CCNL DEL 13/05/2014
CCNL DEL 13/05/2014
COMUNICAZIONE, GRAFICA ED EDITORIA - ARTIGIANATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro – Area Comunicazione per i lavoratori dipendenti delle Imprese
Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione
Decorrenza: 01/01/2013 Scadenza: 31/12/2015
Verbale di stipula
Roma, 13 maggio 2014 Tra:
- CNA Comunicazione e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile Nazionale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, dai Vicepresidenti Nazionali CNA Comunicazione e terziario avanzato Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx.
Assistite dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, coadiuvati dal Responsabile del Dipartimento Relazioni Sindacali Xxxxxxx Xx Xxxxx e dal Responsabile Ufficio Politiche Contrattuali Xxxxxxxx Xx Xxxxx.
- CONFARTIGIANATO Comunicazione rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai consiglieri nazionali delegati alla contrattazione Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx, dal Responsabile Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Assistite dalla Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx e dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxx, coadiuvati dal Direttore dell’Area Relazioni Sindacali Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Funzionario del settore Contrattuale Xxxxx Xxxxxxxxx.
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani – CASARTIGIANI, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx con l’assistenza del direttore Xxxxxx Xxxxxxx e dal responsabile nazionale della categoria Xxxxxxx Xxxxxxxx.
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane – CLAAI, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Vicepresidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, dal Vicepresidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx e dai Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx assistiti dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx, da Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxxxx.
e
- SLC-CGIL, Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxx, assistiti dalle delegazioni territoriali.
- FISTEL-CISL, Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, è rappresentata dal Segretario Generale Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, assistiti dalle delegazioni territoriali.
- UILCOM-UIL, Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xx Xxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Di Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx assistiti dalle delegazioni territoriali.
INDICE
- Art. 1 Sfera di applicazione
- Art. 2 Decorrenza e durata
Sezione “Relazioni sindacali e Bilateralità”
- Art. 3 Sistemi di informazioni – osservatorio
- Art. 4 Relazioni sindacali e sistema contrattuale
- Art. 4 bis Dritti sindacali nelle imprese non artigiane che occupano più di 15 dipendenti
- Art. 5 Occupazione femminile e pari opportunità
- Art. 6 Assemblea
- Art. 7 Permessi retribuiti per cariche sindacali
- Art. 8 Tutela dei licenziamenti individuali
- Art. 9 Versamento contributi sindacali
- Art. 10 Diritto allo studio
- Art. 11 Lavoratori studenti
- Art. 12 Congedi per formazione
- Art. 13 Formazione continua
- Art. 14 Aggiornamento professionale
- Art. 15 Ambiente di lavoro
- Art. 16 Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli
- Art. 17 Diritto alle prestazioni della bilateralità
- Art. 18 – Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI
Sezione “Disciplina del rapporto di lavoro”
- Art. 19 Assunzioni
- Art. 20 Visita medica
- Art. 21 Periodo di prova
- Art. 22 Esclusione delle quote di riserva
- Art. 23 Nomenclatura
- Art. 24 Classificazione professionale unica
- Art. 25 Orario di lavoro
- Art. 26 Lavoro a turni
- Art. 27 Lavoro straordinario, notturno, festivo
- Art. 28 Banca ore
- Art. 29 Durata media dell’orario di lavoro
- Art. 30 Flessibilità dell’orario di lavoro
- Art. 31 Gestione dei regimi di orario
- Art. 32 Ferie
- Art. 33 Incrementi retributivi – tabelle salariali
- Art. 34 Corresponsione della retribuzione e delle indennità
- Art. 35 Passaggio di qualifica
- Art. 35 bis Mutamento di mansioni
- Art. 36 Apprendistato professionalizzante
- Art. 37 Tirocinio
- Art. 38 Contratto a tempo determinato
- Art. 39 Lavoro a tempo parziale – part time
- Art. 40 Assenze
- Art. 41 Permessi
- Art. 42 Servizio militare
- Art. 43 Conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio
- Art. 44 Tutela della maternità
- Art. 45 Congedo matrimoniale
- Art. 46 Disciplina del lavoro
- Art. 47 Rapporti in azienda
- Art. 48 Molestie sessuali
- Art. 48 bis Mobbing
- Art. 49 Cessazione, trapasso o trasformazione in azienda
- Art. 50 Trattamento di fine rapporto
- Art. 51 Lavoro esterno
- Art. 52 Telelavoro (allegato 3)
- Art. 53 Trasferte
- Art. 54 Regolamentazione del lavoro a domicilio
- Art. 55 Previdenza complementare
- Art. 56 Inscindibilità delle disposizioni del contratto – trattamenti di miglior favore
- Art. 57 Norme complementari Parte operai
- Art. 58 Aumenti periodici di anzianità
- Art. 59 Riposi e festività
- Art. 60 Determinazione della retribuzione oraria
- Art. 61 Tredicesima mensilità – gratifica natalizia
- Art. 62 Trattamento economico per malattie e infortuni
- Art. 63 Preavviso di licenziamento e di dimissioni Parte Impiegati
- Art. 64 Riposi settimanali e giorni festivi
- Art. 65 Determinazione della retribuzione oraria
- Art. 66 Tredicesima mensilità – gratifica economica
- Art. 67 Aumenti periodici di anzianità
- Art. 68 Indennità di maneggio denaro
- Art. 69 Malattia ed infortunio
- Art. 70 Preavviso di licenziamento e dimissioni
- Art. 71 Norme particolari per i quadri
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Allegati
- Allegato 1 – Accordo Interconfederale 21 luglio 1988
- Allegato 2 – Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavoratori dell’artigianato da ARTIFOND a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti a ARTIFOND verso Fon.Te.
- Allegato 3 – Accordo Interconfederale sul Telelavoro
- Allegato 4 – Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 81/2008 e smi del 13 settembre 2011
- Allegato 5 – Profili formativi apprendistato professionalizzante
- Allegato 6 – Avviso Comune settore Fotografia
- Allegato 7 – Accordi Interconfederali Istitutivi del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo
dell’Artigianato (F.S.B.A.) – 30 novembre 2012, 31 ottobre 2013, 29 novembre 2013, 23 aprile
2014
- Allegato 8 – SAN.ARTI. – Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato e delle imprese che applicato i contratti sottoscritti dalle stesse parti
- Allegato 9 – Schema tipo PFI
- Allegato 10 – Legge 300/70 – statuto dei lavoratori
- Allegato 11 – Legge 11 maggio 1990 n° 108 – disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro di applica:
- Alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane;
- Alle microimprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste;
- Alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese; operanti nei seguenti settori:
- Arti grafiche;
- Prestampa;
- Stampa (tradizionale e digitale);
- Legatoria;
- Serigrafia;
- Editoria;
- Cartotecnica;
- Grafica pubblicitaria;
- Grafinformatica;
- Studi di progettazione tecnico-grafica;
- Fotografia, video fotografia xx xxxxxx;
- Eliografie;
- Copisterie;
- Servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l’implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici);
- La progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
- L’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici);
- I servizi, anche innovativi, rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica,
organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità ed affini);
- Le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
- La produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
Resta inteso che il presente CCNL si può applicare altresì ai dipendenti dalle confederazioni datoriali
dell’artigianato a tutti i livelli, nonché dai loro enti e/o società costituiti, partecipati o promossi.
Art. 2 Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 31 dicembre 2015.
La contrattazione collettiva regionale si colloca, di norma, metà del triennio. Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerò a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di quest’opera, fino alla
data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. Sezione relazioni sindacali e bilateralità
Art. 3 Sistemi di informazioni - osservatorio
Rapporti sindacali
Premesso che non sono in alcun caso posti in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale e dei rispettivi distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia generale del settore e del paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono, il mondo dell’impresa è finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia. Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si traducano in accordi o intesa fra le parti, saranno proposte all’istituzioni come i criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Osservatorio
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all’acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico- produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese dell’area della comunicazione.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell’osservatorio nazionale e degli osservatori regionali strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente e CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l’esigenza, gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli Osservatori saranno:
- L’andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore;
- L’andamento delle adesioni nel settore alla previdenza complementare e alla previdenza
integrativa;
- L’acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per
l’artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- Monitoraggio e azioni di sostegno alla contrattazione di secondo livello;
- - l’acquisizione di informazioni sull’andamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di inserimento, occupazione femminile, lavoro a domicilio, appalti;
- L’attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- Lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare
l’occupazione;
- La valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l’esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione professionale, finalizzato ad un diretto intervento a livello regionale delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle risorse pubbliche all’uopo destinate;
- l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente;
- strutture delle imprese e relative strutture tecnologiche;
- struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;
- andamento della produttività e redditività delle imprese;
- Pari opportunità;
- verifica relativa alle eventuali problematiche eventualmente in sorte in merito alla nuova sfera di applicazione contrattuale;
- l’andamento congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
- l’evoluzione delle situazioni ambientali, in relazione sia gli adempimenti di legge, sia situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- le problematiche concernenti le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e o tecnico organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti;
- Monitoraggio sull’evoluzione dei profili professionali dei settori dell’area comunicazione con
particolare riferimento alle figure professionali dell’ICT;
- esaminare le problematiche relative all’attuazione della normativa sui congedi parentali
frazionati.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studio indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche. L’osservatorio nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL: esso sarà composto, in termini paritetici, da due esponenti per ogni organizzazioni firmatarie del CCNL ed avrà sede in Roma, presso EBNA.
L’osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale.
Nel frattempo, le parti firmatarie daranno luogo di incontro per la definizione del regolamento relativo al funzionamento, la prima delle quali si svolgerà il prossimo 19 giugno.
All’atto della prima riunione i componenti l’osservatorio definiranno la programmazione dell’attività. A livello regionale le parti si incontreranno per verificare le condizioni per la costituzione degli osservatori regionali.
Art. 4 Relazioni sindacali e sistema contrattuale
Per quanto attiene le relazioni sindacali sistema contrattuale si fa riferimento a quanto previsto in materia degli accordi interconfederali dell’artigianato.
Art. 4 bis Diritti sindacali nelle imprese non artigiane che occupano più di 15 dipendenti
Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 300/70 Che si intende integralmente recepita, tenuto conto che la sfera di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ricomprende anche le piccole medie imprese dei settori dell’area comunicazione, le parti concordano sull’opportunità di avviare un confronto al fine di regolare in questi ambiti la rappresentanza sindacale e i diritti sindacali. Pertanto, preso atto di quanto previsto dagli accordi interconfederali sul sistema contrattuale sottoscritti tra Confartigianato imprese, Cna, Casaartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil, le parti chiedono che a livello interconfederale sia aperto un negoziato per la definizione delle predette tematiche. Le imprese non artigiani che occupano più di 15 dipendenti in ogni in caso di passaggio presente ciccia niente in attesa della definizione di quanto sopra, Conservano in via transitoria le norme in materia di diritti sindacali stabiliti dalla regolamentazione precedentemente applicata.
Art. 5 Occupazione femminile è pari opportunità
A livello nazionale, le parti convengono di affrontare i problemi inerenti l’occupazione femminile e l’applicazione della legge n. 125 /1991 e successive modificazioni ed integrazioni sulle pari dell’opportunità nel settore artigiani dell’area grafica della comunicazione. A livello regionale e territoriale, in applicazione dell’accordo interconfederali del 21 luglio 1988, le parti convengono che i comitati paritetici, nella progettazione sperimentazione di azioni positive di pari opportunità, possono avvalersi dei dati a disposizione degli osservatori. Compito dei comitati sono inoltre quello di proporre alle parti il percorso di realizzazione dei progetti di azioni positive.
Art. 6 Assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto d’assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni
lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro; le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
In via sperimentale, per la durata del presente ccnl, la richiesta di assemblea potrà essere presentata congiuntamente dai Rappresentanti sindacali di bacino o, qualora non ancora designati, dai Rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente ccnl, con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l’indicazione specifica dell’orario di svolgimento.
Sono fatti salvi eventuali accordi interconfederali a livello regionale in materia. Art. 7 Permessi retribuiti per cariche sindacali
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo annuo di ore 3 per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un minimo di 16 ore annue.
I permessi verranno usufruiti quando l’assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con due giorni di anticipo, dalle organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Art. 8 Tutela dei licenziamenti individuali
Le parti, in attuazione della legge n. 108 dell’11 maggio 1990, (disciplina dei licenziamenti individuali) esprimono la comunione volontà di applicare le norme in essa contenute nell’intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall’accordo interconfederale intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 9 Versamento contributi sindacali
L’imprenditore opererà, previo rilascio di delega individuale firmata dall’interessato, la trattenuta mensile in percentuale nella misura dell’1% sui salari base contrattuali e sull’indennità di contingenza.
Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore mensili.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute dall’azienda verranno versate mensilmente a ciascun sindacato tramite
banca.
Art. 10 Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le imprese concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio, compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici legalmente riconosciuti, ivi compresi i corsi di lingua italiana.
Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti.
A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate nel triennio e corrispondenti a 10 ore annue per ogni dipendente.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio a quelle richieste come permesso retribuito.
Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra, escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due lavoratori nelle aziende da 11 a 22 dipendenti, il 2,5% nelle aziende dai 23 dipendenti in poi.
In ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’impresa almeno un mese prima dell’inizio del corso specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore e, successivamente, i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l’ordine di
precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 11 Lavoratori studenti
In base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciuto o comunque abilitato al rilascio di titoli legali allo studio, saranno
immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.
I lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d’esame hanno diritto a
fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame.
A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio
dei diritti di cui al presente articolo.
Ai giovani apprendisti che, in accordo con il datore di lavoro, frequenteranno e conseguentemente documenteranno la partecipazione a corsi professionali in scuole riconosciute da enti pubblici statali, regionali o locali, saranno concessi permessi utili alla frequenza e saranno retribuiti regolarmente.
Art. 12 Congedi per formazione
Ai sensi dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l’intera vita lavorativa.
Il concetto deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione alle attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita in caso di comprovate esigenze organizzative mentre potrà essere indicata nei seguenti casi:
- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di
frequenza ai corsi.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del
xxxxxxx non dovranno superare essere superiori a:
- 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a tre dipendenti, comprendendo tra questi lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nel criterio di computo dei lavoratori apprendisti di lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- per le imprese con più di tre dipendenti, così come sopra calcolati è consentito il congedo di un lavoratore di tre frazioni.
Il congedo sarà su fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno 60 giorni.
Durante il congedo il dipendente di ritorno sulla conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio non è cumulabile con le ferie, con la malattia e
con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti dal presente CCNL.
Nel caso di gravi e documentati infermità, individuate ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo interrotto.
Art. 13 Formazione continua
Ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze competenze professionali. Lo Stato, le regioni gli enti locali assicurano un’offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L’offerta formativa deve consentire
percorsi personalizzati, certificati riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, A traverso i piani formativi aziendali, territoriale, settoriale concordato tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni integrazioni.
Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell’ambito della contrattazione collettiva di secondo livello come definito dall’accordo interconfederali del febbraio 2006. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensioni o riduzioni di orario, il lavoratore conserva il diritto all’integrazione sarà reale a norma di legge non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 14 Aggiornamento professionale
Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende monte ore retribuito pari a 20 ore annue, da usufruirsi
all’interno dell’orario di lavoro, condizioni che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni tre anni lavoratore potrà richiedere l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione
continua concordati con il datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell’orario di lavoro, non
comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Le parti concordano nell’individuare nell’aggiornamento professionale uno strumento vitale per la
crescita dei lavoratori e delle imprese.
Le trasformazioni in atto delle tecnologie, nella competizione di mercato nell’offerta di prodotti/servizi che investono l’intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione valorizzazione delle professionalità.
Le parti, nell’individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività, concordano sulla necessità di ampliare i relativi piani formativi settoriali relativamente alle materie inerenti la salute la sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all’erogazione della formazione dei lavoratori ex art. 37, c. 4 del D.lgs. n. 81/2008.
Lo stesso, potrà essere arricchito ed integrato da intese e accordi siglati dalle parti a livello regionale e locale, allo scopo di declinare ulteriormente in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionale rispetto contesti specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali distretti industriali.
Art. 15 Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali dell’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica nell’ambiente di lavoro; così come previsto dalla legge n. 626/1994 e successive modificazioni integrazioni e dagli accordi interconfederali materia di cui in allegato è presente il CCNL.
Art. 16 Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione ed il lavoro delle donne dei fanciulli sono regolate dalle disposizioni di legge o dagli accordi interconfederali.
Art. 17 Diritto alle prestazioni della bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla delibera del comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 e dall’atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 del 29 novembre 2013 le parti stabiliscono che:
1 - la bilateralità prevista dagli accordi e dei contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria;
2 - le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali nazionali, regionali e delle province autonomi di Trento e Bolzano;
3 - l’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo e mettere nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4 - a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo alla retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, riporta un importo andrà riproporzionato la percentuale di retribuzioni riconosciuta.
Stralcio della delibera e buona del 12 maggio 2010 recepite dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5 - a partire dal 1 luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi anni determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 €, ferme restando le intesa regionali in materia la possibilità, tale livello, di prevedere importi superiori:
a) rappresentanza sindacale 0,10% -12,5 €
b) rappresentante territoriale sicurezza informazione sicurezza 0,15% -18,75 €
c) ente bilaterale nazionale 0,01% -1,25 €
d) rappresentanza imprese 0,25% -31,25 €
e) fondo sostegno al reddito 0,49% -61,25 €
(questo importo comprensivo di 34 € stabiliti sensi della legislazione vigente della quota relativa alla
gestione).
Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo:
- a partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codice tributo inserito all’interno del modello F24 predisposto dall’agenzia delle entrate. Il contributo, pari ad euro 125 anni per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €.
Per i lavoratori part-time con un orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
- con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in
regola per quanto attiene in 34 € di cui al punto 5, lettera e).
- in caso di elezione dei rappresentanti interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’EBNA della necessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccredito all’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
- Le risorse relative al punto 5, lettera a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
- La delibera approvata dal comitato esecutivo dell’EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
- Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica del nuovo sistema.
Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa SAN.ARTI
Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dalle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del fondo sanitario se nazionalità creativo intercategoriale per l’artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall’accordo interconfederale per la costituzione del fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sto scritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Pertanto, decorre dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al fondo di indipendente tempo indeterminato cui trova applicazione presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti.
Con pari decorrenza attivato un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 € mensili per 12 mensilità.
A decorrere dal 1° giugno 2014, sono iscritti al fondo anche i lavoratori a tempo determinato se la porta una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogato rinnovati fino sopra la soglia dei 12 mesi.
I contributi sono versati al fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
La mancata iscrizione suddetto fondo sanitario, San.arti. determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità così come previsto nel presente CCNL.
Le prestazioni erogate da San.arti. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l’azienda che mette il versamento della contribuzione a San.arti. è altresì responsabili verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. È fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute.
Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere rogati solamente lavoratori a cui si applica quella accordo.
Il funzionamento del fondo sanitario stabilito dallo statuto e del regolamento stesso che si intendono recepiti.
Sezione “Disciplina del rapporto di lavoro”
Art. 19 Assunzioni
Le assunzioni al lavoro vengono effettuate in conformità al presente CCNL e alle disposizioni legislative in materia. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 152/1997, il datore di lavoro nella lettera di assunzione deve indicare:
a) L’identità delle parti
b) Il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo fisso o predominante, l’indicazione che il lavoratore è
occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro
c) La data di inizio del rapporto di lavoro
d) La durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di lavoro a tempo determinato o indeterminato
e) La durata del periodo di prova, se previsto
f) L’inquadramento, il livello della qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la
descrizione sommaria del lavoro
g) L’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di
pagamento
h) La durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie
i) L’orario di lavoro
j) I termini del preavviso in caso di recesso
Per l’assunzione dell’apprendista si faccia riferimento a quanto previsto nell’art. 36 del presente CCNL. Prima dell’assunzione, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 20 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda per l’accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Art. 21 Periodo di prova
L’assunzione del lavoratore può essere fatta nell’ambito della qualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova – che dovrà risultare da comunicazione scritta – la cui durata non può essere superiore a:
Livelli | Qualifiche | Mesi |
1° A e 1° B | 6 | |
2° | 6 | |
3° | Impiegati | 3 |
3° | Operai | 1 |
4° | Impiegati | 3 |
4° | Operai | 1 |
5° e 5° bis | 1 | |
6° | 1 | |
Apprendisti | 4 |
Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a
carico del datore di lavoro, l’integrazione economica.
Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso.
In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, TFR, ecc.) previsti.
I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l’anzianità dei lavoratori e per la durata dell’apprendistato.
Art. 22 Esclusione delle quote di riserva
Ai sensi del 2° comma dell’art. 25 della legge n. 223/1991 non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- Le assunzioni dei lavoratori a cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1° A, 1° B, 2°, 3°, 4° 5° b, nonché 5° a condizione che questi ultimi abbiano già prestato attività presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie del 5° comma, dell’art. 25, legge n. 223/1191, saranno computabili ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25 citato, anche quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Art. 23 Nomenclatura
Agli effetti della interpretazione e dell’applicazione del presento contratto la dizione “lavoratore” si
intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria vengono usate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.
Art. 24 Classificazione professionale unica
I lavoratori addetti ai settori previsti dalla sfera di applicazione sono inquadrati in una classificazione unica articolata in otto livelli retributivi.
La presente classificazione è basata su declaratorie generali con le quali vengono definiti i criteri per l'inquadramento dei lavoratori nei singoli livelli e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i contenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate.
L'inquadramento dei quadri, impiegati, operai che, secondo il sistema di classificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede aziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della professionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali, anche attraverso percorsi formativi che conducano a forme di polifunzionalità/competenze coerenti con l'organizzazione del lavoro delle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione del lavoro e della produttività.
Per specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più livelli ai fini dell'inquadramento aziendale, all'atto della assunzione, si farà riferimento all'anzianità professionale già acquisita nel settore e alle mansioni corrispondenti alle competenze specificate nelle diverse declaratorie.
Le esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive, nel senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure professionali eventualmente non indicate e/o non previste e prevedibili attualmente; in tal caso saranno le declaratorie ad indicare il riferimento al livello professionale di appartenenza.
Livello 1°A
Lavoratori con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri nella gestione aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità nel conseguire gli obiettivi prefissati. Lavoratori con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali dell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità operando anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo dell'impresa.
Profili: quadri
Livello 1°B
Lavoratori muniti di approfondite conoscenze tecnico-pratiche che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare in modo prevalente mansioni di coordinamento, di lavoratori/trici o risorse aziendali, nelle diverse fasi di lavorazione, nel quadro delle direttive loro impartite con autonomia gestionale e decisionale e con responsabilità di direzione esecutiva sull’intera struttura aziendale o sul settore di appartenenza.
Profili
Responsabile amministrativo-i Responsabile e coordinatore di segreteria Responsabile di settore/comparto
Impiegato con mansioni di coordinamento degli addetti al settore Impiegati tecnici
Capotecnico, responsabile letterario di casa editrice; responsabili: del servizio clienti (account manager), del servizio creativo (art director), di produzione (anche multimediali di casa editrice), dei mezzi (media planner), di ricerca e sviluppo, della formazione, del marketing, della sicurezza informatica, del sistema qualità, delle vendite, analista programmatore; il grafico che è responsabile della progettazione delle opere editoriali (librarie, periodiche, ecc. comprese quelle multimediali “on-line” e “off-line”) o pubblicitarie, comprese quelle multimediali “on-line” e “off-line”, e ne controlla la realizzazione anche potendosi avvalere del lavoro di altri grafici.
Livello 2°
Lavoratori che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare, con autonomia gestionale, particolari mansioni di responsabilità e di eventuale coordinamento e controllo di latri lavoratori nell'ambito di direttive loro impartite dal responsabile di settore intervenendo direttamente, con alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di lavorazione.
Profili
Impiegati amministrativi
Impiegato assistente addetto alla organizzazione e programmazione delle attività Impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi
Impiegato che svolge il lavoro in autonomia (contabilità, clienti, fornitori) Impiegati tecnici
Grafico (creativo, editoriale, pubblicitario, multimediale); disegnatore litografo (ideazione, progettazione e riproduzione immagini); responsabili: del coordinamento di più reparti e/o servizi esterni (video- fotografici), di call center, di telemarketing, di rete, di hardware e software; di sistemi e sistemi di rete, di operatori su sistemi elettronici per il trattamento di testi e immagini; capi progetto di: commessa, sicurezza, reti, eventi (C.P.O.); channel manager; consulenti: E.r.p., e-learning, data-base, gestione applicazioni, programmatore-analista; specialista di prodotto; tecnico assistenza clienti; web-master.
Operai
Capo macchina stampa offset piana quadricolore ed oltre e capo macchina rotativa; operatore di sistemi elettronici per i processi di prestampa anche con funzioni di coordinamento; in cartotecnica: responsabile produzione; cromista finito.
Livello 3°
Lavoratori che, nell’ambito delle istruzioni ricevute, con piena e completa responsabilità svolgono attività che richiedono un livello professionale superiore alla specializzazione, anche in ragione del contenuto tecnologico delle attrezzature e degli impianti utilizzati o in ragione della complessità delle procedure relative al sistema amministrativo adottato ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in piena autonomia e con responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori qualsiasi operazione che rientri nell’attività considerata. Impiegato amministrativo che abbia requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle procedure e notevole pratica d'ufficio.
Profili
Impiegati amministrativi
Impiegato di concetto con funzioni di assistenza Impiegato addetto alla gestione del personale
Impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi Impiegati tecnici
Grafico esecutore (editoriale, pubblicitario, multimediale, illustratore, disegnatore); redattore testi pubblicitari; operatore di computergrafica; coordinatore di servizi di ripresa e sala di posa; correttore di bozze; in cartotecnica: addetto alla organizzazione di più reparti; addetto sicurezza informatica; assistenti ai responsabili: commerciale, marketing, sicurezza informatica, sistemista e sistemista di rete, di vendita, al capo progetto (anche di eventi), sistemista, E.r.p., channel manager, e-learning, data-base, applicazioni; integratore voce/dati; progettista di rete; analista; responsabile di call-center.
Operai
Addetto a sistemi complessi di fotoriproduzione ed incisione lastre ctp; operatore di sistemi elettronici per il trattamento di testo ed immagini; capo macchina stampa offset piana e/o rotativa quadricolore ed oltre; legatore con responsabilità di conduzione e controllo della catena completa di allestimento; lavoratore che opera su macchine da stampa il cui campo macchina sia classificato a livello superiore; in cartotecnica: lavoratore altamente specializzato che conduce e controlla macchine ed impianti muniti di calcolatore di processo con responsabilità del ciclo produttivo; lavoratore altamente specializzato addetto alla installazione, manutenzione e riparazione di gruppi o di parti meccaniche ed elettriche; operatore con compiti di coordinamento organizzativo di riprese fotografiche, video e/o registrazioni audio anche in esterni; stampatore che esegue autonomamente tutte le operazioni di sviluppo e stampa (anche manuale); ritoccatore; operatore di impianto complesso di sviluppo e stampa; addetto con responsabilità alla conduzione di impianti di riproduzione complessi con compiti di coordinamento degli addetti; tecnico riparatore di hardware.
Livello 4°
Lavoratori che, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute, svolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici gradi di specializzazione e di responsabilità operativa, ovvero che siano in grado di predisporre il lavoro impostando e utilizzando le attrezzature o gli impianti preposti e che, all'interno delle fasi lavorative loro assegnate, operino con autonomia e responsabilità di risultato degli obiettivi prefissati.
Profili
Impiegati amministrativi
Impiegato di concetto, responsabile di magazzino Impiegato addetto ai rapporti con clienti o fornitori Impiegato addetto alla gestione del personale
Impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili, paghe e contributi Impiegati tecnici
Addetto alla organizzazione di uno o più reparti; disegnatore (visualizer), illustratore, impaginatore creativo, grafico tecnico pubblicitario, ideatore di testi, operatore di computer grafica, web master, software engineering, addetti: audio-video, coordinamento servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa, operatore di copisteria completo (sbobinature, correzione bozze, battitura testi); specialista di: prodotto, formazione clienti, marketing, vendite, web developer; operatore data- base; addetto con responsabilità di segreteria di eventi; responsabile agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di call center che, con piena professionalità, tramite canali telefonici e/o telematici svolge, con capacità di relazione interpersonale ed autonomia esecutiva, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela.
Operai
Litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali di complessa tecnologia, linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano, lavoratore in grado di operare con elevata professionalità nei campi specifici di attività, fotolitografo, restauratore di libri, conduttore di macchine automatiche di legatoria, responsabile conduttore di macchine bobst, addetto ad una catena completa di allestimento; addetto manutenzione e riparazione macchine ed impianti; operatore data- base; operatore con responsabilità delle attività di spedizione e ricevimento merci e materie prime che svolge la sua attività anche con l’ausilio di strumenti informatici; tecnico installatore hardware e sistemi operativi; web designer che in condizione di autonomia provvede alla creazione della grafica aziendale, all’aggiornamento dei siti web aziendali; addetto alle videoconferenza.
Settore Fotografia
Operatore che realizza riprese video-fotografiche e registrazioni audio su indicazione; lavoratore che opera su macchine di sviluppo e stampa, addetto al montaggio, alla sincronizzazione, alle luci, responsabile allestimento per le riprese, foto-ceramista.
Addetto alla manutenzione che, con autonomia operativa e funzionale, interpretando schemi costruttivi e funzionali di particolare complessità, effettua sugli impianti, sulle apparecchiature e sui relativi strumenti, ogni tipo di intervento risolutivo, di natura elettrica, elettronica e meccanica, tale da richiedere elevate conoscenze teoriche e pratiche rispetto a tutte le specializzazioni indicate.
Lavoratore addetto ad attrezzature di stampa che in condizioni di totale autonomia funzionale attende a tutte le fasi del processo produttivo riferito alla stampa analogica e digitale (taratura iniziale, inquadratura, stampa del soggetto in misura predeterminata, controllo cromatico rispetto al campione, rifinitura e controllo di qualità) nonché a tutte le attività di manutenzione, revisione e messa a punto che consentono di assicurare l’efficienza dell’attrezzatura medesima.
Lavoratore addetto a sistemi integrati complessi di sviluppo negativo e stampa su carta, che in condizioni di totale autonomia e responsabilità dei risultati è in grado di intervenire su tutte le fasi del sistema stesso comprese le attività di manutenzione, revisione e messa a punto, che consentano di assicurare l’efficienza dell’impianto stesso.
Addetto a desktop publishing, in possesso di adeguata preparazione certificata da specifica formazione ed esperienza grafica e di impaginazione.
in condizioni di totale autonomia e responsabilità, assembla e impagina immagini e testi, tramite l’utilizzo di software specifici intervenendo direttamente su tutti i livelli di ogni singolo file.
Addetto alle sviluppatrici continue e a telati, negativo e diapositivo che, oltre a sviluppare in totale autonomia sia negativi che diapositive, intervenga nelle necessarie attività di controllo densitometrico e chimico, manutenzione, revisione e messa a punto che consentano di assicurare l’efficienza delle attrezzature medesime.
Addetto alle stampatrici digitali ad inchiostro o toner che in totale autonomia provvede a tutte le fasi di lavorazione: acquisizione e gestione degli ordini; prestampa, tramite utilizzo di software specifici; manutenzione giornaliera periodica dei sistemi di stampa con conoscenza specifica dell’hardware e del software dell’impianto di stampa; taratura dell’impianto di stampa.
Livello 5° bis
Lavoratori provenienti dai livelli professionali inferiori, secondo quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e corrispondente esperienza e il cui svolgimento richieda particolari esperienze tecniche comunque acquisite.
Tutti i lavoratori provenienti dal 2° gruppo dell'apprendistato e quelli provenienti dal 3° gruppo dopo la permanenza nel 5° livello per il periodo previsto (due anni).
Profili
Impiegati amministrativi
Impiegato addetto alla compilazione e predisposizione della modulistica Impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili
Impiegato d'ordine, commesso Impiegati tecnici
Disegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore ed ideatore di testi, operatore di computer grafica; web master, software engineering, addetti: audio-video, coordinamento servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa, addetto a sbobinatura, correzione bozze, battitura testi; specialista di: prodotto, formazione clienti, marketing, vendite, web developer; operatore
di data-base; addetto di segreteria e ricevimento di eventi; addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di call center che tramite canali telefonici e/o telematici svolge, secondo procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela (dopo 2 anni di permanenza al 5° livello).
Operai
Litografo, tipografo, serigrafo, operatore su macchine digitali, linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano, lavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo, restauratore di libri, legatore e/o allestitore, fattorino/autista; conduttore di macchine o impianti cartotecnici, addetto alla lavorazione di allestimento cartotecnico, aiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore addetto ad alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, lavoratore addetto alla manutenzione, legatore qualificato di cartotecnica, conduttore di carrelli o mezzi simili, fattorino/autista; addetto alla produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico installatore; addetto alla ripresa video-fotografica e registrazione audio; addetto al montaggio video e/o fotomontaggio, alla sincronizzazione, alle luci, artbuyer (trovarobe), allo sviluppo e stampa, autista raccoglitore, foto ceramista; conduttore di macchina eliografica e/o fotocopiatrice anche a colori con specifiche conoscenze tecniche e mansioni di manutenzione; addetto alla posa in opera di xxxx, finitura e cablaggio delle reti, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore che svolgono la loro attività…; compositore di testi anche con l’utilizzo di strumenti informatici.
Settore Fotografia
Addetto alla ripresa video-fonografica e registrazione audio; addetto al montaggio video e/o fotomontaggio, alla sincronizzazione, alle luci, artbuyer (trovarobe), allo sviluppo e stampa, autista raccoglitore, foto ceramista;
stampa fotografica digitale; taglio – preparazione – rifilo – copertinatura e brossura – montaggio calendari, canvas e gadget in genere.
Rilegatura libri matrimoniali e costruzione copertine.
Addetto all’assistenza clienti che in condizione di autonomia provvede a risolvere le richieste dei clienti di carattere tecnico e della gestione degli ordini, si occupa dell’assistenza software sia via mail che telefonica, si occupa della gestione dei chioschi, delle promozioni, della gestione del database web dei siti aziendali.
Livello 5°
Appartengono a questo livello, i lavoratori con formazione professionale che presuppone l'acquisizione, in ogni modo, dei richiesti gradi di qualificazione. Impiegati addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le quali è richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza.
La permanenza a questo livello dei lavoratori viene fissata in 24 mesi e ridotta a 12 per quelli provenienti dall’apprendistato - ad eccezione degli addetti al magazzino e/o dei lavoratori che svolgono semplici e generiche operazioni complementari – trascorso tale periodo, i lavoratori saranno inquadrati automaticamente al livello 5° bis.
Profili
Impiegati amministrativi Impiegato addetto al centralino
Impiegato addetto al disbrigo di commissioni presso enti o uffici Impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili semplificate Impiegato d'ordine di prima assunzione, commesso
Impiegati tecnici
Disegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore ed ideatore di testi, operatore di computer grafica; web master, software engineering, addetti: audio-video, coordinamento servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa, addetto a sbobinatura, correzione bozze, battitura testi; specialista di: prodotto, formazione clienti, marketing, vendite, web developer; operatore data-base; addetto di segreteria e ricevimento di eventi; addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di call center che tramite canali telefonici e/o telematici svolge, secondo procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela.
Operai
Litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali di minor tecnologia, linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano, lavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo, tiraprove, legatore e/o allestitore, addetto al magazzino; conduttore di macchine o impianti cartotecnici senza preparazione, addetto alla lavorazione di allestimento cartotecnico, aiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore addetto ad alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, lavoratore addetto a semplici e generiche operazioni di manutenzione, lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento, lavoratore addetto al magazzino (imballatore, etichettatore, spedizioniere), conduttore di carrelli o mezzi simili, fattorino/autista su automezzi inferiori a 35 quintali di portata; addetto alla produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico installatore, addetto alle riprese video-fotografiche e registrazioni audio su indicazione; lavoratore che opera su macchine di sviluppo e stampa, addetto al montaggio, alla sincronizzazione, alle luci, a sviluppo e stampa, foto-ceramista.
Livello 6°
Appartengono a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza o pratica.
La permanenza a questo livello dei lavoratori viene fissata in 12 mesi, trascorso tale periodo – ad eccezione degli addetti alle pulizie ed ai lavori di manovalanza comune – i lavoratori passano automaticamente al 5° livello di inquadramento.
Profili
Addetto alle pulizie Custode
Fattorino
Dichiarazione delle parti
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione Paritetica istituita dalle parti provvederà alla stesura del testo contrattuale e alla definizione delle figure professionali dei settori dell’ICT (Information and Communication Technology).
Art. 25 Orario di lavoro
L'orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative - è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3° turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale.
Le parti convengono che a partire dal 1° luglio 1990 ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datori di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell'anno. La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Art. 26 Lavoro a turni
a) In presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria pari al 6% e si applica al 1° e 2° turno. Per il 3° turno la maggiorazione è del 24%.
Normalmente i turni si intendono di 8 ore ciascuno, comprensivi di mezz'ora di intervallo retribuito.
In caso di turni non avvicendati è esclusa la maggiorazione per il 1° turno purché questi inizi dopo le ore 6, termini entro le ore 14 e comprenda l'intervallo meridiano retribuito di 30 minuti.
Il 2° turno non potrà terminare oltre le ore 24 con, in tal caso, una maggiorazione pari al 24% dopo le ore 22.
b) Non si applica la mezz'ora di intervallo retribuita per i turni di lavoro fino a 6 ore.
c) Qualora il lavoro sia organizzato in 6 giorni settimanali, la durata del turno di lavoro non potrà superare le 7 ore e 10 minuti, comprensiva di 30 minuti di intervallo non retribuito e comporterà il pagamento della maggiorazione sia al 1° che al 2° turno.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti fissato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 22, della legge stessa, a mezz'ora.
Art. 27 Lavoro straordinario, notturno, festivo
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali o l'orario giornaliero stabilito) o le 40 settimanali.
Le ore di prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore a 1/3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma restando la maggiorazione prevista.
Per il godimento di questi riposi, nei limiti del possibile, varranno gli accordi diretti tra datore di lavoro e lavoratore che, di norma verranno assunti al momento della decisione delle prestazioni d'orario straordinario che, appunto, daranno luogo a tali riposi.
Di norma le prestazioni straordinarie verranno ripartite uniformemente tra tutti i lavoratori. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 60 e 65 salvo quello che termina il 3° turno.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana fatta salva la maggiorazione.
Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
- lavoro straordinario: 35%;
- lavoro straordinario notturno escluso sabato e prefestivi: 45%;
- lavoro straordinario festivo: 50%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 65%;
- lavoro notturno: 40%;
- lavoro festivo: 45%;
- lavoro notturno festivo: 60%;
- lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo: 10%.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Il principio di non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze indifferibili, fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte dei lavoratori.
Art. 28 Banca ore
In alternativa a quanto previsto dall'art. 27 del presente c.c.n.l. possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al suddetto art. 25, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata.
Il lavoratore è tenuto entro 10 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati.
Per il suo carattere innovativo le parti, in sede nazionale e di Osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro due anni dalla stipula del c.c.n.l.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale, come indicato nell'art. 31.
Art. 29 Durata media dell’orario di lavoro
Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 4, la durata media dell’orario di lavoro, ai fini
del citato decreto legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti, nell’ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l’estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
Art. 30 Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27.
Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini.
Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi.
Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.
Art. 31 Gestione dei regimi di orario
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione tenendo conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell'orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento del monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art. 32 Ferie
I lavoratori che hanno un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 180 ore a far data dal 1° luglio 1990.
Comunque, agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
Ai fini della maturazione di cui sopra, la frazione di un mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.
L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo.
Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
Art. 33 Incrementi retributivi – tabelle salariali
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° giugno 2014, dal 1° febbraio 2015, dal 1° ottobre 2015 così come da tabelle allegate.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad € 160,00 lordi, suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni; la prima pari ad € 80,00 con la retribuzione del mese di luglio 2014 la seconda pari ad € 80,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2015.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza
facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’importo di “una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’importo di “una tantum” è escluso dalla base d calcolo del tfr.
Seconda consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2014.
L’importo di una tantum verrà riconosciuto anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Tabelle retributive – comunicazione Conglobamento
Sono conglobati in un’unica voce denominata “Retribuzione Tabellare” i seguenti istituti retributivi: paga
base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (e.d.r.).
Il conglobamento non dovrà modificare l’attuale situazione in materia di riflessi economici dei vari istituti retributivi.
Livello | Retribuzione Tabellare al 31/05/2014 | Incremento a Regime | Retribuzione Tabellare a Regime |
1 A | € 2.027,35 | € 112,43 | € 2.139,78 |
1 B | € 1.766,97 | € 97,99 | € 1.864,96 |
2 | € 1.657,63 | € 91,93 | € 1.749,56 |
3 | € 1.554,66 | € 86.22 | € 1.640,88 |
4 | € 1.442,56 | € 80.00 | € 1.522,56 |
5 bis | € 1.319,56 | € 73,18 | € 1.392,74 |
5 | € 1.261,63 | € 69.97 | € 1.331,60 |
6 | € 1.188,05 | € 65.89 | € 1.253,94 |
Livello | Retribuzione Tabellare al 31/05/2014 | Prima tranche di incremento dal 01/06/2014 | Retribuzione Tabellare dal 01/06/2014 |
1 A | € 2.027,35 | € 35.13 | € 2.062,48 |
1 B | € 1.766,97 | € 30.62 | € 1.797,59 |
2 | € 1.657,63 | € 28.73 | € 1.686,36 |
3 | € 1.554,66 | € 26.94 | € 1.581,60 |
4 | € 1.442,56 | € 25.00 | € 1.467,56 |
5 bis | € 1.319,56 | € 22.87 | € 1.342,43 |
5 | € 1.261,63 | € 21.86 | € 1.283,49 |
6 | € 1.188,05 | € 20.59 | € 1.208,64 |
Livello | Retribuzione Tabellare al 31/01/2015 | Prima tranche di incremento dal 01/02/2015 | Retribuzione Tabellare dal 01/02/2015 |
1 A | € 2.062,48 | € 35.13 | € 2.097,61 |
1 B | € 1.797,59 | € 30.62 | € 1.828,21 |
2 | € 1.686,36 | € 28.73 | € 1.715,09 |
3 | € 1.581,60 | € 26.94 | € 1.608,54 |
4 | € 1.467,56 | € 25.00 | € 1.492,56 |
5 bis | € 1.342,43 | € 22.87 | € 1.365,30 |
5 | € 1.283,49 | € 21.86 | € 1.305,35 |
6 | € 1.208,64 | € 20.59 | € 1.229,23 |
Livello | Retribuzione Tabellare al 31/01/2015 | Prima tranche di incremento dal 01/02/2015 | Retribuzione Tabellare dal 01/02/2015 |
1 A | € 2.097,61 | € 42.17 | € 2.139,78 |
1 B | € 1.828,21 | € 36.75 | € 1.864,96 |
2 | € 1.715,09 | € 34.47 | € 1.749,56 |
3 | € 1.608,54 | € 32.33 | € 1.640,88 |
4 | € 1.492,56 | € 30.00 | € 1.522,56 |
5 bis | € 1.365,30 | € 27.44 | € 1.392,74 |
5 | € 1.305,35 | € 26.25 | € 1.331,60 |
6 | € 1.229,23 | € 24.71 | € 1.253,94 |
Livello | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
1 A | € 25.00 |
1 B | € 25.00 |
2 | € 25.00 |
3 | € 25.00 |
4 | € 25.00 |
5 bis | € 25.00 |
5 | € 25.00 |
6 | € 25.00 |
Modalità di applicazione del presente CCNL da parte delle piccole e medie imprese
Per effetto dell’applicazione del presente CCNL da parte di PMI che in precedenza hanno applicato un altro C.C.N.L., le parti concordano che i soli dipendenti di dette imprese in forza alla data del 17 gennaio 2011, qualora si dovessero riscontrare delle differenze retributive tra i trattamenti economici percepiti e quelli scaturenti dall’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, dovrà essere comunque garantito il trattamento retributivo in essere, evidenziando la differenza retributiva derivante dall’applicazione del presente CCNL con l’erogazione di un trattamento ad personam.
A tal riguardo, si precisa che i suddetti trattamenti potranno essere riassorbiti e conglobati nell’ambito di
futuri rinnovi contrattuali.
Tali trattamenti ad personam, non saranno attribuiti al personale di nuova assunzione. Art. 34 Corresponsione della retribuzione e delle indennità
La retribuzione sarà corrisposta mensilmente o per altro periodo.
La corresponsione della retribuzione dell’indennità spettanti al lavoratore per cessazione rapporto di lavoro sarà accompagnata da una busta o da un prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi e le trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto,
nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all’atto del pagamento.
Conteggi perequativi
Le maggiorazioni per lavoro a turno del presente contratto, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:
- per le ferie, in base a quanto avrebbe precipito il lavoratore se avesse prestato servizio;
- per la 13ª mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media maturata nell’anno ai titoli di cui
sopra.
Art. 35 Passaggio di qualifica
Nel caso di passaggio di qualifica l’anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere gli effetti del preavviso, delle ferie del trattamento in malattia.
Art. 35 bis Mutamento di mansioni
Ai sensi dell’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo professionale a livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che non si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Art. 35 ter Mobilità ed intercambiabilità del personale
Nel duplice intento di valorizzare il potenziale professionale dei lavoratori di migliorare l’utilizzo delle strutture produttive le funzionalità degli impianti/uffici, è temporaneamente consentita, nell’ambito di servizi o di aree produttive omogenei, la mobilità e l’intercambiabilità del personale nel rispetto dei livelli professionali individualmente acquisiti, prefigurati nello schema di classificazione unica, in conformità con quanto disposto dall’articolo 13 della legge numero 300/70, forme più ampie di mobilità potranno, peraltro, essere individuate e concordate tra le parti al secondo livello di contrattazione, anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.
Al lavoratore dovrà essere impartita comunque idonea formazione in materia di salute sicurezza. Art. 36 Apprendistato professionalizzante
Premessa
Le parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato per il rilancio dell’occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato, finalizzata alla formazione di figure professionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo, costituisce per le imprese dei settori della comunicazione un istituto di qualità per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché uno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri essenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.
1 norme generali
Ai sensi del decreto legislativo 167/2011 l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente C.C.N.L. e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
2 età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto legislativo 167/2011 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17º anno di età.
3 forme contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al piano formativo individuale PFI ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo individuale PFI. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1A al 5° per le relative mansioni.
4 periodo di prova
Tra le parti può essere convenuto un periodo di prova da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai quattro mesi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.
In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di un mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente.
5 apprendistato presso altri datori di lavoro
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende dello stesso settore, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi già compiuti e la frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
6 durata dell’apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in sei mesi.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
- 1° gruppo (livelli 3°, 2°, 1°b, 1°a):
durata: 5 anni;
- 2° gruppo (livelli 4°, 5° bis):
durata: 5 anni;
Per le seguenti figure professionali del Livello 5° la durata massima è di 3 anni: addetto alla sbobinatura
di registrazioni audiovisive con l’interpretazione dei contenuti, correzione bozze, battitura testi.
- 3° gruppo (livello 5°):
durata: 4 anni.
Per le seguenti figure professionali del Livello 5° la durata massima è di 2 anni: addetto alla sbobinatura tecnica di registrazioni audiovisive, correzione bozze, battitura testi.
Impiegati
Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell’apprendistato è di
3 anni.
Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi. Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.
PMI
Per le piccole e medie imprese la durata massima dell’apprendistato è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti
contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.
Qualora a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parti trasformino il contratto in ”apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quello previsto dal presente articolo.
Resta inteso che qualora la durata dell’apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l’apprendista dovrà comunque svolgere ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima è di un anno.
Il periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della
determinazione della progressione retributiva dell’apprendista.
Chiarimenti a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che per gli apprendisti il cui sbocco professionale corrisponde alle qualifiche di cui ai livelli 2°, 1° b e 1° a, la durata dell’apprendistato viene ridotta di un anno a condizione
che i xxxxxxxx apprendisti siano in possesso di un titolo di studio (diploma di scuola superiore oppure laurea) attinente alle professionalità da conseguire.
6 bis computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
In tutti casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prolungata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello della sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi, indipendentemente dalla causa, di durata superiore a 15 giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva
dell’apprendista.
7 retribuzione
Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dall’applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione tabellare relativa al livello salariale nel quale egli sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali.
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica ai lavoratori ex apprendista che continuino a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem | IX sem. | X sem. |
1° | 60% | 60% | 75% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% |
2° | 60% | 60% | 75% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% |
2° (3 anni) | 60% | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | ||||
3° | 60% | 60% | 75% | 75% | 90% | 90% | 100% | 100% | ||
3° (2 anni) | 60% | 80% | 85% | 95% | ||||||
Impiegati Amministrativi | 60% | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% |
8 piano formativo individuale (PFI)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonchè il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.
9 formazione dell’apprendista
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della formazione);
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a distanza, seminari, esercitazioni di gruppo, eccetera.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 fanno parte del monte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da considerarsi aggiuntive rispetto a questo.
Conseguentemente, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia già ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro è tenuto ad erogare la formazione in sicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio e il monte ore andrà ridotto.
10 tutor o referente aziendale
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor o referente aziendale.
Il tutor o referente aziendale potrà essere il titolare d’impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito nell’organizzazione dell’impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.
Il ruolo di tutor o referente aziendale può essere svolto anche dai lavoratori con contratto di collaborazione che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore, nonché dai soggetti che abbiano ricevuto la qualifica di “Maestro artigiano” ai sensi dell’art. 4, c. 4, del D.lgs. 167/2011.
11 registrazione della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In assenza del libretto formativo del cittadino alla registrazione della formazione posse potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione del datore di lavoro.
12 malattia e di infortuni
Il trattamento per malattia e infortunio extra professionali e infortuni sul lavoro e malattie professionali degli apprendisti è regolamentato in base a quanto previsto per i rispettivi livelli e qualifiche (impiegato, operaio, quadro) di destinazione, per i quali è svolto l’apprendistato stesso.
13 ferie
Xxxx apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente CCNL, rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.
14 disciplina del recesso
Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; l’insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di preavviso non interrompe lo stesso e, pertanto, il rapporto prosegue fino al termine del preavviso.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
15 apprendistato a tempo parziale
Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo parziale, in questo caso le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionato e sulla base dell’orario di lavoro ridotto.
Per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti di flessibilità nell’ambito del rapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente C.C.N.L. e dal decreto legislativo 61/2000 e s.m.i.
16 conferma in servizio
Al lavoratore che venga confermato in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente C.C.N.L., ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
17 decorrenza
La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dal 1° giugno 2014.
Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente accordo continua ad applicarsi la preveggente normativa fino alla naturale scadenza.
Norme finali
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzato te non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzato ante sono applicabili periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 63 e 70 del presente contratto.
Disposizioni per le province autonomi di Trento e Bolzano.
Nelle province di Trento e Bolzano, in considerazione della loro particolare legislazione, la materia
dell’apprendistato sarà disciplinata da specifici accordi di categoria da definirsi a livello territoriale.
Resta inteso che in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx previste dal presente accordo.
Per tutto quanto non disciplinato della presente intesa, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Dichiarazione delle parti
Qualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano sin da ora di incontrarti tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle disposizioni contrattuali.
Art. 37 Tirocinio
I lavoratori assunti ai sensi dell’art. 22, L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all’80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel 5° livello.
Art. 38 Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Ai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
A) Affiancamento
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Qualora l'assenza delle lavoratrici/xxxx, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
B) Limiti quantitativi
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Ai sensi del comma 7 lett. a) dell'art. 10 D.lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione.
C) Xxxxxx complessiva massima del rapporto
Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.lgs. 368/2001, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Superato tale periodo, ai sensi del comma 2 dell’art. 5, del D.lgs. 368/2001, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell’art. 5, del D. Lgs. 368/2001.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo del D.lgs. 368/25001, come modificato dalla Legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, prorogabile a 12 mesi dalla contrattazione collettiva regionale, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
D) Diritto di precedenza
Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
E) Intervalli temporali
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5, D.lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 93/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.
Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del D.lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, si conviene sull’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Dichiarazione delle parti
Qualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano fin da ora ad incontrarsi tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle disposizioni contrattuali.
Art. 39 Lavoro a tempo parziale – part time
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (così detto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di flessibilità dei settori, nell'intento di garantire a detti lavoratori un equo regime lavorativo concordano quanto segue.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:
- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto).
Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
È fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%.
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro annuo.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%.
Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 25 del c.c.n.l.
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, la richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
e) L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali.
Nell'ambito del sistema di informazione del presente c.c.n.l. verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
f) I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle malattie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Art. 40 Assenze
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per la comunicazione e la giustificazione dell'assenza per malattia ed infortunio si fa riferimento alle norme del presente CCNL.
Art. 41 Permessi
Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente "more uxorio") verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278.
Al lavoratore saranno inoltre concessi brevi permessi non retribuiti per improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche-organizzative dell'azienda.
Per i permessi di cui sopra le ore perdute potranno essere recuperate. Art. 42 Servizio militare
In conformità al D.L. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizio civile sostitutivo, sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
La norma di cui sopra si applica subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo trascorso in servizio è computato agli effetti dell'anzianità.
Art. 43 Conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio
In caso di malattia all'apprendista non in prova ed al lavoratore sarà conservato il posto, con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, per un periodo di dodici mesi.
L'obbligo di conservazione del posto cesserà per l'azienda ove nell'arco di 21 mesi si raggiungerà il limite predetto anche con più malattie.
Le due indicazioni periodiche (12 e 21 mesi) contenute nei due capoversi precedenti, si intendono a partire dal momento in cui si dovesse verificare l'evento per il quale sono indicate.
In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea economica secondo la legge in vigore.
L'assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate all'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie, né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Per quanto concerne i controlli, valgono le leggi in vigore. Art. 44 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga dopo tale data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente alle lavoratrici sarà corrisposta una integrazione del trattamento corrisposto dall'Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini della anzianità di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Art. 45 Congedo matrimoniale
Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la normale retribuzione di fatto mensile; gli operai e gli apprendisti hanno diritto al pagamento di quanto avrebbero percepito durante il congedo.
Per questi ultimi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio.
Art. 46 Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari l'impresa potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti: il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso le mancanze, tuttavia, rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 41, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della impresa, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno all'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento senza autorizzazione dell'impresa di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità, e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della impresa, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
4) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
5) prestare la propria opera presso aziende che svolgono attività similari a quella presso la quale è occupato, o comunque esercitare attività in concorrenza diretta con la medesima;
6) insubordinazione grave ai superiori;
7) furto;
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9) risse nell'azienda;
10) reati di cui al punto 4 commessi nell'ambito aziendale;
11) trafugamento di xxxxxxx, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o di riproduzione degli stessi;
12) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito, salvo che la giustificazione dell'assenza non sia potuta pervenire all'azienda in tempo utile a causa di comprovati motivi di forza maggiore.
Art. 47 Rapporti in azienda
I rapporti in azienda ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati al rispetto integrale degli artt. 2043 - 2104 - 2105 - 2106 del codice civile.
Art. 48 Molestie sessuali
Le parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi e di individuare comportamenti e percorsi idonei.
Art. 48 bis Mobbing
Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica e morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare all’Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza
di situazioni esecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.
Art. 49 Cessazione, trapasso o trasformazione in azienda
Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di preavviso di cui all'art. 64 sarà portato a quattro settimane.
Nel trapasso o nella trasformazione di azienda, il lavoratore che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta.
Art. 50 Trattamento di fine rapporto
Dal 1° gennaio 1990, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297.
Per l'anzianità maturata precedentemente al 31 dicembre 1989 valgono, in ogni caso, le norme contrattuali applicate o comunque indicate nelle dichiarazioni obbligatorie (INPS - INAIL - Ispettorato del lavoro, ecc.) oppure nelle contrattazioni regionali e territoriali, fra le parti, a quella data in vigore.
Art. 51 Lavoro esterno
Le parti affermano che il lavoro in conto terzi, sia ricevuto che commesso da aziende artigiane, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l'impegno all’applicazione del c.c.n.l. di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi di decentramento produttivo, dell'articolazione del lavoro esterno, dei flussi delle commesse in entrata ed in uscita, della tipologia di tali fenomeni.
Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzato, sempre nel rispetto dell'autonomia delle parti, ad iniziative tendenti a portare ed a mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei contratti.
Art. 52 Telelavoro (allegato 3)
Viene recepito l'accordo quadro per il telelavoro, che viene allegato al presente c.c.n.l. di cui ne costituisce parte integrante Allegato 3.
Art. 53 Trasferte
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto, nonché il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio, a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.
Inoltre, al lavoratore comandato in trasferta viene riconosciuto un importo pari a 10,00 € giornalieri, per
un massimo di 10 giornate lavorative al mese, a titolo di rimborso spese non documentate.
Ai soli fini del comma precedente, per trasferta si intende il comando di un lavoratore a recarsi ad una destinazione ubicata ad una distanza superiore a 50 km dalla sede aziendale e comunque fuori dal territorio comunale.
Art. 54 Regolamentazione del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nella condizione di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e della cessazione delle sospensioni.
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità alle istruzioni ricevute.
5. Retribuzione
a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto e dai successivi per gli operai interni, ciascuno in ragione del livello o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza ed indennità accessorie.
L'indennità di contingenza dovrà essere tradotta in quote minuto tramite l'applicazione della seguente formula:
Quota oraria operaio interno / 60 = quota minuto
Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite divisore 480.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennità accessorie, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.
6. Maggiorazione della retribuzione
a) Il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo, deve comunque consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa nell'ambito delle 8 ore giornaliere un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per i lavoratori interni della stessa categoria.
b) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali e infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
c) In applicazione della legge n. 297/1982 l'indennità sostitutiva del t.f.r. viene determinata dal 1° gennaio 1990 nella misura del 7,4% da calcolarsi sulla retribuzione globale comprensiva delle maggiorazioni di cui al punto a).
Tale importo verrà accantonato mensilmente e corrisposto al termine del rapporto di lavoro, con le rivalutazioni previste dalla legge.
d) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori viene stabilita nella misura del 3% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita di cui al precedente punto 5.
Chiarimento a verbale
Le maggiorazioni di cui al punto 6) saranno assorbite fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.
Art. 55 Previdenza complementare
Il sistema di previdenza complementare dell’Artigianato è regolato dall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall’accordo di trasferimento alla Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell’artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te., sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011 allegato 2.
La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata:
- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge;
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell’impresa.
Art. 56 Inscindibilità delle disposizioni del contratto – trattamenti di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra loro, pertanto non è consentita l'applicazione di singole parti del contratto stesso.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del c.c.n.l. e di legge in materia di lavoro.
Ferma tale inscindibilità, le Associazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano praticate al lavoratore, che restano a lui assegnate "ad personam".
Gli eventuali trattamenti collettivi di miglior favore derivanti dall'applicazione di accordi stipulati fra le parti a livello territoriale saranno oggetto di verifica a livello regionale o dalla UE.
Art. 57 Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Nota a verbale
Le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per esaminare eventuali controversie interpretative del presente c.c.n.l., non risolte a livello territoriale.
Parte operai
Art. 58 Aumenti periodici di anzianità
Agli operai per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
Livelli | Importi |
2° | € 14,20 |
3° | € 13,43 |
4° | € 12.65 |
5° bis | € 11.88 |
5° | € 11.36 |
6° | € 10.33 |
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia, per gli operai che, sulla base del presente c.c.n.l., seguono iter professionali predeterminati ai sensi dell'art. 22, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente a livello acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale.
Norma transitoria
Ai lavoratori che al 1° luglio 1990 avessero maturato, in seguito all'applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici di anzianità tali cifre verranno congelate "ad personam" e
concorreranno al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal c.c.n.l. per il livello nel quale sono inquadrati.
Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà riconosciuto alla normale scadenza (prevista precedentemente alla data di stipula del presente c.c.n.l.) con la corresponsione dell'importo previsto, per il livello di appartenenza, dal presente articolo.
Art. 59 Riposi e festività
a) Il riposo settimanale coincide, di norma, con la domenica. Quando, nei casi consentiti, il lavoratore lavori di domenica, oltre alle percentuali maggiorative previste, ha diritto al corrispondente riposo compensativo in altro giorno settimanale da concordare e, comunque, non assimilabile alle ferie.
b) Altri giorni festivi sono:
- 1° gennaio;
- 6 gennaio;
- 1° maggio;
- 25 aprile;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre;
- Lunedì di Pasqua;
- ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede l'impresa.
Localmente o aziendalmente potrà essere concordato lo spostamento ad altro giorno della settimana del godimento delle festività relative al 26 dicembre ed al Santo Patrono.
c) A decorrere dal 1° gennaio 1985 i lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore e 40 minuti per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977.
d) Le festività che cadono di domenica o nel giorno di riposo compensativo saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale.
e) Il pagamento delle festività è dovuto anche in assenza del lavoratore, purché la ragione rientri nei seguenti motivi:
- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenze per giustificati motivi;
- sospensione dal lavoro per riposo compensativo o coincidenza con altre festività;
- sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al punto b), i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.
Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, l'azienda integrerà il trattamento degli Istituti mutualistici ed infortunistici, ove corrisposto, fino a raggiungere la retribuzione che per detta festività l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
Art. 60 Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione è oraria e si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. In caso di orario settimanale di 36 ore la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.
Art. 61 Tredicesima mensilità – gratifica natalizia
La tredicesima mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto (comunque non inferiore a 173 ore di retribuzione).
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, ad integrazione delle quote erogate dagli istituti preposti.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 62 Trattamento economico per malattie e infortuni
a) Infortuni e malattie extraprofessionali
Al lavoratore assente per malattia verrà corrisposta una integrazione a quanto il lavoratore percepisce, in forza delle disposizioni legislative, fino al raggiungimento della paga globale di fatto.
Questo dal 4° al 180° giorno.
Se la malattia - o l'infortunio - hanno una durata certificata superiore ai 7 giorni, il trattamento economico di cui al 1° comma decorre dal 1° giorno.
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dagli Istituti mutualistici, come previsto dalle vigenti norme di legge.
In presenza di malattie di particolare gravità, tenuto conto delle esigenze aziendali, il lavoratore potrà richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita pari a 4 mesi.
Tale richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 2 settimane prima della scadenza del precedente periodo di aspettativa non retribuita.
b) Infortuni sul lavoro e malattie professionali
1) Al lavoratore spetta la conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale l'INAIL corrisponde l'indennità di invalidità temporanea.
2) Gli spetta altresì l'integrazione - a partire dal 1° giorno - fino a raggiungere la paga globale di fatto.
3) Su richiesta del dipendente, il datore di lavoro potrà anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dagli Istituti mutualistici.
Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai lavoratori apposita delega, d'accordo con gli Enti assicurativi.
4) In caso di malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia stessa ai sensi dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento di quanto è dovuto, per i giorni stessi, dall'INPS.
Art. 63 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 47, o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con il seguente preavviso:
Livelli | Durata preavviso | |
2° | 40 | Giorni lavorativi |
3° | 30 | |
4° | 20 | |
5° bis | 15 | |
5° | 10 | |
6° | 10 |
Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l'ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva.
In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
L'operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
Parte Impiegati
Art. 64 Riposi settimanali e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, i seguenti:
a) festività nazionali:
- 25 aprile;
- 1° maggio;
b) altre festività:
- Capodanno;
- Epifania;
- Lunedì successivo alla Pasqua;
- 2 giugno (festa della Repubblica);
- 15 agosto (Assunzione della Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (X. Xxxxxx);
- 26 dicembre (X. Xxxxxxx);
- la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno SS. Xxxxxx x Xxxxx). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende che il pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione mensile percepita dall'impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione del normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festività sopra elencate cadano di domenica, sarà dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione stessa.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977, così come modificata dal
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, vengono riconosciute 4 giornate di riposo con decorrenza della retribuzione.
Per quanto riguarda le festività la cui celebrazione è spostata alla domenica, l'impiegato beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 65 Determinazione della retribuzione oraria
Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la retribuzione mensile per 173 e, per l’orario collegato al turno notturno, per 156.
Art. 66 Tredicesima mensilità – gratifica economica
La tredicesima mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 67 Aumenti periodici di anzianità
Agli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
Livelli | Importi |
1° A | € 16,01 |
1° B | € 16,01 |
2° | € 14,20 |
3° | € 13,43 |
4° | € 12,65 |
5° bis | € 11,88 |
5° | € 11,36 |
6° | € 10.33 |
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
L'anzianità utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento del 20° anno di età.
Tuttavia, per gli impiegati che, sulla base del presente c.c.n.l., seguono iter professionali predeterminati ai sensi dell'art. 22, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale.
Norma transitoria
Agli impiegati che al 1° luglio 1990 avessero maturato, in seguito all'applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici di anzianità tali cifre verranno congelate "ad personam" e concorreranno al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal c.c.n.l. per il livello nel quale sono inquadrati.
Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà riconosciuto alla normale scadenza (prevista precedentemente alla data di stipula del presente c.c.n.l.) con la corresponsione dell'importo previsto, per il livello di appartenenza, dal presente articolo.
Norme applicative per gli impiegati in servizio al 1° gennaio 1979
Gli impiegati in servizio al 1° gennaio 1979 hanno diritto alla maturazione di un importo massimo complessivo corrispondente a 12 scatti.
Passaggi di livello
Nei casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei nuovi valori base contrattuali, all'assorbimento degli eventuali scatti di anzianità già maturati e l'eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.
Passaggi da operaio a impiegato
In caso di passaggio da operaio a impiegato verranno rivalutati gli scatti maturati come operaio - secondo la disciplina prevista dal presente articolo - al valore valevole per il livello di acquisizione, con diritto alla maturazione di ulteriori scatti nei limiti di un importo massimo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 5 scatti.
Art. 68 Indennità di maneggio denaro
L'impiegato la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro, per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7% della retribuzione base del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato. Art. 69 Malattia ed infortunio
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi;
2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso.
In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea economica secondo la legge in vigore.
L'assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate all'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie, né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il t.f.r., ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Per quanto concerne i controlli, valgono le leggi in vigore. Art. 70 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il licenziamento dell'impiegato non in prova e non ai sensi dell'art. 47, o le sue dimissioni, dovranno avere luogo con un preavviso di:
A) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) 2 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 1 mese e 15 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 1 mese per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) 3 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 2 mesi per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 1 mese e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) 4 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 2 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 2 mesi per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
I termini di disdetta decorrono dal 1° al 15° di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto. Art. 71 Norme particolari per i quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Ai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.
Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione normativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590, cod. civ. e del R.D. 29 giugno 1932.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
A far data dal 1° settembre 1990 al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta una indennità di funzione di euro 51,65 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.
Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
Norma transitoria
La determinazione di requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del presente c.c.n.l.
In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati a far data dal 1° settembre 1990.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo CCNL per le imprese artigiane e PMI del settore, si è convenuto quanto segue:
1) Le aziende effettueranno una ritenuta di € 25,00 sulla retribuzione del mese di luglio 2014 a
titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale;
2) Ai lavoratori iscritti alle XX.XX. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
3) Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 30 giugno 2014 testo dell’attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;
4) Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all’azienda, inviata solo per conoscenza alle XX.XX. regionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL;
5) La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle XX.XX. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all’applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
6) Le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il mese di luglio 2014 sul c/c bancario IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato a: ASSOCIAZIONE EDICOM