Firenze, 16.12.2021
Firenze, 16.12.2021
A seguito della certificazione (Verbale n. 38 del Collegio Sindacale del 9.12.2021 ) sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con le vigenti disposizioni di legge in riferimento all'ipotesi di Accordo annuale sull’utilizzo delle risorse, esaminata dal Collegio Sindacale in data 9 .12.2021, è stato sottoscritto in data 15 .12.2021 l’ Accordo annuale sull’utilizzo delle risorse per l’anno 2021, per il personale del comparto. Di seguito si riporta la relativa relazione illustrativa certificata dallo stesso Xxxxxxxx, integrata solo per le parti inerenti l'intervento dell'Organo di Controllo Interno".
Data, 16.12.2021 Il Direttore Generale
( Dr. ssa Xxxxxx Xxxxx -firmato)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL’ACCORDO DI FINALIZZAZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE DERIVANTI DAI FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO INDIVIDUATE PER L’ ANNO 2021
(articolo 40, comma 3, sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)
Al fine di permettere al Xxxxxxxx Sindacale di effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con le vigenti disposizioni di legge in riferimento all'ipotesi di accordo annuale sull’utilizzo delle risorse riservate alla CCIA conclusa in data 12.11.2021, con la Delegazione trattante RSU e le XX.XX. accreditate al tavolo negoziale, come da testo allegato, sono state predisposte la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, redatte con riferimento allo schema standard previsto dalla circolare MEF n. 25/2012.
La relazione illustrativa redatta sulla base dell’apposito modello deve essere pertanto integrata nell’apposito spazio riservato alla certificazione, con le considerazioni dell’ Organo di Controllo interno.
In particolare in esso in andrà riportato lo stralcio del Verbale con il quale viene acquisita la certificazione dell’ ipotesi di accordo, e la descrizione di eventuali rilievi.
Modulo 1- Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | 12.11.2021 (ipotesi) ; 15.12.2021 (sottoscrizione in via definitiva) |
Periodo temporale di vigenza | Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Amministrativo Direttore Dipartimento Risorse Umane di Sistema Direttore Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL; CISL FP; FIALS, , UIL FPL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP-CGIL; CISL FP; UIL FPL, RSU ESTAR |
Soggetti destinatari | Personale dipendente dell’Area del Comparto (Personale classificato dalla categoria B fino alla categoria D – DS) |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Finalizzazione e l'utilizzo delle risorse economiche per l'anno 2021 per il personale del comparto |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data (Verbale n. 38 del Collegio Sindacale in data 09.12.2021 ) Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli ,ovvero inserire stralcio del Verbale: |
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempiment o comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D.lgs.150/2009 L’art. 10 del D.lgs.150/2009 non è di immediata applicazione per gli enti del SSN. ESTAR ha adottato per gli anni 2021-2023 il Piano della Performance con Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 29/01/2021, come modificato dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 06/08/2021, avente ad oggetto “RIMODULAZIONE PIANO PERFORMANCE ED OBIETTIVI OPERATIVI 2021”. Gli atti di programmazione, controllo e verifica dei risultati della gestione, ai sensi dell’art. 126 della Legge R.T. n.40/2005, applicabile ad ESTAR ai sensi dell'art. 108, c. 1 L.R.T. 40/2005, e delle relative direttive regionali, derivano dall’attuazione del sistema aziendale di definizione degli obiettivi strategici e dalla conseguente assegnazione annuale sia degli obiettivi operativi di struttura, sia degli obiettivi individuali intesi come declinazione di quelli assegnati alla struttura organizzativa di riferimento ed in relazione al differente livello di responsabilità ricoperto nell' organizzazione. Il sistema di assegnazione e verifica degli obiettivi operativi, come disegnato anche nel vigente regolamento di organizzazione di ESTAR e ss.mm.ii. di cui Deliberazione n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR , nonché e negli atti, mutuati nei CCIA 2015 e 2016, rappresenta la metodologia per definire gli obiettivi aziendali e di struttura, individuare gli indicatori per la misurazione dei risultati, orientare i comportamenti ai vari livelli di responsabilità. Le procedure di rendicontazione, monitoraggio periodico, misurazione e verifica finale dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi assegnati alle strutture, sono svolte dall’ Area Organizzazione e Controllo e sono annualmente riassunte nella Relazione sulla performance come validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Il sistema di assegnazione, misurazione e valutazione della prestazione individuale, quale declinazione degli obiettivi della struttura di assegnazione, e della misurazione e valutazione dei comportamenti e delle competenze organizzative, rappresenta la metodologia per definire gli obiettivi individuali, individuare gli indicatori per la misurazione dei risultati, orientare i comportamenti ai vari livelli di responsabilità indicando preventivamente i risultati attesi. Le procedure di assegnazione degli obiettivi individuali agli operatori e di rendicontazione degli stati di avanzamento sono coordinate dalla UOC Gestione Risorse Umane, attraverso un sistema Web-Based. L’Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2021-2023 è stato rinnovato, a seguito di scadenza del precedente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 394 del 16.07.2021 “RINNOVO DI DUE COMPONENTI DELL’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DI ESTAR PER IL TRIENNIO 2021-2023”, con emissione di avviso per l’indizione di procedura selettiva pubblica comparativa per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata all’individuazione di n° 2 componenti dell’ Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di ESTAR, in scadenza dal 22.07.2021, secondo le indicazioni fornite dall’art. 14 D. Lgs. 150/2009, dal D.P.R. 9.5.2016 n. 105 e dal D.M. 2.12.2016. Con precedente Deliberazione del Direttore Generale n.27 del 29.01.2020,“Nomina del presidente dell’ organismo indipendente di valutazione (OIV) di ESTAR per il triennio 2020-2022” era stato sostituito il precedente presidente dimissionario. |
Con Deliberazione n. 105 del 25.02.2021 è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP 2021-2023) contenente, quale sua parte integrante anche le Misure per la Trasparenza di cui all’art.10 del D.Lgs n. 33/2013, che sostituiscono il Programma per la Integrità e la Trasparenza. Tali misure, incluse le disposizioni organizzative e strategiche di gestione di tale aspetto, sono contenute nel documento che costituisce l’allegato n. 3 al PTPC . Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ivi previsti. Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale previsti dall'art. 21 del D.Lgs n. 33/2013 per quanto riguarda gli atti della contrattazione integrativa, unitamente alle relative certificazioni degli organi di controllo; quelli stabiliti dall'art. 40- bis, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione al MEF. Per gli obblighi di trasmissione dei contratti integrativi, previsti dall’art. 40-bis, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 tramite la procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi (Circolare ARAN n. 2/2014 e comunicazione Aran 21279 del 08/09/2015) dovrà procedersi nei termini previsti e comunque prima dell’applicazione del presente Accordo. Per quanto concerne l’adempimento agli obblighi di pubblicazione e trasmissione degli atti di CCIA del triennio 2016-2018, disciplinato dal CCNL 21.05.2018, dopo oltre 9 anni di blocco imposto per via legislativa, depongono per la pubblicazione e la trasmissione i precedenti Accordi annuali 2017 e 2018. In considerazione della sottoscrizione del CCNL in data 21.05.2018 per il quadriennio 2016-2018 terminato e in attesa del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il triennio successivo 2019-2021, depongono gli Accordi Annuale 2019 e 2020. L’ultimo CCIA economico 2016, integrativo del CCIA 12/2015, parimenti trasmesso, conserva la propria efficacia fino all'entrata in vigore del successivo contratto integrativo aziendale, in applicazione del quale è stato sottoscritto il presente accordo. | ||
La Relazione della Performance del precedente anno 2020 è stata approvata con Deliberazione n° 268 del 13.05.2021, rettificata con Deliberazione n° 318 del 08.06.2021 validata in data 18.05.2020 dall’ Organismo Indipendente di Valutazione | ||
Eventuali osservazioni - Note sull’applicabilità delle disposizioni del Decreto Legislativo n.150/2009 alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale: In merito all’applicabilità delle disposizioni dei Xxxxxx XX (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance ) e Titolo III (Merito e premi) del D.lgs. 150/2009 per gli Enti del SSN la legge prevede l’adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro i seguenti termini finali: - entro il 31.12.2010: adeguamento dei CCIA vigenti ai criteri di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione integrativa; - entro il 31.12.2012: cessazione e non applicabilità dei CCIA in caso di mancato adeguamento. La disposizioni sull’adeguamento sono contenute nei seguenti articoli del D.lgs. n.150/2009: art. 16 commi 1 e 2; art. 31, comma 4;art. 65, comma 4;art. 74, comma 2. La Regione Toscana, con Legge n.67 del 30 dicembre 2010 ha adeguato il proprio ordinamento modificando l’art. 10 della Legge 40/2005 e introducendo i commi 4 bis , 4 ter e 4 quater : 4 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente, la Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, impartisce indirizzi con propria deliberazione alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale ai fini dell’implementazione del sistema di valutazione del personale del servizio sanitario regionale. In particolare la Giunta regionale definisce il numero delle fasce di merito, in misura non inferiore a tre. Il personale viene collocato nelle fasce di merito in base ai risultati del sistema di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito. 4 ter. La Giunta regionale impartisce altresì indirizzi con propria deliberazione al fine dell’adeguamento dei nuclei di valutazione già esistenti all’interno delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale ai principi dettati dalla normativa nazionale vigente in tema di organismi indipendenti di valutazione. 4 quater. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adeguano i contratti collettivi integrativi alle disposizioni della presente legge e agli atti di indirizzo di cui ai commi 4 bis e 4 ter, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente” Con deliberazione n.465 del 28.05.2012 la Regione Toscana ai sensi della Legge R.T. n.67/2010 ha fornito le linee di indirizzo in materia di valutazione del personale del Servizio Sanitario Regionale (fasce di merito e organismi di valutazione), e con deliberazione n.308 del 29.04.2013 ha fornito ulteriori linee di indirizzo per l'implementazione del sistema di valutazione del personale del SSR ricordando, tra |
l'altro, quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs 141/2011, vale a dire che la differenziazione retributiva in fasce, prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Alla data attuale l’Ente Regione Toscana non ha ancora adottato, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del D.lgs. 74/2017 (Legge Madia) una specifica disciplina per l’adeguamento ai principi introdotti dalla nuova normativa nazionale.
Modulo 2- Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi- altre informazioni utili)
Premessa
In considerazione della sottoscrizione del CCNL in data 21.05.2018 per il quadriennio 2016-2018 terminato e in attesa del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il triennio successivo 2019-2021, nell’ambito della revisione degli istituti contrattuali, che deriva dalla loro necessaria armonizzazione con le disposizioni vigenti, nonché con quanto previsto dal D.lgs 75/2017, al volgere del termine dell’esercizio in corso e ancora in presenza di dichiarazione di emergenza nazionale per pandemia da Covid-19, le parti hanno concordato di sottoscrivere, nelle more dell’avvio della sessione di contrattazione integrativa preordinata alla stipula dell’ ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA), un accordo annuale sull’utilizzo delle risorse riservate alla contrattazione integrativa nell’anno 2021.
L'ipotesi di accordo è stata sottoscritta in data 12.11.21 al fine di esaurire il confronto per la finalizzazione e l'utilizzo delle risorse economiche, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n° 366 del 1.7.2021, determinati in attuazione delle nuove norme contrattuali e sulla base della normativa vigente ed in particolare nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs 25.5.2017 n. 75. Con tale costituzione dei Fondi 2021, in xxx xxxxxxxxxxx, x stato altresì effettuato il trasferimento, ai sensi dell’art. 81, comma 3 lett. b), di una quota di risorse contrattuali dal fondo “Condizioni di lavoro e Incarichi” (ex art. 80) al fondo “Premialità e fasce” (ex art. 81) pari a €. 240.000 , finalizzando le stesse al mantenimento degli attuali livelli di produttività collettiva e al completamento dell’attribuzione selettiva di nuove fasce retributive di progressione orizzontale al restante personale, non oggetto di nuovo inquadramento dal 1.1.2020 ovvero che alla data del 1.1.2021 sia da almeno due anni nell’attuale inquadramento economico.
Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n° 565 del 10.11.2021 avente ad oggetto “Fondi contrattuali Comparto Sanità anni 2020 – applicazione articolo 81 comma 7: ricognizione delle risorse residue sui fondi dell’anno 2020 - determinazioni conseguenti ”, le risorse residue dei fondi delle annualità precedenti che non è stato possibile utilizzare integralmente, come accertate alla data del 31.10.2021 sono sommate, in applicazione dell’art. 81 comma 7, a quelle del Fondo Premialità e fasce dell’anno 2021;
Illustrazione dell’Accordo annuale sull’utilizzo delle risorse
La presente ipotesi di Accordo annuale, che stabilisce la finalizzazione e l'utilizzo delle risorse economiche per l'anno 2021 per il personale del comparto per le finalità proprie dei fondi, prevede altresì la destinazione di parte delle medesime :
1. a progressioni economiche di cui all'art. 35 del CCNL personale del comparto sanità 07/04/1999 e art. 3 CCNL 10/4/2008, non disapplicati dalle tornate contrattuali successive, né dal CCNL 21/05/2018, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, mediante l’applicazione dei criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali e del sistema di requisiti e graduazione definiti nei CCIA 2015- 2016, nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Secondo quanto disposto con l’integrazione all’accordo di finalizzazione ed utilizzo delle risorse economiche derivanti dai fondi contrattuali del personale del comparto individuate per l’ anno 2018, sottoscritto in data 18.07.2019, in relazione al punto alle pagine 7 e 8 dell’ Allegato 2 al CCIA 12/15 come modificato dal CCIA 23.06.2016 vigente, il calcolo dell’ “esperienza professionale", maturata nel profilo professionale di
appartenenza (inquadramento giuridico- posizione economica) presso ESTAR/ESTAV o altre del SSN, nonché nello svolgimento di attività presso la pubblica amministrazione, a tempo determinato che indeterminato senza soluzione di continuità, al 31 Dicembre 2020, viene effettuato sulla base dei dati in possesso dell'Ente come servizio effettivamente prestato, decurtato dei periodi di assenza, dalla data di ultimo inquadramento, non valutabile ai fini dell’anzianità di servizio, vale a dire coperti da giustificativi di assenza che comportano interruzione, ad eccezione della malattia, per la quale sono fatti salvi i 60 (sessanta) giorni annui, ai sensi del CCIA vigente.
2. Fino a non oltre il 3,0% del fondo , ai progetti specifici correlati alla prestazione individuale (All. 4 CCIA 12/2015, come trasmessi alle XX.XX. e alla R.S.U. Aziendale) in quota parte, già predeterminata, per
€. 47.124,00.
A) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo
Il prospetto di verifica di capienza dei fondi contrattuali , come determinati in via provvisoria con Deliberazione del Direttore Generale n° 366 del 1.7.2021, in totale per l’anno 2021 ricompone sostanzialmente le modalità di utilizzo contrattate per tale annualità, che risultano dall’ applicazione dei precedenti CCIA economici per il “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazioni individuali” e per il “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”, e con l’indicazione del valore annuo prelevato dalla dotazione del “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica”, ora confluiti nel nuovo “Fondo condizioni di lavoro incarichi” (art. 80 CCNL) e nel nuovo fondo Premialità e fasce (art. 81 CCNL) destinato, in applicazione dei precedenti accordi e dell’attuale, in particolare alla realizzazione di nuove progressioni economiche orizzontali.
Totale Fondo sottoposto a certificazione ( cfr. Relazione Tecnico-Finanziaria 1.1.4, Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione) :
€ 7.556.753,25
Totale destinazioni non regolate dall’Accordo- destinazioni non disponibili alla CCIA più destinazioni discendenti dall’ultimo CCIA economico 2016, integrativo del CCIA 12/2015, che conserva la propria efficacia fino all'entrata in vigore del successivo contratto- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione (cfr. Relazione Tecnico finanziaria 1.2.1,Sezione I – 2 ) :
€ 6.528.730,62
Destinazioni specificamente regolate dall’Accordo:
Risorse destinate alle progressioni orizzontali € 150.000,00
Risorse destinate ai parametri e progetti specifici aggiuntivi correlati alla prestazione Individuale (All. 4 CCIA 12/2015, fino ad un massimo del 3% della quota teorica del fondo destinata alla produttività di €. 83.119,57 )
€47.124,00
già programmati e destinati nell’ambito del nuovo fondo Premialità e fasce (art. 81 CCNL 21/05/2018). Residui fondi anno e utilizzabili unitamente alle risorse 2021 (art. 81 comma 7 CCNL 21.5.2018)
(Deliberazione del Direttore Generale n° 565 del 10.11.2021 avente ad oggetto “Fondi contrattuali Comparto Sanità anni 2020 – applicazione articolo 81 comma 7: ricognizione delle risorse residue sui fondi dell’anno 2020 - determinazioni conseguenti ”) € 652.210,85
In applicazione dell’art. 81 co.7 del CCNL 21.05.18 l’importo di €.652.210,85 può essere corrisposto con la prima mensilità utile successiva all’ultimo monitoraggio degli obiettivi di macro-struttura e relativa validazione da parte dell’OIV,a conguaglio dei ratei di produttività collettiva 2021 già percepiti e di quelli del quarto trimestre 2021, di prossima erogazione,quale incremento annuale della quota annuale di produttività collettiva (quota afferente all’ 80% del Fondo relazionata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura in corso di pagamento),calcolata con le regole di partecipazione al sistema premiante di cui all’ All. 4 CCIA 12/2015.
Tale prospetto rappresenta schema generale riassuntivo di utilizzo del totale dei fondi dell’esercizio, per il quale si rinvia integralmente alla relazione tecnico-finanziaria che contiene l’esposizione nel dettaglio delle voci di costituzione richieste.
Rappresenta inoltre anche la previsione di utilizzo in proiezione per l’anno 2021 (fine esercizio) con riferimento agli istituti contrattuali a natura fissa o variabile pluriennale.
B) Effetti abrogativi impliciti
Nulla da esporre, tenuto conto di quanto precisato in premessa alla presente relazione illustrativa circa la vigenza del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del personale del comparto, non essendo stato ancora avviato l’iter per la sottoscrizione dell’ipotesi del CCIA, in applicazione del nuovo CCNL. L’ultimo CCIA economico 2016, integrativo del CCIA 12/2015 conserva la propria efficacia fino all'entrata in vigore del successivo contratto integrativo aziendale, in applicazione del quale è stato sottoscritto il presente accordo.
C) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;
Si richiama, confermandoli, quanto già esposto nelle relazioni ai precedenti CCIA 2015 e 2016, nell’ Accordo annuale stralcio per il 2017 e negli Accordi di finalizzazione ed utilizzo delle risorse economiche derivanti dai fondi contrattuali del personale del Comparto individuate per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Quanto sopra rilevato che alla data attuale l’Ente Regione Toscana non ha ancora adottato, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del D.lgs. 74/2017 (Legge Madia) una specifica disciplina per l’adeguamento ai principi introdotti dalla nuova normativa nazionale.
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n.150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio);
Nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all’art. 39 CCNL 07/04/1999 (art. 10 CCNL 10/04/2008) così come determinato annualmente e confluito nel nuovo fondo Premialità e fasce (art. 81 CCNL), è riconosciuta, in applicazione dell’art. 35 del CCNL 07/04/1999, ed a integrazione dei criteri in esso richiamati e nel rispetto dell’art. 3 del CCNL 10/04/2008, la progressione economica orizzontale con decorrenza 1 gennaio 2021, a seguito di procedura selettiva mediante applicazione del sistema (requisiti e
graduazione) definito nel CCIA 2015/2016 (esperienza professionale e media delle valutazioni riportate nell’ultimo biennio).
ll C.C.N.L. del Comparto Sanità del 10 aprile 2008 ha confermato l’istituto delle progressioni economiche orizzontali, disciplinato dall’art. 35 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 e successive integrazioni, a norma del quale il passaggio da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avviene, previa valutazione selettiva, per un numero limitato di dipendenti, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno di riferimento e con i criteri di attuazione della progressione definiti nell’ ambito della contrattazione integrativa. Con specifico riferimento all’istituto delle progressioni economiche orizzontali, il nuovo C.C.N.L. nulla ha innovato rispetto alle precedenti disposizioni, sopra riportate.
Il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) è rispettato nel 2021 in ragione dell’ applicazione dei criteri definiti in CCIA (esperienza professionale e valutazione dell’ultimo biennio) per la formulazione di una graduatoria di dipendenti con progressione economica orizzontale riconoscibile totalmente, fino ad incidenza del maggiore costo €.150.000, pari al 14,83% delle risorse del Fondo Premialità e Fasce, che residuano,una volta detratti i trattamenti imputati in maniera stabile e/o di cui si prevede l'utilizzo in relazione al ciclo della Performance per circa €. 360.000 incrementate di € 652.210,85 di cui sopra derivanti dai Fondi non utilizzati della pregressa annualità 2020.
E) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n.150/2009.
Si richiama quanto già esposto nelle relazioni ai precedenti CCIA 2015 e 2016, poiché il presente accordo, che non modifica l’attuale sistema, articolato in conformità a quanto previsto dalla normativa contrattuale, è strutturato in modo da correlare la produttività, collettiva e individuale, al raggiungimento degli obiettivi dei dipendenti e delle strutture, e l’inquadramento in fascia retributiva superiore al principio di selettività di cui all’art 52 co. 1 bis del D.lgs. 165/2001, nel rispetto dell’obbligo di non retrodatazione.
Le modalità di erogazione della quota di produttività collettiva (80% quota per la verifica dell'OIV, relazionata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura) in periodici stati di avanzamento, secondo quanto previsto dall’Allegato 4 al CCIA 12/15 sono state rimodulate, in via sperimentale, nelle more della sottoscrizione del nuovo CCIA triennale, e in anticipazione dello stesso, secondo quanto previsto dal documento di intesa del 21.12.2018 allegato all’ accordo di finalizzazione ed utilizzo delle risorse economiche derivanti dai fondi contrattuali del personale del comparto individuate per l’ anno 2018, sottoscritto in data 28.12.2018.
Da Aprile 2019, in esito al monitoraggio effettuato con cadenza trimestrale sugli stati di avanzamento degli obiettivi di performance organizzativa e a seguito di validazione da parte dell’OIV è autorizzata l’erogazione della quota di produttività collettiva (quota afferente all’ 80% del Fondo relazionata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura) per stati di avanzamento trimestrali con corresponsione in quote mensili posticipate, salvo conguaglio finale annuale.
Tali modalità sono state già confermate anche per l’anno 2021, fermo restando il pagamento della quota di produttività individuale, a saldo, in unica soluzione (quota afferente al 20% del Fondo relazionata al raggiungimento agli obiettivi individuali formalmente assegnati), in esito al processo di valutazione.
F) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.
Nulla da esporre.