Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
Formazione
generale degli
insegnanti
SiRVeSS
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
FORMAZIONE DEI
M1
LAVORATORI EX X.Xxx.
STATO-REGIONI 21/12/2011
81/08 (art. 37) E ACCORDO
PREMESSA
X.Xxx. 81/08 – art. 37 – comma 1, lettera a)
Il datore di lavoro [Dirigente Scolastico] assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale [l della scuola], diritti e doveri dei vari soggetti aziendali [scolastici], organi di vigilanza, controllo, assistenza
SiRVeSS
FORMAZIONE AI SENSI DELL’ACCORDO STATO REGIONI
personale scolastico (RISCHIO MEDIO)
Accordo stato regioni del 21.12.11 Pubblicati in G.U. 11/1/2012
SOGGETTI INTERESSATI
• DATORI DI LAVORO RSPP
•DIRIGENTI
•PREPOSTI
•LAVORATORI
• Scuola: rischio medio, secondo l’individuazione della macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007
• Entrata in vigore della normativa: 11/1/2012
• Linee applicative: pubblicato sulla G.U. 18/08/2012
• Scadenza: 11/1/2017
PRECISAZIONI
• LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO PER I LAVORATORI E’ AGGIUNTIVA A QUELLA PREVISTA DA NORME SPECIALI
LAVORO SU AMIANTO
MONTAGGIO PONTEGGI
OBBLIGO DI FORMAZIONE AD HOC
USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
USO DI MULETTI - GRU
ADDETTI ALLE EMERGENZE
LA FORMAZIONE
• NON COMPRENDE L’ADDESTRAMENTO
• IL PERCORSO PROPOSTO DALL’ACCORDO STATO REGIONE E’ MINIMO
SE UN LAVORATORE SVOLGE SALTUARIAMENTE MANSIONI A RISCHIO
PUO’ FARE IL CORSO A RISCHIO BASSO
LA FORMAZIONE
• SECONDO LA NORMATIVA
• IN OCCASIONE DEL CAMBIO DI MANSIONI
• CON L’INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE, SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
L’AGGIORNAMENTO
Sei ore ogni cinque anni.
MAX 1/3 = 2 ORE CON LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IL RESTO COME PREVISTO DALL’ACCORDO
Riconoscimento formazione pregressa
LAVORATORI e PREPOSTI
Se vi sia evidenza, alla data di pubblicazione dell’accordo, di avvenuta formazione con le medesime caratteristiche (durata, contenuti e modalità di svolgimento) previste dall’accordo effettuata.
Obbligo di aggiornamento entro 12 mesi se formazione erogata da più di 5 anni.
Formazione specifica per preposto entro 1 anno dalla pubblicazione dell’accordo.
DIRIGENTI
Esonerati dalla formazione se corso di 16 ore ex DM 16.1.97 o modulo A DLgs 195/03
possibile
FAD
FORMAZIONE GENERALE (4 ore = credito formativo permanente)
– Rischio
– Danno
LAVORATORI
– Prevenzione/protezione
– Organizzazione della prevenzione aziendale
– Diritti/doveri, sanzioni per i soggetti aziendali
– Organi di vigilanza, controllo, assistenza
FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore)
LAVORATORI
- rischi rilevati nel DVR e sulle procedure di prevenzione e emergenza
• Da ripetere in caso di cambio mansione o modifiche delle condizioni di lavoro per gli aspetti variati
• Possibilità di ridurre a 4 ore la formazione specifica per i lavoratori con mansioni riconducibili a rischio basso
possibile
FAD
AGGIORNAMENTO (6 ore) quinquennale
LAVORATORI
– Approfondimenti giuridico-normativo
– Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
– Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
– Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
REQUISITI ORGANIZZATIVI CORSI
• Soggetto organizzatore (può essere il DS)
• Responsabile progetto (può essere un docente corso)
• Massimo 35 partecipanti
LAVORATORI
• 90% presenze
• Metodologia attiva (problem solving, lavoro gruppo)
REQUISITI FORMATORI
Interni o esterni
Esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche nel ruolo RSPP)
LAVORATORI | PREPOSTI | DIRIGENTI | DS-RSPP | |
Ore formazione generale | 4 | 4 | 16 | 32 |
Ore formazione specifica | 8 | 8 | ||
Ore formazione aggiuntiva | 8 | |||
Ore aggiornamento | 6 | 6 | 6 | 10 |
Requisiti corsi | Resp. progetto formativo | Resp. progetto formativo Soggetto organizzatore Registro presenze | Resp. progetto formativo Soggetto organizzatore Registro presenze | Resp. progetto formativo Max 35 partecipanti Registro presenze |
Soggetto organizzatore | ||||
Nominativi docenti | ||||
Max 35 partecipanti | ||||
Registro presenze | ||||
Declinazione contenuti | ||||
Massimo ore assenze | 10% | 10% | 10% | 10% |
Requisiti docenti | 3 anni esperienza insegnamento, docenza | 3 anni esperienza insegnamento, | 3 anni esperienza insegnamento, | 3 anni esperienza insegnamento, |
o professionale (anche RSPP) | docenza o professionale (anche | docenza o professionale (anche | docenza o professionale | |
RSPP) | RSPP) | |||
Verifica finale | NO | SI | SI | SI |
E-learning formazione | SI (corso generale) | SI (punti 1- 5) | SI | SI (moduli 1 e 2) |
E-learning aggiornamento | SI | SI | SI | SI |
Accordo 26/1/12 | D.Lgs. 195/03 Accordo 26/1/06 | D.Lgs. 81/08 | D.M. 388/03 | D.M. 10/3/98 | |||
DS-RSPP | Form. 32 | Agg. q. 10 | |||||
RSPP | Form. 76 | Agg. q. 40 | |||||
ASPP | Form. 52 | Agg. q. 28 | |||||
RLS | Form. 32 | Agg. a. 8 | |||||
Lavoratori | Form. 12 | Agg. q. 6 | |||||
Studenti equiparati | Form. 12 | ||||||
Preposti | Form. 8 | Agg. q. 6 | |||||
Dirigenti | Form. 16 | Agg. q. 6 | |||||
Incaricati PS | Form. 12 | Agg. t. 4 | |||||
Addetti antincendio | Form. 8 o 16 |
DEFINIZIONE DI FORMAZIONE (X.Xxx. 81/08, art. 2)
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale [della scuola] conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda [a scuola] e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
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FORMAZIONE | ||||
STUDENTI | ||||
formazione | ore | tempistica | chi | |
generale | 4 | Dal primo anno | Inizio anno | RSPP/altro docente |
specifica | 8 | Dal primo anno | Prima di entrare nei | |
laboratori (2 ore per fisica, | Docente di Fisica | |||
2 ore per chimica 2 ore per palestra | Docente di Chimica Docente di Ed.fisica | |||
2 ore per informatica) | Docente di laboratorio | |||
STUDENTI DELL’INDIRIZZO CAT | ||||
specifica | 8 | Inizio terzo anno | Prima di entrare nei laboratori di indirizzo | Docente discipline specifiche |
STUDENTI STAGISTI | ||||
formazione | ore | tempistica | chi | |
generale | 4 | già fatta al primo anno | ||
specifica | 8 | Al momento dell’ingresso in azienda | Responsabile in azienda |
Il nuovo
manuale
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INCONTRI PROVINCIALI SUI TEMI DELLA SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICO
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
(soggetti destinatari di obblighi)
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
(soggetti esperti che consigliano o vengono consultati))
R-ASPP
RLS
Medico
Competente
Addetti emergenze
(PS e Antincendio)
Datore di lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore
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D.Lgs. 81/08 art. 2
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
Datore di lavoro
Settore privato
Persona fisica titolare del rapporto di lavoro ovvero il soggetto che ha responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.
Settore pubblico
Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dal vertice della PA tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale e degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
SiRVeSS
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
Datore di lavoro
Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza e della salute, non solo dei suoi subordinati, ma anche di tutte le persone che collaborano a qualsiasi titolo all’attività lavorativa.
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 2
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
Dirigente
Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
SiRVeSS
DIRIGENTE
D.Lgs. 81/08 art. 2
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 299
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
Preposto: esercizio di fatto dei poteri direttivi
Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici
Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Datore di Xxxxxx, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.
È opportuno redigere una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo.
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 2
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
Lavoratore
Persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte
o una professione
Sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione
SiRVeSS
CRITERI PER INDIVIDUARE IL PREPOSTO NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Aula (non laboratorio, es.
Palestra
Situazioni in cui il docente
esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative
NO
allievi impiegati effettivamente
- in laboratorio
- o in situazioni in cui utilizzano attrezzature di lavoro
- o sono esposti a rischio chimico,
fisico o biologico
- o usano VDT
ed. artistica) in cui si usano
sostanze o attrezzature di cui si sono valutati i rischi e questi sono presenti nel DVR
Aula informatica solo se attività curricolare
SI
In caso di compresenza di 2 docenti ambedue sono preposti
Riguarda le scuole di ogni ordine grado
CRITERI
Deve essere individuato un insegnante come preposto in tutte le situazioni in cui gli allievi sono equiparati a lavoratori
SiRVeSS
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
Servizio di prevenzione e protezione (SPP)
Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla scuola, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Composto dal Responsabile SPP più eventuali Addetti SPP.
RSPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP
ASPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, facente parte del SPP
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 2
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
SPP: compiti
Azione di supporto e assistenza al Datore di lavoro
• Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro
• Elaborazione del documento di valutazione dei
rischi
• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività della scuola
• Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (e degli studenti)
• Erogazione ai lavoratori dell’informazione di cui all’art 36
SiRVeSS
• Partecipazione alla riunione periodica
D.Lgs. 81/08 art. 33
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata [dai lavoratori] per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Istituito a livello di singola istituzione scolastica.
È un diritto dei lavoratori, non un obbligo, per cui non deve esserci per forza
Incompatibile con il ruolo di RSPP e ASPP
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 2
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
RLS: attribuzioni
• Accede ai luoghi di lavoro
• È consultato relativamente a:
- valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione della scuola
- designazione del RSPP, degli addetti emergenza e del MC
- organizzazione formazione
• Riceve informazioni su:
- Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
- Sostanze pericolose, macchine e impianti, organizzazione e ambienti di lavoro
- Infortuni e malattie professionali
- Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
• Riceve documentazione:
- Copia del DVR e del DUVRI su richiesta
• Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure
• Può fare ricorso alla autorità e formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza
• Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali
• Partecipa alla riunione periodica
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 50
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
Addetti antincendio e primo soccorso
Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici della scuola
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 43
INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO
Chi sono Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno
Opportunamente formato ai sensi del DM n°388 del 15.07.04
Quanti sono
Sulla base alla valutazione dei rischi
Responsabilità
Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro
SiRVeSS
Hanno responsabilità penali per “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)
Compiti
Soccorrere chiunque si trovi nella azienda
Non possono se non
per giustificato motivo rifiutare
la designazione
Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso (coordinamento, cooperazione con SUEM, assistenza)
Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze) Relazionare sugli interventi effettuati
Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale Collaborare alle prove di evacuazione
INCARICATI
DELLE MISURE ANTINCENDIO
SiRVeSS
DM 10.03.98
Chi sono Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno
Opportunamente formato ai sensi del
Quanti sono
In numero sufficiente a coprire le esigenze dell’azienda, in base alla valutazione dei rischi
Responsabilità
Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza
e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro Xxxxx responsabilità penali per “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)
Un DM definirà misure, gestione, controlli, formazione (aggiornamento); nell’attesa, rimane in vigore il D.M. 10/3/98
INCARICATI
DELLE MISURE ANTINCENDIO
SiRVeSS
Compiti
Sorveglianza: controllo visivo (anche quotidiano)
Non possono se non
per giustificato motivo rifiutare
la designazione
- Porte e vie (libere)
- Segnaletica (visibile e integra)
- Luci di emergenza (funzionanti)
- Mezzi di estinzione (accessibili)
Controlli periodici (almeno semestrali)
- Funzionalità degli impianti tecnologico
- Efficienza dei presidi antincendio
Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti
Collaborazione con i Vigili del Fuoco
D.Lgs. 81/08 art. 2
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
Medico competente
Medico in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti che la normativa gli attribuisce
È l’unica figura sanzionabile della linea collaborativa
Presente solo nelle situazioni lavorative in cui il Documento di valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria
SiRVeSS
SORVEGLIANZA SANITARIA
Rischio | Mansione | Sorveglianza sanitaria |
Videoterminali | Assistenti amministrativi | si |
Movimentazione dei carichi | Insegnanti del nido Addetti assistenza disabili Tecnici di cucina (Alberghiero) | Da valutare |
Prodotti chimici | Insegnanti e tecnici di laboratorio di chimica Collaboratori scolastici | In genere è irrilevante per la salute e basso per la sicurezza |
SORVEGLIANZA SANITARIA
Rischio | Mansione | Sorveglianza sanitaria |
Rumore (palestre e mense) | Personale docente e ATA | In genere il valore è sotto la soglia che richiede la sorveglianza sanitaria |
Rischio infettivo (non è rischio biologico) | Il personale delle primaria e infanzia | E’ consigliata la vaccinazione influenzale e antivaricella |
Rischio amianto | Il personale e gli studenti | Non è giustificato il ricorso alla sorveglianza sanitaria |
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
D.Lgs. 81/08 art. 18
Datore di lavoro e dirigente: obblighi (sintesi)
1. Nominare le figure preposte alla sicurezza e gli addetti all’emergenza
2. Assicurare la formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti
3. Elaborare il DVR
4. Individuare, programmare, attuare e aggiornare le misure di prevenzione e protezione
5. Assicurare l’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
6. Richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali e l’uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuale
7. Organizzare l’emergenza
8. Nominare il medico competente e assicurare la sorveglianza sanitaria
9. Assicurare la gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo SiRVeSS
Dirigente: compiti
• Predisporre le misure di sicurezza specifiche (stabilite da norme, indicate dalla conoscenza e dalla tecnica)
• Impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
• Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell’incolumità delle persone
• Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, incaricare sorveglianti o preposti, affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza, impartendo le stesse istruzioni precise sulle operazioni da svolgere
• Controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti
• Rendersi conto di persona, impartendo all’occorrenza ordini e istruzioni di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 19
Preposto: obblighi
a) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali e in caso di persistenza delle inosservanze informare i loro diretti superiori
b) Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 19
Preposto: obblighi
d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato
f) Segnalare tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
g) Frequentare appositi corsi di formazione
SiRVeSS
D.Lgs. 81/08 art. 20
SiRVeSS
Lavoratore: obblighi
a) Xxxxxxxsi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal DL
b) Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
c) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL
d) Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione
e) Segnalare immediatamente a DL o superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS
D.Lgs. 81/08 art. 20
Lavoratore: obblighi
f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
g) Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal DL
i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
j) I lavoratori di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento
SiRVeSS
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
Organismi di vigilanza pubblici
Servizio Sanitario Nazionale
Azienda Unità Locale (socio) Sanitaria
INAIL ex ISPESL
impegnati nella prevenzione degli infortuni e malattie professionali
SiRVeSS
Vigili del Fuoco
Direzione Terr.le del Lavoro
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - SISP Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - SIAN Servizi Veterinari - SVET
Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
(SPISAL)
ARPAV
Ispettori con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria di nomina prefettizia (art. 21 L. 833/78)
Facoltà di prescrizione ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 758/94
Dipartimento di Prevenzione
Obbligo per i funzionari di tutti gli altri Enti di segnalare eventuali reati in materia di sicurezza sul lavoro all’Autorità Giudiziaria, la quale farà intervenire l’ispettore dello SPISAL
INAIL ex ISPESL
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’ISPESL è stato accorpato all’INAIL a seguito della manovra finanziaria del maggio 2010
Ha compiti di ricerca epidemiologica, formazione e consulenza
SiRVeSS
ARPAV
AGENZIA REGIONALE
PER L’AMBIENTE - VENETO
Servizio Antinfortunistica e Impiantistica delle sedi provinciali
Verifiche periodiche su
Ascensori e mezzi di sollevamento Impianti elettrici speciali e di messa a terra
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche Apparecchi a pressione e generatori di vapore Idroestrattori a forza centrifuga
Si occupa anche di inquinamento ambientale (inquinamento chimico, biologico, da radiazioni, da rumore, ecc.) e collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole
SiRVeSS
DTL
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
(ex Ispettorato del Lavoro)
Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere
Contratti Orario
Libretto di lavoro
Minimo paga e prospetti paga Minori avviati al lavoro Lavoratrici madri
Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
Vigilanza in materia di sicurezza solo nelle attività e previa comunicazione allo SPISAL:
Edilizia (costruzioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc.) Lavori in sotterraneo o in galleria anche con impiego di esplosivi Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria
Collabora anche sul versante didattico, per la promozione della
cultura della legalità del lavoro e della sicurezza nelle scuole
SiRVeSS
VVF
COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZA E SOCCORSO
INCENDI
CROLLI STRUTTURALI FRANE
ALLUVIONI
PIENE
ALTRE CALAMITA’ PUBBLICHE
DIFESA CIVILE
NUCLELARE
PERICOLO BATTERIOLOGICO CHIMICO
RADIOATTIVO
SiRVeSS
VVF
COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
Ente del Ministero dell’Interno
Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività soggette alla normativa di prevenzione incendi
Vigilanza sulla prevenzione incendi Informazione, consulenza, assistenza Attività autorizzativa
Si occupano anche di formazione degli addetti antincendio e collaborano attivamente anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole
SiRVeSS
SPISAL
Servizio di Prevenzione, Igiene
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
mission istituzionale
– la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro
– il miglioramento del benessere del lavoratore
strumenti
– vigilanza
– assistenza
– informazione
SiRVeSS
SPISAL
Servizio di Prevenzione, Igiene
SiRVeSS
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Attività sanitarie
Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc).
Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente
Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri.
Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente.
Vigilanza e controllo sull’attività del medico competente Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le
gravidanze
SPISAL
Servizio di Prevenzione, Igiene
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Assistenza e informazione
Partecipazione e realizzazione di corsi di formazione / informazione
Progettazione e realizzazione di interventi di educazione e promozione della salute
Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativa
Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e malattie professionali
Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di antinfortunistica
Collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole
SiRVeSS
SPISAL
Servizio di Prevenzione, Igiene
SiRVeSS
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Attività amministrative-autorizzative
Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi laboratori Autorizzazione piani di lavoro per rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto
Concessioni di deroghe (all’uso dei DPI per rumore; all’uso di laboratori in locali interrati)
Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici
Vidimazione dei registri infortuni
Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
notifica per apertura cantieri ex art. 11 D.Lgs. 494/96; comunicazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
comunicazioni per situazioni pericolose, di superamento dei limiti o di emergenza (rumore, impiego cancerogeni, uso di agenti biologici, amianto);
registro degli esposti (rumore, cancerogeni, agenti biologici, amianto);
relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto
SPISAL
Servizio di Prevenzione, Igiene
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Vigilanza
Verifica dell'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali
Riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale
SiRVeSS
INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro
SiRVeSS
INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Sono tenuti a stipulare l’assicurazione:
• i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o parasubordinati nelle attività individuate come rischiose:
– svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti,
– svolte in ambienti organizzati in opere e servizi,
– complementari o sussidiarie alle attività rischiose
• gli artigiani titolari (assicurano se stessi)
• i lavoratori autonomi dell’agricoltura (assicurano se stessi)
• le casalinghe (assicurano se stesse)
Il costo dell’assicurazione è definito premio
Anche le scuole sono assicurate contro gli infortuni e le malattie professionali, ma rispetto ad esse l’INAIL ha una gestione particolare, definita “per conto dello Stato” (la scuola non paga il premio)
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INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Le forme di tutela assicurativa:
• Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni (vale anche per tutto il personale scolastico)
viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91 giorno fino alla guarigione clinica.
• Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell’integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)
viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti
• Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all’entità dell’invalidità subita purché uguale o superiore al 33%
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INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Altre prestazioni
• Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
• Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese funerarie, assegno speciale continuativo mensile)
• Assegno per assistenza personale continuativa
• Assegno per incollocabilità
• Erogazione integrativa per i grandi invalidi
• Protesi e presidi
• Cure termali e soggiorni climatici
• Cure ambulatoriali
Collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole
SiRVeSS
INPS
Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale
Xxxxx le rendite pensionistiche di fine lavoro e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione in caso di assenza per incapacità temporanea assoluta al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza
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e Patronato
Sindacato
Il Sindacato è un’organizzazione che associa i membri di una categoria di lavoratori allo scopo di rappresentare difenderne gli interessi economici e professionali
Il Patronato è un Ente istituito da un sindacato con lo scopo di assistere gratuitamente i lavoratori, i pensionati e categorie di persone bisognose, come gli invalidi e i disoccupati, in materia di lavoro e di previdenza, in materia giudiziaria, in materia di assicurazione sul lavoro e nell’espletamento delle pratiche amministrative in genere
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