Protocollo d’intesa tra
Protocollo d’intesa tra
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
la Provincia autonoma di Trento
(di seguito, per brevità, Parti)
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l’articolo 68;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
VISTO l’accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” sancito il 24 settembre 2015 (repertorio atti
n. 158/CSR)
CONSIDERATO
che nel predetto accordo è previsto che, ove ritenuto necessario, al fine di adattare il progetto sperimentale a specifiche esigenze delle regioni e province autonome, si procederà alla stipula di appositi protocolli d’intesa bilaterali con le singole regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.
TENUTO CONTO
che la Provincia autonoma di Trento ha rappresentato l’esigenza di adattare il progetto sperimentale in funzione delle seguenti priorità/situazione specifiche:
- sperimentare il modello duale per l’apprendistato volto al conseguimento della qualifica e/o del diploma professionale;
- avviare la sperimentazione di azioni formative per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- rafforzare l’alternanza scuola lavoro nel terzo anno di qualifica professionale e nel quarto anno di diploma professionale;
- sviluppare la qualificazione/riqualificazione professionale di giovani e adulti disoccupati mediante percorsi volti al conseguimento di almeno una qualifica professionale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale.
Le Parti convengono quanto segue Art. 1
(adattamento Linea 2)
1. Le parti convengono che, per l’attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” (d’ora in poi sperimentazione) e in particolare per l’attivazione della Linea 2 “Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale” saranno adottate le seguenti modalità operative:
a) Rapida attivazione di percorsi formativi modulari per la qualificazione e riqualificazione di giovani Neet aderenti al programma Garanzia Giovani e adulti, attraverso il servizio di valutazione delle competenze acquisite in contesti formali e non formali, al fine di definire la metodologia e determinare la durata di ogni singolo percorso.
b) Avvio di percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale, allargando l’offerta nel suo sviluppo verticale.
c) Sperimentazione di azioni formative di quinto anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
d) Allargamento della sperimentazione di apprendimento duale a quei giovani interessati già frequentanti i secondi, i terzi e i quarti anni dei percorsi ordinari di IeFP.
e) Immediata programmazione dei percorsi di primo anno del sistema duale assicurandone la partenza dal prossimo settembre 2016.
f) Attivazione di percorsi modulari per il conseguimento della qualifica professionale nel sistema dell’istruzione e formazione professionale per giovani e adulti disoccupati o in cerca di occupazione che prevede periodi di applicazione pratica in alternanza scuola- lavoro e in apprendistato formativo.
Art. 2 (avvio e durata)
1. La Linea 2 si realizza con l’attivazione di percorsi formativi a partire dall’anno formativo 2015/2016 e/o nell’anno formativo 2016/2017 e si esaurisce al termine della durata ordinaria dei percorsi attivati nelle predette annualità.
2. La Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito della propria programmazione, può prevedere l’attivazione di percorsi per studenti nelle diverse annualità della IeFP, dalla prima alla quarta. Ferme restando le risorse assegnate, potranno inoltre essere sperimentate azioni
formative di conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore mediante un quinto anno da realizzarsi nella stessa filiera formativa.
3. Le risorse erogate nell’ambito della sperimentazione sono da ritenersi aggiuntive rispetto a quelle utilizzate dalla Regione nei percorsi di IeFP con la programmazione 2015. Le suddette risorse aggiuntive potranno essere impiegate fino al completamento dei percorsi avviati.
Art. 3
(costi della formazione e dei servizi e rendicontazione)
1. Nelle more della definizione di un parametro unico nazionale, mediante l’individuazione delle unità di costo standard (UCS), le Parti convengono che si procederà, relativamente alle attività della Linea 2, secondo modalità di rendicontazione a costi reali/costi standard in uso presso la Regione. Laddove previsto da tali metodologie, i costi riconosciuti potranno riguardare anche le componenti relative alla formazione per la sicurezza del lavoro ed alla certificazione delle competenze.
Art. 4
(raccolta dati, monitoraggio e valutazione)
1. La raccolta dei dati dovrà essere correlata al sistema SISTAF. In caso di impossibilità, per assenza di adeguato sistema informatico, le modalità di Monitoraggio dovranno essere concordate con la competente Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 5 (risorse finanziarie)
1. L’ammontare delle risorse destinate alla realizzazione della Linea 2 nella Provincia autonoma di Trento per l’anno 2015 è pari ad Euro 3.225.349,00; relativamente al 2016 l’ammontare delle risorse destinate verrà definito con successivo decreto direttoriale.
Art. 6 (durata)
1. Il presente Protocollo ha durata corrispondente a quella dei percorsi formativi interessati, fermo restando quanto disposto dal punto 2) dell’accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” .
Roma,………………….
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Provincia autonoma di Trento Il Sottosegretario di Stato Il Presidente
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