OGGETTO:ACCORDO TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LA PROVINCIA DI BRESCIA IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BACINO DI BRESCIA E LA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI.
Decreto N.426/2015
OGGETTO:ACCORDO TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LA PROVINCIA DI BRESCIA IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BACINO DI BRESCIA E LA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI.
Il Presidente della Provincia
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
Premesso che:
Con la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 la Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina del Trasporto Pubblico Locale;
Tra gli aspetti più caratterizzanti della nuova disciplina, integrata con Legge Regionale 08 luglio 2015, n°19, va annoverata l’istituzione di sei Agenzie di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale e che la provincia di Brescia è individuata come uno dei sei bacini nei quali si articola il territorio regionale lombardo;
L’Agenzia è configurata quale Ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di competenza;
Con deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia 25 luglio 2013, n. 28, e con deliberazione del Consiglio Comunale di Brescia 29 luglio 2013, n. 98, è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale – Bacino di Brescia, convenendosi nel 10% per la Regione Lombardia e nel 45% ciascuno per il Comune e per la Provincia di Brescia le quote di partecipazione nell’Agenzia;
In data 23 settembre 2013, con provvedimento n. 8486 l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità ha decretato, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 7 della legge regionale n. 6/2012, la costituzione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia;
Nell’Assemblea del 30 giugno 2014 sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’Agenzia;
In data 30 dicembre 2014, con decreto n.139 del Presidente della Provincia di Brescia è stato approvato lo “Schema di Accordo tra il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia in merito al finanziamento e al funzionamento dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale - Bacino di Brescia”;
Ritenuto necessario, al fine di regolamentare il periodo transitorio per garantire la piena operatività del nuovo Ente, definire, unitamente al Comune di Brescia, le modalità del passaggio dei Contratti di Servizio e la relativa gestione amministrativa degli stessi all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, determinandone gli apporti in termini di risorse umane e strumentali a modifica ed integrazione del precedente accordo sottoscritto 30 dicembre 2014;
Richiamati a tal fine:
L’articolo 7, comma 3, della già citata legge regionale n 6/2012 che prevede che l’Agenzia sia costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema e che le disposizioni dello stesso articolo siano attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema;
L’articolo 17 dello Statuto dell’Agenzia del Bacino di Brescia che ripropone i contenuti del sopra citato comma 3 dell’articolo 7 e afferma che l’Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con contributi degli Enti aderenti, con stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti, con rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui, oltre che da eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità;
Visto l'allegato Schema di Accordo che integra e disciplina le competenze tra i vari Enti, nell’ambito delle mutate e non perfettamente coordinate previsioni legislative, pattuite nell'Accordo firmato il 30/12/2014 con il Comune di Brescia, nonché le disposizioni del periodo transitorio al fine di garantire all’Agenzia il puntuale svolgimento delle attività istituzionali attribuite dalla legge, nelle more della completa attuazione della riforma stabilita dalla Legge Regionale 6/2012 e ss.mm.ii. per la gestione in forma associata del servizio di trasporto pubblico locale a livello di bacino;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 24/12/2015 del Direttore dell'Area Tecnica Xxx. Xxxxx Xxxxxx;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 24/12/2015 del Direttore dell'Area delle Risorse Xxxxxxx Xxxxxx;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 24/12/2015 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Xxxxxxx Xxxxxx;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;
decreta
1. Per tutto quanto esposto in premessa di approvare l'allegato Schema di “Accordo tra il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia in merito al funzionamento dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale – Bacino di Brescia” a modifica ed integrazione dell'Accordo già sottoscritto in data 30 dicembre 2014.
2. Di demandare al direttore dell'Area Tecnica la sottoscrizione del suddetto Accordo.
3. Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Brescia, 29 dicembre 2015 Il Presidente della Provincia Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LA PROVINCIA DI BRE- SCIA IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DELLTAGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BACINO DI BRESCIA E LA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI
Il COMUNE DI BRESCIA, con sede in Brescia, ...
E
la PROVINCIA DI BRESCIA con sede in Brescia, ...
PREMESSO
- che con la L.R. 4.4.2012 n. 6 (pubblicata sul BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012) la Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina del trasporto pubblico locale;
- che tra gli aspetti più caratterizzanti della nuova disci- plina va annoverata l’istituzione di Agenzie di bacino per il trasporto pubblico locale e che la provincia di Brescia è individuata come uno dei bacini nei quali si articola il territorio regionale lombardo;
- che l’Agenzia è configurata quale ente pubblico non economi- co, dotato di personalità giuridica e di autonomia organiz- zativa e contabile, costituito per l’esercizio in forma ob- bligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino territo- riale di competenza;
- che la predetta norma prevede che l’Agenzia abbia un proprio statuto e propri regolamenti;
- che al termine dell’iter procedurale previsto dalla normati- va regionale sopra citata il Consiglio Comunale di Brescia, con propria deliberazione n. 98 in data 29.7.2013, ha appro- vato in via definitiva lo statuto dell’Agenzia per il tra- sporto pubblico locale – bacino di Brescia, convenendosi nel 10% per la Regione Lombardia e nel 45% ciascuno per il Comu- ne e per la Provincia di Brescia le quote di partecipazione nell’Agenzia;
- che il Consiglio Provinciale di Brescia ha adottato pari de- liberazione il giorno 25/07/2013 – D.C.n°28 ;
- che con D.a.r. 23 settembre 2013 - n. 8486 l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità ha decretato, in attuazione a quanto stabilito dall’art. 7 della l.r. n. 6/2012, la costi- tuzione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia;
- che nell’assemblea del 30.6.2014 sono stati nominati il Con- siglio di Amministrazione e il Presidente dell’Agenzia;
- che l’art. 7 c. 3 della già citata legge regionale n 6/2012 prevede che l’agenzia sia costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema e che le disposizioni dello stesso articolo siano attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e
patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema;
- che l’art. 15 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia prevede che la stessa sia costituita con personale comandato o incarica- to o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, eventualmente anche tramite assegnazione a part-time;
- che l’art. 17 comma 2 del medesimo Statuto afferma che l’Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con contributi degli Enti ade- renti, con stanziamenti ordinari e straordinari della Regio- ne, dello Stato e di altri Enti, con rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui oltre che da eventuali altri proven- ti, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di li- beralità;
- che con accordo approvato in data 30.12.2014 e sottoscritto in data 16.2.2015 il Comune e la Provincia di Brescia hanno definito le modalità di funzionamento e di partecipazione al finanziamento dell’Agenzia, così come la definizione degli apporti degli stessi Enti in termini di risorse umane e di beni e servizi nella prima fase di attività della stessa;
RILEVATO
- che la L.R. 8.7.2015 n. 19 (pubblicata sul BURL n. 28 suppl. del 10.7.2015) ha, fra l’altro, introdotto alcune modifiche all’art. 60 della L.R. n. 6/2012, fra cui l’ulteriore rinvio del termine per l’approvazione dei programmi di bacino - ora fissato all’11.7.2016 – e per l’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale – ora determinato all’11.4.2017;
- che con la medesima legge regionale è stato altresì disposto che alle Agenzie costituite e operative - nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall’art. 17 della medesima L.R. n. 6/2012 in merito alla definizione delle ri- sorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico lo- cale – siano fin da subito trasferite le risorse erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell’atto di affidamento an- cora in corso, le risorse erogate a copertura degli oneri sostenuti per il rinnovo CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, nonché le risorse erogate per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico
Ritenuto necessario rivedere congiuntamente, nell’ambito delle mutate e non perfettamente coordinate previsioni legislative, le disposizioni pattuite nel Protocollo citato in materia di finan-
ziamento e funzionamento dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale – bacino di Brescia, nei periodi transitori cosi definiti:
1. dalla sottoscrizione del presente documento al 30 giugno 2016 “T1”;
2. dal 1° luglio 2016 alla data dell’11 aprile 2017 “T2”,
al fine di garantire all’Agenzia il puntuale svolgimento delle attività istituzionali attribuite dalla legge, nelle more della completa attuazione della riforma stabilita dalla L.R. 6/2012 e ss.mm.ii. per la gestione in forma associata del servizio di tra- sporto pubblico locale a livello di bacino;
tutto ciò premesso, tra le parti SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto dell’Accordo Operativo
Il presente Accordo Operativo definisce le modalità di espleta- mento, in forma coordinata, delle funzioni e attività in materia di trasporto pubblico locale tra Agenzia, Comune e Provincia, nelle more della completa attuazione della riforma stabilita dal- la L.R. 6/2012 e ss.mm.ii. per la gestione in forma associata del servizio di trasporto pubblico locale a livello di bacino, in so- stituzione del precedente Protocollo sottoscritto il 30/12/2014 tra Comune e Provincia. Esso ha per oggetto, in particolare, la definizione delle modalità di funzionamento e di partecipazione del Comune e della Provincia di Brescia al finanziamento dell’Agenzia, così come gli apporti degli stessi Enti in termini di risorse umane e di beni e servizi nel periodo transitorio, os- sia fino all’espletamento delle procedure per l’affidamento del nuovo contratto.
Art. 2 – Attività dell’Agenzia
Obiettivi fondamentali dell’Agenzia sono la redazione ed approva- zione del programma di bacino e l’espletamento delle procedure di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, nel ri- spetto dei termini previsti dalla L.R. n. 6/2012.
Art. 3 – Attività degli Enti
Comune e Provincia collaboreranno con l’Agenzia per lo svolgimen- to delle attività previste all’Art. 2.
Nel transitorio “T1” la Provincia di Brescia ed il Comune di Bre- scia proseguiranno la gestione dei rispettivi contratti. Nel Transitorio “T2” l’Agenzia subentrerà alla gestione dei contratti e Concessioni in capo alla Provincia di Brescia; il Comune di Brescia, previa proroga del contratto in essere, proseguirà nella gestione del contratto fino al termine del periodo “T2”.
Art. 4 – Risorse umane in dotazione all’Agenzia
L’Agenzia, specie in sede di prima operatività, è dotata di una struttura snella, in un’ottica di contenimento delle spese e di efficientamento delle risorse. L’Agenzia può anche avvalersi, per specifiche attività di competenza, di risorse umane e professio- nali interne ai due Enti.
Per il periodo transitorio “T1”, è confermato il distacco presso l’Agenzia di 2 tecnici a tempo pieno (1 da Comune e 1 da Provin- cia), di 2 tecnici part-time (1 da Comune e 1 da Provincia) e di due amministrativi a tempo pieno (1 da Comune e 1 da Provincia); oltre alle attuali risorse umane si aggiungono dal 1° gennaio 2016 un ulteriore amministrativo distaccato dalla Provincia a tempo pieno e la trasformazione del part-time tecnico attuale della Provincia a tempo pieno, con assunzione dei relativi oneri, comprensivi di eventuali spese di missione da liquidarsi a fronte di richiesta del Direttore dell’Agenzia stessa, a carico degli Enti assegnanti.
La Provincia di Brescia si impegna fin da ora a trasferire all’Agenzia dal 1° luglio 2016, con tutti i relativi oneri,il personale di cui al precedente paragrafo oltre al personale che attualmente gestisce i “Contratti di Servizio” e più precisamente un amministrativo ed un tecnico. A questi si aggiungerà un ulte- riore amministrativo, in sostituzione di quello che andrà in quiescenza il prossimo anno. Gli Enti assicureranno comunque all’Agenzia, anche a regime, il supporto e la consulenza degli uffici comunali e provinciali, sia per l’espletamento di servizi generali e trasversali sia per lo svolgimento di attività speci- fiche e puntuali.
Art. 5 – Dotazioni strumentali messe a disposizione dell’Agenzia In via transitoria, il Comune di Brescia continuerà a mettere a disposizione quale sede dell’Agenzia l’immobile di sua proprietà sito in via Marconi (ex Chiesetta), già allestito d’intesa con l’Agenzia. Per lo stesso immobile si farà carico delle utenze (e- nergia elettrica, riscaldamento, telefonia, ecc.) e delle spese di pulizia. Resta inteso che - al fine di garantire la piena ope- ratività dell’Agenzia - gli Enti metteranno a disposizione entro il periodo transitorio “T1” una nuova sede, di dimensioni e ca- ratteristiche adeguate, i cui costi saranno a carico dell’Agenzia medesima. Nel transitorio “T1” rimangono in comodato d’uso all’Agenzia le due autovetture, di proprietà l’una del Comune e l’altra della Provincia, per le quali gli Enti concedenti conti- nueranno ad accollarsi spese di bollo e assicurative mentre con- sumi e manutenzioni saranno a carico dellTAgenzia. Entrambi gli Enti mantengono altresì a disposizione dell’Agenzia le dotazioni hardware e software attualmente in uso, assumendosene i relativi costi di gestione e manutenzione (licenze, etc.). Dal periodo “T2” l’Agenzia si farà carico di tutte le spese relative ai beni strumentali.
Art. 6 – Risorse economiche e finanziarie
A decorrere dal mese di ottobre 2015, Regione Lombardia eroga di- rettamente all’Agenzia le risorse spettanti per gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in essere nel bacino di competenza, precedentemente assegnate ed erogate agli Enti Locali e alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale (contributi TPL, risorse dgr 573/2013 – Patto Tpl e da ribassi d’asta, funzioni amministrative, rinnovo CCNL, rinnovo parco au- tobus, Comuni Regolatori e Concessioni lotto Valle Camonica). In via transitoria, al fine di consentire agli Enti titolari dei contratti di servizio la tempestività nei relativi pagamenti - finanziati in parte con tali risorse e in parte con risorse pro- prie degli Enti - l’Agenzia trasferirà tali somme a Comune e Pro- vincia, a ciascuno per l’ammontare di competenza, entro il termi- ne di 15 giorni dall’accreditamento da parte di Regione Lombar- dia.
Restano invece fin da subito di competenza dell’Agenzia le risor- se assegnate da Regione Lombardia, in via straordinaria, per le attività direttamente svolte dalla stessa, ai sensi dell’art. 1 del presente Accordo Operativo (es. premialità).
Nel periodo transitorio “T1” le risorse economiche trasferite dalla Regione Lombardia per la gestione Amministrativa pari a
315.000 euro per il 2016 saranno al 50% a beneficio della Provin- cia di Brescia; dal periodo “T2” e successivi le risorse saranno rimodulate in funzione del numero dei dipendenti della Provincia di Brescia che saranno trasferiti all’Agenzia.
Le risorse economiche trasferite dalla Regione Lombardia per la gestione Amministrativa, saranno a beneficio del Comune di Bre- scia fino al termine del periodo “T2”, successivamente saranno trasferite all’Agenzia
Per il periodo transitorio, all’Agenzia saranno altresì trasferi- te le risorse aggiuntive necessarie allo svolgimento delle atti- vità d’istituto, poste a carico di Comune e Provincia in eguale quota, nei limiti delle già deliberate disponibilità di bilancio annuale e pluriennale degli Enti.
Brescia li / /
Per il Comune di Brescia
Per la Provincia di Brescia