DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
COMUNE DI SIENA
REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 30/01/2019
INDICE
TITOLO I: OGGETTO E FINALITA’
Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 – Finalità del regolamento Articolo 3 – Definizioni
TITOLO II: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI
Articolo 4 – Finalità dei contratti
Articolo 5 – Presupposti e oggetto dei contratti
Articolo 6 – Modalità di scelta del contraente – Attività Programmata Articolo 7 – Stipulazione del contratto
Articolo 8 – Diritto di rifiuto
TITOLO III: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 9 – Aspetti fiscali Articolo 10 – Verifiche e controlli Articolo 11 – Risparmi di spesa
ART. 12 – Trattamento dati personali e privacy
TITOLO I OGGETTO E FINALITA’
ART. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 43 della L. n. 449/1997 e s.m.i., all'art. 120 del D. Lgs n. 42/2004, all’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed all’art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i criteri e le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni, a titolo gratuito o con oneri a carico del la controparte, con soggetti pubblici o privati, ONLUS, Enti ed Associazioni, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
2. Di norma la ricerca degli sponsor è svolta dal Comune secondo il presente regolamento. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale il Comune, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti idonei da individuare tramite procedura trasparente e pubblica secondo le norme del Codice dei contratti pubblici.
ART. 2 – Finalità del Regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l’accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l’operato della pubblica amministrazione.
2. La sponsorizzazione a favore del Comune, a carattere tecnico o finanziario o prestazionale, può avere ad oggetto la fornitura di materiale, attrezzature, beni, strumenti, nonché la realizzazione di un'opera o di un servizio o di un lavoro, nonché la fornitura di una prestazione di servizio, la gestione di un'opera o di un'area, l'offerta di servizi manutentivi, ricreativi, culturali, sportivi, nonché ogni altra utilità che risponda a peculiari finalità di interesse pubblico nell'ambito della programmazione comunale
ART. 3 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni, prestare servizi o eseguire lavori a favore di un terzo, il Comune di Siena (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a pubblicizzare in predeterminati spazi e/o diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;
per “sponsor”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti od altra utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore, a fini pubblicitari, del segno distintivo dello sponsor;
per “sponsee”: il soggetto sponsorizzato - Comune di Siena - che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;
per “sponsorizzazione” ogni corrispettivo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, attività, prodotti, servizi e simili;
Per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione o le modalità operative concrete per la veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
per “accordo di collaborazione”: contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.
TITOLO II
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI
Art. 4 – Finalità dei contratti
1. La stipulazione dei contratti oggetto del presente Regolamento è finalizzata a:
a) favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa;
b) assicurare una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati;
c) favorire la partecipazione, socializzazione, sussidiarietà nell'attività cittadina;
d) favorire l'attrazione delle risorse private di soggetti, enti, associazioni, persone giuridiche e organizzazioni anche spontanee, per servizi manutentivi, decori, espressioni artistiche, abbellimenti della Città, cura, adozione di servizi vari, disponibilità a vantaggio della comunità locale fra i quali, a titolo non esaustivo, si indicano: attività ed eventi a rilevanza artistica, culturale, mostre, concerti, spettacoli promossi, gestiti e organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente, eventi sportivi e di rilevanza sociale, eventi ed attività turistiche, manifestazioni varie di pubblico interesse, interventi di manutenzioni di aree verdi pubbliche, di aree diverse e di patrimonio immobiliare comunale, interventi di arredo urbano, forniture di attrezzature, anche informatiche, di cartellonistica, progettazione esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, gestione di sportelli informa-giovani, marketing e promozione territoriale, attività di comunicazione, stampa periodici e simili, fiere ed attività di promozione turistica ed economica nel territorio.
e) realizzare maggiori economie.
2. In particolare, i predetti contratti sono diretti a:
• recuperare risorse per l’Ente che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e dell’attività del medesimo;
• migliorare gli standard di qualità e l’aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l’effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni ed attrezzatura all’amministrazione comunale;
• supportare progetti innovativi e processi informativi/formativi qualificati promossi dall’Amministrazione comunale.
3. Indipendentemente dall'attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione, al di fuori del programma, l'Amministrazione Comunale in via ordinaria ed istituzionale, è legittimata ad inserire, a propria discrezione, la clausola “sponsor” anche in altre attività diverse da quelle indicativamente sopra riportate, nel rispetto della normativa vigente nei settori afferenti le attività medesime.
ART. 5 – Presupposti e oggetto dei contratti
1. L’utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
- il perseguimento di interessi pubblici;
- l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- il conseguimento di risparmi di spesa;
- il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti.
2. Dette forme contrattuali possono essere utilizzare per la realizzazione di iniziative in ambito culturale, sociale e sportivo, di attività di promozione del territorio, di valorizzazione del patrimonio comunale, dell’innovazione tecnologica e della formazione.
3. Il contratto di sponsorizzazione e l’accordo di collaborazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente.
4. Ai sensi della L. 27/12/1997, n. 449, art. 43, comma 3, per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, possono essere inoltre stipulate convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire ai medesimi, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Ai ricavi derivanti da dette convenzioni si applica la disciplina prevista dall'articolo richiamato.
5. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione Comunale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche ovvero che si trovino in una situazione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione indicata all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni/collaborazioni/convenzioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
ART. 6 - Modalità di scelta del contraente Attività programmata
1. La procedura finalizzata alla stipulazione delle sopra richiamate tipologie contrattuali può essere attivata:
a) su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, di norma su programmazione;
b) su iniziativa di soggetti privati.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera b), il Dirigente della struttura organizzativa competente, informata la Giunta Comunale (che si riserva la facoltà di cui al successivo art.
8) può procedere, a seguito di trattativa privata con il soggetto proponente, alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione/convenzione, nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento comunale e della legislazione in materia di sponsorizzazioni di cui all'art. 19 del D.Lgv 50/2016 o di convenzionamento con enti pubblici o privati.
3. Nell’ipotesi, invece, di iniziativa dell’Amministrazione Comunale, il procedimento di scelta del contraente deve svolgersi nell’osservanza dei principi dell’evidenza pubblica. In particolare deve essere rispettata la seguente procedura:
a) La competente struttura preposta all’espletamento delle procedure concorsuali, su proposta del Dirigente della struttura interessata alla sottoscrizione di contratti di
sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni, approva, con propria determinazione, un apposito avviso, al quale dovrà dare successiva ed ampia pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio, sul sito internet e/o con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per garantire maggior conoscenza e partecipazione, ovvero imposte da specifiche norme di settore;
b) L’ avviso deve contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione delle attività/servizi/beni o interventi che s’intendono realizzare/acquisire tramite i predetti contratti;
- obblighi a carico dello sponsor/collaboratore;
- le clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dello sponsee per la pubblicizzazione di segni distintivi dello sponsor;
- le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta proposta;
- i requisiti di capacità generale e di qualificazione degli operatori economici coinvolti nell’attività sponsorizzata o convenzionata;
- I criteri di valutazione delle offerte presentate (meramente a titolo esemplificato: componenti economiche della proposta, qualità tecnica ed estetica del prodotto finito, modalità di gestione dell’intervento, mezzi economici, umani e strumentali a disposizione);
c) L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve, di regola, indicare:
- il bene, il servizio, l’attività o l’opera che si intende sponsorizzare o alla cui realizzazione si intende collaborare, oppure l’indicazione della somma offerta;
- l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso;
d) Per ogni iniziativa può essere prevista la sottoscrizione di più contratti di sponsorizzazione/ contratti di collaborazione e convenzione. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto;
e) La valutazione delle offerte presentate nei termini e nei modi indicati nell’avviso è effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente responsabile della struttura interessata alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto dei criteri definiti nell’avviso medesimo.
4. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di esame e rifiuto di cui al successivo art. 8.
ART. 7 – Stipulazione del contratto
4. Il Dirigente competente in relazione all’oggetto del contratto formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti, nonché tutte le condizioni, termini e modalità della prestazione.
5. Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l’attività dell’Amministrazione.
6. In particolare il contratto deve contenere:
a. La denominazione del contraente;
b. L’oggetto e le finalità;
c. Gli obblighi assunti rispettivamente dall’Ente e dal soggetto contraente, nonché le
relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento (clausola di tutela);
d. Il diritto del contraente all’utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dall’Ente, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso;
e. La durata del contratto, nonché l’eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
f. La determinazione del corrispettivo a favore dell'ente della sponsorizzazione/collaborazione/convenzione e i termini di pagamento del corrispettivo stesso; nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
g. Le eventuali garanzie richieste;
h. Le eventuali clausole di esclusiva;
i. L’attestazione delle avvenute verifiche contrattuali ;
j. La facoltà dell’ente di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 della L. m. 241/1990, e ss.mm.ii.;
k. Le disposizioni in materia di eventuali controversie e delle spese contrattuali.
4. La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni o nulla osta o concessioni previsti per l’installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare. In particolare, qualora la pubblicità collegata alla sponsorizzazione avvenga mediante l'inserimento di appositi cartelli o targhe, l'operazione deve avvenire previa istruttoria favorevole della Polizia Municipale e del servizio concessioni suolo pubblico.
5. Per la sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture o eventi e manifestazioni aventi ad oggetto beni culturali, trovano applicazione il D.Lgv n. 50/2016 e le norme del presente Regolamento Comunale in quanto compatibili.
6. In particolare:
• Con specifico riferimento alle sponsorizzazione di opera pubblica – L'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da rendere in qualità di sponsee, l'esecuzione di lavori per la realizzazione e la manutenzione di opere a destinazione pubblica. In tal caso, i contratti da stipulare debbono contenere l'esatta identificazione dei lavori (qualità e quantità), le modalità e i termini di svolgimento con qualificazione esatta dello sponsor e/o dell'eventuale soggetto dal medesimo sponsor individuato quale esecutore, ai sensi di legge, che dovrà essere in possesso dei requisiti da essa richiesti. Il progetto dell’opera o lavoro dovrà essere validato dal responsabile dell’ufficio tecnico o suo delegato ed approvato dalla Giunta Comunale.
• Con specifico riferimento alle sponsorizzazione pe Aree Verdi – Di norma il Comune procede all’individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico da assegnare in dotazione a Società, associazioni, organizzazioni o privati in genere. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione dell'impianto dell'area e/o alla manutenzione della stessa. Il progetto tecnico dell'intervento deve essere presentato dello sponsor ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale su conforme parere della Direzione Tecnica. La realizzazione del progetto e/o la gestione e cura dell'area viene attuata direttamente dallo sponsor o da Ditta specializzata avente i requisiti richiesti per contrattare con la P.A. e di qualificazione oppure dal Comune a mezzo dei propri servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice dei contratti.
ART. 8 – Diritto di rifiuto
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare ogni iniziativa di sponsorizzazione e di rifiutare qualsiasi proposta disciplinata dal presente regolamento, qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli.
2. L’Amministrazione si riserva altresì, mediante apposito provvedimento di Giunta Comunale di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione/collaborazione qualora ritenga:
- che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.
TITOLO III DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART. 9 - Aspetti fiscali
1. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
2. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, cui il presente Regolamento fa rinvio, nell'ambito delle quali, in relazione alla natura della prestazione resa a favore del Comune e del concreto vantaggio per l’Amministrazione comunale stessa, quest'ultima definirà le opportune intese con lo sponsor per quanto concerne il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.
ART. 10 - Verifiche e controlli
1. La struttura comunale competente per materia accerta periodicamente la correttezza degli adempimenti convenuti e dei relativi contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate alla controparte. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nei relativi contratti.
3. Tutti i contratti di sponsorizzazione sono soggetti a pubblicizzazione prima della effettiva esecuzione a cura e responsabilità del Dirigente competente e/o suo delegato.
ART. 11 Risparmi di spesa
Sono considerati risparmi di spesa, utilizzabili secondo le norme vigenti sulla base di specifico provvedimento della Giunta Comunale:
a) le somme previste in Bilancio e non utilizzate a motivo dell'intervento dello sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione.
b) le sponsorizzazioni in denaro a fronte della concessione di spazi pubblicitari all'interno di proprie iniziative e/o manifestazioni.
ART. 12 – Trattamento dati personali e privacy
Tutti i dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento sono gestiti esclusivamente per le finalità oggetto della normativa regolamentare comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy e di trattamento dati, a cura e responsabilità degli Uffici Comunali competenti.