CONVENZIONE SINGOLA DI TIROCINIO N.
1 Marca da bollo ogni 4 pagine (vedi art.8 della convenzione)
CONVENZIONE SINGOLA DI TIROCINIO N.
3685/2021 del 21/12/2021
La presente convenzione regola i rapporti tra l’Università Commerciale "Xxxxx Xxxxxxx", Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx – ITALIA, codice fiscale o P.IVA 80024610158, soggetto promotore di tirocinio autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, rappresentata dal Procuratore Speciale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Coordinatore Ufficio Stage della Direzione Market and Partners (nato a Bari il 26/06/1972) d'ora in avanti "l'Università"
e
l'Azienda/Istituzione/Ente/Studio Professionale, XXXXX, codice fiscale o P.IVA 80024610158, rappresentata da LEGALE RAPPRESENTANTE (nato a - XXX il XX/XX/XXXX), in qualità di rappresentante legale o suo delegato, d'ora in avanti "l'Azienda",
a beneficio
dello studente di Corso di Laurea Magistrale
della sopraindicata Università, d'ora in avanti "il tirocinante":
XXXX
Matricola: XX
Anno di Corso: XX
Corso di Laurea: Corso di Laurea Magistrale in XXXXX
Ordinamento: XXXX
Cittadinanza: XXX
Nato a: XXX il XXX/XX/XXX Residentein: XXXXX Domiciliato in: XXX Telefono: XXXXX
Titolodi studio: XXXX
TIPOLOGIA TIROCINANTE: XXXXX
Codice Fiscale: XXXXX
E-mail: XXXXXX
PREMESSO CHE:
· l'Università promuove lo svolgimento di tirocini quali complemento della formazione accademica e agisce in qualità
di ente promotore presso datori di lavoro pubblici o privati;
· i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro della durata massima di sei mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;
· i tirocini possono avere natura curriculare o extracurriculare e che per entrambi devono essere garantiti i livelli di qualità previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 1) CONDIZIONI GENERALI
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'Azienda si impegna ad accogliere il soggetto sopra indicato per fini formativi ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi individuali, concordati con l'Università e indicati nella presente Convenzione di cui al successivo art. 2 (progetto formativo individuale).
3. La durata del tirocinio pu6 essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti. Il tirocinio può essere interrotto nel caso il comportamento del tirocinante sia tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo e qualora l'Azienda non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
4. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione) deve essere anticipatamente motivata e comunicata dall'Azienda all'Università.
5. L'Azienda deve garantire all'Università il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente. In proposito dichiara che, al momento dell'avvio del sotto indicato tirocinio, ha una forza lavoro, nell'unita operativa di svolgimento del tirocinio, costituita da x.XXX risorse umane e vi sta ospitando contemporaneamente altri n.XX tirocinanti, di cui n. XXX extracurriculari.
6. Nel caso lo stage si svolga presso una propria sede all'estero, l'Azienda si impegna a fornire al tirocinante le
indicazioni necessarie per ottenere il visto più appropriato e ogni eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante. Le parti convengono espressamente che le formalità relative a visti e documenti necessari sono a carico del tirocinante e dell'Azienda, mentre e espressamente esclusa ogni attività e responsabilità dell'Università a riguardo.
ARTICOLO 2) PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
La presente Convenzione si riferisce al seguente progetto formativo relativo al beneficiario sopra indicato.
Sede operativa del tirocinio: XXXXXXX
NATURA GIURIDICASOGGETTOOSPITANTEECODICEATECO: n.XXXXX
Altri soggetti
Tutor universitario: XXXX Tel: XXX E-mail: XXXX Titolo di studio: Laurea Tutoraziendale: XXX Tel: XXX E-mail: XXX
Livello di inquadramento, N. anni di esperienza lavorativa, Esperienze e competenze professionali possedute e comprova dell'adeguatezza allo svolgimento dell'incarico di tutor:
Al momento dell'attivazione del presente tirocinio, il tutor aziendale accompagna n. XX tirocinanti di cui n. XX curriculari e
n. XX extracurriculari.
Durata: n. XX gg dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX
Natura dello stage: XXXX
Sospensione: da comunicare Modalità di svolgimento: XX
Articolazione oraria (indicare le ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto
ospitante):
XX
FACILITAZIONI
Indennità di partecipazione a carico del soggetto ospitante: XXX
OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO (AMBITO DI INSERIMENTO) XXX
ATTIVITA' OGGETTO DELTIROCINIO
XXX
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (ABILITA', CONOSCENZE DA ACQUISIRE)
XXX
FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
XXX
ARTICOLO 3) ATTIVITA' DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor universitario e dal tutor
aziendale, sopra indicati. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor universitario e designato dall'Università, e svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Università, tirocinante e Azienda, assicurando il monitoraggio del progetto individuale, il suo andamento, l'effettivo svolgimento e il rispetto degli accordi intercorsi tra le parti. Il tutor universitario potrà effettuare dei controlli nel corso dello stage, in caso di reiterata irreperibilità del
tirocinante, lo stage si ritiene annullato e tale comunicazione sarà inoltrata tempestivamente al tirocinante e al tutor aziendale. Inoltre, se prevista, predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la validazione finale delle competenze acquisite e il Dossier Individuale.
3. Il tutor aziendale e designato dall'Azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con l'Università. Al termine di ogni tirocinio, il tutor aziendale si impegna a: 1) rilasciare al tirocinante un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio; 2) compilare la scheda di valutazione finale di stage con le competenze acquisite dal tirocinante ai fini della validazione delle competenze e della redazione del Dossier Individuale. Il tutor aziendale e il tirocinante sono comunque invitati a mantenere con il tutor universitario un costante dialogo e a segnalare tempestivamente eventuali difficolta incontrate durante lo svolgimento dello stage.
ARTICOLO 4) OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE
Il tirocinante e tenuto a:
1. svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività dell'Azienda;
2. seguire le indicazioni del tutor aziendale e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
3. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
5. redigere la valutazione finale di stage e, su richiesta dell'Università, una relazione di stage sull'attività svolta;
6. comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla Commissione Disciplinare dell'Università.
7. mantenere con il tutor universitario un costante dialogo e a segnalare tempestivamente eventuali difficolta incontrate durante lo svolgimento dello stage.
Nel caso lo stage si svolga presso una sede all'estero:
a) verificare personalmente con l'Azienda e le autorità competenti i requisiti per ottenere il visto più appropriato e ogni eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante.
b) prendere visione della "Bocconi Students Travel Risk Policy" (disponibile in agenda yoU@B) e rispettare le disposizioni di riduzione del rischio in essa suggerite.
Durante lo svolgimento deltirocinio il tirocinante:
a) ha la possibilità di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni universitari inderogabili. Salvo accordo fra le parti o gravi e giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, l'interruzione o la rinuncia allo stage comporterà per il tirocinante la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio; la comunicazione dell'interruzione deve avvenire per iscritto al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
b) ha il diritto di vedersi assegnato un professionista esperto in qualità di tutor aziendale e un progetto formativo coerente con il proprio percorso di studi.
c) solo nel caso di tirocinio extracurriculare, il tirocinante ha diritto a vedersi corrisposta dall'Azienda una congrua indennità per la partecipazione al tirocinio. L'importo e le modalità di erogazione sono definite dall'Azienda, nel rispetto dei limiti minimi indicati dalle rispettive normative regionali. In caso di tirocinio curriculare, potrà ottenere, a discrezione dell'Azienda, facilitazioni economiche per la partecipazione al tirocinio sotto forma di assegno di studio o di altro tipo (es. mensa aziendale, trasporti, alloggio).
d) su richiesta del tirocinante, l'Università si impegna a rilasciare un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.
ARTICOLO 5) GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
1. Il tirocinante e assicurato a carico dell'Università contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL (P.A.T. Posizione n° 6477566/51) nonché per la responsabilità civile verso terzi presso Generali Italia SpA (Polizza RC Posizione n° 360160976). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante, in Italia e all'estero, se rientranti nel progetto formativo.
2. In caso di incidente al tirocinante, l'Azienda si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università e a far pervenire la necessaria documentazione.
3. in caso di stage presso una sede estera, in aggiunta alla polizza sanitaria privata personale sottoscritta dal tirocinante, quest'ultimo (solo se regolarmente iscritto), pu6 fare riferimento a International SOS per ricevere assistenza in campo sanitario, di sicurezza, logistico e legale in situazioni di emergenza.
4. L'Azienda si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e cessazione del tirocinio, mediante trasmissione telematica, al corrispettivo Centro per l'Impiego secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
ARTICOLO 6) MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i
tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", l'Azienda si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) l'Azienda e responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", cosi come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 sono a carico dell'Azienda.
ARTICOLO 7) NORMATIVA VIGENTE
1. Per tutto quanto non concordato tra le parti nella presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.
2. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dalla normativa vigente dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, l'Università e l'Azienda dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.
ARTICOLO 8) IMPOSTA DI BOLLO, DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
La presente Convenzione, comprensiva di progetto formativa, e soggetta a imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642). L'imposta di €16,00 e a carico del Soggetto Ospitante, fatte salve specifiche ipotesi di esecuzione previste dalla normativa di riferimento o da accordi con l'Università; ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicate all'art.2), comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e al tirocinante coinvolto e avrà affetto dalla data di interruzione stabilita.
Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le fattispecie indicate all'art.1.3
ARTICOLO 9) EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PREVENZIONE E SICUREZZA
In tempi di emergenza sanitaria Covid-19, premesso che la modalità di svolgimento di tirocinio preferita e a distanza o mista (distanza - presenza), in caso di tirocinio svolto anche solo in parte nei locali aziendali e richiesto all'azienda di:
- Applicare al tirocinante il protocollo di sicurezza previsto per i lavoratori per settore, attività e luogo di lavoro dove e esercitata l'esperienza formativa di tirocinio. Si rende altresì necessario che l'azienda provveda a:
1. Indicare in fase di compilazione del progetto formativo, l'eventuale modalità a distanza di svolgimento del tirocinio, e le rispettive attività, prevedendo, ove possibile, la modalità mista (distanza - presenza) come individuata dal soggetto ospitante.
2. Assicurare l'attività di tutoraggio, e tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l'esperienza di tirocinio, anche nel caso in cui la modalità di svolgimento del tirocinio e a distanza o mista (distanza - presenza).
Nel caso in cui la sede di svolgimento del tirocinio sia in Regione Lombardia, e richiesto in particolare all'Azienda di rispettare le prescrizioni di cui alla Nota del 15 maggio 2020 di Regione Lombardia (xxxxx://xxx.xx/xxxx00xxxx0000) e di tutte le eventuali successive prescrizioni adottate in materia di prevenzione e sicurezza connesse al Covid-19.
Al tirocinante e richiesto di rispettare il sopra citato Protocollo aziendale prevenzione Covid-19.
ARTICOLO 10) PRIVACY E DATA PROTECTION
L'Università e l'Azienda si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione della Convenzione singola di tirocinio tratteranno i dati personali come Titolari autonomi, ciascuno per le proprie capacità e per le rispettive finalità, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali 2016/679 ("GDPR").
Con la sottoscrizione del contratto lo studente (di seguito anche l'"Interessato") e consapevole che i suoi dati personali saranno trattati con mezzi elettronici e manuali, in Italia, e in particolare che:
1. i Titolari del trattamento sono l'Università Commerciale "Xxxxx Xxxxxxx", con sede legale in Xxx Xxxxxxxx 00 - Xxxxxx e il Università Bocconi;
2. i dati personali saranno trattati per le finalità connesse al contratto, ai sensi della lett. b) art. 6 del GDPR;
3. i Xxxxxxxx tratteranno: nome, cognome, xxxxxxxxx x-xxxx, xxxxxxxxx, corso di laurea, anno accademico, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, qualifica;
4. il trattamento e necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato e parte ai sensi dell'art. 6 lettera b) del GDPR;
5. i dati personali saranno trattati esclusivamente: a) da soggetti autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 29 GDPR; b) da soggetti designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
6. i dati personali saranno trattati dai Titolari del trattamento in Italia. Saranno adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare la totale protezione dei dati personali. In ogni caso, l'interessato potrà richiedere ulteriori dettagli ai Titolari del trattamento chiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate;
7. i dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento delle finalità del contratto e per ogni tempo ulteriore previsto da eventuali obblighi di legge, anche connesso alla gestione delle attestazioni della carriera universitaria;
8. ai sensi degli art. 15 e seguenti del GDPR, in ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti espressamente riconosciuti dal GDPR ed in particolare ottenere:
a. informazioni sul trattamento o meno dei dati personali e accedere ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui sono stati e/o saranno comunicati i dati personali, conservazione dei dati);
b. la rettifica di dati personali inesatti e/o l'integrazione di dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa;
c. la cancellazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR;
d. la limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di privacy;
e. la portabilità dei dati e in particolare la possibilità di richiedere i dati personali forniti ai Titolari del trattamento e/o la trasmissione diretta dei dati all'altro Titolare del trattamento;
f. il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare, al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto della Legge Privacy vigente, compresa la profilazione basata su tali disposizioni;
g. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e la possibilità di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione).
9. l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una mail al seguente indirizzo, allegando una copia del proprio Documento di Identità (ID): xxx@xxxxxxxxxx.xx oppure al canale indicato nell'informativa presente sul sito della Controparte. In ogni caso, l'interessato potrà, in qualsiasi momento, proporre reclamo all'autorità di controllo competente, ai sensi dell'art. 7 del GDPR.
L'Università
Il Procuratore Speciale (timbro e firma)
data
L'Azienda
Il rappresentante delegato (timbro e firma)
data
Il Tirocinante (firma)
data
ARTICOLO 11) SOSPENSIONE, PROROGA E INTERRUZIONE DEL TIROCINIO
Le Parti concordano che eventuali periodi di sospensione, di proroga e di interruzione vengano formalizzati attraverso la procedura on-line mediante apposizione di "flag" validi come strumento di manifestazione del consenso. La sospensione, la proroga e l'interruzione saranno regolamentate dai medesimi termini di cui alla presente Convenzione.
L'Università
Il Procuratore Speciale (timbro e firma)
data
L'Azienda
Il rappresentante delegato (timbro e firma)
data
Il Tirocinante (firma)
data