ACCORDO
ACCORDO
TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE E L’ AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER L’ACCESSO ALLE MENSE DA PARTE DEL PERSONALE SANITARIO ED AMMINISTRATIVO STRANIERO CHE EFFETTUA CORSI FORMATIVI PRESSO LE STRUTTURE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
TRA
L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese (di seguito denominata AOUS), con sede legale in Xxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx 00, CF/P. IVA: 00388300527, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Bibbiena (AR) il 11.5,1951 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente stesso, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale nominato con DPGRT n. 142 del 19/9/2017
E
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana di seguito denominata “Azienda Regionale DSU”, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00, C.F. n. 94164020482 P.I.05913670484 rappresentata dal Dr. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Firenze il 2.1.1970 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente stesso, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con DPRG n. 205 del 26/11/2015
PREMESSO CHE
- l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale della Toscana ed ha, fra l’altro, fra i propri obiettivi istituzionali, la partecipazione ad attività nel campo della formazione medica e delle ricerca sanitaria ed intrattiene rapporti con il Ministero della Salute della Repubblica Popolare Cinese e nell’interesse della Regione Toscana ha da tempo avviato un progetto che prevede la presenza in Italia di personale (medico e paramedico) proveniente dalla Cina, per lo svolgimento di attività di formazione e collaborazione nel settore sanitario e scientifico;
- per lo svolgimento del progetto sussiste l’esigenza di assicurare al personale sanitario e amministrativo della Repubblica Popolare Cinese, l’erogazione di pasti per rendere possibile il soggiorno durante il periodo formativo in Italia;
- l’AOUS, nell’ambito di accordi tra enti o aziende Regione Toscana richiede all’Azienda Regionale DSU la possibilità di far accedere alle mense universitarie gruppi formati da personale sanitario e amministrativo proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese e da altri Paesi stranieri, che effettua corsi formativi presso l’AOUS, per il pranzo e la cena nei giorni dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e i giorni festivi); i gruppi saranno formati all’inizio da un numero di circa 60 unità, fino ad un massimo previsto di n. 65 unità, che si alterneranno mensilmente/trimestralmente e/o semestralmente;
- l’Azienda Regionale DSU è disponibile ad erogare, attraverso l’organizzazione delle mense nella città di Siena, di erogare i pasti al personale sanitario e amministrativo proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese e altri Paesi stranieri;
- l’art. 15 (Accordi tra Pubbliche Amministrazioni) della Legge 241/1990 e s.m.i. prevede al comma 1, che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in particolare l’art. 5 comma 6 e 7, prevede i limiti entro i quali gli accordi tra Enti Pubblici possano essere conclusi affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal codice dei contratti pubblici, valendo a disciplinare comunque un istituto già previsto in linea generale dall’art. 15 della L.241/1990;
- la delibera ANAC n. 619 del 4/7/2108 fornisce chiarimenti in materia di qualificazione di accordi fra pubbliche amministrazione ai fini dell’applicabilità o meno dell’art. 5 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- mediante il presente accordo l’Azienda Regionale DSU assicura l’accesso alle mense per l’erogazione dei pasti al personale sanitario e amministrativo proveniente da vari Paesi stranieri che effettua corsi formativi presso l’AOUS;
- l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Azienda Regionale DSU, ognuna per le proprie funzioni e finalità, intendono cooperare per garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune ad entrambi, perseguendo così l’interesse generale e pubblico nel quadro istituzionale, sia oggettivo che soggettivo, rispetto anche all’interesse rappresentato dalla presenza della Regione Toscana nel rapporto con il Ministero della Repubblica Popolare Cinese;
- il presente accordo si basa su uno schema di atto che l’Azienda Regionale DSU, con delibera del CDA n. 61/2015 ha approvato ai fini di appositi accordi sul tema della ristorazione con le Aziende Sanitarie della Toscana, nonché all’occorrenza, con Enti Locali del territorio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 PREMESSE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo
Art. 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
L’oggetto del presente accordo tra gli Enti Pubblici, sopra richiamati, è l’erogazione dei pasti al personale sanitario ed amministrativo proveniente da Paesi stranieri che effettuano corsi presso le strutture dell’AOUS secondo i patti e le condizioni indicati negli articoli successivi in base alle disposizioni indicate dal presente accordo.
Art. 3
DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha validità di tre anni, decorrenti dal 25 AGOSTO 2019 al 24 AGOSTO 2022 e potrà essere eventualmente rinnovato d’intesa tra le parti previa adozione di apposito atto, salvo disdetta, riconosciuta da entrambe le parti, da comunicarsi, mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di 30 giorni.
Sarà facoltà dell’Azienda Regionale DSU risolvere anticipatamente, con preavviso di almeno 30 giorni il contratto, nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo previsto, senza
che l’AOUS possa pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitato con il pagamento dell’effettivo servizio prestato.
Sarà inoltre facoltà dell’AOUS risolvere anticipatamente, con preavviso di almeno 30 giorni il contratto, nel caso in cui i progetti di formazione internazionale non vengano realizzati, ovvero nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo previsto, senza che l’Azienda Regionale DSU possa pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi forma;
Art. 4
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PASTI
E’ di norma garantita l’erogazione dei pasti per pranzi e cene da lunedì a venerdì presso le seguenti Mense Universitarie di Siena:
• Xxxxx Xxxxxxx – via Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 45 – aperto da lunedì a venerdì per il pranzo (12,00 –14,30) e per la cena (19,00 – 21,15);
• Xxxxx X. Xxxxx – via X. Xxxxx, 1 – aperto da lunedì a venerdì per il pranzo (12,00 – 15,00) e per la cena (19,00 – 21,30);
• Mensa Universitaria Complesso Residenziale di X. Xx Xxxxxx, 9 – loc. San Miniato – aperto da lunedì a venerdì per il pranzo (12,00 – 14,30) e da lunedì a venerdì per la cena (19,00 – 21,00).
Qualora per esigenze non derogabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l’Azienda Regionale DSU dovesse sospendere temporaneamente o per lungo periodo l’erogazione del servizio in uno dei punti sopra elencati, la stessa Azienda Regionale DSU si impegna a darne comunicazione all’AOUS con un preavviso coerente rispetto alla conoscenza della necessità venutasi a manifestare.
Art. 5
COMUNICAZIONI NOMINATIVI UTENTI BENEFICIARI DEI PASTI
L’AOUS comunica, di volta in volta, i nominativi del personale sanitario ed amministrativo proveniente da Paesi stranieri, con indicato il periodo di permanenza, che si avvale del servizio ristorazione, all’Ufficio Amministrativo del servizio Ristorazione – via Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 47 – Siena, tel. 0577 – 226207 e-mail xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Art. 6
BADGE PER FRUIZIONE DEI PASTI
L’Azienda Regionale DSU predispone e consegna a ciascuno degli aventi diritto un badge magnetico da ritirare presso l’Ufficio suddetto e da esibire al cassiere addetto al controllo accessi.
Art. 7
PERIODI DI MANCATA EROGAZIONE DEI PASTI
I pasti non vengono erogati nelle vacanze pasquali – di norma dalla cena del giovedì precedente la Pasqua al martedì successivo - e natalizie – di norma dal 23 dicembre al 6 gennaio - e comunque per ogni eventuale periodo ritenuto necessario dall’Azienda Regionale DSU che provvede tempestivamente a darne comunicazione tramite i propri Uffici.
Art. 8
TARIFFE PER EROGAZIONE PASTI
Il Personale in oggetto può consumare i pasti, così come previsto dalle attuali tariffe, approvate dal Consiglio di Amministrazione del l’Azienda Regionale DSU con deliberazione n. 2/19 del 31/01/2019 e successive integrazioni:
• un pasto completo composto da un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta o dessert, pane ed acqua/bibita a consumo libero alla tariffa di € 7,00;
• un pasto ridotto A composto da un primo piatto, un contorno, frutta o dessert, pane ed acqua/bibita a consumo libero alla tariffa di € 6,00;
• un pasto ridotto B composto da un secondo piatto, un contorno, frutta o dessert, pane ed acqua/bibita a consumo libero alla tariffa di € 6,50.
• DA ASPORTO in sostituzione dei pasti, può essere fornito un cestino; tutto ciò in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare;
Tali importo sono comprensivi delle spese generali aggiuntive per la complessiva gestione della somministrazione dei pasti, rilevazione e controllo accessi.
I suddetti importi sono soggetti a variazione a seguito dell’adozione di apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale DSU. Tali variazioni dovranno essere comunicate in forma scritta all’AOUS, la quale ha facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta che dovrà pervenire al Protocollo aziendale entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di variazione delle tariffe sopra indicate.
I pasti stimati per la durata contrattuale annuale ammontano presuntivamente a n. 31.660 pasti circa.
Art. 9 PAGAMENTI
Il pagamento dei pasti consumati dal personale in oggetto è a carico dell’AOUS e xxxx’ cura del servizio Amministrazione e Contabilità dell’Azienda Regionale DSU provvedere ad emettere fattura, con cadenza mensile, allegando la stampa dei pasti consumati rilevati tramite l’applicativo informatico in uso presso il servizio ristorazione di Siena. L’AOUS dovrà provvedere alla liquidazione delle fatture entro trenta giorni dal loro ricevimento nelle modalità che verranno indicate dal Servizio Amministrazione e Contabilità.
Le fatture elettroniche intestate all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: Fatturazione Elettronica Sede di Siena
Codice unico ufficio: UFIMAT Nome ufficio: UFF_eFatturaPA
Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elenco Codice Destinatario del tracciato della fattura elettronica, dovrà altresì essere indicato l’oggetto della fatturazione. La fattura dovrà riportare l’oggetto delle fatturazione “Accordo Azienda Regionale DSU
– Azienda ospedaliero-universitaria Senese – erogazione pasti al personale sanitario straniero presso mense universitarie” assieme al periodo di riferimento.
Il pagamento delle prestazioni sarà eseguito mediante bonifico bancario entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura ed acquisizione D.U.R.C. in corso di validità.
Ritardi o inadempienze nei pagamenti potranno comportare in base alla valutazione dell’Azienda Regionale DSU la sospensione dell’erogazione dei pasti o la risoluzione dell’accordo con semplice comunicazione mediante Raccomandata AR, previa contestazione alla controparte in forma scritta e richiesta delle relative controdeduzioni.
Art. 10 Trattamento dati personali
Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD).
Le Parti e i soggetti impegnati ai sensi del presente accordo sono tenuti a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato dal D.Lgs. n.101/2018. Limitatamente alla stipula e alla gestione del presente accordo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del vigente D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento e per le sue finalità, sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
Le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati personali. I dati per sonali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Art. 11
MODALITA’ DI STIPULA DELL’ACCORDO
Il presente accordo viene stipulato in formato elettronico con firma digitale, ai sensi dell’art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/1990 s.m.i.
Art. 12
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente accordo sarà competente il Foro di Firenze.
Art. 13 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le leggi, decreti, circolari vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso della gestione che abbiano comunque attinenza con l’oggetto del servizio stesso e al quale le parti dovranno conformarsi.
Art. 14
SPESE, IMPOSTE, REGISTRAZIONEE SOTTOSCRIZIONE
L’imposta di bollo è a carco dell’AOUS e viene assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 2467/2000 integrazione n. 35254 del 13/10/2016.
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art 5 del DPR n. 131 del 28/4/1986, con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana Il Presidente
Dr. Xxxxx Xxxxxxx
Azienda ospedaliero-universitaria Senese
Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx