CONDIZIONI GENERALI COMPAGNIE AEREE
CONDIZIONI GENERALI COMPAGNIE AEREE
PREMESSA
Il sotto riportato accordo standard stabilisce le condizioni generali applicate alle compagnie aeree nazionali per le Utilizzazioni di Opere Protette interpretate dagli artisti (attori e doppiatori) rappresentati dall’Istituto.
CONDIZIONI GENERALI ACCORDO COMPAGNIE AEREE
ex art. 84 comma 3 LDA
Tra
NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - con sede in Roma, Via Parigi 11, C.F. 11041891000, in persona del Presidente e legale rappresentante… (da ora
anche solo “Nuovo IMAIE”);
E
DATI COMPAGNIA AEREA
Ragione sociale…………………. sede………………………. CF/P.IVA…………………………………………… in persona del rappresentante legale… (di seguito Compagnia Aerea);
congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
A. ai fini del presente accordo le Parti si avvarranno concordemente delle seguenti Abbreviazioni e Definizioni:
1. LDA: indica la Legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Decreto Legge n. 64/2010: indica il decreto legge convertito con Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che ha istituito il Nuovo IMAIE;
3. Decreto Legge n. 1/2012: indica il decreto legge convertito con la Legge n. 27 del 2012 che ha liberalizzato il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi degli artisti, interpreti esecutori (di seguito “Decreto di Liberalizzazione”);
4. Decreto Riordino: indica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014 come integrato dal Decreto Ministeriale del 5 settembre 2018;
5. Decreto Legislativo n. 35/2017: indica il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/26 UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi entrato in vigore l’11 aprile 2017;
6. AIE: indica Artisti, Interpreti ed Esecutori che abbiano rivestito nelle opere oggetto dell’Accordo una parte di notevole importanza artistica anche se di artista comprimario, come definiti agli articoli 80 e 82 della LDA, inclusi i doppiatori;
7. AIE Nuovo IMAIE: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE; inclusi gli AIE rappresentati da Nuovo IMAIE in virtù di accordi sottoscritti con società omologhe straniere;
8. AIE altri Intermediari: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato agli Altri Intermediari;
9. Accordo: indica il presente accordo;
10. Equo Compenso: indica il compenso irrinunciabile spettante agli AIE ex art 84 comma 3 della LDA per l’Utilizzazione di opere cinematografiche e/o assimilate effettuata dalle Compagnia aeree all’interno dei propri Aeromobili;
11. Opere Protette: indica le opere cinematografiche e/o assimilate quali ad esempio film, film per la tv, miniserie tv, telefilm, serie tv, soap opera, telenovela, sitcom, film di finzione o di animazione, documentari cinematografici o televisivi, cartoni animati, cortometraggi e qualsiasi altra opera audiovisiva di contenuto narrativo o documentaristico dove siano presenti attori e/o doppiatori;
12. Intermediario diritti connessi AIE: indica ogni soggetto che ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 35/2017 sia qualificabile sia come Organismo di Gestione Collettiva che come Entità di gestione indipendente e che, in relazione al periodo oggetto dell’Accordo, sia abilitato a intermediare diritti connessi degli AIE del settore audiovisivo, ai sensi della normativa vigente;
13. Altri Intermediari diritti connessi AIE (di seguito “Altri Intermediari”): per tali intendendosi tutti gli Intermediari di cui al punto 15 che precede diversi da Nuovo IMAIE;
14. Compagnia Aerea: indica un’impresa che opera il trasporto di persone e/o merci attraverso i propri Aeromobili;
15. Aeromobili: indica l’insieme degli aerei costituenti la flotta della Compagnia Aerea, destinati al trasporto aereo delle persone, sia sul territorio nazionale che estero, che dispongono di apparecchiature atte alla diffusione a bordo di Opere Protette;
16. Utilizzazione: indica la trasmissione di Opere Protette effettuata tramite qualsiasi
mezzo e/o apparecchio posto all’interno degli Aeromobili, indipendentemente dal numero di mezzi e/o apparecchi;
17. Tariffario: per tale intendendosi il documento, pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE ai sensi del Decreto Legislativo n. 35/2017, riportante le tariffe standard applicate da Nuovo IMAIE alle diverse categorie di utilizzatori di Opere cinematografiche e/o assimilate al fine di determinare l’Equo Compenso dovuto agli AIE Nuovo IMAIE;
B. Nuovo IMAIE, ai sensi della normativa vigente è un Intermediario dei diritti connessi AIE e come tale è legittimato a riscuotere i compensi di cui all’art. 84 comma 3 LDA di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE e a ripartirli conformemente al proprio Regolamento di ripartizione;
C. Le Parti intendono perfezionare un Accordo che determini l’importo di Equo compenso dovuto dalla Compagnia Aerea a Nuovo IMAIE in relazione esclusivamente agli AIE Nuovo IMAIE, sulla base dei criteri stabiliti nel Tariffario (lasciando quindi impregiudicato il diritto degli Altri Intermediari di negoziare altre e diverse tariffe, coefficienti e modalità);
D. Nuovo IMAIE attesta e la Compagnia Aerea prende atto che l'elenco e i nominativi dei mandanti di Nuovo IMAIE sono liberalmente accessibili sul sito web dell'Istituto al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxxxx/ e che al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx/ è possibile consultare il database delle opere audiovisive i cui artisti interpreti esecutori sono stati identificati quali aventi diritto in base al Regolamento di Ripartizione di Nuovo IMAIE e ai rendiconti ricevuti dagli utilizzatori; in ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che è riservato alla Compagnia Aerea il diritto di chiedere a Nuovo IMAIE in qualsiasi momento di prendere visione di tutti i mandati (ovvero di procedere in tal senso con un esame a campione) degli AIE che hanno ad esso conferito mandato, inclusi i nominativi dei mandanti delle singole società consorelle di Nuovo IMAIE operanti all’estero con cui Nuovo IMAIE ha perfezionato un accordo di rappresentanza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti resta inteso e convenuto quanto segue:
1. Valore delle premesse e degli Allegati
1.1 All’Accordo sono allegati:
Allegato A) Modello del report contenente i dati necessari a quantificare il compenso annuale sulla base del Tariffario;
Allegato B) Modello di rendicontazione standard;
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo e si danno per integralmente riportati e trascritti nel seguente articolato, con valore di patto.
1.2 Le Parti si danno atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o, comunque, vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all’Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto nel periodo da esso contemplato.
2. Oggetto dell’Accordo
Oggetto dell'Accordo è la determinazione, sulla base del Tariffario della quota di Equo Compenso di cui all'articolo 84 comma 3 LDA dovuto dalla Compagnia Aerea a Nuovo IMAIE in relazione alla Utilizzazione di Opere Protette effettuata all’interno dei propri Aeromobili con decorrenza dal… e le sue modalità di pagamento.
3. Rendicontazione e reportistica
3.1 Entro il ………………….. di ciascun anno di durata dell’Accordo, la Compagnia Aerea dovrà trasmettere a Nuovo IMAIE il report di cui all’Allegato A) con i dati relativi all’anno precedente, unitamente alla rendicontazione delle Opere Protette diffuse a bordo dei propri Aeromobili, secondo il Modello di cui all’Allegato B).
3.2 Lo scambio delle informazioni di cui al precedente articolo dovrà avvenire in formato elettronico, con modalità definite di comune accordo tra le Parti.
4. Determinazione e modalità di pagamento del compenso
4.1 A ricezione della documentazione di cui all’art. 3.1, Nuovo IMAIE provvede a:
a) quantificare la percentuale di Equo compenso di spettanza di Nuovo IMAIE che è pari alla percentuale di rappresentatività dell’Istituto;
b) comunicare alla Compagnia aerea l’Equo compenso dovuto a Nuovo IMAIE, inviando entro il documento riportante, per ciascuna Opera Protetta rendicontata, la quota di Equo
compenso dovuta agli AIE Nuovo IMAIE, nonché i nominativi degli stessi.
4.2 Successivamente, Nuovo IMAIE provvede ad emettere fattura di pagamento dell’importo dovuto dalla Compagnia aerea a Nuovo IMAIE per ciascun anno di competenza che la Compagnia aerea pagherà entro 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
4.3 Le Parti intendono espressamente chiarire che il documento fornito da Nuovo IMAIE alla Compagnia aerea di cui all’articolo 4.1 lett. b) che precede, fatta eccezione per l’elenco degli AIE aventi diritto mandanti di Nuovo IMAIE che abbiano preso parte alle Opere Protette utilizzate dalla Compagnia aerea, non potrà essere fatto visionare agli Altri Intermediari e dunque resterà riservati tra le parti.
5. Garanzie e manleve
5.1 Una volta incassati gli importi previsti nell’Accordo, Nuovo IMAIE, provvederà alla ripartizione dei compensi di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE, conformemente al proprio Regolamento di Ripartizione.
5.2 Il Nuovo IMAIE manleva e garantisce la Compagnia Aerea da qualsivoglia contestazione dovesse ad esso essere mossa da qualsiasi AIE mandante e non mandante, o da Altri Intermediari per quanto oggetto dell’Accordo: pertanto terrà indenne, manleverà e garantirà la Compagnia Aerea da ogni pretesa e conseguenza patrimoniale, giudiziale e stragiudiziale, formulata nei suoi confronti dai predetti soggetti.
5.3 Parimenti la Compagnia Aerea garantisce circa la veridicità e completezza dei rendiconti e dei dati forniti in relazione ai periodi di competenza oggetto dell’Accordo e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Nuovo IMAIE dai danni che dovessero derivare all’Istituto dall’inadempimento dell’obbligo stesso.
6. Durata dell'Accordo
L’Accordo è relativo alle Utilizzazioni di Opere Protette operate dalla Compagnia Aerea nel periodo di competenza dal ……………… al …………………. e avrà durata fino al completo espletamento degli obblighi previsti dall’Accordo.
7. Trattamento Dei Dati Personali (“PRIVACY”)
7.1 Le Parti, dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza delle rispettive politiche in tema di trattamento dei dati personali, come definiti ed esercitabili ai sensi del GDPR - General Data Protection Regulation.
7.2 Pertanto, le Parti, per quanto possa occorrere, autorizzano in via reciproca, rispettivamente il Nuovo IMAIE e la Compagnia aerea al trattamento dei dati personali di cui il Nuovo IMAIE e FSMA sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione interessati e che sono stati e/o saranno reciprocamente comunicati, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e al fine di garantire la migliore esecuzione delle prestazioni disciplinate nell’Accordo.
8. D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
8.1 La Compagnia Aerea dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 231 del 2001, nonché dei principi previsti nel Codice Etico di Nuovo IMAIE, copia del quale è disponibile on line sul sito internet dell’Istituto xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx- governance/.
8.2 Nuovo IMAIE dichiara di conoscere la normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico della Compagnia aerea copia del quale è disponibile………………….
9. Modifiche e patti aggiunti
Resta inteso tra le Parti che qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
10. Variazioni di domicilio
Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.
11. Legge regolatrice. Giurisdizione. Foro territorialmente competente
11.1 L'Accordo è retto e disciplinato dalla Legge Italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.
11.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'Accordo sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma.