Percorsi possibili in Italia
Guida pratica alla tutela della
Proprietà Intellettuale
Percorsi possibili in Italia
The "IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs project" (IPeuropAware) is financed by the CIP Programme, DG Enterprise and Industry of the European Commission
Presentazione
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE-UIBM
Con la realizzazione di questa Guida prati- ca sulla tutela della Proprietà Intellettuale, si vuole mettere a disposizione delle impre- se uno strumento di facile consultazione e di “primo orientamento” alle procedure atte a garantire una maggiore tutela dei propri beni immateriali.
Realizzata nell’ambito del progetto IpEu- ropAware – che vede coinvolti anche altri 18 Uffici nazionali di Proprietà Industriale degli Stati membri dell’Unione Europea
– vuole contribuire all’obiettivo comune di accrescere la conoscenza dei diritti di PI da parte degli operatori e soprattut- to delle piccole e medie imprese (PMI). In particolare, intende dare un contributo concreto alla:
• promozione dell’integrazione della Pro- prietà Intellettuale nelle strategie innova- tive delle PMI;
• conoscenza degli strumenti per rende- re più efficace la protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale, attraverso un maggiore ricorso alla registrazione dei di- ritti, a livello europeo ed internazionale;
• all’accrescimento della capacità del-
le PMI di contrastare il fenomeno della contraffazione e all’aumento della con- sapevolezza dei danni arrecati da tale insidioso fenomeno al Sistema Italia;
• alla promozione dell’utilizzo dei diritti di Proprietà Intellettuale nell’ambito del tra- sferimento internazionale di tecnologia.
Si tratta di obiettivi della massima impor- tanza che qualificano anche l’azione della Direzione generale per la lotta alla contraf- fazione – Ufficio Italiano brevetti e Xxxxxx.
Colgo, infine, l’occasione per esprimere grande apprezzamento per il lavoro svol- to sino ad ora insieme al sistema came- rale e al Politecnico di Torino, nell’ambito del progetto IPEuropAware – lavoro che, tra l’altro, ha permesso di giungere sia ad una maggiore conoscenza tra gli uffici e le persone che vi sono impegnate, sia ad una maggiore comprensione dei sistemi di tu- tela della Proprietà Intellettuale in ambito europeo.
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx
Guida pratica alla tutela della
Proprietà Intellettuale
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Diritti derivanti dal disegno o modello industriale
Leggi applicabili
• Codice dei diritti di proprietà industriale, pubblicato il 04/03/2005 come Decreto legislativo n. 30/2005 e successive modi- fiche (articoli 31/44).
• Legge 22 aprile 1941, 633 (Diritto d’au- tore).
Che cosa può essere tutelato
Il disegno o modello deve essere nuovo e avere carattere individuale.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:
Le domande per la registrazione di dise- gni o modelli che non si dimostrino nuovi e/o non abbiano carattere individuale non possono essere accolte. Una registrazione è nulla se i disegni o i modelli vanno contro l’ordine pubblico ovvero il buon costume. La tutela del disegno o modello riguarda so- lamente l’aspetto esteriore, mentre la tutela dei modelli di utilità riguarda il loro aspetto funzionale. In pratica, la stessa forma può beneficiare allo stesso tempo della tutela del modello di utilità e della tutela del di- segno o modello. In questo caso, la legge permette al titolare di chiedere contempo- raneamente la concessione della tutela del modello di utilità e del disegno o modello con riferimento allo stesso oggetto.
Un disegno (o un modello) tutelato può essere eleggibile alla tutela ai sensi del- la legge sul diritto d’autore, a condizione che i disegni soddisfino due requisiti sup- plementari: il carattere creativo ed il valore
artistico. Si tratta di una deroga alle regole generali sul copyright, le quali, in genere, non richiedono che un’opera abbia uno specifico valore artistico.
Formalità
La domanda in formato cartaceo deve es- sere redatta sull’apposito modulo ed esse- re depositata presso una delle Camere di commercio, o inviata con raccomandata
A.R. all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), xxx Xxxxxx 00, 1 – 00000 Xxxx.
Dal 2006 è possibile presentare la richiesta anche per via telematica; a tal fine si con- sulti la pagina: xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxx
La domanda deve contenere:
• informazioni che identifichino il xxxxxx- xxxxx,
• il titolo, contenente informazioni circa le caratteristiche del disegno o modello, l’indicazione del prodotto cui il disegno o modello si riferisce.
Assieme alla domanda, va allegata la se- guente documentazione:
• la rappresentazione grafica del disegno o modello, che può essere sostituita da riproduzioni fotografiche o da campioni bidimensionali;
• la descrizione del disegno o modello, se necessaria alla comprensione del dise- gno o modello stesso;
• la documentazione riguardante la nomi- na di un rappresentante, se il richieden- te ne ha incaricato uno.
La registrazione tutela l’aspetto di un prodotto, ma non sono previsti specifi- ci requisiti estetici. Una stessa domanda
può contenere disegni o modelli multipli a condizione che i prodotti appartengano alla stessa classe della classificazione in- ternazionale (Accordo di Locarno) e non si oltrepassi il limite massimo consentito rela- tivamente al numero di disegni.
Non è ammessa un’unica domanda per più registrazioni. Non è previsto un periodo di segretezza, a meno che non sia chiesta dal richiedente, per impedire l’accessibilità fino a un massimo di 30 mesi a partire dalla data di deposito o di priorità.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/Xxxxxxxxxx_xx- posito_modulo_O.pdf
Costi
(riferiti alla data di pubblicazione)
Tassa di deposito:
• per un solo disegno o modello:
– depositato in formato elettronico: 50 EURO
– depositato in formato cartaceo: 100 EURO
• per i disegni multipli:
– depositato in formato elettronico: 100 EURO
– depositato in formato cartaceo: 200 EURO
Costi di mantenimento:
per il II quinquennio: 30 EURO; per il III quinquennio: 50 EURO; per il IV quinquennio 70 EURO; per il V quinquennio: 80 EURO.
Esame
Le domande sono sottoposte ad un esame a cura della DGLC-UIBM (Direzione Gene-
rale per la Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Durata della tutela
Il diritto esclusivo entra in vigore alla data in cui viene depositata la domanda e ha una validità di 5 anni, prorogabile, per ulte- riori quattro periodi di 5 anni ciascuno, fino ad un massimo di 25 anni, con pagamento dei diritti previsti sul conto corrente delle Poste Italiane n. 668004 (titolare del conto è l’Agenzia delle Entrate – Centro Operati- vo di Pescara).
Titolarità del diritto
La registrazione di un disegno o modello industriale conferisce al suo detentore il diritto esclusivo di usarlo e di impedire a terzi, che non ne abbiano il consenso, di utilizzarlo.
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Diritti derivanti dal marchio
Leggi applicabili
Codice dei diritti di proprietà industriale, pubblicato il 04/03/2005 come Decreto le- gislativo n. 30/2005 (articoli 7-28)
Che cosa può essere tutelato
Tutti i segni in grado di essere rappresenta- ti graficamente possono essere registrati in quanto marchi, a condizione che posseg- gano un loro carattere distintivo capace di distinguere i prodotti o i servizi di un’impre- sa dai prodotti o servizi di un’altra.
Non è possibile chiedere la registrazione di un marchio nel caso di:
• ritratti e nomi di persone senza il loro consenso;
• stemmi e blasoni, bandiere, emblemi uf- ficiali e altri segni coperti da convenzioni internazionali in vigore;
• parole, immagini o segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o alla morale;
• segni in grado di ingannare i consuma- tori sull’origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti o dei servizi;
• segni che, se usati, costituiscano una violazione dei DPI di un terzo.
In Italia, è inoltre possibile tutelare marchi collettivi.
Formalità
La domanda in formato cartaceo deve esse- re redatta sull’apposito modulo e deposita- ta presso una delle Camere di commercio, o spedita con raccomandata A.R. all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), via Mo- lise, 19 – 00000 Xxxx. Dal 2006 è pos-
xxxxxx presentare la richiesta anche per via telematica; a tal fine si consulti la pagina: xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxx
Per depositare una domanda di marchio, è richiesto quanto segue:
• il modulo C compilato con tutte le infor- mazioni riguardanti il richiedente;
• l’elenco delle classe/i relative ai prodotti/ servizi ai sensi della Classificazione In- ternazionale dei Prodotti e Servizi nelle quali si intende proteggere il marchio;
• pagamento delle tasse;
• procura firmata dal/dai richiedente/i.
Se la domanda riguarda la registrazione di un marchio collettivo, deve essere allegata anche copia del regolamento che disciplina l’uso di questo marchio e relative verifiche e autorizzazioni.
Per ulteriori informazioni, si consulti la pa- gina: xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/Xxxxxxxx- ni_deposito_modulo_C.pdf
Costi
(riferiti alla data di pubblicazione)
Tassa di deposito
• Per una classe: 101 EURO;
• per ogni classe supplementare: 34 EURO;
• procura: 34 EURO.
Costi di mantenimento
• Per una classe: 67 EURO;
• per ogni classe supplementare: 34 EURO;
• procura: 34 EURO.
Tassa di deposito
di un marchio collettivo
• Per ogni classe: 337 EURO;
• procura: 34 EURO;
Costi di mantenimento di un marchio collettivo
• Per ciascuna classe: 202 EURO;
• procura 34 EURO;
Marca da bollo e diritti di segreteria Sul modulo di domanda C in copia origina- le deve essere apposta una marca da bollo di 14,62 EURO. Per avere una ricevuta della domanda, il richiedente deve pagare:
• 14,62 EURO (marca da bollo) + 43 EURO (diritti di segreteria) per una copia au- tenticata del documento valida per uso legale.
• 40 EURO (diritti di segreteria) per una copia del documento in carta semplice.
Se la domanda viene fatta per mezzo di un rappresentante legale, sarà necessario ap- porre una marca da bollo di 14,62 EURO sulla procura.
Esame
L’UIBM esegue un esame formale (sulla completezza e regolarità della documenta- zione depositata) e sostanziale (sul carat- tere distintivo, la legittimità e l’assenza di fallacia). La procedura di opposizione è in fase di attuazione.
Durata della tutela
La registrazione del marchio dura dieci anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile, con apposita istanza, per un ulteriore periodo di dieci anni a tempo il- limitato. Il diritto esclusivo viene conferito con la registrazione ma questa ha effetto dalla data in cui è stata depositata la do- manda. Per rinnovare un marchio senza
che vi sia stato apposto alcun cambiamen- to, per tutte o parte delle classi interessate, è sufficiente presentare una domanda e pagare le tasse previste entro i 12 mesi an- tecedenti la scadenza del periodo decenna- le in vigore o entro i 6 mesi successivi con il pagamento di una soprattassa.
Titolarità del diritto
Un marchio registrato conferisce al suo ti- tolare il diritto esclusivo ad utilizzarlo. Vale a dire che il titolare del marchio ha il diritto di impedire a terzi di usare in transazioni economiche senza il previo consenso:
• qualunque segno identico al marchio ri- ferito a prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio;
• qualunque segno identico o simile al marchio relativamente a prodotti o servi- zi identici o simili se è presente il rischio di confusione da parte del pubblico;
• qualunque segno identico o simile al marchio registrato relativamente a pro- dotti e servizi che non sono simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio, nel caso di marchi famosi.
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Diritti di brevetto, compresi i modelli di utilità
Leggi applicabili
Codice dei diritti di proprietà industriale, pubblicato il 04/03/2005 come Decreto legislativo n. 30/2005 (articoli 45-81 per il brevetto di invenzione industriale, 82-86 per quello di modello di utilità).
Che cosa può essere tutelato
Sia i brevetti che i modelli di utilità defini- scono entrambi una creazione intellettuale con contenuto tecnologico in un qualun- que campo; nondimeno rappresentano due diversi titoli di PI che vanno conside- rati separatamente per le loro peculiarità. Il brevetto di invenzione industriale ed i mo- delli di utilità differiscono nel grado e nel tipo di requisiti innovativi richiesti.
L’oggetto di un brevetto per invenzione in- dustriale è una nuova idea di soluzione ad un problema tecnico che implica attività in- ventiva ed è atta ad avere applicazione in- dustriale. Diversamente, un nuovo modello di utilità consiste in differenti forme o com- binazioni che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione ad un prodotto o dispositivo già esistente. Anche per il modello di utilità debbono sussistere i requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva, applicazione industriale.
Tuttavia, la norma consente a chiunque faccia richiesta di un brevetto per un’inven- zione industriale di depositare contempo- raneamente una domanda per la conces- sione di un brevetto per modello di utilità, nel caso la domanda di brevetto dovesse essere rifiutata o accolta solo parzialmente.
Entrambi questi diritti di PI esistono nell‘or- dinamento giuridico italiano da circa 70 anni. Lo scopo non è quello di facilitare la brevettazione di un’invenzione con l’isti- tuzione di una sorta di brevetto minore. L’intento principale è quello di avere uno strumento che tuteli una specifica dimen- sione innovativa connessa alla funzionalità.
Le seguenti invenzioni non possono essere tutelate da brevetto:
• xxxxxxxx, comprese le teorie scientifiche e i metodi matematici;
• piani, principi e metodi per attività in- tellettuali finalizzati a giochi o ad at- tività commerciali ed i programmi di elaboratore;
• presentazioni di informazioni.
Inoltre, metodi di trattamento chirurgico o terapeutico, come anche metodi diagnosti- ci, sia per le persone che per gli animali, non possono essere oggetto di brevet- to per invenzione. Parimenti dicasi per le razze animali e i mezzi per ottenerle, che appunto non possono costituire oggetto di brevetto per invenzione.
La norma stabilisce il principio di unità dell’invenzione, in base al quale occorre richiedere un brevetto per ciascuna inven- zione. Una domanda contenente più in- venzioni può essere successivamente scis- sa, su richiesta dell’Amministrazione o del titolare, in altrettante domande ciascuna contenente una delle invenzioni. Queste domande beneficiano della data di deposi- to della domanda iniziale, ma saranno trat- tate come domande indipendenti.
Formalità
Qualunque domanda di brevetto per un’in-
venzione o un modello di utilità è soggetta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, dei quali i primi 90 giorni – su cui non è ammissibile alcuna deroga – servono per consentire alle Autorità della Difesa di verificare l’interesse potenziale del trovato. Il titolare può optare per ridurre il periodo di segretezza e rendere la propria doman- da disponibile al pubblico anticipatamente ma, comunque, dopo che siano trascorsi i 90 giorni sopra menzionati. I titolari che hanno domicilio in Italia e desiderano de- positare una domanda di brevetto diret- tamente all’estero devono ottenere l’au- torizzazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, previo parere dell’Autorità della Difesa che si riserva di produrlo entro 90 giorni dalla richiesta.
Se per una domanda depositata in Italia, è trascorso un periodo di 90 giorni dal deposito e non è stato emesso un prov- vedimento di vincolo al segreto dall’Au- torità della Difesa, che visiona i depositi, il titolare è autorizzato ad estendere la domanda all’estero.
La domanda in formato cartaceo deve es- sere redatta sull’apposito modulo ed esse- re depositata presso una delle Camere di commercio, o inviata con raccomandata
A.R. all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), xxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxx. Dal primo giugno 2006 è possibile presentare la richiesta anche per via telematica; a tal fine si consulti la pagina: xxx.xxxx.xxx.xx/ it/telemaco.htm
Per la presentazione della domanda sono richiesti i seguenti documenti:
• descrizione dell’invenzione rivendicata ai sensi dell’art. 51 del suddetto Decreto
in modo chiaro e preciso, con le relative rivendicazioni;
• i disegni dell’invenzione, laddove pos- sibile;
• la designazione dell’inventore;
• se si è rappresentati da un mandatario, l’atto che lo nomina;
• il pagamento delle tasse di domanda.
Per ulteriori informazioni consultare le pagine: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/Xxxxxxxx- ni_deposito_modulo_A.pdf xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/Xxxxxxxx- ni_deposito_modulo_U.pdf
Costi
(riferiti alla data di pubblicazione)
Tassa per il deposito del brevetto
• deposito online: 50 EURO;
• deposito cartaceo per un documento con meno di 10 pagine: 120 EURO;
• deposito cartaceo di un documento con oltre 10 pagine e meno di 20: 160 EURO;
• deposito cartaceo di un documento con oltre 20 pagine e meno di 50: 400 EURO;
• deposito cartaceo di un documento con oltre 50 pagine: 600 EURO;
• per ogni rivendicazione dopo la decima: 45 EURO;
• tassa per la traduzione per il rapporto di ricerca: 200 EURO.
Tassa per il deposito
di un modello di utilità:
• deposito online: 50 EURO;
• deposito cartaceo: 120 EURO.
Marche da bollo e diritti di segreteria
• ricevuta della domanda in copia auten- ticata per gli usi consentiti dalla legge: 14,62 EURO (marca da bollo) + 43 EURO
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(diritti di segreteria);
• ricevuta della domanda in carta sempli- ce: 40 EURO (diritti di segreteria).
Se la domanda è fatta a mezzo di un dele- gato sarà necessario apporre sulla procura una marca da bollo di 14,62 EURO.
Costi di mantenimento in vita per brevetti e modelli di utilità
Per il mantenimento in vigore di un brevet- to d’invenzione, le tasse di rinnovo devono essere pagate al quinto anniversario della data di deposito e successivamente ogni anno. Per il mantenimento in vigore di un modello di utilità, le tasse di rinnovo vanno pagate a partire dal secondo periodo quin- quennale.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:
Le tasse di mantenimento devono esse- re pagate sul conto corrente delle Poste Italiane n. 668004 (titolare del conto è l’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).
Procedura di Esame
Brevetto
Tutte le domande sono soggette ad un esame formale e sostanziale a cura del- la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevet- ti e Marchi (DGLC-UIBM). A partire dal 1/07/2008 è entrato in vigore un accor- do tra l’UIBM e l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) riguardante i rapporti di ricerca ita- liani; in sintesi, l’UIBM invierà, entro 5 mesi dalla data della domanda (solo per i primi depositi), la documentazione all’EPO che produrrà un rapporto di ricerca assieme
al “parere di brevettabilità” entro 9 mesi dalla data di deposito e lo invierà all’UIBM che, a sua volta lo inoltrerà al titolare della domanda. In questo modo il richiedente potrà decidere se procedere o meno con l’esame sostanziale nella procedura italia- na e, nel contempo, se procedere alla bre- vettazione all’estero. In caso di richiesta di brevetto europeo di PCT il richiedente potrà usufruire di una riduzione sulla tassa di ricerca facendo riferimento al rapporto prodotto dall’EPO per la corrispondente domanda italiana.
Modello di utilità
Tutte le domande sono soggette a un esa- me formale e sostanziale a cura dell’UIBM.
Durata della tutela
Il diritto esclusivo dura 20 anni per i brevet- ti di invenzione e 10 per quelli di modelli di utilità a decorrere dalla data di deposito e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata (fatto salvo per i medi- cinali e fitofarmaci l’ottenimento di un CCP o CCPF certificato complementare, art. 61 del Decreto che concede un ulteriore pe- riodo di tutela).
Diritti conferiti dal brevetto
A partire dalla data in cui la domanda è resa pubblica, la concessione di un brevet- to conferisce al suo titolare il diritto esclusi- vo di sfruttarlo e specificatamente:
• (per quanto riguarda i prodotti) impedire a terzi, senza il consenso del titolare, la produzione, l’utilizzo, la commercializ- zazione, la vendita o l’importazione del prodotto;
• (per quanto riguarda i procedimenti, tutelati esclusivamente dal brevetto di invenzione industriale) impedire a terzi, senza il consenso del titolare, l’uso del procedimento o l’utilizzo, la commercia- lizzazione, la vendita o l’importazione del prodotto fabbricato con il procedi- mento brevettato.
Cosa fare in caso di contraffazione
(disegni, marchi, brevetti)
Nel caso vengano violati i diritti di proprietà industriale, il titolare legittimo può inten- tare una causa civile o penale presentan- do una denuncia direttamente all’Autorità Giudiziaria competente, ovvero alle Auto- xxxx di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale). Potrà essere attivata, come vedremo meglio in seguito, l’Agenzia delle Dogane nel caso si tratti di una richiesta di tutela doganale.
Per tutelare i propri diritti è possibile intra- prendere un’azione civile oppure penale.
Nel caso di un’azione civile, il titolare del diritto può chiedere che vengano prese mi- sure precauzionali utili a impedire la viola- zione. In caso di constatazione della viola- zione, il giudice può ordinare la cessazione della produzione, del commercio e dell’uso dei prodotti, disporre la loro distruzione e assegnare i prodotti al detentore legittimo senza compromettere il suo diritto di risar- cimento danni. In sede di liquidazione dei danni il giudice terrà in considerazione an- che le conseguenze negative per il deten- tore legittimo (ad es. i mancati guadagni, i danni morali subiti a causa della contraffa-
zione). Il detentore legittimo può chiede- re che gli vengano riconosciuti gli utili del trasgressore come alternativa al risarcimen- to della perdita di utili, a condizione che l’ammontare di questi utili sia maggiore del suddetto risarcimento.
A tal fine, nel 2003, sono state istituite 12 sezioni speciali in materia di PI presso i Tri- bunali e le Corti d’Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Le sezioni speciali hanno giurisdizione sul- le controversie riguardanti la violazione/ validità di brevetti, modelli di utilità, mar- chi, nuove varietà vegetali, disegni e diritti d’autore, come anche sulla competizione sleale che ha effetto sulla tutela della pro- prietà industriale e intellettuale.
In cause legate a controversie sui DPI è stata introdotta una procedura abbrevia- ta finalizzata ad accorciare i tempi neces- sari per ottenere la sentenza del giudice; le nuove disposizioni procedurali mirano a dare “stabilità” a quelle misure prov- visorie che rendono la causa nel merito facoltativa.
Nel caso si voglia proporre un’azione penale, il titolare del diritto potrà presen- tare una denunzia-querela presso la Procu- ra della Repubblica competente per terri- torio, ovvero presso un qualsiasi Comando della Guardia di Finanza (o, eventualmente, di altra Forza di Polizia) affinché venga dato il via all’azione penale. Per questi casi, non sono competenti le sezioni specializzate.
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Contatti principali:
Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70 – 00000 Xxxx
call center: 848.800110
e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Riferimenti degli uffici giudiziaria (servizio “Giustizia Map”):
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xx/xx_0.xx
Comando Generale della Guardia di Finanza
Via XXI Aprile, 51 – 00000 Xxxx Tel. x00 00 0000 0
Numero verde: 000.00.00.00 xxx@xxx.xx
numero pubblica utilità: 117
Diritti d’autore e diritti correlati
Leggi applicabili
• La Legge italiana n. 633 approvata il 22/04/1941 stabilisce la tutela delle ope- re letterarie, musicali, architettoniche, teatrali, cinematografiche e di arti visive.
• Opere cinematografiche e audiovisive – Legge n. 93/1992.
• Diritto d’autore e diritti correlati – Legge n. 248/2000.
Che cosa può essere tutelato
Un’ampia gamma di opere e lavori intellet- tuali rientra sotto la tutela dei diritti d’au- tore, come le opere artistiche, letterarie, teatrali e musicali, film e arti visive. Il diritto d’autore si estende anche agli scritti scien- tifici o didattici, alle opere architettoniche, alle produzioni radiotelevisive, alle fotogra- fie, al lavoro degli interpreti, alle traduzio- ni, alle raccolte musicali minimamente ori- ginali, ai software per computer, ecc.
Diritti correlati o adiacenti sono quelli con- cessi dalla legge non all’autore dell’opera, ma ai soggetti a esso collegati. I diritti con- nessi più importanti sono quelli concessi agli esecutori, ai produttori fonografici, produttori di opere cinematografiche o audiovisive ed alle società di trasmissioni radiotelevisive.
Altri diritti connessi, con una tutela assai più debole di quella prevista dal copyright, sono quelli concessi agli autori (o editori) con riferimento a quei lavori che non rap- presentano in senso stretto “opere intel- lettuali”. È il caso di fotografie, sketch di scene teatrali, edizioni critiche di opere di
pubblico dominio, opere inedite pubblicate dopo la scadenza dei termini di tutela del diritto d’autore, ecc.
Formalità
La registrazione dei diritti d’autore e dei diritti correlati ha carattere facoltativo e dichiarativo e assicura soltanto un’iniziale presunzione di paternità.
Non sono previste procedure da seguire per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore. Il diritto d’autore nasce diretta- mente dalla creazione dell’opera.
Il deposito di lavori inediti può essere fatto alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).
Una richiesta di deposito per opere inedite deve essere inviata alla SIAE o presentata direttamente alla Sezione OLAF della sede centrale della SIAE.
Il richiedente deve fornire quanto segue:
1. una copia compilata in tutte le sue parti e firmata del modulo 350, disponibile o direttamente presso la Sezione OLAF della SIAE, o presso una qualunque delle filiali SIAE ubicate in tutti i capoluoghi di regione;
2. una copia dell’opera inedita, con firma in originale e per xxxxxx (apponendo nome e cognome ed escludendo gli pseudonimi) di tutti gli autori e gli altri detentori legittimi su ogni pagina scritta, inclusa quella in cui appare il titolo. Se l’opera non è riprodotta su carta ma su un supporto come videocassetta, nastro magnetico, floppy disk, cassetta, CD, CD ROM, DVD, ecc., la firma per esteso di tutti gli autori e degli altri detentori legittimi (se presenti) deve essere appo-
sta – assieme al titolo – su un’etichetta adesiva che andrà incollata direttamente sul supporto;
3. prova dell’avvenuto pagamento della tassa di deposito. Se la tassa viene paga- ta all’ufficio postale, il richiedente dovrà fornire la ricevuta originale dell’avvenu- to pagamento; se viene pagata con bo- nifico bancario, dovrà essere fornita la contabile dell’avvenuta transazione.
Se entro 60 giorni dalla data di ricezione la richiesta di deposito non viene perfe- zionata con la documentazione richiesta di cui sopra, la SIAE restituirà l’opera ine- dita al suo legittimo proprietario a spese di quest’ultimo, e la richiesta di deposito verrà cancellata. Altresì, la SIAE rimborserà la tassa di deposito. Se risulta già pagata; verranno defalcate solamente le spese am- ministrative (27,59 EURO).
Costi
(riferiti alla data di pubblicazione)
Le tasse previste per il deposito di un’opera inedita alla SIAE variano a seconda del me- todo di pagamento prescelto:
tramite vaglia postale indirizzato a: SIAE – Sezione OLAF, numero di conto 76808005
• 55 EURO per gli associati SIAE;
• 110 EURO per gli autori che non sono associati SIAE;
• 220 EURO se il deposito è richiesto da una persona giuridica (società, associa- zione, istituzione, ecc.) avente diritto allo sfruttamento economico delle ope- re, o da una persona fisica (che non sia l’autore) che ha acquisito dall’autore
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il diritto allo sfruttamento economico dell’opera.
Tramite bonifico bancario, assegno o di- rettamente presso gli uffici della SIAE
• 55 EURO per gli associati SIAE;
• 111,81 (inclusa una marca da bollo di 1,81 EURO) per gli autori che non sono associati SIAE;
• 221,81 EURO (inclusa una marca da bol- lo di 1,81 EURO) se il deposito è xxxxxx- sto da una persona giuridica (società, associazione, istituzione, ecc.) avente di- ritto allo sfruttamento economico delle opere, o da una persona fisica (che non sia l’autore) che ha acquisito dall’autore il diritto allo sfruttamento economico dell’opera.
Il bonifico bancario deve essere effettuato a favore di:
UNICREDIT BANCA DI ROMA SpA
Roma Caravaggio – Piazzale dell’Industria, 46 – 00000 Xxxx – codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000.(1)
I costi di registrazione sono i seguenti:
• una marca da bollo di 14,62 EURO per ogni modulo di richiesta;
• la tassa di registrazione (se necessaria).
Per ulteriori informazioni, si prega di con- tattare il banco informazioni:
Tel. + 00 00 00000000/2806/2623
Fax + 00 00 00000000
aperto al pubblico da lunedí a venerdí dalle 09:00 alle 12:30 e il martedí e il giovedí anche dalle 14:30 alle 16:00.
1. Ricordarsi sempre di specificare il titolo dell’opera e le informazioni dettagliate riguardanti il depositante
Esame
Non applicabile
Durata della tutela
In Italia la tutela del diritto d’autore inizia nel momento della creazione e dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Quan- do l’autore è sconosciuto, la durata è di 70 anni dalla prima pubblicazione.
Titolarità del diritto
La titolarità del diritto sta insieme al suo creatore o al suo successore – italiano o straniero – avente diritto. L’autore detiene i diritti sia patrimoniali che morali.
I diritti morali sono garantiti dalla legge per la tutela della personalità dell’autore e per- mangono anche dopo la cessione dei diritti economici. I diritti morali non sono sogget- ti a termini legali di tutela.
I diritti morali più importanti sono:
• paternità dell’opera (vale a dire il diritto di rivendicare la propria qualità di autore);
• integrità dell’opera (vale a dire la pos- sibilità di opporsi a qualunque cambia- mento che possa danneggiare la reputa- zione dell’autore);
• diritto di pubblicare (la possibilità di de- cidere se pubblicare o meno un’opera).
I diritti economici più importanti sono:
• diritto di riproduzione (vale a dire il dirit- to di riprodurre un numero illimitato di copie in qualunque maniera);
• diritto di esecuzione, recitazione o let- tura pubblica (vale a dire il diritto di presentare l’opera al pubblico attraverso tutte le forme sopra menzionate);
• diritto di comunicazione al pubblico
(vale a dire il diritto di divulgare l’opera attraverso radio, televisione, satellite, xxx xxxx, xxx xxxxxxxx, ecc.);
• diritto di distribuzione (vale a dire il dirit- to di vendere l’opera);
• diritto di adattamento (vale a dire il dirit- to di cambiare l’opera originale appor- tando modifiche, adattamenti, ecc.).
Tutti questi diritti consentono all’autore di concedere o negare l’autorizzazione all’uso della sua opera e di beneficiarne economi- camente.
Cosa fare in caso
di pirateria (diritti d’autore e diritti connessi)
La violazione del diritto d’autore può esse- re perseguita e punita con sanzioni ai sensi del diritto civile e del diritto penale.
Nel caso vengano violati tali diritti, il titola- re legittimo può intentare una causa civile o penale presentando una denuncia diret- tamente all’Autorità Giudiziaria competen- te, ovvero alle Autorità di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Po- lizia locale).
Per ulteriori informazioni:
SIAE
Viale della Letteratura, 30 – 00000 Xxxx Tel. x00 00 00000
Fax: x00 00 00000000/52; xxx.xxxx.xx
Comando Generale della Guardia di Finanza
Xxx XXX Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel.: x00 00 0000 0
Numero verde: 000.00.00.00 E-mail: xxx@xxx.xx
numero pubblica utilità: 117
Azioni delle Autorità doganali
Modus operandi delle Autorità doganali italiane
Alle Autorità doganali è richiesto di con- trastare tutte le possibili violazioni o abusi delle norme che regolano il libero com- mercio. L’Agenzia delle Dogane italiana ha il potere di non consentire il passaggio di quei prodotti ritenuti sospetti o di bloc- carli. L’Agenzia delle Dogane ha creato il FALSTAFF, un database multimediale che fa da supporto utile a combattere la con- traffazione. Per ulteriori informazioni, vi- sitare la pagina: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx- xx.xx/xxx/xxx/xxxxxxx/xx/XxxxXxxxXx/ Falstaff/About+Falstaff/
Il database FALSTAFF, integrato con AIDA (il nuovo Sistema Informativo Doganale), è uno strumento che consente al detento- re legittimo che richiede l’intervento delle Autorità doganali di mettere a loro dispo- sizione tutti gli elementi utili ad una facile e tempestiva identificazione del prodotto autentico (foto, opuscoli, manuali, ecc.). La domanda di intervento può anche es- sere presentata fornendo tutti i partico- lari riguardanti l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore dei pro- dotti, il luogo di produzione, gli itinerari seguiti, i metodi di trasporto ed imballag- gio, le date previste di arrivo e partenza, il valore dei prodotti, gli itinerari seguiti dai trafficanti. Fornendo queste informazioni nella richiesta d’intervento, il detentore legittimo saprà che i prodotti contraffat- ti potranno essere soggetti a operazioni doganali eseguite da taluni operatori in
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Guida pratica sulla tutela della Proprietà Intellettuale
Percorsi possibili in Italia
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taluni uffici doganali. In presenza di pro- dotti sospetti, il funzionario doganale potrà interrogare il FALSTAFF e confrontare i pro- dotti sospetti con quelli autentici e scoprire le eventuali differenze.
Tutte le dichiarazioni doganali naziona- li vengono controllate in tempo reale dal sistema elettronico AIDA che effettua una specifica valutazione del profilo di rischio sulla base dei parametri indicati nella do- manda d’intervento. In questo modo, se una dichiarazione contiene dati riferibili a prodotti sospetti, è possibile intercettare i prodotti immediatamente per un controllo fisico e preavvertire il detentore legittimo (anche mediante SMS).
Procedure
Una domanda di intervento delle Autorità doganali può essere effettuata usando il modulo cartaceo da scaricare all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/
da presentare all’ufficio doganale compe- tente.
Contatti principali
Agenzia delle Dogane Ufficio Antifrode
via Xxxxx Xxxxxxx, 71 – 00000 Xxxx Tel. x00 00 00000000
Fax: x00 00 00000000
xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Modi alternativi per affrontare le contraffazioni
Recentemente, sono stati effettuati cam- biamenti che hanno interessato le istituzioni italiane preposte alla tutela della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione. Si è cercato di riunire in un’unica struttura le competenze di più organismi, tra cui l’UI- BM. A partire da luglio 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazio- ne con la Guardia di Finanza, ha fornito un nuovo servizio: un “Filo diretto” (telefono, fax ed e-mail) rivolto alle aziende ed ai con- sumatori per assisterli in caso di violazione dei DPI: il call centre (x00 00 00000000) è aperto dalle 8:30 alle 17:00, da lunedì a ve- nerdì (esclusi i giorni festivi). È inoltre possi- bile mettersi in contatto xxx xxx, xx numero
x00 00 00000000, o via email all’indirizzo:
anticontraffazione@sviluppoeconomico. xxx.xx
“Filodiretto” è un servizio a cura della Di- rezione Generale Lotta alla Contraffazione
– Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero dello Sviluppo Eco- nomico dedicato alla contraffazione: xxx.xxxxxxxxx.xx.
È stata istituita anche una rete di uffici di assistenza alle imprese all’estero sulla PI (IPRDESK). Essi operano all’interno degli uffici ICE (Istituto per il Commercio Estero) presenti nei 10 Paesi considerati mercati particolarmente sensibili dalle imprese ita- liane: Cina (Pechino, Canton, Shanghai e Hong Kong), India (New Delhi e Mumbai), Taiwan (Taipei), Vietnam (Xx Xxx Xxxx City), Corea (Seul), Emirati Arabi Uniti
(Dubai), Federazione Russa (Mosca), Tur- chia (Instabul), Brasile (San Paolo) e U.S.A. (New York).
Gli IPRDESK sono diretti da esperti nel cam- po della PI (un esperto PI italiano è assisti- to da un esperto PI del paese interessato) i quali forniscono informazioni su come funziona il sistema per la PI a livello locale (procedure di registrazione per ogni DPI e procedure applicative in caso di violazione). È inoltre disponibile un servizio speciale di assistenza legale laddove la soluzione di una controversia per contraffazione rap- presenti un caso pilota per permettere l’in- gresso in un nuovo mercato.
Per contattare l’Xxxxxxx Xxxxxxxx Nazionale:
Direzione Generale
per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXX – Italy xxx.xxxx.xxx.xx; xxx.xxxx.xx
x00 00 00000000
Contatti utili
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DGLC – UIBM
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Direzione Generale per la lotta alla Contraffazione.
Xxx Xxxxxx, 000 - 00000 XXXX Xxxxx
Tel.: x00 00000000000 – Fax: x00 00 00000000
xxxxxxxxxx@xxxx.xx – xxx.xxxx.xx
Servizio Filo Diretto – Front Desk service
Una linea diretta dedicata al servizio delle imprese e dei consumatori ovvero per segnalare casi di contraffazione o violazione delle norme che tutelano il Made in Italy.
Tel.: x00 0000000000 – Fax: x00 00 00000000
xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
SIAE - Italian Association of Atuhors and Publishers
Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX Xxxxx
Tel.: x00 00 00000 – Fax: x00 00 00000000/52 – xxx.xxxx.xx
I CENTRI PATLIB IN ITALIA
I PATLIB nati nel 1991 sono centri di informazione accreditati dall’Ufficio europeo dei bre- vetti (xxx.xxx.xxx) realizzati al fine di diffondere l’informazione brevettuale in Europa. Nei centri PATLIB (Patent Library - Libreria Brevettuale) opera personale qualificato che offre assistenza su vari diritti di proprietà intellettuale sia nella compilazione della modulistica sia nella consultazione delle banche dati. Alcuni centri forniscono servizi avanzati come il mo- nitoraggio a livello internazionale della situazione dei singoli settori tecnologici consenten- do alle imprese ed ai ricercatori sia di risparmiare evitando la ripetizione di studi già noti, sia di identificare le tendenze evolutive tecnologiche dei mercati per orientare la ricerca ed implementare la protezione dei prodotti dalla contraffazione. Possono usufruire dei servizi offerti dai PATLIB le imprese, le strutture universitarie e scolastiche, gli ordini professionali, gli enti pubblici gli organismi associativi ed i singoli cittadini.
Unioncamere
Piazza Sallustio 21 – 00000 Xxxx
Tel.: 00.00000 – Fax: 00.0000000
xxx.xxxxxxxxxxx.xx – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/x_xxxx.xxx
PATLIB
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Sala del pubblico
Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Apertura: h. 9,30 - 13,30 dal lunedì al venerdì
Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
Responsabile: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
ANCONA PATLIB
Camera di Commercio di Ancona Xxxxxx XXXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Tel.: x00 00000000
Fax: x00 0000000000
xxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx
BARI PATLIB
Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione ARTI Puglia
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xx 0, xxxxxx Xxxxxxxxxx
00000 Xxxxxxxxx (XX)
Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
BOLOGNA
CCIAA BOLOGNA PATLIB
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx
Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
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BOLZANO
PATLIB - Istituto per la Promozione dello Sviluppo Economico
Xxx Xxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
xxxxxx@xxxxxx.xx.xx xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
CALTANISSETTA
PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Centro di Informazione Brevettuale “PATLIB SICILIA”
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxxxxx
Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
CAMPOBASSO
PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxxxxx
Tel.: x00 00000000
Fax: x00 0000000000
xxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx xxxxxx@xx.xxxxxx.xx xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx
COSENZA
PATLIB - Calpark S.C.p.A. - Parco Scien- tifico e Tecnologico della Calabria
Xxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxx “La Torraccia” 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX)
Tel.: x00 0000000000 / x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
xxxx@xxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxx.xx
FIRENZE
PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Tel.: x00 0000000000 / x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
GENOVA
PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Xxxxxx Xx Xxxxxxx, 00x - 00000 Xxxxxx Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
xxxxxx@xx.xxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
LECCE PATLIB
Università del Salento Coordinamento SIBA Edificio “Studium 2000”
Xxx xx Xxxxxxx, xxxxxx X.xx X.Xxxxxx 00000 Xxxxx
Tel.: x00 0000000000-0-0
Fax: x00 0000000000
xxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxx://xxxx0.xxxxx.xx/xxxxxx
MILANO
PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Xxxxxxx Xxxxxxxx e Marchi
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel.: x00 0000000000 - 44 - 42 - 34
Fax: x00 0000000000
xxxxxxxx.xx@xx.xxxxxx.xx xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx
NUORO PATLIB
Sardegna Ricerche
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, xxx - 00000 Xxxxx Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
NAPOLI PATLIB
Consorzio Technapoli
Parco Scientifico e Tecnologico dell’Area Metropolitana di Napoli e Caserta
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxx (XX)
Tel.: x00 0000000000 / x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxx@xxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx
PESCARA
PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Ufficio brevetti
Xxx Xxxxx xx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel.: x00 00000000
Fax: x00 000000000 / x00 0000000000
REGGIO CALABRIA PATLIB
Azienda Speciale IN.FORM.A. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx
Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
ROMA
PATLIB Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Società per il Parco Scientifico Romano Scarl
Xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 00000 Xxxx
Tel.: x00 0000000000
x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
TORINO
PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Settore Proprietà Industriale Centro PATLIB
Via San Xxxxxxxxx da Paola, 00 00000 Torino
Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
TREVISO PATLIB
Azienda Speciale Treviso Tecnologia
Centro Cristallo Xxx Xxxx 0
00000 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX) Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
TRIESTE PATLIB
Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Servizio Trasferimento Tecnologico Padriciano, 99
26
34012 Trieste
Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx
VICENZA PATLIB
Fondazione Xxxxxxx Xxxxx Centro Produttività Veneto (CPV)
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxxx
Tel.: x00 0000000000
Fax: x00 0000000000
Finito di Stampare: Aprile 2010