CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE, CUSTODIA E BLOCCO DEI VEICOLI
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE, CUSTODIA E BLOCCO DEI VEICOLI
Art. 1
Oggetto
La presente convenzione regola le modalità operative ed organizzative dei seguenti servizi:
1. Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il codice della strada. La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli siano stati lasciati in strada ovvero coinvolti in incidenti e costituiscano intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione. La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall’art. 215 del Codice della Strada e dall’art. 397 del relativo regolamento di esecuzione.
2. servizio di rimozione e/o blocco dei veicoli e custodia degli stessi in applicazione dell’articolo 159 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) e dell’art 215 del medesimo codice.
3. servizio di rimozione dei veicoli disposti dalla Polizia Municipale in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione diversa dal codice della strada (in particolare, misura cautelare del sequestro penale ai sensi del codice di procedura penale).
4. Nei casi in cui, in applicazione dell’art. 213 e 214 del Codice della Strada, il veicolo deve essere affidato al proprietario od al conducente od ad altro soggetto obbligato in solido, qualora tale soggetto chieda l’intervento della ditta per l’esecuzione del trasporto, il rapporto contrattuale è di natura esclusivamente privata tra la ditta medesima ed il richiedente, ed è regolato dalle norme di diritto civile senza oneri in capo alla PA.
5. servizio di rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali allorché il proprietario non provveda al ricovero in via autonoma o sia impossibilitato. Il rapporto, anche in questo caso, è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria ed il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Si applica la Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13 maggio 2002.
6. servizio di rimozione e spostamento dei veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, per motivi ambientali, di sicurezza, ordine pubblico, per interventi su veicoli di provenienza furtiva, per casi contingenti ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, soccorso veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra necessità di intervento legittimamente disposto dalla Polizia Municipale, anche in esecuzione di disposizioni di altre Forze di Polizia. Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi.
Art. 2
Durata
1. La concessione dei servizi di cui al precedente art. 1 ha durata biennale a decorrere dal 20 Giugno 2021 e può essere soggetta a rinnovo espresso ex art. 354 D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada) per un ulteriore anno.
2. L’Amministrazione Comunale potrà rinnovare la presente convenzione, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante disposizione
del dirigente del Dipartimento Città Sicura- settore Polizia Municipale, da rendere nota al concessionario tramite PEC da inviare almeno un mese prima di ogni scadenza biennale.
3. Il concessionario ha facoltà di recesso dalla presente convenzione da esercitarsi mediante PEC da inviare almeno quattro mesi prima di ogni scadenza biennale.
4. Sia nel caso di mancato rinnovo espresso da parte dell’Amministrazione Comunale, sia nel caso di disdetta da parte del concessionario, quest’ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni della presente convenzione fino all’individuazione del nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a sei mesi successivi alla scadenza biennale.
Art. 3
Requisiti del concessionario
1. Il concessionario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiara sotto la propria piena responsabilità civile e penale di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 e 394 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e dall’art 80 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e deve essere fornito di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2043 del Codice Civile.
2. Il concessionario attesta, inoltre, che tale polizza copre tutti i rischi connessi all’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e comprende le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto; in ogni caso solleva il Comune di Livorno da responsabilità e danni derivanti dallo svolgimento del servizio ed arrecati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.
3. A tale proposito il concessionario solleva il Comune di Livorno da ogni responsabilità sia per l’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante la vigenza della presente convenzione, sia per l’eventualità che l’ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.
4. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la decadenza della concessione, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della somma garantita dalla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva, salva la facoltà del Comune di Livorno di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
5. Resta ferma la necessità da parte del concessionario di essere dotato, per tutta la durata della convenzione, per ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, prevista dall’art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall’art. 4 D.M. Del 04/09/1998 n. 401.
6. Il concessionario deve aver assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal Dlgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Il concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione. Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente atto; il concessionario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
8. Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni in oggetto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche; si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’attività di cui alla presente convenzione.
Art. 4
Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti alla rimozione e degli attrezzi a chiave per il blocco
1. Il concessionario si impegna ad eseguire il servizio di rimozione con i veicoli, per i quali, ai sensi dell’art. 354 2° comma del D.P.R. 495/92, vengono indicati gli estremi di identificazione e di omologazione, e di cui è proprietario.
2. Detti autoveicoli, ciascuno dei quali possiede le caratteristiche tecniche previste dall’art. 12 del D.P.R. 495/92, così come specificate nell’Appendice IV al titolo I dello stesso D.P.R., sono qualificati ad uso speciale per il soccorso stradale. Il concessionario si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12.
3. In caso di impedimento oggettivo e temporaneo, del quale il concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale specificandone le cause e la durata prevedibile, potrà essere utilizzato altro mezzo idoneo, omologato per lo scopo ed in possesso delle caratteristiche tecniche sopra richiamate.
4. Gli attrezzi a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli eventualmente disposto ai sensi dell’art. 159, comma 3 del Nuovo Codice della Strada, dovranno essere di tipo omologato, conformi a quanto prescritto dall’art. 355 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5
Modalità di esecuzione del servizio
1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli “carro attrezzi” dovranno raggiungere il luogo dell’intervento entro il tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata da parte dell’organo accertatore, salvo che il ritardo eccedente sia dovuto a giusta e comprovata causa e sia congruo rispetto alla stessa.
2. I servizi di cui alla presente convenzione devono essere garantiti da parte del concessionario, tutti i giorni compresi i festivi, per l’intero arco della giornata (24 ore su 24). Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di recapito telefonico sempre attivi.
3. Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Municipale e dei soggetti di cui all’art. 12 bis del cds, come introdotto dal DL 76/2020 conv in L 120/2020 decreto Semplificazioni (cosiddetti “ausiliari del traffico”) cui spetta anche l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, secondo i criteri di priorità indicati nell’art. 397, comma 1, del d.p.r. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nel caso in cui l’interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la immediata restituzione dello stesso è consentita previo pagamento delle spese all’incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 397/2° comma del d.p.r. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata e di indennità chilometrica qualora non sia ancora iniziata l’operazione di carico del veicolo. Qualora invece sia iniziata l’operazione di carico, sarà dovuta la tariffa di operazione completa. In caso di mancato pagamento delle sopra specificate spese si portano a termine le operazioni di rimozione del veicolo.
5. In caso di impossibilita' allo svolgimento del servizio per giusta e comprovata causa, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione telefonica al Comando Polizia Municipale, facendo seguire immediata comunicazione scritta, specificando causa e durata prevedibile dell'interruzione.
6. Eventuali periodi di ferie dovranno essere comunicati con preavviso di sette giorni al Comando di Polizia Municipale, che, nell’ipotesi di concomitanza dei periodi medesimi, al fine di garantire comunque la continuità dell’effettuazione del servizio approverà un eventuale piano di fruizione delle ferie in base all'ordine cronologico di comunicazione o dell'accordo delle parti.
7. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, il concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale ai sensi della normativa vigente.
Art. 6
Deposito dei veicoli
1. Il luogo di deposito dei veicoli rimossi deve essere situato nel Comune di Livorno e/o Comune di Collesalvetti, limitatamente alla fraz. Stagno, ed essere raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblico urbano, intendendosi soddisfatta tale condizione nel caso in cui la distanza tra la fermata bus più vicina e l’accesso della rimessa, calcolata nel percorso pedonale più breve, non disti più di m. 500 (cinquecento); il deposito inoltre dovrà avere una superficie minima tale da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 30 autoveicoli.
2. I luoghi di deposito devono essere idoneamente attrezzati e dotati di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell’art. 397 del D.P.R.. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all’art. 394 del D.P.R. 495/92, nonché le norme del codice civile e del codice penale.
4. Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.
Art. 7
Restituzione dei veicoli rimossi
1. Per la restituzione del veicolo rimosso, l’interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo del deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe di cui al successivo art. 11 che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.
2. La riconsegna dei veicoli dovrà essere garantita dal concessionario tutti i giorni, compresi i festivi, per l’intero arco della giornata (24 ore su 24).
3. Dell’avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del “ritirante” e gli estremi di un documento di riconoscimento valido esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all’interessato. Il custode deve, inoltre, rilasciare quietanza del pagamento delle spese sostenute per il ritiro del veicolo con la specifica delle voci di spesa.
4. Il custode deve trasmettere al Comando di Polizia Municipale con cadenza settimanale copia dei verbali di restituzione dei velocipedi agli aventi diritto e, con la stessa cadenza, l’elenco
aggiornato di tutti i veicoli rimossi ex art. 159 C.d.S. e non ritirati; ricevuto tale elenco, il Comando di Polizia Municipale (settore procedimenti sanzionatori), attiva tempestivamente le procedure di alienazione di tali veicoli non ritirati, secondo le procedure del DPR 189/01. Il concessionario dovrà, inoltre, tenere apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia e prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste del Comando.
5. I verbali di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli sono a carico del concessionario del servizio che deve predisporli sulla base dei modelli forniti dal Comando di Polizia Municipale.
Art. 8
Blocco del veicolo
1. In alternativa alla rimozione, la Polizia Municipale può disporre, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, purchè il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
2. Per la rimozione del blocco, l’avente diritto deve farne richiesta alla Polizia Municipale che provvederà ad inviare sul posto il personale addetto della ditta concessionaria del servizio.
3. La rimozione del blocco è effettuata previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco secondo le modalità stabilite nell’art. 398 del D.P.R. 495/92 ed in base alle tariffe predisposte dal Comune di Livorno di cui all'art. 11. Il concessionario del servizio procede direttamente alla riscossione delle somme suddette e provvede alla rimozione del blocco redigendo apposito verbale di cui una copia è rilasciata all’avente diritto insieme alla quietanza di pagamento delle spese.
4. Le operazioni di sbloccaggio avvengono di norma senza la presenza dell’operatore di Polizia Municipale. Dell’avvenuta rimozione del blocco il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
5. Le operazioni di bloccaggio devono essere garantite dal concessionario tutti i giorni,compresi i festivi, per tutto l’arco della giornata (24 ore su 24).
Art. 9
Mancato ritiro del veicolo
1. Nell’ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a rimozione entro i termini prescritti per legge da parte del proprietario o avente titolo, il Comando di Polizia Municipale dando applicazione alle disposizioni previste dal DPR 189/2001, procederà all’inoltro della pratica all’Agenzia del Demanio competente. In tali casi le spese derivanti dall'intervento di rimozione e quelle relative alla custodia del vicolo per tutto il periodo della giacenza sono completamente a carico del concessionario che non potrà pertanto richiedere il pagamento al Comune di Livorno, ferma restando la possibilità di esercitare azione di regresso nei confronti del proprietario del veicolo a soddisfazione del proprio credito.
Art 10
Ritiro degli oggetti giacenti all’interno dei veicoli rimossi
1. Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla consegna, previa autorizzazione della Polizia Municipale che ha disposto la rimozione, a compilare un
apposito verbale, in triplice copia (una da consegnarsi all’interessato, una da trasmettere all’organo accertatore e l’altra da trattenersi da parte del depositario).
Art. 11
Tariffe
1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili da parte dei concessionari del servizio di rimozione, custodia e blocco dei veicoli sono determinate, in conformità al Decreto Ministeriale del 04/09/1998, n. 401, nei termini seguenti:
Per la rimozione, indennità chilometrica e custodia di velocipedi viene stabilita la somma omnicomprensiva di €14 + IVA.
Per l’indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi, al luogo di deposito) viene stabilita una tariffa fissa di
€24,00 + IVA per gli interventi sull’intero territorio comunale per ogni categoria di veicoli.
Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:
a) diritto di chiamata €17+IVA
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico dei veicoli €24+IVA
Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5t:
a) diritto di chiamata €23+IVA
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico dei veicoli €38+IVA
Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.:
si applicano le tariffe indicate per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a, 1,5 t. e fino a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
2. Nell’ipotesi in cui sia stata posta in essere con un unico veicolo adibito alla rimozione una operazione di rimozione nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli convogliati nel medesimo deposito, l’importo che deve essere corrisposto dal trasgressore per la rimozione del proprio veicolo con riguardo al diritto di chiamata ed alla indennità chilometrica predeterminati al comma 1, deve essere calcolato da parte del concessionario mediante la suddivisione delle suddette voci tariffarie per il numero dei veicoli rimossi. Diversamente, la tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
3. Le tariffe per il blocco dei veicoli sono individuate come segue:
a) intervento, bloccaggio e rimozione degli attrezzi blocca ruote €32+IVA
b) intervento parziale €17+IVA
4. Gli importi dovuti per le spese di rimozione e blocco dei veicoli, così come determinati dai commi 1 e 2, devono essere aumentati del 30% qualora i relativi interventi si svolgano nella fascia oraria notturna o in giorni festivi. In caso di rimozione notturna in giornata festiva si applica un solo aumento.
5. Le indennità giornaliere di custodia da applicarsi da parte dei concessionari in seguito al servizio di rimozione sono determinate come segue:
Ciclomotori e motoveicoli a due ruote di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.: tariffa giornaliera dal 1° al 30° giorno €1,00+IVA
tariffa giornaliera dal 31° giorno in poi €0,50+IVA
Ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, di massa complessiva da 1,5 t. fino a 2,5 t.:
tariffa giornaliera dal 1° al 30° giorno €2,50+IVA tariffa giornaliera dal 31° giorno in poi €1,00+IVA
Veicoli di massa complessiva a pieno carico compresa tra 2,5 t. e 3,5 t.: tariffa giornaliera dal 1° al 30° giorno €3,50+IVA
tariffa giornaliera dal 31° giorno in poi €1,20+IVA
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.:
tariffa giornaliera dal 1° al 30° giorno €5,50+IVA tariffa giornaliera dal 31° giorno in poi €2,40+IVA
6. Sono consentiti, nel calcolo complessivo, arrotondamenti per difetto (alla cifra inferiore) sul totale risultante dall'applicazione della tariffa giornaliera oltre IVA.
7. Le tariffe sopra indicate devono essere esposte in modo visibile ai cittadini.
8. Nell’eventualità di rimozione o spostamento di veicoli per i quali non può essere fatto gravare sul cittadino il costo dell’intervento (es. art. 1 comma 6), la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all’ente concedente, ferma restandone la obbligatorietà dell’esecuzione.
9.
10. Le tariffe relative alle operazioni di rimozione sopra indicate sono aggiornate all’inizio di ogni anno, con riferimento all'indice ISTAT, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 401/98 con apposita determinazione dirigenziale.
Art. 12
Flussi finanziari
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla concessione oggetto della presente convenzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, 5° c. della Legge 13/08/2010, n° 136 e s.m.i., la concessionaria assume l'obbligo di utilizzare uno o più correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e salvo quanto previsto dall'art. 3, 3° c., della suddetta Legge 13/08/2010, n° 136 e s.m.i., devono essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce condizione risolutiva della presente convenzione, ai sensi dell'art.3, 8° c. della predetta Legge 13/08/2010, n° 136 e s.m.i, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Livorno di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Il presente articolo, ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture n° 4 del 7 Luglio 2011 (punto 3,5 concessione di lavori e servizi), si intende aver valenza per le operazioni intercorrenti fra l'impresa concessionaria e soggetti terzi per l'acquisto di beni o servizi riconducibili allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, acquisto dei mezzi destinati al servizio e/o manutenzione degli stessi etc.), restano escluse dall'obbligo della tracciabilità di cui trattasi le transazioni fra il concessionario e i cittadini destinatari del servizio di rimozione per i quali i pagamenti delle tariffe di cui al precedente art. 11 del presente atto restano liberi da particolari vincoli, fermo restando l'obbligo dell'impresa concessionaria, ai sensi dell'art. 15, c. 4 del D.Lgs. 18/10/2012, n° 179, di accettare anche pagamenti effettuate attraverso carte di debito.
Art. 13
Codice di comportamento e rispetto del disposto dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (cd. “pantouflage”)
Il concessionario, in applicazione di quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n° 62/2013, è tenuto a far osservare a propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta di cui al sopraindicato codice di comportamento; l’accertata violazione dei presenti obblighi può comportare risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange - revolving doors”: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 14
Controversie
Il concessionario solleva l’ente concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant’altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall’attività oggetto del servizio.
Art. 15
Cauzione definitiva
1. Il concessionario deve costituire nelle forme di legge (a mezzo di pagamento tramite PagoPA oppure mediante polizza fideiussoria assicurativa, oppure mediante fideiussione bancaria) la definitiva cauzione di € 15.000,00 a garanzia delle obbligazioni che assume nei confronti del Comune di Livorno con la stipula della presente convenzione, ai sensi dell'art
103 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Il deposito cauzionale è mantenuto nell’ammontare come sopra stabilito per tutta la durata del servizio. Esso va reintegrato qualora il Comune di Livorno operi prelevamenti su di esso per fatti connessi alla gestione del servizio affidato in appalto. Il reintegro va effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni
dalla lettera di comunicazione inoltrata al riguardo dal Comune di Livorno medesimo. In caso di rinnovo del servizio la cauzione deve essere adeguata relativamente alla durata e può esserlo, su richiesta del Comando della Polizia Municipale di Livorno, ove necessario, anche relativamente al suo ammontare.
2. In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al concessionario, la cauzione è interamente incamerata dal Comune di Livorno, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, qualora essi siano di importo superiore all’ammontare della cauzione.
3. Su detta garanzia cauzionale l’Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla presente convenzione. La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Dirigente del Comando di Polizia Municipale della regolare esecuzione del servizio.
Art. 16
Divieto di sub-concessione
1. E’ fatto divieto al concessionario di cedere o sub-concedere i servizi senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione concedente; tale comportamento costituisce condizione risolutiva della presente convenzione e il Comune di Livorno provvederà alla chiamata in cassa con conseguente incameramento della somma garantita dalla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva, salva la facoltà del Comune di Livorno di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
2. In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nella titolarità della convenzione fino allo scadere della convenzione, previa richiesta di conferma entro sei mesi al concedente a pena di decadenza.
3. Il subingresso nell’autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Art. 17
Decadenza e Revoca
1. Il venir meno anche di un solo dei requisiti di cui all’art. 354 del D.P.R. 495/92 o dei requisiti relativi ai luoghi di deposito comporta la decadenza della concessione con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della somma garantita dalla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva, salva la facoltà del Comune di Livorno di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
2. La concessione ha carattere precario e l’Amministrazione Comunale potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze di cui all’art. 2, revocarla, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con PEC da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
Art. 18
Sanzioni
1. In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell’espletamento del servizio, di mancato rispetto delle tariffe o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nella presente convenzione, qualora il concessionario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità, la puntualità e le prescrizioni tecniche indicate dalla convenzione
durante lo svolgimento del servizio, si procederà a contestazione scritta con PEC al diretto interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. All’esito della valutazione di quanto sopra, il Dirigente del Settore Polizia Municipale, ove reputi comunque sussistente l’inadempienza del concessionario, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma corrisposta a titolo di cauzione, secondo lo schema che segue:
° Per la prima inadempienza richiamo formale;
° Per la seconda inadempienza nel corso di ogni biennio di vigenza della presente convenzione:
sanzione pecuniaria di €200
° Per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo:
sanzione pecuniaria di €350
° Per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo:
sanzione pecuniaria di €600
° Per la quinta inadempienza nel corso dello stesso periodo:
decadenza della concessione con incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 15, salvo l’obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per il maggior danno subito dall’Amministrazione, comprese le spese ed i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio, o a mezzo terzi, l’esatto e puntuale espletamento del servizio.
2. A prescindere da quanto previsto dal comma precedente, l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare decaduto il concessionario di cui alla presente convenzione, con le conseguenze di cui sopra, a causa di inadempienze di particolare gravità. L’Amministrazione Comunale in caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione con solo preavviso scritto inviato con PEC almeno 10 giorni prima, per inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione medesima e comunque nei casi di dolo, frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio, grave danno all’immagine dell’Amministrazione, violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, sospensione ingiustificata, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato, mancato rispetto delle incompatibilità e norme comportamentali previste nel presente atto.
Art. 19
Oneri di custodia
In ogni caso di cessazione degli effetti della presente convenzione, restano fermi gli oneri di custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.
Art. 20
Piani della Sicurezza
Il Dirigente del Dipartimento Città Sicura- Settore Polizia Municipale nella determinazione di attivazione della procedura di concessione del servizio ha dichiarato che, per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, non vi sono rischi interferenziali e che, pertanto, non è necessario redigere il
D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).
La concessionaria attesterà di aver tenuto conto dei costi previsti per i Piani della Sicurezza rientranti nelle spese generali di impresa, e le condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio. Quest'ultima dovrà produrre copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi.
In ogni caso trovano applicazione i principi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per quant’altro concerne gli obblighi derivanti dalla disciplina della sicurezza sul lavoro si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 21
Regolarità contributiva
Il concessionario solleva il Comune di Livorno da ogni qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri contributivi, assicurati e previdenziali da parte dello stesso; si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22
Speciale domicilio
Ai fini del presente atto il concessionario elegge domicilio in Livorno presso la Casa Comunale.
Art. 23
Spese contrattuali
Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del concessionario che accetta di sostenerle.
Art. 24
Convenzioni articolo 2 legge 23/12/1999, n° 488
Il Dirigente del Dipartimento Città Sicura- Settore Polizia Municipale nella determinazione di attivazione della procedura di concessione del servizio ha dichiarato che, per la concessione del servizio di cui trattasi, non risultano attive convenzioni CONSIP.
Con ciò si intende soddisfatto quanto richiesto al comma 3 bis del citato art. 26 della legge 23/12/1999, n° 488
Qualora il servizio in oggetto, durante la sua vigenza, dovesse rientrare tra quelli oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. ai sensi del predetto art. 26, 1° comma, della legge 23/12/1999, n° 488, il Comune di Livorno, se i parametri di tali convenzioni dovessero risultare migliorativi rispetto a quelli del presente atto, avrà diritto di recesso secondo la procedura di cui all’art. 1, 13° comma, del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 Agosto 2012, n° 135. Qualora il servizio oggetto del presente atto, sempre durante la sua vigenza, dovesse rientrare tra quelli di cui al settimo comma del predetto art. 1 del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, si intenderà efficace la condizione risolutiva ivi prevista.
Art. 25
Valenza delle condizioni convenzionali e clausole vessatorie
La ditta concessionaria, come sopra rappresentata, xxxxxxx ed accetta le clausole vessatorie della presente convenzione mediante firma unilaterale del documento relativo.
Art. 26
Modalita’ elettronica ed imposta di bollo
La presente convenzione, da stipularsi mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016.
L’originale della presente convenzione verrà conservata negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.
L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n° 26 Ottobre 1972, n° 642, in virtù dell'Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Livorno n° 1 rep. 2 del 12 Gennaio 1990.
Art. 27
Trattamento dati
Il Comune di Livorno si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente convenzione secondo le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. A tal fine è stata consegnata, firmata digitalmente dall'impresa concessionaria, ed è conservata agli atti del fascicolo, l'informativa relativa al trattamento dei dati conferiti.
I dati personali trattati nei servizi oggetto della presente convenzione sono descritti nella scheda allegata (ALLEGATO A).
Il Comune di Livorno ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), con riferimento a tutte le attività oggetto del presente atto, nomina, quale Responsabile del trattamento dei dati il concessionario, che, come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente atto, accetta tale nomina. Il concessionario, come sopra rappresentato, si obbliga espressamente a trattare i dati personali secondo le istruzioni di cui all'ALLEGATO B, documento che, parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiara di ben conoscere e firma in segno di piena accettazione.
Art. 28
Foro competente
Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Livorno.
Per le materie riservate dalla Legge alla giurisdizione amministrativa, sarà competente il T.A.R. Toscana.