DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI A VALENZA E IMPATTO NAZIONALE IN
MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE COMPORTAMENTALI E DA SOSTANZE NELLE GIOVANI GENERAZIONI
(Legge 30/12/2021, n. 234, art. 1, comma 157)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA
Sommario pagina
Articolo 1 - Finalità 3
Articolo 2 - Ambito di intervento 3
Articolo 3 - Destinatari delle attività progettuali 3
Articolo 4 - Soggetti proponenti 4
Articolo 5 - Collaborazioni tra soggetti pubblici 4
Articolo 6 - Collaborazioni pubblico – privato 4
Articolo 7 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra enti privati 5
Articolo 8 - Risorse finanziarie programmate e finanziamento concesso 5
Articolo 9 - Durata dei progetti 6
Articolo 10 – Documentazione per la presentazione delle proposte progettuali 6
Articolo 11 - Modalità e termini di trasmissione delle proposte progettuali 7
Articolo 12 – Responsabile del Procedimento 8
Articolo 13 - Valutazione delle proposte progettuali 8
Articolo 14 – Procedure di avvio e conclusione delle attività di progetto 10
Articolo 15 - Modalità di erogazione del finanziamento 11
Articolo 16 - Spese ammissibili 12
Articolo 17 – Revoca del finanziamento 12
Articolo 18 - Diritto di accesso 13
Articolo 19 – Informazioni e quesiti 13
Articolo 20 – Pubblicità 13
Articolo 21 - Privacy 13
Articolo 22 - Clausole finali 14
Allegati 15
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA
Articolo 1 – Finalità
1. Il presente Avviso, in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro per le politiche giovanili del 25 febbraio 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 30 marzo 2022 al n. 762, recante criteri e modalità per l’utilizzazione del Fondo per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, promuove la realizzazione di progetti sperimentali a valenza e impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni.
Articolo 2 - Ambito di intervento
1. Le proposte dovranno prevedere la realizzazione di interventi, anche utilizzando modalità innovative, di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze per le giovani generazioni, prevalentemente in età scolare, prioritariamente nelle seguenti linee di azione:
a) attivazione, nei servizi pubblici e del privato sociale, di luoghi dedicati specificatamente all’accesso ai servizi socio-sanitari di minori che fanno uso di sostanze;
b) iniziative di prevenzione e contrasto di fenomeni di violenze di gruppo correlate alle dipendenze patologiche;
c) iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani sulle diverse forme di dipendenza, in particolare nelle scuole ed in altri centri di aggregazione comunali;
d) implementazione di interventi di riduzione del rischio e del danno a favore dei giovani nei luoghi di aggregazione e ritrovo;
e) interventi sperimentali ed innovativi di prevenzione e di precoce avvio a percorsi di reinserimento sociale nel contesto delle carceri minorili;
f) iniziative volte a favorire la socializzazione degli utenti nelle comunità terapeutiche;
g) proposizione di stili di vita positivi, attraverso la realizzazione di attività sportive o artistico- creative, per contrastare le dipendenze;
h) sviluppo di percorsi di housing sociale.
Articolo 3 – Destinatari delle attività progettuali
1. Le proposte di progetto dovranno prevedere interventi e iniziative a favore dei giovani, prevalentemente in età scolare, negli ambiti di intervento previsti nell’articolo 2.
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Articolo 4 – Xxxxxxxx proponenti
1. Possono presentare proposte progettuali nell’ambito del presente Avviso:
a) i servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D.);
b) gli enti di ricerca pubblici e privati;
c) le Università pubbliche e private riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca;
d) gli enti del privato sociale, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono attività socio sanitaria.
2. I soggetti proponenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale.
3. I soggetti proponenti devono presentare progetti a valenza e impatto nazionale o comunque che possano prevedere una replicabilità sul territorio nazionale e devono essere in possesso di comprovata esperienza e documentata attività svolta, nell’ultimo quinquennio, nell’ambito di intervento del progetto.
Articolo 5 – Collaborazioni tra soggetti pubblici
1. I soggetti pubblici indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) possono presentare le proposte progettuali in collaborazione tra loro.
2. Al momento della presentazione della proposta progettuale, i soggetti pubblici devono fornire una dichiarazione di impegno a formalizzare l’accordo di collaborazione, secondo quanto previsto all’articolo 10, in cui deve essere indicato il soggetto capofila.
3. Il soggetto capofila deve realizzare almeno il 60 per cento delle attività e delle relative spese previste nella proposta progettuale e sarà l’unico interlocutore del Dipartimento per le politiche antidroga, di seguito denominato “Dipartimento”, nonché destinatario del finanziamento, responsabile dell’attuazione del progetto e della relativa rendicontazione. I soggetti facenti parte dell’accordo di collaborazione, diversi dal capofila, non possono vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo nei confronti del Dipartimento.
4. La formalizzazione dell’accordo di collaborazione dovrà avvenire prima della sottoscrizione della convenzione.
Articolo 6 - Collaborazioni pubblico-privato
1. I soggetti pubblici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) possono presentare le proposte progettuali in collaborazione con i soggetti privati di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d).
2. Al momento della presentazione della proposta progettuale i soggetti in collaborazione devono fornire una dichiarazione di impegno a formalizzare l’accordo di collaborazione, secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 1, lettera h), in cui deve essere indicato il soggetto capofila.
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3. Il soggetto capofila, che a pena di esclusione deve essere un soggetto pubblico, deve realizzare almeno il 60 per cento delle attività e delle relative spese previste nella proposta progettuale e sarà l’unico interlocutore del Dipartimento, nonché destinatario del finanziamento, responsabile dell’attuazione del progetto e della relativa rendicontazione. I soggetti facenti parte dell’accordo di collaborazione, diversi dal capofila, non possono vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo nei confronti del Dipartimento.
4. La formalizzazione dell’accordo di collaborazione dovrà avvenire prima della sottoscrizione della convenzione.
Articolo 7 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra enti privati
1. I soggetti privati di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) possono presentare le proposte progettuali in Associazione Temporanea di Scopo (ATS).
2. Al momento della presentazione della proposta progettuale, gli enti privati devono sottoscrivere una dichiarazione di impegno a costituire l’ATS, secondo quanto indicato all’articolo 10, comma 1, lettera g), indicando il soggetto capofila che dovrà realizzare almeno il 60 per cento delle attività e delle spese previste nella proposta progettuale. I soggetti facenti parte dell’ATS, diversi dal capofila, non possono vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo nei confronti del Dipartimento.
3. La costituzione dell’ATS dovrà essere formalizzata prima della sottoscrizione della convenzione con il Dipartimento. In tale atto dovrà essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto che agirà in qualità di capofila e che sarà l’unico interlocutore del Dipartimento, nonché destinatario del finanziamento, responsabile dell’attuazione del progetto e della relativa rendicontazione.
Articolo 8 - Risorse finanziarie programmate e finanziamento concesso
1. Le risorse economiche programmate per il finanziamento dei progetti di cui al presente Avviso pubblico, a valere sul capitolo 775 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato “Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tre le giovani generazioni”, ammontano complessivamente ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a valere sull’esercizio finanziario 2022 – CDR 14.
2. I soggetti proponenti, per la realizzazione delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, non possono chiedere un finanziamento omnicomprensivo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00).
3. Le risorse finanziarie sono assegnate ai soggetti dichiarati beneficiari nel decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui all’articolo 13, lettera B), comma 3.
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Articolo 9 - Durata dei progetti
1. La durata dell’attuazione dei progetti di cui al presente Avviso deve essere pari a ventiquattro mesi.
Articolo 10 – Documentazione per la presentazione delle proposte progettuali
1. Alla presentazione della proposta progettuale, il soggetto proponente deve trasmettere, a pena di non ammissibilità alla successiva fase di valutazione di merito, la seguente documentazione:
a) la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format A;
b) ad esclusione dei soggetti pubblici, la copia dello statuto aggiornato e dell’atto costitutivo;
c) ad esclusione dei soggetti pubblici, il patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante, redatto utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format B;
d) la dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta digitalmente e redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format C, che attesti:
• ad esclusione dei soggetti pubblici, la coerenza delle attività del progetto con quelle previste dallo statuto del proponente;
• ad esclusione dei soggetti pubblici, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali per la partecipazione all’Avviso;
• ad esclusione dei soggetti pubblici, la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
• ad esclusione dei soggetti pubblici, la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento di tasse e imposte, dirette ed indirette;
• ad esclusione dei soggetti pubblici, la data di approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo o rendiconto;
• l’assenza di finanziamento del medesimo progetto mediante ricorso a qualsiasi altro contributo pubblico a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
• l’astensione dalla presentazione, nell’ambito del presente Avviso, di più proposte progettuali, sia in forma singola, sia in forme di collaborazioni pubblico-pubblico, pubblico-privato, che in forma di ATS;
• ad esclusione dei soggetti pubblici, la dichiarazione di non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
• ad esclusione dei soggetti pubblici, il non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
• ad esclusione dei soggetti pubblici, il non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;
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• ad esclusione dei soggetti pubblici, l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli eventuali organi di amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
• ad esclusione dei soggetti pubblici, l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
e) la Scheda Progetto con Cronoprogramma e Piano finanziario della proposta progettuale, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format D, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e compilata in ogni sua parte, con riferimento agli elementi principali dell’idea progettuale e del suo sviluppo fino alla realizzazione delle azioni;
f) la Scheda delle attività, e relativa spesa, realizzate negli ultimi cinque anni dal soggetto proponente, firmata digitalmente e redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format E;
g) ad esclusione dei soggetti pubblici, la dichiarazione di impegno per la costituzione dell’ATS di cui all’articolo 7, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format F, sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti, nella quale deve essere specificato:
• che i soggetti componenti conferiranno mandato collettivo speciale al soggetto individuato come capofila dell’ATS;
• il ruolo svolto da ciascun componente dell’ATS nell’ambito delle attività progettuali;
h) in caso di accordi di collaborazione tra soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 6, dovrà essere presentata la dichiarazione di impegno sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale di ciascun ente partecipante (format G);
i) curriculum vitae del responsabile del progetto.
2. In caso di ATS, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere d) e g) e la documentazione di cui alle lettere c) e f) del presente articolo devono essere presentate e sottoscritte digitalmente da ciascun legale rappresentante, utilizzando esclusivamente i format richiesti.
Articolo 11 - Modalità e termini di trasmissione delle proposte progettuali
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, sezione “Avvisi e Bandi”, e della pubblicazione si dà comunicazione sulla G.U. della Repubblica italiana.
2. Le domande di partecipazione devono essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale del Dipartimento, tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
3. La PEC di trasmissione della domanda-format A, completa della documentazione richiesta al precedente articolo 10, deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 9 giugno 2022, a pena di irricevibilità.
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4. La data e l’orario di invio della domanda di partecipazione a mezzo PEC sono comprovati dall’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della casella PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le domande pervenute oltre il suddetto termine, saranno da ritenersi irricevibili e quindi escluse dalla successiva fase di ammissibilità e valutazione.
5. La PEC, nell’oggetto, deve indicare il codice identificativo dell’Avviso: “DPAAVVISO DIPENDENZE” e la denominazione del soggetto proponente. Tali indicazioni dovranno essere sempre riportate nelle comunicazioni con il Dipartimento, da effettuarsi tramite PEC (il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice identificativo dell’Avviso e della denominazione del proponente, le cui conseguenze restano a carico del soggetto proponente).
6. Sono considerate irricevibili, e quindi escluse dalla successiva fase di ammissibilità e valutazione, le proposte progettuali pervenute con altre modalità di trasmissione.
7. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali, verrà pubblicato, con valore di notifica, sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche antidroga, l’elenco delle candidature ritenute irricevibili.
Articolo 12 – Responsabile del Procedimento
1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xxxx, funzionaria del Dipartimento, nominata ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 13 - Valutazione delle proposte progettuali
A) Procedura di valutazione
1. In xxx xxxxxxxxxxx, il Dipartimento procederà d’ufficio alla verifica della ricevibilità delle proposte progettuali pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti all’articolo 11. L’esito della verifica sarà trasmesso alla Commissione di cui al comma 2 per le successive fasi di ammissibilità e valutazione di merito.
2. Per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute ricevibili, sarà istituita un’apposita Commissione di valutazione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento, formata da qualificati esperti negli ambiti di intervento di cui all’articolo 2, provenienti da amministrazioni centrali/periferiche ovvero estranei all’Amministrazione pubblica.
3. Per la partecipazione alla Commissione non sono riconosciuti, ad alcun titolo, compensi né rimborsi di spese, comunque denominati.
4. La Commissione procederà all’esame delle proposte progettuali presentate sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:
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Criteri | Descrizione | Punteggio Massimo |
a | Qualità della proposta progettuale | 55 |
a.1 | Articolazione e chiara descrizione degli obiettivi generali e specifici delle attività e dei risultati attesi relativi all’intervento | 20 |
a.2 | Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità dell’Avviso e capacità di incidere sul fenomeno | 10 |
a.3 | Modello progettuale sostenibile nel tempo, specificatamente dopo i 24 mesi previsti | 10 |
a.4 | Innovatività della proposta, in termini di bisogni individuati, soluzioni e strumenti adottati | 15 |
b | Caratteristiche del soggetto proponente | 10 |
b.1 | Esperienza maturata nello/negli specifico/i settore/i d’intervento del progetto | 10 |
c | Elementi finanziari e cronoprogramma | 35 |
c.1 | Coerenza tra le attività descritte nella proposta progettuale e il piano finanziario | 15 |
c.2 | Coerenza della tempistica indicata rispetto alle attività progettuali | 10 |
c.3 | Congruità dei costi del piano finanziario | 10 |
5. Durante la fase istruttoria sull’ammissibilità delle proposte progettuali, la Commissione, per il tramite del responsabile del procedimento, può invitare i soggetti proponenti a fornire, entro un termine non superiore a cinque giorni dalla richiesta, chiarimenti sulla documentazione presentata ed eventuale documentazione integrativa.
6. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio inferiore a 60/100.
7. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio, collocandosi alla fine della graduatoria e vi sia possibilità di finanziare solo uno di tali progetti nell’ambito della capienza delle risorse disponibili, il Dipartimento assegnerà il finanziamento al progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nel criterio relativo alla “Qualità della proposta progettuale”. Qualora due o più progetti ricevano un identico punteggio in merito al criterio sopra specificato, il Dipartimento procederà all’individuazione del progetto da finanziare tramite sorteggio in seduta pubblica.
B) Definizione della graduatoria e pubblicazione
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1. A conclusione delle attività di valutazione, la Commissione incaricata predispone una graduatoria finale unica delle proposte progettuali, contenente l’elenco dei progetti ammessi e finanziabili con i relativi importi, in ordine decrescente di punteggio attribuito, dei progetti “idonei” cioè ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse, dei progetti “non idonei” in quanto valutati con punteggio inferiore a 60/100, nonché dei progetti “non ammessi” con indicazione della causa di non ammissione.
2. La graduatoria sarà approvata con decreto del Capo del Dipartimento.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento sarà pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, nella sezione “Avvisi e Bandi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente agli esiti della valutazione.
4. In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti proponenti, i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, ovvero in caso di revoca del finanziamento ai sensi dell’art. 17, il Dipartimento provvede allo scorrimento della relativa graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili.
5. Il Dipartimento si riserva lo scorrimento della graduatoria nel caso di sopravvenienze finanziarie, procedendo al finanziamento degli interventi collocati nelle successive posizioni utili.
Articolo 14 – Procedure di avvio e conclusione delle attività di progetto
1. Nel caso in cui la proposta progettuale sia ammessa a finanziamento, sarà sottoscritta un’apposita convenzione tra il soggetto proponente e il Dipartimento al fine di regolare i rapporti tra le parti.
2. Al fine della sottoscrizione della convenzione, il beneficiario del finanziamento deve inviare all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx l’atto costitutivo dell’eventuale ATS di cui all’articolo 7 e degli eventuali accordi di collaborazione di cui agli articoli 5 e 6.
3. In qualsiasi momento si rilevi la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, rese dal beneficiario o dagli associati, ovvero la non corrispondenza tra le predette dichiarazioni sostitutive e quanto effettivamente risultante da controlli effettuati, il Dipartimento procederà a dichiarare la decadenza dal beneficio del finanziamento.
4. L’avvio delle attività deve avvenire inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento dell’avvenuta registrazione della convenzione da parte degli organi di controllo.
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5. La comunicazione di avvio delle attività, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento, deve essere inviata mediante PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
6. La conclusione del progetto deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di avvio delle attività. L’eventuale proroga del termine per la conclusione delle attività potrà essere richiesta una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi, esclusivamente per cause eccezionali debitamente documentate, non imputabili al soggetto beneficiario. In ogni caso, la proroga, ove concessa, non potrà comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del Dipartimento.
7. La richiesta di proroga motivata deve pervenire al Dipartimento all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx entro il sessantesimo giorno antecedente il termine previsto per la realizzazione del progetto.
8. Il termine previsto per la conclusione del progetto potrà essere sospeso per ragioni di forza maggiore non imputabili al soggetto beneficiario. In tal caso, il beneficiario comunica tempestivamente al Dipartimento le ragioni della sospensione delle attività; i termini della durata della sospensione e le modalità di ripresa delle attività saranno definiti concordemente con il Dipartimento, senza oneri finanziari aggiuntivi.
Articolo 15 - Modalità di erogazione del finanziamento
1. L’erogazione dell’importo del finanziamento avverrà in tre tranche di pagamento:
a) la prima tranche, pari al 30 per cento dell’importo complessivo del finanziamento concesso, verrà erogata non prima di trenta giorni dalla comunicazione di avvio delle attività previste e previa presentazione della relativa richiesta di pagamento e della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, conforme all’apposito modello che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, a garanzia del 30 per cento dell’importo complessivo del finanziamento concesso e avente validità per i ventiquattro mesi successivi alla data di conclusione del progetto, salvo eventuali proroghe disposte dal Dipartimento che comporteranno l’automatica estensione della garanzia stessa;
b) la seconda tranche, pari al 50 per cento dell’importo complessivo del finanziamento, sarà corrisposta previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con la prima tranche e della documentazione relativa all’assunzione di obbligazioni e impegni giuridicamente vincolanti per un importo non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento concesso, coerentemente con le previsioni contenute nel piano finanziario;
c) il saldo del finanziamento sarà corrisposto previa rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute, corredata dalla documentazione probatoria debitamente quietanzata.
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2. Il Dipartimento si riserva di specificare nella convenzione che sarà sottoscritta l’ulteriore documentazione necessaria per l’erogazione delle tranche di finanziamento.
Articolo 16 - Spese ammissibili
1. Sono ammissibili i seguenti costi diretti:
a) personale (massimo 60 per cento del costo totale del progetto);
b) beni e servizi (massimo 20 per cento del costo totale del progetto);
c) missioni (massimo 10 per cento del costo totale del progetto).
2. Sono altresì, ammissibili i seguenti costi indiretti, che sono rendicontati in regime forfettario e il cui ammontare massimo non deve superare il 10 per cento del costo totale del progetto:
a) spese generali.
3. Per essere considerati ammissibili, in ogni caso, i costi devono essere:
a) effettivi, ossia realmente sostenuti e chiaramente riferibili al progetto;
b) coerenti con il piano finanziario approvato;
c) riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto;
d) comprovabili attraverso giustificativi di spesa contenenti il riferimento specifico al progetto;
e) tracciabili attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari (mandati di pagamento, assegni non trasferibili, bonifici, etc.) e contabilizzati.
2. Non possono essere ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima della data di avvio delle attività.
Articolo 17 – Revoca del finanziamento
1. Il Dipartimento si riserva di revocare il finanziamento concesso in caso di mancata osservanza della convenzione che sarà stipulata, ovvero di irregolarità nell’attuazione o nella rendicontazione del progetto o nel caso di irrealizzabilità dello stesso nonché nel caso in cui il beneficiario incorra in irregolarità oppure in violazioni di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative vigenti e norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire al Dipartimento le risorse erogate, maggiorate degli interessi legali.
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Articolo 18 - Diritto di accesso
1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso viene esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184.
Articolo 19 – Informazioni e quesiti
1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti (FAQ) inerenti all’Avviso esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx indicando nella voce “oggetto” il codice identificativo DPAGIOVANIGENERAZIONI e l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere informazioni entro e non oltre dieci giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle proposte progettuali.
2. Le risposte ai quesiti di cui al comma 1 saranno pubblicate sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi”.
Articolo 20 - Pubblicità
1. Il Dipartimento assicura, per gli aspetti di competenza, il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità.
2. In riferimento ai loghi da utilizzare, si specifica che è obbligatorio collocare nel frontespizio di ogni documento divulgativo o relativo all’attuazione del progetto, nell’ordine da sinistra verso destra: il logo del Dipartimento e il logo del beneficiario.
3. Qualsiasi documento o pubblicazione, anche nei siti internet, relativo al progetto e destinato al pubblico, oltre ai loghi, deve contenere la dicitura “Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga”.
Articolo 21 - Privacy
1. Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso pubblico, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso pubblico e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
5. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx e xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.
6. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga”, attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/.
7. L’invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Articolo 22 - Clausole finali
1. La presentazione di una proposta progettuale, a valere sul presente Avviso, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni previste.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
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ALLEGATI
- Format A – domanda di ammissione al finanziamento per soggetti pubblici
- Format A – domanda di ammissione al finanziamento per enti privati
- Format B – patto di integrità
- Format C – dichiarazione sostitutiva per enti privati
- Format C – dichiarazione sostitutiva per soggetti pubblici
- Format D – scheda progetto-cronoprogramma-piano finanziario
- Format E – scheda delle attività per enti privati
- Format E – scheda delle attività per soggetti pubblici
- Format F – dichiarazione di impegno per ATS – per enti privati
- Format G – dichiarazione di impegno per accordo di collaborazione pubblico/pubblico- pubblico/privato – per soggetti pubblici