ALLEGATO B).
ALLEGATO B).
“Risorse sul Fondo di cui all’art. 2 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri operano”
– Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e Collegio Regionale Maestri di Sci per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi secondo i criteri approvati
con DGR. n. …. del ……...
Premessa
Convenzione
(ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990)
tra
Il Collegio Regionale Maestri di Sci
e
la Regione Marche
La Regione Marche – la PF Politiche Giovanili e Sport ha da tempo attivato una serie di collaborazioni con il Collegio Regionale dei Maestri di Sci, per sviluppare attività di interesse comune in materia di gestione e organizzazione dei corsi di Formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di Sci Alpino.
La legge n. 217 del 17 maggio 1983 costituisce la Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;
La legge 8 marzo 1991, n. 81 costituisce la Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;
La L R. n. 4/96 reca la "Disciplina delle attività professionale nei settori del turismo e del tempo libero", al Titolo III, disciplina l'esercizio della professione di maestro di sci.
Con D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, Edizione straordinaria sono state approvate le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” Con l’art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al comma 2 lettera b) è stato istituito il fondo di euro 40.000.000, destinato ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri operano.
Con D.L. 19 maggio 2020, n. 34 sono state approvate le “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021.
Con decreto n. 1313 del 28/07/2021 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono state individuate le risorse destinate alle singole regioni e province in base in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Con Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, all’art. 12, è prevista: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”, mentre all’art. 15 della medesima Legge, si stabilisce che “.…le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”
Tutto ciò premesso e considerato l’interesse congiunto delle parti si stipula la presente convenzione
Tra
Il Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche, cod. fisc. 93066300422 che sarà di seguito chiamato Collegio, rappresentato dal Maestro Xxxxxxx Xxxxx (cod. fisc.
……………..…………….. ) che interviene nella sua qualifica di Presidente del Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche, nato a ………………………………
……………………………...………..…. il ………………………… e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del citato Collegio in Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0 x Xxxxx (XX) – cap. 62039.
e la
Regione Marche di seguito denominata Regione, codice fiscale n. 80008630420, partita IVA n. 00481070423, rappresentata dal dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport, Xxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente medesimo,
in Xxx Xxxxxxx x. 00 – ANCONA, a ciò autorizzato con Delibera di Giunta Regionale n.
…...… del …..……...
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Finalità e oggetto
Con la presente convenzione si intende disciplinare le modalità operative per la ripartizione dei contributi del fondo di cui all’art. 2 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri operano.
La regione Marche ed il Collegio Regionale dei maestri di sci delle Marche condividono la finalità di sostenere i Maestri di Sci e le Scuole di Sci operanti nelle Marche, in ragione delle difficoltà economiche derivate dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria COVID- 19.
Art. 2 Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dei contributi sono:
Maestri di sci di tutte le discipline iscritti all’Albo del Collegio regionale delle Marche alla data del 9 marzo 2020 e che risultino ancora iscritti alla data del 14 febbraio 2021.
Scuole di sci operanti nelle Marche ed autorizzate con delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e che risultino ancora operanti alla data del 14 febbraio 2021.
Art. 3 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a €. 267.576,08 di risorse trasferite dallo Stato alla Regione Marche, in attuazione dell’art. 2, comma 2, lettera b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
La Regione Marche trasferisce tutte le risorse del Fondo di cui al paragrafo precedente, al Collegio Regionale dei maestri di sci delle Marche (di seguito denominato Collegio) per la conseguente ripartizione ed erogazione ai soggetti beneficiari.
Art. 4 Adempimenti del collegio
Il Collegio si impegna ad aprire apposito conto corrente bancario su cui saranno versate le risorse del fondo di cui all’art. 2 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Il collegio dovrà garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.
Il Collegio si impegna inoltre a indire un avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi, nel rispetto dei criteri di cui all’art 6 della presente convenzione, ai maestri di sci iscritti negli apposi albi professionali ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri operano. L’avviso dovrà essere adeguatamente pubblicizzato al fine di renderlo conoscibile ai propri iscritti, garantendone la pubblicazione sul sito del Collegio per almeno 30 giorni.
L’avviso dovrà prevedere almeno un recapito digitale e una specifica modulistica per la presentazione delle istanze, preferibilmente in formato digitale.
Inoltre il collegio dovrà garantire:
- l’adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i, artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l’assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i;
- il rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 6 e 8 della presente convenzione;
- l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.
33/2013;
- che i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto di quanto disposto all’articolo 10 commi: 2, 3, 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69.
- che i contributi saranno concessi entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto.
Gli oneri organizzativi per l’attuazione della presente convenzione saranno totalmente a carico del Collegio per ciò che riguarda gli adempimenti di competenza.
Eventuali inadempimenti sono in ogni caso imputabili al Collegio, che ne risponde direttamente, ritenendo indenne la Regione Marche da ogni responsabilità.
Art. 5
Criteri di ripartizione delle risorse
Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a Maestri di Sci e Scuole di Sci, a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse, secondo una delle seguenti modalità:
Linea 1 - Maestri di Sci MISURA BASE:
Maestro di sci regolarmente iscritto alla data del 9 marzo 2020 e che risulti ancora iscritto alla data del 14 febbraio 2021.
- € 500,00 a ristoro delle spese di iscrizione al Collegio della Regione Marche e di assicurazione sostenute nelle due stagioni compromesse a causa della pandemia dovuta al COVID-19.
Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto.
Linea 2 - Maestri di Sci
MISURA SOSTEGNO MAESTRO DI SCI LIBERO PROFESSIONISTA:
Maestro di sci regolarmente iscritto alla data del 9 marzo 2020 e che risulti ancora iscritto e possessore di partita iva alla data del 14 febbraio 2021, che ha conseguito un reddito derivante dall’attività di Maestro di sci almeno in una delle tre annualità fiscali antecedenti il 9 marzo 2020 (anni 2017-2018-2019):
- € 4.500,00 a parziale ristoro delle spese sostenute per: iscrizione al Collegio della Regione Marche, assicurazione, spese fisse per posizione fiscale e contributiva aperta durante i due anni in cui non è stato possibile esercitare.
Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto.
Linea 3 - Maestri di Sci
MISURA SOSTEGNO MAESTRO DI SCI LIBERO PROFESSIONISTA CON PERDITA DI FATTURATO SUPERIORE AL 30%:
Maestro di sci regolarmente iscritto e possessore di partita iva alla data del 9 marzo 2020 e che risulti ancora iscritto e possessore di partita iva alla data del 14 febbraio 2021, che ha conseguito un reddito derivante dall’attività di Maestro di sci almeno in una delle tre annualità fiscali antecedenti il 9 marzo 2020 (anni 2017-2018-2019) e che dichiara una perdita di fatturato per l’anno 2020 pari almeno al 30% sulla media del fatturato derivante dall’attività di Maestro di sci riferito agli anni 2017-2018-2019:
- € 4.500,00 + 30% sulla media del fatturato degli ultimi tre anni (calcolato sul valore medio del reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2017-2018-2019 risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate per il medesimo periodo) (fatturato derivante dall’attività di Maestro di sci riferito agli anni 2017-2018-2019) a parziale ristoro delle spese sostenute per: iscrizione al Collegio della Regione Marche, assicurazione, spese fisse per posizione fiscale e contributiva e mancato fatturato.
Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto.
Linea 4 - Scuola Sci
MISURA SOSTEGNO SCUOLA DI SCI
SCUOLA SCI operativa con delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e che risulti ancora operante alla data del 14 febbraio 2021:
- € 4.500,00 per ciascun maestro regolarmente iscritto e socio della stessa alla data del 9 marzo 2020 e che risulti ancora socio alla data del 14 febbraio 2021, a parziale ristoro delle spese sostenute per iscrizione, assicurazione, spese fisse per posizione fiscale e contributiva aperta durante i due anni in cui non è stato possibile operare.
Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto.
Linea 5 - Scuola Sci
MISURA SOSTEGNO SCUOLA DI SCI CON PERDITA DI FATTURATO SUPERIORE AL 30%
SCUOLA SCI operativa con delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e che risulti ancora operante alla data del 14 febbraio 2021, che dichiara una perdita di fatturato per l’anno 2020 pari almeno al 30% sulla media del fatturato riferito agli anni 2017-2018-2019:
- € 4.500,00 per ciascun maestro regolarmente iscritto e socio della stessa alla data del 9 marzo 2020 e che risulti ancora socio alla data del 14 febbraio 2021+ 30% sulla media del fatturato degli ultimi tre anni, (calcolato sul valore medio del fatturato riferito agli anni 2017- 2018-2019) a parziale ristoro delle spese sostenute per iscrizione, assicurazione, spese fisse per posizione fiscale e contributiva e mancato fatturato.
Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto.
Qualora la disponibilità finanziaria prevista non risultasse sufficiente a far fronte alle richieste, i contributi verranno concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, operando una riduzione proporzionale del contributo concedibile per ogni soggetto assegnatario del contributo.
Le eventuali disponibilità finanziarie residue al termine dell’assegnazione dei contributi, verranno invece assegnate secondo una ripartizione proporzionale rispetto ai contributi riconosciuti per ogni soggetto assegnatario del contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
Art. 6
Regime di aiuto/Divieto di cumulo
I contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’ art. 54 del D.L. 34/2020. I contributi di cui al presente provvedimento saranno riconosciuti ed erogati nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all’articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito all’articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge.
Art. 7 Cronoprogramma
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di produrre i suoi effetti una volta che la Regione Marche abbia comunicato gli esiti positivi del controllo del rendiconto di cui all’art. 9.
Il collegio si impegna a rispettare, nei limiti dei vincoli oggettivi derivanti dal rispetto della normativa vigente, la seguente tempistica per la valutazione delle domande pervenute e l’erogazione dei contributi:
- pubblicazione avviso entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione;
- valutazione delle domande pervenute ed erogazione dei contributi entro i successivi 90 giorni.
In ogni caso il Collegio si impegna a garantire che i contributi saranno concessi entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto.
Art. 8 Rendicontazione
Il Collegio si impegna a trasmettere alla Regione marche una relazione dell’attività svolta comprensiva dell’elenco analitico dei contributi erogati entro 120 giorni dalla stipula della presente convenzione.
Art. 9 Controlli
Il Collegio effettuerà, idonei controlli; i controlli di cui all’art. 71 e xx.xx. del DPR 445/2000, sulla veridicità, delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti, dovranno essere effettuati dal Collegio nella misura non inferiore del 5% del totale delle domande presentate.
La Regione Marche si riserva di effettuare eventuali controlli circa l’operato del Collegio Regionale dei Maestri di Sci.
Art. 10
Obbligo di Riservatezza
Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione della presente convenzione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.
Art. 11 Responsabilità
Ognuna delle parti esonera l’altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall’espletamento delle attività previste dal presente accordo.
Art. 12 Trattamento dei Dati Personali
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
2. Per il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE:
il Titolare del trattamento dei dati è l’Avvocato Xxxxxxxxx Xxxxx, Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’Ente Maestri di sci delle Marche, designata con delibera del 12 ottobre 2021, Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) sono disponibili nella intranet dell’Ente (url., ovvero bacheca) e sono stati comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto sono, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.
3. Per la Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR):
il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 – 60125 Ancona.
Il delegato al trattamento di tali dati è il Dirigente della P.F. Politiche giovanili e Sport. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati che La riguardano, è: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 – 60125 Ancona - casella email: xxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali attiene alla gestione ed esecuzione del rapporto disciplinato nell’accordo, in particolare in adempimento dei relativi obblighi assunti, degli ulteriori obblighi di legge e per gli specifici servizi richiesti. La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. b), c) ed e) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 50/2016.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici o di ricerca.
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati trattati verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori degli uffici della Giunta, che, per il trattamento dei dati, sono adeguatamente istruiti dal delegato del Titolare.
I dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati qualora la comunicazione risulti obbligatoriamente prevista o comunque necessaria per la gestione delle attività in convenzione.
I dati personali potranno altresì essere trasmessi a soggetti che trattano i dati medesimi in esecuzione di specifici contratti e che saranno, all’uopo, nominati Responsabili del trattamento e debitamente istruiti dal Titolare del trattamento.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non verranno per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. Non saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali a meno che ciò non sia strettamente connesso a richieste specifiche provenienti dal contraente (es. scambi internazionali), per le quali si acquisirà un apposito consenso.
I dati personali saranno trattati per il tempo di durata del rapporto di cui all’Accordo e per l'adempimento dei relativi obblighi e, comunque, secondo i termini applicabili per legge, tra
cui quelli prescrizionali, previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto negoziale anche dopo la sua definitiva cessazione.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all’indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione della Convenzione di cui alla D.G.R.
n. ……….. del e la gestione della relativa attività, pertanto l’interessato ha l’obbligo
di fornire i dati personali. Il mancato conferimento dei dati preclude l’instaurazione e/o la prosecuzione del rapporto con la Regione Marche.
4. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.
Art. 13 Sicurezza
1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008, integrato con il Decreto Legislativo n. 106 del 3/8/2009, quando il personale di una parte si reca presso la sede dell’altra parte per le attività connesse all’esecuzione della presente convenzione, il datore di lavoro, nell’accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
2. Ciascuna parte prende conoscenza delle misure adottate presso l’altra parte in materia di prevenzione e sicurezza e si impegna a rispettare i vincoli e le misure.
Art. 14 Controversie
Il Collegio risponde direttamente per ogni eventuale controversia nei confronti dei beneficiari dei contributi e di altri soggetti terzi, ritenendo indenne la Regione Marche da ogni eventuale responsabilità o controversia.
Le parti concordano di definire estragiudizialmente qualsiasi controversia che possa tra loro
nascere dalla presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo il foro competente è quello di Ancona.
Art. 15 Registrazione e Spese
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 2- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L’imposta di bollo viene assolta dal Collegio Regionale dei maestri di sci.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Ancona,
Per il Collegio Regionale Marche Maestri di Sci Per la Regione Marche
Il Presidente Il Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport
Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx