ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Disciplinare di gara
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 35, COMMA 1, E 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, NUMERO 50, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, E DELL’ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, NUMERO 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, NUMERO 120, PER L’AFFIDAMENTO, DI DURATA TRIENNALE, DEL SERVIZIO "ALL RISKS Fabbricati" PER LE ESIGENZE DELLO "ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA".
INDICE
Premessa p. 3
Sezione 1- Soggetti ammessi alla procedura di gara………………………........p. 4
Sezione 2 - Requisiti di partecipazione…………….………………………………..p. 7
a. Requisiti di idoneità professionale ………………………………..….p. 8
b. Requisiti di capacità economico finanziaria ……………………….p. 9
c1. Requisiti di capacità tecniche e professionali ……………………...p.10
Sezione 3 – Modalità di presentazione delle domande e criteri di ammissibilità delle offerte
3.1. Contenuto della Busta “A – Documentazione” p.10
a. Domanda di partecipazione alla procedura di gara……………p.11
b. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)………………...…p.13
c. Cauzione provvisoria……………………………………………...p.14
d. Documentazione relativa all’avvalimento……………………….p.15
e. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l’eventuale sopralluogo per il servizio assicurativo denominato “All
Risks Fabbricati”………………………………………………p. 17
f. Attestazione di versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione………………………………………………………p. 17
g. PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS…………………….p.17
h. Patto di Integrità…………………………………………………...p.18
i. Documento di riconoscimento in corso di validità legale………………………………………………………………..p.18
3.2. Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnica”………………………p.19
3.3. Contenuto della Busta “C – Offerta Economica”………………….p.19 3.4 Soccorso Istruttorio……………………………………………………p.20
Sezione 4 – Procedura di aggiudicazione………………………………………...…p.21
Premessa…………………………………………………………………..p.21
4.1. Disciplina delle operazioni di gara………………………………….p.21
4.2. Criterio di aggiudicazione e punteggio complessivo dell’offerta…p.24 4.2.1. Offerta Tecnica.................................................…………….…...p.29 4.2.2. Offerta Economica………………………………………………….p.30
4.2.3. Punteggio complessivo delle offerte……..………………………p.30
5. Altre disposizioni relative all’aggiudicazione dell’appalto…………..p.30
Sezione 5 – Informazioni ulteriori…………………………………………………..…p.31
5.1. Responsabile Unico del Procedimento…………………………….p.31
5.2. Richieste di chiarimenti………………………………………………p.31
5.3. Obblighi dell’aggiudicatario………………………………………….p.31 5.4. Cauzione definitiva……………………………………………………p.32
5.5 Tutela giurisdizionale………………………………………………….p.33 5.6. Comunicazioni………………………………………………………...p.34 5.7. Trattamento dati………………………………………………………p.34 5.8. Pubblicazione…………………………………………………………p.35 5.9. Clausola Broker……………………………………………………….p.36
Premessa:
Lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" (di seguito "Istituto") ha indetto una procedura di gara aperta, di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio assicurativo denominato "All Risks Fabbricati".
La durata dell’appalto è di 36 mesi, che decorrono dalle ore 24:00 del 30 settembre
2021.
Il termine di durata dell’appalto scade, pertanto, alle ore 23:59 del 30 settembre 2024. L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 390.000,00 (euro
trecentonovantamila/00), che corrisponde alla sommatoria dei premi presunti a base d’asta per l’intera durata del contratto.
Si precisa che gli oneri relativi alla sicurezza, in considerazione della natura dei servizi oggetto dell’appalto, sono pari a zero.
L’appalto è finanziato con oneri a carico del bilancio dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".
La procedura di gara, ai sensi degli articoli 40 e 52 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, è espletata attraverso la piattaforma telematica denominata "U-BUY".
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico e può essere liberamente consultata:
⮚ sul Sito Web dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", al seguente indirizzo
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxx-xxxx-xxxx/xx/xxxxxx-xxx-xxx/xxxxx-xx-xxxx;
⮚ sulla piattaforma innanzi specificata, al seguente link:
xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx, Sezione "Gare e procedure in corso" La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:
1) il Bando di Gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
2) il Capitolato Tecnico, denominato "All Risks Fabbricati";
3) due Relazioni di sintesi, che descrivono il patrimonio immobiliare del predetto "Istituto".
Al presente Disciplinare di gara è, altresì, allegata la seguente modulistica:
a) Domanda di partecipazione alla procedura di gara (Allegato A);
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato B);
c) Patto di integrità (Allegato C);
d) Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l’eventuale sopralluogo per il servizio assicurativo denominato "All Risks Fabbricati" (Allegato D).
Sezione 1: Soggetti ammessi alla procedura di gara.
Possono partecipare alla procedura di gara innanzitutto le Compagnie di Assicurazioni che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia e che siano in possesso:
a) dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al "ramo" per il quale presentano la domanda di partecipazione alla predetta procedura, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato adottato il "Codice delle assicurazioni private", e in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 45, 47 e 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
b) degli altri requisiti richiesti dal presente Disciplinare di Xxxx e dai relativi allegati.
Possono partecipare alla procedura di gara anche le Compagnie di Assicurazioni che appartengono ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché:
a) sussistano le condizioni richieste per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e successive modifiche ed integrazioni;
b) si trovino in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e successive modifiche ed integrazioni;
c) siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare di Xxxx e dai relativi allegati.
É ammessa la partecipazione alla procedura di gara dei soggetti di cui all’articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed ai Consorzi Ordinari di Imprese si applicano le disposizioni contenute negli articoli 47 e 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
Le Compagnie di Assicurazioni che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno, a pena di esclusione, dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto indette dalle Pubbliche Amministrazioni per l’affidamento di servizi.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara delle Compagnie di Assicurazioni per le quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla procedura di gara delle Compagnie di Assicurazioni che siano incorse nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modifiche ed integrazioni.
È fatto divieto alle Compagnie di Assicurazioni di partecipare alla procedura di gara mediante adesione a più di un Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio Ordinario di Imprese, ovvero di partecipare alla procedura di gara anche in forma individuale, qualora partecipi alla medesima procedura mediante l'adesione ad un Raggruppamento Temporaneo o ad un Consorzio Ordinario di Imprese.
I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, per quali consorziati il consorzio concorre, fermo restando che a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di gara.
In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla procedura di gara sia il consorzio che il consorziato e si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 353 del Codice Penale.
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 48, commi 17 e 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi Ordinari di Imprese rispetto a quella indicata nella domanda di partecipazione alla procedura di gara.
Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla procedura di gara la mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
Sono parimenti esclusi dalla procedura di gara i soggetti per i quali sussistano ulteriori impedimenti, ai sensi dell’articolo 32-quater del Codice Penale o, che siano, in ogni caso, impossibilitati a sottoscrivere contratti con soggetti pubblici e tra questi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) i soggetti che siano stati esclusi dalle procedure di gara per un periodo di due anni per gravi comportamenti discriminatori, imputabili a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ai sensi dell’articolo 44 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, con il quale è stato adottato il "Testo Unico delle disposizioni che disciplinano l’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero";
2) i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, numero 383;
3) i soggetti che siano stati esclusi dalle procedure di gara fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, numero 198, con il quale è stato adottato il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
4) i soggetti che siano stati esclusi dalle procedura di gara fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle che risultano dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e/o di zona, ai sensi dell’articolo 36 della Legge 20 maggio 1970, numero 300, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
In ragione delle caratteristiche peculiari del servizio oggetto della presente procedura è escluso il subappalto, mentre è ammesso il ricorso all’istituto della "Coassicurazione", ai sensi dell’articolo 1911 del Codice Civile, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) la "Coassicurazione" deve contenere la cosiddetta "clausola di delega";
b) la Compagnia di Assicurazioni Delegataria deve detenere, rispetto alle altre Compagnie Coassicuratrici, una quota del rischio pari, almeno, al 50% del suo valore complessivo;
c) non potranno aderire alla "Coassicurazione" le Compagnie di Assicurazioni che partecipino alla procedura di gara in qualsiasi altra forma;
d) a parziale deroga di quanto disposto dall’articolo 1911 del Codice Civile, la Compagnia di Assicurazioni Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Compagnie Coassicuratrici;
e) la Compagnia di Assicurazioni Delegataria curerà la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi, anche per la quota parte a carico delle Compagnie Coassicuratrici, e se ne assumerà tutte le relative responsabilità;
Pertanto:
• la Compagnia di Assicurazioni Delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere, direttamente e per intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.
• in ogni caso, il rischio sarà integralmente garantito dalla Compagnia di Assicurazione Delegataria, a prescindere da ogni rapporto interno tra le Compagnie Coassicuratrici;
• la Compagnia di Assicurazioni Delegataria è tenuta, conseguentemente, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo previsto, fatti salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le Compagnie Coassicuratrici.
Sezione 2: Requisiti di partecipazione.
Le Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara dovranno essere in possesso dei requisiti di:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.
Ai sensi degli articoli 83 ed 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara attestano il possesso dei requisiti di seguito specificati mediante la produzione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni o da un procuratore legittimato alla firma, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive.
Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla procedura di gara venga presentata:
▪ da una Compagnia di Assicurazioni singola, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato, deve essere sottoscritto digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Compagnia;
▪ da una Compagnia di Assicurazioni singola, in caso di avvalimento, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato, deve essere prodotto:
a) dalla Compagnia di Assicurazioni che ricorre all’avvalimento e, in tal caso, deve essere sottoscritto digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Compagnia;
b) da ciascuna delle Compagnie Ausiliarie e, in tal caso, deve essere sottoscritto digitalmente dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma;
▪ da più Compagnie di Assicurazioni che aderiscono ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ad un Consorzio Ordinario di Imprese o ad una "Coassicurazione", il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato, deve essere prodotto singolarmente da ciascuna delle Compagnie di
Assicurazioni che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Imprese ovvero alla “Coassicurazione” e sottoscritto digitalmente dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma.
Le dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’articolo 80, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i soggetti cessati dalle cariche societarie.
Nel caso in cui i soggetti cessati risultino, per qualsiasi motivo, indisponibili o irreperibili, il Titolare o il Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni è tenuto a rendere la predetta dichiarazione in luogo dei medesimi e limitatamente ad atti e/o fatti di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, comprovando, mediante la produzione di apposita documentazione, la loro indisponibilità e/o irreperibilità.
A. Requisiti di idoneità professionale
Le Compagnie di Assicurazioni sono tenute a comprovare:
a) la loro iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o nei competenti Ordini Professionali, fermo restando che:
1) qualora si tratti di una Compagnia di Assicurazioni che ha sede in un altro Stato membro della Unione Europea, la stessa deve attestare la sua iscrizione in uno degli albi o dei registri professionali o commerciali per gli appalti pubblici di servizi mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui ha la propria sede;
2) le Compagnie di Assicurazioni che hanno sede nei Paesi Terzi firmatari degli accordi internazionali ai quali la Unione Europea è vincolata, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, attestano, sotto la loro responsabilità, che il certificato di iscrizione ad uno degli albi o dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui hanno la loro sede sia stato rilasciato dalle competenti Autorità;
b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al "ramo" assicurativo oggetto della domanda di partecipazione alla procedura di gara, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che possono
partecipare alla medesima procedura le Compagnie di Assicurazioni che appartengono a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano e siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare di Gara e dai relativi allegati.
Le Compagnie di Assicurazioni che hanno sede legale in Italia devono, inoltre, possedere apposita autorizzazione all’esercizio in Italia delle assicurazioni private nel "ramo" assicurativo oggetto dell’appalto, rilasciata dallo "Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni" ("IVASS"), o altra documentazione analoga.
Le Compagnie di Assicurazioni che hanno sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia e che intendano partecipare alla procedura di gara:
• in regime di libertà di stabilimento, devono possedere l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, rilasciata dallo "Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni" ("IVASS"), o altra documentazione analoga riferita al "ramo" assicurativo oggetto dell’appalto, per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
• in regime di libera prestazione di servizio, devono possedere l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, rilasciata dallo "Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni" ("IVASS"), o altra documentazione analoga riferita al "ramo" assicurativo oggetto dell’appalto e devono comunicare all’Ufficio del Registro di Roma ed allo "Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni" ("IVASS") la nomina del proprio Rappresentante Fiscale o gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
B. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Le Compagnie di Assicurazione dovranno rendere, ai sensi dell’articolo 83, comma 4, e dell’Allegato XVII, Parte I, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, una dichiarazione che attesti il fatturato globale e/o il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, maturato negli ultimi tre esercizi finanziari, in base alla data di costituzione o di avvio delle attività, nella misura in cui le relative informazioni siano disponibili.
Il fatturato non dovrà essere, comunque, inferiore ad € 750.000,00.
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovrà soddisfare i requisiti per intero.
In caso di "Coassicurazione", tenuto conto della natura e della particolarità del servizio assicurativo oggetto della procedura di gara, i requisiti dovranno essere posseduti, nella misura del 100%, da ciascuna delle Compagnie Coassicuratrici.
C. Requisiti di capacità tecniche e professionali
Le Compagnie di Assicurazione, ai sensi dell’articolo 83, comma 5, e dell’Allegato XVII, Parte I, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno produrre l’elenco dei principali servizi assicurativi svolti negli ultimi tre anni, con la relativa indicazione, per ciascuno di essi, di importi, date e soggetti destinatari, pubblici o privati che siano.
Registrazione al sistema AVCPASS della "Autorità Nazionale Anticorruzione".
L’articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, numero 35, prevede che la documentazione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione alle procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, debba essere acquisita attraverso la "Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici" (di seguito "BDNCP"), gestita dalla "Autorità Nazionale Anticorruzione" ("ANAC").
Tutte le Compagnie di Assicurazione, sia italiane che straniere, interessate a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente registrate nel sistema "AVCPASS".
La registrazione viene effettuata mediante accesso nell’apposito "link" del Portale della "Autorità Nazionale Anticorruzione", al seguente indirizzo: xxx.xxxx.xx Servizi, AVCPass, Accesso riservato allo Operatore Economico, secondo le relative istruzioni.
Il "Sistema" rilascerà un "Pass OE", che abilita la Compagnia di Assicurazioni ad accedere al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione, da inserire nella "Busta A", che contiene la "Documentazione Amministrativa".
Sezione 3: Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di cui al punto "IV.2.2)" del "Bando di Gara", attraverso la piattaforma telematica denominata "U-BUY".
Informazioni ed istruzioni operative per l’utilizzo della predetta "piattaforma" ed, in particolare, per la presentazione delle offerte, sono reperibili, oltre che nel presente Disciplinare, anche nel portale dedicato (xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx), al seguente link:
xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxx_Xxx ematiche.pdf
Resta inteso che:
• la procedura di gara sarà dichiarata deserta, qualora non pervenga almeno un’offerta valida;
• l’offerta presentata dalle Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara deve avere una validità temporale di 180 (centottanta) giorni;
• le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o che si riferiscano ad altro appalto saranno considerate nulle e, quindi, non verranno ammesse alla procedura di gara;
• l’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
• saranno escluse le offerte che non prevedano alcun ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara;
• qualora, nell’offerta economica presentata dalla Compagnia di Assicurazioni, si riscontri una discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella espressa in cifre, sarà considerata valida la percentuale espressa in lettere;
• tutte le altre ipotesi di esclusione dalla procedura di gara sono quelle indicate tassativamente dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
3.1. Contenuto della "Busta A: Documentazione"
Gli Operatori Economici dovranno presentare i seguenti documenti, in formato "pdf" e sottoscritti digitalmente, attraverso la piattaforma telematica denominata "U-BUY":
a. Domanda di partecipazione alla procedura di gara
La domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere redatta secondo il modulo all’uopo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato A) e deve essere sottoscritta digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni.
Nel caso in cui le Compagnie di Assicurazioni partecipano alla procedura di gara nella forma del Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio Ordinario già costituito o del Gruppo Europeo di Interesse Economico, la relativa domanda deve essere presentata solo dalla Compagnia di Assicurazione Capogruppo o Mandataria, che dovrà indicare tutte le Imprese che costituiscono il Raggruppamento, il Consorzio o il Gruppo.
In tal caso la Compagnia di Assicurazioni che presenta la domanda di partecipazione alla procedura di gara è tenuta ad allegare alla stessa la documentazione di cui al punto 3 del presente Disciplinare.
La domanda di partecipazione alla procedura di gara può essere, inoltre, presentata dai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, anche se non siano ancora costituiti.
In questo caso, la domanda deve essere sottoscritta da tutte le Compagnie di Assicurazioni che intendono aderire ai Raggruppamenti Temporanei o ai Consorzi Ordinari di Imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, le stesse Compagnie conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che deve essere espressamente indicata nella domanda e qualificata come Compagnia Capogruppo o Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Compagnie Mandanti.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni in materia di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di Imprese si applicano anche alle "…aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f)…" del medesimo Decreto Legislativo.
Ai sensi dell’articolo 48, commi 7 e 7-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, è:
1) fatto divieto alle Compagnie di Assicurazioni di partecipare alla procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio Ordinario ovvero di partecipare alla procedura di gara anche in forma individuale qualora le stesse partecipino alla medesima procedura mediante adesione ad un Raggruppamento Temporaneo o ad un Consorzio Ordinario, fermo restando che:
• i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del predetto Decreto Legislativo, sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione alla procedura di gara per quali consorziati il consorzio concorre;
• ai predetti consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
• in caso di violazione del predetto divieto sono esclusi dalla procedura di gara sia il consorzio che il consorziato;
• in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale;
2) consentito, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, di
designare, ai fini dell’esecuzione dei servizi assicurativi oggetto dell’appalto, una Compagnia di Assicurazioni consorziata diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione alla procedura di gara esclusivamente per atti e/o fatti sopravvenuti o per le motivazioni indicate nei commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo 48 e, comunque, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo alla Compagnia di Assicurazioni consorziata.
Alla domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che la sottoscrive.
La domanda di partecipazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni ma, in tal caso, deve essere prodotta la relativa procura.
b. Documento di gara unico europeo
Le Compagnie di Assicurazioni che intendono partecipare alla procedura di gara devono presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive.
Nel caso di procuratore legittimato alla firma, deve essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) le predette Compagnie di Assicurazioni attestano che:
a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
b) soddisfano i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del predetto Decreto Legislativo.
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere redatto in carta libera e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni, nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le modalità definite nella Sezione 2 "Requisiti di partecipazione".
c. Cauzione provvisoria
L’importo della cauzione provvisoria, che è pari al 2% dell’importo a base di gara, costituisce la garanzia del mancato adempimento degli obblighi e degli oneri previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ed è calcolato nel modo seguente:
DESCRIZIONE | IMPORTO A BASE DI GARA | IMPORTO CAUZIONE |
All Risks Fabbricati | € 390.000,00 | 7.800,00 |
Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 93, la cauzione provvisoria, a scelta della Compagnia di Assicurazioni che intende partecipare alla procedura di gara, può essere rilasciata:
a) da imprese bancarie o assicurative che siano in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalle disposizioni legislative che ne disciplinano le rispettive attività;
b) dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, che:
⮚ svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni;
⮚ sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta in apposito albo, ai sensi dell'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58;
⮚ abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo più volte citato, la "…offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni…", qualora la Compagnia di Assicurazioni risultasse affidataria del servizio oggetto della procedura di gara.
Questa disposizione non si applica "…alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese...".
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei non ancora formalmente costituiti, la predetta cauzione deve essere intestata a tutti i componenti del Raggruppamento e deve specificare, espressamente, la Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria e quelle Mandanti.
In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le Compagnie di Assicurazioni riunite e/o consorziate siano in possesso della certificazione di qualità.
Le fideiussioni e le polizze devono essere corredate, anche nell’ipotesi di firma digitale del documento, da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dai soggetti che sottoscrivono il titolo di garanzia, che attesti la loro identità, la loro qualifica e i loro poteri, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
d. Documentazione relativa all’avvalimento
Ai sensi dell’articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la Compagnia di Assicurazione che partecipa alla procedura di gara singolarmente o mediante adesione ad un Raggruppamento di cui all’articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale innanzi specificati, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se aderiscono al medesimo Raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei relativi rapporti.
Le Compagnie di Assicurazioni che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la PARTE II, lettera C), del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di gara la seguente documentazione:
a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria che attesti il possesso:
1) dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
2) dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) dichiarazione con la quale la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria si impegna sia verso la Stazione Appaltante sia verso la Compagnia di Assicurazioni che ricorre all’avvalimento a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui quest’ultima è carente, indicandole specificatamente;
c) il contratto, in originale o in copia autentica, che deve contenere, a pena di nullità, tutte le indicazioni relative ai requisiti e alle risorse messe a disposizione dalla Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria;
d) nel caso in cui la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria appartenga al medesimo Raggruppamento al quale aderisce la Compagnia di Assicurazioni che ricorre all’avvalimento, in luogo del contratto di cui al precedente punto c) la Compagnia che ricorre all'avvalimento può presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel Raggruppamento, dal quale discendono, per entrambe le Compagnie, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.
Non è consentito l’avvalimento della sola certificazione di qualità della Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria.
Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci la Compagnia di Assicurazione che ricorre all’avvalimento verrà esclusa dalla procedura di gara e la Stazione Appaltante procederà all’escussione della cauzione.
Sia la Compagnia di Assicurazioni che ricorre all’avvalimento che la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante della regolare esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del contratto.
Sono soggette agli obblighi previsti dalla normativa antimafia sia la Compagnia di Assicurazioni che ricorre all’avvalimento che la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria.
È ammesso l'avvalimento di più Compagnie di Assicurazioni Ausiliarie.
La Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria non può, a sua volta, ricorrere all’avvalimento, a pena di esclusione della procedura di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che:
▪ più di una Compagnia di Assicurazioni che ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara si avvalga della medesima Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria;
▪ partecipino alla procedura di gara sia la Compagnia di Assicurazioni che ha presentato la domanda e che ricorre all’avvalimento che la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria.
Il contratto deve essere eseguito, in ogni caso, dalla Compagnia di Assicurazioni che ricorre all’avvalimento.
e. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l’avvenuto sopralluogo nei locali in cui dovrà essere eseguito il servizio assicurativo denominato "All Risks Fabbricati" (Allegato D)
Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione abbia deciso di effettuare il sopralluogo è tenuta ad inserire nella "Busta A: Documentazione", a pena di esclusione, l’apposita attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante.
f. Attestazione di versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Alla domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere allegata la ricevuta che comprova l’avvenuto versamento in favore della "Autorità Nazionale Anticorruzione" ("ANAC"), già "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" ("AVCP"), in conformità a quanto stabilito dalla predetta Autorità con Deliberazione del 22 dicembre 2015, numero 163, emanata in "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, numero 266".
La prova dell’avvenuto versamento è condizione di ammissibilità della Compagnia di Assicurazioni alla procedura di gara.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato con le modalità definite nelle Istruzioni pubblicate sul Sito Internet della "Autorità Nazionale Anticorruzione", già "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture", al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.
g. PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS
Alla domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere allegato il documento denominato "Pass OE", sottoscritto digitalmente, il quale attesta che i requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziario e di capacità tecnico-organizzativa possono essere verificati attraverso il sistema "AVCPASS", istituito presso la "Autorità Nazionale Anticorruzione" ("ANAC"), già "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" ("AVCP"), in conformità a quanto disposto dall’articolo 216, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2017, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
La registrazione nel Sistema "AVCPASS" deve essere effettuata con le modalità indicate nell’apposito "link" del Portale della medesima Autorità, denominato "Servizi ad accesso riservato: AVCPASS", e seguendo le relative istruzioni.
Il "Pass OE" deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara.
h. Patto di integrità
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione", il Titolare, il Legale Rappresentante o un Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara deve allegare all’offerta, a pena di esclusione, il modulo denominato "Patto di Integrità" ("Allegato H"), debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione.
i. Copia documento di indentità
Alla domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere allegata, sempre a pena di esclusione, copia fotostatica di un Documento di riconoscimento in corso di validità legale dei soggetti che sottoscrivono la predetta domanda, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), l’offerta tecnica e l’offerta economica.
La domanda di partecipazione alla gara, le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte debbono essere conformi a tutte le prescrizioni contenute nei Punti a, b, c, d, e, f, g, h ed i del presente Disciplinare di Gara.
SOMMARIO DEI DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” | |
1 | Domanda di partecipazione |
2 | Documento di gara unico europeo |
3 | Garanzia provvisoria |
4 | Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale) |
5 | Certificato avvenuto sopralluogo (eventuale) |
6 | Pass OE |
7 | Patto d’integrità |
8 | Attestazione di versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione |
9 | Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità legale del/i sottoscrittore/i della domanda di partecipazione, del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dell’offerta tecnica e dell’offerta economica |
L’inserimento dei predetti documenti nella "Busta Amministrativa" virtuale sarà "guidato" dalla piattaforma utilizzata a tal fine.
3.2. Contenuto della "Busta B: Offerta Tecnica".
La Compagnia di Assicurazione deve formulare la offerta tecnica in conformità a quanto previsto nel successivo Paragrafo 4.2.1 e nel rispetto delle indicazioni operative definite per l'utilizzo della piattaforma digitale denominata "U-Buy".
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario già costituito o di Gruppo Europeo di Interesse Economico, la documentazione relativa alla offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria o della Compagnia di Assicurazioni Consorziata Designata.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario non ancora costituito, la documentazione relativa alla offerta tecnica deve essere, invece, sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Titolari, dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori legittimati alla firma di tutte le Compagnie di Assicurazioni che fanno parte del Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio Ordinario.
In ogni caso, se la predetta documentazione viene sottoscritta da un Procuratore del Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara, alla stessa dovrà essere allegata, sempre a pena di esclusione, la relativa procura, qualora quest'ultima non sia già stata inserita nella "Busta A: Documentazione".
3.3. Contenuto della "Busta C: Offerta Economica"
L’offerta economica deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo generato dalla piattaforma digitale denominata "U-Buy".
La Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara deve indicare il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara.
Il modulo relativo alla predetta offerta, generato dalla piattaforma innanzi specificata, deve essere sottoscritto digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara.
La mancata sottoscrizione della offerta economica da parte del Titolare, del Legale Rappresentante o del Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara comporterà la sua esclusione dalla predetta procedura.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte parziali, plurime, condizionate o in aumento.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario già costituito o di Gruppo Europeo di Interesse Economico, la offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria o della Compagnia di Assicurazioni Consorziata Designata.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario non ancora costituito, la offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Titolari, dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori legittimati alla firma di tutte le Compagnie di Assicurazioni che fanno parte del Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio Ordinario.
In ogni caso, se la predetta offerta viene sottoscritta da un Procuratore del Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara, alla stessa dovrà essere allegata, sempre a pena di esclusione, la relativa procura, qualora quest'ultima non sia già stata inserita nella "Busta A: Documentazione".
3.4 Soccorso istruttorio.
Eventuali carenze di un qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla procedura di gara possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista e disciplinata dall'articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, nei casi di mancanza, di incompletezza e/o di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla procedura di gara e/o nel Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al Punto b) del Paragrafo 3.1 della Sezione 3, la Stazione Appaltante assegna alla Compagnia di Assicurazioni un termine, non
superiore a dieci giorni, per modificare, integrare o regolarizzare le predette dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara e/o del Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al Punto b) del Paragrafo 3.1 della Sezione 3, la Compagnia di Assicurazioni è esclusa dalla procedura di gara.
Si rammenta che le irregolarità relative alla offerta economica e alla offerta tecnica non possono forare oggetto di sanatoria.
Si precisa, infine, che le carenze che non consentono di individuare il contenuto della dichiarazione o il soggetto che l’ha resa non possono formare oggetto di soccorso istruttorio e costituiscono, pertanto, irregolarità essenziali non sanabili.
Sezione 4: Procedura di aggiudicazione Premessa.
Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi degli articoli 95, 96 e 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica, ai sensi degli articoli 85, 86 e 88 del medesimo Decreto Legislativo, della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'offerta deve essere conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, di quanto previsto dall’articolo 95, comma 14, del Decreto Legislativo innanzi richiamato;
b) l'offerta deve essere presentata da una Compagnia di Assicurazioni che non sia stata esclusa dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 80 del predetto Decreto Legislativo e che soddisfa i criteri di selezione fissati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 83 del medesimo Decreto.
La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto alla Compagnia di Assicurazioni che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora accerti che l'offerta viola gli obblighi previsti dall'articolo 30, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
4.1. Disciplina delle operazioni di gara
La Commissione di Gara, nel giorno fissato nel punto "IV.2.7)" del Bando di Gara per l’apertura delle offerte pervenute e per l’esame della documentazione amministrativa, procede, in seduta pubblica, a:
a) verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa e delle offerte presentate dalle Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara e a segnalare al "Responsabile Unico del Procedimento" le mancanze e/o le irregolarità eventualmente riscontrate, anche ai fini dell’attivazione del "soccorso istruttorio";
b) verificare, in base alle dichiarazioni contenute nel "Documento di Gara Unico Europeo" ("DGUE"), che le offerte non siano presentate da Compagnie di Assicurazioni che si trovino fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, a segnalare tale circostanza al "Responsabile Unico del Procedimento";
c) verificare che le Compagnie di Assicurazioni consorziate, per conto delle quali il Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ha dichiarato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, a segnalare tale circostanza al "Responsabile Unico del Procedimento";
d) verificare che le Compagnie di Assicurazioni riunite in Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, a segnalare tale circostanza al "Responsabile Unico del Procedimento", ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo;
e) verificare che le Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non partecipino alla medesima procedura anche in forma individuale ed, in caso positivo, a segnalare tale circostanza al "Responsabile Unico del Procedimento", ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo.
Successivamente, la Commissione, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta con l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare di Gara.
In seduta riservata, la Commissione procede, poi, all’esame del contenuto dei documenti presentati dalle Compagnie di Assicurazioni ammesse al prosieguo della gara, attribuendo i punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità definite nel Paragrafo 4.2.1.
Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione comunica, in seduta pubblica, i punteggi attribuiti alle Compagnie di Assicurazioni ammesse al prosieguo della gara e procede, subito dopo, all’apertura delle buste che contengono le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri fissati e le modalità definite nel Disciplinare di Gara e alla attribuzione dei punteggi complessivi.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di elementi univoci, che vi siano offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, ne dà formale comunicazione al "Responsabile Unico del Procedimento", che adotta, previa autorizzazione del competente Organo della Stazione Appaltante, formale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara delle Compagnie di Assicurazioni che le hanno presentate.
Il "Responsabile Unico del Procedimento" trasmette, inoltre, il predetto provvedimento alla Stazione Appaltante ai fini della escussione della cauzione provvisoria e dell’eventuale segnalazione del fatto alla "Autorità Nazionale Anticorruzione" per l’inserimento nel casellario informatico dei dati relativi alle Compagnie escluse e per l’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà mendaci e/o non veritiere.
Nella predetta ipotesi, se necessario, la Commissione di Xxxx provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte, senza peraltro modificare i giudizi già espressi.
All’esito delle predette operazioni, la Commissione di Gara provvede alla formazione della graduatoria provvisoria delle Compagnie di Assicurazioni che sono state ammesse al prosieguo della gara.
Qualora il punteggio attribuito al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97, comma 3, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sussistano le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione di Gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al "Responsabile Unico del Procedimento", che richiede alle Compagnie di Assicurazioni che le hanno presentate le giustificazioni previste dall'articolo 97, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, e procede, successivamente, alla loro verifica, avvalendosi, a tal fine, anche del supporto della predetta Commissione.
La Stazione Appaltante, su proposta del "Responsabile Unico del Procedimento", esclude l'offerta che, agli esiti della predetta verifica, risulti, nel suo complesso, anormalmente bassa e, quindi, inaffidabile.
Nel caso in cui le offerte di due o più Compagnie di Assicurazione ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per la offerta economica e per la offerta tecnica
differenti, la Compagnia di Assicurazioni che abbia ottenuto, relativamente alla offerta economica, il miglior punteggio sarà collocata in graduatoria prima delle altre.
Nel caso in cui le offerte di due o più Compagnie di Assicurazioni ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, con riferimento sia alla offerta economica che alla offerta tecnica, si procederà, per la definizione della loro posizione in graduatoria, mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle predette operazioni, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al "Responsabile Unico del Procedimento" ai fini della formulazione alla Stazione Appaltante della proposta di aggiudicazione.
Alle sedute pubbliche della procedura di gara può assistere chiunque, ma soltanto i Rappresentanti Legali delle Compagnie di Assicurazioni o i loro procuratori hanno il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale.
L’esame dell’offerta tecnica da parte della Commissione di gara avverrà in seduta riservata.
In ottemperanza alle disposizioni normative con le quali il Governo ha adottato una serie di misure urgenti in materia di contenimento e di gestione della emergenza epidemiologica causata dal virus denominato "Covid 19", nonché alle direttive impartite dalla Direzione Generale con le note circolari emanate in attuazione delle predette disposizioni, le sedute di gara si svolgeranno in modalità telematica.
4.2. Criterio di aggiudicazione e punteggio complessivo della offerta
L’appalto sarà aggiudicato alla Compagnia di Assicurazione che, tra quelle ammesse al prosieguo della gara, avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, commi 1, 2 e 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, totalizzando il punteggio complessivo più alto, costituito dalla somma del punteggio della Offerta Tecnica e della Offerta Economica, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.
4.2.1 "Offerta Tecnica": attribuzione del punteggio.
Il punteggio massimo che può essere attribuito alla "Offerta Tecnica" è pari a 70 punti.
Il punteggio complessivo della "Offerta Tecnica" è costituito dalla somma dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri e dei sub-criteri di valutazione indicati nella "Tabella" di seguito riportata:
Elementi di valutazione | Criteri di valutazione | Punti massimi attribuibili | |
1) | Gestione Contratti e Gestione Sinistri | 20 | |
a) Organizzazione del lavoro | Descrizione dell’assetto organizzativo e delle modalità operative di gestione dei sinistri, con particolare riferimento allo staff dedicato, al supporto ed al sistema informatico funzionale alla gestione del programma assicurativo (gestione dei contratti, gestione dei sinistri) nonché alle modalità utilizzate dall’ufficio sinistri (interno o esterno) dedicato all’esecuzione del programma assicurativo ed alla disponibilità ad utilizzare i legali e i tecnici indicati dall’assicurato. | 20 | |
2) | Varianti | 40 | |
a) | Riduzione dello scoperto franchigia per la garanzia Eventi Atmosferici prevista nel Capitolato Tecnico | - scoperto 10% minimo: € 2.500 (punti 5) - nessuno scoperto - franchigia: € 1.500 (punti 15) | 15 |
b) | Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro per tutta la durata della Convenzione | - si: 10 punti - no: 0 punti | 10 |
c) | Aumento del limite di indennizzo per la garanzia "Onorari periti" | - € 50.000,00 per sinistro (punti 5) - € 100.000,00 per sinistro (punti 10) | 10 |
previsto nel Capitolato Tecnico | |||
d) | Xxx way Clauses | Si: 5 punti No: 0 punti | 5 |
3) | Indice di Solvibilità | 10 | |
a) | Indice di solvibilità | - superiore almeno del 20% rispetto ai parametri IVASS : 5 punti - nei limiti dei parametri IVASS e fino a + 20%: 0 punti | 5 |
b) | Margine di solvibilità SCR 2019/2020 | - superiore almeno del 20% rispetto ai parametri IVASS: 5 punti - nei limiti dei parametri IVASS e fino a + 20%: 0 punti | 5 |
Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri all'uopo fissati, come riportati nella predetta "Tabella", devono essere rispettate le corrispondenze di seguito specificate:
Giudizio sintetico | Coefficiente | Motivazione |
Insufficiente | da 0,0 a 0,3 | La proposta contiene una trattazione scarna ed insufficiente ed il progetto operativo è considerato inadeguato, sotto il profilo funzionale, rispetto alle esigenze dell’Ente. Il servizio non risulta sufficientemente rispondente alle esigenze dell’Ente. |
Sufficiente | da 0,4 a 0,6 | La proposta contiene una trattazione sufficiente ed il progetto operativo è considerato idoneo, sotto il |
profilo funzionale, rispetto alle esigenze dell’Ente. Il servizio risponde sufficientemente alle esigenze dell’Ente. | ||
Buono | da 0,7 a 0,9 | La proposta contiene una trattazione ampia e bene articolata ed il progetto operativo è considerato, sotto il profilo funzionale, soddisfacente rispetto alle esigenze dell’Ente. Il servizio proposto risponde bene alle esigenze dell’Ente. |
Ottimo | 1 | La proposta contiene una trattazione chiara, dettagliata ed esaustiva ed il progetto operativo, sotto il profilo funzionale, è innovativo, efficiente e molto soddisfacente rispetto alle esigenze dell'Ente Il servizio proposto risulta qualitativamente molto elevato e rispondente pienamente alle esigenze dell’Ente. |
Relativamente al criterio 1 "Gestione Contratti e Gestione Sinistri", le Compagnie di Assicurazioni ammesse al prosieguo della gara possono presentare l'offerta tecnica con una delle seguenti modalità:
a) utilizzando direttamente l’apposito "campo" previsto dalla piattaforma digitale denominata "U-Buy", per un massimo di 2 mila caratteri;
b) mediante apposito "upload" dei "Documenti Tecnici", prodotti in formato "pdf" e sottoscritti digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni.
Qualora decida di presentare l'offerta tecnica mediante apposito "upload" dei "Documenti Tecnici", la Compagnia di Assicurazioni è, comunque, tenuta ad inserire nel "campo" previsto dalla predetta piattaforma digitale la seguente dicitura: "vedasi proposta allegata".
Il punteggio relativo al criterio 1 viene calcolato moltiplicando il punteggio massimo fissato per ogni singolo criterio per il coefficiente, compreso tra 0 e 1, definito dalla Commissione di Gara secondo le modalità di seguito specificate:
1) ciascun componente della Commissione, valutata discrezionalmente l’offerta tecnica di ogni singola Compagnia di Assicurazioni ammessa al prosieguo della gara, attribuisce ad ognuna di essa un giudizio, al quale corrisponde un coefficiente, secondo quanto previsto nelle "Tabelle" all'uopo predisposte e innanzi riportate;
2) i giudizi dei singoli componenti della Commissione vengono espressi in funzione dei seguenti parametri generali:
✓ grado di dettaglio delle descrizioni contenute nella proposta progettuale;
✓ completezza dei contenuti della proposta progettuale;
✓ efficacia ed efficienza delle soluzioni proposte;
✓ grado di rispondenza delle soluzioni proposte alle reali necessità ed esigenze della Stazione Appaltante;
3) per ogni singola offerta tecnica e per ciascun criterio verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti della Commissione di Gara;
4) il valore numerico corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola offerta e a ciascun criterio sarà inserito dal Presidente della Commissione di Gara nella piattaforma digitale denominata "U-BUY", che procederà, in automatico, al calcolo dei punteggi attribuiti a ciascun parametro.
Relativamente al criterio 2 "Varianti" è, invece, sufficiente indicare, nell’apposito "campo", l’eventuale opzione di variante scelta.
Nel caso in cui non sia prevista alcuna "variante" rispetto al Capitolato Tecnico, è sufficiente inserire il termine "nulla" nel predetto "campo".
Relativamente al criterio 3 "Indice di Solvibilità" è sufficiente indicare, nell’apposito "campo", in quale opzione rientrano lo "indice di solvibilità" ed il "margine di solvibilità".
Anche per i criteri 2 "Varianti" e 3 "Indice di Solvibilità", il Presidente della Commissione di Gara procede con l'inserimento dei rispettivi coefficienti nella piattaforma digitale denominata "U-BUY", che calcola, in automatico, i relativi punteggi.
Il punteggio complessivo della "Offerta Tecnica" viene, quindi, determinato e riparametrato, sempre in modo automatico, dalla piattaforma digitale denominata "U-Buy".
EVENTUALI OFFERTE TECNICHE PRESENTATE CON MODALITÀ DIFFERENTI (AD ESEMPIO: ATTRAVERSO LO "UPLOAD" DI DOCUMENTI NELLA "BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA") NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E AD ESSE NON SARA', PERTANTO, ATTRIBUITO ALCUN PUNTEGGIO
4.2.2. "Offerta Economica": attribuzione del punteggio
Il punteggio massimo che può essere attribuito alla "Offerta Economica" è pari a 30
punti.
L’offerta economica deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo generato dalla
piattaforma digitale denominata "U-Buy".
La Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara deve indicare il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara.
Il modulo per la presentazione della predetta offerta, generato dalla piattaforma innanzi specificata, deve essere debitamente sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara.
La mancata sottoscrizione della offerta economica da parte del Titolare, del Legale Rappresentante o del Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara comporterà la sua esclusione dalla predetta procedura.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario già costituito o di Gruppo Europeo di Interesse Economico, la offerta economica deve essere sottoscritta dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria o della Compagnia di Assicurazioni Consorziata Designata.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario non ancora costituito, la offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Titolari, dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori legittimati alla firma di tutte le Compagnie di Assicurazioni che fanno parte del Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio Ordinario.
Anche il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito, in modo automatico, dalla piattaforma digitale denominata "U-Buy", con la formula “bilineare con soglia coefficiente 0.9”.
4.2.3 Punteggio complessivo della Offerta
Una volta concluse le procedure con le quali la piattaforma digitale denominata "U-Buy" attribuisce, in modo automatico, i punteggi alle offerte tecniche e alle offerte economiche presentate dalle Compagnie di Assicurazioni ammesse al prosieguo della gara, la Commissione redige la graduatoria finale delle predette offerte e propone l’aggiudicazione della gara alla Compagnia di Assicurazioni che, sommando i due punteggi parziali, abbia ottenuto il "Punteggio Complessivo della Offerta" più alto.
Il calcolo e la riparametrazione viene effettuata, anche in questo caso, in modo automatico dalla piattaforma digitale denominata "U-Buy".
5. Ulteriori disposizioni relative alla aggiudicazione dell’appalto
E', altresì, opportuno precisare che:
a) la gara può essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
b) l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'insindacabile approvazione dell'esito della gara da parte degli Organi competenti della Stazione Appaltante.
Nella ipotesi in cui la gara, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicata alla Compagnia di Assicurazione che risulta essere la prima classificata nella graduatoria finale all'uopo predisposta dalla Commissione, la Stazione Appaltante può, comunque, aggiudicare la gara alla Compagnia di Assicurazioni collocata nella posizione immediatamente successiva della medesima graduatoria.
In caso di ulteriore impossibilità, la Stazione Appaltante può aggiudicare la gara alla Compagnia di Assicurazioni utilmente collocata nella predetta graduatoria.
In ogni caso lo scorrimento della graduatoria non potrà essere effettuato oltre il terzo posto.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di controllo previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Sezione 5: Disposizioni ulteriori
5.1 Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dottoressa Xxxxxxxxx XXXXXXXX, Responsabile del Settore III "Appalti e Contratti di Rilevanza Nazionale" dell’Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti" della "Amministrazione Centrale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".
5.2 Chiarimenti
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito alla procedura di gara potranno essere richiesti alla Dottoressa Xxxxxxxxx XXXXXXXX, attraverso la piattaforma telematica denominata U-BUY o a mezzo di posta elettronica, al seguente indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx entro il 14 maggio 2021.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine innanzi indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno
20 maggio 2021.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o di eventuali ulteriori informazioni di rilievo in merito alla procedura di gara, saranno pubblicate, in forma anonima, al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxx-xxxx-xxxx/xx/xxxxxx-xxx-xxx/xxxxx-xx-xxxx
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
5.3 Obblighi dell’aggiudicatario
Il contratto viene stipulato tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara.
Entro il termine di scadenza all'uopo fissato dalla Stazione Appaltante, la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria della gara è tenuta a presentare la documentazione di seguito elencata e specificata:
a) in caso di Raggruppamento Temporaneo, un atto notarile che formalizzi il mandato con rappresentanza, debitamente registrato in originale o in copia autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni tra la Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria e le Compagnie di Assicurazioni Mandanti, secondo le dichiarazioni rese in sede di gara;
b) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e successive modificazioni ed integrazioni, con la prescrizione che la Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara, al fine di assicurare la predetta tracciabilità, è tenuta ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio assicurativo oggetto del presente Disciplinare di Gara, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione della documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 84, 85 e 89 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modificazioni ed integrazioni.
5.4 Cauzione definitiva
La Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara è obbligata a costituire una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Laddove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall’articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
• l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio a suo carico.
La mancata costituzione della cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che, in tal caso, aggiudica la gara alla Compagnia di Assicurazioni che segue in graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni previste dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso, ed è
progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto entro il limite massimo dell’80 per cento dell’importo inizialmente garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve rimanere integro fino al momento della emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.
Lo svincolo della cauzione non richiede il nulla osta della Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, obbligatoria consegna all’Istituto Garante, da parte della Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara, del documento rilasciato dalla medesima Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, che attesta l’avvenuta esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall’articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato.
La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera l), e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara non ottemperi, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla Stazione Appaltante, decade dal diritto alla stipula del contratto .
Nella predetta Ipotesi, la Stazione Appaltante revoca l'aggiudicazione, con apposito provvedimento, e procede allo scorrimento della graduatoria di merito, fino al terzo posto compreso.
5.5 Tutela giurisdizionale
La tutela giurisdizionale in materia di procedure di gara per l'affidamento di pubblici servizi è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.
Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, Sede di Roma.
Tutte le controversie eventualmente derivanti dalla esecuzione del contratto saranno, invece, devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Ai sensi dell’articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, il contratto, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, non contiene la clausola compromissoria.
È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie relative alla procedura oggetto del presente Disciplinare di Gara .
5.6 Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni alle Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara verranno effettuate mediante avviso sul Sito Web della Stazione Appaltante e/o mediante messaggio di posta elettronica, di posta elettronica certificata o attraverso la piattaforma telematica denominata U-BUY.
Ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le comunicazioni che riguardano la procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora le stesse vengano inviate al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata indicati dalle Compagnie di Assicurazioni che hanno presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura o, infine, attraverso la piattaforma telematica denominata U-BUY.
In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione trasmessa alla Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria si intende validamente inviata a tutte le Compagnie che fanno parte del Raggruppamento o del Consorzio.
In caso di "Coassicurazione", le comunicazioni verranno inviate soltanto alla Compagnia di Assicurazioni Delegataria e, in tal modo, le stesse saranno considerate trasmesse validamente a tutte le altre Compagnie Coassicuratrici.
5.7 Trattamento dati.
1) Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD"), lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai rappresentanti e dagli incaricati delle Compagnie di Assicurazioni che presentano domanda di partecipazione alla procedura di gara o comunque acquisiti a tal fine dal predetto "Istituto", è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla
adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato, presso il medesimo "Istituto", a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione di Gara.
2) Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3) Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con Sede Legale a Roma, in Viale del Parco Mellini, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel capoverso successivo.
5) I diritti indicati nel precedente capoverso potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l’invio di apposita richiesta al "Responsabile della Protezione dei Dati" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica":
a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo innanzi specificato;
b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo:
xxx@xxxx.xx;
c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo:
6) I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e di quelle previste dal presente Disciplinare di Gara hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto "Regolamento", o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo "Regolamento".
5.8 Pubblicazione.
Tutti gli atti relativi alla procedura di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale, sul profilo
della Stazione Appaltante, nella sezione "Bandi di Gara", sul Sito Web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla Piattaforma Digitale della "Autorità Nazionale Anticorruzione".
Il bando è altresì pubblicato, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
5.9 Clausola Broker.
Lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" dichiara di aver affidato, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, la gestione dei propri contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio Assicurativo denominata "GT Insurance Broker Società a Responsabilità Limitata", con Sede Legale a Roma, in Via Archimede numero 119.
Conseguentemente, tutti i rapporti connessi al contratto stipulato con la Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara saranno curati, per conto e nell’interesse dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", esclusivamente dalla "GT Insurance Broker Società a Responsabilità Limitata".
Lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" pagherà i premi assicurativi alla "GT Insurance Broker Società a Responsabilità Limitata" e il pagamento sarà considerato, a tutti gli effetti, come direttamente effettuato in favore della Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara, a norma dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Ogni comunicazione inviata dalla "GT Insurance Broker Società a Responsabilità Limitata", in nome e per conto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", alla Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara si intenderà effettuata direttamente dal predetto "Istituto".
Parimenti, ogni comunicazione inviata dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" alla "GT Insurance Broker Società a Responsabilità Limitata" si intenderà effettuata direttamente alla Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara.
Il Direttore Generale Dottore Xxxxxxx XXXXXXX (firmato digitalmente)