COMUNE DI LATINA
COMUNE DI LATINA
Servizio di Trasporto Pubblico nel territorio del Comune di Latina SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATINA PER IL PERIODO DI ANNI 6 (SEI).
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € C.I.G. [ ].
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ……………….., addì ………….. del mese di ……………., alle ore ………………, in Latina nella Casa Comunale avanti a me Dott. , Segretario Generale del Comune di Latina e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica - amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i Sigg.:
− , Dirigente del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Latina, nato a il , domiciliato per la sua carica presso il Comune di Latina, il quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Latina - Cod. Fisc.
- di seguito nel presente atto denominato anche «Ente» o «stazione appaltante»;
e
- Xxx./Xxx.xx | xxxx/x ( ) | xx | |
(x.x. | ), xxxxxxxxx xx ( ) | alla via | n° |
che interviene in questo Atto in qualità di legale rappresentante dell’impresa « » con sede legale in ( ) alla via
n. (P. IVA ),iscritta alla C.C.I.A.A. al REA n. dal
che agisce quale impresa appaltatrice e che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato/a anche
«Affidatario».
I comparenti da me personalmente conosciuti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto
P R E M E S S O:
- che con Determinazione Dirigenziale n° del il Comune di Latina – Servizio
Sviluppo Economico sono stati approvati i nuovi atti di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) ed indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 lett. a e b della Legge Regione Lazio 30/1998, una procedura ristretta, come disciplinata dal Decreto Legislativo 50/2016, previa pubblicazione di bando/avviso, per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, per la durata di anni 6, per l’importo complessivo di € 23.625.000,00 più Iva nella misura di legge;
- che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato, secondo le modalità previste dal X.Xxx.
50/2016, dal al come segue : ;
- che in seguito a procedura ristretta C.I.G. [ ], i cui verbali di gara sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n° del , l’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto è stato aggiudicato alla summenzionata Ditta che ha presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, avendo conseguito /100 punti ed avendo offerto, quanto segue :
;
− che sono state eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento in capo all’aggiudicatario, nei termini di legge;
− che il risultati del procedimento di gara sono stati anch’essi ritualmente pubblicati come segue
;
− che l’aggiudicatario ha provveduto a depositare, presso la stazione appaltante, la documentazione richiesta dal Capitolato Prestazionale, nonché dagli altri atti e documenti posti a base di gara, necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto, e in particolare:
−
−
- il nominativo del Direttore o Responsabile di esercizio, in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale così come previsto dal D.M. 20/12/1991 n. 448 - corredato della
sottoscrizione per accettazione del nominato - al quale compete la conduzione tecnica, per l’espletamento del servizio e l’operatività dell’appalto in genere;
- il nominativo del dipendente incaricato della gestione dei biglietti e della relativa rendicontazione contabile che ha sottoscritto la comunicazione per accettazione dell’incarico;
- tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, in particolar modo il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell’Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. n°81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto;
- in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, l’elenco dei mezzi da utilizzare nell’espletamento del servizio medesimo, nonché l’elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti minimi e l’affidabilità del servizio, corredati di copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione.
- dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all’aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa;
- l’esibizione dell’organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento, sottoscritto dall’Affidatario sotto la propria responsabilità, dal quale si evince la presenza ed il conferimento d’incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008, comprensivi di nominativi e di recapiti e documento, sottoscritto dall’Affidatario sotto la propria responsabilità, dal quale si evincono anche tutte le attività conferite all’esterno, riguardanti la materia;
- dimostrazione o impegno alla formazione e informazione dei lavoratori attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto);
- autocertificazione, sottoscritta sotto la piena responsabilità dell’Affidatario, circa la formazione impartita al personale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n°81/2008;
- notifica del domicilio dell’Affidatario corredato di un numero di telefono, numero verde e indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata;
- che è decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016;
- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
- che con separato atto si procederà alla stipula del contratto di usufrutto degli autobus di proprietà comunale nei termini stabiliti dagli atti di affidamento del servizio
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano il seguente contratto:
ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti su indicati e quelli richiamati nel presente contratto si intendono riportati ed accettati per intero, ancorché non materialmente allegati al contratto.
Il Comune di Latina affida alla Ditta « » con sede l e g a l e in ( ) alla via n° , C . F . e P . I . n . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, come analiticamente descritto nel “Capitolato Prestazionale”, nel “Programma di esercizio” ed in conformità all’offerta tecnica presentata in sede di gara, allegata come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’appalto è concesso dal Comune ed accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal “Capitolato Prestazionale” allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente agli atti che lo corredano, nonché delle prescrizioni tecniche di tutti i documenti ed elaborati facenti parte del suddetto Capitolato e dall’offerta tecnica-economica dell’Affidatario, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente atto, che l’impresa appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, ed in particolare:
;
;
;
Articolo 2 - Durata del contratto
Il presente contratto avrà la durata per anni 6 (sei) decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio risultante da apposito verbale.
E’ espressamente escluso il rinnovo.
E’ facoltà dell'Amministrazione, qualora, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ne ricorressero i presupposti, procedere alla consegna del servizio nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi.
E’ consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione, per un massimo di giorni 180 (centoottanta).
E’ inoltre prevista la possibilità di ripetizione di servizi analoghi, fino ad un massimo di un anno, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 50/2016, per l’importo del servizio corrispondente ad una annualità del sessennio.
In tale ipotesi l’affidataria è obbligata a praticare i medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza maggiorazioni e/o integrazione alcuna.
Articolo 3 - Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Latina all’Affidatario per la corretta e regolare esecuzione del contratto è dato:
a) dall’importo del contributo chilometrico in conto esercizio erogato dalla Regione Lazio, attualmente pari ad Euro/km 1,89 (Euro/km uno/89 centesimi) così come indicato e determinato nell’art. 3 del Capitolato Prestazionale, moltiplicato per i chilometri-vettura effettuati nell’anno di riferimento. Nel corrispettivo sopraindicato sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti dagli obblighi di servizio imposti dalla normativa di riferimento;
b) dalla rivalutazione del contributo chilometrico in conto esercizio erogato dalla Regione Lazio, a partire dall’anno solare successivo alla data di presentazione dell’offerta ovvero dall’anno successivo dalla sua eventuale variazione da parte della Regione Lazio, come disciplinato dall’art. 3 del Capitolato prestazionale;
c) dagli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio (al netto dell’aggio pari al % da corrispondere all’Ente, offerto in sede di gara, e dei costi/spese da sostenere) e dalla pubblicità sui Bus (al netto dell’importo da corrispondere all’Ente affidamente pari ad
Euro/anno offerto in sede di gara di cui al successivo art. 4);
d) dal ripiano delle agevolazioni tariffarie a qualsiasi titolo disposte dall’Ente o da altri Enti.
L’incremento della produzione chilometrica contrattuale, attraverso l’integrazione della rete di servizio, offerto dall’Affidatario in sede di gara pari a km. , compreso e compensato nel prezzo di aggiudicazione del servizio.
Le tariffe relative ai titoli di viaggio sono stabilite dagli Organi competenti dell’Ente con propria deliberazione. La relativa discipina è contenuta nell’art. 20 del Capitolato Prestazionale allegato al presente contratto.
Le obbligazioni contrattuali ricomprendono l’esecuzione delle singole attività dettagliate nel Programma di Esercizio.
Il suddetto importo si intende al netto dell’I.V.A. che verrà versata secondo la prevista procedura di legge, al momento della liquidazione delle fatture.
Per l’intera durata contrattuale i corrispettivi di cui sopra sono suscettibili di revisione e/o adeguamento ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità e tempi previsti dall’art. 3 del Capitolato Prestazionale.
Salvo l’adeguamento del prezzo, di cui al precedente capoverso, il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
E’ inoltre previsto il riconoscimento di un premio di Euro 10.000,00 (diecimila), ogni due anni di esercizio, correlato ad per un incremento dell’indice di customer satisfaction, la cui erogazione è disciplinata dall’art. 26 del Capitolato Prestazionale.
Le modalità di accertamento, liquidazione e pagamento sono stabilite nel Capitolato Prestazionale allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
Articolo 4 – Pubblicità sui mezzi
Il Comune concede la locazione di tutti gli spazi che possono essere adibiti per esporre pubblicità sia all’esterno sia all’interno degli autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico, impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale o urbano.
L’importo della locazione degli spazi pubblicitari è determinato pari ad Euro/anno (euro /00 per anno).
La disciplina della locazione degli spazi pubblicitari è contenuta nell’art. 14 del Capitolato Prestazionale e relativo Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 5 – Xxxxxxxxx e rappresentanza dell’Affidatario
A tutti gli effetti del presente contratto, l’Affidatario elegge domicilio presso
, dove verranno effettuate ritualmente le notificazioni.
Le notificazioni e le comunicazioni in generale verranno effettuate anche a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante lettera raccomandata all’indirizzo indicato dall’Affidatario in sede di offerta (oppure: ai seguenti recapiti: PEC:
).
Qualsiasi comunicazione fatta al responsabile designato dall’Affidatario dal Dirigente del competente Servizio Comunale, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.
Articolo 6. - Fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo.
Il pagamento del corrispettivo, da parte della stazione appaltante, avverrà sulla base di quanto disposto nel presente articolo e dall’articolo 6 del Capitolato Prestazionale.
L’Affidatario trasmetterà all’Amministrazione comunale, nei tempi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, le fatture elettroniche relativa al corrispettivo chilometrico e alle agevolazioni tariffarie, corredate dalla documentazione prevista dal Capitolato Prestazionale.
L’erogazione del corrispettivo chilometrico dovuto all’Affidatario avverrà in corso d’anno, nella misura del 95%, in quattro rate trimestrali posticipate e comunque successivamente all’accredito del finanziamento regionale, sulla base delle percorrenze concretamente effettuate, dimostrate attraverso rendiconti mensili, moltiplicate per l’importo chilometrico offerto in sede di gara, previa deduzione delle penali e delle sanzioni applicate ai sensi dell’art. 25 del presente capitolato.
La determinazione del chilometraggio del percorso (che si intende sempre al netto dei collegamenti da/alle rimesse e dei “fuori servizio” in genere) prima dell’avvio del servizio e ove rettificato o modificato, sarà oggetto di rilievo con sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile, che l’Affidatario è obbligato a rendere disponibile su ciascuno dei mezzi impiegati nel servizio, e successiva verifica in contraddittorio tra le Parti da verbalizzarsi ai fini della determinazione, presupposta alla fatturazione del servizio prestato.
L’Affidatario emette la documentazione fiscale posticipata al trimestre successivo la prestazione, con l’indicazione degli elementi amministrativi (determina, n. impegno, CIG, codice IPA, chilometri percorsi per ciascuna delle linee, e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica).
Il pagamento della rata avviene nella misura del 95% del corrispettivo trimestrale, con rate posticipate, nei 30 (trenta) giorni successivi che decorrono dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, debitamente documentata dai report di attività contenente, per ciascuna delle linee e dei giorni di servizio, il nominativo del personale impiegato, la targa del mezzo impiegato, l’orario di servizio, i chilometri percorsi, le controdeduzione alle eventuali contestazioni di disservizio e/o irregolarità nell’esecuzione del servizio medesimo, ed ogni altra indicazione atto e documento prescritto del nel presente capitolato, ivi comprese le percorrenze chilometriche integrative della rete di servizio offerte in sede di gara.
La mancata produzione della documentazione di cui al precedente capoverso e dei dati ivi indicati da parte dell’Affidatario, costituisce condizione di improcedibilità del pagamento dell’importo fatturato con la conseguente automatica sospensione dello stesso che non darà luogo alla maturazione degli interessi, indipendentemente da comunicazioni di rilievo e/o contestazione da parte dell’Ente appaltante.
L’Ente non pagherà quelle prestazioni che, da indagini, verifiche e controlli effettuati risultino non eseguiti. Nel caso di contestazioni, l’Ente provvederà alla liquidazione della fattura all’esito della definizione della contestazione, senza riconoscimento di interessi sul ritardo nei pagamenti.
Il ripiano delle agevolazioni tariffarie a qualsiasi titolo disposte dall’Ente, verrà corrisposto all’Affidataria, (al netto dell’aggio riconosciuto all’Ente in sede di gara), con la stessa periodicità del corrispettivo chilometrico, sulla base della rendicontazione delle effettive agevolazioni concesse nel periodo di riferimento.
Alla somma degli importi come sopra dovuti all’Affidataria indicati si intendono sempre detratti il costo della stampa dei titoli di viaggio e l’aggio riconosciuto al Comune come desunto
dall’offerta formulata in sede di gara e le eventuali penalità di cui all’articolo 25 del Capitolato Prestazionale e all’allegato 7al capitolato medesimo.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’Affidatario è tenuto a presentare il rendiconto consuntivo sui costi del servizio, sui ricavi tariffari e sui titoli di viaggio venduti, dato complessivo e per singola tipologia di biglietto o abbonamento e linea, rendiconto consuntivo delle somme percepite e il numero di sanzioni irrogate all’utenza, costi sostenuti per la stampa dei biglietti e abbonamenti, documentate anche attraverso i relativi documenti fiscali, e la determinazione dell’aggio dovuto all’Ente per l’esercizio di riferimento.
Il conguaglio annuale, a cura dell’Ente, è effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo in funzione dei dati e delle dichiarazioni dell’Affidatario e degli accertamenti dell’Ente, relativi alla gestione del servizio, secondo le disposizioni dell’ordinamento contabile dell’Ente.
In tale sede si procederà:
− alla determinazione del saldo dovuto all’Affidatario per il corrispettivo chilometrico, adeguamento ISTAT e ripiano agevolazioni tariffarie;
− all’accertamento dell’importo dell’aggio riconosciuto all’Ente sulla base della percentuale offerta in sede di gara dall’affidatario e di ogni eventuale ulteriore altro credito;
− alla determinazione del dare/avere e conseguente liquidazione e pagamento/incasso dei relativi importi, stabilendo quindi le relative compensazioni, che dovrà avere luogo entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di efficacia del provvedimento dirigenziale.
L’Ente ha facoltà, previa comunicazione all’Affidatario della nota di addebito, di effettuare il recupero di crediti nei confronti dell’Affidatario mediante ritenuta diretta sulla prima liquidazione utile e, ove questa non sia sufficiente, con la richiesta di pagamento all’Affidatario che dovrà provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Ente pena l’escussione della garanzia definitiva per l’importo dovuto, senza ulteriore comunicazione all’Affidatario.
Resta inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture è anche subordinato:
− all’accertamento della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante acquisizione, da parte dell’amministrazione, del D.U.R.C.;
− alla verifica, da parte dell’amministrazione comunale, limitatamente ai pagamenti superiori ai 10.000 euro, che ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 03.10.2006 convertito in legge 24.11.2006 n. 286 non vi siano cause ostative nei confronti della ditta interessata.
Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei suindicati accertamenti.
Articolo 7. Termine di inizio dell’esecuzione del servizio
I servizi dovranno essere consegnati e avviati, con contestuale redazione del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ex art. 304 del D.P.R.n°207/2010 sottoscritto dall’Affidatario e dall’Xxxxxxx xxx X.X.X., xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, salvo diversa disciplina stabilita da norme sopravvenute.
Il ritardo nell’avvio del servizio per motivi dipendenti dall’Affidatario ovvero la mancata esecuzione degli adempimenti preliminari prescritti negli atti di gara, sarà considerato grave inadempimento, sanzionato secondo quanto prescritto all’articolo 24 del Capitolato Prestazionale e il contratto si intenderà risolto.
Articolo 8 – Cessione del Contratto e dei crediti. Vicende soggettive dell’esecutore del contratto.
É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Articolo 9 – Subaffidamento del servizio
1° caso) l’Affidatario non ha indicato, in sede di offerta, di voler subappaltare servizi o parte di servizi:
Non è ammesso il subappalto.
2° caso) l’Affidatario ha indicato, in sede di offerta, di voler subappaltare servizi o parte di servizi:
Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, si dà atto che la Ditta aggiudicataria ha presentato, in sede di offerta, la dichiarazione: «che intende riservarsi la facoltà di subappaltare, entro i limiti stabiliti dal bando di gara e dalla vigente legislazione, i seguenti servizi «
».
I servizi oggetto del presente appalto possono essere concessi in subaffidamento, previa autorizzazzione dell’Ente, nella misura massima del 12,50% (dodicivrigolacinquantapercento) ai sensi della L.R. n. 30/1998 c.s.m.i., nel rispetto del citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed a condizione che sussista la preventiva autorizzazione dell’Ente appaltante. L’inosservanza di tale norma comporta la risoluzione del contratto, senza pregiudizio dell’azione penale.
Il subappalto è regolato, oltre che dal citato art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, dall’art. 28 del Capitolato Prestazionale.
La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto, l’impresa affidataria dovrà trasmettere al Comune di Latina, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei servizi subappaltati, copia autentica del contratto concluso con l'impresa subappaltatrice, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
L'Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, si obbligano:
a) a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
b) a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali - inclusa eventualmente la Cassa edile - assicurativi e antinfortunistici;
c) a trasmettere alla stazione appaltante le posizioni previdenziali I.N.P.S. ed assicurative
I.N.A.I.L. dei sub-appaltatori, ai fini della richiesta del D.U.R.C., sia al momento dell’affidamento del sub-appalto, sia ad ogni sopravvenuta variazione delle suddette posizioni.
La Società appaltatrice si impegna altresì:
- In caso sia stato concluso un contratto di subappalto con un’Impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l’esistenza di una causa interdittiva di cui agli artt. 67 e 84, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, a rescindere il contratto con la subappaltatrice; laddove ciò non avvenga, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale.
- A denunciare alla Magistratura ed agli organi di Polizia ed, in ogni caso, all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o nel corso d’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.
- A denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.).
- Dichiara altresì di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altri concorrenti, e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara.
Articolo 10 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Affidatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa (ovvero: fideiussione bancaria) n. del
, per un importo di € ,00 ( /00), pari al
per cento dell’importo del presente contratto, rilasciata dalla Società (Istituto Bancario)« » - Agenzia « » di ( ).
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Affidatario, la stazione appaltante avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione.
La garanzia deve essere reintegrata, nella misura legale, ogni qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.
Per quanto non espresasmente previsto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 103 del D.L.vo 50/2016.
Articolo 11. Obblighi assicurativi.
L’Affidatario sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenedo indenne l’Ente affidante da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l’erogazione del servizio.
L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale, ha presentato le seguenti polizze, che prevedono tutti i requisiti e prescrizioni indicate nell’art. 17 del Capitolato Prestazionale:
1) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e delle copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata della garanzia di rinuncia nei confronti dell’Amministrazione Comunale nei casi previsti dall’art. 17 del Capitolato Prestazionale;
2) polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Latina, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell’Affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/zerozero) per sinistro e per persona;
3) polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Latina, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/zerozero).
Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Prestazionale relative alle assicurazioni e alla responsabilità per danni e verso terzi.
Articolo 12 –Varianti
Qualsiasi variazione, modifica o addizione al servizio affidato non può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Affidatario, ma deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della stazione appaltante, comporta che in nessun caso l’Affidatario potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per il servizio medesimo.
Ricorrendo le condizioni di legge, ed entro i limiti stabiliti negli atti di affidamento, l’Amministrazione Comunale potrà procedere con l’apporto di variazioni/modifiche/addizioni al servizio affidato, mediante apposito provvedimento amministrativo ed eventuale stipula di atti integrativi al contratto principale, nei limiti stabiliti negli atti di gara e dal Capitolato Prestazionale allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
Articolo 13 –Concessione gratuita di beni immobili
Come previsto dall’art. 20 del Capitolato prestazionale, l’Ente concederà in uso gratuito, per la sola durata dell’affidamento, il locale disponibile presso la stazione autolinee, individuato come da allegato 8 del Capitolato, che l’Affidatario si impegna a mantenere e custodire ed utilizzare per la vendita di titoli di viaggio del servizio TPL o altri servizi offerti in sede di gara per il medesimo servizio, garantendone la perfetta manutenzione e pulizia a propria cura e spese e la
corretta gestione degli spazi concessi secondo la normale ed ordinaria diligenza, provvedendo alle sostituzioni di vetri, infissi, arredi, e quant’altro in caso di danneggiamento anche da parte di terzi ignoti. Al termine del servizio il locale dovrà essere restituito all’Ente in perfetto ordine ed in buono stato di manutenzione.
Articolo 14 - Obbligo di riservatezza
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto.
L’affidatario garantisce inoltre la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D.L.vo 196/2003 (Testo unico sulla privacy).
Articolo 15 - Personale dipendente. Obblighi nei confronti dei dipendenti.
L’Affidatario si obbliga ad applicare integralmente, nei riguardi del personale impiegato nei servizi appaltati, tutte le vigenti disposizioni di legge e quelle che dovessero essere eventualmente emanate anche dopo l’aggiudicazione, relative al trattamento giuridico, economico e normativo, ivi compreso quello assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolge il servizio stesso.
Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Prestazionale relative al personale dipendente.
Articolo 16 - Documento Valutazione Rischi. Tutela della sicurezza.
La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
L'Affidatario ha depositato presso la stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza, ovvero eventuali proposte integrative e/o sostitutive dello stesso. Il Piano operativo di sicurezza ed i relativi aggiornamenti formano parte integrante del presente contratto d’appalto; le gravi o ripetute violazioni degli stessi per responsabilità dell'Affidatario, previa formale costituzione in mora della Ditta, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
L’Affidatario si impegna, prima dell’avvio del servizio, a depositare presso la stazione appaltante il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettuerà trattenute sul credito maturato dall’Affidatario e, in caso di crediti insufficienti, procederà all’escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 17 - Controlli, contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali, penalità.
L’ Ente affidatario si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sule modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso e delle oblligazioni contrattuali assunte, senza che l’affidataria possa eccepire nula al riguardo, anche tramite l’accesso ai dati del sistema AVM.
L’Ente affidante può effettuare in qualumque momento visite ed ispezioni dei mezzi e dei locali deuptati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell’Affidatario che ha l’obbligo di prestare ogni collaborazione nell’espletamento delle attività di verifica/controllo, formnendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
Le penalità per inadempienze, il diritto di controllo da parte della stazione appaltante, gli organi preposti al controllo e le modalità degli stessi, nonché le modalità delle contestazioni sono specificati nel Capitolato Prestazionale e si intendono del tutto accettati dalle Parti.
In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell’esecuzione dei servizi, oltre alla decurtazione dell’importo corrispondente al mancato servizio prestato, saranno applicate penalità, in misura variabile, secondo i casi indicati all’articolo 25 del Capitolato Prestazionale e nell’allegato 7 “Standard qualitativi minimi” ai quali si rinvia integralmente.
E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.
Articolo 18 - Risoluzione del contratto
Il Comune di Latina, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei casi e con le modalità indicate nell’articolo 24 del Capitolato Prestazionale, nonché nei casi espressamente previsti nel presente contratto e nella vigente normativa relativa alla esecuzione di contratti pubblici di servizi.
L’eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all’Affidatario (es.: reati accertati; grave inadempimento, grave irregolarità ecc.) viene valutata dalla stazione appaltante, secondo le indicazioni di cui al richiamato articolo 24 del Capitolato. In caso di risoluzione per cause ad essa imputabili, l’impresa appaltatrice non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l’Affidatario dovesse abbandonare il servizio prima della scadenza convenuta, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla ditta inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti in materia antimafia per l'assunzione del presente rapporto contrattuale, di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in base all’informazione antimafia acquisita al Protocollo del Comune con n° del , emessa dalla Prefettura di in data , numero , ai sensi dell'articolo 99, comma 2- bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011)
(oppure)
acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo (dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del2011).
L’Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né di essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Articolo 20 - Obblighi dell’Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva del contratto.
L’Affidatario dichiara che i pagamenti relativi al presente contratto di appalto avverranno, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 di seguito indicati ………………………………………………………………………………………. e che le persone autorizzate ad operare su di esso/i sono le seguenti:
……….
La Ditta si impegna a comunicare tutte le eventuali successive variazioni del/i conto/i corrente/i e/o dei nominativi delle persone fisiche che possono operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i.
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n.136.
L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Latina della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, in ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Affidatario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti appositamente dedicati;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e l’eventuale CUP;
c) devono comunque essere osservate tutte le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Per quanto qui non espressamente disposto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rinvia alle norme di cui alla legge 13.08.2010 n.136.
Articolo 21 - Controversie
In caso di dissenso in ordine all’interpretAzione delle norme di contratto, le parti sono tenute a compiere un tentativo di composizione amichevole del contrasto, secondo le modalità di cui all’art. 30 del Capitolato Prestazionale.
Per le controversie della fase esecutiva del servizio, relative alla corretta valutazione dell’esattezza della prestazione pattuita, trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina della Parte VI – Titolo I, Capo II, del D. Lgs. n.50/2016.
Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui sopra, potrà essere rimessa all’Autorità Giudiziaria competente. In tale evenienza, il Foro è quello di Latina.
E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 22 – Norma di salvaguardia - organizzazione del Servizio TPL in ambito comprensoriale
L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Latina ha avviato le iniziative per l’adesione del Comune di Latina al costituito bacino territoriale composto, allo stato, dai Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Lanuvio, Rocca Massima e Sermoneta, per la gestione associata del servizio TPL mediante autobus, e che le relative procedure che potrebbero richiedere modalità organizzative del servizio diversamente articolate a cui l’Affidataria sarà tenuta a conformare la rete di servizio nel rispetto dei Km/annui oggetto di affidamento (rif. Deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del 14.10.2016).
In ragione di tale iniziativa l’Affidatario dichiara di prestare sin d’ora consenso al Comune di Latina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 e 1407 del codice civile, per trasferire il presente contratto in capo al nuovo soggetto individuato in ambito ATO per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada, nel territorio dei Comuni aderenti, con la conseguente instaurazione del relativo rapporto contrattuale direttamente con il nuovo soggetto gestore che assumerà le relative obbligazioni nei confronti dell’Affidataria, in sostituzione dell’Ente.
Articolo 23 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti allegati o richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nonché al Regolamento, approvato con il D.P.R. n°207/2010 (nelle parti rimaste vigenti), al Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i., alla L.R. 16 luglio 1998 n. 30 come modificata dalla L.R. 16/2003, dal X.Xxx. 19 novembre 1997 n. 422, dal Regolamento CE 1370/2007 e s.m.i. che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano rimossa ogni eccezione.
Articolo 24 - Norme finali
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto d'appalto, è designato nella persona del Dirigente pro
tempore, il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, anche al rinnovo annuale della certificazione Antimafia, fino all’emanazione del certificato finale di regolare esecuzione.
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico dell’Amministrazione comunale.
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Richiesto io Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Latina, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, del quale ad alta ed intelligibile voce ho successivamente letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge; lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli atti allegati o comunque indicati e/o richiamati, dei quali, essendo ben noti e conosciuti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario, con firma digitale:
Questo atto consta di n° ( ) intere facciate oltre questa, sin qui.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SVILUPPO ECONOMICO LA DITTA AFFIDATARIA
IL SEGRETARIO GENERALE