telematica- mente il modello Intra 12 (approvato con
provvedimento dell’Agenzia delle entra- te del 25-8-2015) relativo agli acquisti in- tracomunitari registrati o soggetti a regi- strazione nel mese precedente versando l’Iva dovuta con il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acqui- sti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l’imposta sia dovuta in Italia con il mec- canismo del reverse charge.
ASSICURAZIONE INAIL
CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
Iscrizione e versamento premio annuale. Dall’1-3-2001 è stata introdotta l’assicu- razione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. Il ter- mine per la prima iscrizione e per il rela- tivo versamento all’Inail del premio as- sicurativo scadeva il 31-3-2001.
Per gli anni successivi alla prima iscri- zione, il versamento del premio assicu- rativo va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il pagamento si deve utilizzare lo spe- cifico bollettino di pagamento reperibile presso le poste, le sedi Inail, le associa- zioni di categoria oppure richiesto online collegandosi al sito xxx.xxxxx.xx dove è anche possibile effettuare il pagamento tramite il sistema «pagoPA».
Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratu- itamente e senza vincolo di subordina- zione, lavoro finalizzato alle cure della famiglia e dell’ambiente domestico; so- no esclusi dall’assicurazione coloro che svolgono altre attività per le quali vi è già l’obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale quale, a esempio, l’Inps.
La misura del premio assicurativo è fis- sata in 12,91 euro per anno solare non frazionabili.
In caso di infortunio domestico che com- porti un’inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% verrà corrispo- sta una rendita vitalizia rapportata al grado della inabilità stessa; se dall’in- fortunio deriva la morte dell’assicura- to, la domanda per la liquidazione del- la rendita va presentata dai superstiti aventi diritto.
Si fa presente che, pagando entro og- gi, si ha la copertura assicurativa già dall’1-1-2017; per i pagamenti effettuati dopo oggi, l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.
Per chi non si assicura, pur essendone ob- bligato, è prevista l’applicazione di una sanzione, non superiore all’ammontare del premio assicurativo, in relazione al periodo di inadempimento.
Per altre informazioni si può chiamare il numero verde Inail 803164, collegarsi al
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sito internet xxx.xxxxx.xx, contattare le associazioni delle casalinghe e i patro- nati ovvero recarsi presso una sede Inail.
INPS
Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi pre- sentare telematicamente il modello UniE- Mens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di dicembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettiva- mente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito xxx.xxxx.xx
Per quanto riguarda le modalità di tra- smissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si ve- da la circolare Inps n. 28 dell’8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153
del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.
Presentazione telematica denunce tri- mestrali per la manodopera agricola. Scade il termine per presentare telema- ticamente le denunce trimestrali (mo- dello Dmag Unico), con riferimento al 4° trimestre 2016, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presen- tare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011
con la quale viene chiarito l’obbligo di in- dicare nel modello Dmag, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identi- ficativo della denuncia aziendale (Cida); in caso di assunzioni congiunte si veda l’articolo pubblicato su L’Informatore Agra- rio n. 33/2016 a pag. 31.
L’Informatore Agrario • 2/2017
Per le ultime novità sulla compilazione della denuncia si veda l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 35/2016 a pag. 30.
SCHEDA CARBURANTE MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese sog- gette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svol- gimento della loro attività devono anno- tare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chi- lometri percorsi nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime specia- le agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di nor- ma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Non sono obbligati alla tenuta della sche- da carburante i soggetti passivi Iva che ef- fettuano gli acquisti di carburante esclusi- vamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall’art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Svilup- po), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7- 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011). Si vedano al riguardo le circolari dell’A- genzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.
EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI
Comunicazione dati. I soggetti che han- no effettuato o che hanno ricevuto nel corso del 2016 erogazioni liberali per at- tività culturali devono comunicare al Mi- nistero per i beni e le attività culturali, entro oggi, l’ammontare delle erogazioni effettuate o ricevute in base a quanto pre- visto agli articoli 4 e 5 del dm 3-10-2002
(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15-11-2002). I soli soggetti donatori devono comuni- care tali dati anche al sistema informa- tivo dell’Agenzia delle entrate del Mini- stero dell’economia e delle finanze sem- pre entro oggi.
Per maggiori informazioni si veda la cir- colare n. 183 del 22-12-2005 emanata dal Ministero per i beni e le attività cultura- li reperibile sul sito internet www.beni xxxxxxxxx.xx
PUBBLICITÀ
SCADENZARIO
Pagamento imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamen- to annuale dell’imposta comunale sulla pubblicità; è possibile pagare l’imposta in rate trimestrali anticipate qualora l’im- porto dovuto sia superiore a 1.549,37 euro.
CONCESSIONI GOVERNATIVE
Pagamento tassa annuale. Scade il ter- mine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governa- tive (a esempio per il porto d’armi) per le quali non è previsto un diverso termine.
CONCESSIONI REGIONALI
Pagamento tassa annuale. Scade il ter- mine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni regiona- li, secondo le specifiche modalità previ- ste per le singole concessioni regionali.
TOSAP
Pagamento prima o unica rata. Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbli- che (Tosap) devono entro oggi versare l’in- tero importo ovvero la prima rata; il paga- mento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI
Comunicazione impronta archivio in- formatico. Coloro che si avvalgono della possibilità di conservare le scritture con- tabili e i documenti aziendali in formato elettronico, secondo le modalità stabili- te con dm 23-1-2004, devono entro oggi comunicare in via telematica all’Agen- zia delle entrate l’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva relativi al periodo d’impo- sta precedente. Si va anche il provvedi- mento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25-10-2010 consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
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SCADENZARIO
LA REVISIONE 2017 PER AUTO E MOTOVEICOLI
TABELLA 1 - Calendario 2017 per la revisione degli autoveicoli | ||
Categoria veicoli | Soggetti a revisione | Scadenze per la revisione |
1° gruppo | ||
– Autovetture – Autocarri p.c. fino a 35 q – Autoveicoli speciali p.c. fino a 35 q – Autoveicoli trasporti specifici p.c. fino a 35 q – Autoveicoli promiscui – Autocaravan | a) Immatricolati nell’anno 2013 b) Revisionati nell’anno 2015 | a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione b) Entro il mese corrispondente a quello dell’ultima revisione |
2° gruppo | ||
– Autobus – Qualsiasi autoveicolo di p.c. superiore a 35 q – Autoambulanze – Taxi e veicoli da noleggio con conducente | a) Immatricolati nell’anno 2016 b) Revisionati nell’anno 2016 | a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione b) Entro il mese corrispondente a quello dell’ultima revisione |
Autoveicoli. Nel corso del 2017 saran- no soggetti a revisione gli autoveico- li immatricolati per la prima volta nell’anno 2013 e quelli che sono stati revisionati per l’ultima volta nell’an- no 2015 (tabella 1). Per i veicoli di peso complessivo superiore ai 35 quintali e per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non, la revisione deve essere ripetu- ta ogni anno.
Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisio- ne bisogna fare riferimento al corri- spondente mese in cui è stato effet- tuato l’ultimo controllo, indipenden- temente dal giorno di effettuazione dell’operazione.
TABELLA 2 - Calendario 2017 per la revisione dei motoveicoli | ||
Categoria veicoli | Soggetti a revisione | Scadenze per la revisione |
1° gruppo | ||
– Ciclomotori – Quadricicli leggeri | a) Con certificato rilasciato entro il 31-12-2013, e non ancora revisionati b) Revisionati entro il 31-12-2015 | a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio del certificato b) Entro il mese corrispondente a quello dell’ultima revisione |
2° gruppo | ||
– Motocicli – Motocarrozzette – Motoveicoli per uso promiscuo – Motocarri – Mototrattori – Motoveicoli per trasporto specifico – Motoveicoli per uso speciale | a) Immatricolati entro il 31-12-2013 e non ancora revisionati b) Revisionati entro il 31-12-2015 | a) Entro il mese corrispondente a quello dell’immatricolazione b) Entro il mese corrispondente a quello dell’ultima revisione |
p.c. = peso complessivo. |
Per gli autoveicoli sottoposti alla pri- ma revisione si fa riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, che di norma coincide con il mese di immatricolazione del veicolo, come ri- sulta dalla data riportata nella carta di circolazione stessa; in particolare, per i soli veicoli immatricolati come auto- vettura, autoveicolo per trasporto pro- miscuo e autocaravan, la data di im- matricolazione in un qualsiasi Paese della Comunità Europea è equiparata a quella di immatricolazione con tar- ga civile italiana.
Motoveicoli. Per quanto riguarda la
scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l’ultimo controllo, indipen- dentemente dal giorno di effettua- zione dell’operazione; per i motovei- coli sottoposti alla prima revisione bisogna distinguere tra ciclomotori e motocicli in genere: per i primi si deve fare riferimento al mese di rila- scio della carta di circolazione, men-
tre per i secondi si fa riferimento al mese di immatricolazione del mez- zo (tabella 2).
Veicoli di interesse storico e collezio- xxxxxxx. Per la revisione di tali mezzi (di
regola biennale) si veda quanto disposto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 17-12-2009 e la
L’Informatore Agrario • 2/2017
circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25.•
LAVORATORI DISABILI
Invio telematico prospetto informativo. I datori di lavoro soggetti agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disabili de- vono entro oggi trasmettere esclusivamen- te in via telematica il prospetto informati- vo contenente la situazione dei lavoratori complessivamente occupati al 31-12-2016.
Di norma rientrano nell’obbligo le azien- de che occupano stabilmente almeno 15 dipendenti, con esclusione dal calcolo di alcune figure di lavoratori.
I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione oc- cupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il pro- spetto informativo.
Si vedano sull’argomento il decreto inter- ministeriale del 2-11-2010 (Gazzetta Uffi- ciale n. 274 del 23-11-2010), emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche so- ciali di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazio- ne, e i successivi provvedimenti consul- tabili sul sito xxx.xxxxxx.xxx.xx
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
● la prima revisione degli autoveicoli im- matricolati nel 2013 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio com- presa tra l’1 e il 31-1-2013;
● la revisione degli autoveicoli che han- no sostenuto l’ultimo controllo tra l’1 e il 31-1-2015;
● la prima revisione dei ciclomotori con
carta di circolazione rilasciata tra l’1 e il 31-1-2013 e non ancora revisionati;
● la prima revisione dei motocicli in ge- nere immatricolati tra l’1 e il 31-1-2013 e non ancora revisionati;
● la revisione dei ciclomotori e dei motoci- cli in genere revisionati entro il 31-1-2015. Per una panoramica più dettagliata del- le scadenze si veda il riquadro pubblica- to qui sopra.
A cura di
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Per ulteriori informazioni: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/ Scadenzario
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