Unione Tresinaro Secchia
XXX. X. 000
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx
tra i Comuni di
BAISO CASALGRANDE CASTELLARANO
Rubiera Scandiano Viano
Convenzione per la gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini
Approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 48 del 28/10/2015
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI.
Indice
Art. 1 - Oggetto della convenzione
Art. 2 - Programmazione e committenza in ambito sociale e socio-sanitario
2.1 Ufficio di Piano
2.2 Accreditamento di Servizi Socio Sanitari Art. 3 – Servizio Sociale Territoriale
A.- Accoglienza, Informazione, Orientamento B.- Infanzia ed età evolutiva
C.- Contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale D.- Adulti
E.- Non Autosufficienza
F. – Disabili
G. – Anziani
H. – Inserimento sociale dei cittadini stranieri I – Centro per le famiglie
Art. 4 – Organizzazione e sedi
A. livello territoriale
B. livello trasversale Art. 5 – Forme di Gestione
Art. 6 – Modalità di trasferimento delle funzioni
Art. 7 – Dotazione organica e trasferimento del personale Art. 8 – Rapporti finanziari tra i Comuni e l’Unione
Art. 9 – Consulta degli Assessori alle Politiche Sociali Art. 10 – Beni Immobili, Mobili e attrezzature
Art. 11 – Prestazioni a favore di altri enti
Art. 12 – Decorrenza e durata della convenzione - controlli
Art. 13 – Recesso, revoca del conferimento delle funzioni, scioglimento dell’Unione Art. 14 – Protezione dei dati personali
Art. 15 - Controversie Art. 16 - Rinvio
Art. 17 - Registrazione
Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2015, nella Sede dell’Unione Tresinaro Secchia, con la presente convenzione, tra i signori:
• Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Sassuolo (MO) il 13 Maggio 1973 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BAISO (codice fiscale: 80019170358), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 15/10/2015, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale “All. A”;
• Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Sassuolo (MO) il 18 Dicembre 1969 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASALGRANDE (codice fiscale: 00284720356), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 26/10/2015, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale “All. B”;
• Xxxx-Xxxx Xxxx nato a Sassuolo (MO) il 25 Settembre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASTELLARANO (codice fiscale: 80014590352), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 20/10/2015, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale “All. C”;
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Correggio (RE) il 2 Novembre 1979, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RUBIERA (codice fiscale: 00441270352 ), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 13/10/2015, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale “All. D”;
• Xxxxxxx Xxxxx nato a Scandiano (RE) il 3 Aprile 1980 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SCANDIANO (codice fiscale: 00441150356), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 13/10/2015, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale “All. E”;
• Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Viano (RE) il 2 Aprile 1949, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI VIANO (codice fiscale: 00431850353), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 26/10/2015, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale “All. F”;
• Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Sassuolo (MO) il 18 Dicembre 1969 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’UNIONE TRESINARO SECCHIA (codice fiscale: 02337870352), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 48 del 28/10/2015 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale “All. G”;
PREMESSO che:
• tutti i Consigli comunali hanno deliberato, quale ambito territoriale ottimale ed omogeneo dell’area geografica Tresinaro Secchia, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni
indicate dalla Legge Regionale 21/2012, il territorio dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano;
• che il Programma Regionale di riordino territoriale, elaborato sulla base delle proposte degli ambiti, è stato adottato con DGR 286 del 18 marzo 2013, approvando la proposta d’ambito deliberata dai Comuni della zona Tresinaro Secchia;
• che conseguentemente è stato adottato il nuovo statuto dell’Unione, con le seguenti deliberazioni:
- Comune di Baiso Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 04/09/2013;
- Comune di Casalgrande Delibera Consiglio Comunale n. 50 del 02/09/2013;
- Comune di Castellarano Delibera Consiglio Comunale n. 56 del 03/09/2013;
- Comune di Rubiera Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 02/09/2013;
- Comune di Scandiano Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 11/09/2013;
- Comune di Viano Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 03/09/2013;
• che i sopra elencati comuni appartenenti all’Unione e successivamente l’Unione stessa, hanno approvato il conferimento all’Unione della funzione sociale, comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione al fine di perseguire l’obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
VISTI:
• gli artt. 6 e 7 dello statuto dell’Unione, che disciplinano il conferimento e le modalità di attribu- zione delle funzioni e dei servizi all’Unione;
• l’articolo 118, quarto comma, della costituzione e l’art. 19, comma 1 DL 95/2012 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
CONSIDERATO che la gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali è regolata:
- dalla l.r. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
- dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
- dal piano sociale e sanitario regionale;
- dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi annuali;
- dagli accordi di programma con l’AUSL per l’integrazione socio sanitaria.
TENUTO CONTO che in data 14.02.2014 è stato sottoscritto dai sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione Tresinaro Secchia, dal presidente della medesima Unione e dal Direttore del Distretto Ausl di Scandiano l’accordo di programma per l’approvazione del programma distrettuale di riordi- no delle forme pubbliche di gestione ai sensi dell’art. 8 della l. r. n. 12.2013 “Disposizioni ordina- mentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanita- ri. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi
alla persona” con il quale si indicava il conferimento delle funzioni sociali dei Comuni all’Unione entro il 01.01.2016
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite;
VERIFICATO che in base all’accordo di programma sopra indicato i sottoscrittori hanno indicato l’Unione Tresinaro Secchia quale unica forma pubblica che può assumere la gestione complessiva dei servizi socio sanitari a produzione pubblica a livello zonale e che “in parallelo al riordino delle gestioni pubbliche sopra definito, la zona sociale nel corso del medesimo biennio indicato, pertanto con definizione del percorso al primo gennaio 2016, si pone l’obiettivo di rendere coerente la gestione delle produzioni pubbliche in Unione con il conferimento nella stessa Unione delle funzioni area sociali Area Anziani ed Adulti come già sopra indicato”.
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, per brevità chiamata Unione, della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.
2. La gestione della funzione è finalizzata a garantire:
- la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- la progressiva uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di flessibilità, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-sanitario, sanitario ed educativo.
3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:
• programmazione e committenza in ambito sociale e socio-sanitario;
• servizio sociale territoriale;
• gestione di servizi a produzione pubblica;
4. L’ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione.
5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 6, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione, salvo quanto
diversamente stabilito dalla presente convenzione.
6. L'Unione relativamente ai rapporti regolati dalla presente convenzione subentra ai Comuni in tut- ti i rapporti attivi e passivi fino alla loro naturale scadenza, ad accezione della gestione dei residui così come indicato all’art. 8 c. 8.
ART. 2 - PROGRAMMAZIONE E COMMITTENZA IN AMBITO SOCIALE E SOCIO- SANITARIO
Le funzioni di programmazione e committenza in ambito sociale e socio-sanitario sono assunte dalla Giunta dell’Unione, che assume la funzione di Comitato di Distretto con la presenza del Direttore di Distretto.
2.1 UFFICIO DI PIANO
1. Attraverso apposita convenzione con l’Ausl ai sensi della DGR 1004/2007 l’attività dell’Ufficio di Piano è incardinata nell’Unione Tresinaro Secchia, con le seguenti funzioni:
a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);
b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
c) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento di strutture e servizi in ambito sociale e socio-sanitario.
2. L’Ufficio di Piano svolge azioni di impulso e di verifica delle attività per l’attuazione della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:
• all’utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza;
• all’impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata di programmi e per la gestione di servizi comuni, con la costituzione del Fondo sociale locale;
• alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari;
• al presidio e alla promozione dell’integrazione della progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche;
• al raccordo e all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali e agli sportelli unici delle attività distrettuali (come previsto nel documento preparatorio del Piano sociale e sanitario 2008-2010);
• alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
• al monitoraggio dell’andamento del benessere e della salute, con riferimento ai determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione.
2.2 ACCREDITAMENTO DI SERVIZI SOCIO SANITARI
1. È in capo all’Unione la funzione di soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento a servizi socio sanitari rivolti alle persone non autosufficienti ai sensi della DGR 514/2009.
2. Nell’esercizio di tale funzione l’Unione:
- riceve le richieste di accreditamento dai soggetti potenzialmente interessati;
- acquisisce tutti gli elementi, informazioni, e certificazioni necessari a documentare le ca- ratteristiche organizzative, strutturali, qualitative e progettuali dei servizi richiedenti;
- elabora le necessarie istruttorie, anche di carattere comparativo, finalizzate a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa, richiedendo ove opportuno eventuali in- tegrazioni;
- si avvale degli strumenti di controllo e verifica presenti a livello provinciale e distrettua- le;
- rilascia i provvedimenti di accreditamento;
- predispone e sottoscrive, insieme agli altri soggetti istituzionali interessati, i contratti di servizio con i fornitori individuati.
ART. 3 - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
1. Il Servizio Sociale ha lo scopo di promuovere il benessere della comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e di accompagnare le persone nei momenti di fragilità per favorire l’autonomia e l’integrazione. Partecipa attivamente alla promozione della salute e del benessere attraverso un complesso di interventi finalizzati a garantire l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, la valutazione, il counseling, la progettazione e l’accompagnamento in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità.
2. Le attività si articolano nei seguenti ambiti:
- ascolto, informazione, orientamento e consulenza;
- valutazione, progettazione e presa in carico, anche con modalità gruppali;
- accesso agli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, accompagnamento e monitoraggio;
- diffusione di buone prtiche e di azioni innovative di rafforzamento della coesione sociale, volte a alla prevenzione del disagio sociale del singolo, dei gruppi e della collettività. Tali interventi, trasversali a tutte le aree, per tradursi da enunciati di principio a operatività sa- ranno sostenuti da dispositivi organizzativi e formativi utili a promuovere e accompagnare un cambiamento nella metodologia di lavoro;
- integrazione dei diversi attori locali e responsabilizzazione delle reti territoriali nella promozione del benessere, con il coinvolgimento dei diversi soggetti che erogano servizi ai cittadini nel territorio, con particolare riferimento ai servizi sanitari;
- interventi che riducono il grado di esposizione della popolazione al rischio di esclusione;
- interventi per fare fronte alle emergenze sociali garantendo la tutela delle situazioni con maggiore fragilità;
- supporto alla programmazione locale nella lettura del contesto territoriale, sia attraverso la produzione ed elaborazione di dati che mediante la progettazione e sperimentazione di nuovi servizi, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato;
- interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- promozione delle figure di amministratori di sostegno e tutori volontari;
- rapporti con l’autorità giudiziaria.
3. Operano nel servizio sociale: assistenti sociali, educatori, psicologi, mediatori culturali. È garan- tito con apposite risorse il necessario supporto amministrativo e contabile.
Sono di seguito indicati i principali ambiti di attività.
A. ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO
1. La funzione di accoglienza è svolta attraverso gli sportelli sociali, presenti in ogni territorio co- munale ai sensi delle norme regionali di riferimento quale punto di accesso alla rete dei servizi so- ciali e socio-sanitari.
2. L’accoglienza viene svolta attraverso modalità di ascolto attivo e con un approccio consulenziale, con le seguenti finalità:
- supporto alla costruzione e lettura del problema portato, visualizzando le risorse presenti nella situazione e nel contesto di vita;
- informazione e orientamento rispetto alle opportunità ed ai servizi presenti nella rete formale ed informale;
- attivazione diretta di benefici previsti dalle norme a favore di determinate categorie;
- informazione rispetto alle modalità ed al significato della presa in carico.
B. INFANZIA ED ETÀ EVOLUTIVA
Rientrano in questo ambito le azioni di promozione del benessere e di tutela dei minorenni e di sostegno alla genitorialità. Si esemplificano le funzioni minime previste dalla norma, cui saranno da affiancare tutte le innovazioni e progettazioni previste dalla programmazione annuale:
– tutela della gravidanza e della maternità;
– assistenza sociale alla famiglia anche con interventi di assistenza domiciliare;
– protezione dei bambini e adolescenti in stato di abbandono e / o deprivazione e tutela della loro crescita;
– prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile;
– emergenza assistenziale per minori, donne con figli in grave difficoltà;
– progettazione, consulenza e sostegno per problematiche di coppia,
– svolgimento dei ruoli genitoriali e affidamento dei figli contesi;
– interventi economici temporanei finalizzati alla gestione di situazioni d’emergenza;
- inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali;
– inserimenti in centri socio-riabilitativi diurni per disabili minori;
– affido;
– adozioni;
– gestione dei provvedimenti limitativi o di decadimento della responsabilità genitoriale;
– prevenzione cura e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi e maltrattamenti;
– azioni di prevenzione al disagio e all’emarginazione di bambini e adolescenti in situazioni ambientali sfavorevoli, attraverso l’inserimento in attività di tempo libero, sportive, ricreative, di socializzazione organizzate dai Comuni, Parrocchie o altre agenzie del territorio;
– integrazione con il Coordinamento Servizi Educativi sugli gli interventi di prevenzione e collaborazione con i servizi educativi sulle situazioni in carico.
C. CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
1. Considerato che la povertà è un fenomeno multidimensionale, che combina fattori soggettivi, culturali, relazionali ed economici, e che richiede approcci responsabilizzanti verso le persone e le comunità locali, gli interventi in questo ambito dovranno prevedere:
- risposte tutelanti e contenitive per le situazioni di fragilità ed i casi di cronicità che non hanno possibilità evolutive, ma di cui occorre farsi carico per garantire diritti minimi: alle- stimento di reti di protezione, interventi di tipo economico, abitativo e di bassa soglia;
- sostegno alle risorse personali e investimento sulle reti sociali, per tutte le altre problema- tiche che si manifestano, comprese quelle ad oggi solo parzialmente conosciute: interventi di tipo educativo, di sostegno all’inserimento lavorativo, di potenziamento relazionale, di co- struzione di contesti di reciproco aiuto.
2. La gestione associata ha il compito di definire in questo ambito linee guida e criteri uniformi di azione, prevedendo tuttavia progettazioni differenti e mirate in base ai territori di riferimento e alle risorse formali ed informali in essi presenti.
D. ADULTI
Sono previsti percorsi di sostegno alla crescita personale, all’autonomia e all’inclusione delle persone con svantaggio, in stretto collegamento con i servizi sanitari territoriali, attivando:
- interventi socio-educativi e di valorizzazione delle risorse personali e relazionali;
- facilitazione all’inserimento sociale e all’inserimento o reinserimento lavorativo;
- facilitazione alla costituzione di gruppi di aiuto e auto aiuto;
- interventi socio-assistenziali, di riduzione del danno e di “bassa soglia”;
- sostegno alla domiciliarità per persone a rischio di istituzionalizzazione;
- facilitazione al reperimento di alloggio e supporto alla gestione dell’abitazione.
E. NON AUTOSUFFICIENZA
1. Particolarmente rilevante in questo ambito, su cui si investono consistenti risorse professionali ed economiche, il monitoraggio della domanda attuale e potenziale e la progettazione di risposte innovative maggiormente caratterizzate da flessibilità, autopromozione, territorialità.
2. Le attività di supporto alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie si svolgono:
- in stretta integrazione con la rete dei servizi sanitari e socio sanitari, in particolare rispetto alla presa in carico delle situazioni di maggiore gravità;
- in collaborazione con le risorse del privato sociale, dell’associazionismo e con le reti anche informali, in particolare nell’ambito della promozione del benessere e del mantenimento e potenziamento delle autonomie.
Sono previsti:
- consulenza, sostegno ed accompagnamento alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia;
- valutazione multidimensionale e multiprofessionale secondo gli strumenti previsti dalle norme o concordata tra i servizi;
- presa in carico, secondo principi di valorizzazione di equità, di continuità assistenziale e di cura, di promozione dell’autonomia;
- connessioni operative con la rete dei servizi sanitari (medici, ospedali, servizio infermieristico, centrale unica cure territoriali ecc…);
- inserimento nella rete dei servizi socio sanitari (assistenza domiciliare, centro socio riabilitativo residenziale e semiresidenziale per disabili, centro diurno e casa residenza per anziani, includendo anche gli adulti con patologia psichiatrica per casistiche particolarmente complesse);
- monitoraggio dei percorsi;
- promozione dell’adeguamento e della riqualificazione della rete dei servizi in relazione alle nuove esigenze e bisogni.
F. DISABILI
- attività di integrazione sociale in collaborazione con il volontariato ed il privato sociale, compreso il servizio di aiuto personale (SAP);
- integrazione con i percorsi di formazione professionale e di tirocinio lavorativo;
- inserimenti sociali in attività socio-occupazionali;
- progettazione e accompagnamento a progetti di vita autonoma, tramite inserimento in appartamenti protetti e altre forme di coabitazione;
- progettazione e sostegno a gruppi di mutuo aiuto e di autopromozione delle famiglie, anche finalizzati a favorire la costituzione di organizzazioni e servizi autonomi con funzioni di protezione e tutela;
- assegni di cura e sostegno ed altri interventi di carattere economico finalizzati all’autonomia e alla permanenza al domicilio.
G. ANZIANI
- procedure per il monitoraggio e l’accompagnamento dell’anziano dal domicilio ai servizi della rete;
- promozione di gruppi di aiuto e mutuo aiuto per familiari dediti alla cura, in particolare in correlazione alle patologie emergenti (disturbi cognitivi);
- presa in carico, secondo principi di equità, trasparenza, promozione dell’autonomia;
- continuità di cura e assistenza alle persone in situazione di fragilità nei passaggi ospedale/territorio e in tutte le situazioni che prevedono modifiche del setting assistenziale;
- studio e supporto all’avvio di forme innovative e intermedie di servizi rivolti ad anziani parzialmente non autosufficienti;
- assegni di cura e altre iniziative di sostegno della domiciliarità, anche tramite percorsi di sollievo e progetti innovativi di supporto alle famiglie;
- attività di informazione e formazione per cittadini ed operatori.
Sono inoltre rivolte alla popolazione anziana autosufficiente progetti ed attività ricreativi e culturali finalizzati alla promozione del benessere, alla socializzazione, alla prevenzione delle patologie e dell’isolamento.
H. INSERIMENTO SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI
Le funzioni di facilitazione all’inserimento sociale dei migranti, trasversali a tutte le aree di lavoro precedentemente elencate, si articolano nelle seguenti attività:
- supporto stabile nella lettura ed analisi delle situazioni problematiche in carico e nella pro- grammazione e gestione di attività di inclusione sociale, di attivazione delle comunità locali, di costruzione di reti relazionali e di supporto;
- mediazione linguistico - culturale e interculturale in ambito socio - educativo, attività di infor- mazione di base, orientamento, consulenza ed accompagnamento ai servizi per i cittadini mi- granti;
- formazione degli operatori dei servizi comunali e scolastici sulle problematiche emergenti nei rapporti con l’utenza migrante;
- accoglienza in emergenza di migranti sulla base di indicazioni regionali e nazionali.
I. CENTRO PER LE FAMIGLIE
Il servizio, normato dalla LR 27/89, svolge le seguenti funzioni:
- accesso a tutte le principali informazioni utili alle famiglie con bambini per la propria organizzazione familiare;
- collegamento tra servizi pubblici e privati per una progettazione a rete di servizi e opportunità rivolte alle famiglie in campo educativo, sociale, del tempo libero;
- valorizzazione responsabilità educative dei singoli e delle coppie;
- sostegno alle competenze genitoriali nella crescita dei figli;
- interventi di mediazione familiare, con l’obiettivo di aiutare le coppie separate o in via di separazione a trovare accordi condivisi nell’interesse dei figli;
- interventi volti a stimolare la volontà e la capacità dei cittadini e delle famiglie di far fronte in modo partecipato alle difficoltà, con particolare attenzione alle giovani coppie, ai genitori temporaneamente in difficoltà e alle famiglie immigrate.
Art. 4 - ORGANIZZAZIONE E SEDI
1. La gestione della funzione oggetto della presente convenzione prevederà una sede negli uffici dell'Unione e sedi operative negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 3 si articolerà su due livelli:
A. livello territoriale, con apposita articolazione organizzativa di Polo Sociale Territoriale presso i Comuni costituenti l’Unione, per il presidio diretto sul territorio di tutte le funzioni di prevenzione, accoglienza, valutazione, progettazione, presa in carico, monitoraggio e verifica, nonché la promozione delle reti locali, in modo trasversale rispetto ai target tradizionali e con la presenza di tutte le figure professionali necessarie;
B. livello trasversale, con articolazioni organizzative uniche per il territorio distrettuale, per il presidio delle complessità più elevate, l’interfaccia con altri enti e lo svolgimento di compiti che richiedono elevata specializzazione: programmazione generale, affido e adozione di minori, centro per le famiglie, Servizio Assistenza Anziani. Si tengono su questo livello anche le funzioni di coordinamento su percorsi gestiti a livello locale che richiedono tuttavia momenti di coordinamento complessivo: area minori, area adulti, area anziani.
3. La responsabilità complessiva è attribuita ad un Responsabile con le seguenti funzioni:
• coordinamento delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio della funzione conferita
• interfaccia con gli organi dell’Unione
4. L’articolazione organizzativa di dettaglio sarà definita dalla Giunta dell’Unione, in raccordo con le Giunte comunali. La nomina dei Coordinatori di Polo Sociale Territoriale e dei Coordinatori
trasversali di area sarà definita con appositi atti.
ART. 5 - FORME DI GESTIONE
1. L’Unione si avvarrà per la gestione del servizio sociale degli stessi servizi interni all’Unione, ricorrendo ove ritenuto opportuno a prestazioni di servizi e di collaborazioni con il terzo settore secondo i principi di integrazione del sistema locale di cui alla L. 328/2000 e alla LR 2/2003.
2. Anche con riferimento all’erogazione di prestazioni in ambito socio-sanitario, rispetto alle quali l’Unione e l’Ausl esercitano le funzioni di committenza come specificato al precedente art. 2, la programmazione del fabbisogno di servizi definita nei programmi attuativi annuali del Piano di zona per la salute e il benessere sociale può prevedere sia il ricorso a servizi accreditati a gestione pubblica sia il ricorso a servizi accreditati a gestione privata, secondo i principi di integrazione del sistema locale già citati.
3. Con riferimento alla gestione pubblica di servizi socio sanitari, le forme gestionali sono definite con apposito accordo di programma secondo i principi e le modalità di cui alla Legge regionale n. 12/2013.
Art. 6 – MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
1. Il conferimento all’Unione delle funzioni e dei compiti di cui agli art. 2 e 3 della presente convenzione avviene entro il 01.01.2016, con decorrenza stabilita negli atti di programmazione economico finanziaria degli Enti aderenti.
2. Da tale data l’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell’Unione e dai singoli enti.
3. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
4. L’Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato all’art. 7 della presente convenzione.
5. L’Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
6. L’Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 9 della presente convenzione.
7. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, fino all’emanazione di propri atti regolamentari, l’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nei Comune conferenti.
8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell’Unione che può delegarne l’esercizio a personale dipendente dell’Unione.
Art. 7 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
1. Al personale a tempo indeterminato dei comuni, impiegato nelle funzioni conferite all'Unione, si applicano le disposizioni dell'art.31 del d.lgs. 165/2001, nel rispetto del sistema di relazioni sindaca- li ivi previsto.
2. Il personale a tempo determinato dei comuni impiegato nelle funzioni conferite all'Unione viene trasferito a parità di inquadramento giuridico ed economico, fino alla scadenza del contratto stipula- to con il Comune.
3. I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per l'attuazione di quan- to previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione.
4. Per la concreta individuazione del personale coinvolto nei processi di cui ai commi 1 e 2, si ap- plicano i “Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione” (proto 460 del 30 otto- bre 2008) concertati in data 27 ottobre 2008 con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del CCNL 1° aprile 1999.
5. I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per l’attuazione di quan- to previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione.
6. Nel caso in cui il personale trasferito ai sensi dei commi precedenti non sia sufficiente per la ge- stione delle funzioni conferite i comuni si impegnano ad agevolare l'utilizzo di altro personale co- munale da parte dell'Unione.
ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE
1. L’Unione provvede annualmente, entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni aderenti la proposta, adottata dalla propria Giunta, del bilancio preventivo relativo all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività trasferite all’Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L’Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’articolo 43 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L’Unione verifica e comunica periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 30 ottobre, gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni aderenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di
programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni aderenti prima d’essere assunti dall’Unione.
4. Trasferimenti. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni aderenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi e investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni aderenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi e investimenti già attuati dai Comuni aderenti all’atto del conferimento delle materie, restano in capo ai Comuni stessi.
5. Proventi Dal 1° gennaio 2016 l’Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dai servizi inerenti le materie trasferite all’Unione oggetto della presente convenzione.
6. Spese di funzionamento Le spese di funzionamento sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del Servizio e dalle spese necessarie per la gestione dei progetti specifici. Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell’Unione, dandovi copertura con i trasferimenti specifici da parte di soggetti pubblici o privati, con i proventi dei servizi erogati e con i trasferimenti richiesti ai Comuni.
Il criterio per il riparto della spesa tra i Comuni aderenti è rappresentato dal numero degli abitanti al
31 dicembre del secondo anno precedente fatto salvo diverso criterio deliberato dalla Giunta dell’Unione in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione.
Le spese relative a servizi, convenzioni e progetti attivati da ciascun Comune aderente verranno imputate ad ogni singolo Comune per un periodo pari al triennio di riferimento del primo bilancio di previsione approvato dall’Unione e comprendente anche gli stanziamenti relativi alla funzione oggetto della presente convenzione.
7. Spese d’investimento L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili, arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti che in beni immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti approvato nel bilancio previsionale annuale e triennale. Le spese d’investimento direttamente imputabili a ciascun Comune aderente saranno interamente imputate allo stesso; le spese di investimento direttamente imputabili all’Unione verranno ripartite tra tutti i Comuni aderenti all’Unione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento fatto salvo diverso criterio deliberato dalla Giunta in sede di approvazione del bilancio di previsione.
8. Gestione residui. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, la gestione finanziaria delle risorse iscritte nei singoli bilanci di previsione relative alle annualità precedenti il
2016 resta in capo a ciascun Comune. L’Unione provvederà al rimborso delle quote di propria competenza.
ART. 9 - CONSULTA DEGLI ASSESSORI ALLE POLITICHE SOCIALI
1. Organismo consultivo e propositivo della Giunta dell’Unione, relativamente alle Politiche Sociali, è la consulta degli assessori, composta dagli assessori alle politiche sociali dei sei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia.
2 La Consulta può anche proporre al coordinatore di un singolo polo, attraverso il Sindaco dell’Unione delegato, proposte di iniziative o interventi su specifici problemi, per migliorare i servizi sul territorio.
3 La Consulta nomina un proprio referente interno con il compito di convocare la Consulta stessa e redigere una relazione dell’incontro da inviare alla Giunta dell’Unione.
4 Compiti della consulta sono:
- Il monitoraggio e la valutazione delle problematiche sociali del singolo Polo, in collaborazione con il coordinatore di Polo, per una successiva relazione alla Giunta dell’Unione;
- La valutazione e la proposta di convenzioni o collaborazioni tra Associazioni, cooperative, enti ecc. e Unione;
- Le proposte di iniziative e progetti specifici, in collaborazione con i responsabili di Polo e della Giunta dell’Unione;
- l’analisi dei problemi riconducibili al Walfere sul territorio dell’Unione e la sviluppo di azioni congiunte, volte al miglioramento dei servizi nel territorio di ogni singolo Polo, anche valutando problematiche specifiche del territorio e proponendo possibili soluzioni in sede di Giunta dell’Unione;
- le proposte degli indirizzi e degli obiettivi che dovranno essere inseriti nel Documento unico di programmazione dell’Unione e di ogni Comune aderente ed il successivo controllo politico.
ART. 10 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE
1. L’Unione all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- di norma in comodato d’uso gratuito, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite; la Giunta dell’Unione in accordo con le Giunte degli enti interessati potranno pattuire con motivata delibera la concessione d’uso a titolo oneroso di alcuni immobili;
- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli autoveicoli, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all’Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell’approvazione di un apposito contratto.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.
5. L’Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. Gli oneri relativi ai beni in concessione d’uso o comodato, salvo diverse determinazioni in merito da assumersi da parte della Giunta dell’Unione e dei comuni interessati, saranno così suddivisi:
- le spese di gestione e manutenzione ordinaria della sede del servizio saranno a carico dell’Unione;
- le spese di gestione e manutenzione ordinarie delle sedi territoriali rimarranno a carico dei singoli comuni concedenti;
- le spese di manutenzione straordinaria in genere degli immobili concessi in uso rimarranno a carico dei comuni concedenti;
- le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in comodato d’uso saranno a carico dell’Unione.
L’Unione utilizza i beni in concessione d’uso o comodato con diligenza e rimborsa ai Comuni concedenti le spese a proprio carico eventualmente sostenute da loro.
7. In relazione agli investimenti si fa riferimento alle specifiche previsioni previste dal vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Scandiano, applicabile anche all’Unione e agli atti di indirizzo deliberati dagli organi dell’unione e attualmente vigenti.
8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d’uso dai Comuni all’Unione, è a carico dell’Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d’uso all’Unione, è a carico dell’Unione.
ART. 11- PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI
1.Xxxxx scorta delle proprie possibilità organizzative, l’Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all’Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell’esercizio associato sia l’Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.
ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI
1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2016, ed ha durata indeterminata come lo Statuto dell’Unione dei Comuni.
2. I Comuni e l’Unione si obbligano a verificare periodicamente l’andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall’ordinamento.
ART. 13 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE
1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell’Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell’art.24, co. 6, l.r. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta l'applicazione dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 ed il conseguente trasferimento di una quota di personale impegnato nelle funzioni oggetto di retrocessione dall'Unione al Comune. Per la quantificazione del contingente di personale si fa riferimento alla quota di contribuzione dell'ente ed ai profili necessari per la conduzione del servizio; per l'individuazione delle unità da trasferire si fa riferimento ai criteri contenuti nel documento i “Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione” (proto 460 del 30 ottobre 2008) concertati in data 27 ottobre 2008 con le organizzazioni sindacali. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell’Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l’Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell’Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell’Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l’Unione utilizza in concessione d’uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all’Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall’Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest’ultimo anche gli oneri finanziari,
sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all’Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l’investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all’Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall’Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall’Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all’Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell’Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
ART. 14 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L’Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.
ART. 15 – CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in xxx xxxxxxx.
0. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all’organo giurisdizionale competente.
ART. 16 – RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell’Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
ART. 17 – REGISTRAZIONE
Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art.1 della tabella allegato al dpr 131/86 Letto, approvato e sottoscritto.
Scandiano, lì
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
- Comune di Baiso Sindaco Xxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Casalgrande Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Castellarano Sindaco Xxxx-Xxxx Xxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Rubiera Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Scandiano Sindaco Xxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Viano Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Unione Tresinaro Secchia Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
Reg. Pubbl. N. 210
COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di Reggio Emilia
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N° 88 DEL 26/10/2015
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI
L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 20:33 in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori: | ||
XXXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxx | Presente |
XXXXXXX XXXXX | Xxxxxxxxxxx | Assente |
XXXXX XXXXX | Consigliere | Presente |
XXXXX XXXXXXX | Consigliere | Presente |
XXXXXXXX XXXXXX | Consigliere | Presente |
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | Xxxxxxxxxxx | Presente |
XXXXXXX XXXXXXXXX | Xxxxxxxxxxx | Presente |
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX | Consigliere | Presente |
XXXXXXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxxxx | Assente |
XXXXXXXXX XXXX | Consigliere | Presente |
XXXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxxxx | Presente |
XXXXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxx | Presente |
XXXXX XXXXXXXX | Consigliere | Presente |
XXXXXXX XXXXX | Xxxxxxxxxxx | Presente |
XXXXXXXXX XXXXX | Xxxxxxxxxxx | Presente |
XXXXXX XXXXXXXXXX | Xxxxxxxxxxx | Presente |
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | Xxxxxxxxxxx | Presente |
Presenti N. 15 Assenti N. 2
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: XXXXXXX, XXXXXXXXXX. Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. XXXXXX XXXXXX. Assume la presidenza il Sig. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:
I presenti sono n. 15.
Sono altresì presenti il vicesindaco Xxxxx Xxxxxxxxxx e gli assessori non consiglieri: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ,Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.
Illustra l’argomento l’Assessore Xxxxxxxx
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 (“Attribuzioni dei Consigli”), comma 2, lettera b) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI:
- l’articolo 118, quarto comma, della Costituzione e l’art. 19, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
- gli artt. 6 e 7 dello statuto dell’Unione che disciplinano il conferimento e le modalità di attribuzione delle Funzioni e dei servizi all’Unione;
RICHIAMATA la normativa in materia di gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali e, in particolare:
• la L.R. n. 2/2003 e successive direttive attuative regionali,
• le leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
• il piano sociale e sanitario regionale;
• il piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e i piani attuativi annuali;
• gli accordi di programma con l’AUSL per l’integrazione socio sanitaria.
TENUTO CONTO che in data 14.02.2014 è stato sottoscritto dai sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione Tresinaro Secchia, dal presidente della medesima Unione e dal Direttore del Distretto Ausl di Scandiano l’accordo di programma per l’approvazione del programma distrettuale di riordino delle forme pubbliche di gestione ai sensi dell’art. n. 8 della L.R. n. 12.2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona” con il quale si indicava il conferimento delle funzioni sociali dei Comuni all’Unione entro il 01.01.2016;
VERIFICATO che in base all’accordo di programma sopra indicato, i sottoscrittori hanno indicato l’Unione Tresinaro Secchia quale unica forma pubblica che può assumere la gestione complessiva dei servizi socio sanitari a produzione pubblica a livello zonale e che “in parallelo al riordino delle gestioni pubbliche sopra definito, la zona sociale nel corso del medesimo biennio indicato, pertanto con definizione del percorso allo 01.01.2016, si pone
l’obiettivo di rendere coerente la gestione delle produzioni pubbliche in Unione con il conferimento nella stessa Unione delle funzioni area sociali Area Anziani ed Adulti come già sopra indicato”.
VISTA la deliberazione legislativa della Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 del 28.07.2015 “Riforma del sistema regionale di governo e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con particolare riferimento all’art. 8, commi 2, 3, e 4 nei quali si ribadisce la centralità delle Unioni per “l’integrazione delle politiche e dell’azione amministrativa dei Comuni” e la funzione di “perno dell’organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio”.
PRESO ATTO CHE la gestione della funzione sistema locale dei servizi sociali è finalizzata a garantire:
• la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
• la progressiva uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
• l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di flessibilità, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
• l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-sanitario, sanitario ed educativo.
RITENUTO pertanto di approvare la “Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (Allegato 1 alla presente Deliberazione);
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole del responsabile del Settore Politiche e sociali e Volontariato in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le ragioni citate in narrativa e qui integralmente richiamate, la “Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” (Allegato 1 alla presente Deliberazione);
DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
• Servizio Sociale Associato
per gli adempimenti di propria competenza.
Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata come segue:
Presenti: n. 15 – Votanti: n. 13 – Astenuti: 2 (i consiglieri Xxxxxxxxx e Medici);
Voti favorevoli all’approvazione: n. 13; Voti contrari: nessuno;
Successivamente si sottopone a votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile che viene approvata come segue:
Presenti: n. 15 – Votanti: n. 13 – Astenuti: 2 (i consiglieri Xxxxxxxxx e Xxxxxx); Voti favorevoli all’approvazione: n. 13;
Voti contrari: nessuno.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.xx XXXXXX XXXXXX
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ……….29/10/2015………. al ……….12/11/2015………. , ai sensi dell’art. 124, DLgs 18.08.2000, n. 267, senza reclami.
Casalgrande, lì ……….13/11/2015……….
IL FUNZIONARIO INCARICATO
X.xx
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:
- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3^ - DLgs 18.08.2000, n. 267).
Il Funzionario Incaricato X.xx
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Casalgrande, lì
Il Funzionario Incaricato
UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA
(Provincia di Reggio Emilia)
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI
Rep. n.
Il giorno ……del mese di………dell’anno ……, nella Sede dell’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, con la presente convenzione, tra i signori:
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BAISO (codice fiscale:
………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del
……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASALGRANDE (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASTELLARANO (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RUBIERA (codice fiscale:
………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del
……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SCANDIANO (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI VIANO (codice fiscale:
………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del
……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA (codice fiscale: …………………), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. … del …, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO che:
• tutti i Consigli comunali hanno deliberato, quale ambito territoriale ottimale ed omogeneo dell’area geografica Tresinaro Secchia, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni indicate dalla Legge Regionale 21/2012, il territorio dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano;
• che il Programma Regionale di riordino territoriale, elaborato sulla base delle proposte degli ambiti, è stato adottato con DGR 286 del 18 marzo 2013, approvando la proposta d’ambito deliberata dai Comuni della zona Tresinaro Secchia;
• che conseguentemente è stato adottato il nuovo statuto dell’Unione, con le seguenti deliberazioni:
- Comune di Baiso Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Casalgrande Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Castellarano Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Rubiera Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Scandiano Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Viano Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
• che i sopra elencati comuni appartenenti all’Unione e successivamente l’Unione stes- sa, hanno approvato il conferimento all’Unione della funzione sociale, comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione (poi sot- toscritta in data / / ), al fine di perseguire l’obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
VISTI:
• gli artt. 6 e 7 dello statuto dell’Unione, che disciplinano il conferimento e le modalità di attribuzione delle funzioni e dei servizi all’Unione;
• l’articolo 118, quarto comma, della costituzione e l’art. 19, comma 1 DL 95/2012 (Fun- zioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
CONSIDERATO che la gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali è regolata:
- dalla l.r. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
- dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
- dal piano sociale e sanitario regionale;
- dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi an- nuali;
- dagli accordi di programma con l’AUSL per l’integrazione socio sanitaria.
TENUTO CONTO che in data 14.02.2014 è stato sottoscritto dai sindaci dei Comuni fa- centi parte dell’Unione Tresinaro Secchia, dal presidente della medesima Unione e dal Di- rettore del Distretto Ausl di Scandiano l’accordo di programma per l’approvazione del pro-
gramma distrettuale di riordino delle forme pubbliche di gestione ai sensi dell’art. 8 della l.
r. n. 12.2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona” con il quale si indicava il conferimento delle funzioni sociali dei Comuni all’Unione entro il 01.01.2016
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite;
VERIFICATO che in base all’accordo di programma sopra indicato i sottoscrittori hanno indicato l’Unione Tresinaro Secchia quale unica forma pubblica che può assumere la gestione complessiva dei servizi socio sanitari a produzione pubblica a livello zonale e che “in parallelo al riordino delle gestioni pubbliche sopra definito, la zona sociale nel corso del medesimo biennio indicato, pertanto con definizione del percorso al primo gennaio 2016, si pone l’obiettivo di rendere coerente la gestione delle produzioni pubbliche in Unione con il conferimento nella stessa Unione delle funzioni area sociali Area Anziani ed Adulti come già sopra indicato”.
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, per brevità chiamata Unione, della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.
2. La gestione della funzione è finalizzata a garantire:
- la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- la progressiva uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di flessibilità, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-sanitario, sanitario ed educativo.
3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:
• programmazione e committenza in ambito sociale e socio-sanitario;
• servizio sociale territoriale;
• gestione di servizi a produzione pubblica;
4. L’ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione.
5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 6, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.
6. L'Unione relativamente ai rapporti regolati dalla presente convenzione subentra ai Co- muni in tutti i rapporti attivi e passivi fino alla loro naturale scadenza, ad accezione della gestione dei residui così come indicato all’art. 8 c. 8.
ART. 2 - PROGRAMMAZIONE E COMMITTENZA IN AMBITO SOCIALE E SOCIO- SANITARIO
Le funzioni di programmazione e committenza in ambito sociale e socio-sanitario sono assunte dalla Giunta dell’Unione, che assume la funzione di Comitato di Distretto con la presenza del Direttore di Distretto.
2.1 UFFICIO DI PIANO
1. Attraverso apposita convenzione con l’Ausl ai sensi della DGR 1004/2007 l’attività dell’Ufficio di Piano è incardinata nell’Unione Tresinaro Secchia, con le seguenti funzioni:
a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);
b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
c) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento di strutture e servizi in ambito sociale e socio-sanitario.
2. L’Ufficio di Piano svolge azioni di impulso e di verifica delle attività per l’attuazione della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:
• all’utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano
annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza;
• all’impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata di programmi e per la
gestione di servizi comuni, con la costituzione del Fondo sociale locale;
• alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari;
• al presidio e alla promozione dell’integrazione della progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche;
• al raccordo e all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali e agli sportelli unici delle attività distrettuali (come previsto nel documento preparatorio del Piano sociale e sanitario 2008-2010);
• alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
• al monitoraggio dell’andamento del benessere e della salute, con riferimento ai determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione.
2.2 ACCREDITAMENTO DI SERVIZI SOCIO SANITARI
1. È in capo all’Unione la funzione di soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento a servizi socio sanitari rivolti alle persone non autosufficienti ai sensi della DGR 514/2009.
2. Nell’esercizio di tale funzione l’Unione:
- riceve le richieste di accreditamento dai soggetti potenzialmente interessati;
- acquisisce tutti gli elementi, informazioni, e certificazioni necessari a documen- tare le caratteristiche organizzative, strutturali, qualitative e progettuali dei servi- zi richiedenti;
- elabora le necessarie istruttorie, anche di carattere comparativo, finalizzate a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa, richiedendo ove op- portuno eventuali integrazioni;
- si avvale degli strumenti di controllo e verifica presenti a livello provinciale e di- strettuale;
- rilascia i provvedimenti di accreditamento;
- predispone e sottoscrive, insieme agli altri soggetti istituzionali interessati, i con- tratti di servizio con i fornitori individuati.
ART. 3 - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
1. Il Servizio Sociale ha lo scopo di promuovere il benessere della comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e di accompagnare le persone nei momenti di fragilità per favorire l’autonomia e l’integrazione. Partecipa attivamente alla promozione della salute e del benessere attraverso un complesso di interventi finalizzati a garantire l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, la valutazione, il counseling, la
progettazione e l’accompagnamento in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità. L’organizzazione del servizio sociale territoriale prevede la suddivisione nelle aree specifiche: Infanzia ed età evolutiva, Adulti e Disabili, Anziani.
2. Le attività si articolano nei seguenti ambiti:
- ascolto, informazione, orientamento e consulenza;
- valutazione, progettazione e presa in carico, anche con modalità gruppali;
- accesso agli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, accompagnamento e monitoraggio;
- diffusione di buone pratiche e di azioni innovative di rafforzamento della coesione sociale, volte alla prevenzione del disagio sociale del singolo, dei gruppi e della col- lettività. Tali interventi, trasversali a tutte le aree, per tradursi da enunciati di princi- pio a operatività saranno sostenuti da dispositivi organizzativi e formativi utili a pro- muovere e accompagnare un cambiamento nella metodologia di lavoro;
- integrazione dei diversi attori locali e responsabilizzazione delle reti territoriali nella
promozione del benessere, con il coinvolgimento dei diversi soggetti che erogano servizi ai cittadini nel territorio, con particolare riferimento ai servizi sanitari;
- interventi che riducono il grado di esposizione della popolazione al rischio di esclusione;
- interventi per fare fronte alle emergenze sociali garantendo la tutela delle situazioni con maggiore fragilità;
- supporto alla programmazione locale nella lettura del contesto territoriale, sia attraverso la produzione ed elaborazione di dati che mediante la progettazione e sperimentazione di nuovi servizi, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato;
- interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- promozione delle figure di amministratori di sostegno e tutori volontari;
- rapporti con l’autorità giudiziaria.
3. Operano nel servizio sociale: assistenti sociali, educatori, psicologi, mediatori culturali.
È garantito con apposite risorse il necessario supporto amministrativo e contabile. Sono di seguito indicati i principali ambiti di attività.
A. ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO
1. La funzione di accoglienza è svolta attraverso gli sportelli sociali, presenti in ogni territo- rio comunale ai sensi delle norme regionali di riferimento quale punto di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. L’accoglienza viene svolta attraverso modalità di ascolto attivo e con un approccio con- sulenziale, con le seguenti finalità:
- supporto alla costruzione e lettura del problema portato, visualizzando le risorse presenti nella situazione e nel contesto di vita;
- informazione e orientamento rispetto alle opportunità ed ai servizi presenti nella rete formale ed informale;
- attivazione diretta di benefici previsti dalle norme a favore di determinate categorie;
- informazione rispetto alle modalità ed al significato della presa in carico.
B. INFANZIA ED ETÀ EVOLUTIVA
Rientrano in questo ambito le azioni di promozione del benessere e di tutela dei minorenni e di sostegno alla genitorialità. Si esemplificano le funzioni minime previste dalla norma, cui saranno da affiancare tutte le innovazioni e progettazioni previste dalla programmazione annuale:
– tutela della gravidanza e della maternità;
– assistenza sociale alla famiglia anche con interventi di assistenza domiciliare;
– protezione dei bambini e adolescenti in stato di abbandono e / o deprivazione e
tutela della loro crescita;
– prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile;
– emergenza assistenziale per minori, donne con figli in grave difficoltà;
– progettazione, consulenza e sostegno per problematiche di coppia,
– svolgimento dei ruoli genitoriali e affidamento dei figli contesi;
– interventi economici temporanei finalizzati alla gestione di situazioni d’emergenza;
- inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali;
– inserimenti in centri socio-riabilitativi diurni per disabili minori;
– affido;
– adozioni;
– gestione dei provvedimenti limitativi o di decadimento della responsabilità genitoriale;
– prevenzione cura e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi e maltrattamenti;
– azioni di prevenzione al disagio e all’emarginazione di bambini e adolescenti in situazioni ambientali sfavorevoli, attraverso l’inserimento in attività di tempo libero, sportive, ricreative, di socializzazione organizzate dai Comuni, Parrocchie o altre agenzie del territorio;
– integrazione con il Coordinamento Servizi Educativi sugli interventi di prevenzione e
collaborazione con i servizi educativi sulle situazioni in carico.
C. CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
1. Considerato che la povertà è un fenomeno multidimensionale, che combina fattori soggettivi, culturali, relazionali ed economici, e che richiede approcci responsabilizzanti verso le persone e le comunità locali, gli interventi in questo ambito dovranno prevedere:
- risposte tutelanti e contenitive per le situazioni di fragilità ed i casi di cronicità che non hanno possibilità evolutive, ma di cui occorre farsi carico per garantire diritti mi- nimi: allestimento di reti di protezione, interventi di tipo economico, abitativo e di bassa soglia;
- sostegno alle risorse personali e investimento sulle reti sociali, per tutte le altre pro- blematiche che si manifestano, comprese quelle ad oggi solo parzialmente cono- sciute: interventi di tipo educativo, di sostegno all’inserimento lavorativo, di poten- ziamento relazionale, di costruzione di contesti di reciproco aiuto.
2. La gestione associata ha il compito di definire in questo ambito linee guida e criteri uni- formi di azione, prevedendo tuttavia progettazioni differenti e mirate in base ai territori di riferimento e alle risorse formali ed informali in essi presenti.
D. ADULTI
Sono previsti percorsi di sostegno alla crescita personale, all’autonomia e all’inclusione delle persone con svantaggio, in stretto collegamento con i servizi sanitari territoriali, attivando:
- interventi socio-educativi e di valorizzazione delle risorse personali e relazionali;
- facilitazione all’inserimento sociale e all’inserimento o reinserimento lavorativo;
- facilitazione alla costituzione di gruppi di aiuto e auto aiuto;
- interventi socio-assistenziali, di riduzione del danno e di “bassa soglia”;
- sostegno alla domiciliarità per persone a rischio di istituzionalizzazione;
- facilitazione al reperimento di alloggio e supporto alla gestione dell’abitazione.
E. NON AUTOSUFFICIENZA
1. Particolarmente rilevante in questo ambito, su cui si investono consistenti risorse professionali ed economiche, il monitoraggio della domanda attuale e potenziale e la
progettazione di risposte innovative maggiormente caratterizzate da flessibilità, autopromozione, territorialità.
2. Le attività di supporto alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie si svolgono:
- in stretta integrazione con la rete dei servizi sanitari e socio sanitari, in particolare rispetto alla presa in carico delle situazioni di maggiore gravità;
- in collaborazione con le risorse del privato sociale, dell’associazionismo e con le reti anche informali, in particolare nell’ambito della promozione del benessere e del mantenimento e potenziamento delle autonomie.
Sono previsti:
- consulenza, sostegno ed accompagnamento alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia;
- valutazione multidimensionale e multiprofessionale secondo gli strumenti previsti dalle norme o concordata tra i servizi;
- presa in carico, secondo principi di valorizzazione di equità, di continuità assistenziale e di cura, di promozione dell’autonomia;
- connessioni operative con la rete dei servizi sanitari (medici, ospedali, servizio infermieristico, centrale unica cure territoriali ecc…);
- inserimento nella rete dei servizi socio sanitari (assistenza domiciliare, centro socio riabilitativo residenziale e semiresidenziale per disabili, centro diurno e casa residenza per anziani, includendo anche gli adulti con patologia psichiatrica per casistiche particolarmente complesse);
- monitoraggio dei percorsi;
- promozione dell’adeguamento e della riqualificazione della rete dei servizi in relazione alle nuove esigenze e bisogni.
DISABILI
- attività di integrazione sociale in collaborazione con il volontariato ed il privato sociale, compreso il servizio di aiuto personale (SAP);
- integrazione con i percorsi di formazione professionale e di tirocinio lavorativo;
- inserimenti sociali in attività socio-occupazionali;
- progettazione e accompagnamento a progetti di vita autonoma, tramite inserimento in appartamenti protetti e altre forme di coabitazione;
- progettazione e sostegno a gruppi di mutuo aiuto e di autopromozione delle famiglie, anche finalizzati a favorire la costituzione di organizzazioni e servizi autonomi con funzioni di protezione e tutela;
- assegni di cura e sostegno ed altri interventi di carattere economico finalizzati all’autonomia e alla permanenza al domicilio.
ANZIANI
- procedure per il monitoraggio e l’accompagnamento dell’anziano dal domicilio ai servizi della rete;
- promozione di gruppi di aiuto e mutuo aiuto per familiari dediti alla cura, in particolare in correlazione alle patologie emergenti (disturbi cognitivi);
- presa in carico, secondo principi di equità, trasparenza, promozione dell’autonomia;
- continuità di cura e assistenza alle persone in situazione di fragilità nei passaggi ospedale/territorio e in tutte le situazioni che prevedono modifiche del setting assistenziale;
- studio e supporto all’avvio di forme innovative e intermedie di servizi rivolti ad anziani parzialmente non autosufficienti;
- assegni di cura e altre iniziative di sostegno della domiciliarità, anche tramite percorsi di sollievo e progetti innovativi di supporto alle famiglie;
- attività di informazione e formazione per cittadini ed operatori.
Sono inoltre rivolte alla popolazione anziana autosufficiente progetti ed attività ricreativi e culturali finalizzati alla promozione del benessere, alla socializzazione, alla prevenzione delle patologie e dell’isolamento.
F. INSERIMENTO SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI
Le funzioni di facilitazione all’inserimento sociale dei migranti, trasversali a tutte le aree di lavoro precedentemente elencate, si articolano nelle seguenti attività:
- supporto stabile nella lettura ed analisi delle situazioni problematiche in carico e nella programmazione e gestione di attività di inclusione sociale, di attivazione delle comu- nità locali, di costruzione di reti relazionali e di supporto;
- mediazione linguistico - culturale e interculturale in ambito socio - educativo, attività di informazione di base, orientamento, consulenza ed accompagnamento ai servizi per i cittadini migranti;
- formazione degli operatori dei servizi comunali e scolastici sulle problematiche emer- genti nei rapporti con l’utenza migrante;
- accoglienza in emergenza di migranti sulla base di indicazioni regionali e nazionali.
G. CENTRO PER LE FAMIGLIE
Il servizio, normato dalla LR 27/89, svolge le seguenti funzioni:
- accesso a tutte le principali informazioni utili alle famiglie con bambini per la propria organizzazione familiare;
- collegamento tra servizi pubblici e privati per una progettazione a rete di servizi e opportunità rivolte alle famiglie in campo educativo, sociale, del tempo libero;
- valorizzazione responsabilità educative dei singoli e delle coppie;
- sostegno alle competenze genitoriali nella crescita dei figli;
- interventi di mediazione familiare, con l’obiettivo di aiutare le coppie separate o in via di separazione a trovare accordi condivisi nell’interesse dei figli;
- interventi volti a stimolare la volontà e la capacità dei cittadini e delle famiglie di far fronte in modo partecipato alle difficoltà, con particolare attenzione alle giovani coppie, ai genitori temporaneamente in difficoltà e alle famiglie immigrate.
Art. 4 - ORGANIZZAZIONE E SEDI
1. La gestione della funzione oggetto della presente convenzione prevederà una sede negli uffici dell'Unione e sedi operative negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 3 si articolerà su due livelli:
A. livello territoriale, con apposita articolazione organizzativa di Polo Sociale Territoriale presso i Comuni costituenti l’Unione, per il presidio diretto sul territorio di tutte le funzioni di prevenzione, accoglienza, valutazione, progettazione, presa in carico, monitoraggio e verifica, nonché la promozione delle reti locali, in modo trasversale rispetto ai target tradizionali e con la presenza di tutte le figure professionali necessarie;
B. livello trasversale, con articolazioni organizzative uniche per il territorio distrettuale, per il presidio delle complessità più elevate, l’interfaccia con altri enti e lo svolgimento di compiti che richiedono elevata specializzazione: programmazione generale, affido e adozione di minori, centro per le famiglie, Servizio Assistenza Anziani. Si tengono su questo livello anche le funzioni di coordinamento su percorsi gestiti a livello locale che richiedono tuttavia momenti di coordinamento complessivo: area minori, area adulti, area anziani.
3. La responsabilità complessiva è attribuita ad un Responsabile con le seguenti funzioni:
• coordinamento delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio della funzione conferita
• interfaccia con gli organi dell’Unione
4. L’articolazione organizzativa di dettaglio sarà definita dalla Giunta dell’Unione, in raccordo con le Giunte comunali. La nomina dei Coordinatori di Polo Sociale Territoriale e
dei Coordinatori trasversali di area sarà definita con appositi atti.
ART. 5 - FORME DI GESTIONE
1. L’Unione si avvarrà per la gestione del servizio sociale degli stessi servizi interni all’Unione, ricorrendo ove ritenuto opportuno a prestazioni di servizi e di collaborazioni con il terzo settore secondo i principi di integrazione del sistema locale di cui alla L. 328/2000 e alla LR 2/2003.
2. Anche con riferimento all’erogazione di prestazioni in ambito socio-sanitario, rispetto alle quali l’Unione e l’Ausl esercitano le funzioni di committenza come specificato al precedente art. 2, la programmazione del fabbisogno di servizi definita nei programmi attuativi annuali del Piano di zona per la salute e il benessere sociale può prevedere sia il ricorso a servizi accreditati a gestione pubblica sia il ricorso a servizi accreditati a gestione privata, secondo i principi di integrazione del sistema locale già citati.
3. Con riferimento alla gestione pubblica di servizi socio sanitari, le forme gestionali sono definite con apposito accordo di programma secondo i principi e le modalità di cui alla Legge regionale n. 12/2013.
Art. 6 – MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
1. Il conferimento all’Unione delle funzioni e dei compiti di cui agli art. 2 e 3 della presente convenzione avviene entro il 01.01.2016, con decorrenza stabilita negli atti di programmazione economico finanziaria degli Enti aderenti.
2. Da tale data l’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell’Unione e dai singoli enti.
3. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
4. L’Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato all’art. 7 della presente convenzione.
5. L’Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
6. L’Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 9 della presente convenzione.
7. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, fino all’emanazione di propri atti regolamentari, l’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nei Comune conferenti.
8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell’Unione che può delegarne l’esercizio a personale dipendente dell’Unione.
Art. 7 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
1. Al personale a tempo indeterminato dei comuni, impiegato nelle funzioni conferite all'U- nione, si applicano le disposizioni dell'art.31 del d.lgs. 165/2001, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali ivi previsto.
2. Il personale a tempo determinato dei comuni impiegato nelle funzioni conferite all'Unio- ne viene trasferito a parità di inquadramento giuridico ed economico, fino alla scadenza del contratto stipulato con il Comune.
3. I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione.
4. Per la concreta individuazione del personale coinvolto nei processi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i “Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione” (proto 460
del 30 ottobre 2008) concertati in data 27 ottobre 2008 con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del CCNL 1° aprile 1999.
5. I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per l’attuazione di quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione.
6. Nel caso in cui il personale trasferito ai sensi dei commi precedenti non sia sufficiente
per la gestione delle funzioni conferite i comuni si impegnano ad agevolare l'utilizzo di altro personale comunale da parte dell'Unione.
ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE
1. L’Unione provvede annualmente, entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni aderenti la proposta, adottata dalla propria Giunta, del bilancio preventivo relativo all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività trasferite all’Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L’Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’articolo 43 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L’Unione verifica e comunica periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 30 ottobre, gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni aderenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni aderenti prima d’essere assunti dall’Unione.
4. Trasferimenti. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni aderenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi e investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni aderenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi e investimenti già attuati dai Comuni aderenti all’atto del conferimento delle materie, restano in capo ai Comuni stessi.
5. Proventi Dal 1° gennaio 2016 l’Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dai servizi inerenti le materie trasferite all’Unione oggetto della presente convenzione.
6. Spese di funzionamento. Le spese di funzionamento sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del Servizio e dalle spese necessarie per la gestione dei progetti specifici. Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell’Unione, dandovi copertura con i trasferimenti specifici da parte di soggetti pubblici o privati, con i proventi dei servizi erogati e con i trasferimenti richiesti ai Comuni.
Il criterio per il riparto della spesa tra i Comuni aderenti è rappresentato dal numero degli abitanti al 31 dicembre del secondo anno precedente fatto salvo diverso criterio deliberato dalla Giunta dell’Unione in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione.
Le spese relative a servizi, convenzioni e progetti attivati da ciascun Comune aderente verranno imputate ad ogni singolo Comune per un periodo pari al triennio di riferimento del primo bilancio di previsione approvato dall’Unione e comprendente anche gli stanziamenti relativi alla funzione oggetto della presente convenzione.
7. Spese d’investimento. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili, arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture
di rete, impianti che in beni immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti approvato nel bilancio previsionale annuale e triennale. Le spese d’investimento direttamente imputabili a ciascun Comune aderente saranno interamente imputate allo stesso; le spese di investimento direttamente imputabili all’Unione verranno ripartite tra tutti i Comuni aderenti all’Unione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento fatto salvo diverso criterio deliberato dalla Giunta in sede di approvazione del bilancio di previsione.
8. Gestione residui. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, la gestione finanziaria delle risorse iscritte nei singoli bilanci di previsione relative alle annualità precedenti il 2016 resta in capo a ciascun Comune. L’Unione provvederà al rimborso delle quote di propria competenza.
ART. 9 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE
1. L’Unione all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- di norma in comodato d’uso gratuito, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite; la Giunta dell’Unione in accordo con le Giunte degli enti interessati potranno pattuire con motivata delibera la concessione d’uso a titolo oneroso di alcuni immobili;
- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli autoveicoli, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all’Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell’approvazione di un apposito contratto.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.
5. L’Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. Gli oneri relativi ai beni in concessione d’uso o comodato, salvo diverse determinazioni in merito da assumersi da parte della Giunta dell’Unione e dei comuni interessati, saranno così suddivisi:
- le spese di gestione e manutenzione ordinaria della sede del servizio saranno a carico dell’Unione;
- le spese di gestione e manutenzione ordinarie delle sedi territoriali rimarranno a carico dei singoli comuni concedenti;
- le spese di manutenzione straordinaria in genere degli immobili concessi in uso rimarranno a carico dei comuni concedenti;
- le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in comodato d’uso saranno a carico dell’Unione.
L’Unione utilizza i beni in concessione d’uso o comodato con diligenza e rimborsa ai Comuni concedenti le spese a proprio carico eventualmente sostenute da loro.
7. In relazione agli investimenti si fa riferimento agli atti di indirizzo deliberati dagli organi dell’unione e attualmente vigenti.
8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d’uso dai Comuni all’Unione, è a carico dell’Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d’uso all’Unione, è a carico dell’Unione. ART. 10 - CONSULTA DEGLI ASSESSORI ALLE POLITICHE SOCIALI
Organismo consultivo e propositivo della Giunta dell’Unione, relativamente alle Politiche Sociali, è la consulta degli assessori, composta dagli assessori alle politiche sociali dei sei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia o da altro delegato del Sindaco.
La Consulta può anche proporre al responsabile di un singolo Polo territoriale, attraverso il Presidente dell’Unione o assessore delegato, proposte di iniziative o interventi su specifici problemi.
ART. 11- PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI
1.Xxxxx scorta delle proprie possibilità organizzative, l’Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 19 co. 5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all’Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell’esercizio associato sia l’Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.
ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI
1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2016, ed ha durata indeterminata come lo Statuto dell’Unione dei Comuni.
2. I Comuni e l’Unione si obbligano a verificare periodicamente l’andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall’ordinamento.
ART. 13 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE
1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell’Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell’art.24, co. 6, l.r. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta l'applicazione dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 ed il conseguente trasferimento di una quota di personale impegnato nelle funzioni oggetto di retrocessione dall'Unione al Comune. Per la quantificazione del contingente di personale si fa riferimento alla quota di contribuzione dell'ente ed ai profili necessari per la conduzione del servizio; per l'individuazione delle unità da trasferire si fa riferimento ai criteri contenuti nel documento i “Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione” (proto 460 del 30 ottobre 2008) concertati in data 27 ottobre 2008 con le organizzazioni sindacali. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell’Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l’Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell’Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell’Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l’Unione utilizza in
concessione d’uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all’Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall’Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest’ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro
onere residuo ancora in capo all’Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l’investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all’Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall’Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall’Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all’Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell’Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
ART. 14 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L’Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.
ART. 15 – CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in xxx xxxxxxx.
0. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all’organo giurisdizionale competente.
ART. 16 – RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell’Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
ART. 17 – REGISTRAZIONE
Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art.1 della tabella allegato al dpr 131/86
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Scandiano, lì
IL SINDACO DEL COMUNE DI BAISO
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALGRANDE
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
IL SINDACO DEL COMUNE DI RUBIERA
IL SINDACO DEL COMUNE DI SCANDIANO
IL SINDACO DEL COMUNE DI VIANO
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA
Provincia di Reggio Emilia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI.
L'anno duemilaquindici , addì venti del mese di ottobre alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Xxxxx Xxxxxxx il Consiglio Comunale.
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx .
PRESENTI: 11 ASSENTI: 6
Sono presenti gli Assessori:
XXXXX XXXXX XXXXX .
Svolgono la funzione di Scrutatori:
XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
Delibera di Consiglio N. 52 del 20/10/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Entra il Consigliere Xxxxxxxx. Presenti n. 11 Consiglieri.
RILEVATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 (“Attribuzioni dei Consigli”), comma 2, lettera b) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n.° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI:
- l’articolo 118, quarto comma, della Costituzione e l’art. 19, comma 1, della Legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
- gli artt. 6 e 7 dello statuto dell’Unione che disciplinano il conferimento e le modalità di attribuzione delle Funzioni e dei servizi all’Unione;
RICHIAMATA la normativa in materia di gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali e, in particolare:
• la l.r. n. 2/2003 e successive direttive attuative regionali,
• le leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
• il piano sociale e sanitario regionale;
• il piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e i piani attuativi annuali;
• gli accordi di programma con l’AUSL per l’integrazione socio sanitaria;
TENUTO CONTO che in data 14.02.2014 è stato sottoscritto dai sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione Tresinaro Secchia, dal presidente della medesima Unione e dal Direttore del Distretto Ausl di Scandiano l’accordo di programma per l’approvazione del programma distrettuale di riordino delle forme pubbliche di gestione ai sensi dell’art. n. 8 della l. r. n. 12.2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona” con il quale si indicava il conferimento delle funzioni sociali dei Comuni all’Unione entro il 01.01.2016;
VERIFICATO che in base all’accordo di programma sopra indicato, i sottoscrittori hanno indicato l’Unione Tresinaro Secchia quale unica forma pubblica che può assumere la gestione complessiva dei servizi socio sanitari a produzione pubblica a livello zonale e che “in parallelo al riordino delle gestioni pubbliche sopra definito, la zona sociale nel corso del medesimo biennio indicato, pertanto con definizione del percorso allo 01.01.2016, si pone l’obiettivo di rendere coerente la gestione delle produzioni pubbliche in Unione con il conferimento nella stessa Unione delle funzioni area sociali Area Anziani ed Adulti come già sopra indicato”;
VISTA la deliberazione legislativa della Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 del 28.07.2015 “Riforma del sistema regionale di governo e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con particolare riferimento all’art. 8, commi 2, 3, e 4 nei quali si ribadisce
Delibera di Consiglio N. 52 del 20/10/2015
la centralità delle Unioni per “l’integrazione delle politiche e dell’azione amministrativa dei Comuni” e la funzione di “perno dell’organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio”;
PRESO ATTO CHE la gestione della funzione sistema locale dei servizi sociali è finalizzata a garantire:
• la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
• la progressiva uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
• l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di flessibilità, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
• l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-sanitario, sanitario ed educativo;
RITENUTO pertanto di approvare la “Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (Allegato 1 alla presente Deliberazione);
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147- bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole del Dirigente del I° Settore in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti; Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;
Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:
PRESENTI n. 11 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica FAVOREVOLI n.10
CONTRARI n. //
ASTENUTI n. 1 (Xxxxxxxx)
e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:
PRESENTI n. 11 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica FAVOREVOLI n.10
CONTRARI n. //
ASTENUTI n. 1 (Xxxxxxxx)
Delibera di Consiglio N. 52 del 20/10/2015
DELIBERA
DI ADERIRE, per i motivi in premessa indicati, alla proposta di convenzione elaborata dall'Unione Tresinaro secchia per il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini
DI APPROVARE, per le ragioni citate in narrativa e qui integralmente richiamate, lo schema di “Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” (Allegato 1 alla presente Deliberazione);
DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto all'Unione Tresinaro Secchia, per gli adempimenti di propria competenza.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
Delibera di Consiglio N. 52 del 20/10/2015
Oggetto : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Xxxxxxxxxxxx, li 08/10/2015 Il Responsabile del Settore Il Responsabile X.xx Xxxx.Xxxxxx Xxxxxxx
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Xxxxxxxxxxxx, li 15/10/2015 Il Responsabile del Settore Il Responsabile X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
Delibera di Consiglio N. 52 del 20/10/2015
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Alice Incerti X.xx xxxx.xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 1791
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21/10/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Segretario Generale
X.xx xxxx.xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
21/10/2015
Segretario Generale dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è esecutiva il 31/10/2015
- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con X.Xxx. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 267/2000
Segretario Generale
_ dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA
(Provincia di Reggio Emilia)
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI
Rep. n.
Il giorno ……del mese di………dell’anno ……, nella Sede dell’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, con la presente convenzione, tra i signori:
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BAISO (codice fiscale:
………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del
……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASALGRANDE (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASTELLARANO (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RUBIERA (codice fiscale:
………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del
……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SCANDIANO (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI VIANO (codice fiscale:
………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del
……., dichiarata immediatamente eseguibile;
• ………………….., nato a …………….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA (codice fiscale: …………………), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. … del …, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO che:
• tutti i Consigli comunali hanno deliberato, quale ambito territoriale ottimale ed omogeneo dell’area geografica Tresinaro Secchia, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni indicate dalla Legge Regionale 21/2012, il territorio dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano;
• che il Programma Regionale di riordino territoriale, elaborato sulla base delle proposte degli ambiti, è stato adottato con DGR 286 del 18 marzo 2013, approvando la proposta d’ambito deliberata dai Comuni della zona Tresinaro Secchia;
• che conseguentemente è stato adottato il nuovo statuto dell’Unione, con le seguenti deliberazioni:
- Comune di Baiso Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Casalgrande Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Castellarano Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Rubiera Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Scandiano Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
- Comune di Viano Delibera Consiglio Comunale n. ----- del ;
• che i sopra elencati comuni appartenenti all’Unione e successivamente l’Unione stes- sa, hanno approvato il conferimento all’Unione della funzione sociale, comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione (poi sot- toscritta in data / / ), al fine di perseguire l’obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
VISTI:
• gli artt. 6 e 7 dello statuto dell’Unione, che disciplinano il conferimento e le modalità di attribuzione delle funzioni e dei servizi all’Unione;
• l’articolo 118, quarto comma, della costituzione e l’art. 19, comma 1 DL 95/2012 (Fun- zioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
CONSIDERATO che la gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali è regolata:
- dalla l.r. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
- dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
- dal piano sociale e sanitario regionale;
- dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi an- nuali;
- dagli accordi di programma con l’AUSL per l’integrazione socio sanitaria.
TENUTO CONTO che in data 14.02.2014 è stato sottoscritto dai sindaci dei Comuni fa- centi parte dell’Unione Tresinaro Secchia, dal presidente della medesima Unione e dal Di- rettore del Distretto Ausl di Scandiano l’accordo di programma per l’approvazione del pro-
gramma distrettuale di riordino delle forme pubbliche di gestione ai sensi dell’art. 8 della l.
r. n. 12.2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona” con il quale si indicava il conferimento delle funzioni sociali dei Comuni all’Unione entro il 01.01.2016
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite;
VERIFICATO che in base all’accordo di programma sopra indicato i sottoscrittori hanno indicato l’Unione Tresinaro Secchia quale unica forma pubblica che può assumere la gestione complessiva dei servizi socio sanitari a produzione pubblica a livello zonale e che “in parallelo al riordino delle gestioni pubbliche sopra definito, la zona sociale nel corso del medesimo biennio indicato, pertanto con definizione del percorso al primo gennaio 2016, si pone l’obiettivo di rendere coerente la gestione delle produzioni pubbliche in Unione con il conferimento nella stessa Unione delle funzioni area sociali Area Anziani ed Adulti come già sopra indicato”.
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, per brevità chiamata Unione, della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.
2. La gestione della funzione è finalizzata a garantire:
- la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- la progressiva uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di flessibilità, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-sanitario, sanitario ed educativo.
3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:
• programmazione e committenza in ambito sociale e socio-sanitario;
• servizio sociale territoriale;
• gestione di servizi a produzione pubblica;
4. L’ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione.
5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 6, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.
6. L'Unione relativamente ai rapporti regolati dalla presente convenzione subentra ai Co- muni in tutti i rapporti attivi e passivi fino alla loro naturale scadenza, ad accezione della gestione dei residui così come indicato all’art. 8 c. 8.
ART. 2 - PROGRAMMAZIONE E COMMITTENZA IN AMBITO SOCIALE E SOCIO- SANITARIO
Le funzioni di programmazione e committenza in ambito sociale e socio-sanitario sono assunte dalla Giunta dell’Unione, che assume la funzione di Comitato di Distretto con la presenza del Direttore di Distretto.
2.1 UFFICIO DI PIANO
1. Attraverso apposita convenzione con l’Ausl ai sensi della DGR 1004/2007 l’attività dell’Ufficio di Piano è incardinata nell’Unione Tresinaro Secchia, con le seguenti funzioni:
a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);
b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
c) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento di strutture e servizi in ambito sociale e socio-sanitario.
2. L’Ufficio di Piano svolge azioni di impulso e di verifica delle attività per l’attuazione della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:
• all’utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano
annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza;
• all’impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata di programmi e per la
gestione di servizi comuni, con la costituzione del Fondo sociale locale;
• alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari;
• al presidio e alla promozione dell’integrazione della progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche;
• al raccordo e all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali e agli sportelli unici delle attività distrettuali (come previsto nel documento preparatorio del Piano sociale e sanitario 2008-2010);
• alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
• al monitoraggio dell’andamento del benessere e della salute, con riferimento ai determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione.
2.2 ACCREDITAMENTO DI SERVIZI SOCIO SANITARI
1. È in capo all’Unione la funzione di soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento a servizi socio sanitari rivolti alle persone non autosufficienti ai sensi della DGR 514/2009.
2. Nell’esercizio di tale funzione l’Unione:
- riceve le richieste di accreditamento dai soggetti potenzialmente interessati;
- acquisisce tutti gli elementi, informazioni, e certificazioni necessari a documen- tare le caratteristiche organizzative, strutturali, qualitative e progettuali dei servi- zi richiedenti;
- elabora le necessarie istruttorie, anche di carattere comparativo, finalizzate a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa, richiedendo ove op- portuno eventuali integrazioni;
- si avvale degli strumenti di controllo e verifica presenti a livello provinciale e di- strettuale;
- rilascia i provvedimenti di accreditamento;
- predispone e sottoscrive, insieme agli altri soggetti istituzionali interessati, i con- tratti di servizio con i fornitori individuati.
ART. 3 - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
1. Il Servizio Sociale ha lo scopo di promuovere il benessere della comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e di accompagnare le persone nei momenti di fragilità per favorire l’autonomia e l’integrazione. Partecipa attivamente alla promozione della salute e del benessere attraverso un complesso di interventi finalizzati a garantire l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, la valutazione, il counseling, la
progettazione e l’accompagnamento in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità. L’organizzazione del servizio sociale territoriale prevede la suddivisione nelle aree specifiche: Infanzia ed età evolutiva, Adulti e Disabili, Anziani.
2. Le attività si articolano nei seguenti ambiti:
- ascolto, informazione, orientamento e consulenza;
- valutazione, progettazione e presa in carico, anche con modalità gruppali;
- accesso agli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, accompagnamento e monitoraggio;
- diffusione di buone pratiche e di azioni innovative di rafforzamento della coesione sociale, volte alla prevenzione del disagio sociale del singolo, dei gruppi e della col- lettività. Tali interventi, trasversali a tutte le aree, per tradursi da enunciati di princi- pio a operatività saranno sostenuti da dispositivi organizzativi e formativi utili a pro- muovere e accompagnare un cambiamento nella metodologia di lavoro;
- integrazione dei diversi attori locali e responsabilizzazione delle reti territoriali nella
promozione del benessere, con il coinvolgimento dei diversi soggetti che erogano servizi ai cittadini nel territorio, con particolare riferimento ai servizi sanitari;
- interventi che riducono il grado di esposizione della popolazione al rischio di esclusione;
- interventi per fare fronte alle emergenze sociali garantendo la tutela delle situazioni con maggiore fragilità;
- supporto alla programmazione locale nella lettura del contesto territoriale, sia attraverso la produzione ed elaborazione di dati che mediante la progettazione e sperimentazione di nuovi servizi, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato;
- interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- promozione delle figure di amministratori di sostegno e tutori volontari;
- rapporti con l’autorità giudiziaria.
3. Operano nel servizio sociale: assistenti sociali, educatori, psicologi, mediatori culturali.
È garantito con apposite risorse il necessario supporto amministrativo e contabile. Sono di seguito indicati i principali ambiti di attività.
A. ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO
1. La funzione di accoglienza è svolta attraverso gli sportelli sociali, presenti in ogni territo- rio comunale ai sensi delle norme regionali di riferimento quale punto di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. L’accoglienza viene svolta attraverso modalità di ascolto attivo e con un approccio con- sulenziale, con le seguenti finalità:
- supporto alla costruzione e lettura del problema portato, visualizzando le risorse presenti nella situazione e nel contesto di vita;
- informazione e orientamento rispetto alle opportunità ed ai servizi presenti nella rete formale ed informale;
- attivazione diretta di benefici previsti dalle norme a favore di determinate categorie;
- informazione rispetto alle modalità ed al significato della presa in carico.
B. INFANZIA ED ETÀ EVOLUTIVA
Rientrano in questo ambito le azioni di promozione del benessere e di tutela dei minorenni e di sostegno alla genitorialità. Si esemplificano le funzioni minime previste dalla norma, cui saranno da affiancare tutte le innovazioni e progettazioni previste dalla programmazione annuale:
– tutela della gravidanza e della maternità;
– assistenza sociale alla famiglia anche con interventi di assistenza domiciliare;
– protezione dei bambini e adolescenti in stato di abbandono e / o deprivazione e
tutela della loro crescita;
– prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile;
– emergenza assistenziale per minori, donne con figli in grave difficoltà;
– progettazione, consulenza e sostegno per problematiche di coppia,
– svolgimento dei ruoli genitoriali e affidamento dei figli contesi;
– interventi economici temporanei finalizzati alla gestione di situazioni d’emergenza;
- inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali;
– inserimenti in centri socio-riabilitativi diurni per disabili minori;
– affido;
– adozioni;
– gestione dei provvedimenti limitativi o di decadimento della responsabilità genitoriale;
– prevenzione cura e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi e maltrattamenti;
– azioni di prevenzione al disagio e all’emarginazione di bambini e adolescenti in situazioni ambientali sfavorevoli, attraverso l’inserimento in attività di tempo libero, sportive, ricreative, di socializzazione organizzate dai Comuni, Parrocchie o altre agenzie del territorio;
– integrazione con il Coordinamento Servizi Educativi sugli interventi di prevenzione e
collaborazione con i servizi educativi sulle situazioni in carico.
C. CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
1. Considerato che la povertà è un fenomeno multidimensionale, che combina fattori soggettivi, culturali, relazionali ed economici, e che richiede approcci responsabilizzanti verso le persone e le comunità locali, gli interventi in questo ambito dovranno prevedere: