CAPITOLATO SPECIALE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO:
PAT/RFD319-20/11/2020-0747174 - Allegato Utente 4 (A04)
CAPITOLATO SPECIALE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO:
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVORE DELLA PROVINCIA CIG: 8511109555
Art. 1 – Definizioni, oggetto e finalità del servizio
1. Nel testo del presente capitolato tecnico-amministrativo valgono le seguenti definizioni:
a) per “Provincia” si intende la Provincia autonoma di Trento che affida il presente servizio;
b) per “aggiudicatario” si intende il soggetto risultato aggiudicatario dell’affidamento.
2. L'appalto ha per oggetto l’affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di cui agli artt. 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, delle figure professionali i cui profili sono indicati nel successivo art. 2, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) relativo al personale del comparto autonomie locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso la Provincia, CPV di riferimento 79620000-6 “servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo”.
3. L’appalto non è diviso in lotti per le motivazioni espresse nel provvedimento a contrarre.
4. Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro tra Provincia e aggiudicatario si configurano nelle attività di ricerca e selezione, l’eventuale formazione, somministrazione, gestione e sostituzione di personale, da impiegarsi a tempo determinato presso la Provincia.
5. Il ricorso a tale servizio, tramite l’applicazione dell’istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio.
Art. 2 – Categorie professionali interessate dal servizio.
1. Il servizio riguarderà la fornitura di figure professionali previste, nei vari mestieri, nelle categorie B, C e D dell’ordinamento professionale del personale provinciale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali con orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’aggiudicatario.
1. L’aggiudicatario, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 5.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio.
4. L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
5. L’aggiudicatario si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento del personale provinciale nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
6. Esso si impegna, altresì, a fornire, dietro richiesta dell’utilizzatore, l’esibizione del libro matricola, le buste paghe dei lavoratori somministrati ed altra documentazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata. Sono a carico dell’utilizzatore tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
7. In considerazione della peculiarità dei servizi in cui saranno impiegati i prestatori, anche di diretto e rilevante impatto sulla cittadinanza e sugli utenti, l’aggiudicatario si impegna a reclutare e ad avviare in via prioritaria prestatori che abbiano già maturato, con esito favorevole, una precedente ed apprezzabile esperienza lavorativa nei medesimi servizi o in servizi analoghi alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento o, in subordine, presso gli Enti del Sistema pubblico trentino.
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) la la legge provnciale23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni
c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
d) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
k) le norme del codice civile.
l) Il D.lgs 15.06.2015 n. 81 e il vigente CCPL area non dirigenziale, comparto autonomie Locali
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare
oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il presente capitolato tecnico-amministrativo;
a.2) l'offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario. Non vi è necessità di redigere il DUVRI
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6 – Valore e durata del contratto
1. In conseguenza del fabbisogno stimato di personale temporaneo per fronteggiare le principali situazioni di emergenza, il valore massimo dell’Accordo Quadro è indicato nella tabella che segue:
Spesa per stipendi e oneri riflessi | Aggio | Importo massimo |
€ 2.444.970,00 | € 184.030,00 | € 2.629.000,00 |
Gli importi così determinati non tengono conto di eventuali miglioramenti e incrementi stipendiali derivanti da future applicazioni contrattuali.
L’aggio utilizzato è pari al 7% e gli importi indicati si intendono al netto di IVA e di oneri per la sicurezza (pari a € 0,00).
2. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha una durata di anni 3 (TRE).
3. Per ragioni d’urgenza, il servizio potrà essere affidato all’aggiudicatario anche nelle more della stipula dell’accordo quadro come previsto dall’art. 8, comma 1, lett a) l. 120/2020. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo dopo l’avvenuta formalizzazione del medesimo.
Nel corso della durata dell’accordo quadro, l’aggiudicatario è obbligato ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dalla Provincia fino all’importo massimo spendibile indicato nel presente capitolato.
L’importo dell’appalto ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Il volume dell’appalto è determinato dalla discrezionalità del Committente il quale ne richiederà l’esecuzione solo qualora ravvisi la necessità di acquisire prestazioni di lavoro temporaneo, per cui all'aggiudicatario è riconosciuta l’esclusiva nell’esecuzione del servizio per il periodo di durata dell’affidamento senz’alcuna garanzia di prestazioni minime; inoltre il Committente conserva la più completa autonomia e libertà nell’acquisire professionalità attraverso modalità diversa dalla fornitura di lavoro temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto all'aggiudicatario .
4. I singoli ordinativi di fornitura potranno essere richiesti entro la data ultima di validità del contratto: in tal caso rimarranno comunque in essere le prestazioni di lavoro pattuite per la durata che oltrepassi il termine stabilito.
Art. 7 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’aggiudicatario.
Art. 8 - Attivazione del servizio e sue modalità
1. La Provincia procederà di norma ad inviare le richieste di fornitura di personale temporaneo indicando:
- la descrizione della mansione e la professionalità richiesta;
- la durata iniziale della prestazione lavorativa;
- la sede e l’orario di lavoro;
- i dati relativi alla posizione INAIL.
Le richieste di fornitura saranno fatte pervenire all’aggiudicatario nella fascia oraria 8 -16 dei giorni lavorativi. I termini dei successivi commi si intendono decorrere dal primo giorno solare lavorativo successivo a quello della richiesta.
2. L’aggiudicatario, entro il termine massimo di xxxx (8) giorni lavorativi dalla predetta richiesta, o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta, dovrà provvedere a comunicare alla Provincia una lista di candidati, tre per ogni figura richiesta, salvo giustificato motivo, in possesso dei requisiti professionali richiesti, tenuto conto di quanto disposto all’art. 3, comma 7.
3. La Provincia, verificata tramite colloquio l’idoneità delle figure professionali inviate dall’aggiudicatario, procederà ad emettere l’ordinativo di fornitura per quelle individuate.
4. Prima della emissione dell’ordinativo, l’aggiudicatario è tenuto, su richiesta della Provincia, a fornire a quest’ultima un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla figura richiesta e alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo eventualmente d’IVA.
5. L’aggiudicatario, entro i dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo di fornitura, o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta, assicurerà l’effettiva immissione in servizio del/i lavoratore/i, previa assunzione nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 81/2015, del vigente CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, nonché di quanto stabilito nel presente capitolato. Ai sensi dell’art. 33 comma 2 D.lgs. 81/2015 la Provincia si assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.
6. Qualora le prestazioni fornite dal lavoratore temporaneo non risultassero adeguate a quanto richiesto o nel caso avvenissero interruzioni di singole prestazioni di lavoro per cause da imputare al lavoratore o all’aggiudicatario, o nel caso di accertata o sopraggiunta inidoneità (verificata dal medico competente della Provincia), anche parziale, allo svolgimento della funzione, l’aggiudicatario sarà tenuto, con ogni onere a suo carico, a provvedere alla sostituzione – con personale già valutato positivamente dalla Provincia o con personale da sottoporre a valutazione – entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta di cambio, o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta
7. Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 20% (venti per cento) della durata del singolo contratto di somministrazione, l’aggiudicatario, a richiesta della Provincia, si impegna entro il termine suindicato di 5 giorni lavorativi a sostituire il lavoratore.
8. Il periodo di contratto individuale, inizialmente stabilito, potrà essere prorogato qualora la Provincia lo ritenga necessario, ove previsto dalla normativa vigente. A fronte di questa ipotesi, l’ordinativo di fornitura verrà opportunamente adeguato. In ogni caso la durata complessiva del rapporto di somministrazione di ciascun lavoratore non potrà essere superiore a 24 mesi.
Art. 9 – Requisiti dei lavoratori somministrati
1. I requisiti culturali, professionali e personali richiesti per ciascuna figura professionale sono gli stessi previsti per l’assunzione in ruolo nel relativo profilo professionale presso la Provincia.
2. L’aggiudicatario dovrà fornire la documentazione comprovante i titoli ed il curriculum di ogni singolo lavoratore temporaneo.
3. La Provincia potrà provvedere alla verifica a campione del possesso dei requisiti dichiarati, con particolare riferimento al titolo di studio e alla presenza di condanne interdicenti la nomina.
Art. 10 – Modalità di immissione in servizio del personale temporaneo
1. All’atto della presa di servizio il lavoratore temporaneo dovrà presentarsi presso il Servizio per il personale della Provincia per la firma della seguente documentazione:
- istruzioni per gli incaricati del trattamento dei dati personali;
- informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016;
- disciplinare in merito all’accesso ai servizi Internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e telefoniche;
- documento di presa visione del Codice di comportamento dei dipendenti e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Provincia;
- altra eventuale documentazione richiesta dalla particolare attività svolta.
2. La Provincia fornirà le necessarie indicazioni per la rilevazione delle presenze e per la fruizione del servizio mensa e indicherà all’interessato la struttura di assegnazione.
Art. 11 – Effettuazione del Servizio
1. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell’utenza, secondo quanto previsto dal presente capitolato e nel pieno rispetto delle modalità di espletamento di seguito indicate:
a) Ai lavoratori saranno affidate attività proprie dei profili professionali provinciali di riferimento in conformità a quanto previsto dal vigente ordinamento del comparto autonomie locali.
b) Il lavoratore svolgerà la propria attività nell’interesse della Provincia e sotto la direzione ed il controllo del responsabile della struttura di assegnazione. Al momento della sottoscrizione o nel periodo di vigenza del contratto, a fronte di attività che presentino, a valutazione della Provincia, un sostanziale conflitto di interesse, il lavoratore dovrà astenersi da tali attività
c) L’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore potrà essere a tempo pieno (36 ore settimanali) o part-time, o anche organizzato su turni lavorativi, secondo l’articolazione oraria funzionale alle necessità della struttura, centrale o periferica, di assegnazione. Sono fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario che dovranno essere espressamente autorizzate dalla Provincia.
d) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCPL vigente – comparto Autonomie locali - per i lavoratori dipendenti a tempo determinato di pari categoria e profilo professionale, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
e) La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall’aggiudicatario ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.
f) La posizione INAIL è quella indicata nei singoli ordinativi di fornitura differenziata per ogni tipologia di attività svolta.
g) Ai lavoratori somministrati si applicano tutte le norme in tema di responsabilità applicabili ai dipendenti della Provincia. I prestatori di lavoro devono rispettare le norme di legge e regolamenti inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di Comportamento della Provincia Autonoma di Trento e al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, copia dei quali è reperibile sul sito istituzionale della Provincia alla pagina “Amministrazione Trasparente”.
h) L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Provincia, al momento della somministrazione di personale temporaneo, eventuali sgravi contributivi e/o fiscali di cui dovesse godere e scontarli in fattura.
i) Ogni fine mese solare o nei primi giorni del mese successivo verrà generata una tabella riepilogativa delle presenze e assenze che verrà trasmessa all’aggiudicatario per il pagamento delle spettanze e l’emissione della fattura.
l) Le assenze programmate, identificabili in ferie ordinarie e permessi, dovranno essere notificate in tempo utile, secondo la programmazione richiesta dall’organizzazione della struttura in cui è inserito il lavoratore somministrato. Resta a carico esclusivo dell'aggiudicatario ogni altra assenza retribuita effettuata da parte del prestatore di lavoro, prevista da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali, in via esemplificativa e non esaustiva: malattia, infortunio, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, permessi sindacali, permessi per matrimonio.
m) L’aggiudicatario dovrà fornire la formazione di base ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, mentre è di competenza dell’utilizzatore formare ed addestrare ogni lavoratore somministrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e X.Xxx. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni) sia in termini di contenuti che di numero di ore di formazione. La sorveglianza sanitaria legata ai rischi è garantita dal medico competente. L’utilizzatore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza e a rispettare gli obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa in conformità alle disposizioni vigenti. Resterà inoltre a carico dello stesso l'obbligo di provvedere a dotare il personale somministrato dei
relativi dispositivi di protezione individuale. Inoltre l’utilizzatore fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni sulle procedure di gestione dell’emergenza.
n) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, nei termini e con le modalità stabilite nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
o) Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione: in tal caso l’aggiudicatario avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino all’interruzione.
L’Agenzia entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta di cambio, o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta si impegna ad avviare un nuovo lavoratore, nel caso di interruzione dell’utilizzo del precedente, da parte dell'utilizzatore, per mancato superamento della prova o per giusta causa: il lavoratore sostituito non potrà essere in seguito nuovamente avviato dall’Agenzia di lavoro salva espressa richiesta del Committente.”
“L’agenzia per il lavoro deve sostituire, entro il medesimo termine di cui al punto precedente, decorrente dalla richiesta di sostituzione formulata dall’utilizzatore, il lavoratore già inviato, assente ingiustificato o assente per malattia, infortunio o gravidanza qualora la suddetta assenza superi il 20% della durata del contratto.
p) Al perfezionamento della procedura di immissione in servizio del lavoratore, la Provincia fornirà all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie, compresa l’indicazione della dipendenza funzionale; l’aggiudicatario, entro due giorni lavorativi dalla data di immissione in servizio, dovrà fornire alla Provincia, su richiesta, copia del contratto tra lo stesso e il lavoratore somministrato. Per le ragioni di verifica e controllo indicate in precedenza, la Provincia potrà richiedere in qualsiasi momento all’aggiudicatario l’esibizione del libro matricola e le buste paga, che dovrà esibirli entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta.
q) Il lavoratore somministrato è dotato di badge, che verrà utilizzato anche come buono pasto, e numero di matricola ed è sottoposto al sistema di rilevazione automatizzata delle presenze analogamente a quanto previsto per i dipendenti provinciali.
r) Fermo il potere direttivo nei confronti del lavoratore da parte dell’utilizzatore, l’Agenzia per il lavoro procederà all’azione disciplinare nei confronti del dipendente in somministrazione.
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La Provincia provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’aggiudicatario (aggio + costo orario lordo) con cadenza mensile, sulla scorta di un documento attestante le presenze del lavoratore, sottoscritto dallo stesso e dal Responsabile della struttura di assegnazione. L’Amministrazione corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte di singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
2. Le modalità ed i tempi di trasmissione di detta scheda all’aggiudicatario, per il pagamento delle spettanze al lavoratore somministrato (costo orario lordo/rimborso delle spettanze corrisposte al lavoratore) e per il corrispettivo spettante all’aggiudicatario (aggio), saranno concordate con lo stesso.
3. Le fatture mensili, che dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, dovranno essere corredate dalla suindicata scheda riportante le ore lavorate e da prospetti di dettaglio, distinti per lavoratore, nei quali saranno riportati:
- l’imponibile IRAP a carico dell’Utilizzatore ai sensi della Legge n. 446/97 art. 11 comma 1 bis e Circ. Min. n. 141/E dd. 4/6/98 e s.m. e i.;
- eventuali sgravi contributivi e/o fiscali con riferimento all’impiego dei lavoratori temporanei;
- il dettaglio dei singoli elementi di costo imputabili ad ogni lavoratore, in particolare eventuali ore straordinarie e altri compensi accessori.
Art. 13. Obblighi a carico del Committente-Utilizzatore
1. Il Committente si impegna a comunicare all’Agenzia gli estremi del CCPL da applicare e i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto (indennità di turno, di rischio, ecc.)
2. Nel caso in cui dovesse adibire temporaneamente i lavoratori somministrati a mansioni superiori, il Committente ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.
3. Il Committente, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Provincia, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Provincia qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Provincia, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'aggiudicatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Provincia cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La Provincia non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
Art. 15 – Ulteriori obblighi dell’aggiudicatario
1. La Provincia si interfaccerà, per tutte le questione operative, con un unico referente presso l’aggiudicatario, individuato ai fini della stipula dell’accordo quadro dallo stesso aggiudicatario.
2. A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a comunicare, ai fini della stipula del contratto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante, per iscritto, il recapito del referente nei confronti dei responsabili della Provincia nonché l’indirizzo di un ufficio dell’Agenzia ubicato sul territorio provinciale.
3. Il referente dovrà disporre di poteri e mezzi idonei a garantire la rispondenza del servizio richiesto a quanto previsto dal presente capitolato e dalla legge; a lui faranno riferimento la Provincia e i lavoratori temporanei, in relazione a problematiche relative allo svolgersi della prestazione lavorativa e per questioni di particolare urgenza o gravità: di conseguenza, il referente o un suo delegato devono essere reperibili nell'arco delle ventiquattro (24) ore. I medesimi soggetti devono costantemente essere a conoscenza del numero, nome, situazione (presenza, assenza, assegnazione) dei lavoratori somministrati presso la Provincia.
4. Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con il referente, si intendono fatte direttamente all’aggiudicatario.
5. I responsabili della Provincia - o loro delegati - avranno il compito di sovraintendere al lavoro svolto dai dipendenti dell’aggiudicatario, potranno rivolgere le opportune osservazioni sulle modalità operative attuate, ivi compresa la regolare presenza dei lavoratori e potranno rivolgere eventuali contestazioni verbali o scritte al referente.
6. L’aggiudicatario è unico ed esclusivo responsabile nei confronti di tutti i lavoratori utilizzati nella gestione del servizio per l’adempimento di tutte le obbligazioni normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
7. La Provincia sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura.
8. La Provincia agirà in via di rivalsa verso l'aggiudicatario, qualora i danni di cui al precedente comma siano ascrivibili ad inadempimenti dell'aggiudicatario stesso, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto d'appalto, del disciplinare di gara ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente in materia di lavoro somministrato.
9. Ai fini di cui sopra l’aggiudicatario è obbligato ad assicurarsi con massimale di copertura non inferiore a €. 5.000.000,00= (Euro Cinquemilioni/00) per ogni sinistro, ferma restando l’intera responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti il massimale assicurato; la Provincia si riserva, comunque, di valutare preventivamente i contenuti della bozza di polizza che l’aggiudicatario dovrà presentare all’atto della sottoscrizione del contratto.
Art. 16 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Provincia procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato;
b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
c) il subappaltatore trasmette alla Provincia la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
d) la Provincia verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la Provincia accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla Provincia per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla Provincia le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Provincia controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla Provincia i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L’appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 17 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’aggiudicatario deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.
Art. 18 – Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento/altra stazione appaltante, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 19 – Sicurezza
1. L’aggiudicatario si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L’aggiudicatario s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
Art. 20 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Provincia.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’aggiudicatario.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’aggiudicatario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Provincia dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Provincia appaltante è quello di Trento”. Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati della Struttura provinciale per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La Provincia non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dalla Provincia. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla Provincia.
Art. 21 – Penali
1. Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’aggiudicatario non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, la Provincia applicherà una penale sull’aggio spettante con riferimento al singolo contratto, previa comunicazione scritta a mezzo fax o pec, nella misura dello 0,8 per mille giornaliero dell’ammontare netto contrattuale, nelle ipotesi di seguito specificate:
- mancato rispetto dei termini di cui all’art. 8 del presente capitolato o dei minori termini dichiarati in sede di offerta tecnica, con riferimento a reclutamento, immissione in servizio e sostituzione;
- mancato rispetto dei termini di cui all’art. 15, commi 2 e 3 del presente capitolato, con riferimento al nominativo, recapito e reperibilità del referente o suo delegato;
- mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto.
2. La Provincia si riserva inoltre la facoltà di applicare una penale nella misura dello 0,5 per mille giornaliero dell’ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:
- Dichiarazioni mendaci in ordine ai titoli di studio e agli altri requisiti richiesti ai lavoratori somministrati, come specificati all’art. 9 del presente Capitolato;
- Dichiarazioni mendaci in ordine agli elementi di valutazione in sede di offerta tecnica a valore predefinito;
- Reiterati errori nella elaborazione delle buste paga prodotte ai lavoratori somministrati o nella fatturazione;
- Mancata sottoscrizione della polizza assicurativa di cui all’art. 15, comma 9 del presente capitolato;
3. Al fine dell’applicazione delle penali, l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni della Provincia, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Provincia, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’aggiudicatario in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 20 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, la Provincia procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 22, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 22 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
d) il non aver iniziato o concluso l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente;
e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Provincia presso l’aggiudicatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Provincia stessa;
g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 21, comma 4, del presente capitolato;
h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione del contratto;
i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
k) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
l) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti, presso i quali la Provincia si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio, attraverso strumenti di rilevazione della soddisfazione.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Provincia non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’aggiudicatario.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della L.p. n. 2/2020 il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.
Art. 23 – Tutela dei lavoratori
1. L'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 24 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 25 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e l’aggiudicatario, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
3. “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
4. I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…).”.
7. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracci-abilità finanziaria.
8. La Provincia verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Provincia deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il
bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
Art. 27 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’aggiudicatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che vengano avanzati nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 28 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’aggiudicatario.
Art. 29 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Provincia, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'aggiudicatario dichiara che la Provincia gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La Provincia, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. La Provincia, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell’allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente approvato con deliberazione Giunta provinciale n. 1224 di data 21 agosto 2020, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'aggiudicatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Art. 30 – Norma di chiusura
1. L’aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.