CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
APPALTO N. 6565585 - CIG N. 6859385F8E
ART 1. – OGGETTO DEL SERVIZO
Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
ART.2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:
a – analisi dei rischi in capo agli Iscritti alla Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, all’Ente stesso (ente centrale e enti territoriali) e al personale afferente, e delle relative coperture assicurative;
b – predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;
c – collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e in particolare nella
predisposizione della documentazione di gara, con particolare riferimento ai capitolati, per l’espletamento delle gare d’appalto;
d – collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell’incarico;
e – assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dovesse trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
f – segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto e relativa assistenza nella stipula di nuovi contratti e nella rinegoziazione di quelli esistenti;
g – resa di pareri, assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente;
h – assistenza nella varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti a ogni tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta alla tempistica.
I – rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti.
Il broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, né potrà impegnare in alcun modo la Stazione Appaltante, se non preventivamente autorizzato.
ART. 3 SITUAZIONE ASSICURATIVA
Nella determinazione dell’importo presunto a base d’asta si è tenuto conto delle prospettive legate alla stipula di programmi assicurativi a favore degli Iscritti, con particolare riferimento all’introduzione
dell’obbligo assicurativo in tema di Responsabilità Civile Professionale ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di brokeraggio di cui al presente capitolato non comporta per la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica alcun onere diretto né presente né futuro per
compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il corrispettivo per il servizio reso è costituito esclusivamente dalle provvigioni riconosciute al broker, come da consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici in relazione ai contratti gestiti.
Dette provvigioni saranno calcolate per ogni copertura assicurativa in base all’aliquota indicata dal broker aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta alla presente gara.
ART. 5 DURATA DELL’INCARICO
Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto da parte di entrambe le parti.
Alla scadenza del contratto la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di massimo tre anni.
Dalla data di decorrenza del servizio il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all’art. 2.
In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico il Broker, su richiesta della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per il tempo necessario a una nuova aggiudicazione del servizio o al completamento del
passaggio di competenze alla Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. In ogni caso il Broker dovrà agevolare il passaggio di competenze al nuovo Broker aggiudicatario.
L’incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione alla Sez. B del Registro Unico Intermediari di cui al D.Lgs. 209/2005.
La Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di inadempienze del broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.
ART. 6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata . Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e le spese dell’eventuale registrazione.
ART. 7 PAGAMENTO DEI PREMI – CONTO DEDICATO
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di
conferimento dell’incarico avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome proprio e per conto della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.
In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e, pertanto, l’evidenza del pagamento effettuato a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
Prima della stipula del contratto il broker dovrà comunicare gli estremi del conto corrente separato di cui all’art. 117 del D.Lgs. 209/2005, identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010; in alternativa dovrà comunicare gli estremi di un altro conto corrente dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.
ART.8 OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO
Il broker affidatario dovrà svolgere l’incarico nell’interesse della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, osservando tutte le indicazioni e richieste che la stessa fornirà.
Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.
Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento dell’incarico, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso.
La Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica ha diritto al
risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori e omissioni.
ART.9 OBBLIGHI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI PROFESSIONALI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
La Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica da parte sua si obbliga a:
a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza di un broker;
b. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del broker, che rimane comunque non vincolante per la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
c. fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio,
ART. 10 PREROGATIVE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI PROFESSIONALI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
Resta di esclusiva competenza della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c. l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;
d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.
E’ vietato il subappalto del servizio.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto. ART. 12 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Roma.
ART.13 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario è obbligato a costituire prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Detta garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
COPERTURE ASSICURATIVE
Per tutta la durata del servizio i concorrenti devono essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze o errori professionali, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione di cui all’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 209/2005, con massimale non inferiore a euro 2.500.000,00.
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il broker è responsabile del trattamento dei dati personali della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle persone afferenti, compresi gli iscritti, dei quali venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003. Tali dati
potranno quindi essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’intermediazione di contratti assicurativi.
ART. 15 PENALI
Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell’esecuzione della prestazione, la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, a mezzo di raccomandata A.R. comunicherà al broker i rilievi e le
contestazioni specifiche, assegnando un termine di quindici giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.
Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica ha facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti, da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni le cui cause fossero riconducibili alle violazioni e alle inadempienze di natura contrattuale. la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica si riserva di applicare le penali nelle seguenti circostanze:
- Ingiustificato ritardo nella produzione della relazione di cui all’art. 2: euro 100 per ogni giorni di ritardo
- Ingiustificato ritardo nella presentazione del progetto di cui all’art. 2; euro 100 per ogni giorno di ritardo
- Ingiustificato mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente documento euro 150 per ogni fatto contestato
- Mancato rilascio di pareri formali su richiesta della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica anche con riferimento ai singoli sinistri: euro 100 per ogni fatto contestato.
La Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica si riserva comunque, in caso di applicazione di cinque penali e previa contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile con semplice provvedimento amministrativo.
ART. 16 RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al broker dal responsabile del procedimento a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta, telefax e/o posta elettronica, in cui farà fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione, utilizzando i numeri di fax e l’indirizzo di posta elettronica indicati dal broker. Nella contestazione sarà prefissato un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, qualora non ritenga valide le giustificazioni adottate, applicherà le penali di cui all’art. 16 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
La Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al broker da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, nei seguenti casi:
- Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle clausole contrattuali;
- Inadempimento alle disposizioni del capitolato riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- Revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa;
- Reiterate gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- Cessione anche parziale del servizio o subappalto;
- Mancata esibizione alla Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dei documenti e delle garanzie previste dal presente documento;
- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo);
- Mancata reintegrazione della garanzia;
- Mancata prova della copertura assicurativa di cui al precedente articolo 15.
Nel caso di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il broker, oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuto a risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e alla corresponsione delle maggior spese che la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dovrà sostenere per l’affidamento del servizio a terzi.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso.
ART. 17 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Al termine del servizio la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica rilascerà attestazione i regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
AT. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Responsabile procedimento è Xxxxxx Xxxxxxxx.