ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
INDICE
CAPITOLO I : FINALITA’: ENTI FIRMATARI E CAMPI DI APPLICAZIONE
ART. 1 FINALITA’
ART.2 CRITERI GENERALI
ART.3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO ART.4 ENTI FIRMATARI
ART.5 CAMPO DI APPLICAZIONE
CAPITOLO II : GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
ART. 6 INDIVIDUAZIONE
ART. 7 DIAGNOSI FUNZIONALE
ART. 8 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE ART. 9 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO ART. 10 ISTRUZIONE DOMICILIARE
ART. 11 GRUPPI DI LAVORO
− GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE (GLIT)
− GRUPPO DI LAVORO DI ISTITUTO PER L’HANDICAP (GLHI)
− GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI PER L’HANDICAP (GLHO)
CAPITOLO III: IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI
ART. 12 DIRIGENZA SCOLASTICA
ART. 13 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - CONSORZIO SOCIALE “VALLE DELL'IRNO” S6 ART. 14 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
CAPITOLO IV: LE RISORSE PROFESSIONALI, STRUMENTALI E FINANZIARIE
ART. 15 RISORSE PROFESSIONALI ART. 16 RISORSE FINANZIARIE
CAPITOLO V: VIGILANZA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO
ART.17 VALIDITA’ EFFICACIA DELL'ACCORDO ART.18 NORMA TRANSITORIA PER L’A.S. 2008/2009
ART.19 MODALITA' DI APPROVAZIONE PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ACCORDO ART.20 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ACCORDO
ART.21 COLLEGGIO DI VIGILANZA, ARBITRATO E FORO COMPETENTE
Approvato Assemblea dei Sindaci in data 22/11/2016
P R E M E S SO CHE:
- l’art 13 comma 1 lett a) della L. 104/92 individua negli accordi di programma di cui all’art 34 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche lo strumento più efficace per ottenere il coordinamento dei servizi scolastici, socio-assistenziali e sanitari, necessari ad una buona qualità dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità;
- che agli accordi di programma fanno pure riferimento l’art 19 della L. 328/00 per l’approvazione dei Piani di Zona nel cui ambito vengono coordinati tutti i servizi territoriali;
- l’art.14 della L.328/00 dispone che gli Ambiti Territoriali si fanno carico dell’elaborazione di un Progetto Individuale per la Persona Disabile;
- l’art 3 comma 3 della L. 328/00, fra gli strumenti di programmazione dei servizi in rete richiama pure gli “accordi di programma-quadro” di cui all’art 2 comma 203 della L. 662/96, che prevedono anche la partecipazione di soggetti privati e del privato sociale alla programmazione dei servizi in rete;
- l'art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che gli accordi di programma
«possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati»;
- la legge regionale n.4 del 01/02/2005 prevede le “ Norme Regionali per l’esercizio del Diritto all’Istruzione e alla Formazione”;
- il DPCM 185/2006 reca le norme per l’individuazione dell’alunno disabile;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 423 del 27/07/2016 “Indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado, Art. 1, comma 947 della L. n. 208/2015”;
- il miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica e sociale necessita della più ampia partecipazione delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati con l’apporto non solo delle proprie risorse materiali e personali, ma pure delle rispettive capacità progettuali;
- al fine di realizzare un coordinamento capillare dei servizi territoriali, occorrono delle indicazioni comuni sul territorio dell’Ambito che promuovano procedure integrate di intervento ottemperando ai dettami delle normative vigenti in tema di istruzione, formazione professionale ed inserimento lavorativo;
Tanto premesso si stipula quanto segue:
CAPITOLO I - FINALITA’: ENTI FIRMATARI E CAMPI DI APPLICAZIONE
ART. 1 - FINALITA’
Il presente Accordo si prefigge lo scopo di portare a piena attuazione le leggi e le direttive operative previste per l’integrazione culturale e sociale delle persone disabili.
In particolare, i sottoscrittori del presente Accordo intendono promuovere reali condizioni per assicurare agli alunni diversamente abili effettive opportunità d’integrazione scolastica e formativa. Tale orientamento viene recepito anche nel presente Accordo di Programma.
Il raggiungimento del suddetto obiettivo è finalizzato a promuovere una cultura dell’integrazione che richiede impegno, ricerca, responsabilità e innovazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Una cultura dell'integrazione presuppone la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi scolastici, sanitari e sociali così come richiamato nella legge quadro 328 novembre 2000 che ha promosso la riforma dello stato sociale.
Obiettivo, quindi, è una programmazione unitaria e coordinata dei servizi scolastici integrati con quelli socio-sanitari, assistenziali e ricreativi, con riferimento al progetto didattico, riabilitativo e di socializzazione individuale che è lo sviluppo del piano educativo individualizzato (PEI).
Detta finalità è perseguita:
a) assicurando il diritto all’istruzione, educazione e integrazione del diversamente abile con la predisposizione, attuazione e verifica congiunta del progetto educativo, riabilitativo, socio assistenziale e di socializzazione, agevolando forme di integrazione tra attività scolastiche ed altre attività extrascolastiche presenti sul territorio;
b) definendo progetti educativi individualizzati sulla base della diagnosi funzionale e sul profilo dinamico funzionale di ogni soggetto diversamente abile e da realizzare, in via prioritaria, nell’ambito scolastico e, in via suppletiva, nell’ambito domiciliare;
c) individuando le rispettive competenze degli enti sottoscrittori ed i correlativi impegni finanziari per i servizi da approntare;
d) individuando finanziamenti per l’acquisto di ausili, sussidi didattici e per sperimentazioni, coinvolgendo, eventualmente, anche altri soggetti specializzati pubblici e privati;
e) assicurando il personale necessario al progetto di integrazione, come previsto dalla normativa vigente;
f) utilizzando il GLIT come supporto di consulenza ai diversi attori sottoscrittori;
g) riconoscendo e agevolando il ruolo della famiglia, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione e del volontariato, delle fondazioni e degli Enti di patronato di promozione sociale;
h) attivando i gruppi di lavoro scolastici ai sensi dell’art. 15 della legge 104/92;
i) proponendo e attivando una rete di progetti più vasti per una reale integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili.
ART. 2 - CRITERI GENERALI
I sottoscritti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell’Accordo di Programma:
a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi interistituzionali a favore della singola persona diversamente abile che frequenta la scuola;
b) individuazione degli impegni degli Enti da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno;
c) verifica dell’attuazione e del rispetto dell’Accordo di Programma sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive e dell' esigibilità dei diritti.
ART. 3 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Il presente accordo intende rendere efficace l’esercizio del diritto di frequenza e formazione dei soggetti diversamente abili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie dell'Ambito S6.
ART. 4 - ENTI FIRMATARI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma a livello provinciale prendono parte, tramite i loro rappresentanti legali:
1)I Dirigenti Scolastici delle Scuole autonome
2) L’Azienda Sanitaria Locale Sa2
3) Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6
ART. 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Il presente documento trova applicazione a livello provinciale ed impegna gli enti sottoscrittori nei rispettivi ambiti di competenza.
L’Accordo si riferisce agli allievi diversamente abili, individuati secondo l’art. 3 e certificati secondo l’art. 12 della legge 104/92 frequentanti:
- le scuole statali di ogni ordine e grado, compresi i percorsi integrati scuola-lavoro;
- le scuole paritarie ai sensi della Legge 62/2000;
- gli asili nido comunali.
CAPITOLO II - GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE
All’individuazione dell’alunno, anche se maggiorenne, come persona con diversa abilità, provvede, su richiesta dell’interessato o di chi ne fa la veci, il competente servizio dell’ASL tramite apposita certificazione.
Il riconoscimento del minore quale persona portatore di handicap sarà effettuata, secondo le deliberazioni della ASL SA2, attraverso apposita Commissione che prevederà la partecipazione del Neuropsichiatria infantile distrettuale.
La certificazione viene rilasciata alla famiglia dell’alunno o al diretto interessato, in caso di maggiore età, che provvederà a consegnarla alla scuola o al centro di formazione professionale all’atto dell’iscrizione.
ART. 7 - DIAGNOSI FUNZIONALE
La Diagnosi funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno; si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dello stesso.
Alla sua stesura provvede l’Unità Multidisciplinare dell’ASL. Essa viene aggiornata quando se ne ravvisino i presupposti e comunque viene rinnovata ad ogni passaggio dell'alunno al grado scolastico successivo o alla formazione professionale.
In caso di prima individuazione, l’ASL si impegna a produrre la documentazione in tempi utili per l'assegnazione del personale docente di sostegno e di assistenti specialistici.
ART. 8 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Sulla base dei dati raccolti nella diagnosi funzionale, delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai docenti, operatori sanitari, dai genitori, viene elaborato il profilo dinamico funzionale (PDF).
Il PDF, nell’ambito delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno, individua “le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte curricolari dell’alunno handicappato” evidenziando le aree di potenziale sviluppo.
Il PDF viene aggiornato ad ogni passaggio di grado scolastico ed alle scadenze previste dalla vigente normativa presso l’ambulatorio distrettuale.
ART. 9 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro predisposti per l’alunno diversamente abile in un determinato periodo di tempo, di norma l'anno scolastico.
Il PEI ha come fine la realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione, alla socializzazione, all'integrazione ed è parte integrante della programmazione educativa/didattica di classe. Esso è definito, con accordi annuali rispetto alla nomina dei docenti entro i primi due mesi di scuola, dai docenti curricolari e di sostegno e, per quanto riguarda i progetti integrati, insieme ai docenti della formazione professionale.
Alla sua stesura collaborano gli operatori dell’ASL, eventuali figure professionali degli EE.LL. che seguono l’alunno, i terapisti pubblici e/o privati, la famiglia e l’alunno stesso (là dove è possibile).
Nel PEI vengono esplicitate le forme di integrazione tra scuola ed extra scuola in sintonia con il progetto di vita. Nel PEI vengono esplicitati, inoltre, i bisogni della persona, gli obiettivi da raggiungere, le attività, i metodi, i materiali, i sussidi con cui si organizzano gli interventi, le forme e i modi di verifica e di valutazione del piano stesso.
Il PEI viene redatto presso l’ambulatorio distrettuale secondo una calendarizzazione degli incontri stabilita.
ART. 10 - ISTRUZIONE DOMICILIARE
Va intesa come servizio estremo proposto e condiviso con la famiglia, atto a non interrompere il percorso scolastico dell’alunno ed è attuata secondo le modalità descritte dalla normativa del Ministero della Pubblica Istruzione.
ART. 11 - GRUPPI DI LAVORO
GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE (GLIT)
L' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6 istituisce un Gruppo di Lavoro Interistituzionale Territoriale (GLIT) composto dai rappresentanti tecnici che saranno nominati, con atti formali, da ogni istituzione firmataria del presente accordo.
Si riunisce tre volte all’anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e su richiesta di almeno due rappresentanti tecnici degli Enti sottoscrittori del presente accordo su convocazione del Direttore dell' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6;
Il GLIT verifica il raggiungimento degli obiettivi condivisi, confronta e verifica le risorse (professionali, strutturali, economiche, ecc…) messe a disposizione dagli Enti sottoscrittori; sistematizza tutti i dati articolando un sistema di monitoraggio e valutazione delle informazioni relative all’attuazione dell’integrazione sociale e scolastica attraverso l’organizzazione di una Banca dati territoriale, segnalando all’Ente competente eventuali carenze o inadempienze riscontrate; coordina le iniziative e i servizi di cui agli impegni dei singoli enti sottoscrittori.
Il GLIT nella prima seduta utile provvede alla approvazione di un apposito regolamento di funzionamento ed elegge un Presidente.
GRUPPO DI LAVORO DI ISTITUTO PER L’HANDICAP (GLHI)
Le istituzioni scolastiche autonome, sia pubbliche che paritarie, dopo l’iscrizione degli alunni riconosciuti dalla ASL con relativa Diagnosi Funzionale, nella quale viene indicata la situazione di gravità per ogni singolo alunno, all’inizio dell’anno scolastico istituiscono il Gruppo di Lavoro di Istituto per l’Handicap (GLHI) ed i Gruppi di Lavoro Operativi per l’Handicap (GLHO).
Il GLHI si riunisce almeno tre volte l’anno - concordando con gli altri enti sottoscrittori il calendario degli incontri - con i seguenti compiti:
a) ad inizio anno, d’intesa con le famiglie e alla presenza dei rappresentati delle Istituzioni firmatarie, concorda la programmazione educativa della Scuola per l’attuazione dell’integrazione scolastica considerando il numero di alunni disabili iscritti e la loro gravità articolando un piano di intervento che prenda in considerazione i limiti e le risorse contestuali del singolo Istituto Scolastico prevedendo la partecipazione attiva di tutti i genitori e di tutti gli alunni;
b) durante l’anno, verifica il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati e, nel caso, ridefinisce la programmazione ipotizzata;
c) a fine anno, valuta i risultati raggiunti e concorda azioni integrate di programmazione per l’anno successivo.
GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI PER L’HANDICAP (GLHO):
Il GLHO si riunisce - concordando con gli altri enti sottoscrittori il calendario degli incontri - per ogni singolo alunno con la presenza di genitori dell’alunno, rappresentati degli altri enti firmatari, se necessario da altri operatori coinvolti nel percorso di integrazione socioeducativa dell’alunno per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi dell’art.12 comma 5 della L.104/92 e degli art. 4 e 5 del D.P.R. 24/02/1994 n. 87, concordando, fin dal primo incontro, i momenti di verifica e monitoraggio degli interventi previsti.
CAPITOLO III - IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI
I sottoscritti Enti assumono gli impegni di seguito indicati:
ART. 12 – DIRIGENZE SCOLASTICHE
Si impegnano a:
- a comunicare, al Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6, all’inizio dell’anno scolastico il numero degli alunni diversamente abili iscritti;
- coordinare gli interventi e le competenze per garantire l’assistenza agli alunni diversamente abiliti all’interno della struttura scolastica, finalizzata al sostegno delle autonomie personali;
- a convocare il GLHI almeno tre volte all’anno e il GLHO secondo quanto descritto nell’art. 13 concordando con il personale sanitario e quello del Consorzio il calendario degli incontri;
- promuovere una adeguata formazione del personale impegnato in dette funzioni per l’ottimale conseguimento di questo obiettivo;
- promuovere l’inserimento all’interno del POF di attività finalizzate all’integrazione degli alunni diversamente abili.
- fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie, previste dalle Leggi 104/92 e dal DPCM 186/2006 e da tutta la normativa vigente, in materia di integrazione scolastica;
- concordare con l’Azienda Sanitaria Locale il calendario delle riunioni necessarie alla stesura dei PEI e dei PDF, per lo scambio delle informazioni necessarie;
- organizzare tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l’alunno, anche in ambiti extra scolastici, per stabilire un primo patto di collaborazione;
- garantire il passaggio delle informazioni necessarie sull’alunno di cui alla legge 104/92, inviando il “fascicolo personale” completo dei documenti maggiormente significativi (Certificazione, Foglio Informazioni, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, progetti Speciali) al Dirigente Scolastico del grado successivo;
- favorire la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita dell'alunno diversamente abile, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza,coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale;
- garantire la frequenza degli alunni di cui alla legge 104/92, predisponendo interventi necessari a rimuovere le cause dell’abbandono scolastico e delle assenze ripetute sistematicamente;
- segnalare per iscritto all' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6 i casi di alunni in situazione di grave difficoltà per i quali la famiglia eventualmente non accolga l’invito a rapportarsi a loro o al servizio sanitario;
- ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato alla loro istituzione scolastica, procedere alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro Handicap dell’Istituto (GLH d’Istituto);
- garantire l'assistenza di base agli alunni disabili e, visto quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto e dal Protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l’ANCI e l’UPI del 27 settembre 2000, operare affinché i collaboratori scolastici, dipendenti dallo Stato e/o delle ditte in appalto, assicurino agli alunni disabili l’assistenza di competenza della scuola; tali mansioni sono regolate dal C.C.N.L. 2002-05 art.47 allegato A;
- inviare la richiesta di personale per l’assistenza specialistica e la comunicazione, per l’anno scolastico successivo, al competente Ambito S6 la richiesta di personale specialistico (educatore professionale dell'Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6 va fatta tenendo conto esclusivamente dell'indicazione nella parte finale della modulistica della diagnosi funzionale a cura del neuropsichiatra. L' Asl non indica per la figura dell'educatore il numero di ore dedicate;
- concordare con l' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6 le modalità di partecipazione del personale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l’integrazione;
- promuovere iniziative di aggiornamento in servizio del personale tutto della scuola, con le caratteristiche di un rapporto circolare fra i momenti teorici e la programmazione educativa e didattica, anche in collaborazione con gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale,attingendo ai fondi disponibili per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale scolastico;
- assicurare l’acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell’ambito scolastico, utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalle legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto. Gli oggetti acquistati devono essere i più adatti a garantire l’effettiva attuazione del diritto allo studio e il pieno sviluppo delle potenzialità personali degli alunni disabili;
- fornire dati e informazioni necessari al monitoraggio e alla valutazione prevista dal GLIT;
- a collaborare alla diffusione di iniziative, servizi e strumenti di sensibilizzazione;
- promozione e partecipazione ad eventuali iniziative formative ed informative comuni per tutti gli operatori facenti parte delle istituzioni firmatarie.
ART. 13 – Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6
L' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6 nell’ambito delle proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente e nei limiti dei conferimenti
finanziari, strumentali e professionali espressamente finalizzati agli impegni assunti con il presente Accordo, si impegna a contribuire al processo d'integrazione degli alunni diversamente abili mediante:
- servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione di cui al comma1 lett. c) art.139 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n112;
- servizi specialistici che mirano a valorizzare l'autonomia e la comunicazione personale di allievi certificati di cui al comma 3 art. 13 L. 104/92, attraverso personale dipendente o convenzionato che partecipa al progetto educativo in collaborazione con la scuola ed i servizi sanitari;
- l’Assistenza Specialistica sarà effettuata da educatori professionali, sulla base di un progetto invidualizzato redatto in collaborazione con il corpo docente, i familiari e il Neuropsichiatra di competenza. L’intervento mirerà non solo a favorire l’integrazione scolastica e territoriale del minore, ma soprattutto a facilitare il processo di crescita da un punto di vista dell’autonomia personale.
- la presenza degli operatori (quali Educatori Professionali, Psicologi e Assistenti Sociali) coinvolti nei progetti educativi ai Gruppi di Lavoro di Circolo o d'Istituto previa calendarizzazione degli incontri;
- il sostegno a progetti predisposti dalle scuole per favorire i processi di integrazione scolastica;
- collaborazione relativamente all’orientamento Scolastico e professionale degli allievi diversamente abili;
- a favorire, per quanto fattibile, la continuità delle azioni educative ed assistenziali anche durante le iniziative educativo-ricreative estive secondo quanto previsto nella progettazione del Piano di Zona Sociale;
- a collaborare alla diffusione di iniziative, servizi e strumenti di sensibilizzazione;
- promozione e partecipazione ad eventuali iniziative formative ed informative comuni per tutti gli operatori facenti parte delle istituzioni firmatarie.
L' Azienda Speciale Consortile - Consorzio Sociale “Valle dell'Irno” S6 si impegna:
a promuovere, in collaborazione con gli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo, percorsi di formazione e aggiornamento, oltre a quelli finanziabili con fondi F.S.E, per tutti i soggetti coinvolti nei processi di integrazione degli alunni diversamente abili per i settori di competenza.
ART. 14 - AZIENDA SANITARIA LOCALE
L’A.S.L. si impegna a:
- compilare la Diagnosi Funzionale e il PDF: i relativi aggiornamenti verranno effettuati come disposto dal comma 8 dell'art.12 della L 104 /92;
- Nei limiti delle risorse disponibili, la ASL collaborerà, anche attraverso il personale dell' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6 che già segue il minore, ai gruppi di lavoro delle istituzioni scolastiche;
- collaborare con l’Amministrazione scolastica e gli Enti Locali per la realizzazione di eventuali progetti di “aggiornamento e formazione” per tutti coloro che, Dirigenti, Docenti, Collaboratori Scolastici, Assistenti specialistici e alla comunicazione, Famiglie, operano con alunni diversamente abili;
- collaborare con il sistema dei Centri di formazione professionale per l’orientamento e il supporto all’integrazione;
- altri possibili interventi potranno essere concordati tra lo specialista dell'ASL e il Dirigente Scolastico, previo accordo con la famiglia. Gli interventi che sono oggetto del presente Accordo saranno, di volta in volta, concordati tra il Dirigente Xxxxxxxxxx che ne fa richiesta e lo specialista dell'ASL.
CAPITOLO IV - LE RISORSE PROFESSIONALI, STRUMENTALI E FINANZIARIE
ART. 15 - RISORSE PROFESSIONALI
L'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili richiede una collaborazione inter professionale tra tutti gli operatori messi a disposizione dalle varie istituzioni al fine di assicurare un reale coordinamento tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali. Tale azione viene esplicitata all'interno del P.E.I., inteso come il progetto vita del disabile, dove le singole professionalità, ciascuna rispettando le proprie competenze, va ad interagire con le altre.
Personale delle Istituzioni scolastiche:
• Docente curricolare
• Docente di sostegno
• Personale ATA
Personale dell'Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6 :
• Educatore Professionale
• Assistente per l’autonomia e per la comunicazione
ART. 16 - RISORSE FINANZIARIE
Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di programma individuano le risorse destinate al finanziamento degli impegni assunti mediante apposite intese. Nelle intese sono esplicitate le modalità di gestione di tali risorse.
CAPITOLO V - VIGILANZA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO
ART. 17 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.
Il presente accordo ha validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione salvo essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative. Esso sarà rinnovato previo atto formale dell' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6.
ART. 18 - NORMA TRANSITORIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Per l’anno scolastico 2016/2017, in considerazione della novità organizzativa rappresentata dal presente Accordo e dal tempo della sua sottoscrizione, al fine di offrire il miglior servizio e le massime garanzie agli studenti e alle famiglie, gli Enti concordano la seguente calendarizzazione nell’assunzione degli impegni sottoscritti:
Periodo ottobre – febbraio 2016/2017: coordinamento del personale addetto all’assistenza di base, all’autonomia ed alla comunicazione;
Periodo marzo – giugno 2017: messa a regime degli interventi.
ART. 19 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ACCORDO
Il presente accordo viene sottoscritto, previa approvazione da parte del competente organo previsto dai rispettivi statuti o ordinamenti, dalle parti contraenti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.
Le parti firmatarie del presente Accordo di programma si impegnano alla diffusione dell'Accordo stesso.
ART. 20 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ACCORDO
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 104/92, dal D.M. del 9/7/92 e dal D.L. n. 267 del 18/8/2000, le parti convengono di darsi strumenti di monitoraggio e di valutazione periodica dell'Accordo. Le modalità e i tempi per le verifiche degli adempimenti delle diverse amministrazioni coinvolte sono svolte direttamente dai Responsabili dei Servizi interessati ai problemi della disabilità all'interno degli Enti Locali, dell'ASL, del MIUR-CSA e delle Istituzioni Scolastiche Autonome.
In apposite Intese potranno essere individuate ulteriori forme di monitoraggio e valutazione anche attraverso la creazione di organismi interistituzionali.
ART. 21 - COLLEGIO DI VIGILANZA, ARBITRATO E FORO COMPETENTE
È costituito il Collegio di Vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di Programma, presieduto dal Direttore dell' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6, o da un suo delegato, scelto tra uno dei Comuni costituenti l’ Azienda, e composto da un Dirigente scolastico, da un Rappresentante della ASL, e da un rappresentante delle Associazioni a tutela della disabilità. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente accordo debbono essere comunicati, per iscritto, all' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6, i nominativi dei componenti del Collegio di Vigilanza designati. I nominativi e la sede del Collegio debbono essere contestualmente comunicati all’opinione pubblica. Il Collegio di Xxxxxxxxx, nella prima seduta utile, provvede all’approvazione di un apposito regolamento di funzionamento.
Baronissi, lì