PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO FORNITURA IN IRU DI FIBRA OTTICA
PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO FORNITURA IN IRU DI FIBRA OTTICA
PROGETTO GARR‐X PROGRESS – Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud (Codice Identificativo del Progetto: PAC01_00003) finanziato nell’ambito del Piano di Azione Coesione (PAC) CUP B92F13000030001
SCHEMA DI
Contratto per la cessione di diritti d’uso in forma di IRU (Indefeasible Right of Use) su Fibra Ottica e relativi Servizi di Housing e Manutenzione
(il suddetto schema rappresenta il quadro contrattuale di riferimento e sarà integrato in base alle risultanze della procedura di gara)
Tra
Consortium GARR, con sede legale in Roma xxx xxx Xxxxx, 0 ‐ Xxxx, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato ”GARR”), nella persona del Presidente del Consortium GARR, munito dei necessari poteri;
e
, con sede legale in , Via , capitale sociale €
, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle
Imprese di n. , rappresentata , nato a il
, nella sua qualità di , iscrizione al ROC n ……… (di seguito anche Concedente, oppure “Fornitore”, oppure “Impresa”)
e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".
Premesso che
A. il Consortium GARR è un’Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:
i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle “e‐Infrastructure” della comunità scientifica e accademica nazionale;
iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le “e‐Infrastructure” ai livelli degli standard internazionali;
iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
B. è un Operatore di comunicazioni elettroniche titolare di una licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, e che stipula accordi di interconnessione con altri, ai sensi del decreto ministeriale del 25 novembre 1997, rilasciata dall’Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni in data ;
C. il Consortium GARR è titolare di un’autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell’art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
D. il Consortium GARR è il Soggetto Attuatore del Progetto “GARR‐X Progress – Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud” (codice identificativo PAC01_00003) ammesso al finanziamento del MIUR, con Decreto Direttoriale n. 1257 del 28 giugno 2013, nell’ambito del Piano di Azione Coesione(PAC);
E. Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al Progetto GARR‐X Progress è: B92F13000030001;
F. nell’ambito di tale Progetto, il Consortium GARR intende realizzare una rete di nuova generazione completamente in fibra ottica nelle 4 Regioni della Convergenza (Puglia, Calabria, Sicilia, Campania), tramite il ricorso all’acquisizione, dagli operatori di telecomunicazioni di diritti d’uso (nel seguito IRU: Indefeasible Right of Use) su Fibre Ottiche;
G. a tal fine il Consortium GARR ha esperito una procedura di gara, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 163 del 2006, per l’acquisizione, dagli operatori di telecomunicazioni, di IRU su Fibre Ottiche già esistenti o da realizzare e dei relativi servizi di housing e manutenzione;
H. , a seguito dell’esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n. …………………., come da atto di aggiudicazione del ;
I. è proprietario o altrimenti dispone a titolo di di una rete costituita da
Fibre Ottiche o Cavi Xxxxxx (come meglio definiti nel seguito) ed intende concedere al Consortium GARR diritti reali d’uso esclusivo su fibre ottiche secondo i termini e le condizioni previste dal presente Contratto (di seguito “il Contratto”);
J. dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dello stesso.
Considerato che
Il presente Contratto è co‐finanziato dal MIUR nell’ambito del Piano di Azione Coesione (PAC) – Avviso
D.D. n. 274/2013 del 15 febbraio 2013, ove si dispone che il Progetto GARR‐X Progress sia concluso tassativamente entro e non oltre il 30/03/2015 e rendicontato entro e non oltre il 30/06/2015, pena la revoca del finanziamento.
Pertanto costituisce termine essenziale del presente contratto, anche ai sensi dell’art. 1457 c.c., l’esatto adempimento delle prestazioni assunte in ordine alla realizzazione da parte dell’Impresa di un’infrastruttura di rete operativa e funzionale entro e non oltre il termine tassativo indicato al successivo Art. 5.
Il mancato rispetto di tale termine essenziale, ai sensi del successivo Art.5, determina la risoluzione espressa del presente accordo, ferma restando la facoltà del GARR di chiedere comunque l’adempimento della prestazione, nonché l’applicazione delle penali previste infra, salvo in ogni caso il diritto al pieno risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti da GARR.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.
Art. 1. Definizioni
Nel Contratto, salvo quanto diversamente indicato:
a) Apparato di Trasmissione o Apparato Trasmissivo significa qualsiasi apparato, apparecchiatura o risorsa di proprietà o nella disponibilità del GARR, che consenta la trasmissione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni da parte del GARR.
b) Cavi Ottici significano i cavi nella disponibilità di
oggetto di concessione dei Diritti da parte di al GARR;
contenenti le Fibre Ottiche
c) Data di Accettazione significa la data di accettazione delle Fibre Ottiche da parte del GARR, a seguito dell'esito positivo della Procedura di Collaudo e Accettazione;
d) Diritti su Fibre Ottiche o IRU (“Indefeasible Right of Use”) significa diritti reali di uso esclusivo delle Fibre Ottiche concessi da al GARR allo scopo di consentire a quest’ultimo di fornire
a terzi (intesi come pubblico qualificato di enti aventi caratteristiche omogenee) servizi di telecomunicazioni, a valere sulle Fibre Ottiche, che può prestare in base al proprio oggetto sociale.
e) Diritti di Passaggio significa i diritti di passaggio, scavo e costruzione su terreni, strade, ponti e, comunque, in via generale e non esaustiva, su ogni altra tipologia di bene immobile esistente su cui siano realizzati i cavidotti, che contengono le Fibre Ottiche; i Diritti di Passaggio sono concessi a
o ai suoi danti causa in virtù di accordi con entità pubbliche o private, titolari, a qualsivoglia titolo, del relativo diritto.
f) Evento di Forza Maggiore significa un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi e/o disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, allagamenti, guerre, sommosse, tumulti, condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse imprevedibili (nei limiti delle regioni interessate), blocco e/o occupazione di impianti e/o cantieri, sabotaggi, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione del presente Contratto, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla Parte interessata da tali atti, incendi, esplosioni o altre catastrofi, altre circostanze analoghe, ivi inclusi scioperi nazionali o locali, occupazioni e/o altri conflitti di lavoro relativi a dipendenti o collaboratori di una Parte e/o di terzi contraenti di una Parte, escluse brevi interruzioni di corrente o altri eventi che possano ragionevolmente essere mitigati da misure standard di ricovero disastri.
g) Fibre Ottiche significano le fibre appartenenti ad una o più Tratte Ottiche, che sono oggetto della concessione dei Diritti da al GARR, come meglio indicate nell’Allegato 1;
h) Xxxxxx se non espressamente specificato, s’intendono giorni solari.
i) Gravame significa vincolo, ipoteca, ogni e qualsiasi diritto di natura reale od obbligatoria, sequestro, pegno, costituito o spettante, per legge o per contratto, o per provvedimento giudiziale e/o amministrativo, o ad altro titolo, a favore di soggetti diversi da e dal GARR, che limiti la proprietà e/o il possesso e/o il godimento del bene su cui grava;
j) Ordine di Acquisto si intende il documento che il GARR invia al Fornitore al fine di richiedere la Fornitura di tratte in Fibra Ottica, specificandone l’identificativo riportato nella Consistenza del presente Contratto (nonché nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore), e i tempi di consegna.
k) PoP (Point of Presence) significa il sito (o i siti) dove può essere localizzato uno dei Punti di Terminazione.
l) Procedura di Collaudo e Accettazione significa l’insieme delle prove tecniche da effettuare sulle Fibre Ottiche, nei termini e modi stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
m) Punto di Terminazione significa il punto di demarcazione: (a) all’interno di un PoP, ovvero (b) in corrispondenza di un giunto di derivazione, dove sono terminate le Fibre Ottiche, ovvero(c) in corrispondenza dei Siti messi a disposizione del GARR dal Forniture, ovvero (d)al Pozzetto del
Fornitore.
n) Punto di Derivazione significa il punto appartenente alla Tratta Ottica dove le Fibre Ottiche della Tratta Ottica sono derivate verso un Punto di Terminazione.
o) Titolari di Diritti di Passaggio significa un qualsiasi ente, persona giuridica o fisica proprietaria ovvero in possesso, a qualsiasi titolo, del diritto di concedere a ovvero ai suoi danti causa Diritti di Passaggio.
p) Tratta Ottica indica uno o più segmenti (span) di fibra ottica che si sviluppano lungo la stessa direttrice, tra due Punti di Terminazione o tra un Punto di Terminazione e un Punto di Derivazione.
q) Specifiche Tecniche indicano le caratteristiche tecnico‐funzionali delle Fibre Ottiche riportate nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto).
Art. 2. Premesse
2.1 Le premesse, il considerato e gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Contratto. In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.
2.2 Elenco degli Allegati al presente Contratto:
− Allegato 1 ‐ Capitolato Tecnico di Gara rif. n. 1301, parte integrante della procedura di gara di cui al punto G) delle premesse, completo di tutti i suoi allegati;
− Allegato 2 ‐ Offerta Tecnica
− Allegato 3 ‐ Offerta Economica
− Allegato 4 ‐ Consistenza della Fornitura
Art. 3. Oggetto del Contratto
3.1 Con il presente Contratto concede al GARR, per la durata di 15 anni, l’IRU sulle Fibre Ottiche individuate negli Ordini di Acquisto che saranno emessi dal GARR nell’ambito del presente Contratto e si obbliga a prestare sulle suddette Fibre i Servizi di Housing e Manutenzione con le modalità di cui al successivo Art. 13 e ai paragrafi 3.2 e 3.7 del Capitolato Tecnico di Gara. GARR avrà il diritto di utilizzare le Fibre Ottiche in via esclusiva per la durata del presente Contratto, esclusivamente per fornire servizi a sé e a terzi, mediante collegamento delle Fibre Ottiche agli Apparati di Trasmissione. Il suddetto diritto di GARR potrà essere trascritto o registrato ai sensi di legge.
3.2 Il presente Contratto regola la fornitura delle tratte in Fibra Ottica che sia siano state aggiudicate al Fornitore sulla base della Procedura di gara di cui alla lettera G delle Premesse e riportate
nell’Allegato 4 – Consistenza della Fornitura. In particolare la concessione in IRU è relativa alle seguenti tipologie di tratta:
• fibra ottica spenta per la dorsale di rete;
• fibra ottica spenta per il rilegamento ai PoP della dorsale delle sedi delle istituzioni GARR, principalmente Università e centri di ricerca;
• fibra ottica spenta per il collegamento delle Scuole alla rete GARR‐X Progress.
Resta inteso che il Fornitore dei rilegamenti in fibra ottica per le Scuole provvede anche alla fornitura, installazione e manutenzione di apparati di accesso all’interno delle Scuole e di apparati di aggregazione presso i PoP GARR o eventualmente in Housing presso spazi messi a disposizione dal Fornitore, come descritto in dettaglio al paragrafo 3.4. del Capitolato Tecnico di gara. Anche per alcune sedi di istituzioni GARR, il Fornitore del rilegamento in fibra ottica provvede alla fornitura, installazione e manutenzione di un apparato di accesso all’interno del sito utente.
Art. 4. Durata
4.1 Il Fornitore dichiara che l’IRU sulle Fibre Ottiche si intende costituito per la durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR.
4.2 Il Fornitore sarà tenuto ad erogare i Servizi di Housing e Manutenzione delle tratte in fibra ottica, meglio descritti nei paragrafi 3.2 e 3.7 del Capitolato Tecnico di Gara per la durata di:
• 15 (quindici) anni, decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR, per le tratte in Fibra appartenenti alla dorsale e le tratte di accesso delle sedi principali degli Enti Soci del GARR come indicati nell’Allegato 4 ‐ Consistenza della Fornitura;
• 5 (cinque) anni rinnovabili per altri due quinquenni, decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR, con accordo scritto dalle Parti, previa rinegoziazione del relativo costo, per le tratte di accesso delle altre sedi di Istituzioni GARR così come specificato nell’Allegato 4 ‐ Consistenza della Fornitura.
• La decorrenza e la durata del Servizio di Housing e Manutenzione per le tratte di accesso delle sedi delle Scuole e di alcune delle Istituzioni GARR (così come specificato nell’Allegato 4 ‐ Consistenza della Fornitura) saranno indicate con specifico Ordine di Acquisto che sarà emesso dal GARR, previa verifica della necessaria copertura finanziaria.
4.3 Il Fornitore sarà tenuto ad erogare il Servizio di Manutenzione degli apparati di accesso per le Scuole e per alcune delle Istituzioni GARR (così come specificato nell’Allegato 4 ‐ Consistenza della Fornitura) nonché degli apparati di Aggregazione per le Scuole, per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR.
Art. 5. Termine essenziale di Esecuzione, diffida ad adempiere e termini di Consegna
5.1 Il Fornitore si obbliga espressamente a concludere positivamente la prima fase del collaudo così come definita nel Capitolato Tecnico, mediante la trasmissione a GARR del relativo Verbale, delle Fibre Ottiche di dorsale entro e non oltre 120 giorni dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto da parte di GARR, a valere quale termine essenziale del presente contratto, anche ai sensi dell’art. 1457 c.c., in conformità con le tipologie, tempistiche e percentuali indicate nel paragrafo 3.5 – Rilascio della fornitura del Capitolato Tecnico di Gara e riportate nella tabella di cui al successivo punto 5.5.
5.2 Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del suddetto termine essenziale determina di diritto la risoluzione totale del presente contratto, se la percentuale di tratte di dorsale consegnate è inferiore all’80%. In tal caso nulla sarà dovuto dal GARR per gli elementi della fornitura (fibra, apparati di accesso, siti di housing ecc.) già realizzati fino a tale termine, che dovranno eventualmente essere rimossi a cura e spese del Fornitore. Fermo in ogni caso il diritto del GARR al risarcimento del danno subito.
5.3 Nel caso in cui, allo scadere del termine essenziale, la percentuale di tratte di dorsale consegnate sia maggiore o uguale all’80% il GARR ha la facoltà di avvalersi del diritto di risoluzione parziale del contratto, limitatamente alle parti dell’infrastruttura non consegnate entro il suddetto termine essenziale. Pertanto, in tale caso, nulla sarà dovuto dal GARR al Fornitore per le parti non consegnate entro il termine previsto. Fermo in ogni caso il diritto del GARR al risarcimento del danno subito.
5.4 Con riferimento ai precedenti commi 5.2 e 5.3, il GARR ha comunque facoltà di esigere l’esecuzione della prestazione non effettuata nonostante la scadenza del termine essenziale. Nel caso in cui GARR voglia avvalersi di detta facoltà deve darne notizia al Fornitore entro tre giorni dal termine suddetto.
5.5 Al fine di monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), nella tabella qui di seguito sono riportati i parametri di riferimento ed in particolare le tipologie, tempistiche e percentuali di realizzazione e di consegna delle tratte in fibra ottica:
Tipologia di Tratta | n. di giorni dall'Ordine di Acquisto | Stato di Avanzamento (% tratte collaudate dal Fornitore 1a fase) |
Dorsale | 75 | 40% |
90 | 60% | |
105 | 80% | |
120 | 100% |
Tipologia di Tratta Accesso istituzioni GARR | n. di giorni dall'Ordine di Acquisto 75 | Stato di Avanzamento (% tratte collaudate dal Fornitore 1a fase) 40% |
90 | 60% | |
105 | 75% | |
120 | 90% | |
Accesso sedi Scuole | 135 75 | 100% 40% |
90 | 60% | |
105 | 70% | |
120 | 80% | |
135 | 90% | |
150 | 100% |
Tabella 1 : Parametri di verifica dello Stato di Avanzamento della fornitura
Si specifica che le percentuali indicate per ciascuna tipologia di tratte nella colonna Stato di Avanzamento della Tabella 1, sono calcolate con riferimento alle tratte appartenenti ad un Ordine di Acquisto. Come meglio illustrato nel Capitolato Tecnico di Gara (paragrafo 3.5 Rilascio della Fornitura) per ciascuna tipologia la percentuale è calcolata come rapporto tra numero di tratte collaudate positivamente dal Fornitore e numero totale di tratte presenti nello specifico Ordine di Acquisto.
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione della fornitura non vengano rispettati le modalità ed i termini previsti per gli stati di avanzamento della realizzazione delle tratte, sopra indicati, GARR, sentito il Direttore dell’esecuzione dei contratti di cui al successivo Art. 7, invierà diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto per le tratte interessate da ritardo, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, con riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti dal GARR.
5.6 A partire dalla sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è tenuto a svolgere tutte le attività propedeutiche alla realizzazione delle tratte di fibra ottica facenti parte della fornitura che si sia aggiudicato entro limiti temporali ben definiti. In particolare il Fornitore sarà tenuto a:
a. inviare copia dei verbali redatti durante i sopralluoghi propedeutici all’attestazione delle fibre ottiche oggetto della fornitura in tutti i PoP appartenenti al/i Lotto/i entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto;
b. inviare copia dei verbali redatti durante i sopralluoghi propedeutici all’attestazione delle fibre ottiche presso le sedi Utente oggetto della fornitura, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto;
c. inviare copia dei verbali redatti durante i sopralluoghi propedeutici all’attestazione delle fibre ottiche presso le Scuole oggetto della fornitura, entro 20 giorni dal relativo Ordine di Acquisto;
d. inviare copia dei verbali redatti durante i sopralluoghi propedeutici all’attestazione delle fibre ottiche ed installazione di apparati di aggregazione degli accessi delle Scuole oggetto della fornitura presso i siti di housing del Fornitore dove verranno ospitati i suddetti apparati entro 30 giorni dal relativo Ordine di Acquisto;
e. inviare copia della richiesta dei permessi di posa di fibra ottica e/o scavo inoltrata alle Autorità competenti, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto per tutte le attività relative all’infrastruttura del Fornitore che non richiedano l’effettuazione di un sopralluogo presso i siti che ospitano i PoP o le sedi Utente;
f. inviare copia della richiesta dei permessi di posa di fibra ottica e/o scavo inoltrata alle Autorità competenti, entro 35 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto nei casi in cui è stato effettuato un sopralluogo presso i siti che ospitano i PoP o le sedi Utente di cui ai precedenti punti a, b;
g. inviare copia della richiesta dei permessi di posa di fibra ottica e/o scavo inoltrata alle Autorità competenti, entro 35 giorni dal relativo Ordine di Acquisto nei casi in cui è stato effettuato un sopralluogo presso le Scuole di cui al precedente punto c;
h. garantire l’accesso a tutti i siti di housing, dove GARR intenderà installare i proprio apparati trasmissivi o di amplificazione, al personale GARR o altro personale autorizzato da GARR per svolgere i sopralluoghi propedeutici all’installazione degli stessi entro 30 giorni a partire dalla comunicazione di GARR.
5.7 Resta inteso che il Fornitore aggiudicatario dovrà entro 45 giorni solari dall’emissione degli Ordini di Acquisto presentare la versione esecutiva del piano di realizzazione, nel quale, per tutte le componenti della fornitura, dovranno essere indicate attività realizzative previste e i relativi tempi di attuazione.
Art. 6. Connessione degli Apparati di Trasmissione
6.1 Ai fini dell’esercizio dei Diritti sulle Fibre Ottiche, il GARR ha diritto di installare e connettere alle Fibre Ottiche i propri Apparati di Trasmissione, restando il GARR esclusivamente responsabile della relativa gestione.
6.2 Resta inteso che GARR avrà la facoltà di eseguire una derivazione delle Fibre Ottiche oggetto del presente Contratto al fine di interconnettere un proprio utente e/o altro operatore di telecomunicazioni secondo modalità e tempistiche di volta in volta concordate per iscritto con
.
Art. 7. Direttore dell’esecuzione dei contratti di fornitura per XXXX e responsabile dei contratti dell’impresa contraente
7.1 Considerata la natura del presente contratto il GARR ritiene, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l’osservanza delle leggi vigenti, di nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto per il GARR. In particolare, il Direttore per l’esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:
• verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto di fornitura;
• autorizzare l’emissione della fattura da parte dell’Impresa e conseguente benestare al pagamento della stessa;
• controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel Capitolato Tecnico di Gara, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’Art. 5 del presente contratto;
• segnalare tempestivamente a GARR gli inadempimenti e/o ritardi del Fornitore;
• controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.
7.2 Il Responsabile del procedimento per il GARR può, dandone comunicazione all’Impresa contraente, avocare a sé i compiti del Direttore dell’esecuzione o nominare altro Direttore per l’esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.
7.3 Per consentire i fini previsti dal presente contratto, l’Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l’organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali.
Art. 8. Procedura di Collaudo e Accettazione
8.1 Prima dell’effettiva consegna da parte del Fornitore, ogni Tratta in fibra ottica dovrà essere sottoposta a Collaudo. Il Collaudo avverrà in due fasi. La prima fase verrà condotta dal Fornitore, conformemente a quanto specificato nel Capitolato Tecnico. L’esito del Collaudo dovrà essere comunicato a GARR mediante apposito Verbale di Collaudo sottoscritto dal Fornitore. Entro i limiti di tempo fissati nel Capitolato Tecnico, dalla data di collaudo con esito positivo da parte del Fornitore, GARR effettuerà le sue operazioni di verifica e accettazione della fornitura (seconda fase del Collaudo).
8.2 Qualora GARR rilevi difformità della fornitura rispetto ai parametri minimi specificati nel Capitolato Tecnico, il collaudo, così come attestato dal relativo verbale, avrà esito negativo. Sarà cura del GARR inviare al Fornitore copia del verbale contenente la descrizione dei difetti o delle mancanze riscontrate. In questa ipotesi il GARR ha facoltà di applicare le penali per ritardata consegna, se del caso, previste all’Art. 14.
8.3 Il Fornitore sarà tenuto alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate sull’oggetto della fornitura ad esso imputabili entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di collaudo negativo, dando comunicazione scritta al GARR di essere nuovamente disponibile al collaudo. Qualora, trascorso il suddetto termine, gli elementi oggetto della fornitura (fibra, apparati di accesso, siti di housing ecc.) non siano ancora disponibili per il collaudo, il GARR ha facoltà di applicare la disciplina della risoluzione riportata all’Art. 5 del presente contratto.
8.4 In caso di nuovo esito negativo del collaudo, il GARR potrà alternativamente applicare la disciplina della risoluzione riportata all’Art. 5 del presente contratto ovvero, a proprio insindacabile giudizio, accettare comunque la fornitura applicando le penali descritte e quantificate al successivo Art. 14.
8.5 In caso di esito positivo della verifica, la firma del Verbale di Collaudo da entrambe le Parti varrà come accettazione della Fornitura da parte di XXXX, fatta salva la garanzia di cui all’Art. 12.
Art. 9. Corrispettivo
9.1 A titolo di corrispettivo dei Diritti d’uso della fibre ottiche, comprensivo anche della fornitura e posa in opera delle stesse, il GARR corrisponderà a i corrispettivi indicati nei relativi Ordini di Acquisto comprensivo di IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo delle tratte in fibra ottica indicate negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni data fattura, a valle dell’acquisizione del DURC e della positiva verifica sulla regolarità contributiva effettuata dal GARR.
9.2 A titolo di corrispettivo per i Servizi di Housing e Manutenzione descritti nei paragrafi 3.2 e 3.7 del Capitolato Tecnico di Gara, il GARR corrisponderà a _ i canoni annuali indicati nei relativi Ordini di Acquisto comprensivi di IVA ed eventuali oneri di legge. Tali canoni si intendono invariati per la durata dei Servizi di cui all’Art. 4. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio di Housing e Manutenzione. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura, a valle dell’acquisizione del DURC e della positiva verifica sulla regolarità contributiva effettuata dal GARR. Nel caso di applicazioni di penali di cui al successivo Art. 14, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell’evento lesivo.
Art. 10. Estensione della Fornitura
10.1 Nell’arco dell’esecuzione del contratto il GARR si riserva la facoltà, qualora si verificasse la necessità, di chiedere l’aumento o la diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione. In tal caso l’Impresa è tenuta ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni del contratto, e non ha diritto alla risoluzione del contratto, né ad alcun risarcimento.
10.2 L’estensione della fornitura, alle stesse condizioni del presente atto e secondo i Livelli di Servizio (SLA) e le specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico (All.1), potrà avvenire per tutti gli Ordini di Acquisto emessi dal GARR entro e non oltre 6 (sei) mesi solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
Art. 11. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
11.1 si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
11.2 si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
11.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
11.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto di IRU siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto di IRU si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
11.5 si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subaffidatari, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
11.6
si obbliga con riferimento ai contratti eventualmente sottoscritti con
imprese terze, in qualità di subaffidatari, a trasmettere al Consortium GARR, oltre alle informazioni di cui all’Art.118 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subaffidamento è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subaffidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.
11.7 Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte di cui al comma precedente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., né da immediatamente comunicazione al Consortium GARR e alla Prefettura‐ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
11.8 , si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Art. 12. Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore
12.1 Il Fornitore dichiara e garantisce:
(a) di adempiere al Contratto e alle disposizioni previste nell’autorizzazione generale e nella licenza individuale e a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore;
(b) che le Fibre Ottiche oggetto del presente Contratto saranno rese disponibili in IRU in buono stato e pienamente idonee all’uso;
(c) che non sussistono Gravami sulle Fibre Ottiche che possano limitare, interferire con e/o pregiudicare i Diritti del GARR;
(d) di poter disporre e quindi poter concedere i Diritti al GARR nei termini ed alle condizioni di cui al Contratto;
(e) di comunicare tempestivamente ad ogni organo e/o autorità governativa e/o amministrativa e/o di regolamentazione le informazioni richieste riguardo ai Cavi Ottici ed al loro utilizzo;
(f) di porre in essere le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare l’IRU del GARR sulle Fibre Ottiche, anche nei confronti dei terzi, informando immediatamente GARR in caso di sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sulle Infrastrutture sulle quali GARR ha acquisito IRU, facendo del proprio meglio per risolvere le eventuali controversie e cercando, ove possibile e/o opportuno, di offrire soluzioni per mitigare le conseguenze negative derivanti da tale(i) controversia(e).
12.2
è inoltre responsabile, con oneri e costi a proprio esclusivo carico,
dell’ottenimento e della conservazione dei Diritti di Passaggio e si farà carico delle eventuali e possibili controversie che dovessero insorgere con i titolari dei Diritti di Passaggio .
12.3 Nel caso in cui uno o più dei Diritti di Passaggio delle Tratte Ottiche decadano ovvero siano revocati, scadano e non sia più possibile per rinnovarli, la stessa si impegna ad offrire al GARR una soluzione tecnica alternativa, funzionalmente equivalente a quella resa possibile dall'uso delle Fibre Ottiche attraverso la Tratta Ottica per la quale erano stati ottenuti i Diritti di Passaggio, prima della loro parziale o totale dismissione. La soluzione alternativa potrà prevedere una variazione della lunghezza della Tratta non superiore a 5 Km rispetto alla lunghezza riscontrata in fase di Accettazione, a parità di Punti di Terminazione. La realizzazione della soluzione alternativa dovrà essere effettuata secondo i termini previsti per le variazione di
tracciato descritti nel Capitolato Tecnico di Gara.
12.4 GARR può accettare, se equivalente, la soluzione alternativa proposta da , che sosterrà i relativi costi di approntamento delle Fibre Ottiche. Al nuovo percorso si applicheranno i termini e le condizioni del presente Contratto. Nel caso in cui la soluzione alternativa, proposta da
, non fosse funzionalmente equivalente e GARR ritenesse di non accettarla, il presente Xxxxxxxxx si intenderà cessato limitatamente alla Tratta Ottica per la quale siano venuti meno i Diritti di Passaggio. In tal caso il Fornitore, a decorrere dalla data in cui sono venuti meno i Diritti di Passaggio, sarà tenuto a restituire al GARR, i ratei a scadere, non utilizzati, del corrispettivo relativo all’IRU di cui all’Art. 9.1.
12.5 Salvo quanto espressamente previsto dal Contratto,
non presta nessuna
ulteriore dichiarazione, garanzia né assume alcun’altra obbligazione riguardo al godimento delle Fibre Ottiche per qualsiasi fine o uso particolare da parte di GARR.
Art. 13. Servizi di Manutenzione e di Housing
13.1 Per Servizio di Manutenzione si intende il servizio effettuato dal Fornitore sulle Fibre Ottiche oggetto di cessione di IRU e sugli apparati oggetto della fornitura di cui all’Art. 3.2, per la durata indicata all’Art. 4.
13.2 La Manutenzione delle Fibre si compone di un livello di Manutenzione Preventiva, di un livello di Manutenzione Correttiva, come meglio definito nel paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico di Gara.
13.3 GARR si impegna a non eseguire alcun intervento di manutenzione e/o sostituzione e/o intervento e/o modifica delle Tratte in Fibra Ottica in violazione del presente articolo.
13.4 Per Servizio di Housing si intende la messa a disposizione da parte del Fornitore di appositi spazi per ospitare gli apparati di telecomunicazione di proprietà del GARR, al fine di consentire l’amplificazione del segnale trasmissivo lungo le tratte di dorsale di media e lunga distanza o per la realizzazione di Punti di Presenza (PoP) della propria rete o per l’Aggregazione dei collegamenti in fibra ottica delle Scuole nelle quattro regioni di Convergenza. Le specifiche del Servizio di Housing sono descritte nel dettaglio al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico.
13.5 Il Fornitore è tenuto ad assicurare che lo spazio allocato per ospitare gli apparati del GARR, rispetti per tutta durata del Contratto i requisiti ambientali, di alimentazione, di accessibilità e di sicurezza definiti nel Capitola Tecnico.
Art. 14. Livelli di Servizio (SLA) e Penali
14.1 Livelli di Servizio per la Manutenzione delle Fibre Ottiche: fatti salvi i casi di Forza Maggiore, i livelli di servizio concordati (SLA) tra le Parti e garantiti dal Fornitore per il Servizio di Manutenzione delle Fibre Ottiche sono riportati nella tabella qui di seguito:
Livello di servizio fibre ottiche | Valore di soglia |
Disponibilità semestrale delle tratte di dorsale | ≥ 99.2% |
Disponibilità semestrale delle tratte di accesso | ≥ 99.5% |
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante su tratta di dorsale per 80% dei guasti su base semestrale | Entro 8 ore |
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante su tratta di dorsale per 100% dei guasti su base semestrale | Entro 9 ore |
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante su tratta di accesso per 100% dei guasti su base semestrale | Entro 7 ore |
Tempo di intervento e ripristino guasto non bloccante | Entro e non oltre 30 giorni |
Tabella 2: Valori di soglia dei livelli di servizio per le fibre ottiche
14.2 Livelli di Servizio per i siti di Housing: fatti salvi i casi di Forza Maggiore, i livelli di servizio concordati (SLA) tra le Parti e garantiti dal Fornitore per il Servizio di Housing sono riportati nella tabella qui di seguito :
Livello di servizio housing | Valore di soglia |
Disponibilità semestrale | ≥ 99.4% |
Tempo di intervento e ripristino per guasto ambientale bloccante | Entro 6 ore |
Tempo di intervento e ripristino guasto ambientale non bloccante | Entro 15 giorni |
Tempo massimo di accesso ai siti di housing del personale GARR | Entro 6 ore |
Tabella 3: Valori di soglia dei livelli di servizio di housing
14.3 Livelli di Servizio per gli apparati di terminazione e di Aggregazione per le Scuole: i livelli di servizio concordati (SLA) tra le Parti e garantiti dal Fornitore per gli apparati di terminazione e di Aggregazione per le Scuole sono descritti nella tabella di seguito riportata:
Servizio di Descrizione Copertura del Manutenzione servizio |
SD8 ‐ Same Day Tempo di intervento e ripristino 8h solari in 24hx7x365 continuità con il giorno solare successivo. |
NBD ‐ Next Business Day Tempo di intervento e ripristino 12h lavorative 8:00‐20:00 lun‐ven in continuità con il giorno lavorativo successivo. |
Tabella 4: Definizione dei livelli di servizio per la manutenzione degli apparati
Tipologia apparati | Servizio di Manutenzione previsto | |
Collegamento delle Scuole | Ethernet Access Switch | SD8 |
Router utente CPE | NBD |
Tabella 5: Livelli di servizio della manutenzione per tipologia di apparati
14.4 Penali per Xxxxxxx nella consegna: per il mancato rispetto del termine essenziale indicato all’Art. 5, nel caso in cui GARR decida di avvalersi della propria facoltà di pretendere comunque l’adempimento della prestazione, fino al momento dell’effettiva consegna, nonché, in caso di esito negativo del collaudo, nel periodo di tempo occorrente per l’eliminazione dei vizi riscontrati secondo quanto previsto dall’Art. 8 e, comunque, fino al momento dell’effettiva consegna saranno applicate delle penali giornaliere articolate come segue:
o Tratte di dorsale soggette a ritardo: 0,1% dell’importo complessivo relativo all’IRU delle tratte di dorsale comprese nell’Ordine di Acquisto per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo relativo all’IRU delle tratte di dorsale comprese nell’Ordine di Acquisto a cui appartiene la tratta oggetto del ritardo.
o Tratte di accesso soggette a ritardo rispetto al termine temporale di 135 giorni per le sedi di istituzioni GARR e di 150 giorni per le sedi delle Scuole: 250,00 Euro (duecentocinquanta/00) fino ad un massimo del 10% dell’importo calcolato come media del costo dell’IRU di tutte le tratte di Accesso di Istituzione GARR o delle Scuole indicate nell’Ordine di Acquisto al prezzo di offerta (vedi Allegato 3).
Resta inteso che il valore complessivo delle penali per ritardata consegna non potrà in ogni caso eccedere il 10% dell’importo complessivo relativo all’IRU di cui al precedente Art. 9.1, fermo restando che qualora l’importo delle penali dovesse superare tale limite GARR potrà risolvere il presente contratto secondo quanto previsto agli Art. 5 e Art. 16 del presente contratto.
Nel caso in cui il corrispettivo relativo all’IRU di cui all’Art. 9.1 del presente contratto fosse stato già corrisposto dal GARR, il Fornitore sarà tenuto a restituire parte del relativo importo, corrispondente all’ammontare della penale applicata.
14.5 Penali per Difetti e/o Carenze qualitative: in caso di difetti e/o carenze qualitative delle fibre fornite ovvero di difformità rispetto a quanto dichiarato nella proposta tecnica dell’Impresa o, ancora, in caso di inutilizzabilità di elementi delle stesse, riscontrate durante il collaudo oppure anche successivamente, nel corso della durata dell’IRU, sarà cura del GARR comunicare per iscritto al Fornitore la descrizione dei difetti o delle mancanze riscontrate.
Il Fornitore sarà tenuto all’eliminazione dei difetti e/o delle carenze ad esso imputabili entro 15 giorni solari dalla suddetta comunicazione. Nel corso di tale periodo di tempo, si applicano le
penali previste per il ritardo nella consegna, nel caso in cui le difformità si siano riscontrate in fase di rilascio.
Nel caso in cui l’eliminazione dei vizi non sia possibile o, comunque, il Fornitore non provveda in tal senso, GARR avrà facoltà di procedere alla risoluzione parziale del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., relativamente alla/e tratta/e in fibra ottica in cui sono stati riscontrati i vizi suddetti.
Nel caso in cui la risoluzione avvenga nel corso della durata dell’IRU, GARR ha diritto alla restituzione dell’importo relativo ai ratei del corrispettivo a scadere non utilizzati.
In alternativa, XXXX potrà comunque decidere di accettare/mantenere la fornitura in IRU della porzione di infrastruttura affetta da vizi/difformità. In tal caso, sarà applicata una penale pari:
o per le tratte di dorsale: al 20% del costo dell’IRU della tratta di dorsale inclusa nell’Ordine Acquisto che presenta gravi carenze qualitative.
o per le tratte di accesso: al 5% del costo dell’IRU della singola tratta di accesso inclusa nell’Ordine Acquisto a cui appartiene la tratta in fibra che presenta gravi carenze qualitative.
Nel caso in cui il corrispettivo relativo all’IRU di cui all’Art. 9.1 del presente contratto fosse stato già corrisposto dal GARR, il Fornitore sarà tenuto a restituire parte del relativo importo, corrispondente all’ammontare della penale applicata.
14.6 Penali per Indisponibilità della fibra ottica: con riferimento al Servizio di Manutenzione delle fibre ottiche, per ogni ora di indisponibilità delle tratte eccedente la soglia concordata e riportata nella Tabella 2 saranno applicati le penali indicate qui di seguito.
[(Canone annuo di Manutenzione + Canone annuo di Housing) della Tratta di dorsale]/2 (24 ∗ 6)ore nel semestre
Penale Applicata per ogni ora di indisponibilità di una tratta di dorsale eccedente lo SLA concordato
Tabella 6: Penali per indisponibilità delle Tratte di dorsale
Canone annuo di Manutenzione della tratta di Accesso/2 (24 ∗ 6)ore nel semestre
Penale Applicata per ogni ora di indisponibilità di una tratta di Accesso eccedente lo SLA concordato
Tabella 7: Penali per indisponibilità delle Tratte di Accesso
14.7 Penali per Indisponibilità dei siti di Housing: con riferimento al Servizio di Housing (degli apparati di Amplificazione, dei PoP GARR e degli apparati di Raccolta delle tratte di Accesso delle Scuole), per ogni ora di indisponibilità del sito di Housing eccedente la soglia concordata e riportata nella Tabella 3 saranno applicate le penali indicate qui di seguito.
[Canone annuo di Manutenzione delle Tratte di dorsale interessate + Canone annuo di Housing]/2 (24 ∗ 6)ore nel semestre
Penale Applicata per ogni ora di indisponibilità del sito di housing di Apparati di Amplificazione
Tabella 8: Penali per indisponibilità del sito di housing di Apparati di Amplificazione
[Canone annuo Manutenzione Tratte di Accesso Ist. GARR e Scuole interessate + Canone annuo di Housing]/2 (24 ∗ 6)ore nel semestre
Penale Applicata per ogni ora di indisponibilità del sito di housing di PoP GARR e Apparati di Raccolta Scuole
Tabella 9: Penali per indisponibilità dei siti di Housing di PoP GARR e Apparati di Raccolta Scuole
14.8 Penali per superamento dei Tempi di Ripristino dichiarati: con riferimento al Servizio di Manutenzione delle fibre ottiche, per ogni ora eccedente il Tempo di Ripristino dichiarato dal Fornitore (entro la soglia di indisponibilità concordata) e riportati nella Tabella 2 saranno applicate le penali indicate qui di seguito:
• Tratte di dorsale: 0,1% del Canone annuo di Manutenzione della tratta di dorsale per ogni ora di ritardo
• Tratte di accesso: 0,1% del Canone di Manutenzione della tratta di Accesso per ogni ora di ritardo
Resta inteso che il valore complessivo delle penali per il superamento dei Livelli di Servizio concordati per la Manutenzione delle fibre ottiche e Housing degli Apparati, non potrà in ogni caso eccedere il 10% dell’importo complessivo relativo al Servizio di Housing e Manutenzione di cui al precedente Art. 9.2.
14.9 Penali per superamento Tempi di Ripristino guasti apparati: con riferimento alle funzionalità degli apparati di terminazione e di Aggregazione Scuole, un ritardo nel ripristino delle funzionalità trasmissive determinerà l’applicazione delle seguenti penali:
Tipologia apparati | Livello di Servizio di Manutenzione previsto | Ritardo nella risoluzione del guasto | PENALE |
Ethernet Access Switch Router utente CPE | SD8/NBD | In caso di superamento del tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore. | 30% del canone mensile del corrispondente apparato. |
SD8/NBD | Oltre le 8 ore solari eccedenti il tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore. | 100% del canone mensile del corrispondente apparato. |
Tabella 10: Penali per superamento tempi di ripristino guasti apparati
Art. 15. Forza Maggiore
15.1 Né né GARR saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.
15.2 La Parte interessata dall’Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all’altra Parte, indicando se possibile la natura dell’evento, la sua possibile durata e gli effetti sull’adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.
15.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell’Evento di Forza Maggiore.
15.4 Qualora a causa di un Evento di Forza Maggiore il GARR non sia in grado di esercitare i Diritti su una o più Fibre Ottiche per almeno 15 (quindici) giorni, le Parti concorderanno le azioni più opportune per consentire al GARR l’esercizio dei Diritti.
15.5 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente alla Tratta in Fibra Ottica per la quale si siano verificate le cause di Forza Maggiore, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.
Art. 16. Risoluzione
16.1 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore del termine essenziale del contratto si applicano le disposizioni contenute all’Art. 5 del presente contratto.
16.2 Ai sensi dell’articolo 1353 del codice civile, il presente Contratto si intenderà risolto nel caso in cui venga revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti delle licenze e/o autorizzazioni in base alle quali il Fornitore esercita la propria attività mediante le Fibre Ottiche, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell’Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di autorità di regolamentazione e/o di giudici ordinari od amministrativi.
16.3 Qualora il Fornitore non sia in grado di proporre un percorso alternativo funzionalmente equivalente, ai sensi del precedente Art. 12, XXXX potrà risolvere parzialmente il Contratto, relativamente alla singola tratta in relazione alla quale i Diritti di Passaggio sono venuti meno, previa comunicazione scritta di volersi avvalere della facoltà di risoluzione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
16.4 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Manutenzione delle Fibre Ottiche previste nell’Art. 14, XXXX avrà la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il presente Contratto, ovvero l’Ordine di Acquisto, relativamente alle tratte interessate, mediante dichiarazione scritta.
16.5 Il presente Xxxxxxxxx s’intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi dell’Art. 21 (Trasparenza).
16.6 Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto ai sensi dell’articolo 1353 del codice civile, e con esso tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell’affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell’interesse di XXXX, la quale potrà rinunciarvi entro 15 giorni dal suo avveramento.
16.7 A seguito della scadenza o risoluzione del Contratto, con esclusione dei casi di inadempimento del
Fornitore,
avrà diritto di rientrare nel pieno possesso delle Fibre Ottiche
utilizzate dal GARR, e quest’ultimo, a semplice richiesta scritta di , sarà obbligato a riconsegnare le Fibre Ottiche liberandole dagli Apparati di Trasmissione o da qualunque altra attrezzatura che sia stata collegata dal GARR.
16.8 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 5 del presente contratto, in caso di mancato rispetto del termine essenziale da parte del Fornitore, in ogni altro caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.
Art. 17. Ulteriori cause di Risoluzione
17.1 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l’art. 1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
• cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto;
• condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell’Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
• fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, e messa in liquidazione del Fornitore.
17.2 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo raccomandata AR, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell' evento.
17.3 Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata AR da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.
17.4 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.
Art. 18. Foro Competente
18.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.
Art. 19. Garanzie di Esecuzione
19.1 A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto per quanto riguarda l’IRU sulle fibre ottiche, l’Impresa dovrà costituire una specifica garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nel 10% (o 5% nei casi previsti dalla legge) del corrispettivo di cui all’Art. 9.1, in uno dei seguenti modi:
1. attestazione di bonifico sul conto corrente bancario intestato a Consortium GARR, presso la ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
3. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni;
4. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nei documenti di cui ai punti 2), 3), 4) devono essere inserite, a pena di esclusione:
• l’espressa ed incondizionata rinuncia dell’istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
• l’esplicita indicazione della loro validità, che dovrà comunque coprire il tempo necessario a completare le attività di collaudo e accettazione della fornitura oggetto del presente Contratto (vedi Allegato 4 – Consistenza della fornitura)
19.2 A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto, per quanto riguarda i Servizi di Housing e Manutenzione, l’Impresa dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nel 10% (o 5% nei casi previsti dalla legge) del corrispettivo di cui all’Art. 9.2, in uno dei seguenti modi:
1. attestazione di bonifico sul conto corrente bancario intestato a Consortium GARR, presso la ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
3. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni;
4. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nei documenti di cui ai punti 2), 3), 4) devono essere inserite, a pena di esclusione:
• l’espressa ed incondizionata rinuncia dell’istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
• l’esplicita indicazione della loro validità, che non potrà essere inferiore a 5 (cinque) anni.
Art. 20. Riservatezza e Tutela Dati Personali
20.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che
(a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
(b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
(c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
(d) xxxxxxx essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.
20.2 Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo di 5 anni.
20.3 Le Parti s’impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare verifiche a tutela del credito.
20.4 Ciascuna Parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.
Art. 21. Trasparenza
21.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
21.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 22. Divieto di cessione del contratto
22.1 E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
Art. 23. Subaffidamento
23.1 Il subaffidamento di determinate prestazioni è sottoposto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del committente. In ogni caso, il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del GARR di quanto subaffidato.
23.2 L’affidamento in subaffidamento è sottoposto alle seguenti condizioni: il Fornitore deve depositare presso il Consortium GARR il contratto di subaffidamento, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subaffidante. Con il deposito di tale contratto, comunque denominato, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subaffidatario, delle condizioni di idoneità (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. cui si rinvia negozialmente) e dei requisiti previsti dall’avviso di gara (possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio oggetto corrispondenti alla prestazione oggetto di subaffidamento secondo la valutazione discrezionale di GARR; di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).
23.3 Ai fini del presente articolo è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare preventivamente, a Consortium GARR, il nome del subaffidatario, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
23.4 Il subaffidamento, in qualsiasi forma, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Consortium GARR dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti e delle prestazioni comunque eseguite.
Art. 24. Modifiche
24.1 Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti. Resta tuttavia inteso che esso recepirà automaticamente ogni e qualsiasi modifica imposta per legge e/o che venisse legittimamente richiesta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsiasi altra Autorità Italiana o Europea preposta alla tutela della concorrenza e del mercato nei settori di specifica attività di e di GARR. Le Parti concorderanno in buona fede le azioni più opportune per consentire al GARR l'esercizio dei Diritti in ogni caso in maniera equa e ragionevole.
Art. 25. Disposizioni varie e Comunicazioni
25.1 e GARR si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal Contratto, che siano ragionevolmente richiesti/e dall’altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti del Contratto in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto.
25.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell’esercizio di diritti previsti a suo favore dal Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti. Ogni diritto previsto dal Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti derivanti dall’Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.
25.3 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.
25.4 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di posta elettronica certificata (ii) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento, (iii) in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:
per : .....................................
per il GARR: ……………………………
ovvero all’indirizzo che la Parte interessata comunicherà all’altra per iscritto nelle forme di cui sopra.
Art. 26. Sicurezza del personale
26.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente, nel caso di affidamento di lavori nei siti indicati dal
GARR: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell’altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l’altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.
26.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare xxxxxx dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
26.3 Permangono a carico di ogni singola Parte gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.
26.4 Resta inteso che il personale di ognuna delle Parti sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall’altra Parte. Con i termini "dipendenti" e “personale” si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
Art. 27. Codice Etico
27.1 Il GARR dichiara di conoscere le previsioni di cui al X.Xxx. 231/2001 (il “Decreto”) e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del Contratto, a principi di trasparenza e correttezza.
27.2 Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ciascuna Parte, ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata del Contratto.
27.3 Ciascuna Parte si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei propri documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mettere a disposizione della controparte i relativi documenti adottati.
27.4 Il GARR dichiara di aver preso atto che ha adottato il Codice Etico (di seguito “Codice Etico”) disponibile all’indirizzo www. .it ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”) in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Il Modello 231 è disponibile per
consultazione su richiesta.
27.5 L’inosservanza, anche parziale, di una qualsiasi delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico comporterà un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà alla immediata risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/X. Xxxxx fermo il
risarcimento dei danni eventualmente causati a
quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.
Art. 28. Clausola Essenziale
28.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente accettano i seguenti articoli:
Per …………………. Per il Consortium GARR
titolo: ………………….. titolo: …………………..
nome: ………………… nome: …………………
luogo, data luogo, data