ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Moldavia siglato a Bruxelles il 14 maggio 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 17 dicembre 1997
A. 7ettera del Consiglio dellIUnione europea
Signor . . .,
1. Mi pregio fare riferimento allIaccordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Moldavia siglato il 14 maggio 1993, modificato da ultimo dallIaccordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 dicembre 1995 (in prosieguo denominato «accordo»).
2. Dato che lIaccordo bilaterale scadrà il 31 dicembre 1999, la Comunità europea propone di mantenerlo in vigore, a norma del suo articolo 20, paragrafo 4, per un ulteriore periodo di almeno tre anni, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
2.1. LIallegato I, che indica i prodotti di cui allIarticolo 1 dellIaccordo, è sostituito dallIappendice 1 della presente lettera.
2.2. La seconda e la terza frase dellIarticolo 20, paragrafo 1 dellIaccordo sono sostituite dal testo seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2002. Dopo questa data, lIapplicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2003, a meno che una Parte non notifichi allIaltra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2002, che è contraria a tale proroga».
2.3. Alle categorie tessili 1, 9, 115, 117 e 118 non si applica il sistema di duplice controllo di cui allIarticolo 2, paragrafo 3 dellIaccordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati allIarticolo 5, paragrafo 2 dellIaccordo, il sistema di duplice controllo è ripristinato automaticamente per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica di Moldavia diventasse membro dellIOrganizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dellIaccordo, le disposizioni dellIarticolo 2, paragrafi da 2 a 6, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concor- dato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continuano ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dellIarticolo 2, paragrafo 17 dellIac- cordo OMC sui tessili e sullIabbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è dIaccordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente lIavvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, lIaccordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2000, su base reciproca.
Voglia accettare, Signor . . ., lIespressione della mia profonda stima.
Per il Consiglio dellIUnione europea
Appendice l
LIallegato I dellIaccordo tra la Comunità europea e la Moldavia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 14 maggio 1993, in cui figurano le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dallIallegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 (1). Fatte salve le norme per lIinterpretazione della nomenclatura com- binata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC è preceduto dal simbolo
«ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
(1) Tale allegato è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione (GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1).
Appendice 2
Scambio di note
La Direzione generale Commercio della Commissione dellIUnione europea presenta i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Moldavia e si pregia far riferimento allIaccordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia, siglato il 14 maggio 1993, modificato da ultimo dallIaccordo in forma di scambio di lettere siglato il . . . 1999.
La Direzione generale Commercio desidera informare la Missione della Repubblica di Moldavia che, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione e lIentrata in vigore dellIaccordo in forma di scambio di lettere, la Comunità europea è disposta ad autorizzare lIapplicazione de facto delle disposizioni dellIaccordo a decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando che ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione de facto dellIaccordo in forma di scambio di lettere previo preavviso di quattro mesi.
La Direzione generale Xxxxxxxxx sarebbe grata se la Missione della Repubblica di Moldavia le confermasse il suo accordo su quanto precede.
La Direzione generale Commercio della Commissione dellIUnione europea coglie lIoccasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Moldavia lIespressione della sua profonda stima.
B. 7ettera del governo della Repubblica di Moldavia
Signor . . .,
Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Signor . . .,
1. Mi pregio fare riferimento allIaccordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità econo- mica europea e la Repubblica di Moldavia siglato il 14 maggio 1993, modificato da ultimo dallIaccordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 dicembre 1995 (in prosieguo denominato “accordo”).
2. Dato che lIaccordo bilaterale scadrà il 31 dicembre 1999, la Comunità europea propone di mantenerlo in vigore, a norma del suo articolo 20, paragrafo 4, per un ulteriore periodo di almeno tre anni, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
2.1. LIallegato I, che indica i prodotti di cui allIarticolo 1 dellIaccordo, è sostituito dallIappendice 1 della presente lettera.
2.2. La seconda e la terza frase dellIarticolo 20, paragrafo 1 dellIaccordo sono sostituite dal testo seguente:
“Esso si applica fino al 31 dicembre 2002. Dopo questa data, lIapplicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2003, a meno che una Parte non notifichi allIaltra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2002, che è contraria a tale proroga”.
2.3. Alle categorie tessili 1, 9, 115, 117 e 118 non si applica il sistema di duplice controllo di cui allIarticolo 2, paragrafo 3 dellIaccordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli spe- cificati allIarticolo 5, paragrafo 2 dellIaccordo, il sistema di duplice controllo è ripristinato auto- maticamente per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica di Moldavia diventasse membro dellIOrganizzazione mondiale del com- mercio prima della data di scadenza dellIaccordo, le disposizioni dellIarticolo 2, paragrafi da 2 a 6, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato
n. 4 continuano ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dellIarticolo 2, paragrafo 17 dellIaccordo OMC sui tessili e sullIabbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è dIaccordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente lIavvenuto completamento delle neces- sarie procedure giuridiche. Nel frattempo, lIaccordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2000, su base reciproca.
Voglia accettare, Signor . . ., lIespressione della mia profonda stima».
Mi pregio confermarLe lIaccordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera. Voglia accettare, Signor . . ., lIespressione della mia profonda stima.
Per il governo
della Repubblica di Moldavia
Appendice l
LIallegato I dellIaccordo tra la Comunità europea e la Moldavia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 14 maggio 1993, in cui figurano le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dallIallegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 (1). Fatte salve le norme per lIinterpretazione della nomenclatura com- binata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC è preceduto dal simbolo
«ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
(1) Tale allegato è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione (GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1).
Appendice 2
Scambio di note
La Missione della Repubblica di Moldavia presenta i suoi omaggi alla Direzione generale Commercio della Commissione dellIUnione europea e si pregia far riferimento alla nota della direzione generale (data della nota verbale) riguardante lIaccordo sul commercio dei prodotti tessili siglato il 14 maggio 1993, modificato da ultimo dallIaccordo in forma di scambio di lettere siglato il . . . 1999.
La Missione della Repubblica di Moldavia desidera informare la Direzione generale Commercio che, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione e lIentrata in vigore dellIaccordo in forma di scambio di lettere, il governo della Repubblica di Moldavia è disposto ad autorizzare lIapplica- zione de facto delle disposizioni dellIaccordo a decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando che ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione de facto dellIaccordo in forma di scambio di lettere previo preavviso di quattro mesi.
La Missione della Repubblica di Moldavia coglie lIoccasione per rinnovare alla Direzione generale Com- mercio della Commissione dellIUnione europea lIespressione della sua profonda stima.