ARTICOLO 1 – FINALITÀ
Riferimenti bando PID – de minimis
Anno 2021
PARTE GENERALE DEL BANDO
ARTICOLO 1 – FINALITÀ
1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di MESSINA di seguito Camera di commercio -, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.01, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2021” è proposta la Misura B - che risponde ai seguenti obiettivi:
− sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
− promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
− favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post- emergenziale.
3. Le disposizioni specifiche relative alla Misure B previste nella “Scheda 2 - Misura B” formano parte integrante e sostanziale del presente Bando. Le previsioni della presente parte generale del Bando, si intendono relative alla Misura B.
ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO
1. Con il presente Xxxxx si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le seguenti misure:
− Misura B – Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Xxxxx e nella “Scheda 2 – Misura B”.
2. Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti - e le relative spese di cui all’art 7 - dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
− Elenco 1:
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, fog e quantum computing;
g) cyber security e business continuity;
h) big data e analytics;
i) intelligenza artificiale;
j) blockchain;
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e
1 I termini “Industria 4.0”, “Impresa 4.0” o, abbreviato, “I4.0” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.
Bando PID – de minimis – Anno 2021
partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
l) simulazione e sistemi cyberfisici;
m) integrazione verticale e orizzontale;
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
s) connettività a Banda Ultralarga;
− Elenco 2:
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b) sistemi fintech;
c) sistemi EDI, electronic data interchange;
d) geolocalizzazione;
e) tecnologie per l’in-store customer experience;
f) system integration applicata all’automazione dei processi;
g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
h) programmi di digital marketing
i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.
ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a:
− Misura B, euro 140.000,00;
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
2. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00.
3. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
4. alle imprese in possesso del rating di legalità2 in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
5. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28,
comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
− incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
− chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
− riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti:
2 Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.
a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/20143;
b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di MESSINA;
c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
h) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di MESSINA ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1354.
i) non abbiano ricevuto contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 – annualità 2020” della Camera di commercio di Messina, ovvero non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando quelle imprese che ne hanno usufruito nella annualità precedente
ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER
1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Le imprese a cui sono stati già erogati contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 – annualità 2020” della Camera di commercio non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando.
3. Non sono ammesse al beneficio del Voucher le aziende che non abbiano regolarizzato il diritto annuale o che non siano attive (con inizio attività presente in visura) entro il giorno antecedente alla presentazione della domanda.
ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI
1. I fornitori di beni e servizi possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura in cui si presentano come fornitori purché gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti - e le relative spese di cui all’art 7 - riguardino tecnologie dell’Elenco 1 e dell’elenco 2 diverse da quelle per le quali essi sono fornitrici.
2 I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa beneficiaria – ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.5
3 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014).
4 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
5 Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte
ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI
1 Sono ammissibili le spese per:
a. servizi di consulenza e/o formazione, relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando. Tali spese devono rappresentare almeno il 30% dei costi ammissibili;
b. acquisto di beni e servizi strumentali6, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 2, comma 2 del presente Bando nel limite massimo del 70% dei costi ammissibili;
c. spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura (quali spese di istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, gravanti per la realizzazione di progetti di innovazione digitale riferiti alle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2 del presente Bando. Tali spese non possono superare il limite del 10% del costo totale del progetto finanziato.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
a) trasporto, vitto e alloggio;
b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, ove espressamente indicato nel modulo “Misura B”, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali tecnologie, tra quelle indicate all’art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l’indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all’art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo - pena la non ammissibilità - dovrà contenere, ove espressamente indicato nel modulo “Misura B”, la motivazione dell’utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell’Elenco 1.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
ARTICOLO 8- NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un’impresa “unica”7 non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.
costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
6 Si considerano costi ammissibili anche le licenze d’uso, i canoni e il leasing riferibili al periodo di ammissibilità delle spese di cui all’art. 7 comma 4.
7 Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Xxxxx può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
ARTICOLO 9 – CUMULO
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale e corredate di tutti gli allegati, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 12 luglio 2021 alle ore 12:30 del 19 luglio 2021. Xxxxxxx automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:
a) modulo di procura per l’invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale xxx.xx.xxxxxx.xx, alla sezione bandi sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell’intermediario);
b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
− la documentazione prevista nella “Scheda 2 – Misura B” insieme alla prova di avvenuta compilazione del Report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” (il modello può essere compilato sul portale nazionale dei PID: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx) .
4. Tutti i preventivi di spesa e gli eventuali piani di finanziamento di cui all’art. 7 comma 1, lettera c) devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).
5. Ai fini dell’accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità, di cui all’articolo 3 comma 5, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx, alla sezione Bandi.
6. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.
sull’anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE
1. Per la Misura B è prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs.
31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, l’ammissione al contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica, del progetto presentato.
2. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all’attinenza della domanda con le tecnologie di cui all’art. 2, comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla “Scheda 2 - Misura B”. I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella “Scheda 2 –Misura B”. L’istruttoria si conclude con la pubblicazione della lista delle Aziende ammesse al beneficio del Voucher. Il provvedimento è comunicato all’impresa interessata tramite pubblicazione sul sito camerale dell’elenco suindicato o via PEC. Non verranno concesse in nessun caso informazioni per via telefonica.
Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche dal voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione dell’ultima Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. È facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER
1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario:
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all’art. 7 comma 1, lettera a) e lettera b);
d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
e) a segnalare l’eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all’intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di commercio di MESSINA all’indirizzo xxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER
1. L’erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale xxx.xx.xxxxxx.xx, alla sezione Bandi sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (usando esclusivamente il modello disponibile sul sito internet xxx.xx.xxxxxx.xx, alla sezione Bandi firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (xx.xx., assegno, bonifico, ecc.);
d) copia del piano di finanziamento accordato dall’ente finanziatore (banca, ecc.) per il progetto di digitalizzazione, ove applicabile;
e) nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo. Il Responsabile dell'impresa si impegna inoltre ad effettuare e a far effettuare ai propri dipendenti il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx.xxx, entro 10 giorni dal termine dell'attività formativa, comunicando l’avvenuta effettuazione all’indirizzo xxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx ;
f) una relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria del voucher.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 14 giorni dal termine ultimo di chiusura del progetto – come definito all’art. 7, comma 4 - pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
ARTICOLO 14 – CONTROLLI
1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Nel caso in cui il controllo avvenisse nella sede dell’azienda richiedente, deve essere consentito l’ingresso al personale Camerale addetto.
ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER
1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall’impresa;
a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del voucher;
b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
c) esito negativo dei controlli di cui all’art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)
1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxx X’Xxxxxx.
ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
− le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
− l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all’art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti:
− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
− conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
− riceverne comunicazione intelligibile;
− ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
− opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx con idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Messina con sede legale in via Xxxxxx Xxxxxxxxxx x.
0 00000 Xxxxxxx tel 000.0000000 email xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx, pec: xxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: xxx@xx.xxxxxx.xx
SCHEDA 2 – MISURA B
CONTRIBUTI A SINGOLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E PER CONSULENZA E/O FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE I4.0
a) Tipologia di intervento
Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di MESSINA possono richiedere un voucher per le finalità di cui all’art. 1 e per sostenere le spese di cui all’art. 7 del Bando.
Ai fini del presente Bando, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
− Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
− incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
− FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/);
− centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/X00X0000X0000X0000/xxxxxx-xxx-xxxxxx-xx- trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm);
− start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
− Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/X00X0X0000X0000/xxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxx- innovazione.htm);
− ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.
Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all’art. 7 comma 1, lett. b).
Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.
b) Entità del contributo
Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Xxxxx è riportato nella tabella che segue.
Importo minimo di investimento (*) | Importo massimo del contributo (**) |
euro 5.000,00 | euro 5.000,00 |
(*) valore minimo del progetto presentato dall’impresa;
(**) non comprensivo dell’eventuale premialità di cui all’art. 3, comma 5 “Rating di legalità” della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
c) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda
Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare al “Modulo di domanda”, oltre a quanto previsto all’art. 10 della parte generale del Bando, il “Modulo Misura B”, disponibile sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx, alla sezione Bandi sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell’impresa partecipante. È ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediario di cui all’art. 10 della parte generale del Bando. Il Modulo Misura B contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
− descrizione dell’intervento proposto;
− obiettivi e risultati attesi;
− previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2,
comma 2 della parte generale del presente Xxxxx;
− previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1;
− eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 2, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce;
− ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l’impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;
− autocertificazione del/dei fornitore/fornitori relativa a quanto previsto alla lettera a) della presente Scheda relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile.
Nel caso di spese di cui all’art. 7 comma 1, lettera c) del presente Xxxxx, sarà altresì necessario allegare copia del piano di finanziamento presentato all’ente finanziatore (banca, ecc.) per il progetto di digitalizzazione.
d) Valutazione delle domande
L’Ufficio competente della Camera di commercio effettua l’istruttoria amministrativa-formale secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua le seguenti verifiche:
− attinenza dell’intervento con le tematiche Industria 4.0 (vedi punto c) della presente “Scheda 2
– Misura B”);
− appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all’elenco di cui al punto a) della presente “Scheda 2 - Misura B”;
− coerenza dell’eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, della parte generale del presente Bando.
e) Assegnazione dei contributi
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’Ufficio camerale competente, terminata la fase di valutazione, adotterà un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione. Il provvedimento è comunicato all’impresa interessata tramite pubblicazione sul sito camerale degli elenchi di cui all’articolo 11 comma 1.